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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 1834 iscritto nel registro per gli affari di contenzioso civile per l'anno 2024, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, 108, presso lo studio dell'avv. Parte_1
AL ES, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 26.07.2025. Ricorrente E
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassano d'Adda, 25, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Francesca Porzio, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione e risposta depositata il 27.11.2025.
Resistente E
avv. nella qualità di curatore speciale della minore , nata a [...] il CP_2 Persona_1
01.08.2023, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM), v. Salvatore di Giacomo, 12. Terzo intervenuto
Oggetto: impugnazione riconoscimento filiazione non matrimoniale per difetto di veridicità.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.11.2025. *** 1. In rito
Con ricorso presentato il 26.07.2025 ha rappresentato che in Fiumicino (RM) il Parte_1 01.08.2023 è nata la minore e che la stessa sarebbe nata dall'unione non matrimoniale Persona_1 del ricorrente con . CP_1
Parte ricorrente ha dato conto che “In quella occasione la donna fece in modo che la congiunzione fosse completa e non interrotta. In tale contesto il sig. fu indotto a credere propria la paternità, talché partecipò Pt_1 con la madre alla denuncia di nascita, dichiarando la piccola quale sua figlia” e che “Dopo alcuni giorni la signora confessò di avere avuto, in prossimità del rapporto con il ricorrente, numerosi altri incontri intimi non protetti con altri uomini. Tale confessione ha gettato il ricorrente nella insicurezza della propria paternità. Alla richiesta di effettuare il test del DNA la madre ha sempre avanzato fermo rifiuto adducendo, prima della nascita, un pericolo di nuocere al feto, successivamente la eccessiva spesa, quindi un rifiuto senza spiegazioni”.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “dichiarare che il riconoscimento di figlia nella persona di n. Roma il giorno 1.8.23 in carenza di matrimonio, effettuato dal Persona_1 ricorrente, non risponde al vero. Con tutte le conseguenze di legge. Per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumicino di procedere alla annotazione della sentenza a margine del relativo atto di nascita del 01/08/2023 Numero 113 P. 2 S. B Vol. 4 – depositato in atti”.
Con memoria di costituzione presentata il 27.11.2024, si è costituita Controparte_1 nell'ambito del presente procedimento con la quale ha contestao i fatti come ricostruiti dal ricorrente e – in particolare – che la relazione intrattenuta dalla stessa con altro uomo sarebbe antecedente l'unione con il ricorrente.
Pertanto, parte resistente ha domandato a questo Tribunale di “Che l'Ill.mo Tribunale adito, disponga esame del DNA sulla minore rappresentando che i costi della stessa debbano intendersi a carico Persona_1 del ricorrente”.
Con memoria di costituzione presentata il 05.12.2024, l'avv. nella qualità di curatore CP_2 speciale della minore si è costituita nell'ambito del presente procedimento e ha Persona_1 rappresentato l'importanza per la minore di conoscere la verità sulla sua discendenza biologica,
Pertanto, il curatore speciale ha domandato a questo Tribunale che “si associa alla richiesta di C.T.U. di parte ricorrente, riservando all'esito delle indagini peritali e di ogni altra attività processuale che si riterrà necessaria, richieste e conclusioni nell'interesse della minore”.
Risulta che con nota presentata il 13.10.2025 le parti hanno eseguito il test del DNA presso il laboratorio di genetica forense della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal quale è risultato che è padre biologico della minore. Parte_1
A fronte dell'esito del detto esame genetico, con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 20.11.2025 poi rinviata con ordinanza del 06.11.2025 all'udienza del 20.11.2025 per gli adempimenti previsti dalla disposizione ex art. 473 bis. 22, IV co., c.p.c.
All'udienza del 06.11.2025 parte ricorrente non è comparsa, parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda di parte ricorrente, il curatore speciale ha domandato il rigetto della domanda di parte ricorrente e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene sufficiente ai fini della prova l'esame genetico eseguito dalle parti presso il laboratorio di genetica forense dell'Università Cattolica di Medicina del Sacro Cuore a fronte – ex art. 115, II co., c.p.c. – del prestigio scientifico a livello nazionale – e europeo - della quale gode detta Università di medicina e dal fatto che l'identità delle parti è stata verificata all'atto dell'esecuzione dell'esame genitico.
Esame genetico che ha rilevato – con esame eseguito secondo i criteri scientifici riconosciuti validi dalla comunità scientifica e quindi scevro da vizi e errori – che “tutti i marcatori analizzati presentano compatibilità tra presenuto padre e figlia” e che “la verosimigliana dell'ipotesi contro l'ipotesi di emicondivisione casuale dei caratteri è pari a LR = 8.980.063.474.257,2” e ha concluso che “il rapporto di paternità tra e è da considerarsi provato”. Parte_1 Persona_1
Pertanto, a fronte del riscontrato rapporto di discendenza biologica tra la minore e il ricorrente risulta l'infondatezza della domanda che deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate ex art. 4 DM 55 del 2014 per i procedimenti presso il Tribunale Ordinario, valore indeterminabile complessità bassa e valori minimi – per la non particolare complessità della decisione – per: Euro 851,00 fase studio, Euro 602,00; Euro 903,00 fase trattazione;
Euro 1.453,00 fase decisionale per complessivi Euro 3.809,00 di talché parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano per Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge da distrarsi a favore dell'Erario a fronte del fatto che parte resistente è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
A fronte dell'assenza in concreto nell'ambito del presente procedimento di un profilo di contrapposizione tra il curatore speciale e parte ricorrente e parte resistente deve essere disposta la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- accerta l'esistenza del rapporto di discendenza biologica tra , nato a [...] il Parte_1
12.10.1991, e la minore , nata a [...] il [...], e quindi che è Persona_1 Persona_1 figlia di;
Parte_1
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano per Euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA – se dovuta – e CPA in misura di legge da distrarsi a favore dell'Erario a fronte del fatto che parte resistente è parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e il curatore speciale;
- compensa le spese di lite tra parte resistente e il curatore speciale.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 15.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti