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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 529/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Bertacchini) e (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 13.10.1979 (con l'avv. Polimeno) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 11.03.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in LI NA (MS) in data 21.03.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 1, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della Per_ Perso separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 23.08.2013) e (il 17.07.2009); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata
(come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“a. I coniugi vivranno separati dalla data di omologazione della presente separazione con obbligo di reciproco rispetto.
b. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori e per gli effetti, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata su ciascun figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. c. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in via Brigate Partigiane n. 7, cap. 19034, UN (SP) ove continueranno a dimorare.
d. La casa coniugale, fabbricato di civile abitazione censito al N.C.U al foglio n. 6 part. 865, sita in via
Brigate Partigiane n. 7, 19034, UN (SP), di proprietà del sig. sarà assegnata alla moglie Pt_1 che vi dimorerà esclusivamente con i figli ed i relativi arredi rimarranno nella di lei disponibilità.
La sig.ra i impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze domestiche (acqua, luce, gas, Pt_2 linea internet/telefono, rifiuti), a ciò espressamente acconsentendo il marito, e saranno interamente a carico della i costi dei relativi consumi ed i costi di voltura e/o passaggio a nuovo gestore, Pt_2 inclusi gli eventuali depositi cauzionali.
e. Le spese ordinarie della casa coniugale riconducibili all'uso/manutenzione (utenze, tinteggiatura, guasti agli elettrodomestici) saranno per intero a carico della sig.ra le spese straordinarie Pt_2
(ripristino degli impianti elettrico/idrico/gas, per interventi alle mura) saranno a carico del marito. f. La sig.ra vrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno di trasferire altrove la propria residenza Pt_2 e quella dei figli purché ciò non limiti i diritti e le facoltà del padre nell'ambito del rapporto genitoriale. In ogni caso, sarà necessario il preventivo consenso del sig. per procedere al trasferimento Pt_1 del luogo residenza e di domicilio abituale dei figli al di fuori del territorio del Comune di UN (SP), del
Comune di Castelnuovo (SP) e del Comune di Carrara (MS). La sig.ra sarà tenuta a darne Pt_2 notizia al sig. con congruo preavviso e l'immobile sito in via Brigate Partigiane n. 7, Pt_1 cap.19034, UN (SP) tornerà nel pieno possesso del sig. Pt_1
g. Il padre sarà libero di concordare con la madre i periodi di tempo da trascorrere con i figli, anche singolarmente, potendo egli trascorrere qualsiasi giorno con i figli (mattina e/o pomeriggio), previo congruo preavviso di almeno 48 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli e tenuto conto degli impegni, anche eventuali lavorativi, di entrambe i coniugi.
h. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, e salvo diversi accordi tra i genitori per le singole festività e ricorrenze familiari (compleanni, onomastici, ricorrenze), in via generale si stabilisce che esse saranno trascorse alternativamente con uno dei genitori (Natale con la madre e Pasqua con il padre e viceversa), anche singolarmente, ma i genitori potranno concordare periodi temporali diversi compatibilmente con gli impegni, i propri periodi feriali ed altre esigenze personali proprie e dei figli.
i. Le vacanze estive saranno trascorse dai figli per metà arco temporale con ciascuno dei genitori (per metà con la madre e l'altra metà con il padre e viceversa) anche singolarmente ma i genitori potranno concordare periodi temporali diversi compatibilmente con gli impegni, i propri periodi feriali ed altre esigenze personali proprie e dei figli;
in ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
j. Tenendo conto del mutamento dei bisogni e delle inclinazioni dei minori in accordo con la crescita, le parti precisano sin da ora che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, Perso nonché nel rispetto delle volontà di e . Per_1
k. Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale, previo prelievo degli effetti personali, entro Pt_1
e non oltre dieci giorni dalla data di omologazione della presente separazione, dando tempestiva comunicazione del nuovo indirizzo alla moglie;
tale domicilio, salvo i viaggi e le trasferte per motivi ludico/culturali, dovrà corrispondere al luogo dove saranno collocati i figli durante i periodi trascorsi con il padre.
l. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 800,00 (euro ottocento/00), ossia
€ 400,00 a figlio, da rivalutarsi secondo la variazione degli indici , dal mese successivo alla data Org_1 di omologazione del presente verbale di separazione. Il summenzionato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra stessa, Pt_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
m. Le spese mediche straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e non rientranti nell'assegno di mantenimento saranno a carico del sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella Pt_1 Pt_2 misura del 30% la quale, in caso di anticipazione per ragioni di urgenza, avrà diritto all'integrale rimborso della percentuale dovuta dietro semplice presentazione del documento fiscale e/o documentazione giustificativa equipollente comprovante la relativa spesa. In caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte della he le garantisca un reddito pari ad almeno Pt_2 euro 800 (ottocento/00) netti mensili, la ripartizione delle suddette spese sarà rimodulata nella misura del 60% in capo al sig. e del 40% in capo alla signora dal mese successivo Pt_1 Pt_2 all'instaurazione del rapporto di lavoro, il venir meno di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali di ripartizione spese sopra concordate. In via ulteriore, le Parti stabiliscono sin d'ora che, in caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte della Pt_2 che le garantisca un reddito pari ad almeno euro 1.600 (milleseicento/00) netti mensili, la ripartizione delle suddette spese sarà rimodulata nella misura del 50% in capo al sig. e del 50% in capo Pt_1 alla sig.ra il venir meno di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali Pt_2 di ripartizione spese sopra concordate. I genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, ma subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, ma non subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese sanitarie urgenti per farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e/o private, spese ortodontiche, oculistiche effettuate tramite SSN. Tutte le altre spese saranno considerate ordinarie pertanto rientranti nell'assegno di mantenimento. n. Per ciò che attiene alle spese relative alla frequentazione scolastica, saranno interamente a carico del sig. le spese fisse (tasse d'iscrizione, libri di testo), mentre saranno interamente a carico della Pt_1 sig.ra le spese di consumo ordinarie (cancelleria e accessori, mensa, doposcuola) e di Pt_2 spostamento da e per la scuola (abbonamenti/biglietti bus e carburante); sarà necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori per ciò che attiene le ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, quali quelle da sostenersi per eventuali corsi di recupero scolastico e ripetizioni di cui sia necessaria la fruizione in forma privata e non dispensati nell'ambito della didattica della scuola pubblica, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, l'alloggio e le relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue e di formazione professionale. Nel caso di reciproco assenso, tali spese saranno per il 70% a carico del sig. Pt_1
e per il 30% a carico della sig.ra In caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o Pt_2 autonoma da parte della he le garantisca un reddito pari ad almeno euro 800 (ottocento/00) Pt_2 netti mensili, tale ripartizione di spesa sarà rimodulata nella misura del 60% in capo al sig. Pt_1
e del 40% in capo alla signora dal mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, il Pt_2 venir meno di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali di ripartizione spese sopra concordate. In via ulteriore, le Parti stabiliscono sin d'ora che in caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte della he le garantisca un reddito pari ad almeno Pt_2 euro 1.600 (milleseicento/00) netti mensili, la ripartizione delle suddette spese sarà rimodulata nella misura del 50% in capo al sig. e del 50% in capo alla signora il venir meno di Pt_1 Pt_2 detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali di ripartizione spese sopra concordate.
o. Per ciò che attiene alle spese di natura sportiva-ricreativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre all'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto), oltre relative spese di bollo ed assicurazione, esse dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori.
In caso di reciproco assenso, tali spese saranno per il 70% a carico del sig. e per il 30% a Pt_1 carico della sig.ra in caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte
Pt_2 della he le garantisca un reddito pari ad almeno euro 800 (ottocento/00) netti mensili,
Pt_2 tale ripartizione di spesa sarà rimodulata nella misura del 60% in capo al sig. e del 40% in Pt_1 capo alla signora al mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, il venir meno
Pt_2 di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali di ripartizione spese sopra concordate. In via ulteriore, le Parti stabiliscono sin d'ora che, in caso di esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte della
Pt_2 che le garantisca un reddito pari ad almeno euro 1.600 (milleseicento/00) netti mensili, la ripartizione delle suddette spese sarà rimodulata nella misura del 50% in capo al sig. e del 50% in capo alla Pt_1 signora il venir meno di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino delle percentuali di
Pt_2 ripartizione spese sopra concordate.
p. Per ciò che attiene alle spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite esse saranno interamente a carico del genitore collocatario del minore al momento della necessità della spesa salvo diverso accordo dei coniugi.
q. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli Pt_1 fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. r. L'autovettura tipo Citroen C3 (targa: FK219JJ) sarà ceduta a titolo gratuito dal sig. Pt_1 attuale intestatario, alla sig.ra la quale accetta di riceverne la piena Pt_2 proprietà. Il sig. accetta di sostenere a proprio carico il 40% del costo per il passaggio di Pt_1 proprietà dell'autovettura mentre la accetta di porre a proprio carico il residuo 60%. Dal Pt_2 momento dell'acquisto della titolarità, la sig.ra provvederà interamente a proprio carico ad Pt_2 adempiere agli obblighi assicurativi e di bollo. s. I genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero per i figli minori per espatrio a scopi educativi, turistici e/o culturali, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nome dei figli nel proprio passaporto.
t. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena Pers Per_ comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli e con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio o che tali giudizi siano espressi dai terzi che frequentano il minore;
in particolare, entrambi i genitori assumono l'obbligo morale di introdurre eventuali nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli al fine di dare massima tutela agli interessi morali e materiali degli stessi.
u. La sig.ra isulta attualmente inoccupata, svolgendo Ella solo attività saltuaria e volontaria Pt_2 a favore dell'Ente sportivo per la quale percepisce un mero rimborso Organizzazione_2 spese una tantum. Per gli effetti, al fine di garantire il godimento del medesimo tenore di vita per come realizzatosi durante il rapporto di coniugio, il sig. a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1 moglie, verserà a mezzo bonifico bancario su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, dal mese successivo alla data di omologazione del presente verbale di separazione. La sig.ra con la Pt_2 sottoscrizione accetta il suddetto importo ritenendolo ampiamente satisfattivo del proprio mantenimento. v. L'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 300,00 Pt_1 Pt_2 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento cesserà a partire dal mese successivo all'eventuale esercizio di attività lavorativa dipendente e/o autonoma da parte della che le garantisca un Pt_2 reddito pari ad almeno euro 800 (ottocento/00) netti mensili, il venir meno di detta condizione lavorativa implicherà il ripristino del mantenimento sopra concordato.
w. I coniugi dichiarano di avere già in precedenza provveduto alla divisione concordata degli eventuali beni comuni e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere.
x. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. y. Tutte le spese relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 09.05.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tale sede le parti hanno altresì precisato che la frequentazione del padre con i figli non è stata calendarizzata per via degli impegni lavorativi di evidenziando come in ogni caso i rapporti siano ottimi e le visite dei minori con il genitore Pt_1 siano regolari, anche quotidiane e con pernottamento. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in LI NA (MS) in data 21.03.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 1, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 16.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani