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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3255/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Indirizzo_1 _ Torre 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018123205000 CUT 2015
- RUOLO - CUT n. ASSENTE CUT 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5112/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003038262000 notificata il 10 luglio 2025 per omessa notifica della cartella n. 02820180018123205000 e degli atti presupposti relativa al mancato pagamento Contributo unificato anno di riferimento 2015 inerente a ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, eccependo la prescrizione e decadenza per scadenza del termine quinquennale come previsto dall'art. 20 del D. LGS n. 472/1997, co. 3, per le sanzioni, da applicarsi non solo all'obbligazione accessoria ma anche alla principale.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la cartella impugnata sottesa all'intimazione di pagamento n. 02820259003038262000 è stata ritualmente notificata in data 1/7/2019, mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140
c.p.c., e non opposta nei termini di legge, con conseguente definitività ed irretrattabilità della pretesa in essa contenuta. Inoltre, ha aggiunto che la prescrizione è rimasta sospesa dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto della normativa emergenziale COVID 19 di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020.
Si è costituito, altresì, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania deducendo che l'atto di irrogazione delle sanzioni, ritualmente notificato tramite raccomandata postale, la cui ricevuta ritorno si allega in copia, benché autonomamente impugnabile, non è mai stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente;
per cui il ruolo relativo alle sanzioni, riportato nella cartella di pagamento di cui all'intimazione oggetto del presente ricorso, non può essere impugnato perché divenuto ormai definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER risulta che la cartella impugnata è stata ritualmente notificata in data 1/7/2019, mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.
P.R. 600/73 e 140 c.p.c. ed invio della raccomandata informativa, rispedita al mittente per compiuta giacenza.
Conseguentemente, anche l'eccezione di decadenza è infondata, attesa la mancata tempestiva impugnazione della cartella, nonché quella di prescrizione.
Invero, a riguardo, va richiamata anche la sospensione dei termini dettata dalla normativa di cui all'art. 68
D.L. n. 18/2020 in occasione della pandemia da COVID 2019 a far data dall'8/3/2020 al 31/8/2021, con conseguente slittamento del relativo termine.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 600,00 in favore di ciascuna controparte costituita, oltre accessori se dovuti, come per legge. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. IL AL
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3255/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Indirizzo_1 _ Torre 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018123205000 CUT 2015
- RUOLO - CUT n. ASSENTE CUT 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5112/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259003038262000 notificata il 10 luglio 2025 per omessa notifica della cartella n. 02820180018123205000 e degli atti presupposti relativa al mancato pagamento Contributo unificato anno di riferimento 2015 inerente a ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, eccependo la prescrizione e decadenza per scadenza del termine quinquennale come previsto dall'art. 20 del D. LGS n. 472/1997, co. 3, per le sanzioni, da applicarsi non solo all'obbligazione accessoria ma anche alla principale.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che la cartella impugnata sottesa all'intimazione di pagamento n. 02820259003038262000 è stata ritualmente notificata in data 1/7/2019, mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140
c.p.c., e non opposta nei termini di legge, con conseguente definitività ed irretrattabilità della pretesa in essa contenuta. Inoltre, ha aggiunto che la prescrizione è rimasta sospesa dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per effetto della normativa emergenziale COVID 19 di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020.
Si è costituito, altresì, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Campania deducendo che l'atto di irrogazione delle sanzioni, ritualmente notificato tramite raccomandata postale, la cui ricevuta ritorno si allega in copia, benché autonomamente impugnabile, non è mai stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente;
per cui il ruolo relativo alle sanzioni, riportato nella cartella di pagamento di cui all'intimazione oggetto del presente ricorso, non può essere impugnato perché divenuto ormai definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER risulta che la cartella impugnata è stata ritualmente notificata in data 1/7/2019, mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.
P.R. 600/73 e 140 c.p.c. ed invio della raccomandata informativa, rispedita al mittente per compiuta giacenza.
Conseguentemente, anche l'eccezione di decadenza è infondata, attesa la mancata tempestiva impugnazione della cartella, nonché quella di prescrizione.
Invero, a riguardo, va richiamata anche la sospensione dei termini dettata dalla normativa di cui all'art. 68
D.L. n. 18/2020 in occasione della pandemia da COVID 2019 a far data dall'8/3/2020 al 31/8/2021, con conseguente slittamento del relativo termine.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 600,00 in favore di ciascuna controparte costituita, oltre accessori se dovuti, come per legge. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. IL AL