Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.