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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto reso in data 25.11.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 423/2025 RG vertente
TRA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO TA
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Federici
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.11.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022 emesso dal Tribunale di Matera in data 3.8.2022 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 17.189,79, oltre Controparte_1 interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva la tardività Controparte_1 dell'opposizione e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
2. Con sentenza n. 15/2024 pubblicata in data 11.1.2024, il Tribunale di Matera dichiarava tardiva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in € 1.952,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Osservava, in sintesi, il Tribunale:
- che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente il 18.8.2022, per cui il termine per proporre opposizione avverso lo stesso era iniziato a decorrere dall'1.9.2022, mentre l'opposizione avverso lo stesso era stata notificata il 12.10.2022, quindi oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., che scadeva l'11.10.2022;
- che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 11.6.2025 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022; affermava che “il periodo di sospensione feriale anno 2022 andava dal 27 luglio al 2 settembre 2022 (e non 1° settembre 2022 erroneamente motivato in sentenza), per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo è stato correttamente proposto nei termini di legge, ovvero il 12 ottobre 2022”.
4. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la tardività dell'appello e ne Controparte_1 chiedeva comunque il rigetto.
Con ordinanza resa in data 11.11.2025 veniva rigettata l'istanza formulata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e veniva fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 327 comma 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, in cui il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nel 2022 -ovverosia nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46 comma 17 della L. 69/2009 applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore-, stabilisce che l'appello non può proporsi dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.1.2024, mentre l'appello è stato notificato alla a mezzo pec in data 11.6.2025, quando era ormai decorso il termine Controparte_1 di sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza.
Né rileva la circostanza che in data 19.2.2025 -quando era ormai decorso il termine lungo per impugnare- (vedi docc. 3 e 4 allegati della comparsa di costituzione della parte appellata) sia stata notificata la sentenza, in quanto la notifica della sentenza può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare -ove l'impugnazione non lo rispetti- la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non può avere l'effetto di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo, se maturata anteriormente a quella del termine breve. Né, infine, rileva la circostanza che in data 23.5.2025 sia stato notificato l'atto di precetto (vedi doc.
3 allegato all'atto di appello), non essendo la notifica dell'atto di precetto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ove il termine lungo per la proposizione dell'appello sia già scaduto alla data della detta notifica.
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15/2024 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 11.1.2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto reso in data 25.11.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 423/2025 RG vertente
TRA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO TA
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Federici
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 16.12.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Matera;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.11.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022 emesso dal Tribunale di Matera in data 3.8.2022 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 17.189,79, oltre Controparte_1 interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva la tardività Controparte_1 dell'opposizione e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
2. Con sentenza n. 15/2024 pubblicata in data 11.1.2024, il Tribunale di Matera dichiarava tardiva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in € 1.952,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Osservava, in sintesi, il Tribunale:
- che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente il 18.8.2022, per cui il termine per proporre opposizione avverso lo stesso era iniziato a decorrere dall'1.9.2022, mentre l'opposizione avverso lo stesso era stata notificata il 12.10.2022, quindi oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., che scadeva l'11.10.2022;
- che le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Con atto di citazione notificato in data 11.6.2025 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022; affermava che “il periodo di sospensione feriale anno 2022 andava dal 27 luglio al 2 settembre 2022 (e non 1° settembre 2022 erroneamente motivato in sentenza), per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo è stato correttamente proposto nei termini di legge, ovvero il 12 ottobre 2022”.
4. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la tardività dell'appello e ne Controparte_1 chiedeva comunque il rigetto.
Con ordinanza resa in data 11.11.2025 veniva rigettata l'istanza formulata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e veniva fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'art. 327 comma 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, in cui il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nel 2022 -ovverosia nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 46 comma 17 della L. 69/2009 applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore-, stabilisce che l'appello non può proporsi dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.1.2024, mentre l'appello è stato notificato alla a mezzo pec in data 11.6.2025, quando era ormai decorso il termine Controparte_1 di sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza.
Né rileva la circostanza che in data 19.2.2025 -quando era ormai decorso il termine lungo per impugnare- (vedi docc. 3 e 4 allegati della comparsa di costituzione della parte appellata) sia stata notificata la sentenza, in quanto la notifica della sentenza può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare -ove l'impugnazione non lo rispetti- la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non può avere l'effetto di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo, se maturata anteriormente a quella del termine breve. Né, infine, rileva la circostanza che in data 23.5.2025 sia stato notificato l'atto di precetto (vedi doc.
3 allegato all'atto di appello), non essendo la notifica dell'atto di precetto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ove il termine lungo per la proposizione dell'appello sia già scaduto alla data della detta notifica.
6. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15/2024 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 11.1.2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria