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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22000/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Ernesto Lunghi e DO ID ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo procuratore in Milano via Pisacane, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Enri Loasses ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Largo Quinto Alpini n. 15, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._2
C.F. ), residente in [...] CP_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 15.04.2025, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che di seguito vengono riportate.
Per parte attrice:
“Premesso che questa difesa non accetta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove dell'avversario, si rassegnano allo stato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
1 in via principale e nel merito: accertata e dichiarata con efficacia di giudicato la responsabilità del Sig. CP_3 nella causazione del sinistro di cui agli atti in danno dell'odierno attore, condannarsi i convenuti, in solido tra loro o secondo i quarti di responsabilità accertandi, per tutte le ragioni anzidette al risarcimento dei danni tutti patiti dal Sig. in conseguenza, quantificati in € 40.771,05, o in quell'altra somma, anche maggiore che sarà ritenuta di Pt_1 ia, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio da liquidarsi con maggiorazione del 30% sul totale delle stesse, posto che il presente atto è stato redatto con facoltà di navigazione informatica intradocumentale ed extradocumentale ai sensi dell'art. 4, comma 1bis dm 55/2014, con distrazione integrale in favore del procuratore antistatario Avv. DO ID. in via istruttoria:
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: CP_3
1) vero che, in data 31.10.2020, verso le ore 12,45, mi trovavo in Milano, alla guida del veicolo OP ER targato FG772SE, lungo via Achille Papa, e che volevo svoltare a destra in Via Grosotto;
2) vero che, nell'effettuare detta manovra, arrestavo l'auto al centro dell'incrocio;
3) vero che attraverso lo specchietto retrovisore mi accorgevo del sopraggiungere dello scooter con-dotto dal Sig. Pt_1 mentre svoltavo;
[...]
4) vero che lo scooter condotto dall' urtava il veicolo da me guidato nella parte posteriore destra nel Parte_1 tentativo di evitare l'impatto, sulla fiancata destra della mia auto.
In caso di contestazione delle perizie prodotte in atti da questa difesa, si chiede ammettersi CTU medicolegale, volta a determinare i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro che ci occupa, e la loro quantificazione monetaria”.
Per parte convenuta:
“voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare ogni domanda attorea rivolta contro poiché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di lite;
- in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di condanna di , limitare la Controparte_1 condanna al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria sia in punto an che quantum debeatur, respingendo ogni ulteriore domanda rimasta priva di prova, con compensazione delle spese di giudizio;
- in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica medico-legale affinché accerti, nel contraddittorio delle parti, gli effettivi danni subiti dall'attore, il nesso causale tra le lesioni e il sinistro, la congruità delle spese mediche e ogni altro elemento utili per l'accertamento del danno;
con riserva di nominare CTP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio quale proprietario della vettura OP ER (tg. FG772SE), CP_2 quale c quale compagnia assicurativa del CP_3 Controparte_1 predetto veicolo, al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 31.10.2020 in Milano.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che, in data 31.10.2020, alle ore 12:45 circa, percorreva la via Achille Papa in Milano alla guida del proprio motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) transitando sul lato destro della strada;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, veniva sorpassato sulla sinistra dalla vettura OP ER (tg. FG772SE), di proprietà di e condotta al momento del CP_2 sinistro da il quale, giunto all'incrocio con la via Grosotto, si fermava CP_3 dovendo svoltare a destra per immettersi nella predetta via;
- che, però, prima di immettersi sulla via Grosotto, il convenuto arrestava la marcia perché attraverso lo specchietto retrovisore scorgeva l'attore che stava sopraggiungendo;
- che, tuttavia, anziché attendere che l'attore transitasse prima di immettersi nella via, il CP_3 improvvisamente accelerava dirigendosi verso la via Grosotto;
- che l'attore tentava invano di evitare l'impatto con la vettura ma urtava contro la coda della medesima rovinando al suolo;
- che a causa del sinistro l'attore riportava gravi lesioni personali;
- che alla stabilizzazione dei postumi l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale accertava un I.P. pari al 13%; Per_1
- che, tuttavia, in via stragiudiziale la compagnia convenuta negava ogni responsabilità in capo al proprio assicurato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1
contestando l'an debeatur e la dinamica del sinistro. In particolare, la convenuta sosteneva la
[...] sabilità esclusiva dell'attore nella determinazione del sinistro in quanto quest'ultimo, in prossimità di una intersezione, tentava il sorpasso a destra dell'autovettura condotta dal convenuto, tamponandola nella parte posteriore laterale destra, come confermato dai danni riportati dalla vettura. In via subordinata, la compagnia contestava altresì il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 12.03.2024, constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e questo Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e con l'espletamento di CP_3 accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 15.04.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 12.03.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3 3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – il quale Controparte_1 si identifica con il nella specie avendo così regolarmente CP_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
Parte attrice ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, domanda pacificamente cumulabile con l'azione CP_3 diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro, delle dichiarazioni rese dal conducente nell'immediatezza dei fatti (v. doc.4, fasc. CP_3 conv.), nonché delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 04.06.2024.
Innanzi tutto, il convenuto sentito dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza del CP_3 fatto, ha dichiarato: “Proveniv pa percorrevo la stessa in direzione di viale Certosa quando giunto in prossimità posta in via Grosotto, azionando l'indicatore di svolta a destra, ero intento ad effettuare la manovra. Nel frangente ponevo lo sguardo sullo specchietto retrovisore destro e notavo un ciclomotore, provenire da tergo intento nella manovra di superamento a destra. Quindi nel tentare di evitare l'impatto decidevo di proseguire dritto, ma il ciclomotore urtava il mio veicolo nella parte posteriore destra […]” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 04.06.2024, il sig. ha CP_3 invece dichiarato quanto segue: “io ricordo di avere azionato l'indicatore di direzione ve di effettuare la svolta, e poco prima di svoltare ho dato uno sguardo allo specchietto retrovisore destro e sinistro, non anche a quello centrale presente all'interno dell'abitacolo perché non era necessario. Procedevo in via Achille Papa direzione via Grosotto, poco prima di svoltare ho guardato lo specchietto, ma prima di svoltare non mi sono fermato;
mi sono fermato nel momento in cui ho avvertito un urto provenire da tergo, a quel punto ho guardato lo specchietto retrovisore di nuovo;
nell'effettuare la svolta a destra ho rallentato e in quel mentre ho avvertito l'urto da tergo, a questo punto mi sono fermato. Preciso che è avvenuto contemporaneamente l'urto da tergo rispetto al momento in cui ho guardato lo specchietto retrovisore e per questo poi ho corretto la traiettoria per non chiudergliela così da evitare danni. Confermo di avere visto il motociclista solo dopo avere intrapreso la svolta a destra” (v. verbale udienza del 04.06.2024).
Ebbene, il in un primo momento, ha affermato di essersi avveduto della presenza dell'attore CP_3 che, sopra ndo da tergo a bordo del proprio motociclo, stava intraprendendo una manovra di sorpasso a destra dell'auto condotta dal convenuto e, pertanto, ha dichiarato di aver deciso di proseguire dritto anziché svoltare a destra in via Grosotto, come era invece sua intenzione, proprio al fine di evitare l'impatto con il motociclo che, tuttavia, lo urtava da tergo.
In sede di interrogatorio formale, invece, il convenuto a dichiarato di aver visto il motociclo CP_3 condotto dall'attore solo dopo aver svoltato a destra e dopo aver avvertito l'urto da tergo, dunque contraddicendosi rispetto a quanto precedentemente dichiarato agli agenti di P.L..
Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito e dedotto che l'attore, al momento del sinistro, stesse effettuando un sorpasso del veicolo OP ER sul lato destro: tale circostanza non è stata contestata dall'attore né nella memoria assertiva (nemmeno depositata), né
4 tanto meno nella memoria istruttoria e, pertanto, deve ritenersi fatto non contestato, dunque pacifico in giudizio.
Deve dunque ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. che il sinistro si è verificato allorquando l'attore stava procedendo con il sorpasso del mezzo condotto dal CP_3
La predetta dinamica è altresì confermata alla luce dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi compiuti in loco – dalla quale si evince che la vettura OP ER (tg. FG772SE), condotta dal convenuto, ha riportato quali danni “strisciature ed ammaccature parte posteriore destra, interessamento relativo paraurti” (v. doc.4, fasc. conv.), mentre il motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) condotto dall'attore ha riportato una “rottura della carena fianco sinistro e rispettivo poggiapiedi”.
Ed infatti, i predetti danni sono compatibili esclusivamente con un urto da tergo da parte del motociclo attoreo in quanto, se il convenuto avesse tagliato la strada all'attore, come da quest'ultimo sostenuto nei propri scritti difensivi, verosimilmente i danni sarebbero stati riscontrati sulla parte centrale laterale destra della vettura del convenuto e non, invece, nella parte posteriore.
Ciò posto con riguardo alla dinamica del sinistro, deve ritenersi, in punto di responsabilità, che il alla guida della propria vettura OP ER (tg. FG772SE), non abbia fatto tutto il possibile CP_3 per evitare il sinistro in quanto, come dallo stesso affermato, il medesimo, giunto all'intersezione con via Grosotto, non ha arrestato completamente la marcia prima di immettersi nella predetta via (v. verbale udienza del 04.06.2024: “[…] prima di svoltare non mi sono fermato;
mi sono fermato nel momento in cui ho avvertito un urto provenire da tergo […]”) e si è limitato ad osservare lo specchietto retrovisore e non anche quello centrale presente nell'abitacolo (v. verbale udienza del 04.06.2024: “[…] poco prima di svoltare ho dato uno sguardo allo specchietto retrovisore destro e sinistro, non anche a quello centrale presente all'interno dell'abitacolo perché non era necessario […]”).
Dal complessivo compendio probatorio si evince, dunque, che il convenuto ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente omettendo di arrestare la marcia prima di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto e omettendo di osservare scrupolosamente tutti gli specchietti al fine di accertarsi che da tergo non stessero sopraggiungendo altri veicoli.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Ed infatti, se il convenuto avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, osservando attentamente tutti gli specchietti presenti e, se necessario, arrestando la marcia prima di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo effettuando una manovra di sorpasso a destra della vettura condotta dal e, pertanto, sarebbe CP_3 stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evit erificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
5 Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, deve CP_3 rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore abbia certamente concorso a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Dalle emergenze processuali si evince, infatti, che, nel momento in cui è occorso il sinistro, l'attore alla guida del proprio motociclo MC IO IL Parte_1 Parte_1 vra di sorpasso a destra della vettura OP ER (tg. FG772SE) nonostante in quel tratto di strada vi fosse un'intersezione che consentiva ai veicoli di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto.
Ebbene, l'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché il sig. Pt_1
l'ulteriore regola cautelare di cui all'art. l'art. 148 del Codice della Strada, che vieta la manovra di sorpasso di altre vetture in prossimità o in corrispondenza di un'intersezione. Ancora, deve ritenersi violata altresì la regola cautelare di cui all'art. 148, III e VII comma, in forza della quale il sorpasso, di norma, deve avvenire sul lato sinistro, salva l'ipotesi in cui il veicolo da sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra (“il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso […] il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra“: art. 148 cod. strada). Infine, deve ritenersi violato anche il disposto di cui all'art. 149, comma 1, codice della strada, il quale dispone testualmente: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Ed infatti, se l'attore avesse atteso che il convenuto terminasse la propria manovra di svolta a destra, rallentando o se necessario arrestando la marcia, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto contro la parte posteriore della vettura OP parimenti, laddove l'attore avesse compiuto il sorpasso CP_4 sulla sinistra, avrebbe verosimilmente evitato il sinistro.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 70% e del convenuto nella Parte_1 CP_3 misura del 30%, nella determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della diversa gravità delle regole cautelari rispettivamente violate.
6 4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. , il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato una “frattura composta della testa perone ed infrazione margine laterale piatto tibiale” (v. relazione peritale pag. 10 ss.); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 35, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 40, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea non inferiore a 3 in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag.12).
Con riguardo, invece, ai postumi di natura permanente, tenuto conto che il c.t.u. in relazione al grado di I.P. ha prospettato due differenti scenari (v. relazione peritale, pag. 15), deve evidentemente aversi riguardo alla valutazione compiuta sulla base della documentazione in atti e, pertanto, deve ritenersi che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 7-8%, con grado di sofferenza psico-fisica da considerarsi nella fascia lieve- moderata alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 17).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 37 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 2.831,05 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 12.332,19 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 15.163,24 in valori monetari attuali.
La predetta somma di Euro 15.163,24 deve, inoltre, essere proporzionalmente ridotta in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, pertanto compete all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.548,97.
Alcuna ulteriore somma è dovuta a favore dell'attore a titolo di danno morale in difetto di relativo onere di allegazione e domanda al riguardo.
4.3. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 4.548,97 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
7 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (31.10.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 31.10.2020 fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, compete innanzi tutto all'attore il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari complessivamente a Euro 508,10 (v. doc. 7, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 603,11.
Compete altresì all'attore il rimborso della somma pagata per ottenere l'acquisizione della relazione di incidente pari a Euro 25,20 (v. doc. 2, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 29,74.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito a causa del sinistro de quo, è pari a Euro 632,85, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 189,85 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.3.).
6. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite e l'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 e, in particolare, valore della causa (scaglione da 5.201 a 26.000), questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la fase decisionale limitata alla sola discussione orale), da distrarsi in favore dell'avv. DO ID come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c. e con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. ID con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Le spese di lite devono inoltre essere maggiorate nella misura del 30% ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e succ. modifiche, il quale precede che il compenso, determinato in base ai parametri generali di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. citato è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
8 Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico dei convenuti, nella residua misura di 1/3, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato, marca da bollo e spese notifica Ordinanza che ha disposto l'interrogatorio formale (Euro 518,00 + Euro 27,00 + 12,60), nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorsuale dell'attore Parte_1 nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30% nella CP_3 determinazione del sinistro di causa occorso in Milano in data 31.10.2020;
- condanna i convenuti e in solido Controparte_1 CP_3 CP_2 tra loro e nelle rispettiv l r ell'attore nella misura del 70%, a corrispondere all'attore la Parte_1 somma di Euro 4.548,97 a titolo di danno in motivazione, e la somma di Euro 189,85 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna le parti convenute e in Controparte_1 CP_3 CP_2 solido tra loro e nelle rispettiv li ra di 2/3, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute che si liquidano, nella misura del restante 1/3, in Euro 1.831,70 per compensi ed Euro 185,86 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore DO ID come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- previa compensazione nella misura di 2/3, pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, nella misura del restante 1/3, le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22000/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Ernesto Lunghi e DO ID ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo procuratore in Milano via Pisacane, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Enri Loasses ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Largo Quinto Alpini n. 15, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._2
C.F. ), residente in [...] CP_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 15.04.2025, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che di seguito vengono riportate.
Per parte attrice:
“Premesso che questa difesa non accetta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove dell'avversario, si rassegnano allo stato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
1 in via principale e nel merito: accertata e dichiarata con efficacia di giudicato la responsabilità del Sig. CP_3 nella causazione del sinistro di cui agli atti in danno dell'odierno attore, condannarsi i convenuti, in solido tra loro o secondo i quarti di responsabilità accertandi, per tutte le ragioni anzidette al risarcimento dei danni tutti patiti dal Sig. in conseguenza, quantificati in € 40.771,05, o in quell'altra somma, anche maggiore che sarà ritenuta di Pt_1 ia, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio da liquidarsi con maggiorazione del 30% sul totale delle stesse, posto che il presente atto è stato redatto con facoltà di navigazione informatica intradocumentale ed extradocumentale ai sensi dell'art. 4, comma 1bis dm 55/2014, con distrazione integrale in favore del procuratore antistatario Avv. DO ID. in via istruttoria:
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: CP_3
1) vero che, in data 31.10.2020, verso le ore 12,45, mi trovavo in Milano, alla guida del veicolo OP ER targato FG772SE, lungo via Achille Papa, e che volevo svoltare a destra in Via Grosotto;
2) vero che, nell'effettuare detta manovra, arrestavo l'auto al centro dell'incrocio;
3) vero che attraverso lo specchietto retrovisore mi accorgevo del sopraggiungere dello scooter con-dotto dal Sig. Pt_1 mentre svoltavo;
[...]
4) vero che lo scooter condotto dall' urtava il veicolo da me guidato nella parte posteriore destra nel Parte_1 tentativo di evitare l'impatto, sulla fiancata destra della mia auto.
In caso di contestazione delle perizie prodotte in atti da questa difesa, si chiede ammettersi CTU medicolegale, volta a determinare i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro che ci occupa, e la loro quantificazione monetaria”.
Per parte convenuta:
“voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare ogni domanda attorea rivolta contro poiché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di lite;
- in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di condanna di , limitare la Controparte_1 condanna al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria sia in punto an che quantum debeatur, respingendo ogni ulteriore domanda rimasta priva di prova, con compensazione delle spese di giudizio;
- in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica medico-legale affinché accerti, nel contraddittorio delle parti, gli effettivi danni subiti dall'attore, il nesso causale tra le lesioni e il sinistro, la congruità delle spese mediche e ogni altro elemento utili per l'accertamento del danno;
con riserva di nominare CTP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio quale proprietario della vettura OP ER (tg. FG772SE), CP_2 quale c quale compagnia assicurativa del CP_3 Controparte_1 predetto veicolo, al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 31.10.2020 in Milano.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che, in data 31.10.2020, alle ore 12:45 circa, percorreva la via Achille Papa in Milano alla guida del proprio motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) transitando sul lato destro della strada;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, veniva sorpassato sulla sinistra dalla vettura OP ER (tg. FG772SE), di proprietà di e condotta al momento del CP_2 sinistro da il quale, giunto all'incrocio con la via Grosotto, si fermava CP_3 dovendo svoltare a destra per immettersi nella predetta via;
- che, però, prima di immettersi sulla via Grosotto, il convenuto arrestava la marcia perché attraverso lo specchietto retrovisore scorgeva l'attore che stava sopraggiungendo;
- che, tuttavia, anziché attendere che l'attore transitasse prima di immettersi nella via, il CP_3 improvvisamente accelerava dirigendosi verso la via Grosotto;
- che l'attore tentava invano di evitare l'impatto con la vettura ma urtava contro la coda della medesima rovinando al suolo;
- che a causa del sinistro l'attore riportava gravi lesioni personali;
- che alla stabilizzazione dei postumi l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale accertava un I.P. pari al 13%; Per_1
- che, tuttavia, in via stragiudiziale la compagnia convenuta negava ogni responsabilità in capo al proprio assicurato.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1
contestando l'an debeatur e la dinamica del sinistro. In particolare, la convenuta sosteneva la
[...] sabilità esclusiva dell'attore nella determinazione del sinistro in quanto quest'ultimo, in prossimità di una intersezione, tentava il sorpasso a destra dell'autovettura condotta dal convenuto, tamponandola nella parte posteriore laterale destra, come confermato dai danni riportati dalla vettura. In via subordinata, la compagnia contestava altresì il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 12.03.2024, constatata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e questo Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e con l'espletamento di CP_3 accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 15.04.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 12.03.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3 3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – il quale Controparte_1 si identifica con il nella specie avendo così regolarmente CP_2 instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
Parte attrice ha formulato altresì domanda risarcitoria ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, domanda pacificamente cumulabile con l'azione CP_3 diretta esperita ai sensi del codice delle assicurazioni private.
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro, delle dichiarazioni rese dal conducente nell'immediatezza dei fatti (v. doc.4, fasc. CP_3 conv.), nonché delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 04.06.2024.
Innanzi tutto, il convenuto sentito dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza del CP_3 fatto, ha dichiarato: “Proveniv pa percorrevo la stessa in direzione di viale Certosa quando giunto in prossimità posta in via Grosotto, azionando l'indicatore di svolta a destra, ero intento ad effettuare la manovra. Nel frangente ponevo lo sguardo sullo specchietto retrovisore destro e notavo un ciclomotore, provenire da tergo intento nella manovra di superamento a destra. Quindi nel tentare di evitare l'impatto decidevo di proseguire dritto, ma il ciclomotore urtava il mio veicolo nella parte posteriore destra […]” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Successivamente, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 04.06.2024, il sig. ha CP_3 invece dichiarato quanto segue: “io ricordo di avere azionato l'indicatore di direzione ve di effettuare la svolta, e poco prima di svoltare ho dato uno sguardo allo specchietto retrovisore destro e sinistro, non anche a quello centrale presente all'interno dell'abitacolo perché non era necessario. Procedevo in via Achille Papa direzione via Grosotto, poco prima di svoltare ho guardato lo specchietto, ma prima di svoltare non mi sono fermato;
mi sono fermato nel momento in cui ho avvertito un urto provenire da tergo, a quel punto ho guardato lo specchietto retrovisore di nuovo;
nell'effettuare la svolta a destra ho rallentato e in quel mentre ho avvertito l'urto da tergo, a questo punto mi sono fermato. Preciso che è avvenuto contemporaneamente l'urto da tergo rispetto al momento in cui ho guardato lo specchietto retrovisore e per questo poi ho corretto la traiettoria per non chiudergliela così da evitare danni. Confermo di avere visto il motociclista solo dopo avere intrapreso la svolta a destra” (v. verbale udienza del 04.06.2024).
Ebbene, il in un primo momento, ha affermato di essersi avveduto della presenza dell'attore CP_3 che, sopra ndo da tergo a bordo del proprio motociclo, stava intraprendendo una manovra di sorpasso a destra dell'auto condotta dal convenuto e, pertanto, ha dichiarato di aver deciso di proseguire dritto anziché svoltare a destra in via Grosotto, come era invece sua intenzione, proprio al fine di evitare l'impatto con il motociclo che, tuttavia, lo urtava da tergo.
In sede di interrogatorio formale, invece, il convenuto a dichiarato di aver visto il motociclo CP_3 condotto dall'attore solo dopo aver svoltato a destra e dopo aver avvertito l'urto da tergo, dunque contraddicendosi rispetto a quanto precedentemente dichiarato agli agenti di P.L..
Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito e dedotto che l'attore, al momento del sinistro, stesse effettuando un sorpasso del veicolo OP ER sul lato destro: tale circostanza non è stata contestata dall'attore né nella memoria assertiva (nemmeno depositata), né
4 tanto meno nella memoria istruttoria e, pertanto, deve ritenersi fatto non contestato, dunque pacifico in giudizio.
Deve dunque ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. che il sinistro si è verificato allorquando l'attore stava procedendo con il sorpasso del mezzo condotto dal CP_3
La predetta dinamica è altresì confermata alla luce dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi compiuti in loco – dalla quale si evince che la vettura OP ER (tg. FG772SE), condotta dal convenuto, ha riportato quali danni “strisciature ed ammaccature parte posteriore destra, interessamento relativo paraurti” (v. doc.4, fasc. conv.), mentre il motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) condotto dall'attore ha riportato una “rottura della carena fianco sinistro e rispettivo poggiapiedi”.
Ed infatti, i predetti danni sono compatibili esclusivamente con un urto da tergo da parte del motociclo attoreo in quanto, se il convenuto avesse tagliato la strada all'attore, come da quest'ultimo sostenuto nei propri scritti difensivi, verosimilmente i danni sarebbero stati riscontrati sulla parte centrale laterale destra della vettura del convenuto e non, invece, nella parte posteriore.
Ciò posto con riguardo alla dinamica del sinistro, deve ritenersi, in punto di responsabilità, che il alla guida della propria vettura OP ER (tg. FG772SE), non abbia fatto tutto il possibile CP_3 per evitare il sinistro in quanto, come dallo stesso affermato, il medesimo, giunto all'intersezione con via Grosotto, non ha arrestato completamente la marcia prima di immettersi nella predetta via (v. verbale udienza del 04.06.2024: “[…] prima di svoltare non mi sono fermato;
mi sono fermato nel momento in cui ho avvertito un urto provenire da tergo […]”) e si è limitato ad osservare lo specchietto retrovisore e non anche quello centrale presente nell'abitacolo (v. verbale udienza del 04.06.2024: “[…] poco prima di svoltare ho dato uno sguardo allo specchietto retrovisore destro e sinistro, non anche a quello centrale presente all'interno dell'abitacolo perché non era necessario […]”).
Dal complessivo compendio probatorio si evince, dunque, che il convenuto ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente omettendo di arrestare la marcia prima di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto e omettendo di osservare scrupolosamente tutti gli specchietti al fine di accertarsi che da tergo non stessero sopraggiungendo altri veicoli.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Ed infatti, se il convenuto avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, osservando attentamente tutti gli specchietti presenti e, se necessario, arrestando la marcia prima di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo MC IO IL (tg. X7XV48) condotto dall'attore, il quale stava sopraggiungendo effettuando una manovra di sorpasso a destra della vettura condotta dal e, pertanto, sarebbe CP_3 stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evit erificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
5 Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, deve CP_3 rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore abbia certamente concorso a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Dalle emergenze processuali si evince, infatti, che, nel momento in cui è occorso il sinistro, l'attore alla guida del proprio motociclo MC IO IL Parte_1 Parte_1 vra di sorpasso a destra della vettura OP ER (tg. FG772SE) nonostante in quel tratto di strada vi fosse un'intersezione che consentiva ai veicoli di svoltare a destra per immettersi sulla via Grosotto.
Ebbene, l'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché il sig. Pt_1
l'ulteriore regola cautelare di cui all'art. l'art. 148 del Codice della Strada, che vieta la manovra di sorpasso di altre vetture in prossimità o in corrispondenza di un'intersezione. Ancora, deve ritenersi violata altresì la regola cautelare di cui all'art. 148, III e VII comma, in forza della quale il sorpasso, di norma, deve avvenire sul lato sinistro, salva l'ipotesi in cui il veicolo da sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra (“il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso […] il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra“: art. 148 cod. strada). Infine, deve ritenersi violato anche il disposto di cui all'art. 149, comma 1, codice della strada, il quale dispone testualmente: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Ed infatti, se l'attore avesse atteso che il convenuto terminasse la propria manovra di svolta a destra, rallentando o se necessario arrestando la marcia, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto contro la parte posteriore della vettura OP parimenti, laddove l'attore avesse compiuto il sorpasso CP_4 sulla sinistra, avrebbe verosimilmente evitato il sinistro.
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 70% e del convenuto nella Parte_1 CP_3 misura del 30%, nella determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della diversa gravità delle regole cautelari rispettivamente violate.
6 4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. , il quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo Persona_2 per cui è causa, ha riportato una “frattura composta della testa perone ed infrazione margine laterale piatto tibiale” (v. relazione peritale pag. 10 ss.); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 35, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 40, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea non inferiore a 3 in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag.12).
Con riguardo, invece, ai postumi di natura permanente, tenuto conto che il c.t.u. in relazione al grado di I.P. ha prospettato due differenti scenari (v. relazione peritale, pag. 15), deve evidentemente aversi riguardo alla valutazione compiuta sulla base della documentazione in atti e, pertanto, deve ritenersi che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 7-8%, con grado di sofferenza psico-fisica da considerarsi nella fascia lieve- moderata alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 17).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. Parte_1
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 37 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 2.831,05 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 12.332,19 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 15.163,24 in valori monetari attuali.
La predetta somma di Euro 15.163,24 deve, inoltre, essere proporzionalmente ridotta in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, pertanto compete all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.548,97.
Alcuna ulteriore somma è dovuta a favore dell'attore a titolo di danno morale in difetto di relativo onere di allegazione e domanda al riguardo.
4.3. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 4.548,97 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
7 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (31.10.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 31.10.2020 fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, compete innanzi tutto all'attore il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari complessivamente a Euro 508,10 (v. doc. 7, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 603,11.
Compete altresì all'attore il rimborso della somma pagata per ottenere l'acquisizione della relazione di incidente pari a Euro 25,20 (v. doc. 2, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 29,74.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito a causa del sinistro de quo, è pari a Euro 632,85, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, è pari a Euro 189,85 oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.3.).
6. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l'esito della lite e l'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 70%, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 e, in particolare, valore della causa (scaglione da 5.201 a 26.000), questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettivamente svolta (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la fase decisionale limitata alla sola discussione orale), da distrarsi in favore dell'avv. DO ID come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c. e con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. ID con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c..
Le spese di lite devono inoltre essere maggiorate nella misura del 30% ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e succ. modifiche, il quale precede che il compenso, determinato in base ai parametri generali di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. citato è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
8 Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico dei convenuti, nella residua misura di 1/3, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato, marca da bollo e spese notifica Ordinanza che ha disposto l'interrogatorio formale (Euro 518,00 + Euro 27,00 + 12,60), nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorsuale dell'attore Parte_1 nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30% nella CP_3 determinazione del sinistro di causa occorso in Milano in data 31.10.2020;
- condanna i convenuti e in solido Controparte_1 CP_3 CP_2 tra loro e nelle rispettiv l r ell'attore nella misura del 70%, a corrispondere all'attore la Parte_1 somma di Euro 4.548,97 a titolo di danno in motivazione, e la somma di Euro 189,85 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna le parti convenute e in Controparte_1 CP_3 CP_2 solido tra loro e nelle rispettiv li ra di 2/3, a rifondere all'attore le spese di lite sostenute che si liquidano, nella misura del restante 1/3, in Euro 1.831,70 per compensi ed Euro 185,86 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore DO ID come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- previa compensazione nella misura di 2/3, pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, nella misura del restante 1/3, le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.12.2024.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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