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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3159 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Righini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Moriconi, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 17.06.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio in ZI (RM) il 1.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (8/07/2013) ed (26/05/2017) e formulando le Per_1 Per_2
seguenti conclusioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
B) la casa coniugale sita in ZI (RM), alla Via degli Eucalipti n. 4 int. 2, di cui la sig.ra sig.ra è nuda proprietaria ed usufruttuario, il sig. padre Parte_1 Persona_3
della ricorrente, resta assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto. Il marito, sig. CP_1
se ne allontanerà entro trenta giorni dall'udienza presidenziale, asportando tutti i suoi
[...]
effetti personali nonché tutte le cose contenute nel garage pertinenza della casa familiare.
C) i figli della coppia, ed , ancora minorenni, saranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori con coabitazione prevalente con la madre. Il padre, sig. CP_1
potrà, vederli e tenerli con se, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola
[...]
fino al mattino successivo quando sarà cura dello stesso accompagnarli a scuola o presso la residenza della madre. Nei fine settimana pari di ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica, quando sarà cura del padre accompagnarli dalla di loro mamma.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre dalle ore 10 della mattina fino al
31.12 alle ore 10 della mattina, ovvero dal 01.01. alle ore 12.00 fino al 06.01. alle ore 21.00.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni dalla mattina alle ore 10:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la sig.ra entro e non Parte_1
oltre il 30 maggio di ogni anno. In occasione del compleanno dei figli ad anni alterni. Il padre terrà con sé i figli nella giornata della festa del papà e la madre li terrà con sé nel giorno della festa della mamma.
D) il marito, sig. , genitore non collocatario, verserà alla moglie, sig.ra CP_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, ed , la somma Parte_1 Per_1 Per_2 complessiva di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Velletri. Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, sarà versato dal marito entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o alle coordinate bancarie che verranno seguite di seguito.
E) il sig. , verserà quale contributo al mantenimento della moglie, sig.ra CP_1
la somma di € 300,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, Parte_1
come per legge. Tale somma verrà versata dal marito entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o alle coordinate bancarie che verranno seguite di seguito, fin tanto che la stessa non reperirà idonea attività lavorativa. Nel momento in cui la sig.ra inizierà Parte_1 una propria regolare attività lavorativa, la suddetta somma di € 300,00 continuerà ad essere versata dal sig. quale incremento per il mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1
.”. Per_2 All'udienza del 3.02.2024 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di aver raggiunto un accordo idoneo a definire bondariamente la controversia.
Disposto un breve rinvio dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025 si costituiva formalmente in giudizio , il quale concludeva nei CP_1 termini di cui all'accordo intervenuto tra le parti.
Alla successiva udienza del 10.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, e , Parte_1 CP_1
con richiesta di annotazione a carico dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI (RM), nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2006, Parte 2, S.A, atto n. 32 e conseguentemente
2) DISPORRE l'affido congiunto dei figli minori, ed , ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la di loro madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa.
Il padre, Sig. , potrà, vederli e tenerli con se, due fine settimana mensili, CP_1
alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì successivo quando sarà cura dello stesso accompagnarceli. Quando sarà il fine settimana di competenza del padre, il Sig. CP_1
, potrà prendere e tenere con se i figli, il mercoledì dopo la scuola per poi
[...]
accompagnarli a scuola il giovedì mattina, dopo il pernotto. Quando il fine settimana non sarà di competenza del padre, quest'ultimo, prenderà e terrà con se i figli, dal mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola dopo il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre, dalle ore IO della mattina fino al
31.12 alle ore 10:00 della mattina, ovvero dal 0l°gennaio alle ore 10.00 fino e compreso il giorno dell'Epifania alle ore 21.00. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. La Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo accordo diverso tra le parti.
Durante le vacanze estive (luglio-agosto), per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la Sig.ra entro e non oltre il 30 maggio di ogni Parte_1
anno. In occasione del compleanno dei figli ad anni alterni. Il padre terrà con sé i figli nella giornata della festa del papà. La madre li terrà con sé nel giorno della festa della mamma;
3) DISPORRE che il padre, Sig. , versi la somma mensile di € 300,00 CP_1
(trecento/00) per ogni figlio e così € 600,00 (seicento/00) per entrambi i figli, ed Per_1 , a titolo di mantenimento degli stessi. Somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_2
indici Istat e da versarsi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della
Sig.ra o alle coordinate bancarie dal Sig. già conosciute, oltre Parte_1 CP_1
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri;
4) Le parti concordano che la Sig.ra percepisca integralmente l'assegno Parte_1
unico, per entrambi i figli ed , rinunciando il Sig. a Per_1 Per_2 CP_1
percepirne il 50% di sua spettanza.
5) Le parti dichiarano di essere autosufficienti entrambe, pertanto nessun mantenimento fra loro è dovuto;
6) le parti rilasciano consenso per la richiesta del rilascio e /o rinnovo del passaporto;
Spese legali interamente compensate.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profilo di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3159/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.12.1978 (C.F.: , e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in ZI (RM) il C.F._2
1.07.2006;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ZI (anno 2006, n. 32, parte 2, serie A);
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3159 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Righini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Moriconi, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 17.06.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio in ZI (RM) il 1.07.2006, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (8/07/2013) ed (26/05/2017) e formulando le Per_1 Per_2
seguenti conclusioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
B) la casa coniugale sita in ZI (RM), alla Via degli Eucalipti n. 4 int. 2, di cui la sig.ra sig.ra è nuda proprietaria ed usufruttuario, il sig. padre Parte_1 Persona_3
della ricorrente, resta assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto. Il marito, sig. CP_1
se ne allontanerà entro trenta giorni dall'udienza presidenziale, asportando tutti i suoi
[...]
effetti personali nonché tutte le cose contenute nel garage pertinenza della casa familiare.
C) i figli della coppia, ed , ancora minorenni, saranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori con coabitazione prevalente con la madre. Il padre, sig. CP_1
potrà, vederli e tenerli con se, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola
[...]
fino al mattino successivo quando sarà cura dello stesso accompagnarli a scuola o presso la residenza della madre. Nei fine settimana pari di ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica, quando sarà cura del padre accompagnarli dalla di loro mamma.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24 dicembre dalle ore 10 della mattina fino al
31.12 alle ore 10 della mattina, ovvero dal 01.01. alle ore 12.00 fino al 06.01. alle ore 21.00.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni dalla mattina alle ore 10:00 del giorno di Pasqua alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive (luglio-agosto) per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la sig.ra entro e non Parte_1
oltre il 30 maggio di ogni anno. In occasione del compleanno dei figli ad anni alterni. Il padre terrà con sé i figli nella giornata della festa del papà e la madre li terrà con sé nel giorno della festa della mamma.
D) il marito, sig. , genitore non collocatario, verserà alla moglie, sig.ra CP_1 [...]
quale contributo al mantenimento dei figli, ed , la somma Parte_1 Per_1 Per_2 complessiva di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Velletri. Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, sarà versato dal marito entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o alle coordinate bancarie che verranno seguite di seguito.
E) il sig. , verserà quale contributo al mantenimento della moglie, sig.ra CP_1
la somma di € 300,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, Parte_1
come per legge. Tale somma verrà versata dal marito entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o alle coordinate bancarie che verranno seguite di seguito, fin tanto che la stessa non reperirà idonea attività lavorativa. Nel momento in cui la sig.ra inizierà Parte_1 una propria regolare attività lavorativa, la suddetta somma di € 300,00 continuerà ad essere versata dal sig. quale incremento per il mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1
.”. Per_2 All'udienza del 3.02.2024 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di aver raggiunto un accordo idoneo a definire bondariamente la controversia.
Disposto un breve rinvio dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025 si costituiva formalmente in giudizio , il quale concludeva nei CP_1 termini di cui all'accordo intervenuto tra le parti.
Alla successiva udienza del 10.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, e , Parte_1 CP_1
con richiesta di annotazione a carico dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI (RM), nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2006, Parte 2, S.A, atto n. 32 e conseguentemente
2) DISPORRE l'affido congiunto dei figli minori, ed , ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la di loro madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa.
Il padre, Sig. , potrà, vederli e tenerli con se, due fine settimana mensili, CP_1
alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì successivo quando sarà cura dello stesso accompagnarceli. Quando sarà il fine settimana di competenza del padre, il Sig. CP_1
, potrà prendere e tenere con se i figli, il mercoledì dopo la scuola per poi
[...]
accompagnarli a scuola il giovedì mattina, dopo il pernotto. Quando il fine settimana non sarà di competenza del padre, quest'ultimo, prenderà e terrà con se i figli, dal mercoledì dall'uscita della scuola fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola dopo il pernotto, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre, dalle ore IO della mattina fino al
31.12 alle ore 10:00 della mattina, ovvero dal 0l°gennaio alle ore 10.00 fino e compreso il giorno dell'Epifania alle ore 21.00. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. La Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo accordo diverso tra le parti.
Durante le vacanze estive (luglio-agosto), per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la Sig.ra entro e non oltre il 30 maggio di ogni Parte_1
anno. In occasione del compleanno dei figli ad anni alterni. Il padre terrà con sé i figli nella giornata della festa del papà. La madre li terrà con sé nel giorno della festa della mamma;
3) DISPORRE che il padre, Sig. , versi la somma mensile di € 300,00 CP_1
(trecento/00) per ogni figlio e così € 600,00 (seicento/00) per entrambi i figli, ed Per_1 , a titolo di mantenimento degli stessi. Somma rivalutabile annualmente secondo gli Per_2
indici Istat e da versarsi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della
Sig.ra o alle coordinate bancarie dal Sig. già conosciute, oltre Parte_1 CP_1
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri;
4) Le parti concordano che la Sig.ra percepisca integralmente l'assegno Parte_1
unico, per entrambi i figli ed , rinunciando il Sig. a Per_1 Per_2 CP_1
percepirne il 50% di sua spettanza.
5) Le parti dichiarano di essere autosufficienti entrambe, pertanto nessun mantenimento fra loro è dovuto;
6) le parti rilasciano consenso per la richiesta del rilascio e /o rinnovo del passaporto;
Spese legali interamente compensate.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profilo di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3159/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.12.1978 (C.F.: , e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in ZI (RM) il C.F._2
1.07.2006;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ZI (anno 2006, n. 32, parte 2, serie A);
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi