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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/08/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 72 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Todaro e dall'Avv. Luca Umana, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via
Ugo Foscolo n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Donatella Berton con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via N. Tommaseo n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2015/2022 pubblicata in data 22 novembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 2015/2022, emessa dal Tribunale di Padova in data 22.11.2022 e, per l'effetto:
In via principale
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti che è titolare dei seguenti crediti nei Parte_1 confronti di CP_1
euro 16.019,96, oltre oneri di legge, per danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle opere presso
l'immobile sito in Padova (PD), via Scrovegni 5, oggetto del contratto di appalto dimesso sub docc.
1-2 del fascicolo di primo grado;
euro 658,80 per le spese sostenute da per la consulenza tecnica di parte dimessa sub doc.4 del Parte_1 fascicolo di primo grado,esposte nella fattura emessa dall'Ing. prodotta unitamente alla distinta Per_1 del pagamento sub doc. 31 del fascicolo di primo grado.
Conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a gli importi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e Parte_1 sino all'effettivo saldo.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e dei CP_1 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, con attribuzione delle spese e dei compensi professionali del giudizio di appello in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c. di data 2.11.2021 e nella memoria ex art. 183, c.6, n.3 c.p.c., di data 19.11.2021 presenti nel fascicolo di primo grado depositato agli atti”.
Per la parte appellata:
“In via principale: Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza appellata n. 2015/2022 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Padova il 22.11.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 3513/2020.
In via subordinata
[... Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, condannarsi
a corrispondere all'opposta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero la diversa Pt_1 CP_1 somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2022 con decorrenza dalle singole scadenze delle fatture azionate in sede monitoria.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse e per
l'audizione dei testi non escussi di cui alla n. 2 e 3 memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
In ogni caso, spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 660/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 22.509,00, in favore di CP_1
La pretesa creditoria veniva azionata in forza di tre fatture relative al contratto di appalto inter partes dell'11 aprile 2019, avente ad oggetto l'esecuzione di “opere meccaniche” presso l'unità commerciale condotta in locazione dalla società ingiunta, sita in Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 5, giusta computo metrico allegato allo stesso contratto.
A sostegno dell'atto oppositivo, deduceva una illegittima maggiorazione del complessivo importo Parte_1 dei lavori rispetto al corrispettivo convenuto contrattualmente, la sussistenza di vizi e difetti delle opere ed un generale ritardo nella consegna delle opere, fonte di asserito pregiudizio economico.
In via di riconvenzione chiedeva quindi la condanna della creditrice opposta alla corresponsione dell'importo di € 35.000,00 necessario all'emendazione dei vizi e tenuto conto dei danni da ritardo.
Ritualmente costituitasi in giudizio resisteva alla proposta opposizione argomentando a CP_1 confutazione delle avverse tesi e dunque concludendo per la conferma della emessa ingiunzione di pagamento e comunque per l'accertamento della propria pretesa creditoria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di
CTU.
Con sentenza n. 2015/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando così statuiva:
“…ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa ….,:
revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2020;
condanna parte attrice opponente, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della parte convenuta opposta della somma di € 21.009,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo;
condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della convenuta opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA.”.
In sostanza il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamato il principio dell'onere probatorio in tema di contratto di appalto, ritenuti insussistenti profili di danno da ritardo stante l'affermata assenza di una specifica previsione contrattuale, riduceva la pretesa creditoria azionata monitoriamente tenuto conto dei riscontrati vizi e difetti delle opere quantificati in € 1.485,00 arrotondati in definitivi € 1.500,00, giusta CTU.
Il credito opposto veniva così definitivamente quantificato in complessivi € 21.009,00.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, affidato Parte_1 ai seguenti motivi:
• Erronea interpretazione del contratto di appalto con specifico riferimento ai previsti termini per l'esecuzione delle opere – violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere probatorio (primo motivo).
• Incoerente valutazione della CTU (secondo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (terzo ed ultimo motivo).
3 Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la società per resistere all'avverso CP_1 gravame, instando per la conferma della statuizione impugnata.
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 6 aprile 2023 la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 19 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale innanzi precisati e declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, la ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa consente invero di riscontrare una perplessità motivazionale del decisum laddove il Giudice di primo grado è pervenuto ad escludere il diritto della odierna appellante al risarcimento di danni da ritardo fatti giudizialmente valere in via di riconvenzione nel promosso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
In proposito l'argomentazione decisoria, ai fini del sancito rigetto, rileva la mancata previsione della essenzialità di un termine per la consegna delle opere ed il difetto di prova sulla imputabilità di ritardi alla appaltatrice, odierna appellata, laddove, peraltro, al CTU non sarebbe stato demandato l'accertamento di ritardi da cantiere dovendosi l'indagine ritenersi circoscritta alla mera verifica dei vizi lamentati dalla opponente ingiunta.
A tal riguardo la Corte osserva, in primo luogo, che nella fattispecie l'essenzialità del termine non deve essere ritenuta rilevante e quindi valutata per il caso di inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
Essa risulta infatti essere stata dedotta dalla attrice non solo e non tanto per paralizzare l'avversa pretesa creditoria, quanto ai fini risarcitori asseritamente dipendenti da un preteso ritardo dell'adempimento che, sin dall'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stima in tre mesi (cfr. pag. 9 atto di Parte_1 citazione).
Non occorre pertanto, per quanto di utile interesse per la controversia in disamina, accertare la inequivoca volontà della committente di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine indicato, quanto riscontrare se la dedotta essenzialità del termine possa in qualche modo apprezzarsi per l'individuazione di ritardi nell'adempimento e conseguente diritto al risarcimento del danno.
Posto che tale onere probatorio incombe sul committente, odierna parte appellante, la rilettura dei documenti dimessi in atti da quest'ultima consente a ben vedere di riscontrare come la stessa, durante l'intero corso del rapporto contrattuale, abbia specificato all'appaltatrice (cfr. docc. 3,15,16,17,18, 19 e 20 del fascicolo di primo grado consistenti in contestazioni reiterate di ritardi) sia la propria esigenza ad una celere ultimazione delle opere motivata dalla necessità di apertura dell'esercizio commerciale di estetica, sia in particolare, lamentato in più occasioni l'assenza di personale intento al compimento delle opere commissionate ribadendo l'urgenza a fronte di un già decorrente oneroso canone locativo corrisposto alla proprietà (cfr. doc. 15 cit. fascicolo di primo grado di parte opponente).
Rileva in termini, segnatamente, a giudizio di questo Collegio, l'ordine di servizio (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado di parte opponente) del 4 luglio 2019 con il quale la Direzione dei Lavori …ordina alla suddetta impresa di completare le lavorazioni come indicato durante i citati sopralluoghi e secondo le direttive impartite dalla committenza e dalla direzione lavori in tempo utile per dar seguito alla realizzazione dei massetti prevista per il giorno 12 luglio 2019, ed al quale segue ulteriore ordine di servizio in data 2 settembre
4 2019 (cfr. doc. 20 cit. fascicolo di primo grado di parte opponente) con il quale viene altresì ordinata l'immediata ripresa delle lavorazione per una celere consegna delle stesse, aggiungendosi che la presente mail costituisce effettivo ordine di servizio, che fa seguito al precedente del 4.07.2019.
Ne discende che non può porsi in dubbio come la causazione del ritardo lamentato sia riferibile alla impresa appaltatrice, contrariamente a quanto rilevato dalla odierna appellata ed impropriamente recepito nella sentenza appellata.
Indipendentemente dalla dizione di cui all'art. 12 del contratto di appalto (Termini di consegna e clausola penale) ove viene genericamente rappresentata l'esigenza alla ultimazione delle opere nel più breve tempo possibile e di fatto non prevista in concreto alcuna penale, l'acquisito compendio probatorio induce ad affermare come sufficientemente acquisita la prova, quantunque resa maggiormente complessa dalla suddetta mancata previsione di un termine, di un effettivo pregiudizio subito dalla stimabile nella Parte_1 perdita di guadagno per la ritardata apertura dell'esercizio commerciale.
Sul punto, trascurando la documentazione offerta in comunicazione dalla deducente e l'opportuna sua valutazione attuata dal CTU, il Tribunale è pervenuto ad affermare che simile indagine non troverebbe legittimo ed utile ingresso in giudizio, essendo stato demandato all'ausiliare l'esclusivo accertamento dei vizi e difetti delle opere.
L'assunto non è condivisibile.
Il Giudice di primo grado non ha invero tenuto conto, così da rendere la decisione adottata incoerente, che all'udienza del 22 febbraio 2022 ebbe a stabilire, a parziale modifica del quesito … che il CTU tenga in considerazione e fornisca risposta ai rilievi come indicati dalle parti nei rispettivi atti e note di udienza.
Appare significativo evidenziare che la difesa di nelle note scritte depositate in data 16 febbraio Parte_1
2022 per la suddetta udienza, ebbe proprio a stimolare l'integrazione del quesito affinché fosse indicato il tempo necessario per eseguire le opere di cui al contratto di appalto e capitolato lavori e conseguentemente quantificato alla luce della documentazione dimessa sub docc. 24,25,26,27,28,29 il mancato guadagno del centro estetico della per il periodo di mesi tre. Parte_1
Non vi è dunque motivo per escludere ai fini valutativi della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente le conclusioni (peraltro non rese oggetto di specifica censura) alle quali è pervenuto il CTU, non essendo stata inoltre fornita prova contraria circa una tempestiva esecuzione delle opere da parte della impresa appaltatrice.
L'ausiliare, dopo aver riportato nell'incipit del proprio elaborato il quesito definitivamente sottopostogli, ha accertato, in merito alle tempistiche di esecuzione dei lavori (cfr. pag. 26) ed attuata un'attenta disamina della documentazione dimessa in atti, la data di inizio lavori del 18 aprile 2019 ed il termine del 16 luglio 2019 così individuando la durata dell'appalto in 90 giorni.
Lo stesso ha conseguentemente quantificato in 46 giorni il ritardo accumulato determinando, sulla scorta della documentazione fiscale sottopostagli in valutazione, una media giornaliera di incasso pari ad € 348,26 per un consequenziale pregiudizio economico della stimato in complessivi € 16.019,16 (348,26X46) Parte_1 oltre oneri di legge se dovuti (cfr. pag. 28 CTU).
In riforma della sentenza appellata tale importo deve dunque essere riconosciuto alla appellante essendo pienamente condivisibile il citato elaborato tecnico in quanto frutto di approfondite analisi e comparazioni con i dati di causa e particolarmente ossequioso delle osservazioni rispettivamente proposte dai professionisti fiduciari delle contendenti.
5 Il CTU ha quindi operato nei limiti delle indagini commessegli e nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, ovvero in piena aderenza con le coordinate interpretative anche da ultimo delineate in materia dalla
Suprema Corte.
Costituendo espressione di un debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici
ISTAT all'attualità con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento sul totale delle somme sopra liquidate.
Risulta assorbito il motivo di appello concernente le spese di lite dovendo procedersi ad una loro nuova regolamentazione quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, per effetto della attuata riforma della sentenza di primo grado risultano essere sostanzialmente equivalenti le rispettive e reciproche condanne delle parti in causa (€ 16.019,16 oltre accessori la statuizione di condanna di € 21.009,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 quella della CP_1 odierna appellante , nonché le questioni giuridiche trattate con ciò giustificando l'integrale Parte_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU di primo grado vengono poste solidalmente a carico di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% ciascuna, in regresso, poiché nell'interesse generale della giustizia e correlativamente di quello comune delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
72/2023 di Ruolo Generale promossa da contro avverso la sentenza n. 2015/2022 Parte_1 CP_1 pubblicata in data 22 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In accoglimento del proposto appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto,
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 16.019,16 oltre accessori di legge se dovuti ed oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT all'attualità con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento sul totale delle somme sopra liquidate, come indicato in parte motiva.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. PONE a definitivo carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 72 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Todaro e dall'Avv. Luca Umana, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via
Ugo Foscolo n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Donatella Berton con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via N. Tommaseo n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2015/2022 pubblicata in data 22 novembre 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 2015/2022, emessa dal Tribunale di Padova in data 22.11.2022 e, per l'effetto:
In via principale
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti che è titolare dei seguenti crediti nei Parte_1 confronti di CP_1
euro 16.019,96, oltre oneri di legge, per danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle opere presso
l'immobile sito in Padova (PD), via Scrovegni 5, oggetto del contratto di appalto dimesso sub docc.
1-2 del fascicolo di primo grado;
euro 658,80 per le spese sostenute da per la consulenza tecnica di parte dimessa sub doc.4 del Parte_1 fascicolo di primo grado,esposte nella fattura emessa dall'Ing. prodotta unitamente alla distinta Per_1 del pagamento sub doc. 31 del fascicolo di primo grado.
Conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a gli importi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e Parte_1 sino all'effettivo saldo.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e dei CP_1 compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, con attribuzione delle spese e dei compensi professionali del giudizio di appello in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c. di data 2.11.2021 e nella memoria ex art. 183, c.6, n.3 c.p.c., di data 19.11.2021 presenti nel fascicolo di primo grado depositato agli atti”.
Per la parte appellata:
“In via principale: Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza appellata n. 2015/2022 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Padova il 22.11.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 3513/2020.
In via subordinata
[... Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, condannarsi
a corrispondere all'opposta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero la diversa Pt_1 CP_1 somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2022 con decorrenza dalle singole scadenze delle fatture azionate in sede monitoria.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse e per
l'audizione dei testi non escussi di cui alla n. 2 e 3 memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.
In ogni caso, spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 660/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 22.509,00, in favore di CP_1
La pretesa creditoria veniva azionata in forza di tre fatture relative al contratto di appalto inter partes dell'11 aprile 2019, avente ad oggetto l'esecuzione di “opere meccaniche” presso l'unità commerciale condotta in locazione dalla società ingiunta, sita in Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 5, giusta computo metrico allegato allo stesso contratto.
A sostegno dell'atto oppositivo, deduceva una illegittima maggiorazione del complessivo importo Parte_1 dei lavori rispetto al corrispettivo convenuto contrattualmente, la sussistenza di vizi e difetti delle opere ed un generale ritardo nella consegna delle opere, fonte di asserito pregiudizio economico.
In via di riconvenzione chiedeva quindi la condanna della creditrice opposta alla corresponsione dell'importo di € 35.000,00 necessario all'emendazione dei vizi e tenuto conto dei danni da ritardo.
Ritualmente costituitasi in giudizio resisteva alla proposta opposizione argomentando a CP_1 confutazione delle avverse tesi e dunque concludendo per la conferma della emessa ingiunzione di pagamento e comunque per l'accertamento della propria pretesa creditoria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di
CTU.
Con sentenza n. 2015/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando così statuiva:
“…ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa ….,:
revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2020;
condanna parte attrice opponente, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della parte convenuta opposta della somma di € 21.009,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo;
condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della convenuta opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA.”.
In sostanza il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamato il principio dell'onere probatorio in tema di contratto di appalto, ritenuti insussistenti profili di danno da ritardo stante l'affermata assenza di una specifica previsione contrattuale, riduceva la pretesa creditoria azionata monitoriamente tenuto conto dei riscontrati vizi e difetti delle opere quantificati in € 1.485,00 arrotondati in definitivi € 1.500,00, giusta CTU.
Il credito opposto veniva così definitivamente quantificato in complessivi € 21.009,00.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, affidato Parte_1 ai seguenti motivi:
• Erronea interpretazione del contratto di appalto con specifico riferimento ai previsti termini per l'esecuzione delle opere – violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere probatorio (primo motivo).
• Incoerente valutazione della CTU (secondo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (terzo ed ultimo motivo).
3 Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la società per resistere all'avverso CP_1 gravame, instando per la conferma della statuizione impugnata.
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 6 aprile 2023 la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 19 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale innanzi precisati e declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, la ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa consente invero di riscontrare una perplessità motivazionale del decisum laddove il Giudice di primo grado è pervenuto ad escludere il diritto della odierna appellante al risarcimento di danni da ritardo fatti giudizialmente valere in via di riconvenzione nel promosso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
In proposito l'argomentazione decisoria, ai fini del sancito rigetto, rileva la mancata previsione della essenzialità di un termine per la consegna delle opere ed il difetto di prova sulla imputabilità di ritardi alla appaltatrice, odierna appellata, laddove, peraltro, al CTU non sarebbe stato demandato l'accertamento di ritardi da cantiere dovendosi l'indagine ritenersi circoscritta alla mera verifica dei vizi lamentati dalla opponente ingiunta.
A tal riguardo la Corte osserva, in primo luogo, che nella fattispecie l'essenzialità del termine non deve essere ritenuta rilevante e quindi valutata per il caso di inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
Essa risulta infatti essere stata dedotta dalla attrice non solo e non tanto per paralizzare l'avversa pretesa creditoria, quanto ai fini risarcitori asseritamente dipendenti da un preteso ritardo dell'adempimento che, sin dall'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stima in tre mesi (cfr. pag. 9 atto di Parte_1 citazione).
Non occorre pertanto, per quanto di utile interesse per la controversia in disamina, accertare la inequivoca volontà della committente di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine indicato, quanto riscontrare se la dedotta essenzialità del termine possa in qualche modo apprezzarsi per l'individuazione di ritardi nell'adempimento e conseguente diritto al risarcimento del danno.
Posto che tale onere probatorio incombe sul committente, odierna parte appellante, la rilettura dei documenti dimessi in atti da quest'ultima consente a ben vedere di riscontrare come la stessa, durante l'intero corso del rapporto contrattuale, abbia specificato all'appaltatrice (cfr. docc. 3,15,16,17,18, 19 e 20 del fascicolo di primo grado consistenti in contestazioni reiterate di ritardi) sia la propria esigenza ad una celere ultimazione delle opere motivata dalla necessità di apertura dell'esercizio commerciale di estetica, sia in particolare, lamentato in più occasioni l'assenza di personale intento al compimento delle opere commissionate ribadendo l'urgenza a fronte di un già decorrente oneroso canone locativo corrisposto alla proprietà (cfr. doc. 15 cit. fascicolo di primo grado di parte opponente).
Rileva in termini, segnatamente, a giudizio di questo Collegio, l'ordine di servizio (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado di parte opponente) del 4 luglio 2019 con il quale la Direzione dei Lavori …ordina alla suddetta impresa di completare le lavorazioni come indicato durante i citati sopralluoghi e secondo le direttive impartite dalla committenza e dalla direzione lavori in tempo utile per dar seguito alla realizzazione dei massetti prevista per il giorno 12 luglio 2019, ed al quale segue ulteriore ordine di servizio in data 2 settembre
4 2019 (cfr. doc. 20 cit. fascicolo di primo grado di parte opponente) con il quale viene altresì ordinata l'immediata ripresa delle lavorazione per una celere consegna delle stesse, aggiungendosi che la presente mail costituisce effettivo ordine di servizio, che fa seguito al precedente del 4.07.2019.
Ne discende che non può porsi in dubbio come la causazione del ritardo lamentato sia riferibile alla impresa appaltatrice, contrariamente a quanto rilevato dalla odierna appellata ed impropriamente recepito nella sentenza appellata.
Indipendentemente dalla dizione di cui all'art. 12 del contratto di appalto (Termini di consegna e clausola penale) ove viene genericamente rappresentata l'esigenza alla ultimazione delle opere nel più breve tempo possibile e di fatto non prevista in concreto alcuna penale, l'acquisito compendio probatorio induce ad affermare come sufficientemente acquisita la prova, quantunque resa maggiormente complessa dalla suddetta mancata previsione di un termine, di un effettivo pregiudizio subito dalla stimabile nella Parte_1 perdita di guadagno per la ritardata apertura dell'esercizio commerciale.
Sul punto, trascurando la documentazione offerta in comunicazione dalla deducente e l'opportuna sua valutazione attuata dal CTU, il Tribunale è pervenuto ad affermare che simile indagine non troverebbe legittimo ed utile ingresso in giudizio, essendo stato demandato all'ausiliare l'esclusivo accertamento dei vizi e difetti delle opere.
L'assunto non è condivisibile.
Il Giudice di primo grado non ha invero tenuto conto, così da rendere la decisione adottata incoerente, che all'udienza del 22 febbraio 2022 ebbe a stabilire, a parziale modifica del quesito … che il CTU tenga in considerazione e fornisca risposta ai rilievi come indicati dalle parti nei rispettivi atti e note di udienza.
Appare significativo evidenziare che la difesa di nelle note scritte depositate in data 16 febbraio Parte_1
2022 per la suddetta udienza, ebbe proprio a stimolare l'integrazione del quesito affinché fosse indicato il tempo necessario per eseguire le opere di cui al contratto di appalto e capitolato lavori e conseguentemente quantificato alla luce della documentazione dimessa sub docc. 24,25,26,27,28,29 il mancato guadagno del centro estetico della per il periodo di mesi tre. Parte_1
Non vi è dunque motivo per escludere ai fini valutativi della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente le conclusioni (peraltro non rese oggetto di specifica censura) alle quali è pervenuto il CTU, non essendo stata inoltre fornita prova contraria circa una tempestiva esecuzione delle opere da parte della impresa appaltatrice.
L'ausiliare, dopo aver riportato nell'incipit del proprio elaborato il quesito definitivamente sottopostogli, ha accertato, in merito alle tempistiche di esecuzione dei lavori (cfr. pag. 26) ed attuata un'attenta disamina della documentazione dimessa in atti, la data di inizio lavori del 18 aprile 2019 ed il termine del 16 luglio 2019 così individuando la durata dell'appalto in 90 giorni.
Lo stesso ha conseguentemente quantificato in 46 giorni il ritardo accumulato determinando, sulla scorta della documentazione fiscale sottopostagli in valutazione, una media giornaliera di incasso pari ad € 348,26 per un consequenziale pregiudizio economico della stimato in complessivi € 16.019,16 (348,26X46) Parte_1 oltre oneri di legge se dovuti (cfr. pag. 28 CTU).
In riforma della sentenza appellata tale importo deve dunque essere riconosciuto alla appellante essendo pienamente condivisibile il citato elaborato tecnico in quanto frutto di approfondite analisi e comparazioni con i dati di causa e particolarmente ossequioso delle osservazioni rispettivamente proposte dai professionisti fiduciari delle contendenti.
5 Il CTU ha quindi operato nei limiti delle indagini commessegli e nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, ovvero in piena aderenza con le coordinate interpretative anche da ultimo delineate in materia dalla
Suprema Corte.
Costituendo espressione di un debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici
ISTAT all'attualità con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento sul totale delle somme sopra liquidate.
Risulta assorbito il motivo di appello concernente le spese di lite dovendo procedersi ad una loro nuova regolamentazione quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, per effetto della attuata riforma della sentenza di primo grado risultano essere sostanzialmente equivalenti le rispettive e reciproche condanne delle parti in causa (€ 16.019,16 oltre accessori la statuizione di condanna di € 21.009,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 quella della CP_1 odierna appellante , nonché le questioni giuridiche trattate con ciò giustificando l'integrale Parte_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU di primo grado vengono poste solidalmente a carico di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% ciascuna, in regresso, poiché nell'interesse generale della giustizia e correlativamente di quello comune delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
72/2023 di Ruolo Generale promossa da contro avverso la sentenza n. 2015/2022 Parte_1 CP_1 pubblicata in data 22 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In accoglimento del proposto appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto,
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 16.019,16 oltre accessori di legge se dovuti ed oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT all'attualità con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento sul totale delle somme sopra liquidate, come indicato in parte motiva.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. PONE a definitivo carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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