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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. Nr. 1580/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1580/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Virelli, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonsina Sapia, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI. Come da verbale di udienza del 09.04.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. a cura della cancelleria;
la Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 05.08.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Rossano in data 06.08.2000 ( atto anno 2000, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata il [...]) e Persona_1
1 (nata il [...]) - ha dedotto: che da tempo il matrimonio si è Persona_2 irrimediabilmente deteriorato a causa di profonde incompatibilità di carattere e incomprensioni tra i coniugi;
che, essendo venuto meno ogni vincolo affettivo, la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
che la figlia sebbene maggiorenne, non ha ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica;
che l'immobile adibito a casa coniugale è di sua esclusiva proprietà. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi secondo le conclusioni rassegnate in ricorso. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.02.2025 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. Tale udienza è stata successivamente rinviata, per legittimo impedimento del magistrato, all'udienza del 26.02.2025. In data 25.02.2025, il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente un accordo, sottoscritto dalle parti, con cui le stesse hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate. All'udienza del 26.02.2025, parte attrice ha evidenziato il raggiungimento di un accordo tra le parti, mentre il resistente, presente personalmente, ha dichiarato “Ho ricevuto il ricorso chiedo un rinvio per potermi costituire e definire la causa secondo l'accordo raggiunto”. Per tali ragioni la causa è stata rinviata all'udienza del 09.04.2025. In data 04.04.2025, si è costituito il resistente, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti, depositato in allegato alla comparsa di costituzione. All'udienza del 09.04.2025, entrambi le parti presenti personalmente hanno dichiarato “mi riporto all'accordo depositato in allegato alla comparsa di costituzione del resistente e chiedo la decisione in base allo stesso con eccezione dei punti 10), 15) e 16)”. A questo punto i difensori hanno chiesto la rimessione della causa in decisione al Collegio, con rinuncia ai termini. Pertanto, stante l'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini su richiesta dei difensori. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Ritiene il Tribunale di poter recepire nella sentenza l'accordo raggiunto tra le parti come da documento sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente, da ultimo, il 04.04.2025, in allegato alla comparsa di costituzione del resistente che qui si intende interamente richiamato e trascritto, con le ulteriori modifiche e precisazioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025, perché non contrario a norme imperative e all'interesse della prole.
2 Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Rossano in data 06.08.2000 (atto anno 2000, numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio
1), alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, da ultimo, il 04.04.2025, in allegato alla comparsa di costituzione del resistente che qui si intende interamente richiamato e trascritto, con le ulteriori modifiche e precisazioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
5. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 04.07.2025 La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1580/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Virelli, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonsina Sapia, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI. Come da verbale di udienza del 09.04.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. a cura della cancelleria;
la Procura ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 05.08.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Rossano in data 06.08.2000 ( atto anno 2000, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata il [...]) e Persona_1
1 (nata il [...]) - ha dedotto: che da tempo il matrimonio si è Persona_2 irrimediabilmente deteriorato a causa di profonde incompatibilità di carattere e incomprensioni tra i coniugi;
che, essendo venuto meno ogni vincolo affettivo, la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
che la figlia sebbene maggiorenne, non ha ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica;
che l'immobile adibito a casa coniugale è di sua esclusiva proprietà. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi secondo le conclusioni rassegnate in ricorso. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.02.2025 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. Tale udienza è stata successivamente rinviata, per legittimo impedimento del magistrato, all'udienza del 26.02.2025. In data 25.02.2025, il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente un accordo, sottoscritto dalle parti, con cui le stesse hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate. All'udienza del 26.02.2025, parte attrice ha evidenziato il raggiungimento di un accordo tra le parti, mentre il resistente, presente personalmente, ha dichiarato “Ho ricevuto il ricorso chiedo un rinvio per potermi costituire e definire la causa secondo l'accordo raggiunto”. Per tali ragioni la causa è stata rinviata all'udienza del 09.04.2025. In data 04.04.2025, si è costituito il resistente, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti, depositato in allegato alla comparsa di costituzione. All'udienza del 09.04.2025, entrambi le parti presenti personalmente hanno dichiarato “mi riporto all'accordo depositato in allegato alla comparsa di costituzione del resistente e chiedo la decisione in base allo stesso con eccezione dei punti 10), 15) e 16)”. A questo punto i difensori hanno chiesto la rimessione della causa in decisione al Collegio, con rinuncia ai termini. Pertanto, stante l'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini su richiesta dei difensori. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Ritiene il Tribunale di poter recepire nella sentenza l'accordo raggiunto tra le parti come da documento sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente, da ultimo, il 04.04.2025, in allegato alla comparsa di costituzione del resistente che qui si intende interamente richiamato e trascritto, con le ulteriori modifiche e precisazioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025, perché non contrario a norme imperative e all'interesse della prole.
2 Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Rossano in data 06.08.2000 (atto anno 2000, numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio
1), alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente, da ultimo, il 04.04.2025, in allegato alla comparsa di costituzione del resistente che qui si intende interamente richiamato e trascritto, con le ulteriori modifiche e precisazioni di cui al verbale di udienza del 09.04.2025;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile in cui il matrimonio fu celebrato perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
5. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 04.07.2025 La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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