Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 10640 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per Avv. MARCHESE PIETRO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere SEDE LEGALE (Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
Resistente
◊
All'udienza di discussione del 28.2.2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 384,00 a titolo di differenza ancora dovuta sul maggiore importo già liquidato a titolo di assegno di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Condanna, altresì, l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.09.2023, il ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
CP_ chiedendo al Tribunale a condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei di assegno di natalità
riconosciuto da questo tribunale con ordinanza dell'11.07.2023 Deduceva in particolare di avere notificato all il predetto provvedimento in data CP_1
13.07.2023 (cfr. all.).
CP_ Tuttavia, l cui sarebbe spettato di pagare la detta indennità, con la decorrenza stabilita nel decreto in questione entro il termine di legge di 120 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento stesso, non vi ha mai provveduto nonostante le successive diffide a provvedere.
CP_ Ritualmente notificato il ricorso, l si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che il pagamento “non è andato a buon fine in
quanto l'ufficio pagatore non ha validato l'IBAN “
CP_ La causa veniva dunque più volte rinviata affinché l provvedesse ala pagamento. Indi, all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente deduceva e documentava che l “non ha provveduto a pagare la differenza di euro 384,00 CP_2
essendosi limitata a corrispondere nel corso del giudizio due acconti per un totale di
euro 1.920 come da estratto del cassetto previdenziale depositato” (cfr. estratto cassetto previdenziale in atti) e chiedeva che la causa venisse decisa.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ritenuti pertanto sussistenti alla luce della documentazione in atti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di cui al ricorso anche alla luce del
CP_ comportamento processuale dell che si è costituita senza contestare la spettanza della prestazione e la quantificazione della stessa, il ricorso deve essere accolto. L'istituto deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di euro 384,00 a titolo di differenza ancora dovuta sul maggiore importo già liquidato a titolo di assegno di natalità riconosciuto da questo Tribunale con ordinanza dell' 11.07.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'impegno profuso, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/02/2025.
II DD
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro