Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6175 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA
, codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Agostino Silvestri;
C.F._2
APPELLANTI
E
( – già e per essa, quale mandataria, giusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 procura notaio di (rep. 42351; racc. 15678) Persona_1 CP_2 Controparte_3
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale
[...] P.IVA_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_3
2149/2018, emesso nei loro confronti da questo Tribunale in data 28.08.2022, per il pagamento, in CP_ solido tra loro, ed in favore della (di seguito anche solo ”, per brevità), della Controparte_1 somma di € 39.020,69, oltre interessi come da ricorso monitorio, nonché spese della procedura d'ingiunzione.
3) accertare e dichiarare estinto il credito per intervenuta prescrizione;
In via subordinata:
4) accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, mediante nomina di ctu contabile che individui e verifichi i parametri economici e finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della CP_1 pposta con riferimento al rapporto dell' , per cui è causa a seguito della patologia
[...] Parte_4 riportata dal sig. , che risulta dalla documentazione medica;
5) condannare l'opposta Parte_1 al pagamento delle spese, compensi professionali oltre spese generali 15%, I.V.A. E C.P.A. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
A fondamento dell'opposizione deducevano: CP_
- l'improcedibilità della domanda della per mancato espletamento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010; CP_
- la carenza di legittimazione attiva della , non essendo stata ad essi notificata alcuna cessione del credito intervenuta in suo favore;
- la prescrizione della pretesa creditoria avversaria, in assenza di invio di atti di messa in mora e di interruzione del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.;
- la carenza di prova scritta del credito azionato dalla controparte, dal momento che la documentazione contabile prodotta in sede monitoria non è “pertinente”, non risponde ai requisiti di cui all'art. 50 T.U.B. ed in ogni caso è insufficiente nella presente sede a cognizione piena a dimostrare il diritto di credito dell'opposta, essendo onere di quest'ultima produrre, piuttosto, “tutti gli estratti conto sin dal sorgere del rapporto di conto”;
- l'avvenuto pagamento del dovuto, anche tenuto conto della successiva “sospensione” per il debito residuo, stante la “patologia” riportata dal Conciatori e “come previsto dal contratto”;
- la necessità di verificare, mediante consulenza contabile, l'esistenza di un tasso di interessi usurario e l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici. CP_ Si costituiva in giudizio la , chiedendo, nel merito: “- In via principale nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dai Sig.ri Parte_1
e rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. - In subordine: Parte_3 accertato e dichiarato che i Sig.ri e sono debitori della somma di Parte_1 Parte_3
€ 39.020,69, condannare gli stessi al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto e spese. - In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”.
L'opposta deduceva:
- il carattere incontestato dell'avvenuta stipulazione del contratto di prestito personale n. 42407326, posto a base del ricorso monitorio, concluso in data 16.03.2010 dal con la Agos Ducato Parte_1
S.p.a., e sottoscritto in qualità di coobbligata anche dalla Pt_3
- la chiara previsione in contratto dell'importo complessivo da restituire, comprensivo di somma finanziata (la cui avvenuta erogazione non è stata contestata dagli opponenti) e di interessi, dell'ammortamento in n. 120 rate fisse mensili di € 547,00, dal 15.04.2010 al 15.03.2020, del TAN, del TAEG e delle altre condizioni applicabili;
- l'avvenuta cessione del credito maturato e non soddisfatto da parte della Agos Ducato S.p.a. a Banca
IFIS S.p.a. in data 19.12.2017, cessione notificata agli opponenti con missiva regolarmente ricevuta, CP_ ed il successivo subentro nella titolarità del diritto da parte della quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di crediti deteriorati della Banca IFIS S.p.a., anch'essa comunicata agli obbligati, in particolare mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
in ogni caso, la piena dimostrazione della titolarità del credito in capo ad essa opposta e l'irrilevanza di una previa comunicazione della cessione anteriormente all'instaurazione del procedimento monitorio, potendo l'intervenuta cessione del credito essere comunicato anche mediante la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- l'assenza di alcuna contestazione in ordine ai conteggi risultanti dalla documentazione depositata in sede monitoria e l'assoluta genericità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, dovendosi individuare la decorrenza del termine prescrizionale decennale nella scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata (nella specie scadente il 15.03.2020); anche ove la decorrenza fosse individuata nell'ultimo pagamento effettuato, risalente al 2015, il credito non sarebbe, poi, comunque prescritto, oltre ad essere intervenuta comunicazione interruttiva della prescrizione già nel dicembre 2017;
- l'idoneità della documentazione prodotta già in sede monitoria a fornire prova scritta del credito, la genericità delle doglianze avanzate al riguardo dagli opponenti e l'irrilevanza della mancata produzione di una certificazione ex art. 50 T.U.B.; quanto ai pagamenti e all'asserita “sospensione” per la “patologia” del Conciatori, l'insussistenza di alcuna specifica deduzione al riguardo da parte degli onerati, incontestatamente inadempienti, e l'assenza di riscontri ricavabili al riguardo dalle condizioni contrattuali;
- la genericità delle doglianze relative alla necessità di verificare “eventuali” addebiti illegittimi e la conseguente inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica contabile, in quanto meramente esplorativa.
Disposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione , con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in particolare, gli opponenti reiteravano le eccezioni in punto di mancata notifica della cessione del credito, di prescrizione del diritto vantato da controparte e di intervenuto pagamento e “sospensione” a seguito della “patologia” riportata dal Conciatori, ribadendo, tal quali, le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
Rigettata, quindi, all'udienza del 9.03.2021, l'istanza di espletamento di C.T.U. contabile reiterata dagli opponenti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dato atto del superamento della questione relativa alla mediazione obbligatoria e respinta l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale di - ha posto le seguenti considerazioni: CP_1
CP_ «[… va osservato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la risulta avere debitamente documentato la propria pretesa creditoria anzitutto mediante la produzione del contratto stipulato dal con la Agos Ducato S.p.a. in data 16.03.2010, contratto relativo a un prestito Parte_1 personale identificato con il n. 42407326, per l'importo complessivo di € 65.640,00 da restituire in n. 120 rate mensili da € 547,00 ciascuna, decorrenti dal 15.04.2010 e sino al 15.03.2020. Nel contratto risultano essere state puntualmente previste tra le parti le condizioni economiche applicabili, ed in particolare il TAN al 7,97% ed il TAEG al 8,27%; è stato inoltre concordato, con clausola munita di specifica sottoscrizione, che in caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento, sarebbe stato applicato al mutuatario un importo pari all'1,5% mensile (18% annuo), a titolo di interesse moratorio, “sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”, salva la previsione che
“Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge” (cfr. contratto sub all.
d, fasc. IFIS).
Il contratto veniva sottoscritto, oltre che dal Conciatori, anche da , in qualità di Parte_3
“coobbligata” (cfr. ancora contratto cit.).
Altresì, emerge dalla documentazione in atti che la Agos Ducato S.p.a. ha successivamente ceduto alla Banca Ifis S.p.a., con contratto di cessione in blocco del 19.12.2017, il credito da essa ancora CP_ vantato nei confronti del e della (cfr. ancora all. d, fasc. , recante anche copia Parte_1 Pt_3 del contratto di cessione in blocco di crediti tra la Agos e la Banca Ifis S.p.a., già prodotto in sede CP_ monitoria dalla , cessione avente ad oggetto, in particolare, i crediti originati da rapporti di credito al consumo che non fossero garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e che fossero stati stipulati dalla Agos tra il 02.07.1999 e il 23.06.2016 e da questa già fatti oggetto di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento del dovuto da parte dei finanziati anteriormente al 30.11.2017, criteri tutti soddisfatti, come pure si dirà, nella fattispecie in disamina).
Quindi, tale credito è stato oggetto di successivo trasferimento da parte della Banca Ifis S.p.a. in favore dell'odierna opposta, in virtù di conferimento del 29.06.2018, rep. n. 80866 racc. n. 15510, relativo all'intero ramo aziendale avente ad oggetto l'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati facenti capo, a quella data, alla prima, ramo inclusivo di tutti i contratti funzionali allo svolgimento delle attività del ramo stesso (cfr. sempre sub all. d cit., recante anche copia del menzionato verbale di conferimento di ramo d'azienda). Per effetto di tale conferimento, dunque, la CP_
è subentrata nella titolarità dei crediti già acquistati dalla Banca Ifis S.p.a., crediti tra i quali è risultato, in particolare, ricompreso anche quello già ceduto a quest'ultima dalla Agos Ducato S.p.a. nei confronti del e della , quale risultante, in particolare, dall'estratto dell'elenco Parte_1 Pt_3 dei crediti ceduti predisposto da conferente e conferitaria del ramo aziendale, versato in atti nella CP_ presente sede di opposizione da parte dell'opposta (cfr. doc. 5 fasc. ).
