Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2082 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Minà Giuseppe, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1984, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Genovese Carmelo
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 21.11.2024 (integrato e modificato in data 8.03.2025).
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Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 — hanno concordemente chiesto a questo Tribunale l'adozione di specifici provvedimenti in ordine al regime di affidamento, visita e mantenimento della prole minorenne.
In seguito, le parti hanno modificato ed integrato il ricorso originario, depositando in data 8.03.2025 un ricorso integrativo, dalle stesse personalmente sottoscritto.
Infine, all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate. All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
Tutto ciò chiarito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda congiunta giacché le condizioni indicate — espressione della concorde volontà delle parti — possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia
); Persona_1
Alla luce dell'esito del giudizio, non ricorre alcuna delle ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia (nato a [...] il [...]), sia regolato Persona_1
Pag. 2 di 3 in base alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 21.11.2024 (così
come modificato e integrato in data 8.03.2025);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, il 6/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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