Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1009/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. CORRIDONI LUCA, Parte_1 C.F._1
-parte attrice - contro
, con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. CORVATTA MARIA RITA,
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale del 13.12.24
“ L'avv Corridoni pur ribadendo quanto osservato nelle note conclusive , nel rispetto dell'art
88 cpc dichiara di rinunciare alla domanda in considerazione del controverso esito della ctu.
Pertanto conclude dichiarando la rinuncia alla domanda attorea a spesa compensate in ragione comunque dell'accertato nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito da parte attrice
L'Avv Giustozzi prende atto della dichiarata rinuncia alla domanda attorea e chiede che le spese di lite siano poste a carico della parte attrice
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1
) al fin di far “accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui alla narrativa
[...] dell'atto di citazione, la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della convenuta per la condotta dei sanitari che hanno Controparte_1
prestato la loro opera dal 13.05.2010 al 15.05.2010 sulla persona della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla parte attrice,
[...]
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa in conseguenza degli errati trattamenti sanitari ricevuti così come esposti nella superiore narrativa mediante statuizione di condanna della convenuta al pagamento della somma di denaro che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dovute e di giustizia, il tutto con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva come segue : CP_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale, nel merito: respingere con qualsiasi statuizione le domande di parti attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in riferimento all'an sia al quantum, per le motivazioni esposte in narrativa e comunque non provate e conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all' CP_2
La causa veniva istruita mediante consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio .
All'esito della Ctu, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda, in ragione del controverso esito della ctu , con compensazione delle spese di lite .Parte convenuta chiedeva una pronuncia del Tribunale sulla condanna alle spese di giudizio , in ragione della soccombenza virtuale .
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere , considerata la dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte dell'attore .
In assenza dell'accordo delle parti sulla compensazione delle spese di lite, è necessario procedere all' accertamento della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle stesse. .
2 -Tenuto conto dell'esito della ctu che concludeva escludendo una responsabilità iatrogena in ordine all'evento lesivo occorso alla attrice, ritenuta la non sussistenza di una condotta negligente dei medici nel corso operatorio e post operatorio ( Cfr relazione peritale a firma del ctu nominato Dott.ssa “ Per quanto riguarda il rapporto di causalità, il CTU Per_1
ritiene che il nesso di causalità materiale tra l'atto chirurgico subito dalla perizianda e il lieve danno esitale permanente a carico del ramo sensitivo cutaneo del nervo femorale destro si possa considerare in rapporto diretto causa-effetto , ma non addebitabile a responsabilità professionale da inadeguata condotta operatoria dei chirurghi, in quanto effetto collaterale iatrogeno, non prevedibile e quindi non evitabile”) ,
-considerato che la azione promossa dalla parte attrice risultava supportata da certificazione medica e da consulenza di parte che rappresentava la sussistenza di un nesso causale tra il danno verificatosi e la responsabilità professionale dei medici che avevano eseguito l'intervento con esiti diversi rispetto alla ctu, anche in termini di entità del danno ,
-attesa la condotta della parte attrice la quale, all'esito della ctu dichiarava la espressa rinuncia alla azione non insistendo nella propria pretesa,
- pertanto in ragione del contrastante esito delle relazioni peritali in atti, della condotta processuale tenuta dalla parte attrice come sopra descritta, di tali circostanze deve tenersi conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice in misura di ½ , compensate tra le parti per la restante quota di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da Parte_2
cessata la materia del contendere tra le parti per rinuncia dell'attrice alla domanda .
[...]
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in misura di euro 1.500,00 oltre iva e cap, pari ad 1/2 delle spese di lite Dichiara compensate tra le parti la restante quota di ½ delle spese di lite .
Così deciso in Macerata il 13/03/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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