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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 230/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. ELIA FRANCESCO) Parte_1
Parte ricorrente contro
(avv. ARLOTTA MIRELLA) CP_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 16 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 si è rivolta a questo Tribunale al fine di ottenere accertamento del proprio diritto al reddito di cittadinanza - prestazione assistenziale istituita dal DL 4/2019 conv. con modif.ni dalla l. 26/2019 – revocato da con provvedimento CP_1
comunicato in data 21 ottobre 2023 nonché dell'infondatezza della pretesa restituzione di quanto erogato a tale titolo fino alla disposta revoca.
A fondamento dell'azione la ricorrente ha affermato:
- di essere cittadina marocchina in Italia dal 2006, in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e carta di identità e di aver lavorato dal maggio 2006, essendo rimasta dal 2017 priva di occupazione, con posizione reddituale nota ad e reddito CP_1
lordo per anno 2022 pari ad € 14.534,00; - che dopo iniziale riconoscimento della provvidenza richiesta, l'istituto convenuto ne aveva disposto revoca per “mancanza del requisito di cittadinanza” ex art. 2 co 1 lett. a)
n. 1) l. 26/2019) con richiesta di restituzione di quanto ricevuto.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria del 23 aprile 2025, CP_1
rappresentando il difetto dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento e, dunque, la mancata allegazione di tutti i fati costitutivi del diritto vantato, non potendosi attribuire al permesso per motivi familiari identica valenza del permesso di soggiorno ivi contemplato e, in ogni caso, non essendo dimostrato neppure il requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda (riferendosi l'estratto contributivo ad attività lavorativa prestata fino ad anno 2017).
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
Conformemente alle conclusioni delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto della dichiarazione abdicativa, in senso sostanziale e processuale sottoscritta dalla parte ricorrente, depositata nel fascicolo telematico dal proprio difensore in data 14 maggio
2025: volontà cui ha prestato acquiescenza. CP_1
Alla luce di quanto esposto, essendo venuto meno interesse alla statuizione giudiziale sul merito della controversia, va dichiarata da questo Giudice la cessazione della materia del contendere e va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
− Dichiara cessata la materia del contendere.
− Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 16 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 230/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. ELIA FRANCESCO) Parte_1
Parte ricorrente contro
(avv. ARLOTTA MIRELLA) CP_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 16 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 si è rivolta a questo Tribunale al fine di ottenere accertamento del proprio diritto al reddito di cittadinanza - prestazione assistenziale istituita dal DL 4/2019 conv. con modif.ni dalla l. 26/2019 – revocato da con provvedimento CP_1
comunicato in data 21 ottobre 2023 nonché dell'infondatezza della pretesa restituzione di quanto erogato a tale titolo fino alla disposta revoca.
A fondamento dell'azione la ricorrente ha affermato:
- di essere cittadina marocchina in Italia dal 2006, in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e carta di identità e di aver lavorato dal maggio 2006, essendo rimasta dal 2017 priva di occupazione, con posizione reddituale nota ad e reddito CP_1
lordo per anno 2022 pari ad € 14.534,00; - che dopo iniziale riconoscimento della provvidenza richiesta, l'istituto convenuto ne aveva disposto revoca per “mancanza del requisito di cittadinanza” ex art. 2 co 1 lett. a)
n. 1) l. 26/2019) con richiesta di restituzione di quanto ricevuto.
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria del 23 aprile 2025, CP_1
rappresentando il difetto dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento e, dunque, la mancata allegazione di tutti i fati costitutivi del diritto vantato, non potendosi attribuire al permesso per motivi familiari identica valenza del permesso di soggiorno ivi contemplato e, in ogni caso, non essendo dimostrato neppure il requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda (riferendosi l'estratto contributivo ad attività lavorativa prestata fino ad anno 2017).
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
Conformemente alle conclusioni delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto della dichiarazione abdicativa, in senso sostanziale e processuale sottoscritta dalla parte ricorrente, depositata nel fascicolo telematico dal proprio difensore in data 14 maggio
2025: volontà cui ha prestato acquiescenza. CP_1
Alla luce di quanto esposto, essendo venuto meno interesse alla statuizione giudiziale sul merito della controversia, va dichiarata da questo Giudice la cessazione della materia del contendere e va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
− Dichiara cessata la materia del contendere.
− Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 16 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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