Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 13783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13783 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15011R.G. anno 2018 proposto da: TE L’NT , in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente
contro
BI Joseph;
intimato avverso la sentenza n. 791 /2017 della Corte di appello di ES , depositatail 13 novembre 2017. Viste le conclusioni scritte del P.M. nella persona del sostituto procuratore Luisa De Renzis che ha concluso per l’accoglimento del Sez. I–RG 15011 /2018 udienza pubblica20.3.2023 ricorso;
udita la relazione svolta il 20 marzo 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1. ― E’ impugnat a per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di ES, in parziale accoglimento del gravame proposto da BI Joseph, proveniente dal Ghana, ha accertato che allo stesso dovesse essere riconosciuta la protezioneumanitaria. La pronuncia, con riferimento alla statuizione che interessa detta forma di protezione,ha valorizzato l’integrazione del richiedente in Italia, sottolineando come, a fronte di tale inserimento e del tempo trascorso dall’ingresso nel nostro paese, un eventuale rimpatrio sarebbe «del tutto inopportuno». 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo . L’intimato non ha svolto difese. Il giudizio,avviato alla trattazione camerale , è stato rimesso alla pubblica udienzacon ordinanza n. 25 del 202 3 di questa Corte. Il Pubblico TE ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Il TE L’NT lamenta la violazione e falsa applicazione L’art. 5, comma 6, d.lgs. n.286/1998, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. Lamenta che la Corte territoriale abbia conferito rilievo a una generica inopportunità del rientro del richiedente nel paese di origine, senza verificare se il rimpatrio potesse comportare un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali. 2. ─ Il motivo appare fondato. Nella sua espressione più autorevole, questa Corte è venuta affermando che, ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in Sez. I–RG 15011 /2018 udienza pubblica20.3.2023 raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). Tale valutazione comparativa va poi condotta attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un vulnusal diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. Sez. U. 9 settembre 2021, n. 24413). Ora, la sentenza impugnata non effettua alcuna comparazione : dopo aver dato atto, nel decidere sulleforme di protezione «maggiori», che l’odierno intimato nessun pericolo può correre in caso dirientro nel suo paese di origine, declina il giudizio formulato a proposito della protezione umanitarianon già sul piano del raffronto tra il raggiunto radicamentodel richiedente in Italia e le possibili sue condizioni di vita in Ghana, ma su quello della mera inopportunitàdel rimpatrio. Si imponeva, invece, di comparare all'attualità la situazione di inserimento sociale e lavorativo e di radicamento di vita privata e familiare costruita dal richiedente in Italia con la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, da apprezzarsi sotto il profilo oggettivo e soggettivo: eattribuendo peso, se del caso, anchealla situazione generale del paese di origine e ai suoi Sez. I–RG 15011 /2018 udienza pubblica20.3.2023 riflessi sulla posizione individuale del richiedente (così Cass. 28 dicembre 2021, n.41778, in motivazione, ove si ricorda come la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, nell'applicare al caso concreto i principi generali oggetto di enunciazione nomofilattica e nel considerare la necessaria valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in patria, ha dato rilievo alla non sindacabile valutazione del giudice del merito, secondo cui il paese di origine non era «idoneo a garantire apprezzabili prospettive di vita»e il rimpatrio forzoso avrebbe cagionato al richiedente un «trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità»). Andava, cioèfatta applicazione del principio, espresso da questa stessa Corte,secondo cui ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessaria e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione c.d. «maggiori», una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità(Cass. 13 giugno 2022, n. 19045). 3. ─ La sentenza impugnata va in conclusione cassata, con rinvio della causa allaCorte di appello di ES, in diversa composizione, la quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di appello di ES , che deciderà in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Sez. I–RG 15011