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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18148/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FINELLO GIANLUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 611 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9 gennaio 1995, il 8 maggio 1998 ed il 26 dicembre Per_1 PE PE
2003.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la figlia continuerà ad abitare stabilmente con la madre e così anche il figlio PE PE
(che ha da poco reperito un'occupazione lavorativa) fino a quando egli non sarà del tutto indipendente economicamente.
DA' ATTO che la casa già coniugale di Via San Secondo n. 37 viene assegnata alla IG . Pt_1
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei suddetti figli e PE sino alla loro indipendenza economica, quando li avrà con sé. PE
DISPONE che avuto conto dell'attuale divario reddituale delle parti, il padre contribuirà ulteriormente al mantenimento dei figli versando a mani della madre - tramite bonifico bancario continuativo da disporsi entro il giorno 28 di ciascun mese - l'importo mensile di Euro 250,00 per la figlia e di PE
Euro 100,00 per il figlio Tali contributi paterni verranno aggiornati annualmente secondo la PE variazione dell'indice Istat, a far tempo del mese in cui l'Ill.mo Tribunale adito omologherà le presenti condizioni di separazione. Il padre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie occorrenti per ed PE
necessitate o concordate, in conformità con il Protocollo Tribunale di Torino-Avvocati, nella PE misura del 50 %.
DISPONE che sempre in ragione della corrente disparità di reddito tra i coniugi, il marito contribuirà al mantenimento della moglie versando alla stessa l'importo mensile di Euro 200,00, da disporsi entro il giorno 28 di ciascun mese tramite bonifico bancario continuativo;
tale importo verrà aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice Istat, a far tempo del mese in cui l'Ill.mo Tribunale adito omologherà le presenti condizioni di separazione.
DÀ ATTO che le spese straordinarie condominiali della casa ex coniugale saranno carico di ciascuna parte per pari quota;
parimenti i ratei di restituzione del mutuo fondiario, da cui è ancora gravato il box auto in comunione tra i coniugi, continueranno ad essere restituiti in misura paritaria del 50% da ciascun coniuge, fino all'estinzione del debito verso l'istituto di credito mutuante.
DÀ ATTO che i coniugi collaboreranno al fine di estinguere il conto corrente bancario loro cointestato n. 000042190368, acceso presso BPER Banca, entro 30 giorni dalla data dell'omologa della separazione.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite tra le parti. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18148/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FINELLO GIANLUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
19/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 611 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9 gennaio 1995, il 8 maggio 1998 ed il 26 dicembre Per_1 PE PE
2003.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la figlia continuerà ad abitare stabilmente con la madre e così anche il figlio PE PE
(che ha da poco reperito un'occupazione lavorativa) fino a quando egli non sarà del tutto indipendente economicamente.
DA' ATTO che la casa già coniugale di Via San Secondo n. 37 viene assegnata alla IG . Pt_1
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei suddetti figli e PE sino alla loro indipendenza economica, quando li avrà con sé. PE
DISPONE che avuto conto dell'attuale divario reddituale delle parti, il padre contribuirà ulteriormente al mantenimento dei figli versando a mani della madre - tramite bonifico bancario continuativo da disporsi entro il giorno 28 di ciascun mese - l'importo mensile di Euro 250,00 per la figlia e di PE
Euro 100,00 per il figlio Tali contributi paterni verranno aggiornati annualmente secondo la PE variazione dell'indice Istat, a far tempo del mese in cui l'Ill.mo Tribunale adito omologherà le presenti condizioni di separazione. Il padre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie occorrenti per ed PE
necessitate o concordate, in conformità con il Protocollo Tribunale di Torino-Avvocati, nella PE misura del 50 %.
DISPONE che sempre in ragione della corrente disparità di reddito tra i coniugi, il marito contribuirà al mantenimento della moglie versando alla stessa l'importo mensile di Euro 200,00, da disporsi entro il giorno 28 di ciascun mese tramite bonifico bancario continuativo;
tale importo verrà aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice Istat, a far tempo del mese in cui l'Ill.mo Tribunale adito omologherà le presenti condizioni di separazione.
DÀ ATTO che le spese straordinarie condominiali della casa ex coniugale saranno carico di ciascuna parte per pari quota;
parimenti i ratei di restituzione del mutuo fondiario, da cui è ancora gravato il box auto in comunione tra i coniugi, continueranno ad essere restituiti in misura paritaria del 50% da ciascun coniuge, fino all'estinzione del debito verso l'istituto di credito mutuante.
DÀ ATTO che i coniugi collaboreranno al fine di estinguere il conto corrente bancario loro cointestato n. 000042190368, acceso presso BPER Banca, entro 30 giorni dalla data dell'omologa della separazione.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite tra le parti. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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