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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA in persona del legale rappr.nte pro tempore Parte_1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Loggia
[...] P.IVA_1
(PEC e dell'avv. Gaetano Mongiovi' Email_1
(PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonio Contrino (PEC
Email_3
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Latino (PEC
[...]
Email_4
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_3 P.IVA_4 presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Avarello (PEC Email_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1088/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 31/7-4/8/2019
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la società appellante:
«Accogliere in rito il presente appello, ritenendo in tutto o in parte fondati i motivi esposti e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto della società appellante a non Parte_1 essere tenuta al pagamento della somma pari ad €.1.109.000,00 come CP pretesa dall' per sopravvenuta impossibilità della prestazione non im- putabile;
- Ritenere e dichiarare, altresì, che la non ha potuto adem- Parte_1 CP piere al pagamento del mutuo contratto con l' a causa della condotta CP_ illegittima, tardiva ovvero omissiva dell' singolarmente e\o in solido con il , ovvero ancora per qualunque altra causa ac- Controparte_3 certata nel corso del giudizio, per tutto quanto esposto e dedotto in atti;
CP_
- Conseguentemente, condannare l' singolarmente e\o in solido col
al pagamento della somma sopra detta pari ad Controparte_3 CP
€.1.109.000,00, come pretesa dall' , ovvero alla diversa somma, mag- giore e\o minore, come accertata dal corso del giudizio;
CP_
- Dare atto, inoltre, che la condotta serbata dall' , singolarmente e\o in solido con il , integra una responsabilità contrat- Controparte_3 tuale, ovvero extracontrattuale, applicate in via singolare e\o in solido, a causa della mancata autorizzazione gratuita del progetto in variante, ov- vero a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini perentori di legge, ovvero per l'emissione di un provvedimento endoprocedimentale generico e\o privo di un elemento essenziale (impor- to), ovvero ancora per altra causa accertata nel corso del giudizio dall'esposizione dei fatti;
CP_
- Di conseguenza, condannare in l' ovvero il , Controparte_3 singolarmente e\o in solido, al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva pari ad €.2.325.588,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di cui €.1.109.000,00 per la pretesa economica CP vantata dall' , €.1.094.418,04 per le spese vive documentate sostenute dalla per l'investimento industriale in esame, ed Parte_1
€.61.085,00 per il mancato guadagno annuale dalla data di presentazione del progetto in variante del 04\02\2015 fino al soddisfo, ovvero condanna- re i convenuti alla diversa somma maggiore e\o minore che sarà accertata dal corso del giudizio;
- Con interessi legali e rivalutazione dal dì fino al soddisfo;
- Con rifusione totale di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudi- zio, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed Iva, con distrazione in
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 favore dei procuratori. In via istruttoria, ex art.345 e ss. c.p.c., qualora ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere prova per testi sui seguenti capitolati: 1) Vero è che, l'Autorizzazione Unica del 21\05\2012 n.24 è stata rilasciata alla ditta senza la pretesa di alcun tipo di onere, di costru- Parte_1 zione e\o di urbanizzazione, da parte dell'ex Consorzio Asi e\o da parte del;
Controparte_3
2) Vero è che, il progetto in variante del 04\02\2015 aveva ad oggetto sol- tanto una modificazione strutturale e distributiva del corpo ufficio del cu- stode e dei locali adibiti ai servizi igienici del capannone industriale asse- gnato alla , in relazione all'Autorizzazione Unica, che non com- Parte_1 portava alcun aumento della cubatura industriale già autorizzata;
3) Vero è che, ad oggi, non è stato ancora concluso il procedimento ammi- nistrativo iniziato con il deposito del progetto in variante, ovvero nessuno ancora a comunicato alla parere favorevole alla sua approva- Parte_1 zione senza il pagamento di oneri;
CP_
4) Vero è che, ad oggi, l' e\o il non hanno quan- Controparte_3 tificato e\o comunicato alla la misura degli oneri di urbanizza- Parte_1 zione e costruzione nella misura ridotta del 50% pretesi al fine di rilasciare l'autorizzazione del progetto in variante;
5) Vero è che, nelle more dell'approvazione del progetto in variante non poteva essere esercitata alcuna attività industriale ad opera della Pt_3
sul capannone oggetto dell'Autorizzazione Unica;
[...]
6) Vero è che, la per iniziare regolarmente l'attività all'interno Parte_1 dell'opificio industriale autorizzato aveva la necessità di ottenere il per- messo in variante unitamente all'agibilità dei locali;
CP_
7) Vero è che, l' e\o il di erano a conoscenza che la CP_3 CP_3 CP
aveva ottenuto un finanziamento dall' per la realizzazione Parte_1 dell'opificio industriale di cui aveva ottenuto l'Autorizzazione Unica;
8) Vero è che, la somma complessivamente spesa dalla per la Parte_1 realizzazione del capannone industriale autorizzato ammonta circa ad
€.2.000.000,00. Per rispondere ai capitolati di prova sopra specificati dal num.1 fino al num.8, si indica eventualmente come teste l'Arch. (diret- Testimone_1 tore dei lavori) residente a , mentre per i capitolati distinti dal CP_3 num.1 fino al num.7 si indica come teste l'Arch (respon- Testimone_2 sabile area 4 Suap Comune di ) residente a;
come già CP_3 CP_3 tempestivamente indicato nella memoria istruttoria ex artt.183, comma 6, n.2, c.p.c. agli atti di parte ed insistito nel verbale di precisazione delle conclusioni del precedente giudizio di primo grado, vista la mancata am- missione nel precedente giudizio per causa non imputabile all'attività della
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 società appellante. Si insiste, altresì, qualora ritenuto opportuno, nella richiesta nomina di una C.T.U. tecnica stimativa con il compito di accertare e quantificare il valore complessivo dell'investimento effettuato dalla ovvero del Parte_1 mancato guadagno dovuto al mancato svolgimento dell'attività industria- le a far data di 90 giorni dalla presentazione del progetto in variante del 04\02\2015.»
Conclusioni per l' Controparte_4
«Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa confermare l'impugnata sentenza, rigettando le domande attoree. Con vittoria di spese.»
Conclusioni per l' : CP_2
« - preliminarmente, processualmente o nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto controverso dell' ; CP_2
- nel merito :
1) dichiarare inammissibile e/o infondato o con qualsivoglia statuizione ri- gettare l'appello della condannandola al pagamento in Parte_1 favore dell'Istituto comparente, delle spese e dei compensi difensivi del giudizio;
2) in via istruttoria, ove dovesse occorrere, ammettere l' , in persona CP_2 del suo legale rappresentante, a prova contraria, con i medesimi testi indi- cati dalla società attrice, sui capitolati nn. 3, 5, 6 e 7 del suo atto di appel- lo.»
Conclusioni per il : Controparte_3
«Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso e/o confermare anche con diversa motivazione la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. e/o rigettare le domande della poiché infondate in fatto Parte_1
e diritto.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 10-15/11/2016, la società conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il , l' Controparte_3 [...]
(d'ora in poi e l' , chiedendo: Controparte_4 CP_1 CP_2
- che venisse accertata l'insussistenza del credito di euro 1.109.000,00 vantato nei suoi confronti dall' per so- CP_1 pravvenuta impossibilità della prestazione;
- che venisse accertato che il proprio inadempimento alle obbliga- CP zioni oggetto del contratto di mutuo stipulato con l' era stato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 CP_ causato dalla condotta illegittima dell' singolarmente e\o in solido con il e che, conseguentemente, gli Controparte_3 stessi venissero dichiarati tenuti al pagamento della somma di CP
€.1.109.000,00, pretesa dall' , in proporzione alle rispettive re- sponsabilità; CP_
- condannare l' singolarmente o in solido al Controparte_5
[..
, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento dell'importo di
€.2.325.588,04.
2. L' si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittima- CP_2 zione passiva e contestando la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
3. L' e il si costituivano opponendosi CP_1 Controparte_3 all'accoglimento delle domande rispettivamente proposte nei loro con- fronti.
4. Con sentenza n. 1088/2019 dei 31/7-4/8/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande e condannava la società attrice al rimborso delle spese processuali nei confronti delle parti convenute.
5. Con citazione del 27/9/2019, la società ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento di tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado.
6. Con comparsa del 7/1/2020, si è costituito in giudizio l' , oppo- CP_2 nendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_
7. Il e l' si sono costituiti con rispettive compar- Controparte_3 se di costituzione del 9/1/2020 e del 27/1/2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 7/2/2024 e con ordinanza dell'8/2/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. Con il primo motivo di impugnazione, la lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 128, 1256 e 1463 cod. civ. per avere la sentenza im- pugnata negato che l'inadempimento del contratto di mutuo stipulato con l' fosse dovuto a cause non imputabili ad essa società attrice. CP_1
10. Al fine di meglio comprendere le ragioni poste dall'appellante a fon- damento del motivo di impugnazione in esame, va premesso che La C.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 nel giudizio di primo grado ha esposto: Parte_1
- di aver ricevuto in data 21/2/2012 l'assegnazione dei lotti A8, A9 e
L3 (mq 14.305,00 circa) nell'agglomerato industriale di CP_3 dall'ex Consorzio ASI (cui è succeduti l' ), per la costruzione di CP_2 un opificio;
- di aver ottenuto in data 21/05/2012 dal Comune di l' CP_3 [...]
n. 24 per la costruzione di un opificio industriale Controparte_6 composto da 3 capannoni, senza l'obbligo di alcun onere di
[...]
, in virtù dell'esenzione all'epoca prevista dall'art. 24 CP_7 della L.R. n. 1/84;
- di aver stipulato in data 18/10/2012 con l' un contratto CP_1 di mutuo ipotecario per un importo di €.1.200.000,00, da rimbor- sare in dieci anni, con un preammortamento massimo di due anni, destinato alla realizzazione dell'opificio e all'acquisto di macchinari e che, secondo le previsioni contrattuali, il completamento del programma di investimento era previsto entro l'1 gennaio 2014;
- di aver ceduto in data 7/12/2012 il lotto L3 alla ditta C.S. Group Service S.r.l..
- di aver avanzato in data 4/2/2015 all' e al Comune di Rava- CP_2 nusa una richiesta di progetto di variante all'Autorizzazione Unica n. 24/2012, riguardante principalmente i corpi uffici, l'alloggio del custode e i servizi igienici, senza aumento di cubatura.
- che con determinazione dirigenziale n. 4/AT/AG del 19/6/2015, comunicata il successivo 24/6/2015, il Consorzio ASI in liquidazio- ne aveva espresso parere favorevole condizionato al progetto di variante, a condizione del previo pagamento degli oneri di urba- nizzazione e costruzione nella misura ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 16, comma 13, L.R. n. 8/2012; Pa
- che con atto pubblico del 29/06/2015 la e l' Parte_1 CP_1 avevano concordato la proroga del periodo di utilizzo e
[...] preammortamento del finanziamento fino all'1 luglio 2015, posti- cipando l'inizio del periodo di ammortamento al 02/01/2016, alla luce della richiesta del progetto di variante e dei tempi previsti per l'autorizzazione. Che con tale accordo era stato, inoltre, prevista la riduzione del periodo di ammortamento da dieci ad anni nove, con
- conseguente diminuzione delle rate semestrali da venti a diciotto, fermo restando che la durata complessiva dell'operazione finan- ziaria rimaneva fissata a dodici anni;
- che con missiva prot. n. 12745 del 20-22/7/2015 il CP_8
aveva sollecitato il pagamento degli oneri di urbanizzazione
[...]
e costruzione (50%), senza tuttavia precisarne l'importo;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 - che in data 30/5/2016 l aveva dichiarato formalmente CP_1 la decadenza di essa società appellante dal beneficio del termine per il mutuo del 2012 e per il precedente mutuo del 2006, a causa del mancato pagamento delle rate del 01/07/2015 e del 01/01/2016.
11. Con la domanda originariamente proposta nel giudizio di primo grado, l'odierna società appellante ha eccepito di non aver potuto completare la realizzazione dell'opificio industriale e, conseguentemente, avviare la produzione industriale e così onorare gli impegni contrattuali con a CP_9 causa del ritardo nell'approvazione del progetto di variante e alla mancata specificazione da parte del degli oneri di urbanizzazione, che, pe- CP_3 raltro, non erano mai stati richiesti prima e ha evidenziato che la condotta della Pubblica Amministrazione avrebbe generato un colpevole affida- mento sulla gratuità della concessione edilizia, poi frustrato dalla succes- siva richiesta di pagamento degli oneri.
12. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la società appellante non abbia fornito elementi istruttori sufficienti a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1218 cod. civ. e che, in particolar modo, non sia stata fornita la prova dell'elemento oggettivo della sopravvenuta im- possibilità della prestazione e dell'elemento soggettivo dell'assenza di colpa del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
13. In particolar modo, il Tribunale di Agrigento ha evidenziato che non vi è prova del fatto che gli oneri di urbanizzazione richiesti riguardassero tut- ta l'opera, e quindi anche il progetto oggetto dell'autorizzazione unica originariamente rilasciata, ma che, al contrario, alla luce del tenore lette- CP_ rale della determinazione del dirigente area tecnica n. 4/AT/AG del 19/6/2015, deve ritenersi che la richiesta di pagamento riguardasse uni- camente le opere oggetto del progetto di variante. Ha ulteriormente evi- denziato, inoltre, che quand'anche tale richiesta fosse stata illegittima, la società avrebbe comunque dovuto attivarsi per la rimozione del pregiudi- zio, anche adottando le necessarie iniziative propulsive volte a ottenere la quantificazione delle somme pretese o a impugnare l'eventuale silenzio- inadempimento dell'amministrazione.
14. Il provvedimento impugnato, inoltre, evidenzia che l'appellante, pur attribuendo una efficacia paralizzante alla richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione rispetto alla costruzione dell'opificio, non ha indi- cato nemmeno in via approssimativa la possibile entità del relativo impe- gno economico e che la prima contestazione all' e al CP_2 CP_8
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 vanusa sulla questione è stata effettuata solo in data 17 giugno 2016, solo CP_ dopo la comunicazione, da parte dell' , di decadenza dal beneficio del termine, ricevuta il 30 maggio 2016.
15. Il giudice di primo grado rileva, ulteriormente, che la questione degli oneri di urbanizzazione avrebbe potuto essere neutralizzata dal debitore stesso, atteso che il progetto di variante non incideva significativamente sull'originario progetto dell'opificio, avendo a oggetto variazioni non ri- guardanti i locali dell'attività, ma corpi destinati a uffici, l'alloggio del cu- stode e i locali adibiti a servizi igienici dei tre capannoni, nonché parte del- le altezze dei muri di recinzione, e che tali modifiche, riguardando aspetti non strettamente inerenti la struttura dell'opificio industriale, avrebbero potuto essere rinunciate, con conseguente completamento dell'opificio secondo il progetto originario, già assentito.
16. Infine, rileva che dalla stessa documentazione di parte attrice si evince che l'inadempimento della si era già consumato alla data Parte_1 di scadenza della prima rata del 1° luglio 2015, e che il Controparte_5
[..
risulta aver richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione solo successivamente, con nota prot. 12745 del 20-22 luglio 2015, il che impe- direbbe di ravvisare l'esistenza di un nesso di causalità tra i due eventi, tanto più che la società appellante risultava inadempiente anche con ri- guardo ad un precedente rapporto di finanziamento intrattenuto sempre CP_ con l' ma risalente al 2006 e non connesso alle vicende oggetto di causa.
17. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione in esame l'appellante contesta di aver violato alcun onere di diligenza, giacché la condotta della P.A., estrinsecatasi con il parere reso dall' il 24/06/2015 e con la CP_2 successiva nota del del 20/07/2015, non integrando Controparte_3 un rigetto della richiesta di autorizzazione della variante non costituiva un "provvedimento proibitivo", ma un atto interlocutorio e generico che condizionava il parere positivo al pagamento degli oneri di urbanizzazione, senza precisarne l'importo. Rileva di aver fatto ragionevole affidamento sulla gratuità dell'autorizzazione della variante, in linea con l'autorizzazione originaria del 21/05/2012 e l'art. 24 della L.R. n. 1/1984 e contesta, pertanto, che vi fosse la possibilità di attivare strumenti giudizia- li di impugnazione per contrastare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione. CP_
18. La società appellante rileva, poi, di aver stipulato con l' l'atto pubblico del 29/6/2015, con cui erano state prorogate le condizioni di rimborso del mutuo, subito dopo aver presentato il progetto in variante
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 del 04/02/2015 e di aver diffidato formalmente con PEC del 17/06/2016 sia l' che il a rilasciare l'autorizzazione gratui- CP_2 Controparte_3 tamente in autotutela e contesta che non sarebbe stato possibile rinun- ciare alla variante, in quanto l'attività industriale non poteva iniziare senza il certificato di agibilità (ex art. 24 ss. DPR n. 380/01), che a sua volta ne- cessitava della conformità dell'opera al progetto, inclusa la variante per i servizi igienici.
19. Con il motivo di impugnazione in esame viene ulteriormente eviden- ziato che Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la società appellante aveva anticipato dalle proprie casse la rilevante somma pari ad
€.1.094.418,00, cui si era aggiunta l'ulteriore somma pari ad CP_
€.1.109.000,00, ricevuta in mutuo dall' , arrivando così ad una esposi- zione debitoria, interamente spesa, pari ad €.2.203.418,04, ma che dal bi- lancio al 31/12/2014, si ricavava l'ulteriore circostanza, che la società ap- pellante, a fronte di un'esposizione debitoria per €.2.422.390,00 possede- va attività per €.3.005.832,00.
20. I dati economici indicati dalla stessa società appellante non consento- no di ritenere provata la sussistenza di un nesso di causalità tra il preteso ritardo nel rilascio dell'autorizzazione della variante all'originario progetto dell'opificio industriale e il mancato adempimento del contratto di mutuo stipulato dalla con l' In base alle allegazioni Parte_1 CP_1 poste a fondamento del motivo di impugnazione, infatti, alla data del 31/12/2024 la società a fronte di un'esposizione debitoria per
€.2.422.390,00 possedeva attività per €. 3.005.832,00 e avrebbe dovuto possedere, pertanto, le risorse economiche sufficienti ad adempiere CP_ l'obbligo restitutorio nei confronti dell' , a partire dalla prima rata del 1/7/2015.
21. Il motivo di impugnazione, poi, non si confronta in modo esaustivo con la motivazione del provvedimento impugnato, innanzitutto perché non risultano né allegate, né, tantomeno, dimostrate le ragioni che ave- vano imposto alla di richiedere l'introduzione di una va- Parte_1 riazione al progetto originario già autorizzato dal Comune di CP_3 non essendo stato in alcun modo chiarito perché il progetto originario non potesse essere idoneo all'uso, anche al fine di conseguire tutte le autoriz- zazioni necessarie a completare la realizzazione dell'opificio e avviare la produzione industriale.
22. Come si è già evidenziato, infatti, il progetto di variante non incideva significativamente sull'originario progetto dell'opificio, avendo a oggetto variazioni che non riguardavano i locali dove avrebbe dovuto svolgersi
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 l'attività industriale, ma solo corpi destinati a uffici, l'alloggio del custode, i locali adibiti a servizi igienici dei tre capannoni, nonché parte delle altez- ze dei muri di recinzione.
23. In mancanza di alcuna spiegazione sulla natura indispensabile delle variazioni, deve ritenersi pienamente condivisibile la valutazione del Tri- bunale di Agrigento, secondo la quale, a fronte del ritardo nell'approvazione della variante la società appellante avrebbe ben potuto o attivare gli strumenti di tutela contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, ovvero rinunciare alla variante e proseguire nella realizzazione del progetto originario.
24. Il motivo di appello in esame omette, poi, di confrontarsi con la moti- vazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha sottolineato la sussistenza di una tempistica incompatibile con l'allegazione della sussistenza di una oggettiva situazione di impossibi- lità ad adempiere il mutuo.
25. Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la ri- chiesta di variante risulta essere stata presentata in data 4/2/2015 e la so- cietà appellante risulta aver iniziato a non pagare le rate del mutuo già sin dal 1/7/2015, ossia solo cinque mesi dopo la presentazione della predetta richiesta. Delle due, dunque, l'una: o alla data del preteso ritardo nell'approvazione della variante di progetto la società era in uno stato di equilibrio economico, e dunque capace di affrontare il pagamento delle CP_ rate del mutuo contratto con l' , ovvero la società, già all'epoca del pagamento della prima rata omessa, ossia alla data del 1 luglio 2015, si trovava già in condizioni economiche talmente precarie che l'attesa di po- chi mesi per la concessione dell'autorizzazione alla variante era suscettibi- le di determinare una condizione di dissesto e paralizzare il programma edificatorio.
26. Tale ultima conclusione appare essere la più plausibile, anche laddove si consideri che la società appellante è risultata inadempiente non soltan- to all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in mutuo il 18/10/2012, ma anche delle somme ricevute sempre dall'IRFIS in virtù di un preceden- te e del tutto distinto mutuo stipulato in data 14/3/2006, per un importo di euro 250.000,00.
27. Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene pienamente condi- visibile la valutazione operata dal Tribunale di Agrigento, circa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della a so- Parte_1 stegno dell'ipotesi che l'impossibilità di adempiere il contratto di mutuo precedentemente indicato avesse carattere oggettivo, e non meramente
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 soggettivo, e che sia stata determinata dalla condotta dell' e del CP_2
. Controparte_3
28. Con il secondo motivo di impugnazione, la società appellante chiede, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' e del . CP_2 Controparte_3
29. La sentenza impugnata, in proposito, ha escluso la sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile alla pubblica amministrazione, non- ché, per le considerazioni svolte in relazione al rigetto della domanda proposta nei confronti dell' l'assenza della prova di un nesso CP_1 causale tra la condotta delle pubbliche amministrazioni e il pregiudizio lamentato dalla società appellante.
30. Con il motivo di impugnazione in esame, l'appellante evidenzia la sus- CP_ sistenza della colpa della P.A. ( e per aver emesso atti am- CP_3 ministrativi, rispettivamente il parere dell' del 24/06/2015 e il prov- CP_2 vedimento del Comune del 20/07/2015, privi di un elemento essenziale, ossia della quantificazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione pre- tesi, nonché per non aver concluso il procedimento amministrativo avvia- to il 04/02/2015 con la presentazione della variante nei termini perentori di 90 giorni previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 241/90 (rectius art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001).
31. In proposito va premesso che le controversie in materia di risarcimen- to del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Amministrati- va, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 1) del Codice del Processo Amministrativo. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 5, e 133 lett. f) del medesimo codice rientrano nella giurisdizione esclusiva della medesima autorità giudiziaria anche le controversie in ma- teria di risarcimento del danno da omissione o illegittimità di provvedi- menti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
32. Ciò nondimeno, nel caso in esame la relativa questione di giurisdizione non è stata sollevata nel giudizio di primo grado e il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda pronunciandosi nel merito, di tal che sulla que- stione della giurisdizione deve ritenersi formato il giudicato interno (cf. Cass. SS. UU. n. 10265 del 2018 e Cass. n. 13750 del 2019).
33. Ciò posto, il motivo di impugnazione in esame non può trovare acco- glimento sulla scorta delle considerazioni già svolte in merito al motivo di appello che precede, dal momento che la società appellante non ha forni-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 to un valido supporto probatorio a sostegno dell'ipotesi che il mancato completamento dell'attività edificatoria sia dipesa causalmente dalla mancata approvazione della richiesta di variante, invece che da una situa- zione di difficoltà economica della società appellante, già preesistente.
34. A ciò deve aggiungersi che, a fronte del ritardo da parte dell'amministrazione competente nel rilascio del titolo autorizzativo, la società appellante risulta essersi limitata a trasmettere via PEC in data 17/6/2016 (ossia dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ricevuta dall'IRFIS il 30/5/2016) una formale diffida a rilasciare l'autorizzazione al progetto in variante entro 15 giorni, con contestuale richiesta di annullamento in autotutela della pretesa di pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma dopo tale diffida non risulta essere stato atti- vato alcun rimedio giurisdizionale (ex art. 117 C.P.A.), né la società risulta aver proceduto all'autoliquidazione degli oneri, con salvezza del diritto di ripeterli in caso di riconoscimento della illegittimità della pretesa, al fine di sbloccare il rilascio del titolo autorizzativo.
35. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va integralmente con- fermata.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 15.670 (di cui euro 4.830 per studio, euro 2.810 per la fase intro- duttiva ed euro 8.020 per la fase decisionale) per ciascuna delle parti co- stituite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società nei con- Parte_1 fronti dell' dell' Controparte_1 [...]
e del Controparte_10 CP_8
con citazione del avverso la sentenza n. 1088/2019, pronun-
[...] ciata dal Tribunale di Agrigento in data 31/7-4/8/2019
• condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, che liquida, per ciascuna di esse, in eu-
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 ro 15.670,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 13
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA in persona del legale rappr.nte pro tempore Parte_1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Loggia
[...] P.IVA_1
(PEC e dell'avv. Gaetano Mongiovi' Email_1
(PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonio Contrino (PEC
Email_3
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Latino (PEC
[...]
