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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1927/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EL ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DONINI SARA
ATTRICE contro
AVV. C.F. ), in proprio ex art. 88 c.p.c.; ONroparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1 seguito ha convenuto in giudizio , (di Parte_1 ONroparte_2 ON seguito e l'avv. deducendo quanto segue. ONroparte_1
In data 27.4.2015 i sig.ri e in qualità di soci e legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 ON concludevano con un “contratto per l'emissione di perizia con parere pro Parte_1 veritate tradizionale per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing-contratto Gold” (doc. 3) relativo al contratto di mutuo stipulato da quest'ultima in data 6.12.1996 con la Ubi Banca già S.p.a. Banca Popolare di Bergamo S.p.a.
1 ON Tale contratto prevedeva che la si impegnasse a pagare alla la somma di Parte_1
4.500,00 euro oltre iva per l'attività di redazione dell'analisi contabile e consulenza finanziaria preventiva nonché per lo svolgimento della conseguente attività stragiudiziale e di mediazione finalizzata ad ottenere dall'istituto di credito il risarcimento/restituzione di quanto indebitamente ON fatto pagare per anatocismo, usura o altro, oltre al riconoscimento alla del 25% del valore del minor debito o maggior credito oltre iva una volta recuperato o intervenuto, oltre al 25% del suesposto minor debito qualora fosse stata richiesta la consegna dell'analisi contabile, oltre ad ON affidare mandato a professionisti incaricati da sia per la difesa legale sia per l'attività di ctp. ON Per contro, si impegnava a redigere l'analisi contabile, a svolgere attività stragiudiziale e di mediazione nei confronti degli istituti di credito e tenere indenne il cliente in forza della polizza sottoscritta da quest'ultima con , la quale “copre le spese legali (sino ad un massimo di CP_3
100.000 euro per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative a controversie stragiudiziali, mediative e giudiziali.
In ottemperanza a tale proposta contrattuale, in data 6.5.2015 versava l'importo di Parte_1
ON 5.490,00 euro in favore di (docc. 4 e 5), la quale le assegnava il sig. quale Parte_3
ON
ON consulente e l'avv. quale legale di riferimento della CP_1
ON Successivamente, la aderiva ad una seconda proposta contrattuale di dal Parte_1 contenuto sostanzialmente analogo a quello relativo al rapporto di mutuo, concernente il rapporto di conto corrente n. 13019 stipulato con la Banca Popolare di Bergamo, oggi Ubi Banca S.p.a.
(doc. 11) pertanto, in data 11.8.2015 la stessa versava l'importo di 2.806,00 euro in favore di
ON (doc. 12).
ON In seguito, sia la sia il legale della stessa si rendevano irreperibili e dopo due anni di assenza
ON di aggiornamenti ed a seguito di plurimi solleciti, in data 19.3.2018 l'ufficio sinistri comunicava che la posizione della non era più attiva e che poteva essere Parte_1 riassicurata previo pagamento dell'importo di 60,00 euro per rielaborazione perizia oltre alla somma di 240,00 euro per la nuova copertura assicurativa e la invitava a sottoscrive un nuovo contratto. La contestava l'inerzia e il protratto silenzio dell'avv. e di Parte_1 CP_1
ON
la quale si limitava a replicare in data 11.6.2018 “possiamo procedere a spostare le sue posizioni ad altro legale” e segnalava a tal riguardo, l'avv. Biagio Riccio, il quale richiedeva il versamento di 1.687,13 euro “per la richiesta di documentazione ex art. 119 tub, con eventuale azione giudiziale per il conseguimento dello scopo e per il consumarsi dell'effetto interruttivo”. ON Mediante lettera di diffida dell'1.8.2018 la comunicava alla che ogni Parte_1 rapporto intervenuto con la stessa e con i legali da questa indicati doveva intendersi risolto e richiedeva la restituzione della documentazione relativa al contratto di conto corrente. Tale lettera ON non veniva riscontrata da mentre, dal riscontro fornito dall'avv. in data 7.9.2018, CP_1
l'attrice apprendeva che in relazione al contratto di mutuo nulla era stato fatto ed ogni eventuale contestazione appariva ormai prescritta;
quanto al contratto di conto corrente, l'attività
2 stragiudiziale si era risolta in un procedimento di mediazione avviato dopo oltre due anni dall'incarico e senza che la società fosse stata invitata a partecipare all'incontro.
Parte attrice chiedeva in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ON la responsabilità contrattuale e/o professionale della e/o dell'avv. con ONroparte_1 riferimento a quest'ultimo anche per violazione della normativa deontologica forense, per ON l'effetto, condannare la e l'avv. in solido o secondo le rispettive ONroparte_1 spettanze, a risarcire alla tutti i danni -patrimoniali e non- da quest'ultima subiti e Parte_1 subendi, i quali si quantificano: - in Euro 224.020,16 (così giustificati: Euro 209.883,92, in ragione di quanto stimato nella perizia tecnica in atti sub doc. 40 e relativa alle oramai prescritte pretese creditorie dell'attrice nei confronti della UBI Banca S.p.A. in relazione al rapporto di mutuo bancario, ed euro 14.136,24, in ragione di quanto indicato nella perizia tecnica in atti sub doc. 41 e relativa alle pretese creditorie dell'attrice nei confronti della UBI Banca S.p.A. in ordine al rapporto di conto corrente, non perseguite stante l'avversario rifiuto per le motivazioni indicate e non più perseguibili stante la mancata restituzione della documentazione a supporto;
il tutto, peraltro, come altresì quantificato nell'istanza di mediazione a firma dell'avv. CP_1 sub doc. 22); - o quanto meno in Euro 8.296,00 (di cui, rispettivamente, Euro 5.490,00 ed Euro
2.806,00), per gli esborsi sostenuti dall'attrice pagati in esecuzione dei contratti siglati con la ON e del conseguente connesso/incarico conferito all'avv. in forza degli stessi, oltre CP_1 ad Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente determinati;
- o nella diversa - maggiore o minore- misura che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; ON In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento della e/o del suo legale avv. e, dunque, l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. dei due ONroparte_1 contratti sottoscritti dalla e del conseguente/connesso incarico conferito all'avv. Parte_1 ON in forza degli stessi contratti, per l'effetto, condannare la e/o l'avv. CP_1
[...]
in solido o secondo le rispettive spettanze, a rifondere all'attrice la somma di Euro CP_1
8.296,00 dalla medesima invano pagata in esecuzione dei contratti, nonché a risarcirle gli ulteriori danni -patrimoniali e non - subiti e subendi, nella misura che si quantifica -in via forfettaria ed equitativa- in Euro 50.000,00 o nella diversa misura -maggiore o minore- che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della ON dai due contratti siglati con la e dal conseguente/connesso incarico conferito Parte_1 all'avv. in forza degli stessi contratti;
nonché accertare e dichiarare la nullità e/o CP_1
l'annullabilità e, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola, inserita nell'art. 11 dei predetti contratti, ai sensi della quale “il compenso fin qui concordato e già corrisposto sarà ON ON comunque trattenuto da;
per l'effetto, condannare la e/o l'avv. in ONroparte_1 solido o secondo le rispettive spettanze, a rifondere all'attrice la somma di Euro 8.296,00 dalla
3 medesima pagata in esecuzione dei contratti e dell'incarico di cui sopra, nonché a risarcirle gli ulteriori danni -patrimoniali e non- subiti e subendi, nella misura che si quantifica -in via forfettaria ed equitativa- in Euro 50.000,00 o nella diversa misura -maggiore o minore- che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ON In ogni caso, chiedeva di condannare la e/o l'avv. in solido o secondo ONroparte_1 le rispettive spettanze, a rifondere alla anche le spese Parte_1 legali sostenute per l'assistenza professionale nella fase stragiudiziale nella presente vertenza, nella misura di euro 1.467,62 (doc. 58) o in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre alla condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
ON
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nei propri confronti posto che, quest'ultima avrebbe espletato il proprio incarico consistente nella redazione delle perizie tecniche ed alla consegna delle stesse all'avv. al quale spettava la promozione dell'attività giudiziaria deducendo pertanto, CP_1 che ogni mancanza od omissione attribuibile all'avv. non poteva essere attribuita alla CP_1 stessa essendo estranea al rapporto professionale intercorso tra quest'ultimo e l'attrice. ON Deduceva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 c.c. sostenendo che non potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale per tutte le doglianze mosse dall'attrice nei confronti dell'avv. CP_1
Eccepiva infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c. posto che, l'atto di citazione sarebbe generico, oltre a presentare una discordanza tra causa pretendi e petitum. ON Chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di accertare e dichiarare che la stessa ha provveduto nei tempi e modi previsti dal contratto, alla redazione delle perizie tecniche ed alla consegna all'avv. chiedeva anche di accertare e dichiarare che CP_1 la mancata proposizione del giudizio per l'accertamento giudiziale delle criticità constatate in ordine al contratto di mutuo n° 16213, stipulato con la Banca Popolare di Bergamo S.p.A., ed al rapporto di conto corrente n° 13019, “acceso” col medesimo istituto di credito non può essere assolutamente imputata alla comparente;
appurare e dichiarare, altresì, la violazione e falsa ON applicazione dell'art. 1294 c.c. attesa l'assenza di ogni vincolo solidale tra la e l'avv.
accertare, infine, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., attesa la ONroparte_1 sua totale genericità, incertezza ed indeterminatezza e rigettare la domanda attorea.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza ONroparte_1 dell'asserito inadempimento contestatogli dall'attrice ed inoltre esponeva che, quest'ultima non avrebbe fornito alcuna prova atta a dimostrare che, laddove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito alla stregua di criteri probabilistici avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
4 Deduceva che, in merito al contratto di mutuo le censure di usura sarebbero state oggetto di reiezione da parte del Tribunale posto che, con riferimento all'usura oggettiva il Tan e il tasso di mora sarebbero stati perfettamente entro soglia se confrontati con la dei tassi effettivi di Pt_4 interessi globali medi pubblicata sulla G.U. mentre, per l'usura soggettiva, la perizia non chiarirebbe sulla scorta di quale documentazione siano stati determinati i parametri della difficoltà economica e finanziaria dal quale sarebbe derivata la sproporzione dei tassi applicati alla Parte_1
In punto di contratto di conto corrente, sosteneva che l'attrice non avrebbe fornito tutta la documentazione bancaria necessaria alla redazione della perizia, pertanto, riteneva che sulla scorta della documentazione analizzata dalla perizia e senza la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione, un eventuale giudizio di ripetizione d'indebito avrebbe avuto esito infausto.
Deduceva altresì l'imputabilità all'attrice della decadenza dalla garanzia assicurativa Gold posto che, che la non avrebbe mai conferito alcun mandato all'avv. in Parte_1 CP_1 difetto del quale, quest'ultimo non avrebbe potuto notificare alcun atto introduttivo del giudizio per interrompere il termine di prescrizione e garanzia delle polizze, in quanto l'attrice lo avrebbe contattato per la prima volta a due anni di distanza dalla stipula.
Infine, esponeva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte dell'attrice circa la restituzione della documentazione bancaria attinente al contratto di mutuo e conto corrente.
Chiedeva di respingere le domande attoree di inadempimento, responsabilità professionale e risarcimento del danno in quanto infondate ed infine, di condannare l'attrice ex art 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
In data 1.2.2024, veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante la sentenza con cui veniva ON dichiarata la liquidazione giudiziale di Successivamente, in data 2.5.2025, parte attrice depositava ricorso in riassunzione nei confronti dell'avv. insistendo per ONroparte_1
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nei confronti di quest'ultimo.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Parte attrice lamenta una condotta professionale negligente da parte dell'avv. nello CP_1 specifico rappresentava che il medesimo avrebbe disatteso i principi generali di lealtà, correttezza e trasparenza in ambito di rapporti contrattuali oltre ad aver violato i doveri sanciti dal Codice
Deontologico Forense posto che, lo stesso avrebbe espletato il proprio mandato tardivamente in merito al rapporto di conto corrente, avviando una procedura di mediazione solo in data
5 23.10.2017 (doc. 25 attrice). Inoltre, il professionista sarebbe rimasto inerte rispetto all'interruzione della prescrizione relativamente al rapporto di mutuo, oltre a non aver instaurato il procedimento volto a far valere le perizie econometriche.
In merito alle predette censure mosse dall'attrice si rileva che parte attrice non ha fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare, pur se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta asseritamente inadempiente contestata al professionista, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Non è stato provato l'imprescindibile nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito oltre a non aver fornito alcun elemento idoneo a provare neppure in via meramente presuntiva con ragionevole probabilità, che qualora il legale avesse tenuto la condotta invocata dall'attrice, il giudizio civile di ripetizione di indebito da instaurare
contro
Ubi Banca s.p.a. avrebbe avuto esito favorevole in tutto o in parte per la , quindi, la prova che se l'avv. ONroparte_4 avesse tenuto la condotta richiesta dall'attrice quest'ultima avrebbe conseguito il CP_1 risultato perseguito. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che “in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, si afferma che il titolo di responsabilità presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente;
in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
il giudizio suindicato, poi, su base prognostica e probabilistica, è riservato esclusivamente al giudice di merito, salvo eventuali inadeguatezze riferite alla motivazione o ai vizi di logicità" (cfr. Cass.
Civ. Sez. III 13.02.2014 n. 3355). Ciò premesso, in riferimento al rapporto di mutuo e alle censure di usura, si evidenzia che il contratto di mutuo è stato sottoscritto in data antecedente alla prima rilevazione dei tassi soglia usura, con la conseguenza che nel caso de quo non avrebbe trovato applicazione la L. n. 108/96 in relazione alle contestazioni sull'usura oggettiva e/o originaria peraltro, per quanto concerne l'usura oggettiva, dall'esame della tabella di cui alla perizia tecnica del contratto di mutuo (doc. 40) si evince che il TAN del 10,50% e il Parte_5 del 12,50% erano perfettamente entro soglia se confrontati (anche se non applicabile ratione temporis al mutuo in oggetto di discussione) con la Griglia dei tassi effettivi globali medi pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 72 del 02.04.1997 (doc. n. 2 avv. , che nel CP_1 periodo di riferimento della rilevazione 01 ottobre– 31 dicembre 1996, per la categoria “Mutui” indicava un TEGM del 10,60% con un TSU del 15,9% pertanto, le censure di usura ab origine sarebbero state con ogni evidenza respinte qualora attivate in sede giudiziale. Parimenti, le censure aventi ad oggetto l'usura sopravvenuta avrebbero subito la medesima sorte posto che, la
Cassazione ha escluso l'esistenza dell'usura sopravvenuta ed inoltre, ha negato che il piano di
6 ammortamento alla francese violi il divieto di anatocismo (Cass. Sent. n. 34677/22 e 27823/23).
Sul punto dell'usura sopravvenuta, la Cassazione ha introdotto il seguente principio di diritto:“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”
(Cass. Sent. n. 24675 del 19.10.2017).
Alla luce di quanto detto, ne consegue che, qualora la causa fosse stata promossa, le relative istanze di ripetizione di indebito proposte dall'attrice, sarebbero state con ogni probabilità oggetto di reiezione da parte del Tribunale anche in presenza di atti interruttivi della prescrizione per quanto attiene al contratto di mutuo.
Risulta censurabile, in quanto comprovato, l'inadempimento dell'avv. per aver CP_1 omesso di tenere aggiornata la cliente e non aver fornito alla stessa le informazioni essenziali in particolare, per quanto riguarda la procedura di mediazione, l'avv. non si è curato di CP_1 comunicare alla cliente la data dell'incontro né ha provveduto ad invitarla a parteciparvi ed a comunicare l'avvenuta adesione della controparte alla suddetta procedura. Da ciò, si denotano dei profili di responsabilità in capo al professionista per non aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto dalla società attrice, pertanto, l'attrice ha diritto ad ottenere la ripetizione delle spese legali sopportate dalla medesima per le prestazioni di consulenza e assistenza per la fase stragiudiziale della vertenza, per un importo pari a 1.467,62 euro (doc. 58 parte attrice).
In riferimento all'ulteriore danno patrimoniale relativo alla ripetizione delle somme versate dall'attrice per la redazione delle perizie econometriche, è evidente che tale danno non può essere ricondotto all'avv. posto che, parte attrice non ha sollevato alcuna doglianza circa CP_1
l'inutilità delle perizie ovvero non ha lamentato la circostanza che le stesse non avrebbero potuto portare al risultato sperato, per contro, ha sostenuto soltanto che l'inerzia del legale CP_1 avrebbe comportato il mancato ottenimento della restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'istituto bancario. A tal riguardo, parte attrice non ha fornito nessun elemento su cui fondare alcuna valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziaria che doveva essere promossa e diligentemente seguita dall'Avv. tanto più, CP_1 che si tratta di spese sostenute dalla medesima, finalizzate ad ottenere dall'istituto di credito quanto indebitamente fatto pagare per anatocismo, usura o altro in costanza dei richiamati contratti bancari a fortiori del fatto che, alla luce delle recenti statuizioni della Cassazione, si tratta di posizioni che non avrebbero potuto essere fatte valere e che in sostanza, non avrebbero
7 portato al conseguimento del risultato sperato. Da ciò si desume che, seppur l'avv. CP_1 avesse tempestivamente instaurato il giudizio, vi sarebbe stato un concreto rischio di esito infausto e conseguentemente, la soccombenza dell'attrice, pertanto, non può addebitarsi alcun profilo di inadempimento in tal senso, in capo all'avv. CP_1
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.957,30 di cui euro 1.702,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 255,30 per spese generali oltre iva e cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.467,62 oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 26 novembre 2025
Il Giudice
EL ND
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EL ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DONINI SARA
ATTRICE contro
AVV. C.F. ), in proprio ex art. 88 c.p.c.; ONroparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1 seguito ha convenuto in giudizio , (di Parte_1 ONroparte_2 ON seguito e l'avv. deducendo quanto segue. ONroparte_1
In data 27.4.2015 i sig.ri e in qualità di soci e legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 ON concludevano con un “contratto per l'emissione di perizia con parere pro Parte_1 veritate tradizionale per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing-contratto Gold” (doc. 3) relativo al contratto di mutuo stipulato da quest'ultima in data 6.12.1996 con la Ubi Banca già S.p.a. Banca Popolare di Bergamo S.p.a.
1 ON Tale contratto prevedeva che la si impegnasse a pagare alla la somma di Parte_1
4.500,00 euro oltre iva per l'attività di redazione dell'analisi contabile e consulenza finanziaria preventiva nonché per lo svolgimento della conseguente attività stragiudiziale e di mediazione finalizzata ad ottenere dall'istituto di credito il risarcimento/restituzione di quanto indebitamente ON fatto pagare per anatocismo, usura o altro, oltre al riconoscimento alla del 25% del valore del minor debito o maggior credito oltre iva una volta recuperato o intervenuto, oltre al 25% del suesposto minor debito qualora fosse stata richiesta la consegna dell'analisi contabile, oltre ad ON affidare mandato a professionisti incaricati da sia per la difesa legale sia per l'attività di ctp. ON Per contro, si impegnava a redigere l'analisi contabile, a svolgere attività stragiudiziale e di mediazione nei confronti degli istituti di credito e tenere indenne il cliente in forza della polizza sottoscritta da quest'ultima con , la quale “copre le spese legali (sino ad un massimo di CP_3
100.000 euro per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative a controversie stragiudiziali, mediative e giudiziali.
In ottemperanza a tale proposta contrattuale, in data 6.5.2015 versava l'importo di Parte_1
ON 5.490,00 euro in favore di (docc. 4 e 5), la quale le assegnava il sig. quale Parte_3
ON
ON consulente e l'avv. quale legale di riferimento della CP_1
ON Successivamente, la aderiva ad una seconda proposta contrattuale di dal Parte_1 contenuto sostanzialmente analogo a quello relativo al rapporto di mutuo, concernente il rapporto di conto corrente n. 13019 stipulato con la Banca Popolare di Bergamo, oggi Ubi Banca S.p.a.
(doc. 11) pertanto, in data 11.8.2015 la stessa versava l'importo di 2.806,00 euro in favore di
ON (doc. 12).
ON In seguito, sia la sia il legale della stessa si rendevano irreperibili e dopo due anni di assenza
ON di aggiornamenti ed a seguito di plurimi solleciti, in data 19.3.2018 l'ufficio sinistri comunicava che la posizione della non era più attiva e che poteva essere Parte_1 riassicurata previo pagamento dell'importo di 60,00 euro per rielaborazione perizia oltre alla somma di 240,00 euro per la nuova copertura assicurativa e la invitava a sottoscrive un nuovo contratto. La contestava l'inerzia e il protratto silenzio dell'avv. e di Parte_1 CP_1
ON
la quale si limitava a replicare in data 11.6.2018 “possiamo procedere a spostare le sue posizioni ad altro legale” e segnalava a tal riguardo, l'avv. Biagio Riccio, il quale richiedeva il versamento di 1.687,13 euro “per la richiesta di documentazione ex art. 119 tub, con eventuale azione giudiziale per il conseguimento dello scopo e per il consumarsi dell'effetto interruttivo”. ON Mediante lettera di diffida dell'1.8.2018 la comunicava alla che ogni Parte_1 rapporto intervenuto con la stessa e con i legali da questa indicati doveva intendersi risolto e richiedeva la restituzione della documentazione relativa al contratto di conto corrente. Tale lettera ON non veniva riscontrata da mentre, dal riscontro fornito dall'avv. in data 7.9.2018, CP_1
l'attrice apprendeva che in relazione al contratto di mutuo nulla era stato fatto ed ogni eventuale contestazione appariva ormai prescritta;
quanto al contratto di conto corrente, l'attività
2 stragiudiziale si era risolta in un procedimento di mediazione avviato dopo oltre due anni dall'incarico e senza che la società fosse stata invitata a partecipare all'incontro.
Parte attrice chiedeva in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ON la responsabilità contrattuale e/o professionale della e/o dell'avv. con ONroparte_1 riferimento a quest'ultimo anche per violazione della normativa deontologica forense, per ON l'effetto, condannare la e l'avv. in solido o secondo le rispettive ONroparte_1 spettanze, a risarcire alla tutti i danni -patrimoniali e non- da quest'ultima subiti e Parte_1 subendi, i quali si quantificano: - in Euro 224.020,16 (così giustificati: Euro 209.883,92, in ragione di quanto stimato nella perizia tecnica in atti sub doc. 40 e relativa alle oramai prescritte pretese creditorie dell'attrice nei confronti della UBI Banca S.p.A. in relazione al rapporto di mutuo bancario, ed euro 14.136,24, in ragione di quanto indicato nella perizia tecnica in atti sub doc. 41 e relativa alle pretese creditorie dell'attrice nei confronti della UBI Banca S.p.A. in ordine al rapporto di conto corrente, non perseguite stante l'avversario rifiuto per le motivazioni indicate e non più perseguibili stante la mancata restituzione della documentazione a supporto;
il tutto, peraltro, come altresì quantificato nell'istanza di mediazione a firma dell'avv. CP_1 sub doc. 22); - o quanto meno in Euro 8.296,00 (di cui, rispettivamente, Euro 5.490,00 ed Euro
2.806,00), per gli esborsi sostenuti dall'attrice pagati in esecuzione dei contratti siglati con la ON e del conseguente connesso/incarico conferito all'avv. in forza degli stessi, oltre CP_1 ad Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente determinati;
- o nella diversa - maggiore o minore- misura che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; ON In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento della e/o del suo legale avv. e, dunque, l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. dei due ONroparte_1 contratti sottoscritti dalla e del conseguente/connesso incarico conferito all'avv. Parte_1 ON in forza degli stessi contratti, per l'effetto, condannare la e/o l'avv. CP_1
[...]
in solido o secondo le rispettive spettanze, a rifondere all'attrice la somma di Euro CP_1
8.296,00 dalla medesima invano pagata in esecuzione dei contratti, nonché a risarcirle gli ulteriori danni -patrimoniali e non - subiti e subendi, nella misura che si quantifica -in via forfettaria ed equitativa- in Euro 50.000,00 o nella diversa misura -maggiore o minore- che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
In via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della ON dai due contratti siglati con la e dal conseguente/connesso incarico conferito Parte_1 all'avv. in forza degli stessi contratti;
nonché accertare e dichiarare la nullità e/o CP_1
l'annullabilità e, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola, inserita nell'art. 11 dei predetti contratti, ai sensi della quale “il compenso fin qui concordato e già corrisposto sarà ON ON comunque trattenuto da;
per l'effetto, condannare la e/o l'avv. in ONroparte_1 solido o secondo le rispettive spettanze, a rifondere all'attrice la somma di Euro 8.296,00 dalla
3 medesima pagata in esecuzione dei contratti e dell'incarico di cui sopra, nonché a risarcirle gli ulteriori danni -patrimoniali e non- subiti e subendi, nella misura che si quantifica -in via forfettaria ed equitativa- in Euro 50.000,00 o nella diversa misura -maggiore o minore- che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ON In ogni caso, chiedeva di condannare la e/o l'avv. in solido o secondo ONroparte_1 le rispettive spettanze, a rifondere alla anche le spese Parte_1 legali sostenute per l'assistenza professionale nella fase stragiudiziale nella presente vertenza, nella misura di euro 1.467,62 (doc. 58) o in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre alla condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
ON
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nei propri confronti posto che, quest'ultima avrebbe espletato il proprio incarico consistente nella redazione delle perizie tecniche ed alla consegna delle stesse all'avv. al quale spettava la promozione dell'attività giudiziaria deducendo pertanto, CP_1 che ogni mancanza od omissione attribuibile all'avv. non poteva essere attribuita alla CP_1 stessa essendo estranea al rapporto professionale intercorso tra quest'ultimo e l'attrice. ON Deduceva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 c.c. sostenendo che non potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale per tutte le doglianze mosse dall'attrice nei confronti dell'avv. CP_1
Eccepiva infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c. posto che, l'atto di citazione sarebbe generico, oltre a presentare una discordanza tra causa pretendi e petitum. ON Chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di accertare e dichiarare che la stessa ha provveduto nei tempi e modi previsti dal contratto, alla redazione delle perizie tecniche ed alla consegna all'avv. chiedeva anche di accertare e dichiarare che CP_1 la mancata proposizione del giudizio per l'accertamento giudiziale delle criticità constatate in ordine al contratto di mutuo n° 16213, stipulato con la Banca Popolare di Bergamo S.p.A., ed al rapporto di conto corrente n° 13019, “acceso” col medesimo istituto di credito non può essere assolutamente imputata alla comparente;
appurare e dichiarare, altresì, la violazione e falsa ON applicazione dell'art. 1294 c.c. attesa l'assenza di ogni vincolo solidale tra la e l'avv.
accertare, infine, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., attesa la ONroparte_1 sua totale genericità, incertezza ed indeterminatezza e rigettare la domanda attorea.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza ONroparte_1 dell'asserito inadempimento contestatogli dall'attrice ed inoltre esponeva che, quest'ultima non avrebbe fornito alcuna prova atta a dimostrare che, laddove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito alla stregua di criteri probabilistici avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
4 Deduceva che, in merito al contratto di mutuo le censure di usura sarebbero state oggetto di reiezione da parte del Tribunale posto che, con riferimento all'usura oggettiva il Tan e il tasso di mora sarebbero stati perfettamente entro soglia se confrontati con la dei tassi effettivi di Pt_4 interessi globali medi pubblicata sulla G.U. mentre, per l'usura soggettiva, la perizia non chiarirebbe sulla scorta di quale documentazione siano stati determinati i parametri della difficoltà economica e finanziaria dal quale sarebbe derivata la sproporzione dei tassi applicati alla Parte_1
In punto di contratto di conto corrente, sosteneva che l'attrice non avrebbe fornito tutta la documentazione bancaria necessaria alla redazione della perizia, pertanto, riteneva che sulla scorta della documentazione analizzata dalla perizia e senza la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione, un eventuale giudizio di ripetizione d'indebito avrebbe avuto esito infausto.
Deduceva altresì l'imputabilità all'attrice della decadenza dalla garanzia assicurativa Gold posto che, che la non avrebbe mai conferito alcun mandato all'avv. in Parte_1 CP_1 difetto del quale, quest'ultimo non avrebbe potuto notificare alcun atto introduttivo del giudizio per interrompere il termine di prescrizione e garanzia delle polizze, in quanto l'attrice lo avrebbe contattato per la prima volta a due anni di distanza dalla stipula.
Infine, esponeva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte dell'attrice circa la restituzione della documentazione bancaria attinente al contratto di mutuo e conto corrente.
Chiedeva di respingere le domande attoree di inadempimento, responsabilità professionale e risarcimento del danno in quanto infondate ed infine, di condannare l'attrice ex art 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
In data 1.2.2024, veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante la sentenza con cui veniva ON dichiarata la liquidazione giudiziale di Successivamente, in data 2.5.2025, parte attrice depositava ricorso in riassunzione nei confronti dell'avv. insistendo per ONroparte_1
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nei confronti di quest'ultimo.
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Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Parte attrice lamenta una condotta professionale negligente da parte dell'avv. nello CP_1 specifico rappresentava che il medesimo avrebbe disatteso i principi generali di lealtà, correttezza e trasparenza in ambito di rapporti contrattuali oltre ad aver violato i doveri sanciti dal Codice
Deontologico Forense posto che, lo stesso avrebbe espletato il proprio mandato tardivamente in merito al rapporto di conto corrente, avviando una procedura di mediazione solo in data
5 23.10.2017 (doc. 25 attrice). Inoltre, il professionista sarebbe rimasto inerte rispetto all'interruzione della prescrizione relativamente al rapporto di mutuo, oltre a non aver instaurato il procedimento volto a far valere le perizie econometriche.
In merito alle predette censure mosse dall'attrice si rileva che parte attrice non ha fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare, pur se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta asseritamente inadempiente contestata al professionista, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Non è stato provato l'imprescindibile nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito oltre a non aver fornito alcun elemento idoneo a provare neppure in via meramente presuntiva con ragionevole probabilità, che qualora il legale avesse tenuto la condotta invocata dall'attrice, il giudizio civile di ripetizione di indebito da instaurare
contro
Ubi Banca s.p.a. avrebbe avuto esito favorevole in tutto o in parte per la , quindi, la prova che se l'avv. ONroparte_4 avesse tenuto la condotta richiesta dall'attrice quest'ultima avrebbe conseguito il CP_1 risultato perseguito. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che “in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, si afferma che il titolo di responsabilità presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente;
in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
il giudizio suindicato, poi, su base prognostica e probabilistica, è riservato esclusivamente al giudice di merito, salvo eventuali inadeguatezze riferite alla motivazione o ai vizi di logicità" (cfr. Cass.
Civ. Sez. III 13.02.2014 n. 3355). Ciò premesso, in riferimento al rapporto di mutuo e alle censure di usura, si evidenzia che il contratto di mutuo è stato sottoscritto in data antecedente alla prima rilevazione dei tassi soglia usura, con la conseguenza che nel caso de quo non avrebbe trovato applicazione la L. n. 108/96 in relazione alle contestazioni sull'usura oggettiva e/o originaria peraltro, per quanto concerne l'usura oggettiva, dall'esame della tabella di cui alla perizia tecnica del contratto di mutuo (doc. 40) si evince che il TAN del 10,50% e il Parte_5 del 12,50% erano perfettamente entro soglia se confrontati (anche se non applicabile ratione temporis al mutuo in oggetto di discussione) con la Griglia dei tassi effettivi globali medi pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 72 del 02.04.1997 (doc. n. 2 avv. , che nel CP_1 periodo di riferimento della rilevazione 01 ottobre– 31 dicembre 1996, per la categoria “Mutui” indicava un TEGM del 10,60% con un TSU del 15,9% pertanto, le censure di usura ab origine sarebbero state con ogni evidenza respinte qualora attivate in sede giudiziale. Parimenti, le censure aventi ad oggetto l'usura sopravvenuta avrebbero subito la medesima sorte posto che, la
Cassazione ha escluso l'esistenza dell'usura sopravvenuta ed inoltre, ha negato che il piano di
6 ammortamento alla francese violi il divieto di anatocismo (Cass. Sent. n. 34677/22 e 27823/23).
Sul punto dell'usura sopravvenuta, la Cassazione ha introdotto il seguente principio di diritto:“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”
(Cass. Sent. n. 24675 del 19.10.2017).
Alla luce di quanto detto, ne consegue che, qualora la causa fosse stata promossa, le relative istanze di ripetizione di indebito proposte dall'attrice, sarebbero state con ogni probabilità oggetto di reiezione da parte del Tribunale anche in presenza di atti interruttivi della prescrizione per quanto attiene al contratto di mutuo.
Risulta censurabile, in quanto comprovato, l'inadempimento dell'avv. per aver CP_1 omesso di tenere aggiornata la cliente e non aver fornito alla stessa le informazioni essenziali in particolare, per quanto riguarda la procedura di mediazione, l'avv. non si è curato di CP_1 comunicare alla cliente la data dell'incontro né ha provveduto ad invitarla a parteciparvi ed a comunicare l'avvenuta adesione della controparte alla suddetta procedura. Da ciò, si denotano dei profili di responsabilità in capo al professionista per non aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto dalla società attrice, pertanto, l'attrice ha diritto ad ottenere la ripetizione delle spese legali sopportate dalla medesima per le prestazioni di consulenza e assistenza per la fase stragiudiziale della vertenza, per un importo pari a 1.467,62 euro (doc. 58 parte attrice).
In riferimento all'ulteriore danno patrimoniale relativo alla ripetizione delle somme versate dall'attrice per la redazione delle perizie econometriche, è evidente che tale danno non può essere ricondotto all'avv. posto che, parte attrice non ha sollevato alcuna doglianza circa CP_1
l'inutilità delle perizie ovvero non ha lamentato la circostanza che le stesse non avrebbero potuto portare al risultato sperato, per contro, ha sostenuto soltanto che l'inerzia del legale CP_1 avrebbe comportato il mancato ottenimento della restituzione delle somme illegittimamente percepite dall'istituto bancario. A tal riguardo, parte attrice non ha fornito nessun elemento su cui fondare alcuna valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziaria che doveva essere promossa e diligentemente seguita dall'Avv. tanto più, CP_1 che si tratta di spese sostenute dalla medesima, finalizzate ad ottenere dall'istituto di credito quanto indebitamente fatto pagare per anatocismo, usura o altro in costanza dei richiamati contratti bancari a fortiori del fatto che, alla luce delle recenti statuizioni della Cassazione, si tratta di posizioni che non avrebbero potuto essere fatte valere e che in sostanza, non avrebbero
7 portato al conseguimento del risultato sperato. Da ciò si desume che, seppur l'avv. CP_1 avesse tempestivamente instaurato il giudizio, vi sarebbe stato un concreto rischio di esito infausto e conseguentemente, la soccombenza dell'attrice, pertanto, non può addebitarsi alcun profilo di inadempimento in tal senso, in capo all'avv. CP_1
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.957,30 di cui euro 1.702,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 255,30 per spese generali oltre iva e cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.467,62 oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 26 novembre 2025
Il Giudice
EL ND
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