TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1534/2021, cui è riunito il procedimento n. R.G. 1538/2021
TRA e rappr. e dif. dagli Avv. M. Izzo e G. Parte_1 Parte_2
Masiello, con cui elett. dom. in Cancello Scalo, alla via Napoli n. 720, giusta procura in atti RICORRENTI E
, in persona del l.r.p.t, rappr. e dif. dagli Avv. M. Alois e M. Ragozzino, CP_1 con cui elett. dom. in , alla via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2021, deduceva di essere Parte_1 dipendente dell' resistente, con la qualifica di infermiere professionale – categoria CP_2
D presso il DS M 13-16 e di aver svolto attività di assistenza domiciliare, senza aver percepito la relativa indennità per il periodo 2011-2020. Chiedeva, pertanto, di “1) Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'assistenza domiciliare prestata ai sensi dell'art.26 CCNL Sanità dal 01.01.2011 al 31.12.2020, come da scheda riepilogativa di cui all' attività domiciliare espletata e condannare la al pagamento della CP_1 indennità dedotta, per un totale complessivo di Euro 2027,88 (tot art.26 CCNL di Comparto euro 5,16) oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Con distinto ricorso, depositato in data 12/03/2021, deduceva di essere Parte_2 dipendente dell' resistente, con la qualifica di sionale – categoria CP_2
D presso il DS M 13-16 e di aver svolto attività di assistenza domiciliare, senza aver percepito la relativa indennità per il periodo 2005-2010. Chiedeva, pertanto, di “Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'assistenza domiciliare prestata ai sensi dell'art.26 CCNL Sanità dal 01.01.2005 al 31.12.2015, come da scheda riepilogativa di cui all' attività domiciliare espletata e condannare la al pagamento della CP_1
1 indennità dedotta, per un totale complessivo pari ad Euro 2156,88 (totale indennità art.26 CCNL di Comparto euro 5,16) oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. In data 31/01/2022, in entrambi i procedimenti si costituiva tardivamente per l'udienza del 09/02/2022 (a seguito di differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata al 03/02/2022) la che, eccepite la nullità del ricorso introduttivo e la prescrizione CP_1 del diritto, chiedeva nel merito il rigetto dei ricorsi perché infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, che l'attività era stata prestata al di fuori dell'orario di servizio, nell'ambito di un progetto di potenziamento finanziato da fondi
, ed era stata retribuita secondo gli importi determinati dalla delibera n. 1161 del Pt_3
29/06/2011. Le cause, a seguito di rinvii, anche in ragione del carico di ruolo, giungevano all'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili tanto sulla scorta del tenore letterale dell'atto quanto sulla base delle allegazioni documentali e delle istanze istruttorie;
tra l'altro, la resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. In particolare, risulta indicato il numero di giornate in cui è stata svolta assistenza domiciliare, e pertanto il titolo in base al quale è richiesta la condanna del datore di lavoro. L'eccezione di prescrizione va invece rigettata in quanto tardiva, atteso che, pur tenendo conto del rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8684 del 29/04/2015, Rv. 635119 - 01), il termine di cui all'art. 416 c.p.c. era ormai decorso al momento del deposito della memoria difensiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19041 del 12/12/2003, Rv. 568826 - 01). Tanto premesso, i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti per le ragioni esposte da questo Tribunale in analoghe fattispecie, le cui motivazioni sono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. I ricorrenti chiedono la condanna dell' resistente alla corresponsione delle somme CP_2 dovute a titolo di indennità ex art. 26 nità per il numero di giornate, indicate nei rispettivi atti introduttivi, in cui hanno svolto attività di assistenza domiciliare. 2 È opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni applicabili alla fattispecie. L'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità del 19.4.2004 prevede che “1. Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei pazienti nonché l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato: a) personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 (pari a “ 5.000) lordi;
b) personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione…”. La citata previsione contrattuale riconosce, in favore di coloro che effettuano il servizio di assistenza domiciliare, l'erogazione di un'indennità giornaliera limitatamente ai giorni in cui è stata effettuata la prestazione presso il domicilio del paziente. Ebbene, nella fattispecie in esame è documentato l'effettivo svolgimento di tale attività ad opera dei ricorrenti. In particolare, in ricorso è stato dedotto il numero di giornate in cui Parte_1 ha reso tali prestazioni domiciliari e le stesse risultano contabilizzate nella documentazione allegata a firma del Direttore Sanitario UOSM 13-16, dott. , ed in Persona_1 particolare nel prospetto riepilogativo mensile per le annualità atti. Quanto alla posizione di parimenti risulta provato lo svolgimento delle Parte_2 attività indicate nel periodo 2005-2010. Difatti, in ricorso è stato dedotto il numero di giornate in cui l'istante ha reso tali prestazioni domiciliari e le stesse risultano contabilizzate nella documentazione allegata alla comunicazione trasmessa a mezzo pec a firma del Direttore Sanitario DS12, dott. . Persona_2
Al riguardo va poi sottolineato che l' non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività da parte degli is né la suddetta documentazione, limitandosi esclusivamente ad affermare che le attività in questione sono state svolte al di fuori dell'orario di lavoro, nell'ambito di un progetto di potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare finanziato con fondi . Ha poi dedotto l'avvenuto pagamento delle Pt_3 prestazioni rese, in conformità alle e approvate con delibera n.1161 del 29.06.2011, senza peraltro provare la corresponsione dell'indennità oggetto del presente giudizio. In ogni caso, la mancata produzione in giudizio della determina n. 1161/2011 citata dall' in memoria non consente di verificare se quanto erogato includesse anche l'in tà ex art. 26 CCNL oggetto di causa. Ne consegue che non può ritenersi provato il pagamento dell'indennità di cui all'art. 26 CCNL di categoria. Per le ragioni esposte, i ricorsi riuniti vanno accolti. Quanto ai conteggi, essi sono stati redatti correttamente, sulla base dei dati riportati nella documentazione con le presenze in ragione del compenso previsto dalla contrattazione col a. 3 La resistente, pertanto, va condannata al pagamento di euro 2.156,88 in favore di Pt_2
[...] alla posizione di , va precisato, per mera completezza, che la Parte_1 sommatoria degli impor è superiore alla somma richiesta, e che la condanna non può che essere pronunciata entro i limiti della domanda, in virtù del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Per le ragioni esposte, la resistente va condannata al pagamento di euro 2.027,88 in favore di . Parte_1
Su tali importi ai sensi della L.724/94 a richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Le spese di lite sono compensate per la metà, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso. La restante metà è posta a carico di parte convenuta in virtù del principio di soccombenza ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.ssa Barbara Lombardi, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
a) accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 2.027,88 ed in favore di della Parte_1 Parte_2 so er le causali di cui in parte motiva, oltre inte ione al soddisfo;
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della residua metà che liquida, nella misura ridotta, in € 900,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1534/2021, cui è riunito il procedimento n. R.G. 1538/2021
TRA e rappr. e dif. dagli Avv. M. Izzo e G. Parte_1 Parte_2
Masiello, con cui elett. dom. in Cancello Scalo, alla via Napoli n. 720, giusta procura in atti RICORRENTI E
, in persona del l.r.p.t, rappr. e dif. dagli Avv. M. Alois e M. Ragozzino, CP_1 con cui elett. dom. in , alla via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2021, deduceva di essere Parte_1 dipendente dell' resistente, con la qualifica di infermiere professionale – categoria CP_2
D presso il DS M 13-16 e di aver svolto attività di assistenza domiciliare, senza aver percepito la relativa indennità per il periodo 2011-2020. Chiedeva, pertanto, di “1) Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'assistenza domiciliare prestata ai sensi dell'art.26 CCNL Sanità dal 01.01.2011 al 31.12.2020, come da scheda riepilogativa di cui all' attività domiciliare espletata e condannare la al pagamento della CP_1 indennità dedotta, per un totale complessivo di Euro 2027,88 (tot art.26 CCNL di Comparto euro 5,16) oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Con distinto ricorso, depositato in data 12/03/2021, deduceva di essere Parte_2 dipendente dell' resistente, con la qualifica di sionale – categoria CP_2
D presso il DS M 13-16 e di aver svolto attività di assistenza domiciliare, senza aver percepito la relativa indennità per il periodo 2005-2010. Chiedeva, pertanto, di “Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'assistenza domiciliare prestata ai sensi dell'art.26 CCNL Sanità dal 01.01.2005 al 31.12.2015, come da scheda riepilogativa di cui all' attività domiciliare espletata e condannare la al pagamento della CP_1
1 indennità dedotta, per un totale complessivo pari ad Euro 2156,88 (totale indennità art.26 CCNL di Comparto euro 5,16) oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. In data 31/01/2022, in entrambi i procedimenti si costituiva tardivamente per l'udienza del 09/02/2022 (a seguito di differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata al 03/02/2022) la che, eccepite la nullità del ricorso introduttivo e la prescrizione CP_1 del diritto, chiedeva nel merito il rigetto dei ricorsi perché infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, che l'attività era stata prestata al di fuori dell'orario di servizio, nell'ambito di un progetto di potenziamento finanziato da fondi
, ed era stata retribuita secondo gli importi determinati dalla delibera n. 1161 del Pt_3
29/06/2011. Le cause, a seguito di rinvii, anche in ragione del carico di ruolo, giungevano all'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili tanto sulla scorta del tenore letterale dell'atto quanto sulla base delle allegazioni documentali e delle istanze istruttorie;
tra l'altro, la resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. In particolare, risulta indicato il numero di giornate in cui è stata svolta assistenza domiciliare, e pertanto il titolo in base al quale è richiesta la condanna del datore di lavoro. L'eccezione di prescrizione va invece rigettata in quanto tardiva, atteso che, pur tenendo conto del rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8684 del 29/04/2015, Rv. 635119 - 01), il termine di cui all'art. 416 c.p.c. era ormai decorso al momento del deposito della memoria difensiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19041 del 12/12/2003, Rv. 568826 - 01). Tanto premesso, i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti per le ragioni esposte da questo Tribunale in analoghe fattispecie, le cui motivazioni sono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. I ricorrenti chiedono la condanna dell' resistente alla corresponsione delle somme CP_2 dovute a titolo di indennità ex art. 26 nità per il numero di giornate, indicate nei rispettivi atti introduttivi, in cui hanno svolto attività di assistenza domiciliare. 2 È opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni applicabili alla fattispecie. L'art. 26 del CCNL del Comparto Sanità del 19.4.2004 prevede che “1. Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei pazienti nonché l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato: a) personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 (pari a “ 5.000) lordi;
b) personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione…”. La citata previsione contrattuale riconosce, in favore di coloro che effettuano il servizio di assistenza domiciliare, l'erogazione di un'indennità giornaliera limitatamente ai giorni in cui è stata effettuata la prestazione presso il domicilio del paziente. Ebbene, nella fattispecie in esame è documentato l'effettivo svolgimento di tale attività ad opera dei ricorrenti. In particolare, in ricorso è stato dedotto il numero di giornate in cui Parte_1 ha reso tali prestazioni domiciliari e le stesse risultano contabilizzate nella documentazione allegata a firma del Direttore Sanitario UOSM 13-16, dott. , ed in Persona_1 particolare nel prospetto riepilogativo mensile per le annualità atti. Quanto alla posizione di parimenti risulta provato lo svolgimento delle Parte_2 attività indicate nel periodo 2005-2010. Difatti, in ricorso è stato dedotto il numero di giornate in cui l'istante ha reso tali prestazioni domiciliari e le stesse risultano contabilizzate nella documentazione allegata alla comunicazione trasmessa a mezzo pec a firma del Direttore Sanitario DS12, dott. . Persona_2
Al riguardo va poi sottolineato che l' non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività da parte degli is né la suddetta documentazione, limitandosi esclusivamente ad affermare che le attività in questione sono state svolte al di fuori dell'orario di lavoro, nell'ambito di un progetto di potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare finanziato con fondi . Ha poi dedotto l'avvenuto pagamento delle Pt_3 prestazioni rese, in conformità alle e approvate con delibera n.1161 del 29.06.2011, senza peraltro provare la corresponsione dell'indennità oggetto del presente giudizio. In ogni caso, la mancata produzione in giudizio della determina n. 1161/2011 citata dall' in memoria non consente di verificare se quanto erogato includesse anche l'in tà ex art. 26 CCNL oggetto di causa. Ne consegue che non può ritenersi provato il pagamento dell'indennità di cui all'art. 26 CCNL di categoria. Per le ragioni esposte, i ricorsi riuniti vanno accolti. Quanto ai conteggi, essi sono stati redatti correttamente, sulla base dei dati riportati nella documentazione con le presenze in ragione del compenso previsto dalla contrattazione col a. 3 La resistente, pertanto, va condannata al pagamento di euro 2.156,88 in favore di Pt_2
[...] alla posizione di , va precisato, per mera completezza, che la Parte_1 sommatoria degli impor è superiore alla somma richiesta, e che la condanna non può che essere pronunciata entro i limiti della domanda, in virtù del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Per le ragioni esposte, la resistente va condannata al pagamento di euro 2.027,88 in favore di . Parte_1
Su tali importi ai sensi della L.724/94 a richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Le spese di lite sono compensate per la metà, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso. La restante metà è posta a carico di parte convenuta in virtù del principio di soccombenza ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.ssa Barbara Lombardi, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
a) accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 2.027,88 ed in favore di della Parte_1 Parte_2 so er le causali di cui in parte motiva, oltre inte ione al soddisfo;
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della residua metà che liquida, nella misura ridotta, in € 900,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4