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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2024, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1217-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. E_
Francesco Marrelli, del Foro di Cuneo presso il cui indirizzo Pec e presso il cui studio è domiciliato in Cuneo, via Luigi Einaudi n.6 giusta procura in atti e dall'Avv. Andrea Mario Marchetti del Foro di Torino con studio in Pinerolo via Savoia 41 che lo difende giusta procura in calce al ricorso in appello
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica _1
Massaza, del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, sito in Moncalieri via Alfieri n. 25; (parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18-19/12/2023) PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Marta Lombardi che non ha espresso osservazioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino, VII sezione, in data 8.03.2023
Conclusioni della parte appellante: “Nel merito, in via principale: in riforma della impugnata sentenza, n° 1040 / 2023, resa inter partes dal Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Serafina Aceto, pubblicata il 08.03.2023, così provvedere: Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno _1 divorzile, revocando la disposizione in tal senso prevista dal Giudice di primo grado;
1 Nel merito, in via subordinata e/o residuale: Dichiarare tenuto e condannare l'appellante Pt_1
a corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di €uro 100,00 a favore della
[...] convenuta, e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio e/o secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
In via istruttoria: Disporre indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad evidenziare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso;
nonché _1 finalizzate ad evidenziare eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni;
In ogni caso: Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, Iva, Cpa e rimborso spese generali.”
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i E_ suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Torino, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito civile a Moncalieri in data Pt_1 _1
2 luglio 1982, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Moncalieri (atto n. 137 parte II del registro degli atti di matrimonio DEanno 1982). Dall'unione nascevano i figli e , entrambi ora maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018. Con ricorso depositato il 2 marzo 2020, il signor chiedeva al E_
Tribunale di Torino di pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio e di determinare nella somma non superiore ad euro 100,00 l'assegno divorzile mensile a favore della RA . _1
In data 29.05.2021 si costituiva la RA , aderendo alla richiesta di _1 scioglimento del matrimonio ma chiedendo a suo favore un assegno di mantenimento della entità di euro 175,00 in caso di disoccupazione del suddetto e di euro 330,00 in caso di occupazione. Il Tribunale di Torino con sentenza parziale n. 299/2022 pubblicata in data 28/01/2022 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e mandava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine DEatto di matrimonio.
Infine, in data 6.3.2023, il Tribunale di Torino provvedeva definitivamente e, dato atto della sentenza parziale n. 299/2022 (dep. 28.01.2022), disponeva che il signor dovesse versare alla RA mensilmente un contributo di euro Pt_1 _1
280,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Compensava per intero infine le spese processuali. Perveniva a tale decisione ritenendo di dover riconoscere alla RA un assegno divorzile- attesa l'assenza di cambiamenti rispetto al momento DEattribuzione
2 DEassegno di separazione pari a euro 400,00 mensili - ma di doverlo ridurre nell'entità, non avendo le parti dimostrato nulla sul contributo fornito dalla RA
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e _1 personale di ciascuno degli ex coniugi. La RA continuava infatti a vivere presso i propri genitori, svolgendo _1 attività lavorativa per pochissime ore settimanali, percependo una retribuzione assolutamente bassa. Il signor invece viveva in un alloggio condotto in Pt_1 locazione (pagava un canone di 530 euro al mese) con una compagna che lavorava saltuariamente. Riferiva che nel 2019 era stato fino al mese di novembre in stato di disoccupazione ma che in data 13.11.2019 aveva ottenuto, a seguito di transazione, dalla MAXI DI S.r.l. la somma di euro 17.500,00 che aveva trasferito interamente alla compagna Aggiungeva che , fino ad aprile 2020 aveva lavorato per Persona_3 con una retribuzione di circa 1500,00 euro mensili e da Controparte_2 maggio 2020 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un cantiere navale di Ancona (Poseidon Yacht s.r.l.).
Il signor proponeva appello nei confronti della sentenza del E_
Tribunale di Torino chiedendo in riforma della medesima di disporre la revoca del diritto all'assegno divorzile per la RA o in subordine di dichiarare che tale _1 assegno divorzile era dovuto nella somma di euro 100,00 a favore DEappellata,
e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio anche secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito. In via istruttoria chiedeva di disporre le indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad accertare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso nonché finalizzate ad evidenziare _1 eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni.
Il signor , come primo motivo di appello, deduceva illogicità e E_ omessa motivazione – violazione e falsa applicazione DEart. 5, comma VI°, Legge n° 898 / 1970 e DEart. 2697, Cod. Civ. – in punto di ritenuta sussistenza di quanto affermato da controparte circa la propria situazione economico lavorativa a prescindere da qualsivoglia prova in tal senso. Rappresentava infatti che la RA
aveva dichiarato di aver sempre lavorato, fin dalla giovane età, come colf _1 senza che tale attività fosse mai stata regolarizzata e che non aveva minimamente contribuito alla formazione del patrimonio familiare (inesistente) né tantomeno di quello DEappellante (inesistente). Non era pertanto stata dimostrata ai fini DEattribuzione DEassegno divorzile l'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi di sostentamento in quanto la RA non aveva provato di essersi prodigata _1 per trovare una regolare occupazione. Evidenziava infine che la RA si era _1 altresì rifiutata di ottemperare agli ordini in esibizione delle proprie dichiarazioni reddituali nonostante l'ordine del giudice per ben due volte .
3 Come secondo motivo di appello lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con violazione e falsa applicazione DEart. 5 co. VI, della Legge n° 898 / 1970 in punto determinazione DEassegno divorzile e in punto di ritenuta inidoneità della relazione investigativa di parte al fine di dimostrare il reddito da lavoro irregolare della RA . Parte appellante segnalava un errore nella _1 lettura degli atti da parte del Primo Giudice nella misura in qui quantificava l'assegno separativo nella somma di euro 400,00, quando invece il decreto di omologa riportava le seguenti determinazioni “3) che: “il sig. verserà Parte_2 alla moglie la somma di euro 175,00 entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di mantenimento della stessa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT sino a quando sarà disoccupato”; ed al punto 4) che: “il sig. , Parte_2 quando reperirà un nuovo posto di lavoro o nel caso venisse reintegrato in quello precedente, verserà alla moglie la somma di € 330,00 entro il 15 di ogni mese….etc”. La sentenza gravata si era fondata pertanto su un presupposto di fatto errato, perché il Giudicante aveva operato la riduzione della quantificazione DEassegno sulla base di una cifra errata. Inoltre, il verbale di omologazione prevedeva che la RA avrebbe avuto _1 diritto all'assegno di mantenimento fino al momento in cui non avesse reperito un posto di lavoro. Premesso che dalle dichiarazioni stesse rese dalla , la _1 medesima lavorava già nel periodo 2017-2018, parte appellante evidenziava che dalle indagini investigative prodotte era risultato con evidenza che la RA lavorava tutti i giorni feriali settimanali con continuità e per almeno 3-4 ore al giorno .
Come terzo motivo di appello si doleva DEerrore di giudizio in punto di comparazione tra le situazioni reddituali-patrimoniali delle parti in causa . Rappresentava infatti che, come dimostrato dalle indagini investigative, la RA aveva un reddito mensile oscillante tra i 600,00 e gli 800,00 euro, esenti da tassazione e non soggiaceva alle spese di locazione e delle utenze. La RA inoltre disponeva di somme di denaro non esigue (versamento di 399,00 euro sulla Postepay in data 18.03.2022 e di euro 400,00 in data 19.4.2022), che le avevano consentito l'acquisto di una AT Panda del valore di euro 1.150,00 nel periodo della generale crisi economica per Covid19. Il sig. invece lavorava come operaio e percepiva una retribuzione netta Pt_1 mensile comprensiva di quota di TFR che ammontava a circa € 1.500,00. Abitava in un appartamento condotto in locazione a fronte della corresponsione di un canone pari ad € 530,00 e non aveva la proprietà di beni immobili né, tantomeno, di beni mobili registrati. Dava inoltre atto che la propria attuale moglie lavorava solo saltuariamente e pertanto egli doveva mensilmente pagare almeno i 3/4 del canone di locazione, oltre alle spese per le utenze ed alle tasse a carico del conduttore. Concludeva sul punto che attraverso un confronto delle situazioni economico
4 patrimoniali delle parti, era chiaro che tra le stesse non vi fosse alcuna sostanziale differenza e che, quindi, anche sotto tale profilo, la sig.ra non avesse diritto a _1 percepire l'assegno divorzile. Concludeva infine rinnovando l'istanza istruttoria finalizzata alla disposizione di indagini di polizia tributaria per accertare l'effettivo reddito percepito dalla RA
e la sussistenza di contribuzioni da parte di enti a favore della stessa. _1
Con memoria del 29.12.2023 si costituiva la RA chiedendo la conferma _1 della sentenza oggetto del presente gravame.
La RA dichiarava di vivere in un alloggio in locazione e di essere gravata _1 da un canone locativo di euro 350,00 mensili, oltre agli altri oneri e accessori. Rappresentava di svolgere la professione di colf presso due nuclei familiari: presso la RA per otto ore settimanali e con retribuzione lorda di euro 8,50 Parte_3 all'ora, come risultava dal contratto di lavoro e dalle relative buste paga e dal signor con contratto a tempo determinato sino al 9 febbraio 2024, per una Parte_4 retribuzione oraria lorda di euro 11,00 per sei ore a settimana. Percepiva pertanto un reddito di lavoro mensile pari a circa 550,00 euro. Rilevava che la , suo CP_3 unico bene di proprietà, acquistato grazie al contributo dei figli, era gravato da tre diversi provvedimenti di fermo amministrativo, tutti eseguiti in forza di debiti contratti dal signor , per omesso pagamento di sanzioni relative e a Pt_1 ripetute violazioni del codice della strada . Evidenziava inoltre che l'ex marito aveva lasciato in capo a lei molti altri debiti dallo stesso contratti, relativi all'omesso pagamento di sanzioni amministrative. Rispetto alla propria situazione personale, riferiva che nel 2017, dopo 35 anni di matrimonio, il marito aveva abbandonato la casa familiare per andare a vivere con la di lui cugina, divenuta poi sua moglie. La RA esponeva di essere _1 sprofondata in un'importante depressione accompagnata da un significato calo ponderale di peso (20 KG) e frequenti attacchi di panico ( cfr. doc. 9), che l'avevano costretta ad affidarsi ad un percorso presso il CSM. Rappresentava pertanto di non avere una forma fisica e psicologica ottimale per prestare lavoro e di essere in terapia farmacologica. Inoltre soffriva di un'importante osteoporosi lombare e femorale, che minavano grandemente la sua capacità lavorativa. Da ultimo era stata operata ad entrambi gli occhi per la cataratta. Segnalava tuttavia che, nonostante i problemi di salute, non poteva smettere di lavorare in quanto il signor , nonostante un evidente Pt_1 miglioramento delle condizioni economiche rispetto al passato, non aveva mai corrisposto né quanto consensualmente stabilito a titolo di contributo al mantenimento né quanto stabilito a titolo di assegno divorzile. Egli aveva pertanto un debito con la ex moglie di euro 17.458,92 e per questo era imputato nel Proc. Pen. n. 15051/21 r.g.n.r. – n. 3388/23 r.g. Trib., Giudice dott. ZA con prossima udienza al 12/1/2024 per violazione degli artt. 570 e 570 bis c.p..
5 Rilevava inoltre che essa aveva un'età di sessant'anni, non possedeva titoli di studio, non aveva pregresse esperienze lavorative, non poteva dirsi automunita (atteso che la vettura era sottoposta a fermo amministrativo), non godeva di buona salute e non poteva contare sull'aiuto economico di altri familiari. Inoltre, la compromessa capacità lavorativa non consentiva di incrementare le ore lavorate e, conseguentemente, di ottenere un maggior reddito. Infine, ricordava che il matrimonio era durato per molti anni durante i quali la RA non soltanto si _1 era occupata della casa e dei figli, ma aveva anche effettuato prestazioni lavorative non regolarizzate per contribuire anche economicamente al menage familiare. Rispetto al secondo motivo di appello, rilevava che ciò che era stabilito in sede di separazione veniva travolto dalla sentenza di divorzio. Relativamente al terzo motivo, contestava l'entità dei di lei redditi ricostruiti dalla controparte ed in particolare le circostanze dedotte relative alla convivenza della medesima con i genitori priva di spese ed all'utilizzo DE autovettura. Precisate le conclusioni all'udienza del 7 giugno 2024, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2024.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In merito all'assegno divorzile va richiamata la motivazione della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287-2018 secondo la quale, all'esito DEistruttoria del giudizio “può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale DEassegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono , tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile…Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e sulla molteplicità dei modelli familiari attuali.Lo scioglimento del vincolo incide infatti sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve pertanto essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare, in chiave perequativa - compensativa.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”. In altri termini la funzione equilibratrice DEassegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione del patrimonio familiare o del patrimonio personale DEaltro coniuge.
