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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4467/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4467/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/05/2019, in materia di “contratti bancari” e vertente tra
( .IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA: Parte_2
), (C.F./P.IVA: C.F._2 Parte_3
) e (C.F./P.IVA: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._4 [...]
e CORRADO LUIGI Parte_4
- attori/opponenti - e
Controparte_1
C.F./P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANZUONI LUCA
- convenuta/opposta - Conclusioni All'udienza del 26/06/2025 le parti concludevano come da relativo verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto La Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in
[...] Parte_2 proprio e in qualità di debitore principale, e Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, per conseguire, in solido tra loro, il Parte_4 pagamento, della somma di € 290.465,98, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sino al soddisfo, quale esposizione debitoria derivante: a) per la somma di € 156.498,54 da un contratto di conto corrente n. 1076957 acceso in data 10/08/2015 ed assistito da due linee di credito in data 30/01/2017 e
1 Tribunale di Avellino n. 4467/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
15/06/2017; b) per l'importo di € 88.827,37 per rate impagate di contratto di mutuo chirografario n. 357633 del 30/01/2017 (di originari € 100.000,00); c) per la somma di € 44.128,84 per rate impagate di contratto di mutuo chirografario n. 357763 del 15/06/2017 (di originari € 50.000,00) – crediti tutti assistiti dalle garanzie personali prestate dai sig.ri , e Parte_2 Parte_3 [...] fino alla concorrenza della somma pari a € 420.000,00, senza Parte_4 dilazione, nonché da garanzia del fondo pubblico di cui alla legge 62/1996 (v. decreto ingiuntivo n. 754/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 29/05/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponevano opposizione la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2
, e , formulando le
[...] Parte_3 Parte_4 seguenti eccezioni: […] A) SULL'AMMONTARE DEL CREDITO VANTATO. Come riconosce la banca, le operazioni poste a base della ingiunzione sono tutte garantite dal fondo pubblico di cui alla legge 62/ 1996. Ebbene la ingiunzione sarebbe stata pronunziata per l'intero credito che la banca assume di vantare, laddove la , tramite la Agenzia Controparte_2 delle Entrate di Avellino, avvalendosi del diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e suoi fideiussori, ha già provveduto alla notifica, prima di quella operata dalla banca, sia alla che alla delle Parte_1 Parte_4 rispettive cartelle di pagamento n. 012 2019 00069215 65 000 e n. 012 2019
00069215 65001 (che si allegano) dell'importo complessivo derivante dagli stessi rapporti dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo di euro 234.086,42, che, a dire della stessa agenzia, al netto degli oneri di riscossione ed accessori e quindi della revoca dei relativi contributi concessi (le altre due cartelle, quella indirizzata ad e sono evidentemente in corso di notifica). La Parte_2 Parte_3
Cartella di pagamento è stata, infatti, preceduta, a seguito dalle rispettive comunicazioni di surroga rispetto alla delibera di ammissione alla garanzia ed alla successiva delibera di liquidazione della perdita da parte del CP_2
, quale mandataria del Fondo di Garanzia, con erogazione dei relativi
[...] importi in favore della banca finanziatrice sin dal 24.1.2019: -delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 71.794,53 su delibera di ammissione alla garanzia 20.1.2017; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro
80.000 su delibera di ammissione alla garanzia 20.1.2017; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 35.301 su delibera di ammissione alla garanzia
9.6.17; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 40.000 su delibera di ammissione alla garanzia 9.6.2017. Tuttavia, gli importi di cui alle operazioni bancarie poste a base della ingiunzione, e quindi del preteso credito vantato, nonostante la successiva correzione del decreto stesso chiesta con dettagliato ricorso (contenente anche precisazioni sulle intervenute vicende
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societarie), la prima in data 18.6.2019 cui è seguito il provvedimento 18.7.2019 e poi la seconda in data 23.7.2019, non sono mutati. Infatti, nel frattempo, come detto, la ha già riscosso dal Fondo di Garanzia la somma totale di euro CP_1
227.095,53, sicché il preteso e contestato credito della banca al più ammonterebbe ad euro 63.373,45 (290.468,98- 227.095,53). Con ogni riserva anche in ordine alle pretese vantate dal Fondo di Garanzia, già sotto questo profilo, avendo la banca già incassato l'importo di cui , tramite la CP_2
Agenzia Delle Entrate chiede il rimborso al debitore principale ed ai suoi fideiussori, a seguito di revoca dei relativi benefici concessi, alla banca spetterebbe un credito di gran lunga inferiore alla somma ingiunta. Poiché, in ogni caso, il decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione è immodificabile, sicuramente lo stesso va annullato e/o revocato previa la sospensione della provvisoria esecuzione, anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli sia derivanti dalla eventuale esecuzione forzata che dalla eventuale iscrizione ipotecaria per somme certamente non dovute alla banca. B) NULLITA' DELLE OPERAZIONI
BANCARIE COMPIUTE NEL 2017: MUTUI, APERTURE DI CREDITO E FIDEIUSSIONI.
In ogni caso e preliminarmente sussiste la nullità, che espressamente deduce ed eccepisce, delle operazioni bancarie compiute nell'anno 2017 e, cioè, il mutuo del
30.1.2017 recante il n. 357633 dell'importo nominale di 100.000 euro, la apertura di credito di 100.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 concessa dalla banca in pari data, nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte dai sigg.ri , ed , sempre in pari data, per il mutuo sino Pt_2 Pt_3 Parte_4 alla concorrenza di 140.000,00 euro e per l'apertura di credito, anch'essa sino concorrenza di euro 140.000. Parimenti sussiste la nullità, che deduce ed eccepisce espressamente, delle operazioni bancarie compiute sempre nell'anno 2017 e cioè il mutuo recante il n.357763 dell'importo nominale di 50.000,00 euro, la concessa apertura di credito di 50.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 in pari data nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte in pari data dai sigg.ri
, ed , sia per il mutuo che per l'apertura di credito, Pt_2 Pt_3 Parte_4 ciascuna sino alla concorrenza di euro 70.000,00. Infatti le operazioni bancarie non trovano la loro causa in finanziamenti, bensì sono state utilizzate per ripianare precedenti debiti della È di palmare evidenza, e la circostanza Parte_1 sarà provata anche in corso di causa, che il versamento del ricavato del mutuo/mutui è avvenuto su conto corrente intrattenuto dal 2015 dalla
[...]
e cioè il n. 107697. Ebbene, tale conto al momento della sottoscrizione Parte_1 del mutuo e della apertura di credito presentava una esposizione debitoria di oltre
150.000,00 euro. La necessita per la banca di "rientrare" ha indotto a mettere in campo la strategia classica: rifinanziare solo apparentemente la predetta società, mirando, in realtà, all'obiettivo di ripianare i rapporti a sofferenza. Viene dunque proposta la concessione di un mutuo - da versarsi sui conti societari in sofferenza -
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e la concessione di un ulteriore apertura di credito, dietro costituzione di garanzie personali, rilasciate da soggetti solvibili, peraltro proprietari di beni immobili, attraverso il rilascio di nuove garanzie fideiussorie. La società in questione in stato di crisi (tanto che lo "sbandiera" la Banca stessa ponendo la circostanza a sostegno della richiesta di provvisoria esecuzione,) messa sotto forte pressione, accetta, nella convinzione di non aver miglior scelta. L'operazione viene quindi realizzata. Il comportamento della banca è in manifesta e palese violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede e comporta non solo la nullità dei contratti di mutuo ma anche la nullità dei negozi di garanzia posti in essere (giacché surrettiziamente ispirati alla sola logica di rafforzare la posizione creditoria dell'istituto di credito). Infatti, il meccanismo negoziale nella specie posto in atto dalla banca, ha condotto ad un risultato ben diverso da quello che avrebbe dovuto connotare un ordinario rapporto di finanziamento c/garanzia. Un risultato, cioè, consistente nel ripianamento della ingente debitoria a sofferenza con costituzione di solide garanzie personali prima inesistenti. In tutto questo, l'interesse economico della società e dei mutuatari all'operazione in questione è del tutto privo di rilevanza e l'intero complesso di atti posto in essere, al di là degli schermi formali, mira in concreto a soddisfare unicamente l'interesse economico dell'istituto di credito creditore/mutuante. Ma vi è di più. Il contratto di mutuo e di apertura di credito, di fatto ha coperto delle esposizioni inesistenti ovvero un contratto di conto corrente che presenta svariate criticità e quindi nullità di clausole negoziali sotto il profilo di errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi, errate e non dovute commissioni tra cui quella di istruttoria veloce, antergazione e postergazione di valute, violazioni tassi soglia ecc. il tutto come sarà meglio eccepito e precisato all'esito della produzione da parte della banca che rivestirà la posizione di attore sostanziale nel relativo giudizio e come tale tenuta al relativo onere probatorio. È di palmare evidenza che il contratto/contratti di mutuo presentano (essendo finalizzati al ripianamento del conto) un collegamento funzionale con il conto corrente intrattenuto dalla società attrice già prima della stipulazione del mutuo sicché sussiste la illiceità del debito dal quale è scaturito il consenso alla stipula del mutuo stesso che, conseguentemente, travolge lo stesso contratto di mutuo/mutui. La banca ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità dei fideiussori, non ha esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista, palesemente in crisi, che avrebbe dovuto indurla, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito. L'operazione bancaria - contratto di mutuo e le pretese aperture di credito - non ha determinato una situazione finalistica, a vantaggio dei mutuatari, ma si è risolto in uno strumento che ha visto un solo momento di tipicità nell'accredito della somma su un conto intestato al
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mutuatario, seguito immediatamente dal prelievo da parte della banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società correntista, la cui entità - come detto - è derivata da una serie di condotte contra ius imputabili proprio alla creditrice. Trattasi di operazioni bancarie prive di causa e come tali nulle in quanto tendenti non a finanziare il richiedente mettendo a disposizione del medesimo la somma oggetto del contratto, bensì ad estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante, debiti in tutto od in parte legittimi e, quindi, relativi a somme non dovute. In via sub.ta, sussiste comunque nullità dei contratti per illiceità della causa, per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ai sensi dell'art. 1418, 2° co. e 1343 c.c. o per contrarietà diretta di esso a norme imperative, per gli effetti di cui all'art. 1418, 1° co. c.c. Ciò in quanto la causa, più che mancare, sembra piegarsi (o piegare il contenuto contrattuale) verso finalità propriamente illecite per essere il rapporto sottostante, che vale a racchiudere in se la causa del mutuo, viziato da rilievi di nullità ex art. 1418 cc che generano un debito illegittimo, dovendosi quindi concludere per un'invalidità derivata che si staglia dalla causa in concreto del contratto di mutuo, privo dei suoi caratteri di giustificazione in quanto inesistente (anche parzialmente) o illegittimo il presupposto su cui si fonda. C) NULLITÀ DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE. Le lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito sottoscritte dagli opponenti - in data 5.4.2016 e in data 31.05.2016 - sono nulle poiché contengono clausole nulle. In particolare, sono contenute nelle lettere di fideiussione oggetto del presente giudizio le seguenti clausole:
1. La c.d. "CLAUSOLA DI REVIVISCENZA" secondo cui "il fideiussore si impegna a rimborsare la banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi" (art. art. 1 co. 3 delle lettere di fideiussione).