Email_4
(C.F. ), in persona del legale rap- Controparte_3 P.IVA_4 presentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Avarello (PEC Email_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1088/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 31/7-4/8/2019
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 13 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la società appellante:
«Accogliere in rito il presente appello, ritenendo in tutto o in parte fondati i motivi esposti e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto della società appellante a non Parte_1 essere tenuta al pagamento della somma pari ad €.1.109.000,00 come CP pretesa dall' per sopravvenuta impossibilità della prestazione non im- putabile;
- Ritenere e dichiarare, altresì, che la non ha potuto adem- Parte_1 CP piere al pagamento del mutuo contratto con l' a causa della condotta CP_ illegittima, tardiva ovvero omissiva dell' singolarmente e\o in solido con il , ovvero ancora per qualunque altra causa ac- Controparte_3 certata nel corso del giudizio, per tutto quanto esposto e dedotto in atti;
CP_
- Conseguentemente, condannare l' singolarmente e\o in solido col
al pagamento della somma sopra detta pari ad Controparte_3 CP
€.1.109.000,00, come pretesa dall' , ovvero alla diversa somma, mag- giore e\o minore, come accertata dal corso del giudizio;
CP_
- Dare atto, inoltre, che la condotta serbata dall' , singolarmente e\o in solido con il , integra una responsabilità contrat- Controparte_3 tuale, ovvero extracontrattuale, applicate in via singolare e\o in solido, a causa della mancata autorizzazione gratuita del progetto in variante, ov- vero a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini perentori di legge, ovvero per l'emissione di un provvedimento endoprocedimentale generico e\o privo di un elemento essenziale (impor- to), ovvero ancora per altra causa accertata nel corso del giudizio dall'esposizione dei fatti;
CP_
- Di conseguenza, condannare in l' ovvero il , Controparte_3 singolarmente e\o in solido, al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva pari ad €.2.325.588,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di cui €.1.109.000,00 per la pretesa economica CP vantata dall' , €.1.094.418,04 per le spese vive documentate sostenute dalla per l'investimento industriale in esame, ed Parte_1
€.61.085,00 per il mancato guadagno annuale dalla data di presentazione del progetto in variante del 04\02\2015 fino al soddisfo, ovvero condanna- re i convenuti alla diversa somma maggiore e\o minore che sarà accertata dal corso del giudizio;
- Con interessi legali e rivalutazione dal dì fino al soddisfo;
- Con rifusione totale di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudi- zio, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed Iva, con distrazione in
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 13 favore dei procuratori. In via istruttoria, ex art.345 e ss. c.p.c., qualora ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere prova per testi sui seguenti capitolati: 1) Vero è che, l'Autorizzazione Unica del 21\05\2012 n.24 è stata rilasciata alla ditta senza la pretesa di alcun tipo di onere, di costru- Parte_1 zione e\o di urbanizzazione, da parte dell'ex Consorzio Asi e\o da parte del;
Controparte_3
2) Vero è che, il progetto in variante del 04\02\2015 aveva ad oggetto sol- tanto una modificazione strutturale e distributiva del corpo ufficio del cu- stode e dei locali adibiti ai servizi igienici del capannone industriale asse- gnato alla , in relazione all'Autorizzazione Unica, che non com- Parte_1 portava alcun aumento della cubatura industriale già autorizzata;
3) Vero è che, ad oggi, non è stato ancora concluso il procedimento ammi- nistrativo iniziato con il deposito del progetto in variante, ovvero nessuno ancora a comunicato alla parere favorevole alla sua approva- Parte_1 zione senza il pagamento di oneri;
CP_
4) Vero è che, ad oggi, l' e\o il non hanno quan- Controparte_3 tificato e\o comunicato alla la misura degli oneri di urbanizza- Parte_1 zione e costruzione nella misura ridotta del 50% pretesi al fine di rilasciare l'autorizzazione del progetto in variante;
5) Vero è che, nelle more dell'approvazione del progetto in variante non poteva essere esercitata alcuna attività industriale ad opera della Pt_3
sul capannone oggetto dell'Autorizzazione Unica;
[...]
6) Vero è che, la per iniziare regolarmente l'attività all'interno Parte_1 dell'opificio industriale autorizzato aveva la necessità di ottenere il per- messo in variante unitamente all'agibilità dei locali;
CP_
7) Vero è che, l' e\o il di erano a conoscenza che la CP_3 CP_3 CP
aveva ottenuto un finanziamento dall' per la realizzazione Parte_1 dell'opificio industriale di cui aveva ottenuto l'Autorizzazione Unica;
8) Vero è che, la somma complessivamente spesa dalla per la Parte_1 realizzazione del capannone industriale autorizzato ammonta circa ad
€.2.000.000,00. Per rispondere ai capitolati di prova sopra specificati dal num.1 fino al num.8, si indica eventualmente come teste l'Arch. (diret- Testimone_1 tore dei lavori) residente a , mentre per i capitolati distinti dal CP_3 num.1 fino al num.7 si indica come teste l'Arch (respon- Testimone_2 sabile area 4 Suap Comune di ) residente a;
come già CP_3 CP_3 tempestivamente indicato nella memoria istruttoria ex artt.183, comma 6, n.2, c.p.c. agli atti di parte ed insistito nel verbale di precisazione delle conclusioni del precedente giudizio di primo grado, vista la mancata am- missione nel precedente giudizio per causa non imputabile all'attività della
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 13 società appellante. Si insiste, altresì, qualora ritenuto opportuno, nella richiesta nomina di una C.T.U. tecnica stimativa con il compito di accertare e quantificare il valore complessivo dell'investimento effettuato dalla ovvero del Parte_1 mancato guadagno dovuto al mancato svolgimento dell'attività industria- le a far data di 90 giorni dalla presentazione del progetto in variante del 04\02\2015.»
Conclusioni per l' Controparte_4
«Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa confermare l'impugnata sentenza, rigettando le domande attoree. Con vittoria di spese.»
Conclusioni per l' : CP_2
« - preliminarmente, processualmente o nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto controverso dell' ; CP_2
- nel merito :
1) dichiarare inammissibile e/o infondato o con qualsivoglia statuizione ri- gettare l'appello della condannandola al pagamento in Parte_1 favore dell'Istituto comparente, delle spese e dei compensi difensivi del giudizio;
2) in via istruttoria, ove dovesse occorrere, ammettere l' , in persona CP_2 del suo legale rappresentante, a prova contraria, con i medesimi testi indi- cati dalla società attrice, sui capitolati nn. 3, 5, 6 e 7 del suo atto di appel- lo.»
Conclusioni per il : Controparte_3
«Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso e/o confermare anche con diversa motivazione la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. e/o rigettare le domande della poiché infondate in fatto Parte_1
e diritto.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 10-15/11/2016, la società conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il , l' Controparte_3 [...]
(d'ora in poi e l' , chiedendo: Controparte_4 CP_1 CP_2
- che venisse accertata l'insussistenza del credito di euro 1.109.000,00 vantato nei suoi confronti dall' per so- CP_1 pravvenuta impossibilità della prestazione;
- che venisse accertato che il proprio inadempimento alle obbliga- CP zioni oggetto del contratto di mutuo stipulato con l' era stato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 13 CP_ causato dalla condotta illegittima dell' singolarmente e\o in solido con il e che, conseguentemente, gli Controparte_3 stessi venissero dichiarati tenuti al pagamento della somma di CP
€.1.109.000,00, pretesa dall' , in proporzione alle rispettive re- sponsabilità; CP_
- condannare l' singolarmente o in solido al Controparte_5
[..
, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento dell'importo di
€.2.325.588,04.
2. L' si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittima- CP_2 zione passiva e contestando la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
3. L' e il si costituivano opponendosi CP_1 Controparte_3 all'accoglimento delle domande rispettivamente proposte nei loro con- fronti.
4. Con sentenza n. 1088/2019 dei 31/7-4/8/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande e condannava la società attrice al rimborso delle spese processuali nei confronti delle parti convenute.
5. Con citazione del 27/9/2019, la società ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento di tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado.
6. Con comparsa del 7/1/2020, si è costituito in giudizio l' , oppo- CP_2 nendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_
7. Il e l' si sono costituiti con rispettive compar- Controparte_3 se di costituzione del 9/1/2020 e del 27/1/2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 7/2/2024 e con ordinanza dell'8/2/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. Con il primo motivo di impugnazione, la lamenta la Parte_1 violazione degli artt. 128, 1256 e 1463 cod. civ. per avere la sentenza im- pugnata negato che l'inadempimento del contratto di mutuo stipulato con l' fosse dovuto a cause non imputabili ad essa società attrice. CP_1
10. Al fine di meglio comprendere le ragioni poste dall'appellante a fon- damento del motivo di impugnazione in esame, va premesso che La C.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 13 nel giudizio di primo grado ha esposto: Parte_1
- di aver ricevuto in data 21/2/2012 l'assegnazione dei lotti A8, A9 e
L3 (mq 14.305,00 circa) nell'agglomerato industriale di CP_3 dall'ex Consorzio ASI (cui è succeduti l' ), per la costruzione di CP_2 un opificio;
- di aver ottenuto in data 21/05/2012 dal Comune di l' CP_3 [...]
n. 24 per la costruzione di un opificio industriale Controparte_6 composto da 3 capannoni, senza l'obbligo di alcun onere di
[...]
, in virtù dell'esenzione all'epoca prevista dall'art. 24 CP_7 della L.R. n. 1/84;
- di aver stipulato in data 18/10/2012 con l' un contratto CP_1 di mutuo ipotecario per un importo di €.1.200.000,00, da rimbor- sare in dieci anni, con un preammortamento massimo di due anni, destinato alla realizzazione dell'opificio e all'acquisto di macchinari e che, secondo le previsioni contrattuali, il completamento del programma di investimento era previsto entro l'1 gennaio 2014;
- di aver ceduto in data 7/12/2012 il lotto L3 alla ditta C.S. Group Service S.r.l..
- di aver avanzato in data 4/2/2015 all' e al Comune di Rava- CP_2 nusa una richiesta di progetto di variante all'Autorizzazione Unica n. 24/2012, riguardante principalmente i corpi uffici, l'alloggio del custode e i servizi igienici, senza aumento di cubatura.
- che con determinazione dirigenziale n. 4/AT/AG del 19/6/2015, comunicata il successivo 24/6/2015, il Consorzio ASI in liquidazio- ne aveva espresso parere favorevole condizionato al progetto di variante, a condizione del previo pagamento degli oneri di urba- nizzazione e costruzione nella misura ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 16, comma 13, L.R. n. 8/2012; Pa
- che con atto pubblico del 29/06/2015 la e l' Parte_1 CP_1 avevano concordato la proroga del periodo di utilizzo e
[...] preammortamento del finanziamento fino all'1 luglio 2015, posti- cipando l'inizio del periodo di ammortamento al 02/01/2016, alla luce della richiesta del progetto di variante e dei tempi previsti per l'autorizzazione. Che con tale accordo era stato, inoltre, prevista la riduzione del periodo di ammortamento da dieci ad anni nove, con
- conseguente diminuzione delle rate semestrali da venti a diciotto, fermo restando che la durata complessiva dell'operazione finan- ziaria rimaneva fissata a dodici anni;
- che con missiva prot. n. 12745 del 20-22/7/2015 il CP_8
aveva sollecitato il pagamento degli oneri di urbanizzazione
[...]
e costruzione (50%), senza tuttavia precisarne l'importo;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 13 - che in data 30/5/2016 l aveva dichiarato formalmente CP_1 la decadenza di essa società appellante dal beneficio del termine per il mutuo del 2012 e per il precedente mutuo del 2006, a causa del mancato pagamento delle rate del 01/07/2015 e del 01/01/2016.
11. Con la domanda originariamente proposta nel giudizio di primo grado, l'odierna società appellante ha eccepito di non aver potuto completare la realizzazione dell'opificio industriale e, conseguentemente, avviare la produzione industriale e così onorare gli impegni contrattuali con a CP_9 causa del ritardo nell'approvazione del progetto di variante e alla mancata specificazione da parte del degli oneri di urbanizzazione, che, pe- CP_3 raltro, non erano mai stati richiesti prima e ha evidenziato che la condotta della Pubblica Amministrazione avrebbe generato un colpevole affida- mento sulla gratuità della concessione edilizia, poi frustrato dalla succes- siva richiesta di pagamento degli oneri.
12. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la società appellante non abbia fornito elementi istruttori sufficienti a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1218 cod. civ. e che, in particolar modo, non sia stata fornita la prova dell'elemento oggettivo della sopravvenuta im- possibilità della prestazione e dell'elemento soggettivo dell'assenza di colpa del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
13. In particolar modo, il Tribunale di Agrigento ha evidenziato che non vi è prova del fatto che gli oneri di urbanizzazione richiesti riguardassero tut- ta l'opera, e quindi anche il progetto oggetto dell'autorizzazione unica originariamente rilasciata, ma che, al contrario, alla luce del tenore lette- CP_ rale della determinazione del dirigente area tecnica n. 4/AT/AG del 19/6/2015, deve ritenersi che la richiesta di pagamento riguardasse uni- camente le opere oggetto del progetto di variante. Ha ulteriormente evi- denziato, inoltre, che quand'anche tale richiesta fosse stata illegittima, la società avrebbe comunque dovuto attivarsi per la rimozione del pregiudi- zio, anche adottando le necessarie iniziative propulsive volte a ottenere la quantificazione delle somme pretese o a impugnare l'eventuale silenzio- inadempimento dell'amministrazione.
14. Il provvedimento impugnato, inoltre, evidenzia che l'appellante, pur attribuendo una efficacia paralizzante alla richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione rispetto alla costruzione dell'opificio, non ha indi- cato nemmeno in via approssimativa la possibile entità del relativo impe- gno economico e che la prima contestazione all' e al CP_2 CP_8
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 13 vanusa sulla questione è stata effettuata solo in data 17 giugno 2016, solo CP_ dopo la comunicazione, da parte dell' , di decadenza dal beneficio del termine, ricevuta il 30 maggio 2016.
15. Il giudice di primo grado rileva, ulteriormente, che la questione degli oneri di urbanizzazione avrebbe potuto essere neutralizzata dal debitore stesso, atteso che il progetto di variante non incideva significativamente sull'originario progetto dell'opificio, avendo a oggetto variazioni non ri- guardanti i locali dell'attività, ma corpi destinati a uffici, l'alloggio del cu- stode e i locali adibiti a servizi igienici dei tre capannoni, nonché parte del- le altezze dei muri di recinzione, e che tali modifiche, riguardando aspetti non strettamente inerenti la struttura dell'opificio industriale, avrebbero potuto essere rinunciate, con conseguente completamento dell'opificio secondo il progetto originario, già assentito.
16. Infine, rileva che dalla stessa documentazione di parte attrice si evince che l'inadempimento della si era già consumato alla data Parte_1 di scadenza della prima rata del 1° luglio 2015, e che il Controparte_5
[..
risulta aver richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione solo successivamente, con nota prot. 12745 del 20-22 luglio 2015, il che impe- direbbe di ravvisare l'esistenza di un nesso di causalità tra i due eventi, tanto più che la società appellante risultava inadempiente anche con ri- guardo ad un precedente rapporto di finanziamento intrattenuto sempre CP_ con l' ma risalente al 2006 e non connesso alle vicende oggetto di causa.
17. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione in esame l'appellante contesta di aver violato alcun onere di diligenza, giacché la condotta della P.A., estrinsecatasi con il parere reso dall' il 24/06/2015 e con la CP_2 successiva nota del del 20/07/2015, non integrando Controparte_3 un rigetto della richiesta di autorizzazione della variante non costituiva un "provvedimento proibitivo", ma un atto interlocutorio e generico che condizionava il parere positivo al pagamento degli oneri di urbanizzazione, senza precisarne l'importo. Rileva di aver fatto ragionevole affidamento sulla gratuità dell'autorizzazione della variante, in linea con l'autorizzazione originaria del 21/05/2012 e l'art. 24 della L.R. n. 1/1984 e contesta, pertanto, che vi fosse la possibilità di attivare strumenti giudizia- li di impugnazione per contrastare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione. CP_
18. La società appellante rileva, poi, di aver stipulato con l' l'atto pubblico del 29/6/2015, con cui erano state prorogate le condizioni di rimborso del mutuo, subito dopo aver presentato il progetto in variante
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 13 del 04/02/2015 e di aver diffidato formalmente con PEC del 17/06/2016 sia l' che il a rilasciare l'autorizzazione gratui- CP_2 Controparte_3 tamente in autotutela e contesta che non sarebbe stato possibile rinun- ciare alla variante, in quanto l'attività industriale non poteva iniziare senza il certificato di agibilità (ex art. 24 ss. DPR n. 380/01), che a sua volta ne- cessitava della conformità dell'opera al progetto, inclusa la variante per i servizi igienici.
19. Con il motivo di impugnazione in esame viene ulteriormente eviden- ziato che Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la società appellante aveva anticipato dalle proprie casse la rilevante somma pari ad
€.1.094.418,00, cui si era aggiunta l'ulteriore somma pari ad CP_
€.1.109.000,00, ricevuta in mutuo dall' , arrivando così ad una esposi- zione debitoria, interamente spesa, pari ad €.2.203.418,04, ma che dal bi- lancio al 31/12/2014, si ricavava l'ulteriore circostanza, che la società ap- pellante, a fronte di un'esposizione debitoria per €.2.422.390,00 possede- va attività per €.3.005.832,00.
20. I dati economici indicati dalla stessa società appellante non consento- no di ritenere provata la sussistenza di un nesso di causalità tra il preteso ritardo nel rilascio dell'autorizzazione della variante all'originario progetto dell'opificio industriale e il mancato adempimento del contratto di mutuo stipulato dalla con l' In base alle allegazioni Parte_1 CP_1 poste a fondamento del motivo di impugnazione, infatti, alla data del 31/12/2024 la società a fronte di un'esposizione debitoria per
€.2.422.390,00 possedeva attività per €. 3.005.832,00 e avrebbe dovuto possedere, pertanto, le risorse economiche sufficienti ad adempiere CP_ l'obbligo restitutorio nei confronti dell' , a partire dalla prima rata del 1/7/2015.
21. Il motivo di impugnazione, poi, non si confronta in modo esaustivo con la motivazione del provvedimento impugnato, innanzitutto perché non risultano né allegate, né, tantomeno, dimostrate le ragioni che ave- vano imposto alla di richiedere l'introduzione di una va- Parte_1 riazione al progetto originario già autorizzato dal Comune di CP_3 non essendo stato in alcun modo chiarito perché il progetto originario non potesse essere idoneo all'uso, anche al fine di conseguire tutte le autoriz- zazioni necessarie a completare la realizzazione dell'opificio e avviare la produzione industriale.
