CASS
Ordinanza 8 aprile 2022
Ordinanza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11453 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 22537-2020 proposto da: IA MA ZI ELENA, S.G.R. - SOCIETA' GESTIONE RESIDENCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentate e difese dall'avvocato GIUSEPPE MALIGNANO STUART, in giudizio anche personalmente ex art. 86 c.p.c. in qualità di legale rappresentante della predetta società;
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. U Num. 11453 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 08/04/2022 contro COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCHETTINI, rappresentato e difeso d`ovvocato LUIGI DI PIETRO;
GENERALI ITALIA S.P.A. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8/18, dispose la separazione della causa relativa alla domanda di risarcimento del danno proposta da AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. a seguito degli eventi atmosferici del gennaio-marzo 2011, per omessa canalizzazione da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi e da parte della Provincia di Teramo delle acque reflue provenienti dalla strade pubbliche, via Di Iorio e via Riccitelli, e alle domande di manleva proposte dai predetti enti nei confronti delle rispettive società assicuratrici, UnipolSai S.p.a. e Generali Italia S.p.a.; dichiarò in relazione a detta causa l'incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale ordinario di Teramo, innanzi al quale il giudizio andava riassunto nel termine di gg. 60 dalla comunicazione di quella sentenza;
rigettò, altresì, le domande proposte dalla ARno e dalla S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. nei confronti della -2- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Provincia di Teramo, fondate sulla mancata attuazione delle necessarie opere di manutenzione dell'alveo e degli argini del torrente Borsacchio;
condannò le ricorrenti, in solido, alle spese di lite in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, della Provincia di Teramo e delle già indicate società assicuratrici e pose le spese di c.t.u. a carico delle ricorrenti. AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. impugnarono, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le statuizioni relative a rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia di Teramo e alle spese di lite. Si costituirono con distinti atti il Comune di Roseto degli Abruzzi e la sua assicuratrice, Generali Italia S.p.a.. Rimasero contumaci la Provincia di Teramo e UnipolSai S.p.a.. All'udienza del 19 dicembre 2018 il difensore delle ricorrenti dichiarò a verbale di rinunciare all'appello nei confronti della Provincia di Teramo e di UnipolSai S.pa., avendo con le stesse raggiunto un accordo anche per le spese, e dichiarò che persisteva l'interesse a ricorrere in quella sede nei confronti del predetto Comune e della compagnia assicuratrice dello stesso, nei cui confronti la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale ordinario, per la condanna alle spese conseguente alla già ricordata dichiarazione di incompetenza del TRAP. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 17/20, depositata il 14 febbraio 2020, rigettò l'appello e condannò le appellanti, in solido, alle spese di quel grado. Avverso tale decisione AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. Il Comune di Roseto degli Abruzzi e Generali Italia S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. Generali Italia S.p.a. ha pure depositato memoria. -3- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Difetto di motivazione per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, in relazione art. 360, n. 5, c.p.c. - Error in judicando». Con tale articolato mezzo le ricorrenti rappresentano che il Tribunale Superiore delle Acque ha ritenuto non fondato il secondo motivo d'appello - esaminato preliminarmente - sul rilievo che la competenza va individuata «in base ai fatti prospettati, ed altro è la fondatezza della domanda o la prova della sussistenza di quelli costitutivi: sicché è al momento della proposizione che la competenza va individuata ed in base a quanto dedotto a fondamento della pretesa azionata, mentre non rileva sulla competenza, ma direttamente sul merito, il successivo riscontro della sussistenza o meno dei fatti dedotti a base della domanda. In altri termini, il giudice individuato come competente non cessa di essere tale se, in punto di fatto, le circostanze dedotte a sostegno della pretesa azionata risultano poi insussistenti o sfornite di prova». Ad avviso delle ricorrenti, quanto affermato dal TSAP e appena riportato non sarebbe condivisibile, date le risultanze processuali e univocamente concordi nell'attribuire la responsabilità dell'accaduto anche alla Provincia di Teramo per la mancata corretta irreggimentazione delle acque del torrente Borsacchio. Le ricorrenti sostengono che né il TRAP né il TSAP avrebbero tenuto conto di quanto dalle medesime dedotto in relazione alla competenza nella "conclusionale"di prime cure, sia con riferimento a profili processuali sia in relazione al merito. In tale atto e con riferimento ai profili processuali, era stato rappresentato dalle attuali ricorrenti che la presente controversia era -4- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 stata inizialmente introdotta con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Teramo - Sezione di Atri, che aveva dichiarato con ordinanza depositata il 29 marzo 2012 la propria incompetenza per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Ad avviso delle ricorrenti, non essendo stata tale ordinanza impugnata con il regolamento di cui all'art. 47 c.p.c., l'incompetenza dichiarata sarebbe stata incontestabile;