6 Ancora di recente la Corte di Cassazione ha affermato che : “ sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato in base alla disciplina DEassegno divorzile , oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge , ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tale caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Pertanto ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole in funzione perequativo- compensativa , del sacrificio sopportato per avere rinunciato , al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale ( Cass. ord. 24250 in data 8 settembre 2021).
Nel caso di specie, appare di tutta evidenza il profilo assistenziale DEassegno divorzile che è stato riconosciuto in favore della RA . Quest'ultima infatti, _1 seppure svolga mansioni di collaboratrice domestica ora regolarizzata, percepisce un reddito non elevato stimabile intorno ai 600-700 euro mensili. Durante il matrimonio ha svolto qualche lavoro sempre nell'ambito della collaborazione domestica ma , avendo lavorato in maniera non regolarizzata, ora non può trarne i frutti sotto il profilo pensionistico. Ritiene peraltro la Corte che , considerata l'età (60 anni) e le condizioni di salute , anche psichica ( disturbo ansioso post traumatico da stress) della RA , non _1 sussistano i presupposti per sostenere che la medesima potrebbe, allo stato attuale, incrementare le ore di lavoro come collaboratrice domestica e, di conseguenza, i guadagni. Ben diversa invece è la situazione economico-patrimoniale del signor che ha Pt_1 dichiarato per il periodo di imposta 2021 un reddito complessivo pari a 15.556 euro derivante da lavoro dipendente con un'imposta netta di euro 1679 euro e quindi con un reddito annuo pari a circa 14000 che suddiviso su dodici mensilità produce un reddito mensile medio di euro 1200 circa e nel periodo di imposta 2022 un reddito imponibile parimenti di circa 14.000 euro come dipendente della società Poseidon Yacht srl. Nelle memorie conclusive egli ha dichiarato di percepire come operaio la somma mensile di euro 1500 compreso il TFR. In realtà risulta che il signor a partire dal 14 novembre 2023 ha costituito una società ( la FARO Nautica Pt_1
Yacht srl) di cui è amministratore e socio di maggioranza ( cfr. documentazione prodotta dalla difesa della RA il 6 giugno 2024). _1
Inoltre il signor ha una stabilità di convivenza con l'attuale compagna che Pt_1 rafforza in parte anche la sua situazione economica. Entrambi gli ex coniugi conducono in locazione la casa di abitazione dove ciascuno vive e non posseggono altri immobili.
7 La posizione di inferiorità economica della RA venne riconosciuta dal _1 marito già in sede di separazione consensuale nel 2018 allorchè alla RA _1 venne riconosciuto dal coniuge un assegno di mantenimento di 330 euro mensili. Ritiene la Corte che, la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla spettanza DEassegno divorzile, seppure fondata su diversi presupposti rispetto all'assegno di separazione, debba essere confermata, tenuto conto DEaspetto assistenziale fondato sui non elevati redditi da lavoro percepiti dalla RA e _1 sull'assenza di prospettive pensionistiche sufficienti a fornirle il necessario per soddisfare le sue esigenze di vita. Rilevano inoltre anche la lunga durata del matrimonio pari a circa 35 anni e la nascita di due figli alla cui crescita la RA
, non lavorando se non saltuariamente come colf, ha certamente contribuito in _1 maniera maggiore rispetto al marito. In ordine al quantum, si ritiene che la valutazione del primo giudice debba essere confermata senza che sia necessario disporre indagini di Polizia Tributaria sulla RA essendo state queste ultime richieste con finalità estremamente _1 esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale proposto da contro E_
, _1
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino emessa inter partes il 6 marzo 2023. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore DEIO ( E_ essendo la RA ammessa al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in _1 euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1911 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. Dà atto che per effetto della presente decisione l'appellante è tenuto ex art. 13 comma I quater dpr 115-2002 al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2024 Si comunichi Il Presidente est.
8 Carmela Mascarello
9
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1217-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. E_
Francesco Marrelli, del Foro di Cuneo presso il cui indirizzo Pec e presso il cui studio è domiciliato in Cuneo, via Luigi Einaudi n.6 giusta procura in atti e dall'Avv. Andrea Mario Marchetti del Foro di Torino con studio in Pinerolo via Savoia 41 che lo difende giusta procura in calce al ricorso in appello
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica _1
Massaza, del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, sito in Moncalieri via Alfieri n. 25; (parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18-19/12/2023) PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Marta Lombardi che non ha espresso osservazioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino, VII sezione, in data 8.03.2023
Conclusioni della parte appellante: “Nel merito, in via principale: in riforma della impugnata sentenza, n° 1040 / 2023, resa inter partes dal Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Serafina Aceto, pubblicata il 08.03.2023, così provvedere: Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno _1 divorzile, revocando la disposizione in tal senso prevista dal Giudice di primo grado;
1 Nel merito, in via subordinata e/o residuale: Dichiarare tenuto e condannare l'appellante Pt_1
a corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di €uro 100,00 a favore della
[...] convenuta, e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio e/o secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
In via istruttoria: Disporre indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad evidenziare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso;
nonché _1 finalizzate ad evidenziare eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni;
In ogni caso: Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, Iva, Cpa e rimborso spese generali.”
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i E_ suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Torino, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito civile a Moncalieri in data Pt_1 _1
2 luglio 1982, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Moncalieri (atto n. 137 parte II del registro degli atti di matrimonio DEanno 1982). Dall'unione nascevano i figli e , entrambi ora maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018. Con ricorso depositato il 2 marzo 2020, il signor chiedeva al E_
Tribunale di Torino di pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio e di determinare nella somma non superiore ad euro 100,00 l'assegno divorzile mensile a favore della RA . _1
In data 29.05.2021 si costituiva la RA , aderendo alla richiesta di _1 scioglimento del matrimonio ma chiedendo a suo favore un assegno di mantenimento della entità di euro 175,00 in caso di disoccupazione del suddetto e di euro 330,00 in caso di occupazione. Il Tribunale di Torino con sentenza parziale n. 299/2022 pubblicata in data 28/01/2022 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e mandava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine DEatto di matrimonio.
Infine, in data 6.3.2023, il Tribunale di Torino provvedeva definitivamente e, dato atto della sentenza parziale n. 299/2022 (dep. 28.01.2022), disponeva che il signor dovesse versare alla RA mensilmente un contributo di euro Pt_1 _1
280,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Compensava per intero infine le spese processuali. Perveniva a tale decisione ritenendo di dover riconoscere alla RA un assegno divorzile- attesa l'assenza di cambiamenti rispetto al momento DEattribuzione
2 DEassegno di separazione pari a euro 400,00 mensili - ma di doverlo ridurre nell'entità, non avendo le parti dimostrato nulla sul contributo fornito dalla RA
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e _1 personale di ciascuno degli ex coniugi. La RA continuava infatti a vivere presso i propri genitori, svolgendo _1 attività lavorativa per pochissime ore settimanali, percependo una retribuzione assolutamente bassa. Il signor invece viveva in un alloggio condotto in Pt_1 locazione (pagava un canone di 530 euro al mese) con una compagna che lavorava saltuariamente. Riferiva che nel 2019 era stato fino al mese di novembre in stato di disoccupazione ma che in data 13.11.2019 aveva ottenuto, a seguito di transazione, dalla MAXI DI S.r.l. la somma di euro 17.500,00 che aveva trasferito interamente alla compagna Aggiungeva che , fino ad aprile 2020 aveva lavorato per Persona_3 con una retribuzione di circa 1500,00 euro mensili e da Controparte_2 maggio 2020 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un cantiere navale di Ancona (Poseidon Yacht s.r.l.).
Il signor proponeva appello nei confronti della sentenza del E_
Tribunale di Torino chiedendo in riforma della medesima di disporre la revoca del diritto all'assegno divorzile per la RA o in subordine di dichiarare che tale _1 assegno divorzile era dovuto nella somma di euro 100,00 a favore DEappellata,
e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio anche secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito. In via istruttoria chiedeva di disporre le indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad accertare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso nonché finalizzate ad evidenziare _1 eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni.
Il signor , come primo motivo di appello, deduceva illogicità e E_ omessa motivazione – violazione e falsa applicazione DEart. 5, comma VI°, Legge n° 898 / 1970 e DEart. 2697, Cod. Civ. – in punto di ritenuta sussistenza di quanto affermato da controparte circa la propria situazione economico lavorativa a prescindere da qualsivoglia prova in tal senso. Rappresentava infatti che la RA
aveva dichiarato di aver sempre lavorato, fin dalla giovane età, come colf _1 senza che tale attività fosse mai stata regolarizzata e che non aveva minimamente contribuito alla formazione del patrimonio familiare (inesistente) né tantomeno di quello DEappellante (inesistente). Non era pertanto stata dimostrata ai fini DEattribuzione DEassegno divorzile l'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi di sostentamento in quanto la RA non aveva provato di essersi prodigata _1 per trovare una regolare occupazione. Evidenziava infine che la RA si era _1 altresì rifiutata di ottemperare agli ordini in esibizione delle proprie dichiarazioni reddituali nonostante l'ordine del giudice per ben due volte .
3 Come secondo motivo di appello lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con violazione e falsa applicazione DEart. 5 co. VI, della Legge n° 898 / 1970 in punto determinazione DEassegno divorzile e in punto di ritenuta inidoneità della relazione investigativa di parte al fine di dimostrare il reddito da lavoro irregolare della RA . Parte appellante segnalava un errore nella _1 lettura degli atti da parte del Primo Giudice nella misura in qui quantificava l'assegno separativo nella somma di euro 400,00, quando invece il decreto di omologa riportava le seguenti determinazioni “3) che: “il sig. verserà Parte_2 alla moglie la somma di euro 175,00 entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di mantenimento della stessa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT sino a quando sarà disoccupato”; ed al punto 4) che: “il sig. , Parte_2 quando reperirà un nuovo posto di lavoro o nel caso venisse reintegrato in quello precedente, verserà alla moglie la somma di € 330,00 entro il 15 di ogni mese….etc”. La sentenza gravata si era fondata pertanto su un presupposto di fatto errato, perché il Giudicante aveva operato la riduzione della quantificazione DEassegno sulla base di una cifra errata. Inoltre, il verbale di omologazione prevedeva che la RA avrebbe avuto _1 diritto all'assegno di mantenimento fino al momento in cui non avesse reperito un posto di lavoro. Premesso che dalle dichiarazioni stesse rese dalla , la _1 medesima lavorava già nel periodo 2017-2018, parte appellante evidenziava che dalle indagini investigative prodotte era risultato con evidenza che la RA lavorava tutti i giorni feriali settimanali con continuità e per almeno 3-4 ore al giorno .
Come terzo motivo di appello si doleva DEerrore di giudizio in punto di comparazione tra le situazioni reddituali-patrimoniali delle parti in causa . Rappresentava infatti che, come dimostrato dalle indagini investigative, la RA aveva un reddito mensile oscillante tra i 600,00 e gli 800,00 euro, esenti da tassazione e non soggiaceva alle spese di locazione e delle utenze. La RA inoltre disponeva di somme di denaro non esigue (versamento di 399,00 euro sulla Postepay in data 18.03.2022 e di euro 400,00 in data 19.4.2022), che le avevano consentito l'acquisto di una AT Panda del valore di euro 1.150,00 nel periodo della generale crisi economica per Covid19. Il sig. invece lavorava come operaio e percepiva una retribuzione netta Pt_1 mensile comprensiva di quota di TFR che ammontava a circa € 1.500,00. Abitava in un appartamento condotto in locazione a fronte della corresponsione di un canone pari ad € 530,00 e non aveva la proprietà di beni immobili né, tantomeno, di beni mobili registrati. Dava inoltre atto che la propria attuale moglie lavorava solo saltuariamente e pertanto egli doveva mensilmente pagare almeno i 3/4 del canone di locazione, oltre alle spese per le utenze ed alle tasse a carico del conduttore. Concludeva sul punto che attraverso un confronto delle situazioni economico
4 patrimoniali delle parti, era chiaro che tra le stesse non vi fosse alcuna sostanziale differenza e che, quindi, anche sotto tale profilo, la sig.ra non avesse diritto a _1 percepire l'assegno divorzile. Concludeva infine rinnovando l'istanza istruttoria finalizzata alla disposizione di indagini di polizia tributaria per accertare l'effettivo reddito percepito dalla RA
e la sussistenza di contribuzioni da parte di enti a favore della stessa. _1
Con memoria del 29.12.2023 si costituiva la RA chiedendo la conferma _1 della sentenza oggetto del presente gravame.
La RA dichiarava di vivere in un alloggio in locazione e di essere gravata _1 da un canone locativo di euro 350,00 mensili, oltre agli altri oneri e accessori. Rappresentava di svolgere la professione di colf presso due nuclei familiari: presso la RA per otto ore settimanali e con retribuzione lorda di euro 8,50 Parte_3 all'ora, come risultava dal contratto di lavoro e dalle relative buste paga e dal signor con contratto a tempo determinato sino al 9 febbraio 2024, per una Parte_4 retribuzione oraria lorda di euro 11,00 per sei ore a settimana. Percepiva pertanto un reddito di lavoro mensile pari a circa 550,00 euro. Rilevava che la , suo CP_3 unico bene di proprietà, acquistato grazie al contributo dei figli, era gravato da tre diversi provvedimenti di fermo amministrativo, tutti eseguiti in forza di debiti contratti dal signor , per omesso pagamento di sanzioni relative e a Pt_1 ripetute violazioni del codice della strada . Evidenziava inoltre che l'ex marito aveva lasciato in capo a lei molti altri debiti dallo stesso contratti, relativi all'omesso pagamento di sanzioni amministrative. Rispetto alla propria situazione personale, riferiva che nel 2017, dopo 35 anni di matrimonio, il marito aveva abbandonato la casa familiare per andare a vivere con la di lui cugina, divenuta poi sua moglie. La RA esponeva di essere _1 sprofondata in un'importante depressione accompagnata da un significato calo ponderale di peso (20 KG) e frequenti attacchi di panico ( cfr. doc. 9), che l'avevano costretta ad affidarsi ad un percorso presso il CSM. Rappresentava pertanto di non avere una forma fisica e psicologica ottimale per prestare lavoro e di essere in terapia farmacologica. Inoltre soffriva di un'importante osteoporosi lombare e femorale, che minavano grandemente la sua capacità lavorativa. Da ultimo era stata operata ad entrambi gli occhi per la cataratta. Segnalava tuttavia che, nonostante i problemi di salute, non poteva smettere di lavorare in quanto il signor , nonostante un evidente Pt_1 miglioramento delle condizioni economiche rispetto al passato, non aveva mai corrisposto né quanto consensualmente stabilito a titolo di contributo al mantenimento né quanto stabilito a titolo di assegno divorzile. Egli aveva pertanto un debito con la ex moglie di euro 17.458,92 e per questo era imputato nel Proc. Pen. n. 15051/21 r.g.n.r. – n. 3388/23 r.g. Trib., Giudice dott. ZA con prossima udienza al 12/1/2024 per violazione degli artt. 570 e 570 bis c.p..
5 Rilevava inoltre che essa aveva un'età di sessant'anni, non possedeva titoli di studio, non aveva pregresse esperienze lavorative, non poteva dirsi automunita (atteso che la vettura era sottoposta a fermo amministrativo), non godeva di buona salute e non poteva contare sull'aiuto economico di altri familiari. Inoltre, la compromessa capacità lavorativa non consentiva di incrementare le ore lavorate e, conseguentemente, di ottenere un maggior reddito. Infine, ricordava che il matrimonio era durato per molti anni durante i quali la RA non soltanto si _1 era occupata della casa e dei figli, ma aveva anche effettuato prestazioni lavorative non regolarizzate per contribuire anche economicamente al menage familiare. Rispetto al secondo motivo di appello, rilevava che ciò che era stabilito in sede di separazione veniva travolto dalla sentenza di divorzio. Relativamente al terzo motivo, contestava l'entità dei di lei redditi ricostruiti dalla controparte ed in particolare le circostanze dedotte relative alla convivenza della medesima con i genitori priva di spese ed all'utilizzo DE autovettura. Precisate le conclusioni all'udienza del 7 giugno 2024, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2024.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In merito all'assegno divorzile va richiamata la motivazione della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287-2018 secondo la quale, all'esito DEistruttoria del giudizio “può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale DEassegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono , tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile…Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e sulla molteplicità dei modelli familiari attuali.Lo scioglimento del vincolo incide infatti sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve pertanto essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare, in chiave perequativa - compensativa.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”. In altri termini la funzione equilibratrice DEassegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione del patrimonio familiare o del patrimonio personale DEaltro coniuge.
6 Ancora di recente la Corte di Cassazione ha affermato che : “ sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato in base alla disciplina DEassegno divorzile , oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge , ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tale caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Pertanto ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole in funzione perequativo- compensativa , del sacrificio sopportato per avere rinunciato , al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in giudizio rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale ( Cass. ord. 24250 in data 8 settembre 2021).
Nel caso di specie, appare di tutta evidenza il profilo assistenziale DEassegno divorzile che è stato riconosciuto in favore della RA . Quest'ultima infatti, _1 seppure svolga mansioni di collaboratrice domestica ora regolarizzata, percepisce un reddito non elevato stimabile intorno ai 600-700 euro mensili. Durante il matrimonio ha svolto qualche lavoro sempre nell'ambito della collaborazione domestica ma , avendo lavorato in maniera non regolarizzata, ora non può trarne i frutti sotto il profilo pensionistico. Ritiene peraltro la Corte che , considerata l'età (60 anni) e le condizioni di salute , anche psichica ( disturbo ansioso post traumatico da stress) della RA , non _1 sussistano i presupposti per sostenere che la medesima potrebbe, allo stato attuale, incrementare le ore di lavoro come collaboratrice domestica e, di conseguenza, i guadagni. Ben diversa invece è la situazione economico-patrimoniale del signor che ha Pt_1 dichiarato per il periodo di imposta 2021 un reddito complessivo pari a 15.556 euro derivante da lavoro dipendente con un'imposta netta di euro 1679 euro e quindi con un reddito annuo pari a circa 14000 che suddiviso su dodici mensilità produce un reddito mensile medio di euro 1200 circa e nel periodo di imposta 2022 un reddito imponibile parimenti di circa 14.000 euro come dipendente della società Poseidon Yacht srl. Nelle memorie conclusive egli ha dichiarato di percepire come operaio la somma mensile di euro 1500 compreso il TFR. In realtà risulta che il signor a partire dal 14 novembre 2023 ha costituito una società ( la FARO Nautica Pt_1
Yacht srl) di cui è amministratore e socio di maggioranza ( cfr. documentazione prodotta dalla difesa della RA il 6 giugno 2024). _1
Inoltre il signor ha una stabilità di convivenza con l'attuale compagna che Pt_1 rafforza in parte anche la sua situazione economica. Entrambi gli ex coniugi conducono in locazione la casa di abitazione dove ciascuno vive e non posseggono altri immobili.
7 La posizione di inferiorità economica della RA venne riconosciuta dal _1 marito già in sede di separazione consensuale nel 2018 allorchè alla RA _1 venne riconosciuto dal coniuge un assegno di mantenimento di 330 euro mensili. Ritiene la Corte che, la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla spettanza DEassegno divorzile, seppure fondata su diversi presupposti rispetto all'assegno di separazione, debba essere confermata, tenuto conto DEaspetto assistenziale fondato sui non elevati redditi da lavoro percepiti dalla RA e _1 sull'assenza di prospettive pensionistiche sufficienti a fornirle il necessario per soddisfare le sue esigenze di vita. Rilevano inoltre anche la lunga durata del matrimonio pari a circa 35 anni e la nascita di due figli alla cui crescita la RA
, non lavorando se non saltuariamente come colf, ha certamente contribuito in _1 maniera maggiore rispetto al marito. In ordine al quantum, si ritiene che la valutazione del primo giudice debba essere confermata senza che sia necessario disporre indagini di Polizia Tributaria sulla RA essendo state queste ultime richieste con finalità estremamente _1 esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale proposto da contro E_
, _1
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino emessa inter partes il 6 marzo 2023. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore DEIO ( E_ essendo la RA ammessa al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in _1 euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1911 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. Dà atto che per effetto della presente decisione l'appellante è tenuto ex art. 13 comma I quater dpr 115-2002 al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2024 Si comunichi Il Presidente est.
8 Carmela Mascarello
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