22. Come si è già evidenziato, infatti, il progetto di variante non incideva significativamente sull'originario progetto dell'opificio, avendo a oggetto variazioni che non riguardavano i locali dove avrebbe dovuto svolgersi
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 13 l'attività industriale, ma solo corpi destinati a uffici, l'alloggio del custode, i locali adibiti a servizi igienici dei tre capannoni, nonché parte delle altez- ze dei muri di recinzione.
23. In mancanza di alcuna spiegazione sulla natura indispensabile delle variazioni, deve ritenersi pienamente condivisibile la valutazione del Tri- bunale di Agrigento, secondo la quale, a fronte del ritardo nell'approvazione della variante la società appellante avrebbe ben potuto o attivare gli strumenti di tutela contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, ovvero rinunciare alla variante e proseguire nella realizzazione del progetto originario.
24. Il motivo di appello in esame omette, poi, di confrontarsi con la moti- vazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha sottolineato la sussistenza di una tempistica incompatibile con l'allegazione della sussistenza di una oggettiva situazione di impossibi- lità ad adempiere il mutuo.
25. Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la ri- chiesta di variante risulta essere stata presentata in data 4/2/2015 e la so- cietà appellante risulta aver iniziato a non pagare le rate del mutuo già sin dal 1/7/2015, ossia solo cinque mesi dopo la presentazione della predetta richiesta. Delle due, dunque, l'una: o alla data del preteso ritardo nell'approvazione della variante di progetto la società era in uno stato di equilibrio economico, e dunque capace di affrontare il pagamento delle CP_ rate del mutuo contratto con l' , ovvero la società, già all'epoca del pagamento della prima rata omessa, ossia alla data del 1 luglio 2015, si trovava già in condizioni economiche talmente precarie che l'attesa di po- chi mesi per la concessione dell'autorizzazione alla variante era suscettibi- le di determinare una condizione di dissesto e paralizzare il programma edificatorio.
26. Tale ultima conclusione appare essere la più plausibile, anche laddove si consideri che la società appellante è risultata inadempiente non soltan- to all'obbligo di restituzione delle somme ricevute in mutuo il 18/10/2012, ma anche delle somme ricevute sempre dall'IRFIS in virtù di un preceden- te e del tutto distinto mutuo stipulato in data 14/3/2006, per un importo di euro 250.000,00.
27. Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene pienamente condi- visibile la valutazione operata dal Tribunale di Agrigento, circa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della a so- Parte_1 stegno dell'ipotesi che l'impossibilità di adempiere il contratto di mutuo precedentemente indicato avesse carattere oggettivo, e non meramente
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 13 soggettivo, e che sia stata determinata dalla condotta dell' e del CP_2
. Controparte_3
28. Con il secondo motivo di impugnazione, la società appellante chiede, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' e del . CP_2 Controparte_3
29. La sentenza impugnata, in proposito, ha escluso la sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile alla pubblica amministrazione, non- ché, per le considerazioni svolte in relazione al rigetto della domanda proposta nei confronti dell' l'assenza della prova di un nesso CP_1 causale tra la condotta delle pubbliche amministrazioni e il pregiudizio lamentato dalla società appellante.
30. Con il motivo di impugnazione in esame, l'appellante evidenzia la sus- CP_ sistenza della colpa della P.A. ( e per aver emesso atti am- CP_3 ministrativi, rispettivamente il parere dell' del 24/06/2015 e il prov- CP_2 vedimento del Comune del 20/07/2015, privi di un elemento essenziale, ossia della quantificazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione pre- tesi, nonché per non aver concluso il procedimento amministrativo avvia- to il 04/02/2015 con la presentazione della variante nei termini perentori di 90 giorni previsti dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 241/90 (rectius art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001).
31. In proposito va premesso che le controversie in materia di risarcimen- to del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Amministrati- va, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 1) del Codice del Processo Amministrativo. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 5, e 133 lett. f) del medesimo codice rientrano nella giurisdizione esclusiva della medesima autorità giudiziaria anche le controversie in ma- teria di risarcimento del danno da omissione o illegittimità di provvedi- menti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
32. Ciò nondimeno, nel caso in esame la relativa questione di giurisdizione non è stata sollevata nel giudizio di primo grado e il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda pronunciandosi nel merito, di tal che sulla que- stione della giurisdizione deve ritenersi formato il giudicato interno (cf. Cass. SS. UU. n. 10265 del 2018 e Cass. n. 13750 del 2019).
33. Ciò posto, il motivo di impugnazione in esame non può trovare acco- glimento sulla scorta delle considerazioni già svolte in merito al motivo di appello che precede, dal momento che la società appellante non ha forni-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 13 to un valido supporto probatorio a sostegno dell'ipotesi che il mancato completamento dell'attività edificatoria sia dipesa causalmente dalla mancata approvazione della richiesta di variante, invece che da una situa- zione di difficoltà economica della società appellante, già preesistente.
34. A ciò deve aggiungersi che, a fronte del ritardo da parte dell'amministrazione competente nel rilascio del titolo autorizzativo, la società appellante risulta essersi limitata a trasmettere via PEC in data 17/6/2016 (ossia dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ricevuta dall'IRFIS il 30/5/2016) una formale diffida a rilasciare l'autorizzazione al progetto in variante entro 15 giorni, con contestuale richiesta di annullamento in autotutela della pretesa di pagamento degli oneri di urbanizzazione, ma dopo tale diffida non risulta essere stato atti- vato alcun rimedio giurisdizionale (ex art. 117 C.P.A.), né la società risulta aver proceduto all'autoliquidazione degli oneri, con salvezza del diritto di ripeterli in caso di riconoscimento della illegittimità della pretesa, al fine di sbloccare il rilascio del titolo autorizzativo.
35. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va integralmente con- fermata.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 15.670 (di cui euro 4.830 per studio, euro 2.810 per la fase intro- duttiva ed euro 8.020 per la fase decisionale) per ciascuna delle parti co- stituite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società nei con- Parte_1 fronti dell' dell' Controparte_1 [...]
e del Controparte_10 CP_8
con citazione del avverso la sentenza n. 1088/2019, pronun-
[...] ciata dal Tribunale di Agrigento in data 31/7-4/8/2019
• condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, che liquida, per ciascuna di esse, in eu-
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 13 ro 15.670,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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