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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2024, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 5182 /2024 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai IGg. Magistrati: dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5182 del Ruolo Generale Affari Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso proposto congiuntamente
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rossana Chiappetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito Parte_2
in Cosenza, Viale G. Mancini n. 156 e Parte_3
(c.f. ) elettivamente domiciliato in San Benedetto Ullano, CodiceFiscale_2 alla Loc.Frascineto, nr. 10, presso lo studio dell'avv. Rosaria Amalia Capparelli, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTI-
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio. 2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note depositate in sostituzione dell'udienza di trattazione.
Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e ai fini della regolamentazione
[...] Parte_3 Parte_3 dell'affido, del collocamento e del mantenimento della figlia minore Per_1
nata il [...] dalla convivenza more uxorio tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori.
I ricorrenti, in particolare, hanno sottoposto al collegio le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore della coppia verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
3) i ricorrenti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con entrambi e di conservare buoni rapporti con gli Per_1
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) L'affido condiviso sarà disciplinato secondo le seguenti modalità:
- trascorrerà con il padre le giornate di martedì e il giovedi dalle ore Per_1
15:30 (dall'uscita di scuola) fino alle 20:30 ( dopo cena) quando non trascorre il weekend con il padre;
la settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre, trascorrerà la giornata di mercoledì sempre dalle ore 15:30 ( dall'uscita di scuola) fino alle 20:30 ( dopo cena);
- i weekend saranno alternati tra i genitori, da venerdì all'uscita di scuola (o al mattino nel periodo estivo) fino a domenica sera dopo cena;
- trascorrerà, altresì, le festività (Vigilia di Natale, Natale, Santo Per_1
Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, Compleanni dei genitori), alternativamente, ora con uno ed ora con l'altro genitore;
3
- Nel periodo estivo, trascorrerà 7 giorni con il padre nel mese di luglio Per_1
o agosto, previo preavviso entro il 15 giugno di ogni anno alla madre;
Tale assetto potrà essere di comune accordo derogato dalle parti, tenendo conto dei turni lavorativi di entrambi.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il Parte_3 Pt_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 150,00 entro Per_1
il 25 di ogni mese da versarsi sul conto correte intestato alla predetta. Tale importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat;
6) Il IG. rinuncia alla suo quota parte pari al 50% del cd Assegno Unico Parte_3
in favore della IG.ra che lo continuerà a percepire integralmente e Pt_1
direttamente:
7) Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie utili e necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso ai fini della qualificazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie, ci si rimanda integralmente a quanto stabilito nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia” approvate dal CNF in data 29.11.2017”.
E' stato altresì prospettato quale impegno vincolante tra le parti quello della sig.ra a prelevare dalla casa familiare i mobili che ha acquistato previo preavviso Pt_1
( e indizione analitica) di 24 ore prima al IG. . Parte_3
Apparendo l'accordo tra i genitori, come appena compendiato, conforme all'interesse della minore (di cui è previsto l'affido condiviso, in Per_1
conformità al modello legale e rispetto alla quale è regolato il diritto di visita del genitore non collocatario e l'obbligo di concorso al mantenimento, secondo le possibilità economiche del genitore obbligatore e con cessione da parte di quest'ultimo della quota di spettanza dell'assegno unico), esso può essere recepito dal collegio per quanto riguarda i punti da 1 a 7, mentre l'impegno della sig.ra al prelievo dei beni mobili può essere oggetto di presa d'atto ai sensi Pt_1 dell'art. 473 bis.51 cpc (per come d'altra parte richiesto dalle stesse parti nel ricorso congiunto).
Nulla per le spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta da ricorso congiuntamente proposto da Pt_1 4
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 Parte_1 Parte_3
bis.51 cpc, così provvede:
1. recepisce l'accordo intervenuto tra le parti per l'affido, il collocamento e il mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]), Per_1
come compendiato nel ricorso introduttivo ai punti da 1 a 7, riportati in motivazione;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 13.11.2024
Il Presidente est. dott.ssa Giusi Ianni