Dai rilievi che precedono risulta, quindi, dimostrata la titolarità del credito oggetto di causa in capo CP_ alla , mentre va escluso, contrariamente a quanto pretenderebbero gli opponenti, che la
“legittimazione attiva” della stessa (rectius, la titolarità sostanziale del diritto di credito di che trattasi) sia insussistente per non avere l'opposta provveduto, a loro dire, anche a comunicare l'intervenuta cessione del credito ai coobbligati anteriormente alla presentazione del ricorso monitorio.
Invero, per un verso – ed in via assorbente – va rammentato che, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.”. Così, “con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere … la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass., 13/7/2011,
n. 15364; Cass., 5111/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312 )” (cfr. di recente, Cass. civ. n.
4713/2019, in massima e motivazione, e precedenti conformi ivi menzionati).
In virtù di quanto precede, è stato anche precisato, del resto, che “dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio
(che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cass., 2/2/2001, n. 1510 e già Cass., 15/11/1984, n.
5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954)” (cfr. ancora Cass. civ. n. 4713/2019 cit.).
Considerati i rilievi suesposti, risulta, dunque, del tutto evidente che l'asserita mancata comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto (peraltro, come ora si dirà, pure debitamente effettuata agli opponenti nel presente caso) non implica affatto una carenza della
“legittimazione attiva” o della titolarità sostanziale attiva in capo alla cessionaria del credito che la medesima abbia documentato di avere acquistato, come avvenuto, si è detto, nell'odierna fattispecie.
Oltre a ciò, può comunque anche osservarsi, per altro verso, che per la presente vicenda è in realtà intervenuta anche un'idonea comunicazione al debitore principale dei trasferimenti del diritto di credito già vantato dalla Agos Ducato S.p.a., dal momento che al Conciatori risulta essere stata inviata, anzitutto in data 5.02.2018, una comunicazione a cura della Banca Ifis S.p.a. con la quale veniva data notizia al medesimo della cessione del credito effettuata in suo favore dall'originaria finanziatrice (si v. ancora all. d, fasc. opposta, da cui risulta anche la copia della comunicazione menzionata, datata al 19.12.2017 e spedita e regolarmente ricevuta dal debitore il 5.02.2018). CP_ Anche il successivo trasferimento del credito in favore della è stato, inoltre, comunicato ai debitori già prima dell'introduzione del giudizio monitorio, tenuto conto che la relativa notizia della cessione è stata garantita, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione di avviso del conferimento di ramo d'azienda in G.U. n. 92 del 09.08.2018 (cfr. doc. CP_ 3 fasc. ), quali adempimenti idonei, in virtù della disposizione suindicata, a fornire notizia all'obbligato della cessione intervenuta (cfr. art. 58 T.U.B. co. 2 e 4).
L'assunto degli opponenti secondo cui l'opposta non avrebbe documentato la “notifica al debitore della cessione” risulta quindi, di per sé stesso, finanche smentito dalla documentazione presente in atti. CP_ Infine, va soggiunto che, così come correttamente evidenziato anche dalla , la notifica della cessione del credito all'obbligato costituisce, comunque, un atto notoriamente a forma libera, potendo avvenire, pertanto, anche direttamente con la proposizione della domanda giudiziale ed in particolare, mediante ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 1770/2014).
Le doglianze sollevate al riguardo da parte del Conciatori e dalla vanno, dunque, recisamente Pt_3 respinte.
Parimenti infondate sono, poi, le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all'insussistenza di CP_ prove scritte idonee poste a fondamento della pretesa creditoria della , nonché in merito all'asserita prescrizione del credito, ovvero ancora in punto di estinzione dello stesso in virtù dei pagamenti già effettuati ovvero di sua inesigibilità per “sospensione” del dovuto.
Ed infatti, quanto alla prima di tali questioni, deve evidenziarsi come il credito per cui si controverte origini, come detto, pacificamente, da un contratto di finanziamento con previsione della restituzione del dovuto e pagamento degli interessi secondo un piano di ammortamento predeterminato a rate mensili a tasso fisso (cfr. ancora contratto sub all. d, fasc. IFIS).
Tenuto conto della natura del rapporto instaurato originariamente dal Conciatori e dalla con Pt_3 la Agos Ducato, pertanto, il richiamo dagli stessi operato, in sede di opposizione, all'estratto conto certificato di cui all'art. 50 T.U.B., così come alla necessità, quantomeno in sede di opposizione, della produzione da parte della creditrice di “tutti gli estratti conto”, si rivela manifestamente inconferente, poiché che non si è in presenza, nella fattispecie, di un rapporto di conto corrente per il quale sia prospettabile, appunto, la produzione di veri e propri “estratti conto”, né viene in rilievo la necessità del deposito di un “estratto conto” certificato ex art. 50 T.U.B., risultando sufficiente, ai fini della prova scritta del credito ex artt. 633 e ss. c.p.c., che il mutuante depositi il contratto di finanziamento, dal quale risultino gli importi dovuti da parte del finanziato, spettando poi a quest'ultimo (non già alla parte creditrice) allegare specificamente, e quindi anche dimostrare, di avere provveduto, invece, al pagamento delle rate di cui il finanziatore abbia lamentato l'inadempimento.
Invero, in presenza di un rapporto di conto corrente, la produzione di una contabilizzazione delle poste attive e passive annotate dall'istituto di credito nel corso del rapporto intrattenuto con il cliente si rende necessaria, evidentemente, in ragione della natura stessa del rapporto, che è “aperto” e condizionato da continue variazioni prodotte dalle operazioni attive e passive che ordinariamente intervengono nel corso del tempo tra banca e correntista. Nei rapporti di mutuo, di contro, la produzione del contratto, con l'ammortamento previsto per la restituzione del prestito, può considerarsi sufficiente a far ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione assolve all'onere di provare la fonte negoziale dello stesso, consentendo, altresì, di determinarne il quantum sulla scorta delle condizioni contrattualmente previste e dell'allegazione del finanziatore di non avere ricevuto il pagamento delle rate concordate, mentre invece è onere del mutuatario, a fronte della prova del credito offerto dalla parte opposta, contestare l'entità dello stesso, dimostrandone la scorretta quantificazione sulla scorta delle condizioni pattuite, eventualmente anche in virtù di una loro invalidità, ovvero in ragione di pagamenti medio tempore intervenuti (cfr. in tal senso, tra le più recenti, anche Trib. Lecce n. 764/2020, Trib. Palermo n. 3714/2021, Trib. Roma n. 5766/2021; si v. inoltre già Trib. Bari n. 1044/2012). CP_ Nel presente caso, la ha provveduto, come detto, sin dalla fase monitoria, a produrre la documentazione contrattuale (i.e. il contratto, con le relative condizioni applicabili, unitamente a una dettagliata ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati e di quelli lasciati, invece, inadempiuti, secondo l'originario ammortamento del prestito concordato dalle parti contraenti), assolvendo, in tal modo, all'onere probatorio della fonte negoziale del proprio credito, mentre del tutto generiche (come ora pure si dirà) sono risultate le contestazioni svolte dagli opponenti in ordine alle risultanze della suddetta situazione contabile.
L'assunto della mancanza di idonea prova scritta del credito, quale sollevata dal Conciatori e dalla
, non può quindi avere alcun seguito. Pt_3
Non merita accoglimento, inoltre, neppure l'eccezione di prescrizione genericamente sollevata dagli opponenti.
Invero, in primo luogo, deve osservarsi, in punto di diritto, che in tema di prescrizione estintiva - come noto integrante una eccezione in senso stretto, riservata al tempestivo rilievo di parte, ex art. 2938 c.c. - integra un elemento costitutivo della relativa eccezione l'inerzia mantenuta per un determinato periodo di tempo dal titolare del diritto nell'esercitarlo e farlo valere nei confronti della controparte, il che presuppone, evidentemente, che il debitore eccipiente individui e deduca puntualmente in atti quale sarebbe stato, a suo dire, il termine iniziale di tale inerzia, onde suffragare l'assunto che la stessa si sia protratta per il tempo previsto dalla legge, mentre va escluso che il decidente possa d'ufficio ricercare autonomamente la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass. civ. n. 12182/2021, in motivazione, e Cass. civ. n. 6180/2020).
Nel presente caso, l'eccezione di prescrizione di che trattasi è stata sollevata dagli opponenti, invece, in maniera del tutto generica, non avendo gli stessi indicato in alcun modo perché il credito vantato CP_ nei loro confronti dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione, specificando da quale data la e le precedenti titolari del credito sarebbero rimaste inerti nel farlo valere.
In secondo luogo, anche a volersi superare il rilievo che precede, va osservato che - così come puntualmente dedotto dalla opposta - è comunque da escludere che sia decorso, nel presente caso, il termine prescrizionale decennale.
Tenuto conto, anche in tal caso, della natura del rapporto di cui si discute (finanziamento con restituzione rateale del dovuto unitamente agli interessi), la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata, infatti, con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del prestito, essendo il pagamento dei ratei da ricondurre a un'obbligazione unica (sia pure ad adempimento frazionato e diluito nel tempo), la cui scadenza ricorre soltanto con il termine dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. n. 11798/2011), salva l'operatività della decadenza dal beneficio del termine, in virtù del quale il finanziatore abbia diritto all'integrale anticipata restituzione della somma mutuata.
Nella presente fattispecie, è incontestato – e comunque documentato – che il prestito abbia previsto la restituzione dei ratei mensili sino al 15.03.2020. Risulta, inoltre, che per effetto del mancato pagamento delle rate nel corso del 2015, la Agos Ducato S.p.a. si sia avvalsa, nel dicembre 2015, della decadenza del beneficio del termine, con pretesa all'integrale pagamento del residuo ancora dovutole a quella data per capitale, interessi e spese, come da comunicazione inviata ad entrambi gli CP_ obbligati nel gennaio 2016 (cfr. doc. 4 fasc. ), pretesa che, evidentemente, non può considerarsi CP_ in alcun modo prescritta anche solo avendo riguardo alla data in cui la ha proceduto poi alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ai coobbligati, rispettivamente in data 28.09.2018 CP_ (quanto al e il 08.10.2018 (quanto alla;
cfr. all. c, fasc. ). Parte_1 Pt_3
È stata poi versata in atti, come detto, anche la comunicazione effettuata dalla Banca Ifis S.p.a. già in data 5.02.2018, comunicazione che ancorché inviata al solo Conciatori è idonea ad interrompere il termine prescrizionale anche nei confronti della , nella sua qualità di “coobbligata” ai sensi Pt_3 CP_ dell'art. 1310 c.c. (cfr. ancora all. d, fasc. ). L'eccezione di prescrizione, anche ove giudicata ammissibile, risulta dunque del tutto infondata nel merito.
Non ha miglior sorte l'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento, ovvero quella di inesigibilità del credito per una non meglio precisata “sospensione” del dovuto in conseguenza della
“patologia” incontrata dal Conciatori.
Invero, in disparte la contraddittorietà esistente tra tali due assunti, vi è in ogni caso da osservare come, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere di dimostrare l'esistenza di determinati fatti estintivi
(quali il pagamento) ovvero impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, competa all'obbligato che sollevi tali eccezioni, eccezioni che, evidentemente, oltre che la prova dei fatti posti a loro fondamento, presuppongono, prima ancora, una chiara e specifica allegazione di tali fatti da parte dell'interessato, onde consentirne una disamina nel contraddittorio, permettendo sia l'esercizio del diritto di difesa della controparte sul punto, sia il correlativo esame della questione da parte del giudicante.
Così, sulla scorta della disposizione suindicata e del principio di presunzione di persistenza del diritto che se ne ricava, è stato chiarito oramai da tempo che il creditore che agisca facendo valere l'inadempimento della controparte ha soltanto l'onere di provare il proprio diritto di credito mediante la dimostrazione della relativa fonte, legale o negoziale, e dell'eventuale termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligato. È quest'ultimo invece che deve dedurre e dimostrare di avere adempiuto, ovvero allegare e provare l'esistenza di fatti comunque ostativi all'accoglimento dell'avversa pretesa (cfr. per tutte Cass. civ. S.U. n.
13533/2011).
Nella presente fattispecie, il Conciatori e la non hanno, invero, neppure allegato chiaramente Pt_3 quali pagamenti avrebbero effettuato, ulteriori e diversi rispetto a quelli già indicati nella dettagliata CP_ situazione contabile depositata dalla , così come alcuna deduzione chiara e suscettibile di esame da parte del decidente è stata articolata in merito alla “sospensione” del rapporto e dunque all'inesigibilità del residuo credito per una “patologia” incontrata dal Conciatori. Alcunché, d'altra parte, è dato trarre dal tenore del testo contrattuale in ordine alla rilevanza, in termini di inesigibilità del credito, della “patologia” suddetta (non meglio chiarita, neppure nella sua natura, da parte dell'opponente).
Le contestazioni svolte sul punto da parte degli onerati risultano quindi a tal punto generiche ed imprecisate, oltre che prive di alcun riscontro in atti, da impedire, finanche, qualunque disamina in questa sede.
Non diverse considerazioni devono operarsi, infine, relativamente alle doglianze articolate dagli CP_ opponenti in ordine alla contestazione dell'ammontare del credito della in quanto la documentazione contabile dalla stessa prodotta non sarebbe “pertinente” e per la “necessità” di accertare la “eventuale” applicazione di interessi usurari ovvero anatocistici.
Invero, in ragione del già richiamato principio di cui all'art. 2697 c.c., è noto che, una volta che sia stato documentato dalla parte creditrice il proprio diritto alla prestazione, è onere del debitore prendere poi posizione sulla relativa documentazione, allegandone in maniera specifica e puntuale
(ove ritenga in particolare di contestare le pattuizioni contrattuali stipulate con l'istituto di credito opposto o i conteggi dallo stesso operati dell'importo ancora dovuto per capitale ed interessi) quali siano le poste passive indebitamente applicate dal finanziatore, nonché le ragioni poste a base di simili doglianze, specificando dunque se tali voci di spesa costituiscano, per esempio, il risultato dell'applicazione di interessi previsti in misura eccedente rispetto alle soglie di usura, e dunque di previsioni negoziali affette per tale ragione da nullità, o risultanti dall'applicazione illegittima di pratiche di capitalizzazione, poste in essere dalla controparte al di fuori delle condizioni previste al riguardo dal legislatore, o ancora di commissioni od altre voci di spesa non previste contrattualmente od oggetto di una previsione contrattuale affetta da nullità o, ancora, di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi. Di contro, non possono considerarsi sufficienti prospettazioni di carattere generico ed astratto, rivolte a lamentare l'“eccessività” di interessi e spese previste in contratto, o comunque allegazioni che non indichino quali e per quali ragioni determinate pattuizioni debbano ritenersi viziate da nullità o le somme richieste dalla banca non possano considerarsi dovute (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 20225/2013, in motivazione, e di recente n. Cass. civ. n. 8883/2020, la quale, con specifico riferimento alla violazione della normativa in tema di usura, ha evidenziato che, pur non essendo necessaria la produzione dei decreti ministeriali tempo per tempo applicabili ai fini della rilevazione delle soglie di usura, tuttavia ciò non toglie che la prova dell'applicazione di tassi usurari richieda, pur sempre, un'allegazione di parte sul superamento del tasso soglia che risulti chiara e specifica, con l'indicazione degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta;
si v. inoltre, sempre nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 7895/2020 in motivazione, nel senso che è onere del soggetto che agisca in giudizio per l'accertamento della nullità di una o più clausole del contratto concluso con la banca, e per la ripetizione dell'indebito asseritamente versato in virtù di esse, formulare, in primo luogo, specifiche allegazioni circa le ragioni poste a fondamento delle proprie censure in ordine alla validità del contratto sottoscritto, assolvendo poi, di conseguenza, anche all'onere probatorio su quanto abbia posto a base delle proprie pretese. Nella giurisprudenza di merito, tra le molte, anche in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr. inoltre App. Brescia n.
1691/2021, Trib. Napoli n. 9758/2021, Trib. Milano n. 7683/2021, nonché Trib. Roma n. 21314/2018,
e Trib. Roma n. 1981/2020, le quali hanno anche condivisibilmente evidenziato come l'esperimento dell'azione di accertamento negativo da parte del debitore non comporti, in realtà, una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c.).
D'altra parte, come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità, con affermazione di carattere generale, suscettibile di rilevare, a ben vedere, anche rispetto a giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, “qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve considerarsi tamquam non esset” (cfr. Cass. civ. n. 7775/2014). CP_ Ciò posto, va evidenziato, con riferimento alla presente fattispecie, come la abbia, come detto, debitamente documentato la propria pretesa creditoria mediante la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto dal e dalla , producendo altresì una dettagliata situazione Parte_1 Pt_3 contabile nella quale è stato dato conto sia degli importi pretesi per capitale, per interessi anche di mora, e per spese, sia delle rate mensili regolarmente versate dai coobbligati e di quelle rimaste invece impagate, documentazione che risulta coerente con le condizioni del finanziamento stipulato CP_ (cfr. ancora sub all. d, fasc. , da cui emerge anche la ricostruzione dello svolgimento del rapporto, con l'indicazione della prima rata di € 561,62 del 15.04.2010, come da contratto, e le successive ulteriori rate mensili di € 547,00, con indicazione di quelle pagate e di quelle rimaste insolute, il dettagliato conteggio delle spese poste a carico degli obbligati ed infine la specifica quantificazione degli interessi moratori, con un tasso applicato in misura inferiore a quello pattuito contrattualmente).
A fronte di tale documentazione, di contro, gli opponenti non hanno formulato alcuna specifica CP_ doglianza in ordine alle modalità con le quali la ha documentato di essere pervenuta alla quantificazione del proprio credito, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, fondate sulla esigenza (si è detto) che venissero prodotti “tutti gli estratti conto” ovvero sulla “necessità” di accertare la determinazione dell'ammontare preteso dalla creditrice e l'eventuale avvenuta applicazione di usura o anatocismo, prospettazioni che, in quanto inconferenti alla luce della natura del rapporto (quanto alla necessità degli “estratti conto”), e comunque prive di alcuna (sia pur minima) deduzione in ordine a concreti elementi ricavabili dalla menzionata documentazione, non possono, evidentemente, avere alcun seguito. CP_ Ne consegue, dunque, che mentre la ha assolto al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., dimostrando la fonte del proprio credito ed allegandone il mancato pagamento, gli opponenti non hanno, invece, allegato (prima ancora che dimostrato) alcun elemento specifico idoneo - alla luce delle risultanze delle condizioni contrattuali sottoscritte e dei pagamenti e dei conteggi dettagliatamente indicati dall'opposta - a far ritenere infondato in tutto o in parte il credito di cui al ricorso e al decreto ingiuntivo opposto, in particolare in quanto frutto di una quantificazione priva della considerazione di ulteriori pagamenti effettuati dai coobbligati, ovvero perché determinato con l'applicazione di interessi usurari, come genericamente paventato, in termini “eventuali”, nell'atto di opposizione ed evidentemente da escludere (quantomeno a fronte di così indistinte e “dubitative” doglianze degli onerati) sulla scorta dei tassi contrattualmente previsti e del d.m. 29.12.2009, relativo al III trimestre 2010, per la categoria dei “crediti personali” (considerato sia il TAN del 7,97% sia il TAEG del 8,27%, nonché avuto riguardo al tasso moratorio previsto contrattualmente e peraltro indicato, quale concretamente applicato, in misura inferiore da parte della creditrice, pur risultando quello previsto in contratto rispettoso, alla data di stipulazione, del tasso soglia ricavabile dal d.m. citato, sia avuto riguardo alla soglia prevista per gli interessi corrispettivi, sia considerando quella ricavata dalla maggiorazione di 2,1 punti per gli interessi moratori, cfr. Cass. civ. S.U. n.
19597/2020).
Parimenti, anche la contestazione della necessità di verificare la “eventuale” applicazione di una
“capitalizzazione” degli interessi nel corso del rapporto, si è rivelata, infine, del tutto generica, non avendo gli opponenti allegato alcunché a tal riguardo e ciò, oltretutto, tenuto conto della clausola contrattuale dagli stessi specificamente sottoscritta, contenente la previsione che gli interessi di mora avrebbero potuto essere conteggiati “sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata” (cfr. ancora contratto sub all. d, fasc. IFIS).
Avuto riguardo all'assoluta genericità delle contestazioni avanzate dal Conciatori e dalla (o Pt_3 per meglio dire, alla carenza di contestazioni, tali non potendosi considerare le doglianze formulate in via ipotetica ed astratta dagli opponenti, senza alcuno specifico riferimento al concreto rapporto intrattenuto nel singolo caso tra le parti), deve essere, inoltre, ribadito il rigetto dell'istanza degli stessi di espletamento di C.T.U. contabile, quale riproposto anche nell'ambito degli scritti conclusionali. Come noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e deve essere denegata laddove, come nel caso di specie, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero ad ottenere che la stessa venga svolta al fine di compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere (quantomeno) tempestivamente dedotti da parte dell'interessato (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 11317/2003; Cass. civ. n. 212/2006).]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti indicati in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ In via principale: 1) accogliere la domanda degli appellanti, sig. e della sig.ra e per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2 la carenza di legittimazione della 2) revocare e/o annullare in ogni sua parte il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2149/2018 de quo agitur dichiarandolo privo di effetti giuridici poiché infondato in fatto ed in diritto e perché è infondato ed indimostrata la pretesa posta a sostegno della domanda della controparte per le tutte motivazioni esposte e dalla inidoneità della documentazione prodotta.
3) accertare e dichiarare estinto il credito per intervenuta prescrizione;
4)accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, mediante nomina di CTU contabile che individui e verifichi i parametri economici e finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione prodotta dalla con riferimento al rapporto Controparte_1 dell' , per cui è causa e anche a seguito della patologia riportata dal sig. Parte_4 Parte_1
che risulta dalla documentazione medica”.
[...]
Ha resistito parte appellata eccependo preliminarmente ex art. 342 CPC la inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il rigetto anche nel merito.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Parte appellante depositava note di trattazione scritta chiedendo concedersi i termini ex art. 190 CPC.
Parte appellata, alle ore 10,46 dell'odierna udienza, depositava le proprie note di trattazione scritta, oltre il termine concesso.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 20 pagine, è articolato in un unico motivo con il quale gli appellanti, riportate le argomentazioni già svolte in primo grado e trascritta la sentenza impugnata, si dolgono
(pag. 9) della errata ricostruzione che il giudice di primo grado avrebbe effettuato con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere della prova e lamentando la violazione degli artt .112 e 115 CPC, per aver il primo giudice omesso di esaminare i documenti prodotti dall'attore nelle more del processo
(v. pag. 19), con conseguente travisamento delle risultanze istruttorie.
Vengono, quindi, contestate dagli appellanti le difese avversarie, viene ribadito che sono stati effettuati i pagamenti e che poi l'adempimento è stato sospeso come da contratto e per patologia come da certificato medico, contestando ancora la insussistenza di prova scritta del credito ed eccependo la prescrizione (fino a pag. 15).
Quindi, la conclusione degli appellanti è nel senso di dolersi della omessa valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali, invocando la prova dell'”usucapione” (v. pag. 18 dell'atto di appello). § 4 — Va premesso che, ai fini della ragionevole durata del giudizio e per ossequiare sia il piano di gestione annuale dell'Ufficio sia gli obiettivi del PNRR, alle parti è stato concesso un ampio termine anticipato per depositare note conclusionali, termine del quale nessuna delle parti ha utilizzato.
Ne consegue che la richiesta formulata due giorni prima dell'udienza – con note del 2 marzo 2025, visibili solo il lunedì 3 marzo 2025, depositate dalla parte appellante – non può essere accolta, anche perché non motivata in alcun modo circa la scelta di non usufruire di un termine già concesso.
Nel merito, l'appello è palesemente infondato.
Gli appellanti, dopo aver riportato pedissequamente le posizioni già espresse in primo grado e dopo aver richiamato la sentenza impugnata, svolgono una doglianza di carattere del tutto generico ed apodittico che riguarda l'utilizzazione – a ben intendere – da parte del primo giudice di un potere d'ufficio lì ove non vi sarebbe stata allegazione e prova della controparte.
In realtà, come si evince dalla sopra riportata sentenza di primo grado, il Tribunale ha vagliato tutte le questioni sollevate dagli originari opponenti, fornendo precise argomentazioni su ogni punto toccato nell'atto di opposizione, mentre gli appellanti si sono limitati a riproporre le loro posizioni invocando non identificata documentazione che sarebbe stata prodotta nel corso del processo e che il primo giudice non avrebbe valutato.
Sembrerebbe, poi, che la questione riguarderebbe i pagamenti effettuati e la sospensione dell'adempimento per disposizione contrattuale in ragione della patologia sofferta dal Conciatori di cui vi sarebbe documentazione medica a riprova.
Giova, allora, ricordare che pertanto l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Cass. S.
U. sent. n. 8825 del 2017).
Nella specie, come si è detto, le censure sono così generiche che non è dato comprendere quali siano gli elementi di prova disattesi dal primo giudice e quale dovesse essere l'oggetto dell'accertamento peritale.
Deve anche considerarsi il consolidato principio giurisprudenziale (v. per tutte Cass. n. 2461 del
2019) secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass.
n. 8377/2009); pertanto, là ove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria – sempre ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
– l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n.
20287/2005), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/2003).
Nel caso in esame, non solo non viene offerta alcuna concreta argomentazione su tutti i singoli punti toccati dalla sentenza impugnata, ma non viene neppure spiegato e/o indicato quali siano i documenti rilevanti ai fini di un diverso convincimento da parte di questa Corte rispetto al Tribunale, atteso che manca un richiamo sia al loro contenuto, sia alla loro collocazione nella documentazione del fascicolo di parte.
Di qui la reiezione del gravame. § 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi (per l'impegno comunque provocato nell'esame delle molteplici questioni), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.087,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.127,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 4.568,00
Fase decisionale, valore massimo: € 5.205,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 14.987,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1588/22 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.987,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore