CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1182/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1182/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4824/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3357/2020
R.G., datata 14/10/2024, pubblicata in data 14/10/2024, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Santoro per Parte_1
procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in Battipaglia (SA) alla via Carbone n. 15;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cascio, del Foro di Controparte_1
Vallo della Lucania, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Castelcivita (SA) alla via R. Scaramella n. 11;
APPELLATO
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 22/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/11/2024 La ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 4824/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
3357/2020 R.G., datata 14/10/2024, pubblicata in data 14/10/2024, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1
particolare, quanto segue: «CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Salerno n.
4824/2024, indicata in epigrafe, e specificamente: 1) determinare in € 300,00
l'assegno divorzile in favore dell'appellante da corrisponderle mensilmente oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, siccome già stabilito in sentenza di separazione;
2) porre a carico dell'appellato, sig. CP_1
, il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione relative alla
[...]
casa coniugale (utenze), le spese di straordinaria amministrazione unitamente alla TARSU;
confermando tutte le statuizioni del provvedimento di primo grado in relazione al mantenimento della IG, delle spese straordinarie contratte nell'interesse di quest'ultima nonché l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con vittoria di spese ed onorari». Pt_1
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra » poiché «infondato in fatto e in diritto;
- Parte_1
2 confermare integralmente la sentenza n. 4824/2024 del Tribunale di Salerno, sia in punto di assegno divorzile che in ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie;
- confermare la misura del mantenimento in favore della IG nella misura di € 500,00 oltre 100% spese straordinarie e nell'assegno divorzile nella misura di € 150,00 in favore della ex coniuge Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 22/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1)
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
nato a [...] il [...], e nata a [...] CP_1 Parte_1
Giovanni Rotondo il 24.11.68, celebrato nel Comune di Manfredonia in data
2.10.04 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
3) Determina in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della IG che il padre è tenuto a corrispondere mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che il padre corrisponde il 100% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della IG;
5) Assegna la casa coniugale alla resistente;
6)
Determina in € 150,00 l'assegno divorzile che il ricorrente è tenuto a corrispondere in favore di mensilmente oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo gli indici Istat;
7) compensa tra le parti le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione.
La ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione della causa, con riguardo
3 alla mancata percezione da febbraio 2022 del reddito di cittadinanza;
alla
[...]
in esito alla separazione consensuale, venne riconosciuto il diritto a Pt_1 percepire un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili oltre rivalutazione;
in occasione dell'udienza presidenziale del giudizio di primo grado, emersa la percezione da parte della del suddetto sussidio, Pt_1
l'assegno di mantenimento venne ridotto a € 150,00; la percezione da parte della del reddito di cittadinanza fu l'unica circostanza che determinò Pt_1 il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale a rideterminare in € 150,00, in luogo dei 300,00 statuiti con l'accordo di separazione, l'assegno riconosciuto alla e a spostare il peso economico di tutte le utenze Pt_1
domestiche e degli oneri di conduzione della casa coniugale di cui la resistente è assegnataria;
tale sussidio è venuto meno dal febbraio 2022; la
[...]
fino al mese di gennaio 2022 ha percepito il suddetto sussidio in misura Pt_1 pari, per quest'ultima mensilità, a € 531,57; il diritto, poi è venuto meno perché valutati dall'INPS non più sussistenti i requisiti economici per beneficiarne;
il superamento della soglia reddituale, oltre il limite al di là del quale il beneficio non può essere riconosciuto, è stato determinato dal movimento mobiliare effettuato in favore di – IG – che Parte_2
ha incrementato il reddito personale della procurando lo stato Pt_1
“SOPRA SOGLIA” e la conseguente decadenza della misura RDC;
tale
“movimento mobiliare” è rappresentato, dai premi versati dal CP_1
in favore della IG , giusta “POLIZZA ASSICURATIVA
[...] Pt_2
ABBINATA AL C/C DEDICATO AI MINORI” n. 31000463300 dell'11/10/2016 con scadenza all'11.10.2023; il cumulo dei premi versati in favore della minorenne IG , da un lato, fece innalzare la soglia Pt_2
reddituale della convivente madre determinando così la riferita perdita del sussidio (in costanza del quale il ha ottenuto, all'esito dell'udienza CP_1
di comparizione personale dei coniugi del 6/12/2021, la modifica peggiorativa per la divorzianda degli accordi omologati di separazione) senza, dall'altro, rappresentare un sostegno economico per la Pt_1
giacché, ovviamente, trattasi di liberalità disposta dal padre in favore della IG e comunque vincolata alla scadenza della polizza;
nessun incremento diretto ha avuto la situazione patrimoniale della sig. viceversa, le Pt_1
condizioni patrimoniali ed economiche del non hanno subìto CP_1
4 contrazione alcuna, anzi, si può affermare, anche alla luce dell'assicurazione contratta in favore della IG, che egli goda di una stabile e indiscussa serenità economica;
è confermata, invece, la situazione di precarietà e di estrema difficoltà economica della non avendo questa un lavoro e Pt_1
non avendolo avuto neanche in costanza di matrimonio ed essendo difficile immaginare che la stessa possa riuscire a immettersi, all'età di 56 anni, proficuamente nel mercato del lavoro;
vi è stata violazione o falsa applicazione di legge in ordine alla funzione assistenziale e compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio ex lege L. 898/1978 art. 5; vi è stata ingiusta quantificazione dell'assegno di divorzio;
l'assegno divorzile assolve plurime funzioni, assistenziale e perequativo-compensativo, in attuazione del principio di solidarietà che conduce al riconoscimento di un contributo all'esito dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi in relazione all'autosufficienza economica in concreto e non in astratto;
il giudice di primo grado non ha sufficientemente valorizzato né la provata e affermata sperequazione delle condizioni economiche delle parti in causa, né la circostanza che la non lavora e non ha lavorato neanche Pt_1
in costanza di matrimonio;
vi è stata omessa pronuncia sulla domanda di attribuzione delle spese di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale e le spese di straordinaria amministrazione unitamente alla TARSU
a carico del;
vi è stata violazione del principio di Controparte_1
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
Non vi è impugnazione quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al conseguente ordine di annotazione nel registro dello stato civile. Non vi è impugnazione neppure in relazione all'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico del padre in favore della IG (maggiorenne), oltre rivalutazione. Non vi è Pt_2 impugnazione in ordine all'accollo al padre del 100 % delle spese straordinarie contratte nell'interesse della IG. Non vi è impugnazione in relazione all'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
I punti da esaminare sono i seguenti: aa) la domanda della Pt_1
5 di incrementare l'assegno, in suo favore previsto, di € 150,00 mensili all'importo di € 300,00 mensili;
bb) la domanda della di porre a Pt_1 carico dell'appellato il pagamento delle spese di ordinaria Controparte_1
amministrazione relative alla casa coniugale (utenze), le spese di straordinaria amministrazione unitamente alla TARSU.
L'assegno di mantenimento a carico del in favore della CP_1 [...]
Pt_1
La sentenza impugnata ha così puntualizzato i reciproci redditi degli ex coniugi: «… Va invece disciplinato il mantenimento della IG, riconoscendo entrambe le parti che la stessa non è economicamente autosufficiente. Orbene, esaminando la documentazione prodotta dalle parti e gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, risulta che il ricorrente, promotore finanziario, già nell'accordo di separazione si era impegnato a corrispondere la somma di € 500,00 per il mantenimento della IG, oltre al
100% delle spese straordinarie. Per come risulta dalla documentazione reddituale, egli ha dichiarato per l'anno 2017 un reddito imponibile di €
38640,00 (con reddito complessivo di € 55927.00), per l'anno 2018 un reddito di € 43133,00 (reddito imponibile di € 72241,00), per l'anno 2019 un reddito di € 22989,00 (con reddito imponibile di € 53749,00), per l'anno
2020 un reddito di € 35552,00 (reddito complessivo di € 53718,00), come da dichiarazioni dei redditi prodotte, per l'anno 2021 un reddito complessivo di
€ 57172,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 39890,00. Egli risulta proprietario di n. 4 immobili per la quota di ½. Ha contratto un mutuo nel
2020 unitamente alla compagna per € 536,07 mensile con scadenza ventennale. L'auto è concessa in leasing con contratto concluso in data
17.12.18 per la durata di mesi 36 (dovendo pertanto essere scaduto).
Ha un finanziamento contratto nel 2023 con scadenza al 2029 per l'importo mensile di € 222,83. Sostiene, ma non risulta provato (trattandosi di una scrittura privata non registrata e per la quale non vi è stata prova testimoniale), di corrispondere per la casa familiare, in comproprietà con i fratelli la somma mensile di € 300,00. La resistente, invece, non svolge attività lavorativa, avendo percepito per un periodo di tempo limitato il reddito di cittadinanza fino al 2022 e non è proprietaria di beni immobili. In costanza di matrimonio non ha svolto attività lavorativa. … Nel caso di
6 specie, rilevandosi l'assenza di attività lavorativa della resistente, il mancato svolgimento di attività lavorativa in costanza di matrimoni, l'età della stessa,
l'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di € 150,00 che il è tenuto a corrispondere alla resistente CP_1
mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sotto un profilo meramente assistenziale, non essendo stata documentata invece la componente compensativa perequativa, non avendo allegato né provato parte resistente la perdita di occasioni di lavoro in costanza di matrimonio».
La cassazione, con riguardo all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, ha affermato, in particolare, i seguenti principi [cfr. Cass. civ., sez. U-, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018]: la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della
7 vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, quali emergono dagli atti, va affermato che sussistono i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della
[...]
Sul punto, peraltro, non sussistono idonee contestazioni da Parte_1 parte dell'appellato. Anche l'importo determinato dal tribunale nella somma di € 150,00 mensili risulta, d'altra parte, congruo. Il Tribunale ha, in proposito, affermato, nella motivazione della sentenza impugnata, quanto segue: «… Nel caso di specie, rilevandosi l'assenza di attività lavorativa della resistente, il mancato svolgimento di attività lavorativa in costanza di matrimoni, l'età della stessa, l'assegnazione della casa coniugale, ritiene il
Tribunale di dover confermare la somma di € 150,00 che il è CP_1
tenuto a corrispondere alla resistente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sotto un profilo meramente assistenziale, non essendo stata documentata invece la componente compensativa perequativa, non avendo allegato né provato parte resistente la perdita di occasioni di lavoro in costanza di matrimonio».
La motivazione esposta, sul punto, dal tribunale risulta senz'altro corretta. La appellante non ha fornito adeguata dimostrazione del Pt_1
fatto che, in costanza di matrimonio, ella abbia perso occasioni di lavoro.
Correttamente è stata esclusa la componente compensativa perequativa dell'assegno. Quanto alla sola componente assistenziale, poi, questa è stata determinata, in via definitiva, dal tribunale nella misura di € 150,00 mensili.
L'appellante deduce che questo importo è stato determinato in quanto la stipulazione, da parte dell'appellato, di premi versati da in Controparte_1
favore della IG , ora maggiorenne, in relazione a una polizza Pt_2
assicurativa stipulata. Ciò avrebbe comportato un mutamento dei dati dell'ISEE della che avrebbe avuto come conseguenza la perdita per Pt_1
la stessa del reddito di cittadinanza. Va, sul punto, osservato che Pt_1
attualmente il reddito di cittadinanza è stato abolito e che la appellante
[...]
non ha dedotto elementi idonei a far ritenere la sussistenza, in capo a lei, Pt_1
dei requisiti perché ella possa beneficiare di altre forme di sostegno (come, ad
8 esempio, l'assegno di inclusione). In ogni caso, l'importo previsto in sentenza risulta congruo tenuto conto delle condizioni patrimoniali dell'appellato il quale, godendo dei redditi indicati nella sentenza impugnata, più CP_1
sopra riportati, è gravato già dall'onere di corrispondere l'assegno di € 500,00 mensili per la IG maggiorenne e il 100 % delle spese straordinarie per la medesima IG. La appellante inoltre, ha ricevuto l'assegnazione Pt_1 della casa coniugale in godimento (casa di cui l'appellato è CP_1
comproprietario insieme ai fratelli, come emerge dalle stesse deduzioni delle parti). La cassazione ha precisato, sul punto, che, in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n.
15773 del 23/7/2020]. Dagli atti emerge, inoltre, che l'appellato ha CP_1
dovuto ovviamente trovare una diversa soluzione abitativa, accollandosi i relativi oneri, essendo stata la casa coniugale assegnata alla Pt_1
Tenuto conto delle complessive circostanze desumibili dagli atti e delle deduzioni delle parti, quindi, emerge che la somma individuata dal tribunale nella misura di € 150,00 mensili, per l'assegno di mantenimento in favore della (per la sola componente assistenziale dell'assegno) Pt_1
risulta congrua e va confermata.
Per tutti motivi qui sopra esposti non risulta neppure accoglibile la domanda, proposta dall'appellante di «porre a carico dell'appellato, Pt_1
sig. , il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione Controparte_1
relative alla casa coniugale (utenze), le spese di straordinaria amministrazione unitamente alla TARSU». Non emergono, infatti, elementi per disporre che il mantenimento in favore della (oltre che dalla IG maggiorenne) Pt_1 venga ulteriormente incrementato con l'aggiunta di ulteriori somme a titolo di spese ordinarie (utenze) e di spese per la TARSU. La valutazione posta in essere dal tribunale quanto alla determinazione degli importi dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne, dell'assegno di mantenimento per la nonché quanto al contributo per le spese straordinarie, è stata Pt_1
9 correttamente compiuta alla luce delle rispettive condizioni patrimoniali delle parti, come più sopra rilevato. L'accollo all'appellato di ulteriori CP_1
somme finirebbe per alterare, in maniera non corretta, la determinazione del contributo già posto a carico de stesso, sicuramente congruo alla CP_1
luce di tutto quanto più sopra osservato. Non emergono, in definitiva, elementi di fatto tali da giustificare l'incremento del contributo economico posto a carico del con la sentenza impugnata. CP_1
Da tutto quanto sin qui esposto consegue che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata risultano corrette e vanno integralmente confermate.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo;
lo scaglione viene individuato in ragione della misura dell'aumento richiesto dell'assegno di mantenimento per la (aumento di € 150,00 mensili) e del presumibile importo delle Pt_1 ulteriori voci di spesa richieste dall'appellante [“spese di ordinaria manutenzione relative alla casa coniugale (utenze), le spese di straordinaria
10 amministrazione unitamente alla TARSU”].
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002. Va, sul punto, evidenziato che la cassazione ha affermato che nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo [cfr.
Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 8982 del 4/4/2024].
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di , essendo l'impugnazione Parte_1 Controparte_1
proposta avverso la sentenza n. 4824/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3357/2020
R.G., datata 14/10/2024, pubblicata in data 14/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna La al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e
[...] liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed
€ 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché
11 la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 11/6/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
12