Decreto cautelare 7 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 9 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/07/2021, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00908/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2020, proposto da
AU TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovereto, via Roma 2;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 3480;
nei confronti
Trust Professionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Marco Avanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 7561 del 30.4.2020 e, per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti in essa richiamati, conosciuti dalla ricorrente in data 1.8.2020 a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.7.2020, evasa il 10.8.2020;
di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ivi compresa: l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 comma 11 del D.lgs. n. 42/2004 prot. n. 25020 del 14.12.2018, il provvedimento di autorizzazione n. 125/2018 del 10.12.2018 e il Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 31053 del 3.12.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Trust Professionale S.r.l. e del Comune di Peschiera del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in disamina la Sig. TT ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Peschiera del Garda in relazione a un intervento di demolizione e ricostruzione da effettuarsi sull’immobile confinante con quello nella titolarità della ricorrente.
Avverso tale titolo a costruire sono stati articolati i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si lamenta che sarebbe stata autorizzata l’edificazione (mediante demolizione e ricostruzione ex novo del preesistente edificio) in violazione delle norme poste a tutela della fascia di rispetto stradale e in particolare degli artt.39 comma 3, lett. F, 84 e 86 delle n.t.a. del P.I.), laddove, si afferma, la costruzione preesistente osservava nei confronti della strada una distanza addirittura superiore a quella di legge;
2) si contesta, inoltre, la violazione dell’art. 6 n. 50 delle n.t.o. del P.I. comunale, il quale prevede che il “ verde profondo ” non possa avere una percentuale di superficie inferiore al 35% da calcolarsi su quella fondiaria complessiva del lotto, al netto delle aree riservate a passaggi veicolari e ai parcheggi pertinenziali, laddove dal progetto presentato si ricaverebbe una superficie vincolata a verde di estensione inferiore;
3) con il terzo motivo si lamenta l’illegittima concessione all’istante di un bonus volumetrico supplementare pari al 5%, in applicazione dell’art. 12 del D.lgs. 28/2011, oltre al bonus del 70% assicurato dall’art. 3 L.R. 14/2009: tale supplemento, tuttavia, non sarebbe previsto per gli interventi di demolizione e ricostruzione; si osserva, inoltre, che la formulazione dell'art. 3 della L.R. 14/2009, come novellato dalla L.R. 32/2013, terrebbe già conto, ai fini della concessione del bonus , delle finalità legate al risparmio energetico;
4) con il quarto motivo si osserva che non si rinverrebbero, nel progetto e/o delle relative tavole, gli elementi minimi indispensabili per poter beneficiare dello scomputo di parte dello spessore dei solai ai fini della determinazione dell’altezza dell’edificio;
5) con il quinto motivo si lamenta che la misurazione “a mano” con scalimetro del sedime destinato a parcheggio risulterebbe inferiore rispetto alla superficie indicata nell’elaborato “dimostrazione parcheggi”;
6) con il sesto motivo si evidenzia che il permesso di costruire risulterebbe firmato dal Responsabile dell’Area tecnica Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Peschiera del Garda, Geom. SI NI, mentre il progetto in generale, gli elaborati e l’istanza di rilascio del titolo sarebbero firmati dall’Arch. OL NI: tanto in violazione del disposto dell’art. 6 bis L. 241/90;
7) con il settimo motivo (indicato in ricorso come I motivo della Parte II dell’atto) si lamenta la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria degli atti gravati in punto di valutazione della compatibilità paesaggistico/ambientale dell’intervento;
8) si contesta, infine, la mancata sottoposizione del progetto all’esame istruttorio preliminare della apposita “ Commissione locale per il paesaggio ”, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis del Regolamento Edilizio adottato in occasione della variante urbanistica approvata con D.G.R. n. 181 del 29.1.2008.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo la carenza d’interesse della ricorrente all’impugnativa e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è, altresì, costituita la controinteressata, chiedendo a sua volta il rigetto del gravame.
All’udienza in data 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina la Sig. TT ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Peschiera del Garda in relazione ad un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento da effettuarsi ai sensi del cd. Piano Casa su terreno prossimo a quello di proprietà della ricorrente; la Sig. TT ha chiesto, altresì, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in riferimento al medesimo intervento.
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di carenza d’interesse al ricorso sollevata da parte resistente.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha infatti allegato di essere proprietaria di un immobile a civile abitazione posto in prossimità del terreno interessato dall’intervento edilizio del quale si discorre: i due mappali sarebbero, infatti, separati solo da una strada comunale, di talché le opere autorizzate (consistenti nella ricostruzione del preesistente edificio con dimensioni notevolmente maggiorate), si collocherebbero nel cono visuale di cui attualmente si gode dall’abitazione della ricorrente, e in particolare dal terrazzo panoramico e dalle finestre/vedute ivi insistenti che assicurano vista sul lago e sul panorama montano (la ricorrente ha anche allegato fotografie dello stato dei luoghi). Quanto precede vale, a parere del Collegio, a fondare un interesse attuale e concreto al ricorso: del resto, l’eccezione sviluppata sul punto dal Comune resistente, senza contrastare in maniera specifica le deduzioni in commento, si risolve nella generica allegazione dell’insussistenza dell’interesse a ricorrere in ragione della distanza dell’edificato erigendo dalla strada.
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della violazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 lamentata con il sesto motivo di impugnazione (indicato come settimo nell’atto introduttivo del giudizio).
E’ pacifico tra le parti in causa che il geom. SI NI, Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Peschiera del Garda, che ha firmato il permesso di costruire impugnato è cugino, e dunque parente di quarto grado, del progettista dell’intervento di cui si discute, Arch. OL NI.
Il Comune ha dedotto sul punto che l’art. 6 bis della L.241/90 (norma che prevede: “ Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”) andrebbe letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che stabilisce: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza” .
Sostiene il Comune che la norma, come formulata, darebbe rilievo ai fini del dovere di astensione ai soli rapporti di parentela entro il secondo grado: in tal senso, si aggiunge, si era del resto espresso il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione del Comune in un parere reso in data 21.02.2019 ( cfr . doc. 21 della produzione di parte resistente).
Dall’esame di tale parere emerge infatti che il Responsabile, nella premessa dell’avvenuto recepimento dell’art. 7 del DPR 62/2013 nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune con delibera di G.M. n.19/2019, osservava che la norma in commento “ cita il secondo grado ”: il Responsabile concludeva, dunque, nel senso di escludere l’esistenza di una situazione generativa del divieto di astensione con riguardo al rapporto di parentela tra il geom. SI NI e l’Arch. OL NI.
Il Collegio ritiene che l’interpretazione che il Comune propone della norma in commento non sia condivisibile.
Giova premettere che, come noto, in materia di conflitto di interessi il legislatore è intervenuto a più riprese:
- con l’art. 1, comma 41, della legge 6.11.2012 n. 190, ha novellato la legge 7.8.1990 n. 241 introducendo nella stessa l’articolo 6 bis (conflitto di interessi), il cui testo è stato già riportato;
- al comma 54 dello stesso articolo 1 ha previsto, altresì, che “ il Governo stabilisce un codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo della cura dell’interesse pubblico ”;
- al comma 8 dello stesso articolo 1 ha previsto che l’organo di indirizzo politico adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- con il DPR 62/2013 ha introdotto il “regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art 54 del d.lgs 30.3.2001 n. 165”, che all’articolo 7 disciplina l’obbligo di astensione, nei termini in precedenza illustrati.
E’ appena il caso di evidenziare che il dovere di astensione dei pubblici dipendenti e degli amministratori vale a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, scattando, perciò, a fronte di situazioni di mero pericolo e verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell’ente stesso, a prescindere dai profili o dalle conseguenze penali che possono implicare. La prevenzione del conflitto di interessi è, infatti, ad oggi volta non solo a garantire l’imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale a tutelare il profilo dell’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, la relazione di parentela entro il quarto grado tra il responsabile dell’U.T.C. che ha rilasciato il titolo a costruire e il progettista dei lavori –che, come si è evidenziato, sono cugini- vale, a parere del Collegio a determinare una situazione generativa di un potenziale conflitto di interessi che avrebbe imposto al funzionario pubblico di astenersi dall’adozione dell’atto in parola.
Non è, infatti, condivisibile l’argomentazione del Comune a mente della quale dal disposto dell’art. 7 del DPR 61/2013 dovrebbe trarsi il rilievo, ai fini dell’attivazione del dovere di astensione, dei soli rapporti di parentela entro il secondo grado.
Una lettura attenta della norma rivela, infatti, che il limite del “secondo grado” è riferito esclusivamente al rapporto di affinità e non anche al rapporto di parentela, come evidenziato dalla virgola che separa le due espressioni: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi…”.
Le conclusioni cui è possibile pervenire secondo un’interpretazione letterale del testo convergono con quelle raggiunte indagando sulla ratio della disposizione: è logico e coerente con il fine perseguito (e cioè escludere ogni lesione, anche potenziale, dell’imparzialità dell’ agere amministrativo) introdurre un vincolo più stringente in presenza di un legame più intenso tra i soggetti coinvolti, quale quello di parentela, e limitare invece (fino al secondo grado) il rilievo di un legame che si instaura tra soggetti non consanguinei, quale quello di affinità.
La fondatezza del motivo in disamina comporta l’accoglimento del ricorso, e risulta assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte avverso il titolo edilizio; quanto ai motivi di gravame svolti in riferimento all’autorizzazione paesaggistica rilasciata in relazione al medesimo intervento edilizio, il Collegio ritiene che l’annullamento del permesso di costruire, in conseguenza di quanto in precedenza osservato, implichi il venir meno dell’interesse alla relativa disamina.
3. Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini indicati: deve, dunque, disporsi l’annullamento del permesso di costruire annullato; il ricorso deve invece essere dichiarato improcedibile nella parte in cui con esso si impugna l’autorizzazione ambientale.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 7561 del 30.4.2020 rilasciato dal Comune di Peschiera del Garda; dichiara il ricorso improcedibile nel resto.
Condanna parte resistente e la controinteressata, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO