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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 795/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , che, a sua volta, è rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura generale CP_2 P.IVA_3
alle liti, dagli Avv.ti Andrea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa;
appellante
CONTRO
(c.f. , (c.f. E_ P.IVA_4 E_
), (c.f. , C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._3
dall'Avv. Andrea Floriani;
(c.f. , ora contumace;
Controparte_6 P.IVA_5 Controparte_7
1 appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “accertare e dichiarare la legittimazione della per i motivi di cui in Parte_1
narrativa; per l'effetto, condannare E_ CP_3
e , quest'ultima sino alla concorrenza di
[...] Controparte_4 CP_5
€.12.039,66, a pagare in solido a la somma di €.31.594,89, oltre agli interessi Parte_1
convenzionali dal 21.2.2018 rispettivamente sulle somme di €.19.555,23 quale debito residuo del mutuo n. 60081 ed €.12.039,66 quale debito residuo del mutuo n. 60198; 2) compensare per metà
le spese di lite tra E_ E_ [...]
, condannando i suddetti odierni appellati, Controparte_4 CP_5 Parte_1
in solido, a rifondere a la quota restante che si liquida in €.3.808,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3)
condannare E_ E_ Controparte_4
e a rifondere a le spese di lite che si liquidano in
[...] CP_5 Parte_1
€.8.433,00 per compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità e la inutilizzabilità dei documenti prodotti ed indicati dal numero 1 al 13, compresi, sottesi all'atto di citazione ai sensi dell'art 345 comma
3 c.p.c. e per l'effetto ordinare l'espunzione dal fascicolo telematico;
nel merito, rigettare
l'appello proposto da in persona del Suo legale rapp.te p.t. e confermare Parte_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Pesaro n.100/2024 pubblicata il 25.1.2024, con vittoria di spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che Parte_1
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito
[...]
originariamente vantato da Credit Agricole Italia s.p.a. e calato nel decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
3 In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti: Parte_1
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.2.2020 ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto della avvenuta cessione in blocco, intercorse tra la cedente e la cessionaria di tutti i crediti “a sofferenza, originati Controparte_6 Parte_1
da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019”,
e, dunque, anche del credito sorto dal contratto di mutuo sotteso al decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarazione recante la sottoscrizione di e la data del 20.10.2021 ove Controparte_6
si legge quanto segue: con contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_6
individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge del 30/04/1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.21 del 18/02/2020, ha ceduto, pro soluto e in blocco a corrente in Via V. Alfieri 1 – 35015 Conegliano (TV) , iscritta presso Parte_1
il Registro delle Imprese della CCIAA di Treviso-Belluno c.f. ogni e qualsiasi P.IVA_1
credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dalla medesima Banca cedente, derivante dai contratti di finanziamento, individuabili ai sensi delle citate norme, in base a criteri meglio specificati nell'avviso di cessione di crediti pro soluto;
- che tra i crediti ceduti era compreso il credito vantato dal nei confronti di Controparte_6 E_
Tanto premesso dichiariamo che la giusto atto di cessione del
[...] Parte_1
05 Febbraio 2020, avente efficacia giuridica 07 Febbraio 2020, pubblicato in G.U. del
18/02/2020, ha acquistato pro soluto dal ai sensi e per gli effetti del Controparte_6
combinato disposto degli articolo 1, 4 e 7.1 della L.130/99, il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di ”. E_
4 Ribadito ancora una volta che il contratto di cessione del credito (un bene mobile) non esige la forma scritta, vi è che i documenti sopra indicati, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, veicolano un contenuto probatorio assolutamente univoco nel lumeggiare la sussistenza del fenomeno successorio allegato da Parte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato la piena acquiescenza, ciò che si traduce in consenso, della cedente.
Altresì, e trattasi di circostanza che il Tribunale di Pesaro avrebbe dovuto valorizzare,
[...]
non ha mai contestato la pretesa antagonista di ciò che si può Controparte_6 Parte_1
spiegare solo in ragione dell'avvenuta cessione del credito poiché, come evidente, qualora non vi fosse stata la successione a titolo particolare, il creditore originario avrebbe contestato la domanda di parte intervenuta, chiedendone il rigetto.
A conferma dell'assunto della sussistenza della cessione del credito, vi è che l'inerte acquiescenza di persiste nel presente grado, ove, a fronte di una domanda volta ad Controparte_6
emendare il referente soggettivo attivo della statuizione di condanna assunta dal Tribunale di
Pesaro, ossia a surrogare nella posizione creditoria di Parte_1 Controparte_6
quest'ultima avrebbe dovuto reagire, ciò che invece non è avvenuto e non è avvenuto perché il credito è stato ceduto all'appellante.
Ancora, non risulta (la difesa degli appellanti non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri (o altri aventi causa) abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti Controparte_6
degli opponenti onde conseguire l'esecuzione della sentenza di primo grado.
Una simile inerzia, tanto più rimarchevole poiché fa seguito alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e alla costituzione nel giudizio di opposizione, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellata si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a seguito del perfezionamento della vicenda Parte_1
successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, continua ad agire per il soddisfacimento del proprio credito.
5 II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato Parte_1
al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di giustizia.
[...]
Con più precisione, la difesa appellante presta acquiescenza alla statuizione decisionale relativa alla compensazione delle spese in misura della meta ed al collocamento della restante metà in capo agli opponenti, statuizione accolta in relazione al rapporto processuale intercorso tra quest'ultimi e ma rappresenta che il medesimo esito decisionale Controparte_6
doveva essere assunto nei confronti di Parte_1
La fondatezza del primo motivo conduce di per sé anche all'accoglimento della presente ragione di gravame.
L'adeguata dimostrazione dell'allegata vicenda successoria a titolo particolare, intercorsa tra e rende quest'ultima creditore degli opponenti, Controparte_6 Parte_1
sebbene nei limiti della minor somma di euro 31.594,89, e, dunque, la soccombenza deve essere collocata in capo agli opponenti.
Giova ripetere che il motivo in esame non attinge la sentenza del Tribunale di Pesaro laddove ha operato la compensazione delle spese del grado né in ordine alla liquidazione del compenso e delle spese, aspetti che, dunque, risultano coperti dal giudicato interno.
III. Alla luce di quanto osservato, e dunque in riforma della sentenza impugnata, E_
, , quest'ultima sino alla E_ Controparte_4 CP_5
concorrenza di euro 12.039,66, devono essere condannati all'immediato pagamento, in favore di della somma di euro 31.594,89, oltre interessi convenzionali dal 21.2.2018 Parte_1
rispettivamente sulle somme di euro 19.555,23 quale debito residuo del mutuo n. 60081 ed euro
12.039,66 quale debito residuo del mutuo n. 60198, così come stabilito dal Tribunale di Pesaro in carenza di impugnazione.
IV. L'accoglimento del gravame comporta, altresì, la condanna degli appellati alla restituzione delle somme loro corrisposte da in esecuzione della sentenza ora riformata e Parte_1
relativa alle spese del grado.
Al riguardo, vi è che la difesa appellante ha allegato l'avvenuta corresponsione della somma di euro euro 8.433,00 per compensi ed euro 406,50 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
6 Tale deduzione non è stata contestata dagli appellati, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alla debenza degli interessi in carenza di specifica domanda sul punto.
V. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna , , E_ E_ Controparte_4 CP_5
quest'ultima sino alla concorrenza dell'importo di euro 12.039,66, all'immediato pagamento, in favore di (in luogo di , della somma di euro 31.594,89, Parte_1 Controparte_6
oltre interessi convenzionali dal 21.2.2018 sulla somma di euro 19.555,23 e sulla somma di euro 12.039,66, così come statuito dal Tribunale di Pesaro;
- compensa le spese del primo grado, in relazione al rapporto processuale intercorrente tra
[...]
e gli opponenti, in misura della metà e pone la restante metà a carico degli opponenti;
Parte_1
- liquida per l'intero le spese del primo grado in euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima c.p.a. ed IVA;
- condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediato pagamento, in favore di della metà della somma sopra liquidata Parte_1
per interno;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
7 - condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediata restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte Parte_1
agli opponenti a titolo di liquidazione delle spese del primo grado;
- condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediato pagamento, in favore di delle spese del presente grado, che si Parte_1
liquidano in euro 5.211,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 795/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , che, a sua volta, è rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura generale CP_2 P.IVA_3
alle liti, dagli Avv.ti Andrea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa;
appellante
CONTRO
(c.f. , (c.f. E_ P.IVA_4 E_
), (c.f. , C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._3
dall'Avv. Andrea Floriani;
(c.f. , ora contumace;
Controparte_6 P.IVA_5 Controparte_7
1 appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “accertare e dichiarare la legittimazione della per i motivi di cui in Parte_1
narrativa; per l'effetto, condannare E_ CP_3
e , quest'ultima sino alla concorrenza di
[...] Controparte_4 CP_5
€.12.039,66, a pagare in solido a la somma di €.31.594,89, oltre agli interessi Parte_1
convenzionali dal 21.2.2018 rispettivamente sulle somme di €.19.555,23 quale debito residuo del mutuo n. 60081 ed €.12.039,66 quale debito residuo del mutuo n. 60198; 2) compensare per metà
le spese di lite tra E_ E_ [...]
, condannando i suddetti odierni appellati, Controparte_4 CP_5 Parte_1
in solido, a rifondere a la quota restante che si liquida in €.3.808,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3)
condannare E_ E_ Controparte_4
e a rifondere a le spese di lite che si liquidano in
[...] CP_5 Parte_1
€.8.433,00 per compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità e la inutilizzabilità dei documenti prodotti ed indicati dal numero 1 al 13, compresi, sottesi all'atto di citazione ai sensi dell'art 345 comma
3 c.p.c. e per l'effetto ordinare l'espunzione dal fascicolo telematico;
nel merito, rigettare
l'appello proposto da in persona del Suo legale rapp.te p.t. e confermare Parte_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Pesaro n.100/2024 pubblicata il 25.1.2024, con vittoria di spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che Parte_1
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito
[...]
originariamente vantato da Credit Agricole Italia s.p.a. e calato nel decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
3 In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti: Parte_1
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.2.2020 ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto della avvenuta cessione in blocco, intercorse tra la cedente e la cessionaria di tutti i crediti “a sofferenza, originati Controparte_6 Parte_1
da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019”,
e, dunque, anche del credito sorto dal contratto di mutuo sotteso al decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarazione recante la sottoscrizione di e la data del 20.10.2021 ove Controparte_6
si legge quanto segue: con contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_6
individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge del 30/04/1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.21 del 18/02/2020, ha ceduto, pro soluto e in blocco a corrente in Via V. Alfieri 1 – 35015 Conegliano (TV) , iscritta presso Parte_1
il Registro delle Imprese della CCIAA di Treviso-Belluno c.f. ogni e qualsiasi P.IVA_1
credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dalla medesima Banca cedente, derivante dai contratti di finanziamento, individuabili ai sensi delle citate norme, in base a criteri meglio specificati nell'avviso di cessione di crediti pro soluto;
- che tra i crediti ceduti era compreso il credito vantato dal nei confronti di Controparte_6 E_
Tanto premesso dichiariamo che la giusto atto di cessione del
[...] Parte_1
05 Febbraio 2020, avente efficacia giuridica 07 Febbraio 2020, pubblicato in G.U. del
18/02/2020, ha acquistato pro soluto dal ai sensi e per gli effetti del Controparte_6
combinato disposto degli articolo 1, 4 e 7.1 della L.130/99, il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di ”. E_
4 Ribadito ancora una volta che il contratto di cessione del credito (un bene mobile) non esige la forma scritta, vi è che i documenti sopra indicati, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, veicolano un contenuto probatorio assolutamente univoco nel lumeggiare la sussistenza del fenomeno successorio allegato da Parte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato la piena acquiescenza, ciò che si traduce in consenso, della cedente.
Altresì, e trattasi di circostanza che il Tribunale di Pesaro avrebbe dovuto valorizzare,
[...]
non ha mai contestato la pretesa antagonista di ciò che si può Controparte_6 Parte_1
spiegare solo in ragione dell'avvenuta cessione del credito poiché, come evidente, qualora non vi fosse stata la successione a titolo particolare, il creditore originario avrebbe contestato la domanda di parte intervenuta, chiedendone il rigetto.
A conferma dell'assunto della sussistenza della cessione del credito, vi è che l'inerte acquiescenza di persiste nel presente grado, ove, a fronte di una domanda volta ad Controparte_6
emendare il referente soggettivo attivo della statuizione di condanna assunta dal Tribunale di
Pesaro, ossia a surrogare nella posizione creditoria di Parte_1 Controparte_6
quest'ultima avrebbe dovuto reagire, ciò che invece non è avvenuto e non è avvenuto perché il credito è stato ceduto all'appellante.
Ancora, non risulta (la difesa degli appellanti non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri (o altri aventi causa) abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti Controparte_6
degli opponenti onde conseguire l'esecuzione della sentenza di primo grado.
Una simile inerzia, tanto più rimarchevole poiché fa seguito alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e alla costituzione nel giudizio di opposizione, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellata si è premurata di fornire una qualche chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a seguito del perfezionamento della vicenda Parte_1
successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, continua ad agire per il soddisfacimento del proprio credito.
5 II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato Parte_1
al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di giustizia.
[...]
Con più precisione, la difesa appellante presta acquiescenza alla statuizione decisionale relativa alla compensazione delle spese in misura della meta ed al collocamento della restante metà in capo agli opponenti, statuizione accolta in relazione al rapporto processuale intercorso tra quest'ultimi e ma rappresenta che il medesimo esito decisionale Controparte_6
doveva essere assunto nei confronti di Parte_1
La fondatezza del primo motivo conduce di per sé anche all'accoglimento della presente ragione di gravame.
L'adeguata dimostrazione dell'allegata vicenda successoria a titolo particolare, intercorsa tra e rende quest'ultima creditore degli opponenti, Controparte_6 Parte_1
sebbene nei limiti della minor somma di euro 31.594,89, e, dunque, la soccombenza deve essere collocata in capo agli opponenti.
Giova ripetere che il motivo in esame non attinge la sentenza del Tribunale di Pesaro laddove ha operato la compensazione delle spese del grado né in ordine alla liquidazione del compenso e delle spese, aspetti che, dunque, risultano coperti dal giudicato interno.
III. Alla luce di quanto osservato, e dunque in riforma della sentenza impugnata, E_
, , quest'ultima sino alla E_ Controparte_4 CP_5
concorrenza di euro 12.039,66, devono essere condannati all'immediato pagamento, in favore di della somma di euro 31.594,89, oltre interessi convenzionali dal 21.2.2018 Parte_1
rispettivamente sulle somme di euro 19.555,23 quale debito residuo del mutuo n. 60081 ed euro
12.039,66 quale debito residuo del mutuo n. 60198, così come stabilito dal Tribunale di Pesaro in carenza di impugnazione.
IV. L'accoglimento del gravame comporta, altresì, la condanna degli appellati alla restituzione delle somme loro corrisposte da in esecuzione della sentenza ora riformata e Parte_1
relativa alle spese del grado.
Al riguardo, vi è che la difesa appellante ha allegato l'avvenuta corresponsione della somma di euro euro 8.433,00 per compensi ed euro 406,50 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
6 Tale deduzione non è stata contestata dagli appellati, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alla debenza degli interessi in carenza di specifica domanda sul punto.
V. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna , , E_ E_ Controparte_4 CP_5
quest'ultima sino alla concorrenza dell'importo di euro 12.039,66, all'immediato pagamento, in favore di (in luogo di , della somma di euro 31.594,89, Parte_1 Controparte_6
oltre interessi convenzionali dal 21.2.2018 sulla somma di euro 19.555,23 e sulla somma di euro 12.039,66, così come statuito dal Tribunale di Pesaro;
- compensa le spese del primo grado, in relazione al rapporto processuale intercorrente tra
[...]
e gli opponenti, in misura della metà e pone la restante metà a carico degli opponenti;
Parte_1
- liquida per l'intero le spese del primo grado in euro 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima c.p.a. ed IVA;
- condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediato pagamento, in favore di della metà della somma sopra liquidata Parte_1
per interno;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
7 - condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediata restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte Parte_1
agli opponenti a titolo di liquidazione delle spese del primo grado;
- condanna , E_ E_ Controparte_4 CP_5
all'immediato pagamento, in favore di delle spese del presente grado, che si Parte_1
liquidano in euro 5.211,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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