CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
ES IO e SI A. Di ER presso il cui studio sito in Belpasso, via Regina Elena n. 125 è
elettivamente domiciliato come da procura in atti
- Appellante -
-
contro
-
, CP_1
-appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Chiede che l'eccellentissima Corte di appello di Genova,
previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale,
voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale
di Savona, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) Accertare e dichiarare il mutamento delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
2) per l'effetto revocare, ex art. 9 Legge n. 808 del 1970,
l'assegno divorzile posto a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra o, in
[...] CP_1
subordine, ridurre lo stesso ad un importo non superiore ad €. 120,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Iva,
cpa e spese generali come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
Nessuna delle parti in causa, ed in particolare l'appellante, compariva all'udienza del 10 settembre 2025
ed alla successiva udienza dell'8 ottobre 2025 entrambe sostituite con la modalità della trattazione scritta.
Risulta pertanto applicabile la disciplina dell'art. 348,2° comma c.p.c. e pertanto l'appello deve essere dichiarato improcedibile
P.Q.M.
Visto l'art. 348,2° comma c.p.c. definitivamente pronunciando, dichiara non procedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Genova, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
ES IO e SI A. Di ER presso il cui studio sito in Belpasso, via Regina Elena n. 125 è
elettivamente domiciliato come da procura in atti
- Appellante -
-
contro
-
, CP_1
-appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Chiede che l'eccellentissima Corte di appello di Genova,
previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale,
voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale
di Savona, indicata in epigrafe, e specificamente:
1) Accertare e dichiarare il mutamento delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
2) per l'effetto revocare, ex art. 9 Legge n. 808 del 1970,
l'assegno divorzile posto a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra o, in
[...] CP_1
subordine, ridurre lo stesso ad un importo non superiore ad €. 120,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Iva,
cpa e spese generali come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
Nessuna delle parti in causa, ed in particolare l'appellante, compariva all'udienza del 10 settembre 2025
ed alla successiva udienza dell'8 ottobre 2025 entrambe sostituite con la modalità della trattazione scritta.
Risulta pertanto applicabile la disciplina dell'art. 348,2° comma c.p.c. e pertanto l'appello deve essere dichiarato improcedibile
P.Q.M.
Visto l'art. 348,2° comma c.p.c. definitivamente pronunciando, dichiara non procedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Genova, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini