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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2521/2023
Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2521/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore e, per esso, l' CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo che Controparte_1 le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il che ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie, mentre per l'anno scolastico 2022/2023 il beneficio le è stato già precedentemente riconosciuto con sentenza n. 249/2024, pubblicata il
27/05/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
Il ha, altresì, chiesto che la ricorrente venga condannata per CP_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
3. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
4. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 si deve infatti rilevare che la relativa domanda è stata, in effetti, già accolta dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 249/2024.
Nulla ha riferito il sull'intervenuto passaggio in giudicato della CP_1 sentenza appena citata.
Il giudicato è comunque rilevabile anche di ufficio (Cass., Sez. Un., n.
226/2001).
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
Inoltre, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione (Cass. n. 2827/2025).
Sul punto, il non ha dedotto che la sentenza del Tribunale di CP_1
Lamezia Terme sia stata impugnata, sicché si può ragionevolmente ritenere, in via presuntiva (tenuto conto che è trascorso più di un anno dalla data della sua pubblicazione ed avendo la ricorrente, d'altronde, espressamente rinunciato alla domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 nelle note di trattazione scritta depositate il 30/06/2025), che essa sia passata in giudicato.
La domanda, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 è, quindi, improponibile, stante l'intervenuto giudicato.
5. Per quanto concerne, invece, l'anno scolastico 2021/2022, la domanda deve essere rigettata per violazione del divieto di frazionamento del credito (sancito da Cass., Sez. Un., n. 4090/2017).
Il principio del divieto di frazionamento del credito trova fondamento nel fatto che esso comporta un'indebita maggiorazione delle spese ed un aggravio per il debitore, in quanto la sua parcellizzazione non è giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito.
Il frazionamento abusivo denota, infatti, la violazione del principio di buona fede, di correttezza e del giusto processo.
Questo Giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di una memoria difensiva ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., invitando parte ricorrente a dedurre sulla questione (che questo Giudice intendeva rilevare di ufficio), ovvero esporre per quali ragioni si possa ritenere che sussista in capo al creditore/ricorrente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, tale da giustificare la formulazione della domanda in due autonomi giudizi (in tal senso, Cass.,
Sez. Un., n. 4090/2017 cit.).
Nulla, però, la ricorrente ha dedotto nella memoria depositata in data
16/07/2025 sulle ragioni ostative alla proposizione della domanda nel giudizio (già) promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, benché il
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
diritto al bonus per la precedente annualità (2021/2022) fosse già maturato alla data di introduzione di quel giudizio.
Invero, si tratta dell'anno scolastico immediatamente precedente a quello
(2022/2023) per il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha (già) riconosciuto il relativo diritto, sicché nulla ostava a che la domanda relativa a tale anno scolastico venisse proposta in quella stessa sede.
6. Non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., non potendosi ritenere che essa abbia agito con mala fede o colpa grave (invero, l'eventuale duplicazione del titolo esecutivo non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto alla ricorrente, atteso che l'attribuzione della somma dovuta a titolo di bonus si sarebbe dovuta corrispondere sempre e comunque una sola volta).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improponibilità della domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 stante l'intervenuta formazione del giudicato;
- rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico
2021/2022;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2521/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore e, per esso, l' CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo che Controparte_1 le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il che ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie, mentre per l'anno scolastico 2022/2023 il beneficio le è stato già precedentemente riconosciuto con sentenza n. 249/2024, pubblicata il
27/05/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
Il ha, altresì, chiesto che la ricorrente venga condannata per CP_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
3. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
4. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 si deve infatti rilevare che la relativa domanda è stata, in effetti, già accolta dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 249/2024.
Nulla ha riferito il sull'intervenuto passaggio in giudicato della CP_1 sentenza appena citata.
Il giudicato è comunque rilevabile anche di ufficio (Cass., Sez. Un., n.
226/2001).
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
Inoltre, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione (Cass. n. 2827/2025).
Sul punto, il non ha dedotto che la sentenza del Tribunale di CP_1
Lamezia Terme sia stata impugnata, sicché si può ragionevolmente ritenere, in via presuntiva (tenuto conto che è trascorso più di un anno dalla data della sua pubblicazione ed avendo la ricorrente, d'altronde, espressamente rinunciato alla domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 nelle note di trattazione scritta depositate il 30/06/2025), che essa sia passata in giudicato.
La domanda, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 è, quindi, improponibile, stante l'intervenuto giudicato.
5. Per quanto concerne, invece, l'anno scolastico 2021/2022, la domanda deve essere rigettata per violazione del divieto di frazionamento del credito (sancito da Cass., Sez. Un., n. 4090/2017).
Il principio del divieto di frazionamento del credito trova fondamento nel fatto che esso comporta un'indebita maggiorazione delle spese ed un aggravio per il debitore, in quanto la sua parcellizzazione non è giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito.
Il frazionamento abusivo denota, infatti, la violazione del principio di buona fede, di correttezza e del giusto processo.
Questo Giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di una memoria difensiva ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., invitando parte ricorrente a dedurre sulla questione (che questo Giudice intendeva rilevare di ufficio), ovvero esporre per quali ragioni si possa ritenere che sussista in capo al creditore/ricorrente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, tale da giustificare la formulazione della domanda in due autonomi giudizi (in tal senso, Cass.,
Sez. Un., n. 4090/2017 cit.).
Nulla, però, la ricorrente ha dedotto nella memoria depositata in data
16/07/2025 sulle ragioni ostative alla proposizione della domanda nel giudizio (già) promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, benché il
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2521/2023
diritto al bonus per la precedente annualità (2021/2022) fosse già maturato alla data di introduzione di quel giudizio.
Invero, si tratta dell'anno scolastico immediatamente precedente a quello
(2022/2023) per il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha (già) riconosciuto il relativo diritto, sicché nulla ostava a che la domanda relativa a tale anno scolastico venisse proposta in quella stessa sede.
6. Non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., non potendosi ritenere che essa abbia agito con mala fede o colpa grave (invero, l'eventuale duplicazione del titolo esecutivo non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto alla ricorrente, atteso che l'attribuzione della somma dovuta a titolo di bonus si sarebbe dovuta corrispondere sempre e comunque una sola volta).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improponibilità della domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 stante l'intervenuta formazione del giudicato;
- rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico
2021/2022;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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