peraltro, né il Comune di Roseto degli Abruzzi né la provincia di Teramo, nel costituirsi dinanzi al TRAP, avevano contestato la competenza del giudice adito, sicché non era più contestabile la competenza neppure nel "successivo giudizio di merito". Quanto al merito, le ricorrenti deducono di aver rappresentato che, secondo le risultanze dell'ATP, l'evento dannoso, si sarebbe «verificato per fatto e colpa del Comune di Roseto degli Abruzzi per la mancata irreggimentazione delle acque piovane provenienti da monte da Via Di Iorio (già Strada Comunale del Borsacchio) e da via Sola gna, e della Provincia di Teramo, sia per la mancata irreggimentazione delle acque provenienti da via Riccitelli (S.P. 20) sia per l'assoluta mancanza di manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini del Torrente Borsacchio». Si tratterebbe, quindi, di "posizioni inscindibilmente connesse non solo dal punto di vista processuale ma anche sostanziale", sicchè il giudizio sarebbe stato ritualmente incardinato innanzi al TRAP. Secondo le ricorrenti, allorché in base alle risultanze istruttorie ha ritenuto che la responsabilità dell'accaduto di cui si discorre fosse da ascriversi al Comune e alla Provincia per l'omessa canalizzazione da parte di tali enti delle acque reflue provenienti da strade pubbliche e non dalla mancata irreggimentazione del Torrente Borsacchio, con la conseguenza che il giudizio non sarebbe stato più di competenza esclusiva del TRAP ex art. 140 T.U. n. 1775/1933, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche avrebbe dovuto dichiarare la propria -5- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 incompetenza su tutta la domanda disponendone la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, come disposto nel capo a) della sentenza, e non rigettare la domanda e condannare le ricorrenti alle spese. Con riferimento poi al secondo motivo di appello (con cui, a detta del TSAP, erano state «censurate le statuizioni con le quali il TRAP [aveva] affermato che, in occasione degli eventi del 1°-3 marzo 2011 costituiva fatto assolutamente incontroverso che l'innalzamento del livello del torrente non aveva causato alcuna esondazione né conseguente allagamento dei terreni limitrofi»), dichiarato inammissibile dal TSAP, sul rilievo che, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo dedotto dalle ricorrenti con la Provincia e la sua società assicuratrice, sarebbe intervenuta carenza di interesse, le attuali ricorrenti lamentano che il TSAP non avrebbe tenuto conto dei seguenti fatti decisivi: a) la transazione era intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello, sicché questo era ammissibile e tale doveva rimanere sino alla decisione;
b) nessuna delle parti in causa aveva chiesto che fosse pronunciata l'intervenuta carenza di interesse su cui il TSAP ha fondato l'inammissibilità del primo motivo di gravame, c) nel dispositivo della sentenza impugnata in questa sede si darebbe atto della intervenuta carenza di interesse solo incidenter tantum, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, tanto che la Provincia di Teramo e la UnipolSai S.p.a. sono state dichiarate prima non costituite e poi nel dispositivo contumaci, sintomo questo anche dell'evidente contraddittorietà e illogicità della sentenza, d) in conclusionale le appellanti avevano dedotto che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando se sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle stesse. -6- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Lamentano, altresì, le ricorrenti che il TSAP, sul tema della soccombenza virtuale della Provincia, non avrebbe speso alcuna parola, non solo in relazione alle conclusioni finali ma anche a quanto illustrato nell'atto di appello e nella "conclusionale". 2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione di legge per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; difetto o quanto meno insufficienza di motivazione sul punto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; error in judicando», le ricorrenti deducono di aver, nel terzo motivo di appello, rappresentato che, anche nel caso di totale soccombenza delle medesime, «sarebbe stata quanto meno d'obbligo la compensazione» delle spese e sostengono che il TSAP avrebbe ritenuto infondato tale motivo di gravame con affermazioni "apodittiche" ed "immotivate" né avrebbe motivato circa l'implicito rigetto delle doglianze relative alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, secondo cui tali spese andrebbero liquidate solo alla definizione del giudizio di merito, laddove, nella specie, la procedura si concluderà solo con la definizione della causa da riassumersi dinanzi al Tribunale di Teramo. 3. I due motivi - che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. 3.1. Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, da tempo si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non -7- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. un., ord., 20/06/2007, n. 14301; Cass., ord., 14/09/2007, n. 19254; Cass., ord., 29/05/2008, n. 14187; Cass., ord., 1/02/2011, n. 2317); tale principio è applicabile all'evidenza anche nel caso in cui il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia stato - come nel caso all'esame, v. ricorso p. 13 - riproposto ex novo dinanzi al TRAP. 3.2. Neppure è condivisibile la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui, trattandosi di "posizioni inscindibilmente connesse", il ricorso sarebbe stato ritualmente incardinato dinanzi al TRAP e che quest'ultimo, comunque, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza su tutta la domanda, disponendone la riassunzione dinanzi al G.0.. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la connessione oggettiva, ex art. 33 cod. proc. civ., di una causa spettante alla cognizione del tribunale in sede ordinaria con altra causa rientrante nella competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche non legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente (Cass., ord., 24/02/2006, n. 4210; per ogni utile argomentazione v. anche Cass., ord., 20/105/2016, n. 10397). 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, ben può il giudice limitarsi a rilevare, anche d'ufficio, "peraltro" la sopravvenuta i carenza di interesse in ordine ad un motivo di impugnazione sulla base delle risultanze in atti. 3.4. Quanto alle doglianze motivazionali, le stesse, pur a prescindere dalla configurabilità o meno nella specie della cd. doppia conforme di cui al quinto comma dell'art. 358-ter c.p.c. (norma applicabile anche con riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello dal TSAP, v. Cass. , sez. un., 21/09/2018, n. 22430), sono comunque inammissibili in quanto, al di là di quanto indicato nella gy -8- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 rubrica, tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (v. Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). 3.4.1. Conferma di ciò si rinviene a p. 35 del ricorso, laddove, a conclusione del primo motivo, le ricorrenti lamentano che «il T.S.A.P. abbia completamente ignorato tutte le complesse e univoche risultanze processuali dei due gradi di giudizio, abbondantemente e puntualmente richiamate, illustrate e commentate dalle ricorrenti, e sulle quali non ha speso neppure una parola, così concretando, al di là di ogni pur ragionevole dubbio, il rubricato ed eccepito vizio del "difetto di motivazione per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, 4 in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. - Error in judicando». 3.5. Per completezza, si evidenzia, inoltre, che, alla luce del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio -9- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - non sussistente nella specie - si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per -10- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va pure precisato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. 3.6. Infine, non colgono nel segno le censure proposte in relazione alla dedotta omessa valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese e all'implicito rigetto del motivo di appello relativo alle spese di a.t.p., avendo il TSAP sostanzialmente proceduto alla predetta valutazione, disponendo che le spese debbano seguire la soccombenza, tenuto conto evidentemente dell'esito complessivo del giudizio dinanzi a sé, e ha motivatamente ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre la 'chiesta compensazione delle spese in relazione al primo grado. Si evidenzia al riguardo che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso degli altri presupposi previsti dall'art. 92 c.p.c. (Cass. 4/06/2007, n. 12963Cass. 11/01/2008, n. 406; Cass., ord., 4/08/2017, n. 19613; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18128). Rientrando - come già rimarcato - la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; v., per quanto utile, anche Cass. 2/07/2008, n. 18173; Cass. 2/09/2004, n. 17763; Cass. 11/11/1996, n. 9840). Infine, si rileva che in tema di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/06/2003, n. 9631; Cass. 7 aprile 2000, n. 4371). 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. -12- Rtc. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni, Unit/9 Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9,4vennbre 2021.
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. U Num. 11453 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 08/04/2022 contro COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCHETTINI, rappresentato e difeso d`ovvocato LUIGI DI PIETRO;
GENERALI ITALIA S.P.A. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8/18, dispose la separazione della causa relativa alla domanda di risarcimento del danno proposta da AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. a seguito degli eventi atmosferici del gennaio-marzo 2011, per omessa canalizzazione da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi e da parte della Provincia di Teramo delle acque reflue provenienti dalla strade pubbliche, via Di Iorio e via Riccitelli, e alle domande di manleva proposte dai predetti enti nei confronti delle rispettive società assicuratrici, UnipolSai S.p.a. e Generali Italia S.p.a.; dichiarò in relazione a detta causa l'incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale ordinario di Teramo, innanzi al quale il giudizio andava riassunto nel termine di gg. 60 dalla comunicazione di quella sentenza;
rigettò, altresì, le domande proposte dalla ARno e dalla S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. nei confronti della -2- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Provincia di Teramo, fondate sulla mancata attuazione delle necessarie opere di manutenzione dell'alveo e degli argini del torrente Borsacchio;
condannò le ricorrenti, in solido, alle spese di lite in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, della Provincia di Teramo e delle già indicate società assicuratrici e pose le spese di c.t.u. a carico delle ricorrenti. AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. impugnarono, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le statuizioni relative a rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia di Teramo e alle spese di lite. Si costituirono con distinti atti il Comune di Roseto degli Abruzzi e la sua assicuratrice, Generali Italia S.p.a.. Rimasero contumaci la Provincia di Teramo e UnipolSai S.p.a.. All'udienza del 19 dicembre 2018 il difensore delle ricorrenti dichiarò a verbale di rinunciare all'appello nei confronti della Provincia di Teramo e di UnipolSai S.pa., avendo con le stesse raggiunto un accordo anche per le spese, e dichiarò che persisteva l'interesse a ricorrere in quella sede nei confronti del predetto Comune e della compagnia assicuratrice dello stesso, nei cui confronti la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale ordinario, per la condanna alle spese conseguente alla già ricordata dichiarazione di incompetenza del TRAP. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 17/20, depositata il 14 febbraio 2020, rigettò l'appello e condannò le appellanti, in solido, alle spese di quel grado. Avverso tale decisione AR RA EN ARni e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. Il Comune di Roseto degli Abruzzi e Generali Italia S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. Generali Italia S.p.a. ha pure depositato memoria. -3- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Difetto di motivazione per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, in relazione art. 360, n. 5, c.p.c. - Error in judicando». Con tale articolato mezzo le ricorrenti rappresentano che il Tribunale Superiore delle Acque ha ritenuto non fondato il secondo motivo d'appello - esaminato preliminarmente - sul rilievo che la competenza va individuata «in base ai fatti prospettati, ed altro è la fondatezza della domanda o la prova della sussistenza di quelli costitutivi: sicché è al momento della proposizione che la competenza va individuata ed in base a quanto dedotto a fondamento della pretesa azionata, mentre non rileva sulla competenza, ma direttamente sul merito, il successivo riscontro della sussistenza o meno dei fatti dedotti a base della domanda. In altri termini, il giudice individuato come competente non cessa di essere tale se, in punto di fatto, le circostanze dedotte a sostegno della pretesa azionata risultano poi insussistenti o sfornite di prova». Ad avviso delle ricorrenti, quanto affermato dal TSAP e appena riportato non sarebbe condivisibile, date le risultanze processuali e univocamente concordi nell'attribuire la responsabilità dell'accaduto anche alla Provincia di Teramo per la mancata corretta irreggimentazione delle acque del torrente Borsacchio. Le ricorrenti sostengono che né il TRAP né il TSAP avrebbero tenuto conto di quanto dalle medesime dedotto in relazione alla competenza nella "conclusionale"di prime cure, sia con riferimento a profili processuali sia in relazione al merito. In tale atto e con riferimento ai profili processuali, era stato rappresentato dalle attuali ricorrenti che la presente controversia era -4- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 stata inizialmente introdotta con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Teramo - Sezione di Atri, che aveva dichiarato con ordinanza depositata il 29 marzo 2012 la propria incompetenza per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Ad avviso delle ricorrenti, non essendo stata tale ordinanza impugnata con il regolamento di cui all'art. 47 c.p.c., l'incompetenza dichiarata sarebbe stata incontestabile;
peraltro, né il Comune di Roseto degli Abruzzi né la provincia di Teramo, nel costituirsi dinanzi al TRAP, avevano contestato la competenza del giudice adito, sicché non era più contestabile la competenza neppure nel "successivo giudizio di merito". Quanto al merito, le ricorrenti deducono di aver rappresentato che, secondo le risultanze dell'ATP, l'evento dannoso, si sarebbe «verificato per fatto e colpa del Comune di Roseto degli Abruzzi per la mancata irreggimentazione delle acque piovane provenienti da monte da Via Di Iorio (già Strada Comunale del Borsacchio) e da via Sola gna, e della Provincia di Teramo, sia per la mancata irreggimentazione delle acque provenienti da via Riccitelli (S.P. 20) sia per l'assoluta mancanza di manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini del Torrente Borsacchio». Si tratterebbe, quindi, di "posizioni inscindibilmente connesse non solo dal punto di vista processuale ma anche sostanziale", sicchè il giudizio sarebbe stato ritualmente incardinato innanzi al TRAP. Secondo le ricorrenti, allorché in base alle risultanze istruttorie ha ritenuto che la responsabilità dell'accaduto di cui si discorre fosse da ascriversi al Comune e alla Provincia per l'omessa canalizzazione da parte di tali enti delle acque reflue provenienti da strade pubbliche e non dalla mancata irreggimentazione del Torrente Borsacchio, con la conseguenza che il giudizio non sarebbe stato più di competenza esclusiva del TRAP ex art. 140 T.U. n. 1775/1933, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche avrebbe dovuto dichiarare la propria -5- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 incompetenza su tutta la domanda disponendone la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, come disposto nel capo a) della sentenza, e non rigettare la domanda e condannare le ricorrenti alle spese. Con riferimento poi al secondo motivo di appello (con cui, a detta del TSAP, erano state «censurate le statuizioni con le quali il TRAP [aveva] affermato che, in occasione degli eventi del 1°-3 marzo 2011 costituiva fatto assolutamente incontroverso che l'innalzamento del livello del torrente non aveva causato alcuna esondazione né conseguente allagamento dei terreni limitrofi»), dichiarato inammissibile dal TSAP, sul rilievo che, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo dedotto dalle ricorrenti con la Provincia e la sua società assicuratrice, sarebbe intervenuta carenza di interesse, le attuali ricorrenti lamentano che il TSAP non avrebbe tenuto conto dei seguenti fatti decisivi: a) la transazione era intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello, sicché questo era ammissibile e tale doveva rimanere sino alla decisione;
b) nessuna delle parti in causa aveva chiesto che fosse pronunciata l'intervenuta carenza di interesse su cui il TSAP ha fondato l'inammissibilità del primo motivo di gravame, c) nel dispositivo della sentenza impugnata in questa sede si darebbe atto della intervenuta carenza di interesse solo incidenter tantum, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, tanto che la Provincia di Teramo e la UnipolSai S.p.a. sono state dichiarate prima non costituite e poi nel dispositivo contumaci, sintomo questo anche dell'evidente contraddittorietà e illogicità della sentenza, d) in conclusionale le appellanti avevano dedotto che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando se sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle stesse. -6- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 Lamentano, altresì, le ricorrenti che il TSAP, sul tema della soccombenza virtuale della Provincia, non avrebbe speso alcuna parola, non solo in relazione alle conclusioni finali ma anche a quanto illustrato nell'atto di appello e nella "conclusionale". 2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione di legge per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; difetto o quanto meno insufficienza di motivazione sul punto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; error in judicando», le ricorrenti deducono di aver, nel terzo motivo di appello, rappresentato che, anche nel caso di totale soccombenza delle medesime, «sarebbe stata quanto meno d'obbligo la compensazione» delle spese e sostengono che il TSAP avrebbe ritenuto infondato tale motivo di gravame con affermazioni "apodittiche" ed "immotivate" né avrebbe motivato circa l'implicito rigetto delle doglianze relative alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, secondo cui tali spese andrebbero liquidate solo alla definizione del giudizio di merito, laddove, nella specie, la procedura si concluderà solo con la definizione della causa da riassumersi dinanzi al Tribunale di Teramo. 3. I due motivi - che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. 3.1. Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, da tempo si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non -7- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. un., ord., 20/06/2007, n. 14301; Cass., ord., 14/09/2007, n. 19254; Cass., ord., 29/05/2008, n. 14187; Cass., ord., 1/02/2011, n. 2317); tale principio è applicabile all'evidenza anche nel caso in cui il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia stato - come nel caso all'esame, v. ricorso p. 13 - riproposto ex novo dinanzi al TRAP. 3.2. Neppure è condivisibile la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui, trattandosi di "posizioni inscindibilmente connesse", il ricorso sarebbe stato ritualmente incardinato dinanzi al TRAP e che quest'ultimo, comunque, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza su tutta la domanda, disponendone la riassunzione dinanzi al G.0.. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la connessione oggettiva, ex art. 33 cod. proc. civ., di una causa spettante alla cognizione del tribunale in sede ordinaria con altra causa rientrante nella competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche non legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente (Cass., ord., 24/02/2006, n. 4210; per ogni utile argomentazione v. anche Cass., ord., 20/105/2016, n. 10397). 3.3. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, ben può il giudice limitarsi a rilevare, anche d'ufficio, "peraltro" la sopravvenuta i carenza di interesse in ordine ad un motivo di impugnazione sulla base delle risultanze in atti. 3.4. Quanto alle doglianze motivazionali, le stesse, pur a prescindere dalla configurabilità o meno nella specie della cd. doppia conforme di cui al quinto comma dell'art. 358-ter c.p.c. (norma applicabile anche con riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello dal TSAP, v. Cass. , sez. un., 21/09/2018, n. 22430), sono comunque inammissibili in quanto, al di là di quanto indicato nella gy -8- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 rubrica, tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (v. Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). 3.4.1. Conferma di ciò si rinviene a p. 35 del ricorso, laddove, a conclusione del primo motivo, le ricorrenti lamentano che «il T.S.A.P. abbia completamente ignorato tutte le complesse e univoche risultanze processuali dei due gradi di giudizio, abbondantemente e puntualmente richiamate, illustrate e commentate dalle ricorrenti, e sulle quali non ha speso neppure una parola, così concretando, al di là di ogni pur ragionevole dubbio, il rubricato ed eccepito vizio del "difetto di motivazione per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, 4 in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. - Error in judicando». 3.5. Per completezza, si evidenzia, inoltre, che, alla luce del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio -9- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - non sussistente nella specie - si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per -10- Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va pure precisato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. 3.6. Infine, non colgono nel segno le censure proposte in relazione alla dedotta omessa valutazione della soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese e all'implicito rigetto del motivo di appello relativo alle spese di a.t.p., avendo il TSAP sostanzialmente proceduto alla predetta valutazione, disponendo che le spese debbano seguire la soccombenza, tenuto conto evidentemente dell'esito complessivo del giudizio dinanzi a sé, e ha motivatamente ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre la 'chiesta compensazione delle spese in relazione al primo grado. Si evidenzia al riguardo che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso degli altri presupposi previsti dall'art. 92 c.p.c. (Cass. 4/06/2007, n. 12963Cass. 11/01/2008, n. 406; Cass., ord., 4/08/2017, n. 19613; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18128). Rientrando - come già rimarcato - la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; v., per quanto utile, anche Cass. 2/07/2008, n. 18173; Cass. 2/09/2004, n. 17763; Cass. 11/11/1996, n. 9840). Infine, si rileva che in tema di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/06/2003, n. 9631; Cass. 7 aprile 2000, n. 4371). 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. -12- Rtc. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni, Unit/9 Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9,4vennbre 2021.