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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.83/2024
Oggi 09/04/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Tarlao con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Penza.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 83/2024 R.L. promossa da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Fabio Petracci e Alberto Tarlao;
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele
[...] P.IVA_1
Compagnone e Paolo Penza;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il demansionamento e la dequalificazione subita dal ricorrente a far data dal 19.09.2023 essendo lo stesso stato adibito a mansioni inferiori/dequalificanti rispetto a quelle sue proprie e per l'effetto: 1) condannare parte resistente a reintegrare il ricorrente nelle mansioni di addetto all'ufficio chiamata o comunque conformi ed appartenenti al secondo livello del CCNL Porti applicabile al rapporto di lavoro;
2) condannare parte resistente a
2 corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma pari ad euro 400 mensili netti ad oggi calcolata in euro 2.000 netti oltre quanto a maturare relativa alle differenze retributive subite dal lavoratore a far data dall'illegittimo demansionamento e non patrimoniale da demansionamento/dequalificazione l'importo calcolato sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto al 50% della stessa per il periodo dal 19.09.2023 alla data di presentazione del presente ricorso, a quella di effettiva cessazione del demansionamento o a quella che risulterà in corso di causa, o comunque ed in ogni caso alla diversa maggiore o minore somma mediante valutazione equitativa del danno o che risulterà di giustizia. In ogni caso, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese, diritti ed onorari. In ogni caso, con interessi, rivalutazione e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la parte resistente: “In via principale - Rigettarsi il ricorso promosso dal sig. per le ragioni esposte in narrativa e per Parte_1
l'effetto respingere tutte le domande ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di riconoscimento della sussistenza di un danno in capo al ricorrente, contenere l'importo del risarcimento da quantificarsi in via equitativa nel minimo accertato. In ogni caso - Spese di causa interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di esponendo di CP_1
essere stato assunto dalla resistente in data 1.10.2016 con CP_2
inquadramento nel quarto livello dell'applicabile CCNL Porti e mansioni di operaio polivalente incaricato di svolgere lavorazioni di carico e
3 scarico della ralla, rizzaggio, banchina e carrello. Evidenziava che nel corso del 2018, il proprio responsabile gli aveva proposto di iniziare a lavorare come impiegato addetto all'ufficio chiamata, e dal 2019 aveva sempre ed unicamente svolto tale attività, a seguito del pensionamento del signor inquadrato nel secondo livello, livello poi Parte_2
riconosciutogli. Tale attività era consistita nel ricevere dai committenti e terminalisti le richieste di personale in base alle specializzazioni delle persone indicate nelle liste con le turnazioni, nel selezionare i candidati in base alle abilitazioni, allo stato di salute ed ai requisiti necessari, nell'effettuare la chiamata e nell'avviarli al lavoro. Rilevava altresì che in ragione del suo incarico di RSA UGL attivo nell'ambito delle relazioni sindacali aziendali, aveva manifestato all'azienda le problematiche derivanti da situazioni di confusione e cattiva organizzazione interna aziendale in merito alla polifunzionalità degli operatori, ed in tale contesto, nel corso della giornata del 18.9.2023 aveva avuto un diverbio telefonico con il Responsabile Operativo
[...]
In pari data, gli era stata imposta una nuova collocazione come Tes_1
lavoratore polivalente in batteria operativa sulla banchina, ed era stato costretto a svolgere continuativamente mansioni di operatore quale conduttore di mezzi di trazione e ralle normalmente svolte da operai di quarto livello, subendo anche un danno patrimoniale, in quanto la nuova attività veniva svolta a chiamata e non più quotidianamente come in precedenza, e un danno non patrimoniale, in particolare all'immagine ed alla professionalità.
2. Dedotta la violazione dell'art. 2103 c.c., rilevava che nel caso di specie, non era intervenuta alcuna modifica degli assetti organizzativi aziendali né si era in presenza di specifica causale prevista dalla contrattazione collettiva, non potendo trovare applicazione i commi 2 e 4 del citato art. 4 2103, che prevedono che il lavoratore possa essere adibito a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. In ogni caso, il mutamento di mansioni non era stato comunicato per iscritto essendo stato disposto mediante disposizione a voce del responsabile operativo, e dunque ricorreva un ipotesi di nullità per violazione dell'art. 2103 c. 5
c.c.. Riportate le declaratorie professionali rilevanti al fine di dimostrare il demansionamento subito rassegnava le conclusioni sopra riportate.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta, rilevando che anche quando era stato avviato all'ufficio chiamata il ricorrente aveva sempre svolto, senza mai opporsi, mansioni di operatore polivalente riconducibili al 3° e al 4° livello. Con email del 26.2.2020 e successivamente con diffida del
16.9.2021, il sig. ed altri colleghi dell'ufficio chiamate Parte_1
avevano lamentato di essere affetti da sindrome da stress da lavoro correlato a causa di asserite gravi carenze organizzative nell'ambito dell'ufficio stesso, e la resistente aveva ampliato il numero degli addetti dell'ufficio per cercare di andare incontro alle loro esigenze. Alla fine gli addetti all'ufficio in questione erano risultati in sovrannumero ed il sig. aveva continuato ad alternare l'avviamento in banchina e Parte_1
quello all'ufficio chiamate, ancorchè con frequenze differenti e una netta prevalenza degli avviamenti in chiamata. Nel corso dell'estate 2023 i traffici marittimi globali avevano avuto un significativo rallentamento e la riduzione si era ripercossa anche sulle imprese terminaliste del
[...]
, le quali avevano ridotto il ricorso ai lavoratori forniti CP_1
quotidianamente da ALPT, con ricaduta a cascata sull'operatività dell'ufficio chiamata. Per tale ragione, la società, in alcune giornate, non aveva avviato al lavoro il ricorrente e i suoi colleghi dell'ufficio
5 chiamata ai quali, tuttavia, era stata erogata l'indennità di mancato avviamento.
4. Al solo fine di razionalizzare e riorganizzare il personale adibito all'ufficio chiamata e con la sola finalità di garantire al sig. un Parte_1
numero maggiore di avviamenti e quindi una costante retribuzione, in data 19.9.2023 il Responsabile Operativo sig. aveva Testimone_1
comunicato al ricorrente la sua nuova collocazione in batteria per lo svolgimento delle mansioni di operaio polivalente. Poiché il numero di richieste di avviamenti in batteria per lo svolgimento di mansioni di II livello era esiguo, il sig. era stato avviato alle mansioni di Parte_1
operaio polivalente del III e del IV livello, rispetto alle quali la richiesta di avviamenti era al contrario, pressochè costante. Rilevava come non corrispondesse al vero che gli avviamenti in batteria e non più in chiamata, avessero determinato pregiudizi economici per il ricorrente, in quanto a far data dal mese di ottobre 2023, al era sempre stata Parte_1
corrisposta una retribuzione in linea con quella erogata nei mesi precedenti.
5. Tanto premesso in fatto, evidenziava la resistente che non ricorreva nel caso di specie, violazione dell'art. 2103 c.c., in quanto il ricorrente era stato da ultimo adibito a mansioni che rientravano nella stessa categoria legale, quella di operaio, dal medesimo posseduta sin dal momento del passaggio alle dipendenze di ALPT e mantenuta anche nel periodo in cui era addetto all'ufficio chiamata. Rilevava ancora che la decisione aziendale di assegnare al sig. le mansioni di operatore Parte_1
polivalente adibendolo a mansioni tipiche del 3° e del 4° livello era stata determinata unicamente dalla volontà di garantirgli un numero costante di avviamenti e di mantenere la propria retribuzione avendo ALPT poche richieste di avviamenti per mansioni di II livello. Quanto alla dedotta
6 ritorsività dell'avviamento in batteria, rilevava che il motivo illecito, per essere considerato rilevante, deve essere stato l'unico determinante della volontà del datore di lavoro di adibire il ricorrente ad altre mansioni, circostanza da escludersi nella presente fattispecie, stante la necessaria avviare il sig. in banchina a causa della mancanza di lavoro Parte_1
nell'ufficio chiamata. Rilevata la carena di allegazioni relative alla domanda risarcitoria e l'assenza di un danno effettivo, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva decisa senza ulteriori adempimenti istruttori oltre all'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito vengono illustrate.
8. Risulta fatto pacifico e dunque acquisito al giudizio, che il ricorrente fosse inquadrato al livello 2 del CCNL Porti, e che dal 19.9.2023 lo stesso sia stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di lavoratore polivalente in batteria operativa sulla banchina, compiti che per stessa ammissione dell'azienda convenuta rientrerebbero nel livello 3
o 4 del predetto CCNL. L'assegnazione dunque, a mansioni inferiori rispetto a quelle inerenti al livello di pertinenza del lavoratore non è un fatto contestato. La convenuta ha difatti giustificato il demansionamento facendo riferimento ad alcune esigenze organizzative.
9. L'art.2103 c.c. esprime il principio inderogabile della necessaria corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansioni svolte. Al primo comma si dispone che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
7 all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il riferimento alle mansioni effettivamente svolte esprime la prevalenza del profilo esecutivo sul dato formale, l'effettività dei compiti svolti rispetto a quelli concordati ed alla qualifica formalmente attribuita. Il diritto del lavoratore è quindi quello di svolgere le mansioni corrispondenti al livello contrattuale concordato all'assunzione, svolgere le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento superiore acquisito successivamente ed essere adibito alle mansioni riconducibili al livello di inquadramento e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, con diritto, dunque alla piena corrispondenza tra il livello contrattuale e le mansioni effettivamente svolte. La novella apportata all'art. 2103 c.c. dal D. Lgs. 15 nr. 81/2015 n.81, ha ribadito il diritto, per il lavoratore, di conservare l'inquadramento maturato anche in caso di assegnazione a mansioni inferiori, in quanto “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale” (art.2103 c.c. comma 2), e “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi” (art.2103 comma 4). Ma in entrambi i casi il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (art.2103 comma 5 c.c.).
8 10. Nel caso di specie il ricorso, in particolare sulla richiesta di reintegra del ricorrente nelle mansioni riconducibili al secondo livello del CCNL Porti applicabile al rapporto di lavoro, deve essere accolto, in quanto il datore di lavoro ha omesso, al di là dei motivi organizzativi addotti per il mutamento di mansioni, di inviare al lavoratore la comunicazione scritta prevista dall'art. 2103 c. 5 c.c., con conseguente nullità dell'atto di assegnazione a nuove mansioni. Come già del resto fatto dopo la notifica del ricorso, il datore di lavoro deve assegnare il lavoratore a mansioni di secondo livello, riferibili per di più alla categoria legale di impiegato, acquisita dopo l'assegnazione all'ufficio chiamate, in linea con il disposto dell'art. 2103 c.c. comma 1 il quale dispone: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Quanto alla necessità di attribuire al lavoratore mansioni di secondo livello attinenti alla categoria impiegatizia, va evidenziato che a fronte dell'allegazione contenuta in ricorso per la quale “dal 2019 in poi il ricorrente ha sempre ed unicamente svolto attività d'impiegato come addetto all'ufficio chiamata a seguito del pensionamento del signor Parte_2
inquadrato nel secondo livello”, parte resistente nulla di specifico ha dedotto. Anzi, affermando che: “Preme infatti sottolineare come non sia mai mutata la categoria legale contrattualmente stabilita per l'odierno ricorrente, il quale è sempre stato ed è tuttora, un operaio (e non anche un impiegato)….Peraltro spesso era il ricorrente a proporsi volontariamente per lo svolgimento di tali mansioni, sovente nel fine settimana o svolgendo doppi turni, al fine di ottenere le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario e/o festivo”, ha
9 sostanzialmente confermato la ricostruzione attorea, evidenziando perlomeno che le mansioni in gran parte prevalenti, nel caso di specie, erano quelle di impiegato. Del resto, la convenuta è sicuramente in possesso delle statistiche relative agli avviamenti del ricorrente con le relative mansioni svolte, ma nulla di specifico ha dedotto sul punto. Ne deriva che risulta provata la prevalente assegnazione del ricorrente a mansioni proprie della categoria impiegatizia. E' stato difatti affermato che l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt.
166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. 12636/2005). Il principio di non contestazione è stato poi declinato in maniera stringente dalla Corte di Cassazione, la quale nel chiarire che “contestare” non equivale a “negare genericamente” ha affermato: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. (Nella specie, in
10 relazione a domanda ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro pubblico aveva svolto una contestazione inidonea ad infirmare le specifiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità usuranti dell'attività lavorativ,a limitandosi ad una generica negazione solo di talune circostanze fattuali)” (Cass. nr. 16970/2018).
11. Accertato che il demansionamento subito dal lavoratore è illegittimo stante il mancato rispetto dell'art. 2103 c. 5 c.c., va ora verificato se il ricorrente, come sostenuto nel ricorso abbia subito i danni di cui chiede il risarcimento.
12. Un tanto nel rispetto dei principi enunciati in materia dalla Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Ha in particolare affermato la Corte di Cassazione:
“Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009). Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella
11 disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti. Infatti questa
Corte, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determini, oltre alla violazione degli1 obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, ha considerato che
l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui
l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e
32 Cost., costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa". Dunque dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono;
la lesione di tale posizione giuridica soggettiva ha attitudine generatrice di danni a
12 contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso. Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (ancora Cass. SS.UU. n. 26972/2008 Cit.).
7.2.- Chiarita l'astratta potenzialità lesiva dell'assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, si è precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006). Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (in tal senso, v. Cass. n. 14199 del 2001; altresì:
Cass. n. 9138 del 2011, Cass. n. 2352 del 2010, Cass. n. 10864 del 2009,
Cass. n. 5333 del 2003; Cass. n. 10268 del 2002; Cass. n. 18599 del
2001, Cass. n. 104 del 1999). I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata
(v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze
13 concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del
2007; Cass. n. 13546 del 2006). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che
l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010;
Cass. n. 1529 del 2010; conforme, più di recente, Cass. n. 18778 del
2014). In particolare, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass.
SS.UU.. n. 6572/2006 cit.)”.
13. Bisogna altresì ricordare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della S.C., non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la
14 sentenza della S.C. 1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.”
14. Ebbene, sotto un primo profilo il lavoratore assume di aver subito un danno patrimoniale, affermando: “il lavoro come polivalente in batteria operativa sulla banchina è a chiamata: pertanto, la nuova e non motivata collocazione del ricorrente ha avuto anche rilevanti pregiudizi economici. Il ricorrente in sostanza è chiamato all'occorrenza dall'ufficio dove prima operava e può svolgere quindi un orario inferiore a quello dapprima svolto in ufficio. Allorquando era in ufficio percepiva un importo per reperibilità telefonica per eventualmente richiamare il personale avviato in caso di mancanza di lavoro (storni) cambi di turno o per emergenze. Le ore di reperibilità in media ammontavano a circa 20 ore mensili qualificate come straordinarie al
27 per cento, oltre ad un buono pasto giornaliero del valore di 8 euro.
Era inoltre previsto un premio allorquando gli avviamenti superavano le
3.900 unità di circa 200 euro”. Dopo aver allegato tali circostanze, il
15 lavoratore, in sede di conclusioni, richiede la somma pari ad euro 400 mensili netti ad oggi calcolata in euro 2.000 netti oltre quanto a maturare relativa alle differenze retributive. Ebbene, si deve rilevare che la quantificazione dell'importo è eseguito da parte ricorrente in maniera totalmente apodittica, senza alcun riferimento alle buste paga, ed ai criteri in base ai quali il danno sarebbe stato determinato. Rimane così ignota quale sia il l'entità delle ore lavorate in meno da quando il lavoratore è stato assegnato a nuove mansioni e quale sia il valore di un'ora di reperibilità. I buoni pasto risultano assegnati, in base alle buste paga che solo parte resistente ha prodotto, anche nel periodo di illegittimo demansionamento, mentre il riferimento ad un premio allorquando gli avviamenti superavano le 3.900 unità di circa 200 euro, è svolto senza fare riferimento alla riferibilità dell'emolumento ad una dimensione temporale ed alla frequenza con la quale tale evenienza si verificava, circostanza determinante per la quantificazione del danno dedotto, tipicamente da perdita di chances. In presenza di tali carenze del ricorso, la domanda sul danno patrimoniale deve essere rigettata, in conformità alla condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, per la quale: “escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223
c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa
16 previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.” (così da ultimo
Cass. n. 31233 del 2018, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del
2008 e 16601 del 2017).
15. Il ricorrente lamenta poi di aver subito un danno alla professionalità, suscettibile di avere contenuto sia non patrimoniale che patrimoniale.
Ebbene, quanto alla componente patrimoniale, che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e/o dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance e cioè di maggiori e nuove possibilità di guadagno, va detto che il secondo profilo è stato già affrontato, e quanto al primo il ricorso è del tutto generico, non essendovi nello stesso, nemmeno una descrizione delle attività svolte dal ricorrente se non con generico richiamo alle mansioni di “addetto all'ufficio chiamata”, con conseguente impossibilità per lo scrivente di verificare quanto sia effettivo il vulnus al bagaglio professionale del ricorrente. La pretesa di danno patrimoniale va pertanto rigettata.
16. Il lavoratore afferma poi di aver subito un danno non patrimoniale, rilevando che sarebbe stato pregiudicato il suo diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza: tale condotta, come detto, comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza qual è la dignità professionale del lavoratore…fonte di pesante frustrazione personale”. Come ha condivisibilmente evidenziato la Corte di Appello di Trieste (sent. Nr. 23/2025) “la peculiarità del contratto di lavoro e il rilievo che la Costituzione attribuisce- con le norme di cui agli art.
2,4,32 Cost.- alla dignità personale del lavoratore, consente di
17 qualificare i pregiudizi professionali da dequalificazione come una compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale dell'impresa ( cfr.
Cass. sez.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e ss, sentenze cd. di san
Martino). L'inadempimento datoriale rispetto alla tutela del diritto del dipendente all'effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando mansioni adeguate al livello di inquadramento è di per sé idonea a generare danni di contenuto non patrimoniale in quanto altera la normalità delle relazioni di lavoro nel contesto aziendale”. Ebbene ritiene lo scrivente che in questo caso, la domanda del lavoratore debba essere accolta, poiché emergono dagli atti, elementi sufficienti a ritenere comprovato, con ragionamento presuntivo, che il demansionamento perpetrato ai danni del ricorrente abbia determinato anche un danno non patrimoniale all'immagine professionale come pure una non trascurabile sofferenza interiore, naturalmente connessa alla disistima di sé logicamente derivata dal passaggio da un ruolo impiegatizio di livello 2,
a mansioni da operaio che il CCNL, come correttamente evidenziato da parte ricorrente esplicitamente riporta al livello 4. Il tutto accentuato dal fatto che il ricorrente svolgeva, nell'ambito dell'azienda, funzioni di
RSA, con conseguente maggiore esposizione e visibilità i colleghi di lavoro delle vicende lavorative in questione.
17. La gravità e la durata del demansionamento, invero limitato al periodo fra il 19.9.2023 al 20.2.2024, data di notifica del ricorso coincisa con la reintegra del ricorrente nelle mansioni di livello 2, unitamente agli elementi indiziari sopra indicati, fanno propendere per una quantificazione del danno non patrimoniale in termini necessariamente equitativi, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione del danneggiato (v. in tal senso, Cass civ. Sez. L, Sentenza n. 12253 del
18 12/06/2015), nella misura del 15% del trattamento medio retributivo mensile netto goduto mediamente dal ricorrente nei 12 mesi antecedenti al demansionamento (€ 2.124,22), così come risulta dalle buste paga depositate da parte resistente. Ne risulta che l'importo da riconoscere al ricorrente, per il periodo di demansionamento in questione è pari ad €
1.646,10, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il ricorrente ha subito un illecito demansionamento a far data dal 19.9.2023 così come dedotto in ricorso e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare il ricorrente a mansioni riconducibili al livello 2 del CCNL applicato, categoria impiegati;
b) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a risarcire il ricorrente del danno non patrimoniale sofferto nel periodo intercorso dal 19.9.2023 al 20.2.2024, pari ad € 1.646,10, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
c) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste, data 9/4/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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