Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1878/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione in data 24.9.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente tra
, quale titolare della ditta individuale denominata PE IZ, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via Resuttana n. 366 presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo (cf
), che la rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato C.F._1
allegato all'atto di citazione in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2.11.2021
- appellante -
e
(c.f. ), quale cessionaria del credito vantato dalla CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
a sua volta già cessionaria del credito vantato dall' nei confronti Controparte_3
dell'appellante, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via Ovidio n. 26, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Mancini (c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura estesa in calce alla comparsa di intervento in appello
- appellata –
nonché
Controparte_3
- appellata contumace –
Oggetto: Appello sentenza n. 15162/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.9.2021
(Somministrazione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Roma, reiectis adversis, accogliere per la forma il presente appello preliminarmente ritenere la competenza territoriale del Tribunale di Palermo esaminata l'opposizione in atti, facendovi diritto nel merito, preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità della notifica della ingiunzione. Sempre nel merito ritenere e dichiarare nullo il D.I. opposto e con qualsiasi formula renderlo privo di effetti giuridici revocandolo stante la carenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto (art. 633 e segg. c.p.c.) perché in ogni caso non provato il credito. Col favore delle spese di lite.”
Parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, respingere il gravame stante la sua inammissibilità e, comunque, infondatezza nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata condannare la al Parte_2
pagamento della somma di euro 19.206,00 oltre interessi ex lege 231/2002. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata così ha riportato i fatti di causa e la decisione adottata: 3
“Con atto di citazione ritualmente notificato, PE IZ di , convenendo Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 26751/17, emesso dal Tribunale in data 27/11/2017, per sentir "ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio appartenendo la stessa al Tribunale Civile di Palermo, distretto ove ricade la residenza dell'opponente ... statuendo conseguenzialmente.
In via subordinata e sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della notifica essendo l'atto stato notificato a laddove lo stesso andava notificato a "PE Parte_1
IZ" di . Nel merito ritenere e dichiarare nullo il D.I. opposto e con qualsiasi Parte_1
formula renderlo privo di effetti giuridici revocandolo stante la carenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto (art. 633 e segg. c.p.c.) in capo allo stesso".
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 7 marzo 2018, la notificazione del decreto opposto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di dell'importo di curo Controparte_3
19.206, oltre interessi e spese.
Nel proporre opposizione, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito con la domanda di ingiunzione, invocando l'individuazione del foro del consumatore, con riferimento alla sua residenza in Partinico (PA), ovvero in riferimento al disposto degli artt. 18 e 19 c.p.c.; ancora in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto esperita nella sua residenza in Partinico (PA), ovvero in riferimento al disposto degli artt. 18 e
19 c.p.c. ; ancora in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto esperita presso la persona fisica di , nonostante il provvedimento Parte_1
fosse stato emesso nei confronti dell'impresa PE IZ nella titolarità della medesima. Nel merito, sosteneva poi l'infondatezza della pretesa in quanto non sufficientemente provata.
Si costituiva la parte opposta, contestando l'eccezione di incompetenza territoriale in relazione ai diversi profili dedotti ed affermando la ritualità della notifica in quanto esperita nei confronti della persona fisica della , per essere l'impresa debitrice di natura individuale. Parte_1
Nel merito, affermava la fondatezza della pretesa e concludeva pertanto, nei seguenti termini:
"respingere l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_2
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 26751 del 27 novembre 2017; in ogni caso, condannare la al pagamento, in favore della società opposta, Parte_2
della somma di Euro 19.206,00, oltre interessi ex legge 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese del giudizio". 4
Con ordinanza depositata in data 20 settembre 2018, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quest'ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 marzo 2021, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta: all'esito, la causa era trattenuta in decisione dal Giudice e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente sul presupposto che la debitrice rivestisse la qualifica di consumatore, atteso che i consumi cui la pretesa creditoria è riferita sono ascrivibili ad un'impresa individuale;
donde l'inapplicabilità delle disposizioni del codice del consumo aventi ad oggetto la individuazione del Giudice competente a conoscere della controversia.
L'eccezione è poi da ritenere inammissibile in quanto proposta con riferimento al foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, mediante richiamo del disposto degli artt. 18 e
19 c.p.c., essendo stata formulata senza confutazione dell'individuabilità della competenza del
Giudice adito anche con riferimento al disposto dell'art. 20 c.p.c., venendo in rilievo obbligazione contrattuale (cfr, sul punto, Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019).
Nel merito, la parte opposta, in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente, ha allegato e documentato che il distributore di zona competente secondo la normativa in materia aveva inviato alla Procura della Repubblica del Tribunale di
Palermo comunicazione del fatto che, a seguito di verifica eseguita in data 11 ottobre 2013, sull'utenza intestata alla ditta opponente fosse stato riscontrato un prelievo irregolare di energia elettrica a mezzo dell'installazione di un dispositivo idoneo ad alterare la registrazione dei consumi eseguiti e che nella comunicazione era stato specificato che l'irregolare prelievo avesse avuto corso a partire dal settembre 2010, data in cui si era registrata la flessione dei consumi.
, in quanto società venditrice dell'energia, per il periodo dal novembre 2010 al CP_3
gennaio 2011 e dal novembre 2011 all'ottobre 2013, aveva conseguentemente subito un'inesatta contabilizzazione dei prelievi.
L'opposta ha anche prodotto in atti il verbale di verifica allegato alla comunicazione del distributore, firmato dalla stessa opponente, dal quale risultava che l'alterazione del misuratore 5
dei consumi era stata ottenuta mediante apposizione sullo stesso di un magnete che determinava un errore nella rilevazione dei prelievi pari al -98,45% rispetto a quelli reali.
Con altra comunicazione il distributore di zona aveva informato dei periodi CP_3
durante i quali si erano protratti i prelievi irregolari di energia elettrica, e di quelli in cui la somministrazione era riconducibile ad , ed aveva, altresì, allegato il prospetto CP_3
contenente i dati relativi alla ricostruzione degli esatti consumi da addebitare al cliente. Ha poi documentato di avere proceduto all'emissione delle fatture di rettifica oggetto dell'ingiunzione nei confronti dell'opponente sulla base di tali dati.
A fronte di tali puntuali allegazioni e produzioni documentali, l'opponente si è limitata a reiterare una generica contestazione circa l'insufficienza della prova della fondatezza della pretesa da parte dell'opposta, senza muovere alcuna specifica doglianza in ordine alla correttezza della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, né circa l'entità degli importi oggetto di fatturazione da parte di nei suoi confronti. CP_3
Ne discende che l'opposizione non possa trovare accoglimento nel merito, per essere i motivi esposti, ancor prima che privi di fondamento, neppure compiutamente allegati.
Al rigetto dell'opposizione, consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento in favore della parte opposta delle spese del procedimento che si liquidano nella misura di curo 4.000 per compensi professionali (euro 800 per la fase di studio, curo 700 per la fase introduttiva, euro
1.000 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria, euro 1.500, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, cosi decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese d procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA c CPA come per legge.”
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello quale titolare della ditta Parte_1
individuale denominata PE IZ, impugnando la decisione sulla base di un solo articolato motivo di gravame. 6
Si è costituita in giudizio la quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2
cessionaria del credito vantato da che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
ex art. 348 bis c.p.c. ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, mentre la Controparte_3 non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
All'udienza del 19.7.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia dell ed ha Controparte_3 rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.10.2024, ove, con atto di intervento depositato in udienza, è intervenuta in giudizio la quale cessionaria del CP_1
credito vantato dalla a sua volta già cessionaria del credito vantato dall' Controparte_2 [...]
nei confronti dell'appellante. CP_3
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Va, infatti, ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante è tenuto a riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, così da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, come peraltro prescritto, seppur con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Le doglianze dell'appellante devono, peraltro, essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, secondo comma, c.p.c.
(cfr Cass.
6.7.2020 n. 13880 e 29.3.2013 n. 7931).
Va, inoltre, osservato che la Suprema Corte anche di recente (cfr. Cass. ord. n. 13535 del
30.5.2018), ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza 7
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata e che, con l'ordinanza n. 20836 del 21.8.2018, ha ribadito che il convenuto soccombente in primo grado, nel proporre l'appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Tanto premesso, si rileva che l'appellante, con un unico articolato motivo di gravame, si è lamentata della decisione del giudice di primo grado di respingere le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione, nonché di quella di ritenere che la mediante la documentazione prodotta, avesse provato la fondatezza della sua pretesa creditoria. CP_3
Al riguardo, va evidenziato che l'appellante non ha svolto alcuna specifica critica alle argomentazioni poste dal giudice a fondamento delle decisioni adottate, essendosi limitata a reiterare quanto già affermato negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado, senza illustrare in alcun modo le ragioni per cui il medesimo avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di: 1) incompetenza territoriale, nonostante che, trattandosi dei consumi di energia elettrica riferiti alla impresa individuale denominata PE IZ e non a quelli privati della titolare, non si applicasse il codice dei consumatori e che l'opponente, sebbene si controvertesse di inadempimento contrattuale, non avesse formulato l'eccezione predetta anche con riferimento all'art. 20 c.p.c.; 2) nullità della notifica del decreto ingiuntivo, che risultava comunque sanata dall'avvenuta proposizione dell'opposizione al decreto da parte dell'opponente e 3) nullità del decreto ingiuntivo, pacificamente e validamente emesso sulla base dell'estratto autentico dei libri contabili in cui erano annotate le fatture esponenti il credito.
Né l'appellante ha chiarito il motivo per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere non provata la pretesa creditoria, nonostante l'avvenuta produzione da parte dell' del verbale CP_3 redatto dal distributore di zona, sottoscritta anche dall'attuale appellante, da cui risultavano i prelievi abusivi di energia elettrica, ottenuti mediante la manomissione del contatore istallato presso l'utenza di quest'ultima (mediante l'apposizione di un magnete posizionato sulla calotta del contatore dalla stessa appellante ed altre alterazioni) e la mancanza di contestazioni specifiche in relazione alla ricostruzione dei consumi effettivamente imputabili all'utenza predetta. 8
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.00,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Si precisa, infatti, che le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nonostante l'avvenuta ammissione della medesima al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma
2, del d.p.r. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare alla altra parte, risultata vittoriosa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012
n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_1
titolare della ditta individuale denominata PE IZ, avverso la sentenza n. 15162/2021 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.9.2021, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla quale cessionaria del credito intervenuta nel presente grado di CP_1
giudizio, liquidando il compenso professionale in complessivi euro 3.868,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Roma il 14.1.2025
Il Presidente,
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est. (dr.ssa Carla Santese)
9