Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 28866 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: divisione di beni non caduti in successione,
vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Alessandro Benussi
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Porzia Di Cosola
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Piaccia all'illustrissimo Tribunale adito, ogni domanda o eccezione disattesa, non accettata alcuna inversione dell'onere probatorio, previ ogni eventuale declaratoria e provvedimento di legge, così giudicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c.: in via principale nel merito, accertare e dichiarare che l'immobile sito in Milano, corso Buenos Aires n. 47, individuato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 271, mappale 162, sub. 710, corso Buenos Aires n. 47,
1
Euro 6.044,09, non è comodamente divisibile e determinarne il valore come da perizia in atti o, subordinatamente, secondo perizia che vorrà disporre;
per gli effetti,
-nel caso in cui una delle parti dichiarasse di voler procedere mediante assegnazione a suo favore per intero dell'immobile di cui sopra con contestuale versamento a carico dell'altra del relativo conguaglio, disporre l'assegnazione e il trasferimento della proprietà del medesimo, previo effettivo versamento da parte del dichiarante della somma pari alla metà del valore del bene come risulterà all'esito del giudizio, ordinando, all'esito dell'effettivo versamento della somma, la trascrizione della sentenza con esenzione di responsabilità da parte del Conservatore;
-nel caso in cui alcuna delle parti optasse per l'assegnazione, disporre la vendita all'asta dell'immobile sito in Milano, corso Buenos Aires n. 47, individuato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 271, mappale 162, sub. 710, corso Buenos Aires n. 47, piano 2/S1/5, z.c. 2, categoria C/1, classe 11, metri quadrati 83, rendita Euro 6.044,09, di proprietà dei sigg.
(per la quota indivisa di 1/2) e (per la Parte_1 Controparte_1 quota indivisa di ½) sulla scorta del valore che verrà determinato nel corso del giudizio, con successiva ripartizione del ricavato in parti uguali tra i due comproprietari.
In ogni caso spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi, con condanna alle spese a carico di controparte, giusta anche il rifiuto della stessa di definire in mediazione la questione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede, solo se necessario in ragione di quanto sopra, di disporre C.T.U. tecnica per la valutazione dell'immobile e per l'elaborazione del conseguente progetto divisionale.
Per la parte resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito:
1. rigettare, perché infondate in fatto e diritto, le domande attoree come proposte;
2. con vittoria di spese considerato che la questione poteva essere comodamente trattata in mediazione anche solo trattando e ampliando gli argomenti da discutere giusta adesione del sig. e doc. n. 1 cui si CP_1 rimanda.
2 In via riconvenzionale:
3. Accertare e dichiarare che l'immobile sito in Milano corso Buenos Aires n. 47, individuato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 271, mappale
162, sub. 710, corso Buenos Aires n. 47, piano 2/S1/5, z.c. 2, categoria C/1, classe 11, metri quadrati 110, rendita Euro 6.044,09, di proprietà dei sigg.
(per la quota indivisa di 1/2) e (per la Parte_1 Controparte_1 quota indivisa di ½) è facilmente e comodamente divisibile come da progetto dell'Arch. o come risulterà da progetto del c.t.u. che verrà Persona_1 nominato solo se necessario;
4. Accertare e dichiarare, previa verifica della possibilità di divisione dell'immobile sito in Milano corso Buenos Aires n. 47, individuato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 271, mappale 162, sub. 710, corso Buenos
Aires n. 47, piano 2/S1/5, z.c. 2, categoria C/1, classe 11, metri quadrati 110, rendita Euro 6.044,09, di proprietà dei sigg. (per la quota Parte_1 indivisa di 1/2) e (per la quota indivisa di ½), che il costo Controparte_1 delle opere di divisione dell'immobile e di tutti gli oneri necessari come risulteranno dal capitolato di spesa dell'impresa assegnataria dei lavori o, se necessario, da perizia del c.t.u. nominato all'uopo, venga ripartito in parti uguali tra i due proprietari e CP_1 Parte_1
5. Per l'effetto, disporre il frazionamento catastale dell'immobile come da progetto dell'Arch. o come risulterà da progetto del c.t.u. che Persona_1 verrà nominato se necessario individuando, post frazionamento, le particelle dell'immobile denominato A) e le particelle dell'immobile denominato B);
6. Per ulteriore effetto e previo frazionamento catastale, disporre l'assegnazione a sorteggio del 50% della proprietà dell'immobile come diviso da progetto di divisione e frazionamento catastale, al sig. e Controparte_1 l'assegnazione dell'altro 50% dell'immobile come diviso da progetto di divisione e frazionamento catastale ed assegnato da sorteggio al sig. Parte_1
, ordinando che la sentenza venga trascritta con le nuove particelle
[...] catastali risultanti dal frazionamento catastale dell'immobile in oggetto in favore del sig. ed in favore del sig. della proprietà CP_1 Parte_1 dell'altro 50% della quota dell'immobile che risulterà dal sorteggio con esenzione da parte del Conservatore;
7. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario (15%) e agli oneri accessori in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede, solo in caso di contestazione del progetto divisionale del convenuto, ammettersi c.t.u. tecnica per l'elaborazione di un progetto divisionale con quantificazione dei costi e degli oneri amministrativi, non esclusi quelli di frazionamento dell'immobile, da ripartirsi in parti uguali tra attore e convenuto.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 01/08/2023,
ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria in Parte_1
essere con , per quote uguali indivise e in forza dell'atto di Controparte_1
assegnazione di beni ai soci ricevuto il 18/12/2006 dal dott. Persona_2
Notaio in Nova Milanese, repertorio n. 25907, raccolta n. 15113, sull'immobile costituito da un “negozio” sito a Milano, corso Buenos Aires n. 47, piano secondo, in catasto fabbricati identificato al foglio 271, particella 162,
subalterno 710.
In particolare l'istante, premessa la non comoda divisibilità del cespite, in realtà costituito da un comune appartamento al secondo piano di un edificio per civili abitazioni e composto da ingresso, bagno e cinque locali (di cui uno probabilmente in origine adibito a cucina), con annessi una cantina e una porzione di solaio nel sottotetto, ha chiesto che la divisione avvenga mediante attribuzione dell'intero, con addebito dell'eccedenza, al condividente che ne faccia richiesta e in mancanza previa vendita e ripartizione del ricavato in parti uguali.
Si è costituito il resistente chiedendo invece di procedere alla divisione previo frazionamento dell'immobile in due porzioni, con successiva assegnazione tramite sorteggio.
Indi, tentata più volte inutilmente la conciliazione ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il valore dell'appartamento e verificarne la comoda divisibilità in natura, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, nessuno dei due condividenti avendo chiesto l'attribuzione dell'intero bene e permanendo il contrasto tra le parti in ordine
4 alle modalità di scioglimento della comunione.
Tanto premesso, in diritto occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1114 cod.
civ., la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
In base al successivo art. 1116, si applicano anche nella divisione ordinaria le norme (più dettagliate) dettate dal codice civile in materia di divisione ereditaria, in quanto non siano in contrasto con quelle della divisione ordinaria.
Nell'ampia giurisprudenza formatasi sull'interpretazione del concetto di comoda divisibilità, viene costantemente affermato che in tema di divisione giudiziale l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (giurisprudenza costante: tra le tante decisioni cfr. Cass. n. 25888/2016; più di recente, negli stessi termini, Cass. n.
27984/2023).
L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce ad escludere senz'altro che si verta in una fattispecie di comoda divisibilità, con conseguente necessità
di procedere alla vendita dell'immobile, posto che, come già evidenziato,
5 nessuno dei partecipanti alla comunione ne ha chiesto l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Depongono in tal senso i seguenti decisivi argomenti:
-il rilevante costo delle opere a farsi, quantificato dal c.t.u. ing. , Per_3
all'esito di dettagliato computo metrico (fogli da 26 a 31 della relazione), in circa Euro 90.000,00 (precisamente Euro 89.731,26);
-la complessità dei lavori, riguardanti in pratica l'intero appartamento, che dovrebbe subire diverse modifiche e precisamente:
a)la creazione di un secondo bagno;
b)la creazione di una zona di ingresso comune ai due bilocali che ne scaturirebbero con due nuove porte, non essendovi possibilità di aprire un secondo ingresso sul ballatoio condominiale;
c)l'esecuzione di “importanti demolizioni” (così il c.t.u. al foglio 26 della relazione), anche di pareti e la costruzione di nuove pareti divisorie;
d)la creazione di impianti elettrici e idrici separati, pure negli ambienti dove dovrebbero essere ricavati i due angoli cottura, non essendo possibile dotare i due miniappartamenti di locali cucina separati,
a differenza dell'appartamento non frazionato che invece dispone di cinque locali;
e)l'adeguamento delle quote di pavimento in entrambi gli appartamenti,
per il corretto convogliamento delle acque nella colonna condominiale di scarico;
-la necessità di creare una servitù di scarico delle acque reflue a carico della porzione “A” (foglio 25 della relazione del c.t.u.), oltre che una servitù di presa d'acqua, dal momento che sia la colonna di scarico condominiale che la
6 tubazione di carico sono presenti sul solo lato destro del fabbricato;
servitù
comportanti il passaggio delle necessarie tubazioni sotto la pavimentazione della detta porzione “A”, con l'ulteriore negativa conseguenza, per la porzione “A”, di dover sopportare in futuro ogni intervento di carattere manutentivo in caso di guasti o malfunzionamenti di tali tubazioni, se del caso mediante rimozione della pavimentazione posta al di sopra di esse;
-la necessità, già sopra evidenziata, di creare un ingresso comune ai due appartamenti, privando del relativo spazio la porzione “A”, che verrebbe così
ad avere una superficie inferiore alla porzione “B” (cfr. sempre l'ipotesi di progetto ai fogli 24 e 25 della relazione del c.t.u.), con conseguente disomogeneità dei due appartamenti;
-lo stravolgimento, comunque, del bene nel suo complesso, che da medio appartamento di circa mq. 110, di quattro locali, un bagno e una cucina, con possibilità di ricavare un secondo bagno, in quanto tale adatto all'uso di una famiglia o in alternativa utilizzabile come piccolo ufficio, verrebbe trasformato in due miniappartamenti con angolo cottura, uno dei quali ingombrato dall'ingresso comune e gravato dalle dette servitù di scarico e presa d'acqua, l'altro invece con un bagno cieco (su tale ultimo aspetto si veda sempre la planimetria di progetto ai fogli 24 e 25 della relazione del c.t.u.).
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza di contestuale delega a un professionista delle operazioni vendita, a norma degli artt. 788,
ultimo comma e 591-bis c.p.c.
Non si deve provvedere sulle spese di lite trattandosi di sentenza che non definisce il giudizio (art. 91 c.p.c.).
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1)visto l'art. 788 c.p.c., dispone procedersi alla vendita dell'immobile indicato in motivazione;
2)rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza con la quale si provvede contestualmente alla delega delle operazioni di vendita.
Milano, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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