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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9909 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE XIII CIVILE il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice LB ER, nell'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA con deposito telematico contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa di revocazione della sentenza n. 5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/22, passata in giudicato, iscritta al n. 53375 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024;
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato TRALICCI GINA.
- attore -
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TODARELLO EMILIA,
- convenuta -
E
Controparte_2
- convenuta contumace -
E
Controparte_3
- convenuta contumace -
1 oggetto: revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. Cpc. conclusioni: per parte attrice: «in via preliminare: Disporre ex art. 373 e 401 cpc la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo, oggetto di revocazione, n. 5579/22 del Tribunale Civile di Roma, in forza di cui detta esecuzione è stata intrapresa poiché la sua esecuzione arreca all'istante un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
nel merito: revocare la sentenza n. 5579/22 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma e segnatamente poiché la stessa si pone in stridente contrasto con la sentenza
n. 21828/19 G. di P. di Roma ha annullato le cartelle n.
09720160153127187 e n. 09720150008819415000 sottese all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Spese rifuse»; per : «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_4
Ordinario di Roma, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2015
00088194 15, stante il suo integrale discarico amministrativo;
- in via principale, accertare e dichiarare la parziale inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'azione revocatoria esperita dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 5579/2022 del Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n.
48381/2019) limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2015
00088194 15, per inapplicabilità dell'istituto del giudicato esterno, alla stregua delle ragioni richiamate, sulle pretese azionate e per conseguente insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 395, primo comma, c.p.c.; - in via gradata, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate le ragioni dell'attore, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, per l'effetto, disporne
l'estromissione dal pendente giudizio ovvero mantenerla indenne dagli effetti negativi della decisione finale per i motivi spiegati. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge».
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 05.12.2024, impugnava la Parte_1
2 sentenza n. 5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/2022, passata in giudicato (R.G. n. 48381/2019) ai sensi dell'art. 395, n. 5, Cpc.
L'attore premetteva di aver impugnato, innanzi al Giudice di pace di Roma,
l'atto di intimazione n. 09720189022230253 e le due sottese cartelle n.
09720160153127187 e n. 09720150008819415 riguardanti crediti delle
Prefetture di e di;
che tale Giudice di pace aveva dichiarato CP_2 CP_3 la propria incompetenza con sentenza n. 5036/2019, che era stata impugnata dall'attore dinanzi al Tribunale di Roma che, con la pronuncia n. 5579/2022, aveva rigettato la domanda attorea, pur ritenendo fondato il motivo di gravame afferente la competenza territoriale.
A fondamento della propria, odierna impugnazione, l'attore deduceva che il
Tribunale non si era avveduto della circostanza per cui le cartelle oggetto dell'intimazione opposta erano già state annullate in forza di altra sentenza n. 21828/2019 del Giudice di pace di censurava, pertanto, che il CP_2
Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno sollevata, esponendo altresì di aver già proposto ricorso per cassazione avverso la revocanda sentenza, che era stato dichiarato inammissibile dal
Giudice di legittimità con ordinanza n. 28358/2024.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Si costitutiva in giudizio l Controparte_5
esponendo anzitutto che i crediti oggetto della cartella n.
[...]
09720150008819415 erano stati oggetto di discarico amministrativo da parte dell'Ente impositore, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
L'amministrazione eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di revocazione per non aver l'attore ritualmente sollevato la questione relativa al giudicato esterno nell'ambito del procedimento di secondo grado, impedendo così al
Tribunale di pronunciarsi sul punto. Affermava, peraltro, che il paventato contrasto di giudicati sarebbe stato, comunque, solo parziale, giacché nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza n. 21828/2019 non era stata chiamata in causa la;
tanto che Controparte_3
3 quell'Amministrazione prefettizia, nell'ambito di un diverso giudizio pendente innanzi al presente ufficio giudiziario (R.G. n. 22652/2024), aveva per questo profilo contestato l'opponibilità di tale giudicato nei propri confronti.
4. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, rassegnava le CP_5 conclusioni trascritte in epigrafe.
5. Non si costituivano in giudizio né la né quella di Controparte_2
. CP_3
6. All'odierna udienza del 02.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc, la controversia è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies Cpc.
7. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della CP_2
e di quella , considerato che tali amministrazioni non si
[...] CP_3 sono costituite e che l'atto introduttivo è stato alle stesse regolarmente notificato, sia pure – per la – presso l'Avvocatura Controparte_6 generale dello Stato e non presso quella distrettuale di Firenze.
8. In base alle allegazioni delle parti e alla documentazione prodotta, la vicenda di cui alla presente causa può essere sintetizzata nei seguenti termini:
a) il sig. ha impugnato innanzi al Giudice di pace di Roma Parte_1 un'ingiunzione di pagamento del 2018, n. 09720189022230253, e le due cartelle ad esso sottese: una del 2015, n. 09720150008819415 relativa a un credito della;
l'altra del 2016, n. Controparte_3
09720160153127187, riferita a somme dovute alla;
Controparte_2
b) il giudice di prime cure ha declinato la propria competenza con sentenza n. 5036/2019, impugnata davanti al Tribunale di Roma che, con la pronuncia n. 5579/2022, oggetto del presente giudizio di revocazione, ha riformato la decisione in punto di competenza, dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione alla cartella n. 09720160153127187 e rigettato nel merito la domanda relativa alla n. 09720150008819415 (cfr. all. 3 di parte attrice);
c) nel giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Roma, aveva Parte_1 sollevato, nella comparsa conclusionale (cfr.
5.1 di parte attrice), eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 21828/2019 del Giudice di
4 pace di (v. all. 2 di parte attrice), senza che il giudice di seconde cure CP_2 si pronunciasse sul punto;
d) nella richiamata decisione n. 21828/2019, passata in giudicato, il
Giudice di pace aveva annullato un'ingiunzione di pagamento del 2019, n.
097201990262921, nonché le medesime cartelle nn. 09720160153127187 e
09720150008819415 (cfr. la sentenza n. 21828/2019 ed il successivo decreto di correzione del 06.07.2022, atteso che nella pronuncia era stato erroneamente trascritto due volte il numero di uno dei due provvedimenti senza riferimento all'altro);
e) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5579/2022, oggi oggetto di revocazione, era stato proposto ricorso per cassazione, con cui ha reiterato l'eccezione di giudicato esterno;
la Corte di legittimità Parte_1 ha pronunciato l'ordinanza n. 24864/2022 di inammissibilità (cfr. all. di 1 parte attrice), rilevando che il ricorrente non avesse dato prova né della data di formazione dell'invocato giudicato, né di quando avesse effettivamente introdotto il tema nel procedimento conclusosi con la decisione impugnata
(invero, come visto, collocata nella comparsa conclusionale di seconde cure);
f) nel procedimento che ha portato alla sentenza n. 21828/2019, la non era stata convenuta in giudizio;
in ogni caso, Controparte_3 come risulta dall'estratto di ruolo depositato da (all. 2 della comparsa CP_5 di costituzione), i crediti della , di cui alla cartella n. Controparte_3
09720150008819415, sono stati oggetto di sgravio, ragion per cui dovrebbe comunque perdere rilevanza la questione relativa all'opponibilità di quel giudicato a tale Ente.
9. Ritiene il decidente che la proposta revocazione della sentenza n.
5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/2022, passata in giudicato, sia inammissibile.
L'art. 395 Cpc, nel disciplinare le ipotesi di revocazione di sentenze pronunciate in appello o in unico grado, distingue – come noto - tra revocazione straordinaria (di cui ai n. 1, 2, 3 e 6) e ordinaria (n. 4 e 5), in relazione al fatto che la prima può essere proposta anche quando si è formato il giudicato formale sulla relativa decisione, mentre la seconda deve
5 essere proposta negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 Cpc.
Infatti:
- mentre nei casi di revocazione ordinaria (errore di fatto o contrasto di giudicati) i motivi di impugnazione attengono al contenuto oggettivo della pronuncia censurata, di guisa che il rilievo del vizio è possibile sin dal momento della pronuncia della sentenza, sulla scorta della sua lettura, e, pertanto, la proposizione del gravame entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 Cpc impedisce il passaggio in giudicato;
- nelle ipotesi di revocazione straordinaria (e solo in tali casi)
l'impugnazione può essere proposta anche oltre i termini previsti per il passaggio in giudicato, decorrendo il dies a quo del gravame dalla concreta scoperta del vizio (dolo di una delle parti o del giudice, prove false, documenti decisivi scoperti dopo la conclusione del giudizio); tanto che, in questi casi, l'art. 398 Cpc prescrive che l'atto introduttivo debba indicare a pena di inammissibilità, tra l'altro, il giorno della scoperta del vizio che motiva la revocazione.
Peraltro, lo stesso art. 398 Cpc, al terzo comma, chiarisce che «la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere
l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta».
Da tale norma si deduce che, tutte le volte in cui avverso la sentenza che si intende impugnare sia possibile proporre la revocazione e il ricorso per cassazione - ciò che accade sempre nel caso di revocazione ordinaria avverso sentenza di appello -, la parte interessata ha l'onere di proporre entrambi i rimedi, eventualmente chiedendo al giudice della revocazione di sospendere uno dei due procedimenti (sulla contemporanea pendenza dei due giudizi cfr. Cass. n. 27946/2023).
Ne consegue che, se la parte non propone la revocazione ordinaria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, di sei mesi dalla sua pubblicazione, perde la possibilità di proporre tale rimedio e,
6 se la decisione non è più soggetta ad altri mezzi di impugnazione, la sentenza passa in giudicato (v. art. 324 Cpc).
10. Applicando tali principi al caso di specie, risulta in atti che la sentenza n. 5579/2022 è stata pubblicata il 12/04/2022, mentre l'atto introduttivo del presente procedimento di revocazione è del 05/12/2024, ben oltre il termine “lungo” di cui all'art. 327 Cpc;
avverso la medesima sentenza, come evidenziato, è stato peraltro proposto tempestivo ricorso per cassazione, mentre l'attore ha atteso circa due anni per la proposizione della revocazione ex art. 395, n. 5, Cpc.
L'impugnazione, pertanto, risulta inammissibile in quanto tardiva.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un.
Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della domanda, della complessità delle questioni esaminate in fatto e in diritto e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri medi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue l'applicazione dell'art. 13 comma
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 23914/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della e della Controparte_2 CP_3
;
[...]
b) dichiara inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395, n. 5, Cpc proposta da avverso la sentenza n. 5579/2022 del Tribunale Parte_1 di Roma;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 630,00 oltre Iva, Cpa e Controparte_4 contributo spese generali al 15%;
d) nulla per le amministrazioni contumaci;
7 e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso il 02/07/2025 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
LB CH ER
la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Mot IU
Marino.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE XIII CIVILE il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice LB ER, nell'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA con deposito telematico contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa di revocazione della sentenza n. 5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/22, passata in giudicato, iscritta al n. 53375 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024;
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato TRALICCI GINA.
- attore -
CONTRO
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TODARELLO EMILIA,
- convenuta -
E
Controparte_2
- convenuta contumace -
E
Controparte_3
- convenuta contumace -
1 oggetto: revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. Cpc. conclusioni: per parte attrice: «in via preliminare: Disporre ex art. 373 e 401 cpc la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo, oggetto di revocazione, n. 5579/22 del Tribunale Civile di Roma, in forza di cui detta esecuzione è stata intrapresa poiché la sua esecuzione arreca all'istante un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
nel merito: revocare la sentenza n. 5579/22 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma e segnatamente poiché la stessa si pone in stridente contrasto con la sentenza
n. 21828/19 G. di P. di Roma ha annullato le cartelle n.
09720160153127187 e n. 09720150008819415000 sottese all'intimazione di pagamento oggi impugnata. Spese rifuse»; per : «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_4
Ordinario di Roma, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare e dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente al ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2015
00088194 15, stante il suo integrale discarico amministrativo;
- in via principale, accertare e dichiarare la parziale inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'azione revocatoria esperita dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 5579/2022 del Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n.
48381/2019) limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2015
00088194 15, per inapplicabilità dell'istituto del giudicato esterno, alla stregua delle ragioni richiamate, sulle pretese azionate e per conseguente insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 395, primo comma, c.p.c.; - in via gradata, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate le ragioni dell'attore, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, per l'effetto, disporne
l'estromissione dal pendente giudizio ovvero mantenerla indenne dagli effetti negativi della decisione finale per i motivi spiegati. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge».
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 05.12.2024, impugnava la Parte_1
2 sentenza n. 5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/2022, passata in giudicato (R.G. n. 48381/2019) ai sensi dell'art. 395, n. 5, Cpc.
L'attore premetteva di aver impugnato, innanzi al Giudice di pace di Roma,
l'atto di intimazione n. 09720189022230253 e le due sottese cartelle n.
09720160153127187 e n. 09720150008819415 riguardanti crediti delle
Prefetture di e di;
che tale Giudice di pace aveva dichiarato CP_2 CP_3 la propria incompetenza con sentenza n. 5036/2019, che era stata impugnata dall'attore dinanzi al Tribunale di Roma che, con la pronuncia n. 5579/2022, aveva rigettato la domanda attorea, pur ritenendo fondato il motivo di gravame afferente la competenza territoriale.
A fondamento della propria, odierna impugnazione, l'attore deduceva che il
Tribunale non si era avveduto della circostanza per cui le cartelle oggetto dell'intimazione opposta erano già state annullate in forza di altra sentenza n. 21828/2019 del Giudice di pace di censurava, pertanto, che il CP_2
Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno sollevata, esponendo altresì di aver già proposto ricorso per cassazione avverso la revocanda sentenza, che era stato dichiarato inammissibile dal
Giudice di legittimità con ordinanza n. 28358/2024.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Si costitutiva in giudizio l Controparte_5
esponendo anzitutto che i crediti oggetto della cartella n.
[...]
09720150008819415 erano stati oggetto di discarico amministrativo da parte dell'Ente impositore, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
L'amministrazione eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di revocazione per non aver l'attore ritualmente sollevato la questione relativa al giudicato esterno nell'ambito del procedimento di secondo grado, impedendo così al
Tribunale di pronunciarsi sul punto. Affermava, peraltro, che il paventato contrasto di giudicati sarebbe stato, comunque, solo parziale, giacché nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza n. 21828/2019 non era stata chiamata in causa la;
tanto che Controparte_3
3 quell'Amministrazione prefettizia, nell'ambito di un diverso giudizio pendente innanzi al presente ufficio giudiziario (R.G. n. 22652/2024), aveva per questo profilo contestato l'opponibilità di tale giudicato nei propri confronti.
4. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, rassegnava le CP_5 conclusioni trascritte in epigrafe.
5. Non si costituivano in giudizio né la né quella di Controparte_2
. CP_3
6. All'odierna udienza del 02.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc, la controversia è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies Cpc.
7. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della CP_2
e di quella , considerato che tali amministrazioni non si
[...] CP_3 sono costituite e che l'atto introduttivo è stato alle stesse regolarmente notificato, sia pure – per la – presso l'Avvocatura Controparte_6 generale dello Stato e non presso quella distrettuale di Firenze.
8. In base alle allegazioni delle parti e alla documentazione prodotta, la vicenda di cui alla presente causa può essere sintetizzata nei seguenti termini:
a) il sig. ha impugnato innanzi al Giudice di pace di Roma Parte_1 un'ingiunzione di pagamento del 2018, n. 09720189022230253, e le due cartelle ad esso sottese: una del 2015, n. 09720150008819415 relativa a un credito della;
l'altra del 2016, n. Controparte_3
09720160153127187, riferita a somme dovute alla;
Controparte_2
b) il giudice di prime cure ha declinato la propria competenza con sentenza n. 5036/2019, impugnata davanti al Tribunale di Roma che, con la pronuncia n. 5579/2022, oggetto del presente giudizio di revocazione, ha riformato la decisione in punto di competenza, dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione alla cartella n. 09720160153127187 e rigettato nel merito la domanda relativa alla n. 09720150008819415 (cfr. all. 3 di parte attrice);
c) nel giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Roma, aveva Parte_1 sollevato, nella comparsa conclusionale (cfr.
5.1 di parte attrice), eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 21828/2019 del Giudice di
4 pace di (v. all. 2 di parte attrice), senza che il giudice di seconde cure CP_2 si pronunciasse sul punto;
d) nella richiamata decisione n. 21828/2019, passata in giudicato, il
Giudice di pace aveva annullato un'ingiunzione di pagamento del 2019, n.
097201990262921, nonché le medesime cartelle nn. 09720160153127187 e
09720150008819415 (cfr. la sentenza n. 21828/2019 ed il successivo decreto di correzione del 06.07.2022, atteso che nella pronuncia era stato erroneamente trascritto due volte il numero di uno dei due provvedimenti senza riferimento all'altro);
e) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5579/2022, oggi oggetto di revocazione, era stato proposto ricorso per cassazione, con cui ha reiterato l'eccezione di giudicato esterno;
la Corte di legittimità Parte_1 ha pronunciato l'ordinanza n. 24864/2022 di inammissibilità (cfr. all. di 1 parte attrice), rilevando che il ricorrente non avesse dato prova né della data di formazione dell'invocato giudicato, né di quando avesse effettivamente introdotto il tema nel procedimento conclusosi con la decisione impugnata
(invero, come visto, collocata nella comparsa conclusionale di seconde cure);
f) nel procedimento che ha portato alla sentenza n. 21828/2019, la non era stata convenuta in giudizio;
in ogni caso, Controparte_3 come risulta dall'estratto di ruolo depositato da (all. 2 della comparsa CP_5 di costituzione), i crediti della , di cui alla cartella n. Controparte_3
09720150008819415, sono stati oggetto di sgravio, ragion per cui dovrebbe comunque perdere rilevanza la questione relativa all'opponibilità di quel giudicato a tale Ente.
9. Ritiene il decidente che la proposta revocazione della sentenza n.
5579/22 del Tribunale di Roma del 12/04/2022, passata in giudicato, sia inammissibile.
L'art. 395 Cpc, nel disciplinare le ipotesi di revocazione di sentenze pronunciate in appello o in unico grado, distingue – come noto - tra revocazione straordinaria (di cui ai n. 1, 2, 3 e 6) e ordinaria (n. 4 e 5), in relazione al fatto che la prima può essere proposta anche quando si è formato il giudicato formale sulla relativa decisione, mentre la seconda deve
5 essere proposta negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 Cpc.
Infatti:
- mentre nei casi di revocazione ordinaria (errore di fatto o contrasto di giudicati) i motivi di impugnazione attengono al contenuto oggettivo della pronuncia censurata, di guisa che il rilievo del vizio è possibile sin dal momento della pronuncia della sentenza, sulla scorta della sua lettura, e, pertanto, la proposizione del gravame entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 Cpc impedisce il passaggio in giudicato;
- nelle ipotesi di revocazione straordinaria (e solo in tali casi)
l'impugnazione può essere proposta anche oltre i termini previsti per il passaggio in giudicato, decorrendo il dies a quo del gravame dalla concreta scoperta del vizio (dolo di una delle parti o del giudice, prove false, documenti decisivi scoperti dopo la conclusione del giudizio); tanto che, in questi casi, l'art. 398 Cpc prescrive che l'atto introduttivo debba indicare a pena di inammissibilità, tra l'altro, il giorno della scoperta del vizio che motiva la revocazione.
Peraltro, lo stesso art. 398 Cpc, al terzo comma, chiarisce che «la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere
l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta».
Da tale norma si deduce che, tutte le volte in cui avverso la sentenza che si intende impugnare sia possibile proporre la revocazione e il ricorso per cassazione - ciò che accade sempre nel caso di revocazione ordinaria avverso sentenza di appello -, la parte interessata ha l'onere di proporre entrambi i rimedi, eventualmente chiedendo al giudice della revocazione di sospendere uno dei due procedimenti (sulla contemporanea pendenza dei due giudizi cfr. Cass. n. 27946/2023).
Ne consegue che, se la parte non propone la revocazione ordinaria nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, di sei mesi dalla sua pubblicazione, perde la possibilità di proporre tale rimedio e,
6 se la decisione non è più soggetta ad altri mezzi di impugnazione, la sentenza passa in giudicato (v. art. 324 Cpc).
10. Applicando tali principi al caso di specie, risulta in atti che la sentenza n. 5579/2022 è stata pubblicata il 12/04/2022, mentre l'atto introduttivo del presente procedimento di revocazione è del 05/12/2024, ben oltre il termine “lungo” di cui all'art. 327 Cpc;
avverso la medesima sentenza, come evidenziato, è stato peraltro proposto tempestivo ricorso per cassazione, mentre l'attore ha atteso circa due anni per la proposizione della revocazione ex art. 395, n. 5, Cpc.
L'impugnazione, pertanto, risulta inammissibile in quanto tardiva.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un.
Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della domanda, della complessità delle questioni esaminate in fatto e in diritto e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri medi.
Alla declaratoria di inammissibilità segue l'applicazione dell'art. 13 comma
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 23914/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della e della Controparte_2 CP_3
;
[...]
b) dichiara inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395, n. 5, Cpc proposta da avverso la sentenza n. 5579/2022 del Tribunale Parte_1 di Roma;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 630,00 oltre Iva, Cpa e Controparte_4 contributo spese generali al 15%;
d) nulla per le amministrazioni contumaci;
7 e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso il 02/07/2025 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
LB CH ER
la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Mot IU
Marino.
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