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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI UR, LA
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 133209 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, disattesa e respinta ogni contraria o diversa istanza, di riconoscere il credito per le imposte assolte all'estero, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto e, conseguentemente, condannare l'Ufficio al rimborso dell'importo di Euro
66.597,00, oltre agli interessi maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03/08/2023 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni in data 06/12/2023 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso trae origine dalla richiesta di rimborso dell'importo di Euro 66.597,00 formulata dall'odierno ricorrente tramite la compilazione dell'apposito rigo RX1 – colonna 4 della dichiarazione Mod. Unico PF
2017 - redditi 2016.
L'importo chiesto a rimborso scaturisce dal credito maturato per le imposte assolte all'estero a fronte dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel Regno Unito con riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010
e 2011 in qualità di distaccato presso la consociata estera di ENI S.p.A. ivi localizzata, così come puntualmente riportato nel Mod.
1 - Quadro CE - sez. I, Rigo CE1, CE2, CE3 del Mod. 1 e nel Mod.
2 - Quadro CE - sez.
I, Rigo CE1, del Mod. Unico PF 2016.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte resistente nelle controdeduzioni ammette che: Per tutte le annualità oggetto di rimborso, il contribuente sia in sede di istanza di rimborso all'ufficio, sia nelle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo ritiene di avere documentato il proprio diritto al rimborso producendo la seguente documentazione per ciascun anno d'imposta:
- prospetto di calcolo del credito d'imposta estero credito d'imposta, liquidato sulla base dei redditi percepiti nel Regno Unito e delle imposte ivi assolte;
- il tasso di cambio Euro/Sterlina Inglese;
- CUD anni d'imposta 2008-2011;
- la dichiarazione dei redditi estera presentata, con relativa certificazione rilasciata dalla Autorità fiscale inglese.
A parere della Corte il ricorrente ha fornito esaustiva prova del suo buon diritto in quanto in relazione alla ritenuta carenza documentativa è da considerare che il dipendente, infatti, non procede direttamente al versamento delle imposte ma subisce mensilmente le trattenute dallo stipendio erogato dal datore di lavoro, il quale trasferisce poi tali importi all'AR in qualità di sostituto d'imposta.
Per cui, non sarebbe corretto pretendere dal ricorrente la ricevuta di versamento delle imposte assolteall'estero. Per contro, sarebbe stata fornita, per ciascun anno, ampia prova documentale delle imposte versate all'estero, che smentisce la non esaustiva contestazione dell'Ufficio.
Con riguardo al pieno e corretto assolvimento dell'onere documentale posto a carico del ricorrente va osservato come l'odierno ricorrente abbia prodotto tutta la documentazione all'uopo richiesta dalla prassi e dalla normativa di riferimento.
Va osservato che sul punto la giurisprudenza ha così statuito:
“a fronte delle imposte estere è richiesto solamente che il pagamento dell'imposta estera abbia il carattere della definitività. A motivo dello sfasamento temporale che può verificarsi tra l'anno in cui l'imposta è stata corrisposta e l'anno in cui è divenuta definitiva, accade spesso che il contribuente chieda la detrazione di cui si tratta in una dichiarazione dei redditi successiva a quella relativa al periodo d'imposta di produzione del reddito o di pagamento dell'imposta estera. Per tale motivo, il Quadro CE del Modello Unico PF è stato concepito per consentire, nel rispetto del principio di autonomia dei periodi d'imposta e di competenza di oneri e spese, la liquidazione del credito d'imposta a fronte delle imposte estere, anche quando l'imposta estera di cui si chiede la detrazione si riferisce a periodi d'imposta precedenti. In questi casi, infatti, l'ammontare complessivo e all'imposta lorda dell'anno di produzione del reddito e compete sino a concorrenza dell'imposta netta di quello stesso anno. Tanto, secondo il principio c.d.” di competenza” (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona, Sentenza n. 52 del 4 aprile 2023)
Va altresì respinta l'eccezione formulata dalla resistente circa la maturazione di un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito d'imposta di cui all'art. 165 TUIR.
Sul punto la Corte osserva come la giurisprudenza sul punto abbia sancito il seguente principio:
“La formulazione letterale dell'articolo 165 del TUIR permette di desumere che l'ordinamento non preveda alcun termine decadenziale per il diritto di portare in detrazione il credito d'imposta. L'unica preclusione attualmente ravvisabile nella normativa vigente è quella prevista al comma 8 dell'articolo 165 del TUIR, ove si specifica che: "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata", casi in cui il recupero del credito risulta di fatto totalmente precluso. Sul punto, inoltre, deve essere sottolineato che: " ... né il quarto comma in discorso prevede che la mancata presentazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero comporti la decadenza dal diritto ad una non doppia imposizione.” (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano, Sentenza n. 1478 del 26 aprile 2023)
E ancora: “ … il contribuente ha rispettato il principio di competenza, stabilito dall'art. 165 del TUIR ed è illegittima la pretesa di far valere una decadenza, espressamente abrogata dal legislatore. (...) Inoltre la sanzione della decadenza, per la sua gravità, non può ritenersi operante se non espressamente comminata" (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, n. 4244/2022). In buona sostanza, la tesi dell'Ufficio
- secondo cui il termine per operare sarebbe costituito dall' anno di imposta in cui è stata rilasciata da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta la certificazione attestante l'ammontare delle imposte versate (sì da risultare riscontrata la definitività del pagamento) non risulta condivisibile alla luce del quadro normativo di riferimento. E' ben vero che l'art. 165 TUIR pone una specifica correlazione tra definitività del credito estero e suo utilizzo in Italia: tuttavia, non può inferirsi che la detrazione andrebbe operata, a pena di decadenza, nella prima dichiarazione utile successiva all'acquisizione della suddetta documentazione, poiché, in alternativa sarebbe rimessa al contribuente la scelta dell'annualità in cui operare la detrazione. Secondo quanto espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, tale approdo è contrario alla modifica legislativa contenuta nel nuovo testo dell'art. 165 TUIR che non prevede la sopra riportata decadenza, a differenza di quello previgente. Pertanto, tale aspetto deve essere valorizzato così ritenendosi abilitato il contribuente a presentare la richiesta entro l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, n. 4463/2022).
Ovviamente la Corte ribadisce il principio che non prevedendo l'art. 165 del TUIR un termine per l'esercizio del diritto fatto valere dall'odierno ricorrente tale termine decadenziale non può di certo essere introdotto dall'Amministrazione finanziaria con una Circolare.
“La detrazione spetta se il contribuente presenta la dichiarazione afferente all'anno d'imposta e indica i redditi prodotti all'estero, non essendo richiesto l'immediato computo del credito nello stesso anno, contrariamente alla previgente disciplina che prevedeva una decadenza a pena di perdita del beneficio.” (Cass. 9671/2025)
“La mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre (e quindi usufruire) della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito consente il recupero dello stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale, potendo il contribuente esporre il credito anche solamente in una dichiarazione relativa a un determinato periodo d'imposta, qualora detto credito relativo a più annualità pregresse (per cui non sia ancora scattata la prescrizione) sia stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto, ma non sia stato indicato nelle singole dichiarazioni di quegli anni).” (Cass. 10642/2025)
E ancora:
“Il giudice adito nell'ambito di una controversia in materia tributaria non è tenuto a disapplicate la circolare esplicativa ritenuta non conforme alla legge in quanto detto atto veste mera natura di direttiva amministrativa e solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni dell'ordinamento giuridico.” (Cass. 23031/2007)
Alla luce di tutte le superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente in € 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00.
Così deciso in Varese il 30/09/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Mauro Renzi Dott. Luca Petrucci
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI UR, LA
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 133209 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, disattesa e respinta ogni contraria o diversa istanza, di riconoscere il credito per le imposte assolte all'estero, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto e, conseguentemente, condannare l'Ufficio al rimborso dell'importo di Euro
66.597,00, oltre agli interessi maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03/08/2023 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni in data 06/12/2023 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso trae origine dalla richiesta di rimborso dell'importo di Euro 66.597,00 formulata dall'odierno ricorrente tramite la compilazione dell'apposito rigo RX1 – colonna 4 della dichiarazione Mod. Unico PF
2017 - redditi 2016.
L'importo chiesto a rimborso scaturisce dal credito maturato per le imposte assolte all'estero a fronte dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel Regno Unito con riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010
e 2011 in qualità di distaccato presso la consociata estera di ENI S.p.A. ivi localizzata, così come puntualmente riportato nel Mod.
1 - Quadro CE - sez. I, Rigo CE1, CE2, CE3 del Mod. 1 e nel Mod.
2 - Quadro CE - sez.
I, Rigo CE1, del Mod. Unico PF 2016.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte resistente nelle controdeduzioni ammette che: Per tutte le annualità oggetto di rimborso, il contribuente sia in sede di istanza di rimborso all'ufficio, sia nelle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo ritiene di avere documentato il proprio diritto al rimborso producendo la seguente documentazione per ciascun anno d'imposta:
- prospetto di calcolo del credito d'imposta estero credito d'imposta, liquidato sulla base dei redditi percepiti nel Regno Unito e delle imposte ivi assolte;
- il tasso di cambio Euro/Sterlina Inglese;
- CUD anni d'imposta 2008-2011;
- la dichiarazione dei redditi estera presentata, con relativa certificazione rilasciata dalla Autorità fiscale inglese.
A parere della Corte il ricorrente ha fornito esaustiva prova del suo buon diritto in quanto in relazione alla ritenuta carenza documentativa è da considerare che il dipendente, infatti, non procede direttamente al versamento delle imposte ma subisce mensilmente le trattenute dallo stipendio erogato dal datore di lavoro, il quale trasferisce poi tali importi all'AR in qualità di sostituto d'imposta.
Per cui, non sarebbe corretto pretendere dal ricorrente la ricevuta di versamento delle imposte assolteall'estero. Per contro, sarebbe stata fornita, per ciascun anno, ampia prova documentale delle imposte versate all'estero, che smentisce la non esaustiva contestazione dell'Ufficio.
Con riguardo al pieno e corretto assolvimento dell'onere documentale posto a carico del ricorrente va osservato come l'odierno ricorrente abbia prodotto tutta la documentazione all'uopo richiesta dalla prassi e dalla normativa di riferimento.
Va osservato che sul punto la giurisprudenza ha così statuito:
“a fronte delle imposte estere è richiesto solamente che il pagamento dell'imposta estera abbia il carattere della definitività. A motivo dello sfasamento temporale che può verificarsi tra l'anno in cui l'imposta è stata corrisposta e l'anno in cui è divenuta definitiva, accade spesso che il contribuente chieda la detrazione di cui si tratta in una dichiarazione dei redditi successiva a quella relativa al periodo d'imposta di produzione del reddito o di pagamento dell'imposta estera. Per tale motivo, il Quadro CE del Modello Unico PF è stato concepito per consentire, nel rispetto del principio di autonomia dei periodi d'imposta e di competenza di oneri e spese, la liquidazione del credito d'imposta a fronte delle imposte estere, anche quando l'imposta estera di cui si chiede la detrazione si riferisce a periodi d'imposta precedenti. In questi casi, infatti, l'ammontare complessivo e all'imposta lorda dell'anno di produzione del reddito e compete sino a concorrenza dell'imposta netta di quello stesso anno. Tanto, secondo il principio c.d.” di competenza” (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Savona, Sentenza n. 52 del 4 aprile 2023)
Va altresì respinta l'eccezione formulata dalla resistente circa la maturazione di un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito d'imposta di cui all'art. 165 TUIR.
Sul punto la Corte osserva come la giurisprudenza sul punto abbia sancito il seguente principio:
“La formulazione letterale dell'articolo 165 del TUIR permette di desumere che l'ordinamento non preveda alcun termine decadenziale per il diritto di portare in detrazione il credito d'imposta. L'unica preclusione attualmente ravvisabile nella normativa vigente è quella prevista al comma 8 dell'articolo 165 del TUIR, ove si specifica che: "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata", casi in cui il recupero del credito risulta di fatto totalmente precluso. Sul punto, inoltre, deve essere sottolineato che: " ... né il quarto comma in discorso prevede che la mancata presentazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero comporti la decadenza dal diritto ad una non doppia imposizione.” (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano, Sentenza n. 1478 del 26 aprile 2023)
E ancora: “ … il contribuente ha rispettato il principio di competenza, stabilito dall'art. 165 del TUIR ed è illegittima la pretesa di far valere una decadenza, espressamente abrogata dal legislatore. (...) Inoltre la sanzione della decadenza, per la sua gravità, non può ritenersi operante se non espressamente comminata" (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, n. 4244/2022). In buona sostanza, la tesi dell'Ufficio
- secondo cui il termine per operare sarebbe costituito dall' anno di imposta in cui è stata rilasciata da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta la certificazione attestante l'ammontare delle imposte versate (sì da risultare riscontrata la definitività del pagamento) non risulta condivisibile alla luce del quadro normativo di riferimento. E' ben vero che l'art. 165 TUIR pone una specifica correlazione tra definitività del credito estero e suo utilizzo in Italia: tuttavia, non può inferirsi che la detrazione andrebbe operata, a pena di decadenza, nella prima dichiarazione utile successiva all'acquisizione della suddetta documentazione, poiché, in alternativa sarebbe rimessa al contribuente la scelta dell'annualità in cui operare la detrazione. Secondo quanto espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, tale approdo è contrario alla modifica legislativa contenuta nel nuovo testo dell'art. 165 TUIR che non prevede la sopra riportata decadenza, a differenza di quello previgente. Pertanto, tale aspetto deve essere valorizzato così ritenendosi abilitato il contribuente a presentare la richiesta entro l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, n. 4463/2022).
Ovviamente la Corte ribadisce il principio che non prevedendo l'art. 165 del TUIR un termine per l'esercizio del diritto fatto valere dall'odierno ricorrente tale termine decadenziale non può di certo essere introdotto dall'Amministrazione finanziaria con una Circolare.
“La detrazione spetta se il contribuente presenta la dichiarazione afferente all'anno d'imposta e indica i redditi prodotti all'estero, non essendo richiesto l'immediato computo del credito nello stesso anno, contrariamente alla previgente disciplina che prevedeva una decadenza a pena di perdita del beneficio.” (Cass. 9671/2025)
“La mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre (e quindi usufruire) della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito consente il recupero dello stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale, potendo il contribuente esporre il credito anche solamente in una dichiarazione relativa a un determinato periodo d'imposta, qualora detto credito relativo a più annualità pregresse (per cui non sia ancora scattata la prescrizione) sia stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto, ma non sia stato indicato nelle singole dichiarazioni di quegli anni).” (Cass. 10642/2025)
E ancora:
“Il giudice adito nell'ambito di una controversia in materia tributaria non è tenuto a disapplicate la circolare esplicativa ritenuta non conforme alla legge in quanto detto atto veste mera natura di direttiva amministrativa e solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni dell'ordinamento giuridico.” (Cass. 23031/2007)
Alla luce di tutte le superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente in € 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00.
Così deciso in Varese il 30/09/2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Mauro Renzi Dott. Luca Petrucci