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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC TT, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo De Arcangelis, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 17.6.2025, Parte_1
chiedeva l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata il 3 maggio Per_1
2016, dalla relazione con , alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava che le parti avevano un Controparte_1
raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento (condiviso) della minore. In data 21.7.2025, le parti depositavano l'accordo anzidetto ed il Giudice delegato fissava l'udienza del 3.12.2025, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c.
Quindi, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni di affidamento condiviso della minore indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Preso atto dell'accordo del 21.7.2025, DISPONE l'affidamento condiviso della minore,
, in conformità alle condizioni indicate nell'accordo del 21.7.2025, qui da Persona_2
intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
AN ON AR EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC TT, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo De Arcangelis, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 17.6.2025, Parte_1
chiedeva l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata il 3 maggio Per_1
2016, dalla relazione con , alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava che le parti avevano un Controparte_1
raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento (condiviso) della minore. In data 21.7.2025, le parti depositavano l'accordo anzidetto ed il Giudice delegato fissava l'udienza del 3.12.2025, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere, ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c.
Quindi, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni di affidamento condiviso della minore indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Preso atto dell'accordo del 21.7.2025, DISPONE l'affidamento condiviso della minore,
, in conformità alle condizioni indicate nell'accordo del 21.7.2025, qui da Persona_2
intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
AN ON AR EN