Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 338
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata fosse stata ritualmente notificata in data antecedente, mediante deposito presso la casa comunale, e che non fosse stata tempestivamente impugnata. Ha altresì considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e decadenza, dato che la cartella era stata notificata ritualmente e non opposta nei termini di legge. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini per la normativa COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 338
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 338
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo