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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1740/2024 promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Maurizio Orione (pec e con domicilio eletto presso il Email_1
suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da mandato depositato su foglio separato in uno con il ricorso
-ricorrente - opponente-
CONTRO il sig. , nato in [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Gedda (pec:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Genova, Via Carducci 3/6, giusta procura depositata telematicamente
-convenuto - opposto-
e
CONTRO
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Brambilla 27, pec
Email_3 -terza chiamata - contumace-
Conclusioni delle parti
Parte_1
“CHIEDE che codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, alla luce di tutto quanto precede, Voglia:
i sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
ii respingere le domande proposte dall'Ingiungente contro mediante Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o annullato e/o comunque privo di effetto e/o efficacia il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa in via principale poiché l'asserito diritto vantato Parte_1 dall'Ingiungente nei confronti di è colpito da prescrizione presuntiva annuale Parte_1 ed, in subordine, per la mancata dimostrazione che la pretesa retributiva dell'Ingiungente
è maturata per attività prestata a favore di nonché, in ogni caso, per l'assoluta Parte_1 carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a e per la carenza di legittimazione passiva di per gli Parte_1 Parte_1 emolumenti di natura non strettamente retributiva se richiesti dall'Ingiungente;
iii in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di
a corrispondere all'Ingiungente ogni e qualsiasi somma dovuta in Parte_1
relazione al rapporto di lavoro intercorso fra il medesimo e la società Controparte_2
condannare la stessa società, in persona dal suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e comunque a rifondere alla quanto da essa eventualmente Parte_1 corrisposto all'Ingiungente per le ragioni ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo e/o all'esito di questa causa. Per l'effetto, insta espressamente affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia autorizzare la chiamata in causa: iv , c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Brambilla 27, pec
; Email_3
OPPOSTO: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ ogni meglio vista pronuncia e accertamento del caso
-Respingere per le ragioni tutte di cui alla presente memoria il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2024 poiché infondato in fatto e in diritto e/o comunque non provato, o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
-accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'importo di € CP_1
3.470,90 (o quello, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa) a titolo di retribuzione lorda per le mensilità gennaio 2022, febbraio 2022 e marzo 2022, e, conseguentemente,
-condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Parte_1
solidale ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del signor
, per i titoli di cui sopra, della somma di Euro € 3.470,90, oltre interessi e CP_1
rivalutazione nella misura legale dalla data di messa in mora fino al saldo, o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
…
Con ogni più ampia e consentita riserva.
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 4.4.2024 Parte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo “ o la ”) ha proposto Parte_1 Pt_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Genova il 5.3.2024 nei confronti della stessa Società e di CP_2
Con (nel seguito, per brevità, anche solo ), per il pagamento al lavoratore sig.
[...]
[...]
dell'importo di € 3.470,90, per retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e CP_1
marzo (fino al giorno 15) 2022, rimaste insolute.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c., per Con assenza di debiti residui nei confronti di nonché l'estinzione del credito del lavoratore per maturazione della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 2 c.c. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso in opposizione, con conseguente revoca del d.i. opposto, anche a cagione del difetto di prova circa la quantità e qualità del lavoro prestato dal sig.
Con
, alle dipendenza di in appalti con committente essa Ha CP_1 Parte_1
eccepito, infine, la propria carenza di legittimazione passiva a fronte delle richieste del lavoratore riferite a “emolumenti privi di natura strettamente retributiva”.
In caso di eventuale soccombenza, ha chiesto di essere manlevata Parte_1
Con da quale datrice di lavoro dell'opposto.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo. Secondo il convenuto le eccezioni avversarie sono destituite di fondamento ed è provato che egli abbia svolto la propria attività lavorativa, nei mesi in questione (ma già a partire dal 28.1.2019), presso lo stabilimento di Riva Trigoso, in appalti Parte_1
con committente Parte_1
Da principio, alla presente causa è stata riunita quella portante n. rg. 2000/2024, Con relativa all'opposizione avverso il medesimo d.i. proposta da (v. verb. ud. 19.9.2024).
Quindi, della detta causa n. rg. 2000/2024 è stata disposta la separazione, su richiesta della parte opposta, “vista la mancata comparizione di parte opponente e non avendo interesse a coltivare il giudizio di opposizione”.
Nell'udienza dell'8.10.2024 è stata autorizzata la domanda di manleva di
Con ei confronti di Parte_1
Con
benché raggiunta da regolare notifica degli atti introduttivi e del verbale d'udienza, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di un teste (sig.
[...]
) e con l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dai Tes_1
sig.ri e in causa analoga. Testimone_2 Tes_3
La vertenza, infine, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti costitute, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate. Il difensore di a dichiarato anche di non contestate la correttezza matematica Parte_1
dei conteggi di controparte (v. verbale odierna udienza).
2. L'opposizione di infondata e deve essere respinta. Parte_1
3. In primo luogo, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Come già osservato nell'ordinanza con cui è stata rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, detta eccezione “… non appare compatibile con le difese dell'opponente stessa in merito all'inesistenza (in tutto o in parte) del credito dell'opposto (v. artt. 2955 e 2959 c.c.) e…, comunque, il credito medesimo trae origine dal contratto scritto di assunzione del 17.8.2021, di cui al doc. 1 fascicolo monitorio
(cfr. Cass. n. 19649/2023, in materia di retribuzioni da lavoro subordinato, e giur. in essa richiamata, secondo cui <le prescrizioni presuntive, [trovano]… ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta>>); ha altresì evidenziato parte opposta che già con comunicazione del 25.3.2022 [doc. 5 all. ricorso monitorio], aveva lamentato il mancato pagamento delle ultime retribuzioni” (v. doc. 5 all. ricorso monitorio). Si aggiunga che neppure AZ, nel proprio ricorso in opposizione (doc. 4 conv.), ha affermato di avere corrisposto al lavoratore le somme da questi rivendicate.
4. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato che il lavoratore opposto ha svolto attività lavorativa, quale manovale, inquadrato nel livello I del CCNL
Con Metalmeccanici piccola e media industria - CONFAPI, alle dipendenze di (a partire dal 28.1.2019, in ragione del susseguirsi di una serie di contratti, ma quanto meno) tra l'1.9.2021 e il 15.3.2022 [v. contratto di assunzione alle dipendenze di CP_2
datato 17.8.2021, e buste paga del periodo gennaio – luglio 2021; C2 storico,
[...]
comprovante la decorrenza del rapporto di lavoro (dal 28.1.2019 ma, per quanto qui in particolare interessa - v. doc. 1 fascicolo monitorio -, almeno) dall'1.9.2021, e la cessazione dello stesso il giorno 15.3.2022, perché dal 16.3.2022 l'opposto risulta assunto con contratto a tempo pieno da altro datore di lavoro], esclusivamente presso il cantiere navale di Riva Trigoso, nell'ambito di appalti conferiti da [v. Parte_1 Parte_1 menzionate buste paga - tra cui non sono comprese quelle riferite alle (ultime) retribuzioni, rivendicate con il ricorso per decreto ingiuntivo -, nelle quali si indica la sede di lavoro presso il Cantiere navale FINCANTIERI di Riva Trigoso;
precise dichiarazioni del teste
- che ha confermato l'utilizzo dell'opposto, negli ultimi due anni del Tes_1
Con rapporto alle dipendenze di e fino al marzo 2022, nelle commesse per la costruzione delle navi militari - e verbale delle dichiarazioni dei testi e - che Tes_2 Tes_3
Con hanno confermato anche l'inadempimento da parte di all'obbligo di retribuire i propri dipendenti, che pertanto si sono dimessi nel marzo 2022 -, nonché deduzioni e produzioni di parte opponente in merito agli appalti conferiti ad (gli ordinativi Controparte_2
degli appalti, docc. da 4 a 7 ric., indicano quale “destinazione” - luogo di esecuzione, il
“Cantiere integrato di riva Trigoso via E. Piaggio 16037 Riva Trigoso”)]. Con Peraltro, né né (in quanto contumace, ma neppure nelle difese Parte_1
di cui al proprio ricorso in opposizione, doc. 4 conv.), hanno formulato specifiche contestazioni circa l'impiego dell'opposto (affermato dal lavoratore stesso, attore sostanziale) nell'ambito degli appalti e, tanto meno, hanno offerto elementi di prova di segno contrario, benché - è ragionevole ritenere - informate circa il personale ivi impiegato, quanto meno (per quanto concerne la committente) ai fini dell'ingresso in Cantiere.
5. Dalle buste paga prodotte in sede monitoria sono agevolmente ricavabili gl'importi delle retribuzioni rivendicate dal lavoratore, il cui conteggio - come anticipato - non è contestato da appare comunque correttamente eseguito. Parte_1
L'importo complessivo del credito vantato dal lavoratore è pari, dunque, ad euro
3.470,90, come da ricorso per d.i. e da d.i. opposto.
6. Si tratta di somme riferite esclusivamente a retribuzione ordinaria, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo (fino alla data delle dimissioni) 2022. ha (genericamente) eccepito che sarebbe stato richiesto anche il Parte_1
pagamento di somme aventi natura non (esclusivamente) retributiva, in relazione alle quali non può essere invocata la propria responsabilità ex art. 29 cit.
Ciò non risulta, perché il detto conteggio concerne esclusivamente quanto appena indicato. Con 7. Incombeva a e ad poi, l'onere di fornire dimostrazione della Parte_1
sussistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto di credito del lavoratore, in particolare dell'avvenuto pagamento. Esse non vi hanno adempiuto.
8. Come visto, sussistono altresì i presupposti per ritenere che Parte_1
Con (quale committente di negli appalti in cui ha lavorato l'opposto) sia tenuta (in solido
Con con al pagamento delle dette retribuzioni, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
La domanda proposta dal lavoratore ai sensi dell'art. 1676 c.c. è invece infondata.
L'azione diretta del dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dal menzionato articolo del c.c. con riferimento al (solo) credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto (v. Cass.
n. 23489/2010).
Tuttavia, <<… la norma suddetta costituisce oggetto di un'azione sostitutoria concessa eccezionalmente agli ausiliari dell'appaltatore verso il committente, e contenuta nei limiti di quanto il committente deve all'appaltatore; e pertanto la parte che assume
l'applicabilità di tale norma deve fornire la prova specifica e dettagliata dell'esistenza e dell'importo del debito suddetto” (Cass. n. 10240/2009).
Nella specie il ricorrente non ha né allegato, né tantomeno provato, che sussista un Con debito di ei confronti di e, in caso positivo, di quale importo. Parte_1
9. Conclusivamente sul punto, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
10. Occorre esaminare, ora, la domanda di manleva di nei confronti Parte_1
Contr di
Al pari della domanda principale, è fondata sul medesimo fatto generatore di responsabilità, consistente nella prestazione di attività di lavoro subordinato, da parte Con dell'opposto, nell'ambito dell'appalto affidato da d Parte_1
Può essere pertanto trattata unitariamente e congiuntamente alla domanda principale, ex art. 32 c.p.c., con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. Ritiene il Tribunale che la domanda di manleva proposta da nei Parte_1
Con confronti della datrice di lavoro - appaltatrice debba essere accolta, atteso che si tratta di domanda basata sulla generale azione di regresso, ex art. 1299 c.c., richiamata dallo stesso art. 29 d.lgs. n. 276/2003, del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati, regresso che in questo caso deve essere riconosciuto per l'intero importo (v. art. 1298 co. 1° c.c.) essendo stata contratta l'obbligazione retributiva nell'interesse Contr esclusivo di
Con deve essere condannata, dunque, a tenere indenne e manlevare Parte_1 di tutto quanto da quest'ultima pagato all'opposto in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza.
11. Quanto alle spese di lite, tra il lavoratore e seguono la Parte_1
soccombenza e vengono liquidate - in relazione alla presente fase, ferma la liquidazione già disposta in relazione alla fase monitoria - come in dispositivo, sulla base del valore di causa, a favore del primo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
12. Le spese relative alla domanda di manleva, proposta da Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa, anch'esse
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto
Con trattate,) in base alla soccombenza, a carico di
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: respinge l'opposizione proposta da confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare di tutto Parte_1 quanto da quest'ultima pagato all'opposto in esecuzione dell'ingiunzione e della presente sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida, per la presente fase, in complessivi euro
1.400,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
condanna in persona di cui sopra, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso
[...]
spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1740/2024 promossa da:
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Maurizio Orione (pec e con domicilio eletto presso il Email_1
suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da mandato depositato su foglio separato in uno con il ricorso
-ricorrente - opponente-
CONTRO il sig. , nato in [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Gedda (pec:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Genova, Via Carducci 3/6, giusta procura depositata telematicamente
-convenuto - opposto-
e
CONTRO
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Brambilla 27, pec
Email_3 -terza chiamata - contumace-
Conclusioni delle parti
Parte_1
“CHIEDE che codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, alla luce di tutto quanto precede, Voglia:
i sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
ii respingere le domande proposte dall'Ingiungente contro mediante Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o annullato e/o comunque privo di effetto e/o efficacia il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa in via principale poiché l'asserito diritto vantato Parte_1 dall'Ingiungente nei confronti di è colpito da prescrizione presuntiva annuale Parte_1 ed, in subordine, per la mancata dimostrazione che la pretesa retributiva dell'Ingiungente
è maturata per attività prestata a favore di nonché, in ogni caso, per l'assoluta Parte_1 carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a e per la carenza di legittimazione passiva di per gli Parte_1 Parte_1 emolumenti di natura non strettamente retributiva se richiesti dall'Ingiungente;
iii in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di
a corrispondere all'Ingiungente ogni e qualsiasi somma dovuta in Parte_1
relazione al rapporto di lavoro intercorso fra il medesimo e la società Controparte_2
condannare la stessa società, in persona dal suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e comunque a rifondere alla quanto da essa eventualmente Parte_1 corrisposto all'Ingiungente per le ragioni ed i titoli di cui al decreto ingiuntivo e/o all'esito di questa causa. Per l'effetto, insta espressamente affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia autorizzare la chiamata in causa: iv , c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Brambilla 27, pec
; Email_3
OPPOSTO: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ ogni meglio vista pronuncia e accertamento del caso
-Respingere per le ragioni tutte di cui alla presente memoria il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2024 poiché infondato in fatto e in diritto e/o comunque non provato, o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
-accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'importo di € CP_1
3.470,90 (o quello, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa) a titolo di retribuzione lorda per le mensilità gennaio 2022, febbraio 2022 e marzo 2022, e, conseguentemente,
-condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Parte_1
solidale ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del signor
, per i titoli di cui sopra, della somma di Euro € 3.470,90, oltre interessi e CP_1
rivalutazione nella misura legale dalla data di messa in mora fino al saldo, o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
…
Con ogni più ampia e consentita riserva.
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 4.4.2024 Parte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo “ o la ”) ha proposto Parte_1 Pt_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2024, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Genova il 5.3.2024 nei confronti della stessa Società e di CP_2
Con (nel seguito, per brevità, anche solo ), per il pagamento al lavoratore sig.
[...]
[...]
dell'importo di € 3.470,90, per retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e CP_1
marzo (fino al giorno 15) 2022, rimaste insolute.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c., per Con assenza di debiti residui nei confronti di nonché l'estinzione del credito del lavoratore per maturazione della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 2 c.c. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso in opposizione, con conseguente revoca del d.i. opposto, anche a cagione del difetto di prova circa la quantità e qualità del lavoro prestato dal sig.
Con
, alle dipendenza di in appalti con committente essa Ha CP_1 Parte_1
eccepito, infine, la propria carenza di legittimazione passiva a fronte delle richieste del lavoratore riferite a “emolumenti privi di natura strettamente retributiva”.
In caso di eventuale soccombenza, ha chiesto di essere manlevata Parte_1
Con da quale datrice di lavoro dell'opposto.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo. Secondo il convenuto le eccezioni avversarie sono destituite di fondamento ed è provato che egli abbia svolto la propria attività lavorativa, nei mesi in questione (ma già a partire dal 28.1.2019), presso lo stabilimento di Riva Trigoso, in appalti Parte_1
con committente Parte_1
Da principio, alla presente causa è stata riunita quella portante n. rg. 2000/2024, Con relativa all'opposizione avverso il medesimo d.i. proposta da (v. verb. ud. 19.9.2024).
Quindi, della detta causa n. rg. 2000/2024 è stata disposta la separazione, su richiesta della parte opposta, “vista la mancata comparizione di parte opponente e non avendo interesse a coltivare il giudizio di opposizione”.
Nell'udienza dell'8.10.2024 è stata autorizzata la domanda di manleva di
Con ei confronti di Parte_1
Con
benché raggiunta da regolare notifica degli atti introduttivi e del verbale d'udienza, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di un teste (sig.
[...]
) e con l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dai Tes_1
sig.ri e in causa analoga. Testimone_2 Tes_3
La vertenza, infine, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti costitute, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate. Il difensore di a dichiarato anche di non contestate la correttezza matematica Parte_1
dei conteggi di controparte (v. verbale odierna udienza).
2. L'opposizione di infondata e deve essere respinta. Parte_1
3. In primo luogo, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Come già osservato nell'ordinanza con cui è stata rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, detta eccezione “… non appare compatibile con le difese dell'opponente stessa in merito all'inesistenza (in tutto o in parte) del credito dell'opposto (v. artt. 2955 e 2959 c.c.) e…, comunque, il credito medesimo trae origine dal contratto scritto di assunzione del 17.8.2021, di cui al doc. 1 fascicolo monitorio
(cfr. Cass. n. 19649/2023, in materia di retribuzioni da lavoro subordinato, e giur. in essa richiamata, secondo cui <le prescrizioni presuntive, [trovano]… ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta>>); ha altresì evidenziato parte opposta che già con comunicazione del 25.3.2022 [doc. 5 all. ricorso monitorio], aveva lamentato il mancato pagamento delle ultime retribuzioni” (v. doc. 5 all. ricorso monitorio). Si aggiunga che neppure AZ, nel proprio ricorso in opposizione (doc. 4 conv.), ha affermato di avere corrisposto al lavoratore le somme da questi rivendicate.
4. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato che il lavoratore opposto ha svolto attività lavorativa, quale manovale, inquadrato nel livello I del CCNL
Con Metalmeccanici piccola e media industria - CONFAPI, alle dipendenze di (a partire dal 28.1.2019, in ragione del susseguirsi di una serie di contratti, ma quanto meno) tra l'1.9.2021 e il 15.3.2022 [v. contratto di assunzione alle dipendenze di CP_2
datato 17.8.2021, e buste paga del periodo gennaio – luglio 2021; C2 storico,
[...]
comprovante la decorrenza del rapporto di lavoro (dal 28.1.2019 ma, per quanto qui in particolare interessa - v. doc. 1 fascicolo monitorio -, almeno) dall'1.9.2021, e la cessazione dello stesso il giorno 15.3.2022, perché dal 16.3.2022 l'opposto risulta assunto con contratto a tempo pieno da altro datore di lavoro], esclusivamente presso il cantiere navale di Riva Trigoso, nell'ambito di appalti conferiti da [v. Parte_1 Parte_1 menzionate buste paga - tra cui non sono comprese quelle riferite alle (ultime) retribuzioni, rivendicate con il ricorso per decreto ingiuntivo -, nelle quali si indica la sede di lavoro presso il Cantiere navale FINCANTIERI di Riva Trigoso;
precise dichiarazioni del teste
- che ha confermato l'utilizzo dell'opposto, negli ultimi due anni del Tes_1
Con rapporto alle dipendenze di e fino al marzo 2022, nelle commesse per la costruzione delle navi militari - e verbale delle dichiarazioni dei testi e - che Tes_2 Tes_3
Con hanno confermato anche l'inadempimento da parte di all'obbligo di retribuire i propri dipendenti, che pertanto si sono dimessi nel marzo 2022 -, nonché deduzioni e produzioni di parte opponente in merito agli appalti conferiti ad (gli ordinativi Controparte_2
degli appalti, docc. da 4 a 7 ric., indicano quale “destinazione” - luogo di esecuzione, il
“Cantiere integrato di riva Trigoso via E. Piaggio 16037 Riva Trigoso”)]. Con Peraltro, né né (in quanto contumace, ma neppure nelle difese Parte_1
di cui al proprio ricorso in opposizione, doc. 4 conv.), hanno formulato specifiche contestazioni circa l'impiego dell'opposto (affermato dal lavoratore stesso, attore sostanziale) nell'ambito degli appalti e, tanto meno, hanno offerto elementi di prova di segno contrario, benché - è ragionevole ritenere - informate circa il personale ivi impiegato, quanto meno (per quanto concerne la committente) ai fini dell'ingresso in Cantiere.
5. Dalle buste paga prodotte in sede monitoria sono agevolmente ricavabili gl'importi delle retribuzioni rivendicate dal lavoratore, il cui conteggio - come anticipato - non è contestato da appare comunque correttamente eseguito. Parte_1
L'importo complessivo del credito vantato dal lavoratore è pari, dunque, ad euro
3.470,90, come da ricorso per d.i. e da d.i. opposto.
6. Si tratta di somme riferite esclusivamente a retribuzione ordinaria, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo (fino alla data delle dimissioni) 2022. ha (genericamente) eccepito che sarebbe stato richiesto anche il Parte_1
pagamento di somme aventi natura non (esclusivamente) retributiva, in relazione alle quali non può essere invocata la propria responsabilità ex art. 29 cit.
Ciò non risulta, perché il detto conteggio concerne esclusivamente quanto appena indicato. Con 7. Incombeva a e ad poi, l'onere di fornire dimostrazione della Parte_1
sussistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto di credito del lavoratore, in particolare dell'avvenuto pagamento. Esse non vi hanno adempiuto.
8. Come visto, sussistono altresì i presupposti per ritenere che Parte_1
Con (quale committente di negli appalti in cui ha lavorato l'opposto) sia tenuta (in solido
Con con al pagamento delle dette retribuzioni, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
La domanda proposta dal lavoratore ai sensi dell'art. 1676 c.c. è invece infondata.
L'azione diretta del dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dal menzionato articolo del c.c. con riferimento al (solo) credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto (v. Cass.
n. 23489/2010).
Tuttavia, <<… la norma suddetta costituisce oggetto di un'azione sostitutoria concessa eccezionalmente agli ausiliari dell'appaltatore verso il committente, e contenuta nei limiti di quanto il committente deve all'appaltatore; e pertanto la parte che assume
l'applicabilità di tale norma deve fornire la prova specifica e dettagliata dell'esistenza e dell'importo del debito suddetto” (Cass. n. 10240/2009).
Nella specie il ricorrente non ha né allegato, né tantomeno provato, che sussista un Con debito di ei confronti di e, in caso positivo, di quale importo. Parte_1
9. Conclusivamente sul punto, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
10. Occorre esaminare, ora, la domanda di manleva di nei confronti Parte_1
Contr di
Al pari della domanda principale, è fondata sul medesimo fatto generatore di responsabilità, consistente nella prestazione di attività di lavoro subordinato, da parte Con dell'opposto, nell'ambito dell'appalto affidato da d Parte_1
Può essere pertanto trattata unitariamente e congiuntamente alla domanda principale, ex art. 32 c.p.c., con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. Ritiene il Tribunale che la domanda di manleva proposta da nei Parte_1
Con confronti della datrice di lavoro - appaltatrice debba essere accolta, atteso che si tratta di domanda basata sulla generale azione di regresso, ex art. 1299 c.c., richiamata dallo stesso art. 29 d.lgs. n. 276/2003, del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati, regresso che in questo caso deve essere riconosciuto per l'intero importo (v. art. 1298 co. 1° c.c.) essendo stata contratta l'obbligazione retributiva nell'interesse Contr esclusivo di
Con deve essere condannata, dunque, a tenere indenne e manlevare Parte_1 di tutto quanto da quest'ultima pagato all'opposto in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza.
11. Quanto alle spese di lite, tra il lavoratore e seguono la Parte_1
soccombenza e vengono liquidate - in relazione alla presente fase, ferma la liquidazione già disposta in relazione alla fase monitoria - come in dispositivo, sulla base del valore di causa, a favore del primo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
12. Le spese relative alla domanda di manleva, proposta da Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa, anch'esse
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto
Con trattate,) in base alla soccombenza, a carico di
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: respinge l'opposizione proposta da confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare di tutto Parte_1 quanto da quest'ultima pagato all'opposto in esecuzione dell'ingiunzione e della presente sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida, per la presente fase, in complessivi euro
1.400,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
condanna in persona di cui sopra, a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso
[...]
spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO