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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 110/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INFORTUNA ANTONINO, dell'avv. GANGEMI ANTONINO e dell'avv. FALZEA
ANTONIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
GIAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
LUCIANO FONTANA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare, accertare e statuire la natura diffamatoria delle pubblicazioni meglio descritte in atti e/o comunque la loro produttività d'illecito civile in quanto lesive della onorabilità e della reputazione personale, politica e professionale dell'appellante e, per gli effetti, sentirsi condannare a suo favore, an-che ai sensi dell'art
2043 c.c., la società editrice “ in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, in solido con l'autore della pubblicazione,
Signor , nonché con il Dottor Luciano Fontana n.q. di Direttore Controparte_5
responsabile del e del Dottor nq. di Parte_2 Controparte_3
Direttore dell'Inserto la 7, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in complessi € 50.000,00 (cinquantamila) e/o in quella minore o maggiore ritenuta equa secondo i criteri elaborati dal Trib. di Milano, comunque non inferiore ad
€ 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, di cui: € 40.000,00
(quarantamila) per danni non patrimoniali, € 10,000.00 (diecimila) a titolo di riparazione pecuniaria ex art 12 L.47/48 con interessi legali;
Dichiarare, accertare e statuire l'obbligo in capo all' Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rimozione
[...]
e/o all' oscuramento delle pubblicazioni indicate in narrativa sia dalla pagina faceboock dell'inserto denominato 7- sia dal dominio -www corriere.it –con condanna al pagamento di un ammenda di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
Ordinare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.120 c.p.c. la pubblicazione della emananda sentenza sul quotidiano “Corriere della Sera” e/o sul correlato Inserto settimanale denominato 7, al fine di riparare ove possibile il danno non patrimoniale arrecato, restituendo all'odierna esponente la reputazione, la dignità ed il decoro lesi dall'illecita informazione.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio;
per parte appellata: in via principale:
- rigettare l'appello, siccome inammissibile e/o manifestamente infondato, tanto in fatto, quanto in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata, con conseguentemente, rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
pag. 2/9 - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità, prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. e per l'effetto, liquidarla in favore degli appellati in via equitativa;
in subordine:
-in caso di non creduta riforma dell'ordinanza impugnata, tenuto conto dei fatti non contestati, contenere la liquidazione del danno in misura simbolica;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellato e, per l'effetto, rigettare la domanda, formulata nei suoi confronti, Controparte_7 con condanna dell'appellante, oltre che al pagamento delle spese, anche al pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore del predetto appellato;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo agli appellati e la società in relazione Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
alla domanda promossa nei loro confronti, volta ad ottenere la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/48 e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda, con condanna dell'appellante, oltre che al pagamento delle spese, anche al pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore dei predetti appellati;
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.03.2019 depositato presso il Tribunale di
Reggio Calabria dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, conveniva in Parte_1
giudizio autore dell'articolo Controparte_5 Controparte_9
, , pubblicato sulla versione cartacea e online dell'inserto
[...] CP_10
settimanale “Sette” del Corriere della Sera, in qualità di direttore Controparte_7
del supplemento, Luciano Fontana quale direttore responsabile del Corriere della Sera, ed società editrice del periodico, per ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno subito a seguito della pubblicazione del predetto articolo, ritenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione della ricorrente.
Si costituivano i resistenti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva di e nel merito la infondatezza della domanda, concludendo per il Controparte_7
pag. 3/9 rigetto della domanda, con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. e con richiesta di cancellazione delle espressioni offensive dirette a ex art. 89 c.p.c. Controparte_5
Con ordinanza del 14.01.2020, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda della ricorrente, escludeva la responsabilità ex art. 96 c.p.c. e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 12.02.2020, impugnava l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 bis c.p.c. del 14.1.2020, lamentando:
1. il difetto di motivazione e la violazione di legge, ritenendo la motivazione della sentenza solo apparente e senza riferimento concreto all'articolo oggetto del ricorso ed alle ragioni poste alla base dell'azione ed indicate in quest'ultimo;
2. l'error in iudicando, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto del tenore complessivo dell'articolo, della superfluità di alcune informazioni inserite in modo tale da ridicolizzare o ledere la reputazione dell'appellante;
3. l'errata valutazione della assenza di danno, avendo l'appellante richiesto il risarcimento in via equitativa, fornendo elementi utilizzabili e potendo il giudice far ricorso a presunzioni semplici;
4. la mancata specificazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite, senza indicazione della normativa applicabile, dello scaglione utilizzato e della quantificazione per ogni fase.
Per questi motivi
chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento della domanda e la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati, che affermavano la correttezza della decisione di primo grado e concludevano per il rigetto dell'appello e, in subordine, insistevano nell'accoglimento delle eccezioni preliminari e difese svolte in primo grado, assorbite dal rigetto della domanda nella decisione impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 4/9 L'ordinanza impugnata è congruamente motivata e non presenta alcuno dei vizi lamentati nel primo e nel secondo motivo di appello.
Il giudice di prime cure ha esposto nella prima parte dell'ordinanza i principi di diritto e gli arresti giurisprudenziali, cui ha ritenuto di uniformarsi, per poi illustrare in modo sintetico ma chiaro i motivi del rigetto.
La motivazione appare del tutto corretta, avendo concluso che “l'articolo oggetto di giudizio affronta una disamina critica dei risultati del voto politico avvenuto il mese precedente ed in questa ottica va letto e giudicato l'articolo in cui si analizza il voto ponendone in luce le peculiarità ed anche le contraddizioni”, e che “è possibile escludere la portata diffamatoria del titolo dell'articolo oggetto di giudizio tenuto che, certamente, lo stesso accostando la figura dell'attrice a quella di riportava un Parte_3 fatto vero così come vero era anche l'accenno al buco di bilancio che avrebbe portato a procedimenti penali nei confronti dello stesso ha inoltre usato un appellativo Parte_3 quale “dama nera” che oltre a poter avere comunque una valenza di indicazione
“politica” nel senso di indicare la parte politica di cui l'attrice è sempre stata parte non può ritenersi che evochi nell'uomo medio che si presume legga un articolo di un settimanale o comunque di un giornale on line le implicazioni negative, delittuose, invocate dall'attrice in quanto, tenuto conto comunque del ristretto numero di casi ed anche il tipo di circostanze (omicidio e corruzione) in cui è stato utilizzato, appartiene allo stato al gergo giornalistico ma non anche al linguaggio comune.”
L'offensività dell'articolo viene anche valutata tenendo conto della modalità espositiva e del complessivo registro usato nell'articolo, riscontrando quella tipica durezza espositiva che connota la critica politica, senza ravvisare alcuna inesattezza o espressione denigratoria.
La motivazione non è quindi apparente, né è insufficiente, avendo pienamente analizzato tutti gli aspetti dell'articolo denunciati dall'appellante nel ricorso iniziale.
Le conclusioni raggiunte dalla decisione di prime cure sono condivise dalla Corte, non ravvisandosi nell'articolo in questione alcuna diffamazione, né rispetto alle singole vicende rappresentate nello scritto, né rispetto al tono complessivo dell'articolo, né infine con riferimento al titolo.
pag. 5/9 Partendo dal presupposto, incontestato, che l'articolo riguarda una esponente politica e che il diritto di critica consente l'uso di espressioni forti, si deve evidenziare come normalmente nel gergo giornalistico si utilizzi il colore nero per identificare la destra politica e il colore rosso per la sinistra, senza che questa attribuzione sia stata ritenuta offensiva ed oltraggiosa.
Il riferimento al significato spregiativo dell'aggettivo nero non ha alcun senso nel contesto dell'articolo in questione e dello stesso titolo, in quanto è chiaro il riferimento ad una posizione politica e non all'accostamento con la criminalità o con qualità negative. Non si vuole certamente dire che l'epiteto “dama nera” abbia una connotazione positiva o neutra, avendo un effetto rievocativo della destra reazionaria, ma non costituisce un epiteto oltraggioso ed offensivo, come sarebbe stato l'utilizzo del termine “anima nera” o “cuore nero”, questi sì evocativi di ambienti criminali e terroristici.
Il termine “dama nera” non fa venire in mente al lettore medio inchieste e procedimenti relativi a gravi delitti, anche di criminalità organizzata, e non è stato dimostrato che
“dama nera” sia correntemente “gergo giornalistico per indicare figure femminili macchiatosi di efferati episodi di cronaca nera o corruzione”, al contrario di quanto indicato dall'appellante, non rivenendosi questa espressione in alcuna delle pubblicazioni citate.
L'accostamento dell'appellativo “dama nera” al verbo “stregare” non sembra suggerire pratiche oscure o criminali, visto che stregare ha sia un significato negativo che una accezione positiva, e nel caso di specie appare evidentemente sinonimo di “ammaliare”, poiché l'articolo parla di una politica locale che ha portato al successo la Lega in
, e poco dopo calca l'accento sullo “sposalizio celebrato nelle città sullo stretto CP_9
il giorno di San Valentino”. Lette di seguito e nel loro contesto, queste espressioni non alludono ad un ruolo criminale o ad un aspetto oscuro della personalità della ma Pt_1
giocano sul genere della dipingendo in modo ironico la partnership. Pt_1
Non si può poi ritenere che l'articolo superi i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto fornisce notizie di sicuro interesse sociale, utilizza linguaggio corretto e chiaro, senza mai trascendere in un attacco personale, e tanto può affermarsi sia con riferimento al titolo in sé, sia all'articolo nel suo complesso.
pag. 6/9 Fermo restando che le notizie riportate sono vere, circostanza pacifica, l'accostamento dell'appellante a appare legittima in ragione della storia politica Persona_1
della e la menzione del buco nei bilanci della città di Reggio Calabria Pt_1
addebitato allo non viene in alcun modo associato all'appellante, cui viene Parte_3
solo rivolto un commento ironico e non lusinghiero, ma non offensivo, per non aver mai notato il mal operato del suo mentore ed averlo difeso politicamente. Allo stesso modo la chiosa sulla proposta di legge per l'albo professionale sugli onicotecnici è certamente provocatoria e caustica, poiché diretta a ridicolizzare l'iniziativa politica di ma Pt_1
non trascendente il limite della critica e satira politica, poiché non tende ad offendere di per sè la sua figura politica.
Si deve ricordare che il criterio della continenza nella critica politica non viene meno per l'uso di espressioni ironiche o taglienti, purché il linguaggio utilizzato non abbia una connotazione offensiva, tipica di un attacco personale ed immotivato, e non può dirsi che la critica all'iniziativa politica nei termini utilizzati nell'articolo de quo sia inappropriata.
Nell'analizzare il tono dell'articolo, gli accostamenti e le suggestioni che evoca con l'uso di termini particolari (dama nera, stregare, sposalizio, rivolta destrorsa) e le vicende che riguardano l'amministrazione si deve escludere ogni possibile Parte_3
offesa gratuita all'onore ed alla reputazione di Il tenore dello scritto è Parte_1
critico e beffardo, ma non contiene dettagli falsi o irrilevanti rispetto all'interesse pubblico, offre invece una lettura del risultato del voto politico sottolineando la contraddizione della linea politica della Lega, ripercorrendo la storia politica della e della destra reggina, utilizzando un registro negativo ma non sprezzante, senza Pt_1
mai scendere in offese gratuite e senza che gli accostamenti realizzati abbiano un effetto suggestivo non aderente alla realtà rappresentata.
2.2. Il terzo ed il quarto motivo di appello sono inammissibili.
Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di questione assorbita dal rigetto della domanda sull'an debeatur. Anche se fosse dimostrata l'esistenza di un danno, questo non sarebbe risarcibile in difetto della illiceità della condotta del danneggiante, per cui la domanda non potrebbe essere accolta. Il rigetto della domanda si fonda, infatti, sulla inesistenza della responsabilità degli odierni pag. 7/9 appellati, per cui l'inesistenza del danno risarcibile costituisce una motivazione non decisiva, ma indicata ad abundantiam. La sua eventuale erroneità non avrebbe come conseguenza la modifica della decisione di primo grado.
Per quanto riguarda le spese di lite, l'appellante si limita ad eccepire che la mancata motivazione della sentenza sullo scaglione utilizzato e sulle singole voci liquidate ha impedito la verifica della correttezza, senza mai affermare che la somma liquidata è errata o eccessiva. Ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., infatti, l'appello deve contenere l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Appurato che non sono stati indicati i criteri sulla cui base il giudice ha effettuato la liquidazione, l'appellante non ha dedotto che la liquidazione avrebbe potuto seguire altri parametri e risultati, ossia non ha indicato la rilevanza della omissione rispetto alla concreta decisione assunta. La corrispondenza della liquidazione ai parametri previsti per il giudizio in oggetto, in questa ipotesi, sarebbe stata agevole da verificare, trattandosi di giudizio di primo grado con parte resistente assistita da unico difensore.
La specifica indicazione sarebbe stata necessaria, visto che il minimo delle tariffe previste dal DM 55/2014 applicabile ratione temporis per lo scaglione di valore fino ad
€ 52.000,00 (valore della domanda dichiarato dalla ricorrente) è pari ad € 3.972,00, a fronte dell'importo di € 3.500,00 liquidato in sentenza in favore di tutti resistenti.
L'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe potuto portare ad una riforma in melius per l'appellante, essendo la liquidazione di primo grado inferiore ai minimi tariffari.
2.4. Il rigetto dell'appello principale e la conferma dell'ordinanza impugnata rendono superfluo l'esame delle eccezioni preliminari, riproposte dagli appellati.
Si deve rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata dagli appellati, in quanto non si può certamente ravvisare malafede o colpa grave nella impugnazione della decisione di primo grado, tenuto conto della particolare opinabilità dei criteri di continenza e correttezza nell'ambito della critica politica.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti pag. 8/9 termini: € 5.338,00 (€ 980,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, €
2.030,00 per la fase di trattazione, € 1.653,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
vverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del
[...]
14 gennaio 2020 (rep. 122/2020), così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.338,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 110/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
INFORTUNA ANTONINO, dell'avv. GANGEMI ANTONINO e dell'avv. FALZEA
ANTONIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
GIAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
LUCIANO FONTANA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
DATTOLA SILVIO e dell'avv. MALAVENDA CATERINA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare, accertare e statuire la natura diffamatoria delle pubblicazioni meglio descritte in atti e/o comunque la loro produttività d'illecito civile in quanto lesive della onorabilità e della reputazione personale, politica e professionale dell'appellante e, per gli effetti, sentirsi condannare a suo favore, an-che ai sensi dell'art
2043 c.c., la società editrice “ in persona del Controparte_4
suo legale rappresentante pro tempore, in solido con l'autore della pubblicazione,
Signor , nonché con il Dottor Luciano Fontana n.q. di Direttore Controparte_5
responsabile del e del Dottor nq. di Parte_2 Controparte_3
Direttore dell'Inserto la 7, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in complessi € 50.000,00 (cinquantamila) e/o in quella minore o maggiore ritenuta equa secondo i criteri elaborati dal Trib. di Milano, comunque non inferiore ad
€ 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, di cui: € 40.000,00
(quarantamila) per danni non patrimoniali, € 10,000.00 (diecimila) a titolo di riparazione pecuniaria ex art 12 L.47/48 con interessi legali;
Dichiarare, accertare e statuire l'obbligo in capo all' Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rimozione
[...]
e/o all' oscuramento delle pubblicazioni indicate in narrativa sia dalla pagina faceboock dell'inserto denominato 7- sia dal dominio -www corriere.it –con condanna al pagamento di un ammenda di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
Ordinare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.120 c.p.c. la pubblicazione della emananda sentenza sul quotidiano “Corriere della Sera” e/o sul correlato Inserto settimanale denominato 7, al fine di riparare ove possibile il danno non patrimoniale arrecato, restituendo all'odierna esponente la reputazione, la dignità ed il decoro lesi dall'illecita informazione.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio;
per parte appellata: in via principale:
- rigettare l'appello, siccome inammissibile e/o manifestamente infondato, tanto in fatto, quanto in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata, con conseguentemente, rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
pag. 2/9 - accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità, prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. e per l'effetto, liquidarla in favore degli appellati in via equitativa;
in subordine:
-in caso di non creduta riforma dell'ordinanza impugnata, tenuto conto dei fatti non contestati, contenere la liquidazione del danno in misura simbolica;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellato e, per l'effetto, rigettare la domanda, formulata nei suoi confronti, Controparte_7 con condanna dell'appellante, oltre che al pagamento delle spese, anche al pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore del predetto appellato;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo agli appellati e la società in relazione Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
alla domanda promossa nei loro confronti, volta ad ottenere la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/48 e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda, con condanna dell'appellante, oltre che al pagamento delle spese, anche al pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma 3 c.p.c., in favore dei predetti appellati;
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.03.2019 depositato presso il Tribunale di
Reggio Calabria dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, conveniva in Parte_1
giudizio autore dell'articolo Controparte_5 Controparte_9
, , pubblicato sulla versione cartacea e online dell'inserto
[...] CP_10
settimanale “Sette” del Corriere della Sera, in qualità di direttore Controparte_7
del supplemento, Luciano Fontana quale direttore responsabile del Corriere della Sera, ed società editrice del periodico, per ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno subito a seguito della pubblicazione del predetto articolo, ritenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e della reputazione della ricorrente.
Si costituivano i resistenti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva di e nel merito la infondatezza della domanda, concludendo per il Controparte_7
pag. 3/9 rigetto della domanda, con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. e con richiesta di cancellazione delle espressioni offensive dirette a ex art. 89 c.p.c. Controparte_5
Con ordinanza del 14.01.2020, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda della ricorrente, escludeva la responsabilità ex art. 96 c.p.c. e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 12.02.2020, impugnava l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 bis c.p.c. del 14.1.2020, lamentando:
1. il difetto di motivazione e la violazione di legge, ritenendo la motivazione della sentenza solo apparente e senza riferimento concreto all'articolo oggetto del ricorso ed alle ragioni poste alla base dell'azione ed indicate in quest'ultimo;
2. l'error in iudicando, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto del tenore complessivo dell'articolo, della superfluità di alcune informazioni inserite in modo tale da ridicolizzare o ledere la reputazione dell'appellante;
3. l'errata valutazione della assenza di danno, avendo l'appellante richiesto il risarcimento in via equitativa, fornendo elementi utilizzabili e potendo il giudice far ricorso a presunzioni semplici;
4. la mancata specificazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite, senza indicazione della normativa applicabile, dello scaglione utilizzato e della quantificazione per ogni fase.
Per questi motivi
chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento della domanda e la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati, che affermavano la correttezza della decisione di primo grado e concludevano per il rigetto dell'appello e, in subordine, insistevano nell'accoglimento delle eccezioni preliminari e difese svolte in primo grado, assorbite dal rigetto della domanda nella decisione impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 4/9 L'ordinanza impugnata è congruamente motivata e non presenta alcuno dei vizi lamentati nel primo e nel secondo motivo di appello.
Il giudice di prime cure ha esposto nella prima parte dell'ordinanza i principi di diritto e gli arresti giurisprudenziali, cui ha ritenuto di uniformarsi, per poi illustrare in modo sintetico ma chiaro i motivi del rigetto.
La motivazione appare del tutto corretta, avendo concluso che “l'articolo oggetto di giudizio affronta una disamina critica dei risultati del voto politico avvenuto il mese precedente ed in questa ottica va letto e giudicato l'articolo in cui si analizza il voto ponendone in luce le peculiarità ed anche le contraddizioni”, e che “è possibile escludere la portata diffamatoria del titolo dell'articolo oggetto di giudizio tenuto che, certamente, lo stesso accostando la figura dell'attrice a quella di riportava un Parte_3 fatto vero così come vero era anche l'accenno al buco di bilancio che avrebbe portato a procedimenti penali nei confronti dello stesso ha inoltre usato un appellativo Parte_3 quale “dama nera” che oltre a poter avere comunque una valenza di indicazione
“politica” nel senso di indicare la parte politica di cui l'attrice è sempre stata parte non può ritenersi che evochi nell'uomo medio che si presume legga un articolo di un settimanale o comunque di un giornale on line le implicazioni negative, delittuose, invocate dall'attrice in quanto, tenuto conto comunque del ristretto numero di casi ed anche il tipo di circostanze (omicidio e corruzione) in cui è stato utilizzato, appartiene allo stato al gergo giornalistico ma non anche al linguaggio comune.”
L'offensività dell'articolo viene anche valutata tenendo conto della modalità espositiva e del complessivo registro usato nell'articolo, riscontrando quella tipica durezza espositiva che connota la critica politica, senza ravvisare alcuna inesattezza o espressione denigratoria.
La motivazione non è quindi apparente, né è insufficiente, avendo pienamente analizzato tutti gli aspetti dell'articolo denunciati dall'appellante nel ricorso iniziale.
Le conclusioni raggiunte dalla decisione di prime cure sono condivise dalla Corte, non ravvisandosi nell'articolo in questione alcuna diffamazione, né rispetto alle singole vicende rappresentate nello scritto, né rispetto al tono complessivo dell'articolo, né infine con riferimento al titolo.
pag. 5/9 Partendo dal presupposto, incontestato, che l'articolo riguarda una esponente politica e che il diritto di critica consente l'uso di espressioni forti, si deve evidenziare come normalmente nel gergo giornalistico si utilizzi il colore nero per identificare la destra politica e il colore rosso per la sinistra, senza che questa attribuzione sia stata ritenuta offensiva ed oltraggiosa.
Il riferimento al significato spregiativo dell'aggettivo nero non ha alcun senso nel contesto dell'articolo in questione e dello stesso titolo, in quanto è chiaro il riferimento ad una posizione politica e non all'accostamento con la criminalità o con qualità negative. Non si vuole certamente dire che l'epiteto “dama nera” abbia una connotazione positiva o neutra, avendo un effetto rievocativo della destra reazionaria, ma non costituisce un epiteto oltraggioso ed offensivo, come sarebbe stato l'utilizzo del termine “anima nera” o “cuore nero”, questi sì evocativi di ambienti criminali e terroristici.
Il termine “dama nera” non fa venire in mente al lettore medio inchieste e procedimenti relativi a gravi delitti, anche di criminalità organizzata, e non è stato dimostrato che
“dama nera” sia correntemente “gergo giornalistico per indicare figure femminili macchiatosi di efferati episodi di cronaca nera o corruzione”, al contrario di quanto indicato dall'appellante, non rivenendosi questa espressione in alcuna delle pubblicazioni citate.
L'accostamento dell'appellativo “dama nera” al verbo “stregare” non sembra suggerire pratiche oscure o criminali, visto che stregare ha sia un significato negativo che una accezione positiva, e nel caso di specie appare evidentemente sinonimo di “ammaliare”, poiché l'articolo parla di una politica locale che ha portato al successo la Lega in
, e poco dopo calca l'accento sullo “sposalizio celebrato nelle città sullo stretto CP_9
il giorno di San Valentino”. Lette di seguito e nel loro contesto, queste espressioni non alludono ad un ruolo criminale o ad un aspetto oscuro della personalità della ma Pt_1
giocano sul genere della dipingendo in modo ironico la partnership. Pt_1
Non si può poi ritenere che l'articolo superi i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto fornisce notizie di sicuro interesse sociale, utilizza linguaggio corretto e chiaro, senza mai trascendere in un attacco personale, e tanto può affermarsi sia con riferimento al titolo in sé, sia all'articolo nel suo complesso.
pag. 6/9 Fermo restando che le notizie riportate sono vere, circostanza pacifica, l'accostamento dell'appellante a appare legittima in ragione della storia politica Persona_1
della e la menzione del buco nei bilanci della città di Reggio Calabria Pt_1
addebitato allo non viene in alcun modo associato all'appellante, cui viene Parte_3
solo rivolto un commento ironico e non lusinghiero, ma non offensivo, per non aver mai notato il mal operato del suo mentore ed averlo difeso politicamente. Allo stesso modo la chiosa sulla proposta di legge per l'albo professionale sugli onicotecnici è certamente provocatoria e caustica, poiché diretta a ridicolizzare l'iniziativa politica di ma Pt_1
non trascendente il limite della critica e satira politica, poiché non tende ad offendere di per sè la sua figura politica.
Si deve ricordare che il criterio della continenza nella critica politica non viene meno per l'uso di espressioni ironiche o taglienti, purché il linguaggio utilizzato non abbia una connotazione offensiva, tipica di un attacco personale ed immotivato, e non può dirsi che la critica all'iniziativa politica nei termini utilizzati nell'articolo de quo sia inappropriata.
Nell'analizzare il tono dell'articolo, gli accostamenti e le suggestioni che evoca con l'uso di termini particolari (dama nera, stregare, sposalizio, rivolta destrorsa) e le vicende che riguardano l'amministrazione si deve escludere ogni possibile Parte_3
offesa gratuita all'onore ed alla reputazione di Il tenore dello scritto è Parte_1
critico e beffardo, ma non contiene dettagli falsi o irrilevanti rispetto all'interesse pubblico, offre invece una lettura del risultato del voto politico sottolineando la contraddizione della linea politica della Lega, ripercorrendo la storia politica della e della destra reggina, utilizzando un registro negativo ma non sprezzante, senza Pt_1
mai scendere in offese gratuite e senza che gli accostamenti realizzati abbiano un effetto suggestivo non aderente alla realtà rappresentata.
2.2. Il terzo ed il quarto motivo di appello sono inammissibili.
Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di questione assorbita dal rigetto della domanda sull'an debeatur. Anche se fosse dimostrata l'esistenza di un danno, questo non sarebbe risarcibile in difetto della illiceità della condotta del danneggiante, per cui la domanda non potrebbe essere accolta. Il rigetto della domanda si fonda, infatti, sulla inesistenza della responsabilità degli odierni pag. 7/9 appellati, per cui l'inesistenza del danno risarcibile costituisce una motivazione non decisiva, ma indicata ad abundantiam. La sua eventuale erroneità non avrebbe come conseguenza la modifica della decisione di primo grado.
Per quanto riguarda le spese di lite, l'appellante si limita ad eccepire che la mancata motivazione della sentenza sullo scaglione utilizzato e sulle singole voci liquidate ha impedito la verifica della correttezza, senza mai affermare che la somma liquidata è errata o eccessiva. Ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., infatti, l'appello deve contenere l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Appurato che non sono stati indicati i criteri sulla cui base il giudice ha effettuato la liquidazione, l'appellante non ha dedotto che la liquidazione avrebbe potuto seguire altri parametri e risultati, ossia non ha indicato la rilevanza della omissione rispetto alla concreta decisione assunta. La corrispondenza della liquidazione ai parametri previsti per il giudizio in oggetto, in questa ipotesi, sarebbe stata agevole da verificare, trattandosi di giudizio di primo grado con parte resistente assistita da unico difensore.
La specifica indicazione sarebbe stata necessaria, visto che il minimo delle tariffe previste dal DM 55/2014 applicabile ratione temporis per lo scaglione di valore fino ad
€ 52.000,00 (valore della domanda dichiarato dalla ricorrente) è pari ad € 3.972,00, a fronte dell'importo di € 3.500,00 liquidato in sentenza in favore di tutti resistenti.
L'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe potuto portare ad una riforma in melius per l'appellante, essendo la liquidazione di primo grado inferiore ai minimi tariffari.
2.4. Il rigetto dell'appello principale e la conferma dell'ordinanza impugnata rendono superfluo l'esame delle eccezioni preliminari, riproposte dagli appellati.
Si deve rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., avanzata dagli appellati, in quanto non si può certamente ravvisare malafede o colpa grave nella impugnazione della decisione di primo grado, tenuto conto della particolare opinabilità dei criteri di continenza e correttezza nell'ambito della critica politica.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti pag. 8/9 termini: € 5.338,00 (€ 980,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, €
2.030,00 per la fase di trattazione, € 1.653,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
vverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del
[...]
14 gennaio 2020 (rep. 122/2020), così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.338,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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