Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 01401/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Feresin, Mariastefania Dal Pin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione di sospensione dal lavoro del 06.08.2021, prot.-OMISSIS- assunta dall'ordine professionale del ricorrente, in esito all'accertamento della supposta inosservanza dell'obbligo vaccinale, prot.-OMISSIS- - 30.07.2021 effettuato e formalizzato dalla resistente ULSS anch'esso da annullare al pari di tutti gli atti antecedenti-quale la nota della medesima resistente del 10.05.2021,prot.-OMISSIS- (I invito alla vaccinazione) e quella successiva del 24.06.2021, prot.-OMISSIS- (II invito alla vaccinazione)-nonché preparatori, presupposti ad esso connessi, collegati o consequenziali anche non conosciuti utilizzati a fini procedimentali assunti in violazione di legge ed eccesso di potere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa;
che, nei limiti e ai soli fini della domanda cautelare, in punto fumus boni iuris , la domanda predetta non appare prima facie suscettibile di accoglimento, alla luce delle difese e della documentazione prodotta da parte resistente;
che, non risulta sufficientemente dimostrato nemmeno il pregiudizio nel ritardo, che non consentirebbe di attendere una decisione nel merito, poiché il pregiudizio lamentato ha comunque natura essenzialmente patrimoniale e certamente ristorabile, in caso di eventuale accoglimento delle doglianze, e parte ricorrente non ha, per converso, fornito elementi atti a far ritenere che in assenza di un provvedimento sospensivo potrebbero derivare danni irreparabili;
che, inoltre, va sottolineato come, nel necessario bilanciamento degli interessi, considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria, l’interesse di parte ricorrente è recessivo rispetto a quello cui mirano i provvedimenti assunti dall’amministrazione nell’ambito dell’attuazione del complesso Piano vaccinale;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.