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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
GR AZ , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
COtroparte_1
rappresentato e difeso dalle dott.sse LUANA PICARELLA,
[...]
IE NO e SI IL. resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
CO ricorso depositato il 04/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 147/2023 del 7.9.2023 emessa dall' COtroparte_1 intimante il pagamento DEimporto della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 3356,50 a titolo di violazioni accertate con il verbale del 4.11.2019, con il quale veniva contestato l'asserita violazione DEart.1 comma 910 L. n. 205/2017, per aver corrisposto la retribuzione in contanti al lavoratore nelle Persona_1 due mensilità di luglio e agosto 2019. Nello specifico, il ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità DEimpugnata ordinanza per violazione DEart. 14 L. n. 689/1981 e, nel merito, l'assenza DEelemento soggettivo DEillecito, invocando l'esimente della buona fede e DEerrore inevitabile, nonché l'inesigibilità della condotta conforme, trovandosi il lavoratore nell'impossibilità a ricevere dei pagamenti tracciabili. Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, riportandosi nel merito alle risultanze del verbale ispettivo del 04.11.2019 e sostenendo la tempestività della contestazione, la sussistenza della violazione e l'irrilevanza DEaffidamento dedotto dal ricorrente.
All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie DEillecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma DEart. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa DEautorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini DEonere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione DEordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18
2 l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779).
Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione DEatto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione DEonere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435). Pertanto, ai sensi DEart.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto DEaccertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione DEonere della prova di cui ai due commi DEart. 2967 c.c. (che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione DEonere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di
3 apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato da ultimo confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione DEopposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (vedasi da ultimo Cass. n. 4182/2021). Ciò premesso, passando all'esame DEeccezione preliminare di intempestività della contestazione, giova rilevare che l'art. 14 della legge
689/81 sancisce che la violazione deve essere contestata immediatamente, altrimenti entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Ebbene, il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione DEillecito amministrativo al trasgressore, previsto dall'art.14 L. 689/1981 pena l'estinzione dalla sanzione, decorre dalla data in cui l'Amministrazione ha completato i propri accertamenti.
Difatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento DEillecito non coincide con il momento in cui viene
4 acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) DEinfrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza DEinfrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. Civ., sez. lav. n. 21611/2007; più recentemente Cass. civ. Sez. II, 18/09/2020, n. 19512; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/10/2023, n. 29068).
Nel caso di specie, l'accertamento ispettivo, avviato in data 8.8.2019, si è concluso in data 27.9.2019 con l'acquisizione della documentazione rilevante e della dichiarazione resa dal datore di lavoro.
La notificazione del verbale unico di accertamento, avvenuta in data 8.11.2019, deve ritenersi tempestiva, risultando effettuata entro il termine di novanta giorni dalla conclusione DEaccertamento così inteso. Ne consegue l'infondatezza DEeccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Passando al merito, parte ricorrente a sostegno dei propri assunti ha rappresentato che per motivi non attribuibili allo stesso, il lavoratore,
gli aveva restituito il vaglia relativo alla mensilità di Persona_1 luglio 2019 con la motivazione di non poter cambiare né versare lo stesso in quanto sprovvisto di conto corrente. Pertanto, si era rivolto all' per poter pagare il salario al lavoratore senza incorrere in CP_1 sanzioni, il quale lo aveva esortato a rilasciare una dichiarazione con la quale dichiarava di aver pagato il lavoratore in contanti per non aver lo stesso potuto cambiare l'assegno né ricevere alcuna forma di pagamento tracciato in assenza di un conto corrente. Per le ragioni sopra esposte ha invocato la non imputabilità per assenza di dolo o colpa. Ebbene, rileva in primo luogo il giudicante che il lavoratore ha rilasciato all'ispettorato una dichiarazione attestante la propria difficoltà a
5 corrispondere le somme al lavoratore con strumenti tracciabili solo in data 24.9.2019, a distanza di quasi due mesi da quando si sarebbe verificato il dedotto impedimento. Vi è più che l'art. 1, commi 910 e 911 (sanzionata dal comma 913 del medesimo articolo), della legge n. 205/2017, stabilisce che: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal (omissis) indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (…); 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; “913. ... Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”. Ciò posto, si osserva che la materiale sussistenza della violazione è rimasta sostanzialmente incontestata, essendo pacifico che, nell'arco temporale di riferimento (luglio 2019-agosto 2019), l'odierno opponente abbia corrisposto in contanti la retribuzione spettante al dipendente come da dichiarazione confessoria dello stesso datore di Persona_1 lavoro in atti.
In particolare, l'opponente lamenta che l avrebbe trascurato CP_2
l'oggettiva impossibilità di eseguire pagamenti tracciabili, essendo il predetto lavoratore sprovvisto di documento d'identità e, dunque, di un requisito indispensabile per ottenere l'apertura di un conto corrente bancario o postale.
Il motivo è privo di pregio, posto che – al di là DEasserita impossibilità, per il lavoratore, di accedere ad un conto corrente bancario o postale – ben avrebbe potuto il datore di lavoro avvalersi della modalità, prevista in via alternativa dalla lettera c) DEart. 1, comma 910, L. n. 205, di eseguire il pagamento “in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento” o mediante l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore. Giova, poi, richiamare il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della
6 responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria” (Cass. n. 2956/2016) In questa prospettiva, è utile ricordare che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa;
l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato
(come, ad esempio, nel caso di un parere DEautorità doganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Sez. 2, n. 6 5426, 13/03/2006, Rv. 592983; conf. Sez. 5, n. 23019, 30/10/2009)” (così, in motivazione, Cass.
n. 11977/2020). Nel caso che ci occupa, non vi è alcuna specifica allegazione che l'opponente abbia tentato di conformare il proprio comportamento al precetto normativo, pertanto, non può legittimamente predicarsi l'invocata causa di esclusione della responsabilità. Anche l'invocata esimente della buona fede non è applicabile. Come affermato dalla Suprema Corte, l'errore sulla liceità della condotta rileva solo quando sia inevitabile e determinato da un elemento positivo esterno, non superabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 16320/2010; Cass. civ., n. 20219/2018; Cass. civ., n. 30869/2019).
Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità DEagente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803/2006) e che l'onere della prova DEerroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877/2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. nr.20219/2018, 33032/2018, 15195/2008).
7 Nella fattispecie in esame, non risulta provato che l' abbia CP_1 fornito indicazioni vincolanti o autorizzative idonee a ingenerare un legittimo affidamento sulla liceità del pagamento in contanti. Le dedotte interlocuzioni intercorse con l'organo ispettivo, peraltro successive alla commissione DEillecito, non sono comunque idonee a elidere la responsabilità per una condotta già perfezionata, attesa peraltro l'espressa previsione normativa di strumenti tracciabili alternativi per la corresponsione della retribuzione. Alla luce dei principi sopra esposti il ricorso va rigettato, risultando l'ordinanza-ingiunzione impugnata legittima sotto il profilo procedurale e sostanziale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e DEassenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 04/10/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: COtroparte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore CO DE , che liquida in € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 16/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
GR AZ , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
COtroparte_1
rappresentato e difeso dalle dott.sse LUANA PICARELLA,
[...]
IE NO e SI IL. resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
CO ricorso depositato il 04/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 147/2023 del 7.9.2023 emessa dall' COtroparte_1 intimante il pagamento DEimporto della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 3356,50 a titolo di violazioni accertate con il verbale del 4.11.2019, con il quale veniva contestato l'asserita violazione DEart.1 comma 910 L. n. 205/2017, per aver corrisposto la retribuzione in contanti al lavoratore nelle Persona_1 due mensilità di luglio e agosto 2019. Nello specifico, il ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità DEimpugnata ordinanza per violazione DEart. 14 L. n. 689/1981 e, nel merito, l'assenza DEelemento soggettivo DEillecito, invocando l'esimente della buona fede e DEerrore inevitabile, nonché l'inesigibilità della condotta conforme, trovandosi il lavoratore nell'impossibilità a ricevere dei pagamenti tracciabili. Costituitosi in giudizio l concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, riportandosi nel merito alle risultanze del verbale ispettivo del 04.11.2019 e sostenendo la tempestività della contestazione, la sussistenza della violazione e l'irrilevanza DEaffidamento dedotto dal ricorrente.
All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie DEillecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma DEart. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Infatti, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa DEautorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini DEonere delle prova, rispettivamente dalla pubblica amministrazione e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione DEordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18
2 l. n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche per relationem e cioè con riferimento al rapporto di denuncia (Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779).
Ancora, “L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione DEatto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio istaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione DEonere della prova, spettano all'amministrazione e all'opponente, fermo restando l'ampio potere del pretore di disporre qualsiasi mezzo di prova” (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1989, n. 1435). Pertanto, ai sensi DEart.2697 c.c., all'istituto impositore, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente, che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale, spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto DEaccertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione DEonere della prova di cui ai due commi DEart. 2967 c.c. (che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione DEonere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di
3 apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato da ultimo confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione DEopposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05”) (vedasi da ultimo Cass. n. 4182/2021). Ciò premesso, passando all'esame DEeccezione preliminare di intempestività della contestazione, giova rilevare che l'art. 14 della legge
689/81 sancisce che la violazione deve essere contestata immediatamente, altrimenti entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Ebbene, il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione DEillecito amministrativo al trasgressore, previsto dall'art.14 L. 689/1981 pena l'estinzione dalla sanzione, decorre dalla data in cui l'Amministrazione ha completato i propri accertamenti.
Difatti, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento DEillecito non coincide con il momento in cui viene
4 acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) DEinfrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza DEinfrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. Civ., sez. lav. n. 21611/2007; più recentemente Cass. civ. Sez. II, 18/09/2020, n. 19512; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/10/2023, n. 29068).
Nel caso di specie, l'accertamento ispettivo, avviato in data 8.8.2019, si è concluso in data 27.9.2019 con l'acquisizione della documentazione rilevante e della dichiarazione resa dal datore di lavoro.
La notificazione del verbale unico di accertamento, avvenuta in data 8.11.2019, deve ritenersi tempestiva, risultando effettuata entro il termine di novanta giorni dalla conclusione DEaccertamento così inteso. Ne consegue l'infondatezza DEeccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Passando al merito, parte ricorrente a sostegno dei propri assunti ha rappresentato che per motivi non attribuibili allo stesso, il lavoratore,
gli aveva restituito il vaglia relativo alla mensilità di Persona_1 luglio 2019 con la motivazione di non poter cambiare né versare lo stesso in quanto sprovvisto di conto corrente. Pertanto, si era rivolto all' per poter pagare il salario al lavoratore senza incorrere in CP_1 sanzioni, il quale lo aveva esortato a rilasciare una dichiarazione con la quale dichiarava di aver pagato il lavoratore in contanti per non aver lo stesso potuto cambiare l'assegno né ricevere alcuna forma di pagamento tracciato in assenza di un conto corrente. Per le ragioni sopra esposte ha invocato la non imputabilità per assenza di dolo o colpa. Ebbene, rileva in primo luogo il giudicante che il lavoratore ha rilasciato all'ispettorato una dichiarazione attestante la propria difficoltà a
5 corrispondere le somme al lavoratore con strumenti tracciabili solo in data 24.9.2019, a distanza di quasi due mesi da quando si sarebbe verificato il dedotto impedimento. Vi è più che l'art. 1, commi 910 e 911 (sanzionata dal comma 913 del medesimo articolo), della legge n. 205/2017, stabilisce che: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal (omissis) indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (…); 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; “913. ... Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”. Ciò posto, si osserva che la materiale sussistenza della violazione è rimasta sostanzialmente incontestata, essendo pacifico che, nell'arco temporale di riferimento (luglio 2019-agosto 2019), l'odierno opponente abbia corrisposto in contanti la retribuzione spettante al dipendente come da dichiarazione confessoria dello stesso datore di Persona_1 lavoro in atti.
In particolare, l'opponente lamenta che l avrebbe trascurato CP_2
l'oggettiva impossibilità di eseguire pagamenti tracciabili, essendo il predetto lavoratore sprovvisto di documento d'identità e, dunque, di un requisito indispensabile per ottenere l'apertura di un conto corrente bancario o postale.
Il motivo è privo di pregio, posto che – al di là DEasserita impossibilità, per il lavoratore, di accedere ad un conto corrente bancario o postale – ben avrebbe potuto il datore di lavoro avvalersi della modalità, prevista in via alternativa dalla lettera c) DEart. 1, comma 910, L. n. 205, di eseguire il pagamento “in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento” o mediante l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore. Giova, poi, richiamare il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della
6 responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria” (Cass. n. 2956/2016) In questa prospettiva, è utile ricordare che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa;
l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato
(come, ad esempio, nel caso di un parere DEautorità doganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Sez. 2, n. 6 5426, 13/03/2006, Rv. 592983; conf. Sez. 5, n. 23019, 30/10/2009)” (così, in motivazione, Cass.
n. 11977/2020). Nel caso che ci occupa, non vi è alcuna specifica allegazione che l'opponente abbia tentato di conformare il proprio comportamento al precetto normativo, pertanto, non può legittimamente predicarsi l'invocata causa di esclusione della responsabilità. Anche l'invocata esimente della buona fede non è applicabile. Come affermato dalla Suprema Corte, l'errore sulla liceità della condotta rileva solo quando sia inevitabile e determinato da un elemento positivo esterno, non superabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 16320/2010; Cass. civ., n. 20219/2018; Cass. civ., n. 30869/2019).
Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità DEagente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803/2006) e che l'onere della prova DEerroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877/2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. nr.20219/2018, 33032/2018, 15195/2008).
7 Nella fattispecie in esame, non risulta provato che l' abbia CP_1 fornito indicazioni vincolanti o autorizzative idonee a ingenerare un legittimo affidamento sulla liceità del pagamento in contanti. Le dedotte interlocuzioni intercorse con l'organo ispettivo, peraltro successive alla commissione DEillecito, non sono comunque idonee a elidere la responsabilità per una condotta già perfezionata, attesa peraltro l'espressa previsione normativa di strumenti tracciabili alternativi per la corresponsione della retribuzione. Alla luce dei principi sopra esposti il ricorso va rigettato, risultando l'ordinanza-ingiunzione impugnata legittima sotto il profilo procedurale e sostanziale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e DEassenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 04/10/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: COtroparte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore CO DE , che liquida in € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 16/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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