2. La c.d.
"CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA" secondo cui "qualora le obbligazioni garantite siano state dichiarate invalide la fideiussione garantirà comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca" (art. 1 co. 2 delle lettere di fideiussione). Le clausole in esame incidono pesantemente sulla posizione dei garanti dal momento che, con esse, si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza della obbligazione principale, il risorgere della garanzia in seguito al risorgere del credito e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione e sino alla estinzione di ogni credito vantato nei confronti del debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori entro i termini previsti. La gravità delle violazioni, rispetto ai prevalenti e superiori valori solidaristici, non può comportare la mera disapplicazione delle stesse con sostituzione ad esse delle norme codicistiche, ma va sicuramente sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni con conseguente nullità delle fideiussioni. Peraltro è la stessa Corte di Cassazione che nella ordinanza
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29810/2017 parla di nullità del contratto e non di nullità delle singole clausole. D)
ABUSO DEL DIRITTO E VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA, BUONA FEDE E
CORRETTEZZA. Un discorso a parte merita il comportamento adottato dalla Banca nei confronti dei fideiussori, soprattutto in ragione delle precarie condizioni patrimoniali e reddituali del debitore principale, che la odierna opposta non ha ritenuto tutelare, con ciò realizzando un comportamento finalizzato a creare esclusivo danno agli stessi. Ciò comporta rilevanti conseguenze in ordine alle vicende della fideiussione in oggetto. Innanzi tutto, rileva il profilo dell'exceptio doli generalis, che si contesta alla Banca opposta, in ragione della circostanza che la stessa ha fatto credito a soggetto privo di consistenza patrimoniale, per il quale era evidente la impossibilità della restituzione. In questa prospettiva, l'indagine sul comportamento dei contraenti andrebbe condotta nella prospettiva propria dell'abuso del diritto, ovvero dell'applicazione in concreto delle clausole generali di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1176 c.c.). Uno dei presupposti impliciti nell'efficacia della fideiussione è rappresentato proprio nell'esistenza di un'attività bancaria svolta nel rispetto delle forme e con l'osservanza dei criteri di corretta gestione del credito, la quale soltanto è idonea a rendere in astratto possibile il controllo sulla funzione (effettiva) della garanzia, sul suo contenuto e sul tempo delle obbligazioni assunte, stante il principio generale che, a carico del fideiussore, debba rimanere solo il margine di rischio per quelle operazioni corrette ed improntate a cautela (il principio è affermato, come criterio generale, già da Cass.
20 luglio 1989, n. 3385 e 3386 in Foro it., 1989, 1, 3102; App. Milano, 23 dicembre
1986, in Banca, borsa e tit. cred., 1987, Il, 591, e sia pure riferito alle fideiussioni c.d. omnibus, conserva ancora la funzione di utile metro per valutare il c.d. comportamento "abusivo" della Banca). La non corretta erogazione del credito e la conseguente apprensione delle garanzie, rappresenta un solido criterio di riferimento (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in Foro it., 1998, 1, 770) per escludere non solo il profilo della validità della fideiussione, quanto i limiti della sua stessa efficacia, inefficacia delle fideiussioni che espressamente gli odierni opponenti deducono ed eccepiscono. È indubbio che, nella specie, la BCC di Serino ha fatto rilevante credito a soggetto privo di reddito e prospettive, ben consapevole dell'elevatissima (se non certa) impossibilità di restituzione dei capitale mutuato, ma ha appreso le garanzie (fideiussorie) al solo fine di poter vedere soddisfatte ragioni di credito, concesso al di fuori di qualsiasi concreta ed idonea valutazione del merito creditizio del sovvenuto principale. In questa prospettiva, la stessa clausola iscritta nel contratto di affidamento a mente della quale, i fideiussori "si dichiarano debitori in solido per la somma corrispondente all'importo finanziato, aumentato di spese, interessi ed accessori", manifesta l'abusività del comportamento negoziale dell'opposta, come caratterizzante il momento genetico del rapporto. I profili dell'abuso del diritto e della violazione dei criteri di cui agli
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artt. 1175 e 1176 c.c. restano evidenti. Il comportamento assunto dalla
Cooperativa opposta in sede di formazione del contratto (finanziamento e fideiussione) nonché di esecuzione del vincolo (laddove emerge la violazione del profilo della diligenza necessaria richiesta all'intermediario e dei principi di correttezza e buona fede), ha provocato indubbi danni agli attuali opponenti, a fronte dei quali gli stessi riservano di agire a parte. È opportuno richiamare, in una diversa prospettiva sistematica, il disposto dell'art. 1955 c.c., a mente del quale "la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione dei fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore". Orbene, la dedotta causa di estinzione risponde al principio del favor fideiussoris, per cui se la condotta del creditore non sia stata diligente e abbia comunque pregiudicato l'interesse del garante, la garanzia viene meno e il debito grava soltanto sul debitore. Il fatto che determina l'estinzione della fideiussione deve consistere, quanto meno, in un fatto colposo imputabile al creditore, che viola un obbligo ex lege o ex contractu, che serve a rendere giuridicamente operativa la surroga. Ciò comporta, quindi, anche la nullità, inesistenza e comunque la inefficacia delle clausole contenute nelle impugnate fideiussioni e, quindi, delle stesse fideiussioni. Ma la violazione, sotto il profilo della diligenza necessaria richiesta all'intermediario e dei principi di correttezza e buona fede, risulta ancora più evidente in presenza del previsto intervento del fondo di garanzia, che avrebbe ed ha garantito gli importi di cui alle operazioni bancarie sino alla concorrenza dell'80%, laddove la ha preteso ed indotto a CP_1 sottoscrivere fideiussioni per gli interi importi concessi maggiorati del 40% laddove, al più, la garanzia personale andava limitata al 20% del capitale maggiorato del 40%. In termini pecuniari, le garanzie sino a 140.000,00 andavano ridotte ad euro 28.000,00 (20% di 100.000 = 20.000+ 40% = 8000) e quelle fino di
70.000 per la stessa ragione ad euro 14.000,00. […]. Costituitasi in giudizio, la
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ferma in ogni caso la necessità di instaurare l'obbligatoria procedura di mediazione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, sulla base delle seguenti argomentazioni: […] A) In primo luogo, gli opponenti invocano la revoca/annullamento dell'ingiunzione opposta, ventilando la nota argomentazione dell'insufficienza della certificazione del credito ex art. 50 TUB (c.d. saldaconto) a comprovare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione. In proposito, va rimarcato ancora una volta come già in sede monitoria, oltre alle citate certificazioni, l'esponente poneva a corredo del ricorso tutta la documentazione contrattuale e, con riferimento al rapporto di conto corrente, anche quella contabile (intera serie degli estratti conto a far data
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dall'apertura del conto corrente), documentazione che si riversa anche agli atti del presente giudizio. Anche in questa fase, quindi, il credito trova pieno riscontro probatorio. B) Con riferimento alla questione dell'escussione della garanzia del
Fondo di cui al DM 20/5/2005 si è già detto [...] L'ingiunzione è legittima, non sconta presunti vizi di sorta e va espressamente confermata. Altro è il (diverso) piano esecutivo, sul quale l'esponente è ovviamente tenuta ad azionare il titolo nei limiti del minor credito residuo (al quale -si ripete- ha limitato il precetto). C) In terzo luogo, gli opponenti ventilano la presunta «nullità delle operazioni bancarie compiute nel 2017: mutui, aperture di credito e fideiussioni» (pag. 5 opposizione).
[...] L'affermazione avversaria sconta in primo luogo una marcata inesattezza concettuale che va corretta prima d'ogni altra cosa. Del tutto errata è infatti l'idea che l'apertura di credito in conto corrente possa “coprire” esposizioni debitorie pregresse. A mente dell'art. 1842 cod. civ. infatti «L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato». Ai sensi del successivo art. 1843, comma primo, cod. civ.: «Se non è convenuto altrimenti
l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità». Appare evidente, allora, come in ipotesi di c.d. affidamento, l'erogazione del credito avvenga “in più volte”, secondo l'utilizzo che, mediante prelevamenti, il correntista liberamente intenda fare della disponibilità accordatagli. Vi è inoltre facoltà del correntista di ripristinare, a seguito di utilizzo, detta disponibilità mediante l'effettuazione di rimesse (per l'appunto le c.d. rimesse ripristinatorie). È del tutto errato quindi ipotizzare -come pur ex adverso si ipotizza- che il finanziamento in commento possa scontare vizi di causa. La (ben nota ed infondata) argomentazione,
“riperimetrata” ai soli mutui, si appalesa infondata anche su tale piano. Escluso che la natura chirografaria dei mutui in questione possa lasciar adombrare finalità
“ultronee” ed estranea alla causa del mutuo, quale la costituzione di cause di prelazione (ipoteca). Nemmeno si teme una illegittimità dei mutui “derivata” dal rapporto di conto corrente. La vaghezza degli accenni avversari alle (presunte ma inesistenti) «svariate criticità» del contratto di conto corrente e alla (presunta ma inesistente) «nullità di clausole negoziali sotto il profilo della errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi. errate e non dovute commissioni, …. violazioni di tassi soglia ecc.» ne tradisce evidente strumentalità, tanto che gli opponenti, glissando sul punto, ne rimandando ogni specificazione a quando «tutto … sarà meglio eccepito e precisato». In attesa di tali precisazioni –con ampia riserva di non accettare il contraddittorio e censurare di inammissibilità l'irrituale introduzione di fatti nuovi- valga solo evidenziare come il contratto di conto corrente (agli atti già del fascicolo monitorio preventivamente “visionato” dagli odierni opponenti) si appalesa in
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linea con tutte le prescrizioni di legge quanto a specifica pattuizione del tasso di interesse in misura ultralegale (art. 1284 cod. civ.; art. 117 TUB), specifica pattuizione delle commissioni sostitutive e spese, previsione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi (art. 1283 cod. civ.; Delibera CICR 9/2/2000), pieno rispetto del tasso soglia di periodo. Sia poi consentita una semplice considerazione. Pare quanto mai inverosimile e infondato nel caso di specie l'assunto avversario secondo il quale «la necessità per la banca di “rientrare” ha indotto a mettere in campo la strategia classica: rifinanziare solo apparentemente la predetta società, mirando, in realtà, all'obiettivo di ripianare i rapporti in sofferenza» (pag. 6 opposizione). Appare evidente che se l'esponente avesse posto in essere la “strategia classica”, non avrebbe certamente accompagnato il perfezionamento dei mutui con la concessione di (rilevanti) linee di credito in conto corrente. Non v'è chi non veda, infatti, come l'affidamento in conto corrente, consentendo al correntista di utilizzare la disponibilità concessa, incrementi l'esposizione del correntista verso la Banca, rectius conduca ad un risultato opposto e logicamente inconciliabile con quello del (presunto) ripianamento di una pregressa esposizione in sofferenza ex adverso ventilato. Le doglianze in commento, già generiche, si rivelano anche “illogiche”. D) Gli opponenti, rectius i garanti della società, sigg.ri , e Parte_2 Pt_3
, tentano (invano) di cavalcare l'argomento della nullità delle Parte_4 fideiussioni per (presunta) violazione della legge antitrust (Legge 287/1990). In estrema sintesi, gli opponenti, ancorandosi al precedente della Suprema Corte del
12/12/2017 n. 29810, sostengono che i contratti di garanzia da essi stipulati contengano delle clausole che si assumono essere espressione (“a valle”) di presunte intese vietate (“a monte”) e invocano declaratoria di nullità integrale di detti contratti. La questione dedotta con doglianza avversaria è stata di grande
“tendenza”, perché spinta da “pionieristiche” sentenze di merito, che, offrendo una applicazione distorta del principio sancito dalla Suprema Corte con pronuncia del 12/12/2017 n. 29810 (ex adverso richiamata), hanno perseguito finalità più
“pubblicitarie” e sensazionalistiche che di giustizia. A sconfessare le conclusioni di tali “barbariche incursioni” è intervenuta di recente proprio la Suprema Corte, con pronuncia del 26 settembre 2019 n. 24044. Con tale arresto la Cassazione ha innanzitutto chiarito che il precedente del 2017 «non risulta del tutto pertinente, atteso che affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della Banca di Italia del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio
2005, mentre il contratto in esame venne stipulato nel 2013». Tale affermazione valga anche nel caso di specie laddove i contratti di garanzia stipulati dagli opponenti risalgono al 2017. Il richiamo avversario alla pronuncia della Cassazione
n. 29810/2017 è quindi innanzitutto improprio. Ma v'è di più. Sempre con la decisione del settembre scorso, la Cassazione ha altresì chiarito che: «dalla
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motivazione di detta ordinanza non può farsi discendere, ne' si può presumere la qualificazione tout cairt delle "Norme Bancarie Uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione" quali intese illecite, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative, ne' la nullità in toto del contratto di fideiussione». In buona sostanza, contrariamente a quanto ex adverso vorrebbe ricavarsi dal dictum del
2017, va radicalmente escluso che le Norme Bancarie Uniformi dell'ABI siano espressione di intese illecite (“a monte”), ma soprattutto va in ogni caso escluso che, in ogni caso, si possa parlare di invalidità totale del contratto di garanzia. E, infatti, a tal ultimo proposito la Cassazione ha soggiunto: «Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori
e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione». Fra tutti i rilievi quest'ultimo ha portata davvero tranciante per gli assunti avversari, atteso che, pur a volersi fantasticare la nullità delle clausole contrattuali ex adverso censurate, ai fini dell'invocata invalidazione totale del contratto si dovrebbe provare che dette clausole abbiano determinato il consenso dei contraenti (i sigg.ri ). Ma ciò deve escluso nel caso di specie, poiché che Pt_4 ridette clausole tutelano l'interesse esclusivo della Banca, sicché solo quest'ultima potrebbe sostanzialmente invocare la nullità integrale del contratto in ipotesi di invalidazione di dette singole clausole. Anche tale motivo di opposizione è infondato e va respinto. E) Infine, gli opponenti lamentano «abuso del diritto e violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza» (pag. 8 opposizione).
In estrema sintesi, la questione si risolve nella contestazione che la avrebbe CP_1 fatto credito ad un soggetto (la soc. privo di consistenza Parte_1 patrimoniale, o meglio addirittura «palesemente in crisi» (v. pag. 7). L'argomento sembra invero dedotto più ad colorandum, laddove, infatti, sfocia nella riserva di
«agire a parte» a presunti fini risarcitori. Ciò non toglie che le affermazioni avversarie meritino comunque secca smentita. Ed invero in primo luogo va moralizzata la circostanza che del ventilato stato di crisi della società non si registri alcun accenno di prova, e ciò nonostante la soc. sia parte in Parte_1 causa! Ma vi è un dato che sconfessa in radice l'assunto avversario: la concessione della garanzia ex Legge 662/1996. Sta per vero, infatti, che l'accesso a tale garanzia
(pubblica) preveda una preventiva rigorosa istruttoria condotta da un soggetto terzo (appunto Medio Credito Centrale), che valuta, fra l'altro, la solvibilità e il merito creditizio del richiedente (soc. e la rischiosità Parte_1 dell'operazione. Appare evidente, quindi, che se la società fosse stata effettivamente in crisi e/o le operazioni fossero state rischiose (rectius abusive), la
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garanzia de qua non sarebbe giammai stata concessa. Ciò esclude dunque ogni presunto abuso e/o asserite violazioni dei canoni di correttezza e buonafede. F) Gli opponenti, rectius i garanti sigg.ri , e , accennano Parte_2 Pt_3 Parte_4
«in una diversa prospettiva sistematica, il disposto dell'art. 1955 c.c.» (pag. 9 opposizione). Francamente non è dato comprendere a che titolo tale disposizione venga evocata, o meglio non è dato comprendere -perché non è specificato- in cosa dovrebbe consistere l'asserito «fatto del creditore» determinante la estinzione delle garanzie ex adverso agitata. Sol per mero scrupolo difensivo, in proposito valga rammentare che, per consolidato e pacifico orientamento, agli effetti della richiamata disposizione, il “fatto del creditore” deve concretizzarsi in una vera e propria condotta antigiuridica (illecita), quale violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge ovvero nascente dal contratto. Non di meno, il pregiudizio che deve discendere da detta condotta deve concretizzarsi nella vera e propria perdita di un diritto, sicché restano del tutto irrilevanti le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore garantito (Cass. 19736/2011).
Orbene, rammentato quanto sopra, ci si avvede come l'argomento di opposizione avversario non precisi in concreto alcuno dei summenzionati profili, né, invero, sembra dato comunque scorgerli nel caso di specie. G) In ultimo, i garanti si avventurano in un farraginoso ed inspiegato ragionamento sulla “misura” delle garanzie da essi prestate. In buona sostanza, essi lamentano che, attesa la
“copertura” di cui al fondo pubblico di cui alla Legge 662/1996 (parziale e in misura dell'80% del finanziamento), la odierna comparente avrebbe avuto diritto di pretendere garanzie personali limitate al solo 20% residuo. Sul punto, nel rammentare che non una sola disposizione di legge prevede divieti di cumulo di garanzie personali per il medesimo debito, non si riesce a comprendere a che titolo le garanzie il parola avrebbero dovuto esser limitate al solo importo non “coperto” dalla garanzia del Fondo (20%). Anzi in proposito, va piuttosto rammentato come, per espressa previsione di legge, «il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, e se del caso dei suoi garanti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, D.M. 20/5/2005 per il recupero della somma versata». Ergo, è la legge medesima che, in realtà, postula a chiare lettere il concorso della garanzia del Fondo con ulteriori garanzie personali. Ciò detto, non ci si può esimere dal rimarcare che il sig. , Parte_2 oltre ad essere Amministratore della società debitrice, è altresì socio (70%) della stessa, al pari delle altre garanti, sigg.re (15%) e Parte_3 Parte_4
(15%). In conclusione, la trattazione dei motivi di opposizione che precede ci regala la manifesta infondatezza delle argomentazioni avversarie unitamente, in taluni casi, alla vaghezza (si rammenti quanto detto in ordine alle censure relative al conto corrente) o addirittura alla temerarietà delle questioni (nullità delle
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fideiussioni; concessione abusiva del credito). L'opposizione va integralmente respinta con conferma del pari integrale del decreto ingiuntivo opposto. […]. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente, quanto alla sorta capitale, alla somma di € 63.369,87 anche relativamente agli opponenti e Parte_3 [...]
sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione accordata in sede Parte_4 monitoria in danno di e della Parte_2 Parte_1 limitatamente alla sorta capitale eccedente la somma di € 63.369,87, e disposta la mediazione (v. ordinanza del 16/02/2020), ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito (v. ordinanza del 07/01/2021), la causa, all'esito del mutamento del Giudice Istruttore e di alcuni rinvii, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge. II. Diritto Sull'opposizione Ai fini della compiuta esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, giova premettere taluni cenni in ordine alle caratteristiche e l'oggetto del giudizio per cui è causa. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore
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spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Ove invece la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su contratti di conto corrente, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è prova idonea solo al fine dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), dovendo per converso la banca medesima supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione degli estratti conto e del contratto di conto corrente e/o dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa. Nel caso di specie, avente ad oggetto una pretesa basata, sia su contratti di mutuo, che su rapporti comunque regolati in conto corrente, l'istituto opposto
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risulta aver prodotto, sin dalla fase monitoria, in uno ai contratti – anche di garanzia – di volta in volta sottesi alle singole pretese azionate (v. contratti in atti), altresì, gli estratti conto integrali riferibili al conto corrente azionato (v. estratti in atti), andando per l'effetto a soddisfare pienamente gli oneri probatori posti a suo carico, quale creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001), vista anche l'assenza di contestazioni circa l'effettiva fruizione del capitale mutuato ovvero, salvo quanto a breve si dirà, circa singole e specifiche annotazioni di cui alla documentazione contabile allegata (v. atto di opposizione). A ben guardare, infatti, le doglianze di parte opponente si sono innanzitutto concentrate sulla nullità delle operazioni bancarie compiute nell'anno 2017 e, cioè, il mutuo del 30.1.2017 recante il n.357633 dell'importo nominale di
100.000 euro, la apertura di credito di 100.000,00 euro a valere sul conto corrente
n. 107697 concessa dalla banca in pari data, nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte dai sigg.ri , ed , sempre in Pt_2 Pt_3 Parte_4 pari data, per il mutuo sino alla concorrenza di 140.000,00 euro e per l'apertura di credito, anch'essa sino concorrenza di euro 140.000,00”, e sulla “nullità delle operazioni bancarie compiute sempre nell'anno 2017 e, cioè il mutuo recante il n.
357763 dell'importo nominale di 50.000,00 euro, la concessa apertura di credito di
50.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 in pari data nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte in pari data dai sigg.ri , ed Pt_2 Pt_3
, sia per il mutuo che per l'apertura di credito, ciascuna sino alla Parte_4 concorrenza di euro 70.000,00, trattandosi di operazioni che non trovano la loro causa in finanziamenti, bensì sono state utilizzate per ripianare precedenti debiti della , essendo “il versamento del ricavato del mutuo/mutui Parte_1 avvenuto su conto corrente intrattenuto dal 2015 dalla e cioè il Parte_1
n. 107697” che “al momento della sottoscrizione del mutuo e della apertura di credito presentava una esposizione debitoria di oltre 150.000,00 euro”, con la conseguenza che “L'operazione bancaria - contratto di mutuo e le pretese aperture di credito- non ha determinato una situazione finalistica, a vantaggio dei mutuatari, ma si è risolto in uno strumento che ha visto un solo momento di tipicità nell'accredito della somma su un conto intestato al mutuatario, seguito immediatamente dal prelievo da parte della banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società correntista (v. testualmente atto di opposizione). Orbene, su tale questione sono da ultimo intervenute, sconfessando la ricostruzione di parte opponente, le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), che hanno precisato come il c.d. mutuo solutorio - inteso quale mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sovente accompagnato non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto, quali i tassi di interesse, le modalità di
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restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori e le altre garanzie personali – non costituisca un'operazione negoziale aprioristicamente affetta da nullità, atteso che La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose - non ricorrenti nel caso di specie - ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765] (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), anzi, anche ove sia finalizzato a mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, tale finalizzazione rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018) (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento, atteso che Anche per il mutuo fondiario lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), con l'ulteriore conseguenza che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), ferma la conclusiva precisazione secondo cui L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta indefinitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), e ciò anche ove l'accredito delle somme mutuate avvenga - come nella fattispecie in esame - su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, poiché In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto
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corrente che il mutuatario, essendone anche l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), al netto del fatto che l'eventuale movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione), ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025). Ferma la natura intrinsecamente assorbente sul punto dei principi e delle argomentazioni sin qui riportate, ragioni di completezza impongono di rilevare come a soluzioni dissimili non potrebbero comunque indurre le deduzioni, alquanto generiche, in punto di contrarietà ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla Banca stipulante i citati finanziamenti e garanzie, nonostante il comprovato stato di crisi della debitrice principale. Al netto della già richiamata liceità di operazioni di tal fatta, infatti, non ci si può esimere dal rilevare come parte opponente non abbia compiutamente allegato, prima ancora che provato, circostanze specifiche da cui desumere la concreta abusività e malevolenza della condotta tenuta dalla controparte nel concludere le menzionate operazioni di finanziamento e garanzia, non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le generiche deduzioni circa la sussistenza di una, non meglio specificata nel tempo e nella consistenza, situazione di crisi della società debitrice, soprattutto se si considera: da un lato, che i fideiussori opponenti risultano essere , Amministratore Unico e Socio al Parte_2
70% della Società debitrice, nonché e socie al Parte_3 Parte_4
15% ciascuna della medesima società; e dall'altro, che la predetta società era stata comprovatamente destinataria della garanzia pubblica del Controparte_2 che, come è noto, risulta normativamente subordinata all'esito positivo – evidentemente avutosi – di una complessa ed approfondita istruttoria circa l'effettiva solvibilità e affidabilità dell'impresa beneficiaria. Invero, le predette carenze, sia allegazionali, che probatorie, finiscono per riverberarsi inevitabilmente in termini negativi anche sulla dedotta violazione dell'art. 1955 c.c., atteso che, al di là di ogni altra questione, per condivisa giurisprudenza Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685).
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Quanto poi all'avvenuta acquisizione ad opera della Banca finanziatrice di garanzie ulteriori nonostante la copertura del Fondo, giova precisare come risulti largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, l'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024 dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n. 95/2025 del 19-02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Per ciò che invece concerne le contestazioni secondo cui Il contratto di mutuo e di apertura di credito, di fatto ha coperto delle esposizioni inesistenti ovvero contratto di conto corrente che presenta svariate criticità e, quindi, nullità di clausole negoziali sotto il profilo di errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi, errate e non dovute commissioni tra cui quella di istruttoria veloce, antergazione e postergazione di valute, violazioni tassi soglia ecc. (v. ancora testualmente atto di opposizione), non ci si può esimere dal rilevare come anche tali doglianze non siano state, nemmeno in corso di causa (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.), sufficientemente circostanziate, rimanendo prive di ulteriori specificazioni e/o indicazioni circa i vari profili di illegittimità meramente accennati, essendosi, per converso, parte opponente limitatasi ad una (mera) richiesta dell'espletamento di una CTU sul punto (v. memoria ex art. 183, e successivi scritti difensivi). Al riguardo, è tuttavia da precisare che, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui
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all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto;
ne consegue che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla (Tribunale di Ferrara, CP_1 sentenza n. 167/2014). Venendo da ultimo all'eccepita nullità delle fideiussioni di cui in atti (id est: lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito per cui è causa) perché contenenti le anticoncorrenziali clausole di "reviviscenza" e di "sopravvivenza" (v. atto di opposizione, nonché successivi scritti difensivi), parimenti prive di pregio risultano le contestazioni articolate dai garanti opponenti (che - giova ribadirlo - risultano essere: , Amministratore Unico e Socio al Parte_2
70% della Società debitrice, nonché e socie al Parte_3 Parte_4
15% ciascuna della medesima società). Premesso che, come specificato dalla medesima parte eccipiente (v. memorie ex art. 183 c.p.c. nonché da ultimo comparsa conclusionale), la questione delle suddetta nullità è stata posta in via di mera eccezione, e non quale oggetto di un'autentica domanda riconvenzionale, che avrebbe per converso giustificato una rimessione al Tribunale (delle Imprese) competente della suddetta porzione di controversia (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), va osservato che la Suprema Corte ha da ultimo inteso chiarire come, se è vero che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021), è altrettanto vero che, anche ai fini della (mera) rilevazione officiosa della nullità è necessario che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
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l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (v. da ultimo Cassazione civile sez. I - 17/01/2025, n. 1170). Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che i contratti in esame sono documentalmente costitutivi di garanzie specifiche (v. lettere in atti), oltre a risalire ad anni ben diversi (2017), e di non poco successivi, al richiamato accertamento del 2005, né l'eventuale condotta illecita imputabile alla è CP_1 stata specificamente allegata da parte opponente (v. relativi scritti difensivi), ferma in ogni caso la considerazione secondo cui a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Nel caso in esame, a ben guardare, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso a concreto). Alla stregua di quanto precede, dunque, considerato che è comprovatamente intervenuta - in corso di causa - l'escussione della garanzia del fondo pubblico di cui alla Legge 662/1996 con la conseguente riduzione del
19 Tribunale di Avellino n. 4467/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
debito degli opponenti dall'inziale importo di € 290.465,98 al minor importo di € 63.369,87, non può che giungersi al parziale accoglimento dell'opposizione così come proposta e contestuale revoca del decreto ingiuntivo, non potendo mantenersi - in difformità da quanto sul punto sostenuto da parte opposta - un titolo concernente un debito ormai (seppure in parte) soddisfatto, ferma in ogni caso la condanna degli opponenti medesimi al pagamento in favore dell'opposta della (minore e residua) somma di € 63.369,87, oltre interessi come richiesti. Sulle spese Quanto alle spese, l'esito della lite ne consente la posizione a carico degli opponenti nella misura di un terzo, dovendo le stesse compensarsi per i residui due terzi, e per l'intero in ordine alla fase monitoria, ferma la relativa liquidazione, nei termini di cui in dispositivo, in applicazione delle tabelle vigenti, tenuto conto del valore (fino a € 260.000), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, , e Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2019 reso Parte_4 dal Tribunale di Avellino in data 29.5.2019 nei confronti di
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta ogni altra
[...] istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione, così come proposta;
revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2019 reso dal Tribunale di Avellino in data 29.5.2019, così come successivamente corretto;
condanna gli opponenti, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3
, al pagamento in favore della Parte_4 [...]
Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] della somma di € 63.369,87, oltre interessi, come richiesti;
condanna gli opponenti, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3
20 Tribunale di Avellino n. 4467/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
, alla rifusione in favore dell'opposta, Parte_4 [...]
Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] un terzo (1/3) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese per i due terzi (2/3) residui, nonché per l'intero quelle relative alla fase monitoria. Così deciso in data 20/10/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
21
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4467/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 29/05/2019, in materia di “contratti bancari” e vertente tra
( .IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA: Parte_2
), (C.F./P.IVA: C.F._2 Parte_3
) e (C.F./P.IVA: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._4 [...]
e CORRADO LUIGI Parte_4
- attori/opponenti - e
Controparte_1
C.F./P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANZUONI LUCA
- convenuta/opposta - Conclusioni All'udienza del 26/06/2025 le parti concludevano come da relativo verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto La Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in
[...] Parte_2 proprio e in qualità di debitore principale, e Parte_3 [...]
, in qualità di fideiussori, per conseguire, in solido tra loro, il Parte_4 pagamento, della somma di € 290.465,98, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sino al soddisfo, quale esposizione debitoria derivante: a) per la somma di € 156.498,54 da un contratto di conto corrente n. 1076957 acceso in data 10/08/2015 ed assistito da due linee di credito in data 30/01/2017 e
1 Tribunale di Avellino n. 4467/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
15/06/2017; b) per l'importo di € 88.827,37 per rate impagate di contratto di mutuo chirografario n. 357633 del 30/01/2017 (di originari € 100.000,00); c) per la somma di € 44.128,84 per rate impagate di contratto di mutuo chirografario n. 357763 del 15/06/2017 (di originari € 50.000,00) – crediti tutti assistiti dalle garanzie personali prestate dai sig.ri , e Parte_2 Parte_3 [...] fino alla concorrenza della somma pari a € 420.000,00, senza Parte_4 dilazione, nonché da garanzia del fondo pubblico di cui alla legge 62/1996 (v. decreto ingiuntivo n. 754/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 29/05/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponevano opposizione la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2
, e , formulando le
[...] Parte_3 Parte_4 seguenti eccezioni: […] A) SULL'AMMONTARE DEL CREDITO VANTATO. Come riconosce la banca, le operazioni poste a base della ingiunzione sono tutte garantite dal fondo pubblico di cui alla legge 62/ 1996. Ebbene la ingiunzione sarebbe stata pronunziata per l'intero credito che la banca assume di vantare, laddove la , tramite la Agenzia Controparte_2 delle Entrate di Avellino, avvalendosi del diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e suoi fideiussori, ha già provveduto alla notifica, prima di quella operata dalla banca, sia alla che alla delle Parte_1 Parte_4 rispettive cartelle di pagamento n. 012 2019 00069215 65 000 e n. 012 2019
00069215 65001 (che si allegano) dell'importo complessivo derivante dagli stessi rapporti dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo di euro 234.086,42, che, a dire della stessa agenzia, al netto degli oneri di riscossione ed accessori e quindi della revoca dei relativi contributi concessi (le altre due cartelle, quella indirizzata ad e sono evidentemente in corso di notifica). La Parte_2 Parte_3
Cartella di pagamento è stata, infatti, preceduta, a seguito dalle rispettive comunicazioni di surroga rispetto alla delibera di ammissione alla garanzia ed alla successiva delibera di liquidazione della perdita da parte del CP_2
, quale mandataria del Fondo di Garanzia, con erogazione dei relativi
[...] importi in favore della banca finanziatrice sin dal 24.1.2019: -delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 71.794,53 su delibera di ammissione alla garanzia 20.1.2017; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro
80.000 su delibera di ammissione alla garanzia 20.1.2017; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 35.301 su delibera di ammissione alla garanzia
9.6.17; - delibera di liquidazione della perdita 21.12.2018 di euro 40.000 su delibera di ammissione alla garanzia 9.6.2017. Tuttavia, gli importi di cui alle operazioni bancarie poste a base della ingiunzione, e quindi del preteso credito vantato, nonostante la successiva correzione del decreto stesso chiesta con dettagliato ricorso (contenente anche precisazioni sulle intervenute vicende
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societarie), la prima in data 18.6.2019 cui è seguito il provvedimento 18.7.2019 e poi la seconda in data 23.7.2019, non sono mutati. Infatti, nel frattempo, come detto, la ha già riscosso dal Fondo di Garanzia la somma totale di euro CP_1
227.095,53, sicché il preteso e contestato credito della banca al più ammonterebbe ad euro 63.373,45 (290.468,98- 227.095,53). Con ogni riserva anche in ordine alle pretese vantate dal Fondo di Garanzia, già sotto questo profilo, avendo la banca già incassato l'importo di cui , tramite la CP_2
Agenzia Delle Entrate chiede il rimborso al debitore principale ed ai suoi fideiussori, a seguito di revoca dei relativi benefici concessi, alla banca spetterebbe un credito di gran lunga inferiore alla somma ingiunta. Poiché, in ogni caso, il decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione è immodificabile, sicuramente lo stesso va annullato e/o revocato previa la sospensione della provvisoria esecuzione, anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli sia derivanti dalla eventuale esecuzione forzata che dalla eventuale iscrizione ipotecaria per somme certamente non dovute alla banca. B) NULLITA' DELLE OPERAZIONI
BANCARIE COMPIUTE NEL 2017: MUTUI, APERTURE DI CREDITO E FIDEIUSSIONI.
In ogni caso e preliminarmente sussiste la nullità, che espressamente deduce ed eccepisce, delle operazioni bancarie compiute nell'anno 2017 e, cioè, il mutuo del
30.1.2017 recante il n. 357633 dell'importo nominale di 100.000 euro, la apertura di credito di 100.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 concessa dalla banca in pari data, nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte dai sigg.ri , ed , sempre in pari data, per il mutuo sino Pt_2 Pt_3 Parte_4 alla concorrenza di 140.000,00 euro e per l'apertura di credito, anch'essa sino concorrenza di euro 140.000. Parimenti sussiste la nullità, che deduce ed eccepisce espressamente, delle operazioni bancarie compiute sempre nell'anno 2017 e cioè il mutuo recante il n.357763 dell'importo nominale di 50.000,00 euro, la concessa apertura di credito di 50.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 in pari data nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte in pari data dai sigg.ri
, ed , sia per il mutuo che per l'apertura di credito, Pt_2 Pt_3 Parte_4 ciascuna sino alla concorrenza di euro 70.000,00. Infatti le operazioni bancarie non trovano la loro causa in finanziamenti, bensì sono state utilizzate per ripianare precedenti debiti della È di palmare evidenza, e la circostanza Parte_1 sarà provata anche in corso di causa, che il versamento del ricavato del mutuo/mutui è avvenuto su conto corrente intrattenuto dal 2015 dalla
[...]
e cioè il n. 107697. Ebbene, tale conto al momento della sottoscrizione Parte_1 del mutuo e della apertura di credito presentava una esposizione debitoria di oltre
150.000,00 euro. La necessita per la banca di "rientrare" ha indotto a mettere in campo la strategia classica: rifinanziare solo apparentemente la predetta società, mirando, in realtà, all'obiettivo di ripianare i rapporti a sofferenza. Viene dunque proposta la concessione di un mutuo - da versarsi sui conti societari in sofferenza -
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e la concessione di un ulteriore apertura di credito, dietro costituzione di garanzie personali, rilasciate da soggetti solvibili, peraltro proprietari di beni immobili, attraverso il rilascio di nuove garanzie fideiussorie. La società in questione in stato di crisi (tanto che lo "sbandiera" la Banca stessa ponendo la circostanza a sostegno della richiesta di provvisoria esecuzione,) messa sotto forte pressione, accetta, nella convinzione di non aver miglior scelta. L'operazione viene quindi realizzata. Il comportamento della banca è in manifesta e palese violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede e comporta non solo la nullità dei contratti di mutuo ma anche la nullità dei negozi di garanzia posti in essere (giacché surrettiziamente ispirati alla sola logica di rafforzare la posizione creditoria dell'istituto di credito). Infatti, il meccanismo negoziale nella specie posto in atto dalla banca, ha condotto ad un risultato ben diverso da quello che avrebbe dovuto connotare un ordinario rapporto di finanziamento c/garanzia. Un risultato, cioè, consistente nel ripianamento della ingente debitoria a sofferenza con costituzione di solide garanzie personali prima inesistenti. In tutto questo, l'interesse economico della società e dei mutuatari all'operazione in questione è del tutto privo di rilevanza e l'intero complesso di atti posto in essere, al di là degli schermi formali, mira in concreto a soddisfare unicamente l'interesse economico dell'istituto di credito creditore/mutuante. Ma vi è di più. Il contratto di mutuo e di apertura di credito, di fatto ha coperto delle esposizioni inesistenti ovvero un contratto di conto corrente che presenta svariate criticità e quindi nullità di clausole negoziali sotto il profilo di errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi, errate e non dovute commissioni tra cui quella di istruttoria veloce, antergazione e postergazione di valute, violazioni tassi soglia ecc. il tutto come sarà meglio eccepito e precisato all'esito della produzione da parte della banca che rivestirà la posizione di attore sostanziale nel relativo giudizio e come tale tenuta al relativo onere probatorio. È di palmare evidenza che il contratto/contratti di mutuo presentano (essendo finalizzati al ripianamento del conto) un collegamento funzionale con il conto corrente intrattenuto dalla società attrice già prima della stipulazione del mutuo sicché sussiste la illiceità del debito dal quale è scaturito il consenso alla stipula del mutuo stesso che, conseguentemente, travolge lo stesso contratto di mutuo/mutui. La banca ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità dei fideiussori, non ha esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista, palesemente in crisi, che avrebbe dovuto indurla, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito. L'operazione bancaria - contratto di mutuo e le pretese aperture di credito - non ha determinato una situazione finalistica, a vantaggio dei mutuatari, ma si è risolto in uno strumento che ha visto un solo momento di tipicità nell'accredito della somma su un conto intestato al
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mutuatario, seguito immediatamente dal prelievo da parte della banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società correntista, la cui entità - come detto - è derivata da una serie di condotte contra ius imputabili proprio alla creditrice. Trattasi di operazioni bancarie prive di causa e come tali nulle in quanto tendenti non a finanziare il richiedente mettendo a disposizione del medesimo la somma oggetto del contratto, bensì ad estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante, debiti in tutto od in parte legittimi e, quindi, relativi a somme non dovute. In via sub.ta, sussiste comunque nullità dei contratti per illiceità della causa, per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ai sensi dell'art. 1418, 2° co. e 1343 c.c. o per contrarietà diretta di esso a norme imperative, per gli effetti di cui all'art. 1418, 1° co. c.c. Ciò in quanto la causa, più che mancare, sembra piegarsi (o piegare il contenuto contrattuale) verso finalità propriamente illecite per essere il rapporto sottostante, che vale a racchiudere in se la causa del mutuo, viziato da rilievi di nullità ex art. 1418 cc che generano un debito illegittimo, dovendosi quindi concludere per un'invalidità derivata che si staglia dalla causa in concreto del contratto di mutuo, privo dei suoi caratteri di giustificazione in quanto inesistente (anche parzialmente) o illegittimo il presupposto su cui si fonda. C) NULLITÀ DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE. Le lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito sottoscritte dagli opponenti - in data 5.4.2016 e in data 31.05.2016 - sono nulle poiché contengono clausole nulle. In particolare, sono contenute nelle lettere di fideiussione oggetto del presente giudizio le seguenti clausole:
1. La c.d. "CLAUSOLA DI REVIVISCENZA" secondo cui "il fideiussore si impegna a rimborsare la banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi" (art. art. 1 co. 3 delle lettere di fideiussione).
2. La c.d.
"CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA" secondo cui "qualora le obbligazioni garantite siano state dichiarate invalide la fideiussione garantirà comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca" (art. 1 co. 2 delle lettere di fideiussione). Le clausole in esame incidono pesantemente sulla posizione dei garanti dal momento che, con esse, si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza della obbligazione principale, il risorgere della garanzia in seguito al risorgere del credito e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione e sino alla estinzione di ogni credito vantato nei confronti del debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori entro i termini previsti. La gravità delle violazioni, rispetto ai prevalenti e superiori valori solidaristici, non può comportare la mera disapplicazione delle stesse con sostituzione ad esse delle norme codicistiche, ma va sicuramente sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni con conseguente nullità delle fideiussioni. Peraltro è la stessa Corte di Cassazione che nella ordinanza
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29810/2017 parla di nullità del contratto e non di nullità delle singole clausole. D)
ABUSO DEL DIRITTO E VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA, BUONA FEDE E
CORRETTEZZA. Un discorso a parte merita il comportamento adottato dalla Banca nei confronti dei fideiussori, soprattutto in ragione delle precarie condizioni patrimoniali e reddituali del debitore principale, che la odierna opposta non ha ritenuto tutelare, con ciò realizzando un comportamento finalizzato a creare esclusivo danno agli stessi. Ciò comporta rilevanti conseguenze in ordine alle vicende della fideiussione in oggetto. Innanzi tutto, rileva il profilo dell'exceptio doli generalis, che si contesta alla Banca opposta, in ragione della circostanza che la stessa ha fatto credito a soggetto privo di consistenza patrimoniale, per il quale era evidente la impossibilità della restituzione. In questa prospettiva, l'indagine sul comportamento dei contraenti andrebbe condotta nella prospettiva propria dell'abuso del diritto, ovvero dell'applicazione in concreto delle clausole generali di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1176 c.c.). Uno dei presupposti impliciti nell'efficacia della fideiussione è rappresentato proprio nell'esistenza di un'attività bancaria svolta nel rispetto delle forme e con l'osservanza dei criteri di corretta gestione del credito, la quale soltanto è idonea a rendere in astratto possibile il controllo sulla funzione (effettiva) della garanzia, sul suo contenuto e sul tempo delle obbligazioni assunte, stante il principio generale che, a carico del fideiussore, debba rimanere solo il margine di rischio per quelle operazioni corrette ed improntate a cautela (il principio è affermato, come criterio generale, già da Cass.
20 luglio 1989, n. 3385 e 3386 in Foro it., 1989, 1, 3102; App. Milano, 23 dicembre
1986, in Banca, borsa e tit. cred., 1987, Il, 591, e sia pure riferito alle fideiussioni c.d. omnibus, conserva ancora la funzione di utile metro per valutare il c.d. comportamento "abusivo" della Banca). La non corretta erogazione del credito e la conseguente apprensione delle garanzie, rappresenta un solido criterio di riferimento (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in Foro it., 1998, 1, 770) per escludere non solo il profilo della validità della fideiussione, quanto i limiti della sua stessa efficacia, inefficacia delle fideiussioni che espressamente gli odierni opponenti deducono ed eccepiscono. È indubbio che, nella specie, la BCC di Serino ha fatto rilevante credito a soggetto privo di reddito e prospettive, ben consapevole dell'elevatissima (se non certa) impossibilità di restituzione dei capitale mutuato, ma ha appreso le garanzie (fideiussorie) al solo fine di poter vedere soddisfatte ragioni di credito, concesso al di fuori di qualsiasi concreta ed idonea valutazione del merito creditizio del sovvenuto principale. In questa prospettiva, la stessa clausola iscritta nel contratto di affidamento a mente della quale, i fideiussori "si dichiarano debitori in solido per la somma corrispondente all'importo finanziato, aumentato di spese, interessi ed accessori", manifesta l'abusività del comportamento negoziale dell'opposta, come caratterizzante il momento genetico del rapporto. I profili dell'abuso del diritto e della violazione dei criteri di cui agli
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artt. 1175 e 1176 c.c. restano evidenti. Il comportamento assunto dalla
Cooperativa opposta in sede di formazione del contratto (finanziamento e fideiussione) nonché di esecuzione del vincolo (laddove emerge la violazione del profilo della diligenza necessaria richiesta all'intermediario e dei principi di correttezza e buona fede), ha provocato indubbi danni agli attuali opponenti, a fronte dei quali gli stessi riservano di agire a parte. È opportuno richiamare, in una diversa prospettiva sistematica, il disposto dell'art. 1955 c.c., a mente del quale "la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione dei fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore". Orbene, la dedotta causa di estinzione risponde al principio del favor fideiussoris, per cui se la condotta del creditore non sia stata diligente e abbia comunque pregiudicato l'interesse del garante, la garanzia viene meno e il debito grava soltanto sul debitore. Il fatto che determina l'estinzione della fideiussione deve consistere, quanto meno, in un fatto colposo imputabile al creditore, che viola un obbligo ex lege o ex contractu, che serve a rendere giuridicamente operativa la surroga. Ciò comporta, quindi, anche la nullità, inesistenza e comunque la inefficacia delle clausole contenute nelle impugnate fideiussioni e, quindi, delle stesse fideiussioni. Ma la violazione, sotto il profilo della diligenza necessaria richiesta all'intermediario e dei principi di correttezza e buona fede, risulta ancora più evidente in presenza del previsto intervento del fondo di garanzia, che avrebbe ed ha garantito gli importi di cui alle operazioni bancarie sino alla concorrenza dell'80%, laddove la ha preteso ed indotto a CP_1 sottoscrivere fideiussioni per gli interi importi concessi maggiorati del 40% laddove, al più, la garanzia personale andava limitata al 20% del capitale maggiorato del 40%. In termini pecuniari, le garanzie sino a 140.000,00 andavano ridotte ad euro 28.000,00 (20% di 100.000 = 20.000+ 40% = 8000) e quelle fino di
70.000 per la stessa ragione ad euro 14.000,00. […]. Costituitasi in giudizio, la
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ferma in ogni caso la necessità di instaurare l'obbligatoria procedura di mediazione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, sulla base delle seguenti argomentazioni: […] A) In primo luogo, gli opponenti invocano la revoca/annullamento dell'ingiunzione opposta, ventilando la nota argomentazione dell'insufficienza della certificazione del credito ex art. 50 TUB (c.d. saldaconto) a comprovare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione. In proposito, va rimarcato ancora una volta come già in sede monitoria, oltre alle citate certificazioni, l'esponente poneva a corredo del ricorso tutta la documentazione contrattuale e, con riferimento al rapporto di conto corrente, anche quella contabile (intera serie degli estratti conto a far data
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dall'apertura del conto corrente), documentazione che si riversa anche agli atti del presente giudizio. Anche in questa fase, quindi, il credito trova pieno riscontro probatorio. B) Con riferimento alla questione dell'escussione della garanzia del
Fondo di cui al DM 20/5/2005 si è già detto [...] L'ingiunzione è legittima, non sconta presunti vizi di sorta e va espressamente confermata. Altro è il (diverso) piano esecutivo, sul quale l'esponente è ovviamente tenuta ad azionare il titolo nei limiti del minor credito residuo (al quale -si ripete- ha limitato il precetto). C) In terzo luogo, gli opponenti ventilano la presunta «nullità delle operazioni bancarie compiute nel 2017: mutui, aperture di credito e fideiussioni» (pag. 5 opposizione).
[...] L'affermazione avversaria sconta in primo luogo una marcata inesattezza concettuale che va corretta prima d'ogni altra cosa. Del tutto errata è infatti l'idea che l'apertura di credito in conto corrente possa “coprire” esposizioni debitorie pregresse. A mente dell'art. 1842 cod. civ. infatti «L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato». Ai sensi del successivo art. 1843, comma primo, cod. civ.: «Se non è convenuto altrimenti
l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità». Appare evidente, allora, come in ipotesi di c.d. affidamento, l'erogazione del credito avvenga “in più volte”, secondo l'utilizzo che, mediante prelevamenti, il correntista liberamente intenda fare della disponibilità accordatagli. Vi è inoltre facoltà del correntista di ripristinare, a seguito di utilizzo, detta disponibilità mediante l'effettuazione di rimesse (per l'appunto le c.d. rimesse ripristinatorie). È del tutto errato quindi ipotizzare -come pur ex adverso si ipotizza- che il finanziamento in commento possa scontare vizi di causa. La (ben nota ed infondata) argomentazione,
“riperimetrata” ai soli mutui, si appalesa infondata anche su tale piano. Escluso che la natura chirografaria dei mutui in questione possa lasciar adombrare finalità
“ultronee” ed estranea alla causa del mutuo, quale la costituzione di cause di prelazione (ipoteca). Nemmeno si teme una illegittimità dei mutui “derivata” dal rapporto di conto corrente. La vaghezza degli accenni avversari alle (presunte ma inesistenti) «svariate criticità» del contratto di conto corrente e alla (presunta ma inesistente) «nullità di clausole negoziali sotto il profilo della errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi. errate e non dovute commissioni, …. violazioni di tassi soglia ecc.» ne tradisce evidente strumentalità, tanto che gli opponenti, glissando sul punto, ne rimandando ogni specificazione a quando «tutto … sarà meglio eccepito e precisato». In attesa di tali precisazioni –con ampia riserva di non accettare il contraddittorio e censurare di inammissibilità l'irrituale introduzione di fatti nuovi- valga solo evidenziare come il contratto di conto corrente (agli atti già del fascicolo monitorio preventivamente “visionato” dagli odierni opponenti) si appalesa in
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linea con tutte le prescrizioni di legge quanto a specifica pattuizione del tasso di interesse in misura ultralegale (art. 1284 cod. civ.; art. 117 TUB), specifica pattuizione delle commissioni sostitutive e spese, previsione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi (art. 1283 cod. civ.; Delibera CICR 9/2/2000), pieno rispetto del tasso soglia di periodo. Sia poi consentita una semplice considerazione. Pare quanto mai inverosimile e infondato nel caso di specie l'assunto avversario secondo il quale «la necessità per la banca di “rientrare” ha indotto a mettere in campo la strategia classica: rifinanziare solo apparentemente la predetta società, mirando, in realtà, all'obiettivo di ripianare i rapporti in sofferenza» (pag. 6 opposizione). Appare evidente che se l'esponente avesse posto in essere la “strategia classica”, non avrebbe certamente accompagnato il perfezionamento dei mutui con la concessione di (rilevanti) linee di credito in conto corrente. Non v'è chi non veda, infatti, come l'affidamento in conto corrente, consentendo al correntista di utilizzare la disponibilità concessa, incrementi l'esposizione del correntista verso la Banca, rectius conduca ad un risultato opposto e logicamente inconciliabile con quello del (presunto) ripianamento di una pregressa esposizione in sofferenza ex adverso ventilato. Le doglianze in commento, già generiche, si rivelano anche “illogiche”. D) Gli opponenti, rectius i garanti della società, sigg.ri , e Parte_2 Pt_3
, tentano (invano) di cavalcare l'argomento della nullità delle Parte_4 fideiussioni per (presunta) violazione della legge antitrust (Legge 287/1990). In estrema sintesi, gli opponenti, ancorandosi al precedente della Suprema Corte del
12/12/2017 n. 29810, sostengono che i contratti di garanzia da essi stipulati contengano delle clausole che si assumono essere espressione (“a valle”) di presunte intese vietate (“a monte”) e invocano declaratoria di nullità integrale di detti contratti. La questione dedotta con doglianza avversaria è stata di grande
“tendenza”, perché spinta da “pionieristiche” sentenze di merito, che, offrendo una applicazione distorta del principio sancito dalla Suprema Corte con pronuncia del 12/12/2017 n. 29810 (ex adverso richiamata), hanno perseguito finalità più
“pubblicitarie” e sensazionalistiche che di giustizia. A sconfessare le conclusioni di tali “barbariche incursioni” è intervenuta di recente proprio la Suprema Corte, con pronuncia del 26 settembre 2019 n. 24044. Con tale arresto la Cassazione ha innanzitutto chiarito che il precedente del 2017 «non risulta del tutto pertinente, atteso che affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della Banca di Italia del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio
2005, mentre il contratto in esame venne stipulato nel 2013». Tale affermazione valga anche nel caso di specie laddove i contratti di garanzia stipulati dagli opponenti risalgono al 2017. Il richiamo avversario alla pronuncia della Cassazione
n. 29810/2017 è quindi innanzitutto improprio. Ma v'è di più. Sempre con la decisione del settembre scorso, la Cassazione ha altresì chiarito che: «dalla
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motivazione di detta ordinanza non può farsi discendere, ne' si può presumere la qualificazione tout cairt delle "Norme Bancarie Uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione" quali intese illecite, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative, ne' la nullità in toto del contratto di fideiussione». In buona sostanza, contrariamente a quanto ex adverso vorrebbe ricavarsi dal dictum del
2017, va radicalmente escluso che le Norme Bancarie Uniformi dell'ABI siano espressione di intese illecite (“a monte”), ma soprattutto va in ogni caso escluso che, in ogni caso, si possa parlare di invalidità totale del contratto di garanzia. E, infatti, a tal ultimo proposito la Cassazione ha soggiunto: «Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori
e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione». Fra tutti i rilievi quest'ultimo ha portata davvero tranciante per gli assunti avversari, atteso che, pur a volersi fantasticare la nullità delle clausole contrattuali ex adverso censurate, ai fini dell'invocata invalidazione totale del contratto si dovrebbe provare che dette clausole abbiano determinato il consenso dei contraenti (i sigg.ri ). Ma ciò deve escluso nel caso di specie, poiché che Pt_4 ridette clausole tutelano l'interesse esclusivo della Banca, sicché solo quest'ultima potrebbe sostanzialmente invocare la nullità integrale del contratto in ipotesi di invalidazione di dette singole clausole. Anche tale motivo di opposizione è infondato e va respinto. E) Infine, gli opponenti lamentano «abuso del diritto e violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza» (pag. 8 opposizione).
In estrema sintesi, la questione si risolve nella contestazione che la avrebbe CP_1 fatto credito ad un soggetto (la soc. privo di consistenza Parte_1 patrimoniale, o meglio addirittura «palesemente in crisi» (v. pag. 7). L'argomento sembra invero dedotto più ad colorandum, laddove, infatti, sfocia nella riserva di
«agire a parte» a presunti fini risarcitori. Ciò non toglie che le affermazioni avversarie meritino comunque secca smentita. Ed invero in primo luogo va moralizzata la circostanza che del ventilato stato di crisi della società non si registri alcun accenno di prova, e ciò nonostante la soc. sia parte in Parte_1 causa! Ma vi è un dato che sconfessa in radice l'assunto avversario: la concessione della garanzia ex Legge 662/1996. Sta per vero, infatti, che l'accesso a tale garanzia
(pubblica) preveda una preventiva rigorosa istruttoria condotta da un soggetto terzo (appunto Medio Credito Centrale), che valuta, fra l'altro, la solvibilità e il merito creditizio del richiedente (soc. e la rischiosità Parte_1 dell'operazione. Appare evidente, quindi, che se la società fosse stata effettivamente in crisi e/o le operazioni fossero state rischiose (rectius abusive), la
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garanzia de qua non sarebbe giammai stata concessa. Ciò esclude dunque ogni presunto abuso e/o asserite violazioni dei canoni di correttezza e buonafede. F) Gli opponenti, rectius i garanti sigg.ri , e , accennano Parte_2 Pt_3 Parte_4
«in una diversa prospettiva sistematica, il disposto dell'art. 1955 c.c.» (pag. 9 opposizione). Francamente non è dato comprendere a che titolo tale disposizione venga evocata, o meglio non è dato comprendere -perché non è specificato- in cosa dovrebbe consistere l'asserito «fatto del creditore» determinante la estinzione delle garanzie ex adverso agitata. Sol per mero scrupolo difensivo, in proposito valga rammentare che, per consolidato e pacifico orientamento, agli effetti della richiamata disposizione, il “fatto del creditore” deve concretizzarsi in una vera e propria condotta antigiuridica (illecita), quale violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge ovvero nascente dal contratto. Non di meno, il pregiudizio che deve discendere da detta condotta deve concretizzarsi nella vera e propria perdita di un diritto, sicché restano del tutto irrilevanti le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore garantito (Cass. 19736/2011).
Orbene, rammentato quanto sopra, ci si avvede come l'argomento di opposizione avversario non precisi in concreto alcuno dei summenzionati profili, né, invero, sembra dato comunque scorgerli nel caso di specie. G) In ultimo, i garanti si avventurano in un farraginoso ed inspiegato ragionamento sulla “misura” delle garanzie da essi prestate. In buona sostanza, essi lamentano che, attesa la
“copertura” di cui al fondo pubblico di cui alla Legge 662/1996 (parziale e in misura dell'80% del finanziamento), la odierna comparente avrebbe avuto diritto di pretendere garanzie personali limitate al solo 20% residuo. Sul punto, nel rammentare che non una sola disposizione di legge prevede divieti di cumulo di garanzie personali per il medesimo debito, non si riesce a comprendere a che titolo le garanzie il parola avrebbero dovuto esser limitate al solo importo non “coperto” dalla garanzia del Fondo (20%). Anzi in proposito, va piuttosto rammentato come, per espressa previsione di legge, «il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, e se del caso dei suoi garanti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, D.M. 20/5/2005 per il recupero della somma versata». Ergo, è la legge medesima che, in realtà, postula a chiare lettere il concorso della garanzia del Fondo con ulteriori garanzie personali. Ciò detto, non ci si può esimere dal rimarcare che il sig. , Parte_2 oltre ad essere Amministratore della società debitrice, è altresì socio (70%) della stessa, al pari delle altre garanti, sigg.re (15%) e Parte_3 Parte_4
(15%). In conclusione, la trattazione dei motivi di opposizione che precede ci regala la manifesta infondatezza delle argomentazioni avversarie unitamente, in taluni casi, alla vaghezza (si rammenti quanto detto in ordine alle censure relative al conto corrente) o addirittura alla temerarietà delle questioni (nullità delle
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fideiussioni; concessione abusiva del credito). L'opposizione va integralmente respinta con conferma del pari integrale del decreto ingiuntivo opposto. […]. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente, quanto alla sorta capitale, alla somma di € 63.369,87 anche relativamente agli opponenti e Parte_3 [...]
sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione accordata in sede Parte_4 monitoria in danno di e della Parte_2 Parte_1 limitatamente alla sorta capitale eccedente la somma di € 63.369,87, e disposta la mediazione (v. ordinanza del 16/02/2020), ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito (v. ordinanza del 07/01/2021), la causa, all'esito del mutamento del Giudice Istruttore e di alcuni rinvii, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge. II. Diritto Sull'opposizione Ai fini della compiuta esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, giova premettere taluni cenni in ordine alle caratteristiche e l'oggetto del giudizio per cui è causa. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore
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spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Ove invece la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su contratti di conto corrente, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è prova idonea solo al fine dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), dovendo per converso la banca medesima supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione degli estratti conto e del contratto di conto corrente e/o dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa. Nel caso di specie, avente ad oggetto una pretesa basata, sia su contratti di mutuo, che su rapporti comunque regolati in conto corrente, l'istituto opposto
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risulta aver prodotto, sin dalla fase monitoria, in uno ai contratti – anche di garanzia – di volta in volta sottesi alle singole pretese azionate (v. contratti in atti), altresì, gli estratti conto integrali riferibili al conto corrente azionato (v. estratti in atti), andando per l'effetto a soddisfare pienamente gli oneri probatori posti a suo carico, quale creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001), vista anche l'assenza di contestazioni circa l'effettiva fruizione del capitale mutuato ovvero, salvo quanto a breve si dirà, circa singole e specifiche annotazioni di cui alla documentazione contabile allegata (v. atto di opposizione). A ben guardare, infatti, le doglianze di parte opponente si sono innanzitutto concentrate sulla nullità delle operazioni bancarie compiute nell'anno 2017 e, cioè, il mutuo del 30.1.2017 recante il n.357633 dell'importo nominale di
100.000 euro, la apertura di credito di 100.000,00 euro a valere sul conto corrente
n. 107697 concessa dalla banca in pari data, nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte dai sigg.ri , ed , sempre in Pt_2 Pt_3 Parte_4 pari data, per il mutuo sino alla concorrenza di 140.000,00 euro e per l'apertura di credito, anch'essa sino concorrenza di euro 140.000,00”, e sulla “nullità delle operazioni bancarie compiute sempre nell'anno 2017 e, cioè il mutuo recante il n.
357763 dell'importo nominale di 50.000,00 euro, la concessa apertura di credito di
50.000,00 euro a valere sul conto corrente n. 107697 in pari data nonché delle relative garanzie fideiussorie sottoscritte in pari data dai sigg.ri , ed Pt_2 Pt_3
, sia per il mutuo che per l'apertura di credito, ciascuna sino alla Parte_4 concorrenza di euro 70.000,00, trattandosi di operazioni che non trovano la loro causa in finanziamenti, bensì sono state utilizzate per ripianare precedenti debiti della , essendo “il versamento del ricavato del mutuo/mutui Parte_1 avvenuto su conto corrente intrattenuto dal 2015 dalla e cioè il Parte_1
n. 107697” che “al momento della sottoscrizione del mutuo e della apertura di credito presentava una esposizione debitoria di oltre 150.000,00 euro”, con la conseguenza che “L'operazione bancaria - contratto di mutuo e le pretese aperture di credito- non ha determinato una situazione finalistica, a vantaggio dei mutuatari, ma si è risolto in uno strumento che ha visto un solo momento di tipicità nell'accredito della somma su un conto intestato al mutuatario, seguito immediatamente dal prelievo da parte della banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società correntista (v. testualmente atto di opposizione). Orbene, su tale questione sono da ultimo intervenute, sconfessando la ricostruzione di parte opponente, le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), che hanno precisato come il c.d. mutuo solutorio - inteso quale mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sovente accompagnato non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto, quali i tassi di interesse, le modalità di
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restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori e le altre garanzie personali – non costituisca un'operazione negoziale aprioristicamente affetta da nullità, atteso che La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose - non ricorrenti nel caso di specie - ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765] (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), anzi, anche ove sia finalizzato a mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, tale finalizzazione rileva sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018) (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento, atteso che Anche per il mutuo fondiario lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), con l'ulteriore conseguenza che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), ferma la conclusiva precisazione secondo cui L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta indefinitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), e ciò anche ove l'accredito delle somme mutuate avvenga - come nella fattispecie in esame - su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, poiché In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto
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corrente che il mutuatario, essendone anche l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025), al netto del fatto che l'eventuale movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione), ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025). Ferma la natura intrinsecamente assorbente sul punto dei principi e delle argomentazioni sin qui riportate, ragioni di completezza impongono di rilevare come a soluzioni dissimili non potrebbero comunque indurre le deduzioni, alquanto generiche, in punto di contrarietà ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla Banca stipulante i citati finanziamenti e garanzie, nonostante il comprovato stato di crisi della debitrice principale. Al netto della già richiamata liceità di operazioni di tal fatta, infatti, non ci si può esimere dal rilevare come parte opponente non abbia compiutamente allegato, prima ancora che provato, circostanze specifiche da cui desumere la concreta abusività e malevolenza della condotta tenuta dalla controparte nel concludere le menzionate operazioni di finanziamento e garanzia, non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le generiche deduzioni circa la sussistenza di una, non meglio specificata nel tempo e nella consistenza, situazione di crisi della società debitrice, soprattutto se si considera: da un lato, che i fideiussori opponenti risultano essere , Amministratore Unico e Socio al Parte_2
70% della Società debitrice, nonché e socie al Parte_3 Parte_4
15% ciascuna della medesima società; e dall'altro, che la predetta società era stata comprovatamente destinataria della garanzia pubblica del Controparte_2 che, come è noto, risulta normativamente subordinata all'esito positivo – evidentemente avutosi – di una complessa ed approfondita istruttoria circa l'effettiva solvibilità e affidabilità dell'impresa beneficiaria. Invero, le predette carenze, sia allegazionali, che probatorie, finiscono per riverberarsi inevitabilmente in termini negativi anche sulla dedotta violazione dell'art. 1955 c.c., atteso che, al di là di ogni altra questione, per condivisa giurisprudenza Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685).
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Quanto poi all'avvenuta acquisizione ad opera della Banca finanziatrice di garanzie ulteriori nonostante la copertura del Fondo, giova precisare come risulti largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, l'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024 dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n. 95/2025 del 19-02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Per ciò che invece concerne le contestazioni secondo cui Il contratto di mutuo e di apertura di credito, di fatto ha coperto delle esposizioni inesistenti ovvero contratto di conto corrente che presenta svariate criticità e, quindi, nullità di clausole negoziali sotto il profilo di errata ed arbitraria applicazione di tassi debitori non convenuti, errata e non dovuta capitalizzazione di interessi, errate e non dovute commissioni tra cui quella di istruttoria veloce, antergazione e postergazione di valute, violazioni tassi soglia ecc. (v. ancora testualmente atto di opposizione), non ci si può esimere dal rilevare come anche tali doglianze non siano state, nemmeno in corso di causa (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.), sufficientemente circostanziate, rimanendo prive di ulteriori specificazioni e/o indicazioni circa i vari profili di illegittimità meramente accennati, essendosi, per converso, parte opponente limitatasi ad una (mera) richiesta dell'espletamento di una CTU sul punto (v. memoria ex art. 183, e successivi scritti difensivi). Al riguardo, è tuttavia da precisare che, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui
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all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto;
ne consegue che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla (Tribunale di Ferrara, CP_1 sentenza n. 167/2014). Venendo da ultimo all'eccepita nullità delle fideiussioni di cui in atti (id est: lettere di fideiussione a garanzia di operazioni di credito per cui è causa) perché contenenti le anticoncorrenziali clausole di "reviviscenza" e di "sopravvivenza" (v. atto di opposizione, nonché successivi scritti difensivi), parimenti prive di pregio risultano le contestazioni articolate dai garanti opponenti (che - giova ribadirlo - risultano essere: , Amministratore Unico e Socio al Parte_2
70% della Società debitrice, nonché e socie al Parte_3 Parte_4
15% ciascuna della medesima società). Premesso che, come specificato dalla medesima parte eccipiente (v. memorie ex art. 183 c.p.c. nonché da ultimo comparsa conclusionale), la questione delle suddetta nullità è stata posta in via di mera eccezione, e non quale oggetto di un'autentica domanda riconvenzionale, che avrebbe per converso giustificato una rimessione al Tribunale (delle Imprese) competente della suddetta porzione di controversia (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), va osservato che la Suprema Corte ha da ultimo inteso chiarire come, se è vero che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021), è altrettanto vero che, anche ai fini della (mera) rilevazione officiosa della nullità è necessario che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
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l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (v. da ultimo Cassazione civile sez. I - 17/01/2025, n. 1170). Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che i contratti in esame sono documentalmente costitutivi di garanzie specifiche (v. lettere in atti), oltre a risalire ad anni ben diversi (2017), e di non poco successivi, al richiamato accertamento del 2005, né l'eventuale condotta illecita imputabile alla è CP_1 stata specificamente allegata da parte opponente (v. relativi scritti difensivi), ferma in ogni caso la considerazione secondo cui a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Nel caso in esame, a ben guardare, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso a concreto). Alla stregua di quanto precede, dunque, considerato che è comprovatamente intervenuta - in corso di causa - l'escussione della garanzia del fondo pubblico di cui alla Legge 662/1996 con la conseguente riduzione del
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debito degli opponenti dall'inziale importo di € 290.465,98 al minor importo di € 63.369,87, non può che giungersi al parziale accoglimento dell'opposizione così come proposta e contestuale revoca del decreto ingiuntivo, non potendo mantenersi - in difformità da quanto sul punto sostenuto da parte opposta - un titolo concernente un debito ormai (seppure in parte) soddisfatto, ferma in ogni caso la condanna degli opponenti medesimi al pagamento in favore dell'opposta della (minore e residua) somma di € 63.369,87, oltre interessi come richiesti. Sulle spese Quanto alle spese, l'esito della lite ne consente la posizione a carico degli opponenti nella misura di un terzo, dovendo le stesse compensarsi per i residui due terzi, e per l'intero in ordine alla fase monitoria, ferma la relativa liquidazione, nei termini di cui in dispositivo, in applicazione delle tabelle vigenti, tenuto conto del valore (fino a € 260.000), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, , e Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2019 reso Parte_4 dal Tribunale di Avellino in data 29.5.2019 nei confronti di
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta ogni altra
[...] istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione, così come proposta;
revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2019 reso dal Tribunale di Avellino in data 29.5.2019, così come successivamente corretto;
condanna gli opponenti, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3
, al pagamento in favore della Parte_4 [...]
Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] della somma di € 63.369,87, oltre interessi, come richiesti;
condanna gli opponenti, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché , e Parte_2 Parte_3
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, alla rifusione in favore dell'opposta, Parte_4 [...]
Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] un terzo (1/3) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese per i due terzi (2/3) residui, nonché per l'intero quelle relative alla fase monitoria. Così deciso in data 20/10/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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