CA
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 754/ 2022 R.G promossa da:
(c.f. ) in amministrazione giudiziaria controllata, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Di Micco e dall'avv. Raffaella Di Donato, coma da mandato in atti
APPELLANTE
Contro
n concordato preventivo (c.f. in persona del l.r. p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Franca Miccolis giusta mandato in atti
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
[...]
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte, depositate in sostituzione della udienza di discussione dell'11 gennaio 2024, a trattazione scritta.
**********
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 533/2022 del 24.2.2022, il Tribunale di Lecce, in sede di giudizio promosso per danni derivanti da rapporto locatizio, ha accolto la domanda della ricorrente n concordato Controparte_1 preventivo e, per l'effetto, ha condannato le convenute, e, in via sussidiaria per il Controparte_2 caso di inadempimento di la a corrispondere alla società attrice l'importo Controparte_3 CP_3 di € 2.578,00 (già dedotta la somma di € 350,00 già versata) per canoni di locazione non pagati da giugno
2016 a ottobre 2016; ha quindi dichiarato la responsabilità di nella causazione Controparte_3 dell'incendio che in data 05.10.2016 ha distrutto l'immobile di proprietà della società attrice condotto in locazione dalla predetta convenuta all'epoca dell'evento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1588 c.c., ha condannato le convenute – con il medesimo rapporto di sussidiarietà - al risarcimento, in favore della in concordato preventivo dei danni cagionati a seguito dell'incendio all'immobile, liquidati Controparte_1 in complessivi € 34.075,00, oltre interessi nella misura legale dalla data in cui è occorso il sinistro del
05.10.2016 fino alla data di effettivo pagamento, nonché (sempre e in via Controparte_2 sussidiaria ), al pagamento della somma di € 15.372,00 a titolo di canoni di locazione maturati Parte_1
e non pagati da novembre 2016 sino alla data del dissequestro dell'immobile (luglio 2018).
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
Ed invero. in concordato preventivo, proprietaria di un immobile a destinazione di laboratorio Controparte_1 artigianale sito in Carmiano, con contratto dell'1.11.12, concedeva in locazione il predetto immobile a a fronte di un canone annuo di € 7.200,00 da pagarsi mensilmente (€ 600,00) il primo giorno Parte_1 di ogni mese. nel 2013 mutava la denominazione sociale in e cedeva l'azienda, Parte_1 CP_2 unitamente al contratto di locazione, alla società “ che a sua volta, appena prima della Controparte_4 cessione, aveva mutato la denominazione in Intanto, l'immobile veniva sottoposto a Parte_1 pignoramento e nel 2016 veniva ordinata la liberazione con conseguente immissione nel possesso del custode.
In data 20.6.2016 (già “ cedeva il contratto di locazione a Parte_1 Controparte_4 Parte_1 società costituita il 17.05.2016. Da giugno 2016 il conduttore cessionario non provvedeva al pagamento dei canoni di locazione. In data 05.10.2016 nell'immobile locato si verificava un incendio, causato, per come si leggeva nel verbale redato dai VVFF intervenuti, da un malfunzionamento di un caricabatterie per muletti. Quindi l'immobile era stato lasciato in stato di completo abbandono, nonostante il delegato avesse invitato la conduttrice alla bonifiche ambientali. Il perito estimatore nell'ambito del
[...] aveva valutato il danno, arrecato al bene in base alla stima dei ripristini, in € Organizzazione_1
34.075,00, considerato un danneggiamento dell'immobile pari a circa il 50% del valore. Controparte_5
2
[...] deduceva poi che l'immobile era assicurato con la compagnia che si era tuttavia rifiutata di CP_6 risarcire il sinistro. Il bene era stato infine dissequestrato con provvedimento del 19.07.2018, tuttavia la conduttrice non aveva corrisposto nulla per canoni di locazione dal giugno 2016 al mese di ottobre 2016 né da novembre 2016 al dissequestro.
Parte attrice chiedeva quindi la condanna di a corrispondere l'importo di € 2.578,00 (già Parte_1 detratto l'importo di € 350,00 versato) per canoni di locazione non pagati da giugno 2016 ad ottobre
2016; e, accertata la responsabilità di nella causazione dell'incendio in data 05.10.2016, Parte_1 di condannare la conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. e/o 2051 c.c. al risarcimento del danno all'immobile, quantificato in € 64.447 nonché al pagamento di € 15.372,00 per il risarcimento del danno da mancato incasso di canoni, da novembre 2016 all'epoca del dissequestro, oltre ad € 34.075,00 per realizzare i lavori di ripristino dei luoghi e € 15.000,00 per spese di perizie sostenute e per al risarcimento del danno morale subito da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, accertata la cessione dell'originario contratto di locazione in atti da parte dei cedenti e condannare Controparte_2 Parte_1 entrambe le predette in via tra loro solidale con e/o in via sussidiaria. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, contestava le avverse deduzioni asserendo che il contratto doveva intendersi risolto dal 05.10.2016 (data dell'incendio) e attribuendo la responsabilità dell'incendio alla società attrice. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.
Non si costituivano in giudizio (già e (già Controparte_2 Parte_1 Parte_1 Controparte_4
Il Tribunale di Lecce, disposto preliminarmente il mutamento del rito, vertendosi in materia locatizia, rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione; accoglieva la domanda di pagamento dei canoni posto che la società attrice, in ossequio all'art. 2697 c.c., aveva fornito la prova di quanto dedotto, mentre la convenuta aveva omesso di provare l'avvenuto pagamento;
appurava la responsabilità di Parte_1 nella causazione dell'incendio stante la violazione dell'obbligo di custodia del bene locato con la diligenza del buon padre di famiglia ex art 1588 c.c.; condannava di e le convenute contumaci in Parte_1 via sussidiaria per il caso di inadempimento di al pagamento dell'importo di € 2.578,00 Parte_1 per canoni di locazione non pagati da giugno 2016 ad ottobre 2016, dell'importo di € 34.075,00 per i danni derivanti dall'incendio che aveva distrutto l'immobile, nonché della somma di € 15.372,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da novembre 2016 sino alla data del dissequestro luglio 2018.
Avverso tale decisione con citazione notificata e depositata in data 3-4.10.2022 ha Parte_1 proposto appello, in via pregiudiziale e preliminare evidenziando la erronea decisione del Giudice di prime cure di rigetto dell'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
D.LGS n.28/10 per mancata mediazione obbligatoria, a seguito del mutamento del rito da ordinario a locatizio e, nel merito, articolando i seguenti motivi di gravame:
3
1. Sulla errata ricostruzione dei fatti di causa e sul rigetto della domanda di in CP_1
Concordato preventivo, in ordine al pagamento dei canoni per il periodo giugno -ottobre
2016: in realtà, assume l'appellante come alcuna morosità sussiste in quanto la Parte_1 ha regolarmente corrisposto i canoni relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2016 al momento della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda, mentre i canoni imputabili alle mensilità di settembre ed ottobre 2016, come emerso in sede istruttoria, venivano corrisposti a mani della Sig.ra amministratrice unica della dal sig. Parte_2 Controparte_1 [...]
il Giudice di prime cure, invece, travisando i fatti, non si pronunciava sul punto, CP_7 incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Del resto, la citazione in giudizio della Parte_1 non è stata preceduta da qualsivoglia missiva relativa alla richiesta di pagamento dei canoni
[...] di locazione di cui oggi si chiede la condanna. L'appellante deduce poi che, come del resto riconosciuto anche dalla in concordato preventivo nell'istanza di dissequestro Controparte_1 depositata in atti, detto contratto deve intendersi risolto alla data del 5 ottobre 2016 (data dell'incendio), tant'è vero che a settembre del 2016, l'istante ha sottoscritto un contratto di locazione di nuova area da destinare all'attività lavorativa, trasferendovi materialmente la stessa qualche mese dopo. Erronea è la pronuncia di responsabilità per la causazione dell'incendio: la soluzione è frutto di una inesatta interpretazione dei fatti di causa e del verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa. L'appellante si duole che il giudice abbia erroneamente applicato l'art. 1588 c.c., che pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, a meno che questi non provi che sono accaduti per causa a lui non imputabile. Ebbene, nel caso di specie alcuna responsabilità può imputarsi alla per l'incendio, riconducibile invece al caso fortuito o forza Parte_1 maggiore, anche in considerazione della mancata instaurazione di un giudizio di ATP o di CTU nel corso del giudizio di primo grado. Parimenti erronea è anche la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 34.075,00 imputabile al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio per cui è causa e ritenuta dalla in concordato preventivo necessaria Controparte_1 per il ripristino dei luoghi: l'appellante sottolinea l'onerosa e non congrua quantificazione nella misura di € 34.075,00 imputabile a lavori di ripristino da effettuarsi in seguito all'incendio per cui
è causa allorquando le trattative per l'acquisto si aggiravano intorno all'importo di € 50.000,00.
2. Sull'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e difetto di motivazione in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c: perché la presunzione di responsabilità dell'appellante deriva da un malgoverno delle risultanze probatorie.
3. Sull'erroneo regolamento delle spese di lite.
4 L'appellata in concordato preventivo, costituendosi in questo grado, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto, essendo stato iscritto a ruolo e quindi depositato oltre il termine ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza
(la quale comunque era stata anche notificata il 23.9.2022); e nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello perché infondato, con integrale conferma della sentenza.
, invece, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio Controparte_8 rimanendo contumaci
La Corte, disattesa con ordinanza del 2.5.2023 la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissava per la discussione – previo implicito mutamento del rito da ordinario a locatizio
- l'udienza del 27.10.2023 che, su concorde richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, era differita alla udienza odierna, nella quale la causa veniva discussa, come da memorie scritte depositate in sostituzione della udienza, tenuta in forma cartolare e quindi decisa come da dispositivo in pari data comunicato alle parti.
->>>
L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dalla appellata CP_1 in concordato preventivo è fondata e meritevole di accoglimento, con effetto assorbente di ogni
[...] altra questione.
Assume parte appellata che la proposizione dell'appello è avvenuta oltre il decorso del termine di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. - essendo stata la sentenza pubblicata in data
24.2.2022 all'esito di udienza cartolare, con dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre il gravame è stato proposto solo il 4.10.2022 con il deposito dell'atto in cancellaria, quindi ben dopo il suo passaggio in giudicato. Deduce, infatti, l'appellata che tale sentenza doveva essere impugnata nel termine lungo di 6 mesi, mediante deposito di ricorso, essendo, infatti, il giudizio in seno al quale è stata emessa la sentenza soggetto al rito locatizio ratione materiae, in quanto, se pure è stato introdotto con citazione in primo grado e non già con ricorso, sin dalla prima udienza del
28.3.2019 era stato disposto il mutamento del rito ed il giudizio era quindi proseguito, nel corso del primo grado, seguendo tale rito speciale. Il gravame è stato invece proposto (erroneamente) nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con citazione, sicché dev'essere considerato come dies ad quem in cui scade il termine semestrale per l'impugnazione non già quello di notifica della citazione, bensì quello del deposito dell'atto di impugnazione, avvenuto tardivamente il 4.10.2022 con la iscrizione della causa a ruolo. L'appellante, quindi, avrebbe provveduto alla proposizione del gravame oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Tale assunto è fondato.
Ed invero, nelle controversie soggette al rito locatizio l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito può dirsi validamente soddisfatto
5 anche con il deposito di un atto di citazione, rimanendo di per sé irrilevante la notifica previamente effettuata all'appellato. Ai fini della tempestività del gravame deve essere in tal caso fatto riferimento al momento dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'atto di impugnazione, ancorché effettuato in velina per l'iscrizione della causa al ruolo (e che non sollevi dubbi sulla conformità all'originale). L'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile quindi ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza, o, come nella specie, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima. L'utilizzo, per la proposizione dell'appello, della forma della citazione - invece del ricorso - non comporta di per sé l'invalidità del gravame, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, purché il deposito della citazione in cancelleria del giudice ad quem avvenga nel rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per la proposizione dell'impugnazione, a nulla valendo che negli stessi termini sia intervenuta la notificazione dell'atto.
Pacificamente in giurisprudenza si afferma che “nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cpc, e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.” In tal senso Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, n.9530 nonché
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21153; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2015, n.2506.
In applicazione di tali principi, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, perché l'atto di impugnazione, notificato all'appellato, è stato depositato, con l'iscrizione a ruolo, successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia: la sentenza doveva essere infatti impugnata con ricorso da depositare nel termine - comprensivo anche del periodo di sospensione feriale ( giacché la deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera solo per la fase sommaria del procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto) del 26.9.2022, di 6 mesi cioè dalla pubblicazione della sentenza, laddove l'atto di appello risulta invece depositato solo in momento successivo, il 4.10.2022, irrilevante essendo la tempestiva notifica del gravame alla controparte per una rimessione in termini.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità è quindi fondata e meritevole di accoglimento, sicché l'appello in scrutinio, quindi, va dichiarato inammissibile per tardività.
Va chiarito, che il giudizio in primo grado, se pure è stato introdotto irritualmente con citazione, e non con ricorso secondo il rito locatizio, tuttavia, dopo il disposto mutamento del rito, la sentenza è stata emessa secondo il rito speciale e tanto impone, senza alcun dubbio, che la stessa – contrariamente alle tesi prospettate dall'appellante nelle note di discussione – debba essere impugnata con ricorso e non già con citazione. L'assunto di parte appellata, secondo cui la controversia in esame non sarebbe stata
6 soggetta in questo grado di appello al rito locatizio, così giustificando la ritualità di un'impugnazione proposta con citazione, è quindi destituito di fondamento.
In primo luogo, non vi sono dubbi che la controversia sia soggetta correttamente al rito locatizio. Il procedimento previsto dall'art. 447- bis si applica infatti a tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione “ La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare,
a quelle che involgano l 'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella del settore della legislazione speciale”. In tal senso Cassazione civile sez. III, 03/04/2013, n. 8114.
In secondo luogo, va considerato che comunque in primo grado è stata applicata alla controversia la disciplina del rito speciale ai senso dell'art. 447 bis c.p.c., sicché ciò solo ha comportato - in applicazione del principio di ultrattività del rito (Cassazione civile sez. I, 06/11/2019, n.28519) - la necessità che il gravame fosse proposto nelle stesse forme del rito seguito per il giudizio: se il giudice ha trattato la causa seguendo un certo rito, il giudizio deve proseguire in appello nelle stesse forme, indipendentemente dalla esattezza del rito seguito.
Va escluso pertanto che si possa fondare, nella specie, un legittimo affidamento sulla applicabilità del rito ordinario in luogo di quello locatizio e sul diverso termine per appellare. Giova ricordare in proposito che nell'elaborazione del cosiddetto principio di “apparenza e affidabilità”, secondo l'insegnamento recato da Cass. Sez. U, 11/01/2011, n. 390, si è chiarito come esso imponga un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio, sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con apposita motivazione, dovendosi trarre decisivi indizi di una tale scelta consapevole dalle concrete modalità con le quali si sia svolto il procedimento (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 08/03/2012, n. 3672; Cass. Sez. 6 - 1, 09/10/2015,
n. 20385; Cass. Sez. 1, 15/01/2016, n. 623; Cass. Sez. L, 19/06/2018, n. 16138). Il temperamento del principio di "apparenza e affidabilità" ai fini della individuazione del regime di impugnazione di un provvedimento non dà, pertanto, rilievo in sé alla denominazione ed alla forma esteriore adottate, quanto alla qualificazione, anche implicita, dell'azione compiuta dal giudice, in coerenza altresì con il principio cosiddetto della ultrattività del rito, dovendosi rinvenire la disciplina del gravame in quella dalla legge stabilita per il rito in concreto seguito nel grado precedente (arg. da Cass. Sez. 1, 08/01/2019, n. 210;
Cass. Sez. 6 - 3, 09/08/2018, n. 20705; Cass. Sez. L, 26/05/2017, n. 13381; Cass. Sez. 1, del 13/02/2015,
n. 2948; Cass. Sez. 3, 11/07/2014, n. 15897).
Dalla inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le questioni di rito e di merito prospettate in gravame
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'appellante che ha dato causa al presente processo (Cass.,
n. 1513/2006, 20335/2004, 3642/2004, 7182/2000, Cass. 30-3-2010 n. 7625), va condannato alla
7 rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, in misura prossima al minimo tariffario per le 4 fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo al valore della controversia indicato in questa sede (€ 52.000) e all'attività svolta.
Non occorre provvedere sulle spese di lite delle parti rimaste contumaci in appello, in quanto, stante la mancata costituzione, le stesse, non hanno sostenuto alcun esborso che darebbe diritto al rimborso.
Il rigetto del gravame per inammissibilità impone di evidenziare che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione depositata Parte_3 il 4.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 533 del 24.2.2022, in contraddittorio con
[...] in concordato preventivo nonché , così provvede: CP_1 CP_8 Controparte_2
1. dichiara inammissibile l'appello, perché tardivo, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
Cont
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società Parte_1 in concordato preventivo, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
5000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci;
4. Dà atto che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1–quater t.u. n.
115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 754/ 2022 R.G promossa da:
(c.f. ) in amministrazione giudiziaria controllata, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Di Micco e dall'avv. Raffaella Di Donato, coma da mandato in atti
APPELLANTE
Contro
n concordato preventivo (c.f. in persona del l.r. p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Franca Miccolis giusta mandato in atti
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
[...]
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte, depositate in sostituzione della udienza di discussione dell'11 gennaio 2024, a trattazione scritta.
**********
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 533/2022 del 24.2.2022, il Tribunale di Lecce, in sede di giudizio promosso per danni derivanti da rapporto locatizio, ha accolto la domanda della ricorrente n concordato Controparte_1 preventivo e, per l'effetto, ha condannato le convenute, e, in via sussidiaria per il Controparte_2 caso di inadempimento di la a corrispondere alla società attrice l'importo Controparte_3 CP_3 di € 2.578,00 (già dedotta la somma di € 350,00 già versata) per canoni di locazione non pagati da giugno
2016 a ottobre 2016; ha quindi dichiarato la responsabilità di nella causazione Controparte_3 dell'incendio che in data 05.10.2016 ha distrutto l'immobile di proprietà della società attrice condotto in locazione dalla predetta convenuta all'epoca dell'evento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1588 c.c., ha condannato le convenute – con il medesimo rapporto di sussidiarietà - al risarcimento, in favore della in concordato preventivo dei danni cagionati a seguito dell'incendio all'immobile, liquidati Controparte_1 in complessivi € 34.075,00, oltre interessi nella misura legale dalla data in cui è occorso il sinistro del
05.10.2016 fino alla data di effettivo pagamento, nonché (sempre e in via Controparte_2 sussidiaria ), al pagamento della somma di € 15.372,00 a titolo di canoni di locazione maturati Parte_1
e non pagati da novembre 2016 sino alla data del dissequestro dell'immobile (luglio 2018).
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
Ed invero. in concordato preventivo, proprietaria di un immobile a destinazione di laboratorio Controparte_1 artigianale sito in Carmiano, con contratto dell'1.11.12, concedeva in locazione il predetto immobile a a fronte di un canone annuo di € 7.200,00 da pagarsi mensilmente (€ 600,00) il primo giorno Parte_1 di ogni mese. nel 2013 mutava la denominazione sociale in e cedeva l'azienda, Parte_1 CP_2 unitamente al contratto di locazione, alla società “ che a sua volta, appena prima della Controparte_4 cessione, aveva mutato la denominazione in Intanto, l'immobile veniva sottoposto a Parte_1 pignoramento e nel 2016 veniva ordinata la liberazione con conseguente immissione nel possesso del custode.
In data 20.6.2016 (già “ cedeva il contratto di locazione a Parte_1 Controparte_4 Parte_1 società costituita il 17.05.2016. Da giugno 2016 il conduttore cessionario non provvedeva al pagamento dei canoni di locazione. In data 05.10.2016 nell'immobile locato si verificava un incendio, causato, per come si leggeva nel verbale redato dai VVFF intervenuti, da un malfunzionamento di un caricabatterie per muletti. Quindi l'immobile era stato lasciato in stato di completo abbandono, nonostante il delegato avesse invitato la conduttrice alla bonifiche ambientali. Il perito estimatore nell'ambito del
[...] aveva valutato il danno, arrecato al bene in base alla stima dei ripristini, in € Organizzazione_1
34.075,00, considerato un danneggiamento dell'immobile pari a circa il 50% del valore. Controparte_5
2
[...] deduceva poi che l'immobile era assicurato con la compagnia che si era tuttavia rifiutata di CP_6 risarcire il sinistro. Il bene era stato infine dissequestrato con provvedimento del 19.07.2018, tuttavia la conduttrice non aveva corrisposto nulla per canoni di locazione dal giugno 2016 al mese di ottobre 2016 né da novembre 2016 al dissequestro.
Parte attrice chiedeva quindi la condanna di a corrispondere l'importo di € 2.578,00 (già Parte_1 detratto l'importo di € 350,00 versato) per canoni di locazione non pagati da giugno 2016 ad ottobre
2016; e, accertata la responsabilità di nella causazione dell'incendio in data 05.10.2016, Parte_1 di condannare la conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. e/o 2051 c.c. al risarcimento del danno all'immobile, quantificato in € 64.447 nonché al pagamento di € 15.372,00 per il risarcimento del danno da mancato incasso di canoni, da novembre 2016 all'epoca del dissequestro, oltre ad € 34.075,00 per realizzare i lavori di ripristino dei luoghi e € 15.000,00 per spese di perizie sostenute e per al risarcimento del danno morale subito da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, accertata la cessione dell'originario contratto di locazione in atti da parte dei cedenti e condannare Controparte_2 Parte_1 entrambe le predette in via tra loro solidale con e/o in via sussidiaria. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, contestava le avverse deduzioni asserendo che il contratto doveva intendersi risolto dal 05.10.2016 (data dell'incendio) e attribuendo la responsabilità dell'incendio alla società attrice. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.
Non si costituivano in giudizio (già e (già Controparte_2 Parte_1 Parte_1 Controparte_4
Il Tribunale di Lecce, disposto preliminarmente il mutamento del rito, vertendosi in materia locatizia, rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione; accoglieva la domanda di pagamento dei canoni posto che la società attrice, in ossequio all'art. 2697 c.c., aveva fornito la prova di quanto dedotto, mentre la convenuta aveva omesso di provare l'avvenuto pagamento;
appurava la responsabilità di Parte_1 nella causazione dell'incendio stante la violazione dell'obbligo di custodia del bene locato con la diligenza del buon padre di famiglia ex art 1588 c.c.; condannava di e le convenute contumaci in Parte_1 via sussidiaria per il caso di inadempimento di al pagamento dell'importo di € 2.578,00 Parte_1 per canoni di locazione non pagati da giugno 2016 ad ottobre 2016, dell'importo di € 34.075,00 per i danni derivanti dall'incendio che aveva distrutto l'immobile, nonché della somma di € 15.372,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da novembre 2016 sino alla data del dissequestro luglio 2018.
Avverso tale decisione con citazione notificata e depositata in data 3-4.10.2022 ha Parte_1 proposto appello, in via pregiudiziale e preliminare evidenziando la erronea decisione del Giudice di prime cure di rigetto dell'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
D.LGS n.28/10 per mancata mediazione obbligatoria, a seguito del mutamento del rito da ordinario a locatizio e, nel merito, articolando i seguenti motivi di gravame:
3
1. Sulla errata ricostruzione dei fatti di causa e sul rigetto della domanda di in CP_1
Concordato preventivo, in ordine al pagamento dei canoni per il periodo giugno -ottobre
2016: in realtà, assume l'appellante come alcuna morosità sussiste in quanto la Parte_1 ha regolarmente corrisposto i canoni relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2016 al momento della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda, mentre i canoni imputabili alle mensilità di settembre ed ottobre 2016, come emerso in sede istruttoria, venivano corrisposti a mani della Sig.ra amministratrice unica della dal sig. Parte_2 Controparte_1 [...]
il Giudice di prime cure, invece, travisando i fatti, non si pronunciava sul punto, CP_7 incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Del resto, la citazione in giudizio della Parte_1 non è stata preceduta da qualsivoglia missiva relativa alla richiesta di pagamento dei canoni
[...] di locazione di cui oggi si chiede la condanna. L'appellante deduce poi che, come del resto riconosciuto anche dalla in concordato preventivo nell'istanza di dissequestro Controparte_1 depositata in atti, detto contratto deve intendersi risolto alla data del 5 ottobre 2016 (data dell'incendio), tant'è vero che a settembre del 2016, l'istante ha sottoscritto un contratto di locazione di nuova area da destinare all'attività lavorativa, trasferendovi materialmente la stessa qualche mese dopo. Erronea è la pronuncia di responsabilità per la causazione dell'incendio: la soluzione è frutto di una inesatta interpretazione dei fatti di causa e del verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa. L'appellante si duole che il giudice abbia erroneamente applicato l'art. 1588 c.c., che pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, a meno che questi non provi che sono accaduti per causa a lui non imputabile. Ebbene, nel caso di specie alcuna responsabilità può imputarsi alla per l'incendio, riconducibile invece al caso fortuito o forza Parte_1 maggiore, anche in considerazione della mancata instaurazione di un giudizio di ATP o di CTU nel corso del giudizio di primo grado. Parimenti erronea è anche la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 34.075,00 imputabile al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio per cui è causa e ritenuta dalla in concordato preventivo necessaria Controparte_1 per il ripristino dei luoghi: l'appellante sottolinea l'onerosa e non congrua quantificazione nella misura di € 34.075,00 imputabile a lavori di ripristino da effettuarsi in seguito all'incendio per cui
è causa allorquando le trattative per l'acquisto si aggiravano intorno all'importo di € 50.000,00.
2. Sull'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e difetto di motivazione in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c: perché la presunzione di responsabilità dell'appellante deriva da un malgoverno delle risultanze probatorie.
3. Sull'erroneo regolamento delle spese di lite.
4 L'appellata in concordato preventivo, costituendosi in questo grado, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto, essendo stato iscritto a ruolo e quindi depositato oltre il termine ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza
(la quale comunque era stata anche notificata il 23.9.2022); e nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello perché infondato, con integrale conferma della sentenza.
, invece, pur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio Controparte_8 rimanendo contumaci
La Corte, disattesa con ordinanza del 2.5.2023 la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissava per la discussione – previo implicito mutamento del rito da ordinario a locatizio
- l'udienza del 27.10.2023 che, su concorde richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, era differita alla udienza odierna, nella quale la causa veniva discussa, come da memorie scritte depositate in sostituzione della udienza, tenuta in forma cartolare e quindi decisa come da dispositivo in pari data comunicato alle parti.
->>>
L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dalla appellata CP_1 in concordato preventivo è fondata e meritevole di accoglimento, con effetto assorbente di ogni
[...] altra questione.
Assume parte appellata che la proposizione dell'appello è avvenuta oltre il decorso del termine di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. - essendo stata la sentenza pubblicata in data
24.2.2022 all'esito di udienza cartolare, con dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre il gravame è stato proposto solo il 4.10.2022 con il deposito dell'atto in cancellaria, quindi ben dopo il suo passaggio in giudicato. Deduce, infatti, l'appellata che tale sentenza doveva essere impugnata nel termine lungo di 6 mesi, mediante deposito di ricorso, essendo, infatti, il giudizio in seno al quale è stata emessa la sentenza soggetto al rito locatizio ratione materiae, in quanto, se pure è stato introdotto con citazione in primo grado e non già con ricorso, sin dalla prima udienza del
28.3.2019 era stato disposto il mutamento del rito ed il giudizio era quindi proseguito, nel corso del primo grado, seguendo tale rito speciale. Il gravame è stato invece proposto (erroneamente) nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con citazione, sicché dev'essere considerato come dies ad quem in cui scade il termine semestrale per l'impugnazione non già quello di notifica della citazione, bensì quello del deposito dell'atto di impugnazione, avvenuto tardivamente il 4.10.2022 con la iscrizione della causa a ruolo. L'appellante, quindi, avrebbe provveduto alla proposizione del gravame oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Tale assunto è fondato.
Ed invero, nelle controversie soggette al rito locatizio l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito può dirsi validamente soddisfatto
5 anche con il deposito di un atto di citazione, rimanendo di per sé irrilevante la notifica previamente effettuata all'appellato. Ai fini della tempestività del gravame deve essere in tal caso fatto riferimento al momento dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'atto di impugnazione, ancorché effettuato in velina per l'iscrizione della causa al ruolo (e che non sollevi dubbi sulla conformità all'originale). L'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile quindi ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza, o, come nella specie, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima. L'utilizzo, per la proposizione dell'appello, della forma della citazione - invece del ricorso - non comporta di per sé l'invalidità del gravame, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, purché il deposito della citazione in cancelleria del giudice ad quem avvenga nel rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per la proposizione dell'impugnazione, a nulla valendo che negli stessi termini sia intervenuta la notificazione dell'atto.
Pacificamente in giurisprudenza si afferma che “nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cpc, e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.” In tal senso Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, n.9530 nonché
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21153; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2015, n.2506.
In applicazione di tali principi, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, perché l'atto di impugnazione, notificato all'appellato, è stato depositato, con l'iscrizione a ruolo, successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia: la sentenza doveva essere infatti impugnata con ricorso da depositare nel termine - comprensivo anche del periodo di sospensione feriale ( giacché la deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera solo per la fase sommaria del procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto) del 26.9.2022, di 6 mesi cioè dalla pubblicazione della sentenza, laddove l'atto di appello risulta invece depositato solo in momento successivo, il 4.10.2022, irrilevante essendo la tempestiva notifica del gravame alla controparte per una rimessione in termini.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità è quindi fondata e meritevole di accoglimento, sicché l'appello in scrutinio, quindi, va dichiarato inammissibile per tardività.
Va chiarito, che il giudizio in primo grado, se pure è stato introdotto irritualmente con citazione, e non con ricorso secondo il rito locatizio, tuttavia, dopo il disposto mutamento del rito, la sentenza è stata emessa secondo il rito speciale e tanto impone, senza alcun dubbio, che la stessa – contrariamente alle tesi prospettate dall'appellante nelle note di discussione – debba essere impugnata con ricorso e non già con citazione. L'assunto di parte appellata, secondo cui la controversia in esame non sarebbe stata
6 soggetta in questo grado di appello al rito locatizio, così giustificando la ritualità di un'impugnazione proposta con citazione, è quindi destituito di fondamento.
In primo luogo, non vi sono dubbi che la controversia sia soggetta correttamente al rito locatizio. Il procedimento previsto dall'art. 447- bis si applica infatti a tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione “ La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare,
a quelle che involgano l 'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella del settore della legislazione speciale”. In tal senso Cassazione civile sez. III, 03/04/2013, n. 8114.
In secondo luogo, va considerato che comunque in primo grado è stata applicata alla controversia la disciplina del rito speciale ai senso dell'art. 447 bis c.p.c., sicché ciò solo ha comportato - in applicazione del principio di ultrattività del rito (Cassazione civile sez. I, 06/11/2019, n.28519) - la necessità che il gravame fosse proposto nelle stesse forme del rito seguito per il giudizio: se il giudice ha trattato la causa seguendo un certo rito, il giudizio deve proseguire in appello nelle stesse forme, indipendentemente dalla esattezza del rito seguito.
Va escluso pertanto che si possa fondare, nella specie, un legittimo affidamento sulla applicabilità del rito ordinario in luogo di quello locatizio e sul diverso termine per appellare. Giova ricordare in proposito che nell'elaborazione del cosiddetto principio di “apparenza e affidabilità”, secondo l'insegnamento recato da Cass. Sez. U, 11/01/2011, n. 390, si è chiarito come esso imponga un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio, sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con apposita motivazione, dovendosi trarre decisivi indizi di una tale scelta consapevole dalle concrete modalità con le quali si sia svolto il procedimento (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 08/03/2012, n. 3672; Cass. Sez. 6 - 1, 09/10/2015,
n. 20385; Cass. Sez. 1, 15/01/2016, n. 623; Cass. Sez. L, 19/06/2018, n. 16138). Il temperamento del principio di "apparenza e affidabilità" ai fini della individuazione del regime di impugnazione di un provvedimento non dà, pertanto, rilievo in sé alla denominazione ed alla forma esteriore adottate, quanto alla qualificazione, anche implicita, dell'azione compiuta dal giudice, in coerenza altresì con il principio cosiddetto della ultrattività del rito, dovendosi rinvenire la disciplina del gravame in quella dalla legge stabilita per il rito in concreto seguito nel grado precedente (arg. da Cass. Sez. 1, 08/01/2019, n. 210;
Cass. Sez. 6 - 3, 09/08/2018, n. 20705; Cass. Sez. L, 26/05/2017, n. 13381; Cass. Sez. 1, del 13/02/2015,
n. 2948; Cass. Sez. 3, 11/07/2014, n. 15897).
Dalla inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le questioni di rito e di merito prospettate in gravame
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'appellante che ha dato causa al presente processo (Cass.,
n. 1513/2006, 20335/2004, 3642/2004, 7182/2000, Cass. 30-3-2010 n. 7625), va condannato alla
7 rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, in misura prossima al minimo tariffario per le 4 fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo al valore della controversia indicato in questa sede (€ 52.000) e all'attività svolta.
Non occorre provvedere sulle spese di lite delle parti rimaste contumaci in appello, in quanto, stante la mancata costituzione, le stesse, non hanno sostenuto alcun esborso che darebbe diritto al rimborso.
Il rigetto del gravame per inammissibilità impone di evidenziare che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione depositata Parte_3 il 4.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 533 del 24.2.2022, in contraddittorio con
[...] in concordato preventivo nonché , così provvede: CP_1 CP_8 Controparte_2
1. dichiara inammissibile l'appello, perché tardivo, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
Cont
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società Parte_1 in concordato preventivo, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
5000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci;
4. Dà atto che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1–quater t.u. n.
115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
8