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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 15.01.25 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 67/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Michela Izzo;
Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Daniela CP_1
Lumaca e Marco Alois;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.01.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere dipendente dell' , Parte_2 in qualità di Collaboratore Sanitario Professionale Infermiere, in servizio presso uno dei servizi attinenti al il DSM Unità Operativa /Servizio Salute Mentale;
di aver ricevuto, dalla resistente, nel mese di ottobre 2020, la corresponsione di una premialità “una tantum” pari ad euro 600,00 disposta in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n.427 del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 del personale sanitario del servizio sanitario regionale”, per aver svolto 20 turni lavorativi dal 17 marzo al 30 aprile 2020, quale operatore in servizio presso la predetta struttura;
che, di seguito, con Determinazione Dirigenziale n°7661/2020 del 09.11.2020, la resistente annullava in modo immediato la corresponsione di detta premialità, operando dalle sue buste paga del mese di Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio 2021, un'arbitraria ed illegittima decurtazione mensile pari ad un importo di euro 200,00 per un totale complessivo di euro 600,00 omettendo qualsiasi motivazione a sostengo di tale azione. Concludeva, allora, chiedendo accertarsi il diritto alla percezione del descritto emolumento e conseguentemente condannarsi la resistente alla restituzione di quanto già corrispostogli a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n° 427 del 03.08.2020, per un totale complessivo pari ad euro 600.00, oltre interesse legali e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente che, in Parte_2 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità nonché la nullità del ricorso;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. In data antecedente la celebrazione della prima udienza, inoltre, documentava l'avvenuta liquidazione dell'emolumento ed, all'esito del rinvio disposto all'uopo dal Tribunale, anche l'avvenuto pagamento, chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, a mezzo del proprio procuratore dichiarava di aderire alla richiesta ex adverso formulata di cessata materia del contendere, insistendo per il pagamento delle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale. Tanto premesso, va allora dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nel caso di specie è versato in atti cedolino paga emesso dall' convenuta Pt_2 attestante la corresponsione al ricorrente dell'emolumento oggetto di causa. Residua, allora, unicamente la determinazione in ordine alle spese di lite che, come noto, va regolata sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale. Esse, allora, vanno poste a carico dell' che senza alcuna nota ragione ha prima CP_1 riconosciuto la premialità per cui è causa al ricorrente, per poi revocarla e riconoscerla nuovamente in epoca successiva all'instaurazione del presente contenzioso. La lettura della memoria di costituzione dell' non chiarisce le ragioni poste Parte_2 alla base della revoca. Al contrario, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto. Le spese, dunque, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 15.01.25 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 67/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Michela Izzo;
Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Daniela CP_1
Lumaca e Marco Alois;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.01.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere dipendente dell' , Parte_2 in qualità di Collaboratore Sanitario Professionale Infermiere, in servizio presso uno dei servizi attinenti al il DSM Unità Operativa /Servizio Salute Mentale;
di aver ricevuto, dalla resistente, nel mese di ottobre 2020, la corresponsione di una premialità “una tantum” pari ad euro 600,00 disposta in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n.427 del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 del personale sanitario del servizio sanitario regionale”, per aver svolto 20 turni lavorativi dal 17 marzo al 30 aprile 2020, quale operatore in servizio presso la predetta struttura;
che, di seguito, con Determinazione Dirigenziale n°7661/2020 del 09.11.2020, la resistente annullava in modo immediato la corresponsione di detta premialità, operando dalle sue buste paga del mese di Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio 2021, un'arbitraria ed illegittima decurtazione mensile pari ad un importo di euro 200,00 per un totale complessivo di euro 600,00 omettendo qualsiasi motivazione a sostengo di tale azione. Concludeva, allora, chiedendo accertarsi il diritto alla percezione del descritto emolumento e conseguentemente condannarsi la resistente alla restituzione di quanto già corrispostogli a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n° 427 del 03.08.2020, per un totale complessivo pari ad euro 600.00, oltre interesse legali e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente che, in Parte_2 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità nonché la nullità del ricorso;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. In data antecedente la celebrazione della prima udienza, inoltre, documentava l'avvenuta liquidazione dell'emolumento ed, all'esito del rinvio disposto all'uopo dal Tribunale, anche l'avvenuto pagamento, chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, a mezzo del proprio procuratore dichiarava di aderire alla richiesta ex adverso formulata di cessata materia del contendere, insistendo per il pagamento delle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale. Tanto premesso, va allora dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Nel caso di specie è versato in atti cedolino paga emesso dall' convenuta Pt_2 attestante la corresponsione al ricorrente dell'emolumento oggetto di causa. Residua, allora, unicamente la determinazione in ordine alle spese di lite che, come noto, va regolata sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale. Esse, allora, vanno poste a carico dell' che senza alcuna nota ragione ha prima CP_1 riconosciuto la premialità per cui è causa al ricorrente, per poi revocarla e riconoscerla nuovamente in epoca successiva all'instaurazione del presente contenzioso. La lettura della memoria di costituzione dell' non chiarisce le ragioni poste Parte_2 alla base della revoca. Al contrario, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto. Le spese, dunque, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli