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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19930/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 19930/2022 promossa da:
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Frenguelli (C.F. Parte_1 P.IVA_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cesarei n. 4, C.F._1 giusta procura PARTE ATTRICE contro odice fiscale e partita IVA n. , rappresentata e difesa _1 P.IVA_2 con poteri disgiunti, giusta procura alle liti dagli Avv.ti Carlo Alberto Giovanardi (cod. fisc.
; , Cristiano Ruspi (cod. fisc. C.F._2 Email_1
; , Paola Figliodoni (cod. fisc. C.F._3 Email_2
; e Serena Mauri (cod. fisc. C.F._4 Email_3
; , con studio in (20121) Milano, Piazza C.F._5 Email_4 del Liberty n. 8,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
La difesa di parte attrice richiamato tutto quanto sin qui prodotto, dedotto e domandato, Parte_1 insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio formulata con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., insiste inoltre per l'accoglimento delle istanze istruttorie (di esperimento di CTU contabile, di emissione di ordine ex art. 210 c.p.c. e di richiesta di informazioni / documenti) formulate con memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 20.12.23) e, in subordine, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto I di narrativa, che ha incassato, a fronte dell'importo anticipato a di € 241.318,94, _1 Parte_1 somme e titoli per un importo superiore e per l'effetto condannare la stessa parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 204.022,9 incassato, al mese di aprile 2 22, da
, nonché alla restituzione delle ulteriori somme c e la stessa società attrice _1 provvederà a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2 2 in cui a ricevuto il pagamento, da parte del concordato in _1 CP_2 pagina 1 di 16 ragione della datio in solutum di cui in narrati a , o comunque la diversa somma, maggiore o minore, c e sar accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente sulla base della scrittura dell'8.05.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Nel merito in via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto
II.1 di narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura dell'8.09.2019 Parte_1 nei confronti di in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.39 , 8 _1 Parte_ e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione, in fa ore di delle maggiori somme sin qui corrisposte e c e la stessa corrisponder al prosieguo, sia a titolo di capitale c e di interessi. Il tutto nella misura che risulterà all'esito del giudizio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertato e dichiarato c e la decadenza dai benefici di cui al ondo al a pere imputabile ad esclusi o fatto e colpa della società attrice, per tutte le ragioni di cui al punto II.2 di narrativa, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € 1 8.923,2 o della Parte_1 diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto al punto III di narrativa, e conseguentemente accertare e _1 dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione assunta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte_
sin dal mese di ottobre 2 2 , condannando per l'effetto la società convenuta a restituire a
[...] tutte le somme c e, all'esito del giudizio, l'attrice risulterà avere versato alla convenuta stessa a titolo di capitale ed interessi in forza della scrittura dell'8.09.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 5) nel merito comunque accertare e dichiarare, giusto quanto al punto I di narrati a, c e l'importo di € 21. 93, 9 di cui alla fattura factoring del 31. 3.2 2 non dovuto CP_1
e pertanto condannare la stessa convenuta alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e/o istanza istruttoria e/odi merito. Comunque con vittoria di spese e competenze di difesa oltre accessori di legge”.
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, così giudicare: NEL MERITO, - rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli scritti difensivi dell'esponente; IN VIA ISTRUTTORIA, - respingere le istanze istruttorie formulate da in Parte_1 quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti per le ragioni esposte negli scritti difensivi dell'esponente; IN OGNI CASO- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione in favore di delle spese e competenze di lite. _1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio al Parte_1 _1 fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 204.022,96 incassato, al mese di aprile 2022, da
, nonché alla restituzione delle ulteriori somme che la stessa società attrice avrebbe _1
pagina 2 di 16 provveduto a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2020. L'attrice allegava che aveva fornito le proprie prestazioni in favore di Parte_1 CP_3
(subappaltatrice di;
che in data 16.10.2015 l'attrice stipulava, con Controparte_4 _1
contratto di factoring con il quale veniva previsto: la cessione dei crediti pro solvendo e con
[...] garanzia, da parte del Fornitore, della solvenza del debitore ceduto, la possibilità, per il Fornitore, di ottenere il pagamento anticipato del corrispettivo, cioè una anticipazione sulle fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti, la possibilità, per il Factor, di concedere ai debitori ceduti dal Fornitore
“...una dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento indicati sulle fatture relative ai Crediti ceduti, con l'intesa che i giorni per il pagamento indicati in fattura sommati a quelli della dilazione concessa dal non potranno essere superiori a 270 giorni arrotondati allineamento al fine mese”. CP_5 L'attrice allegava che chiedeva ed otteneva l'anticipo dei crediti portati nelle fatture, emesse nei confronti della debitrice ceduta n. 1259 del 15.05.2017 per l'importo di € 9.614,82, n. CP_3 1260 del 15.05.2017 per l'importo di € 2.403,70; n. 1608 del 21.06.2017 per l'importo di € 52.265,84, n. 1609 del 21.06.2017 per l'importo di € 13.066,46, n. 2188 del 10.08.2017 per l'importo di € 131.174,50 e n. 2189 del 10.08.2017 per l'importo di € 32.793,62. Altresì allegava che dato il mancato pagamento dei debiti ceduti da parte di con missiva CP_3 del 10.10.2018 richiedeva alla deducente il pagamento dell'importo di € _1
241.318,94 (complessivamente portato in dette fatture anticipate), oltre ad interessi e spese accessorie;
che detta richiesta trovava riscontro nella missiva del 23.11.2018 con la quale contestava ad Parte_1 il venire meno della garanzia di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. in _1 ragione della inerzia del che aveva omesso qualsivoglia iniziativa nei confronti di CP_5 CP_3 nonostante il decorso del termine massimo di dilazione previsto in contratto;
che con detta missiva Parte_ si manifestava comunque disponibile a provvedere al pagamento rateale dell'importo richiesto, dopo un periodo di moratoria della posizione debitoria, finalizzato anche a comprendere quali sarebbero stati gli esiti della istanza di concordato in bianco che nel frattempo aveva depositato CP_3
[...]
Altresì allegava che con scrittura dell'8.04.2019 (cfr. all. 5) veniva stipulata una transazione con la quale veniva previsto: i) la dilazione, senza valenza novativa del rapporto di factoring, del pagamento del debito “...ammontante al 8/04/2019 a € 241.318,94...”, mediante pagamenti mensili per “...5 anni con decorrenza prima rata 15/04/2019...”; con l'applicazione di un tasso di interesse del “...4.00% floor 0...” con interessi da corrispondersi “...trimestralmente previa emissione di nostra fattura...”; che i pagamenti che sarebbero stati effettuati dai debitori ceduti sarebbero stati “...portati i diminuzione...” sul debito “...riducendo la durata della dilazione, senza modificare i valori delle singole rate e imputandoli, ai soli fini della dilazione, sulle ultime rate di rimborso...” ; che detta transazione si giustificava perché all'epoca in cui era stata concordata la detta dilazione di pagamento stava per essere approvato il D.L. 34 del 30.04.2019 (c.d. Fondo Salva Opere) in ragione del quale sarebbe stato possibile ottenere il pagamento, almeno parziale, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di quanto non pagato da che appunto per ottenere i benefici previsti dal fondo salva CP_2 opere, e sussistendo i presupposti di cui all'art. 47 del detto D.L. 34/2019, le parti presentavano istanza congiunta di ammissione ai benefici del predetto Fondo che veniva accolta per l'importo di € 8.412,96 (pari al 70% del credito portato nelle fatture 1259 e 1260 dell'anno 2017 pari a complessivi € 12.018,52
) e per l'importo di € 160.510,29 (pari al 70% del credito portato nelle fatture 1608, 1609, 2188 e 2189 dell'anno 2017 pari a complessivi € 229.300,42 come da certificazione); che essendosi vista addebitare da interessi passivi per l'importo di € 21.973,69 (cfr. fattura del 31.03.2020), con _1 Parte_ PEC del 15.04.2020 chiedeva l'emissione di nota di credito, data la dilazione di pagamento concordata (con interesse al 4%); che con decreto direttoriale prot. 8447 del 19.06.2020 veniva pagina 3 di 16 approvato il primo piano di riparto del Fondo Salva Opere con il quale veniva dato atto dell'ammissione anche dei crediti per cui è causa:
Allegava altresì che con PEC dell'1.10.20 informava i propri creditori che la proposta CP_3 concordataria (omologata dal Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020 del 17.07.2020) prevedeva l'integrale pagamento dei creditori chirografari “...attraverso l'attribuzione di a) azioni ordinarie CP_2 di nuova emissione (“Azioni”) e b) strumenti finanziari partecipativi (“SFP”)...”, chiedeva agli stessi di comunicare i dati identificativi del conto titoli, così da poter provvedere alla detta attribuzione, entro la data del 9.10.2020, facendo presente;
che nei giorni successivi contattava per fare _1 ad essa presente che non avrebbe dato seguito alla richiesta come detto pervenuta dal ON
AS (cioè che non avrebbe provveduto a comunicare il conto titoli) in quanto a ciò sconsigliata dai propri legali.
Altresì riportava che con decreti direttoriali n. 15953/2020 del 17.11.2020 e n. 16468/2020 del
25.11.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti erogava ad (quale _1 cessionario del credito di come detto ammesso al Fondo Salva Opere), nell'ambito del Parte_1 primo piano di riparto previsto, due pagamenti di importo rispettivamente pari ad € 2.949,91 e ad €
56.281,05; che in detti decreti il MIT, oltre a dare atto della propria intervenuta surroga nei diritti dei beneficiari del fondo (ai sensi dell'art. 47 comma 1 ter del D.L. 34/2019), faceva espresso riferimento anche al fatto che il piano concordatario di prevedeva l'integrale soddisfazione dei CP_3 creditori chirografari mediante la corresponsione di Titoli (azioni e strumenti finanziari partecipativi) e faceva presente di avere dato comunicazione, con nota prot. 15369 del 12.11.2020, “...al Tribunale di Roma del decreto direttoriale prot. 8447 del 19 giugno 2020 e della surroga “ope legis” di cui all'art. 47, comma 1 ter del D.L.vo n. 34/2019...ai fini dei successivi adempimenti della procedura concorsuale e/o fallimentare”; Altresì allegava che in data 7.12.2020 provvedeva ad accreditare, a deconto del _1 Parte_ residuo debito di gli importi che erano stati erogati dal MIT quale primo stralcio del pagamento dei benefici del fondo salva opere: in detta contabile risultano infatti indicati sia l'importo di € 56.281,05 sia l'importo di € 2.949,91 (per totali € 59.230,96) con la seguente causale “...primo piano riparto fondo salva opere di cui al Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020...”; che una parte della somma erogata dal Fondo Salva Opere era stata computata a saldo della fattura del 31.03.2020 per interessi maturati prima della transazione;
che inviava una ulteriore richiesta di emissione di nota di credito con PEC del 26.03.21 che trovava riscontro, da parte di , con PEC del _1
7.05.21 con la quale si affermava che l'importo come detto addebitato per interessi passivi (pari ad € 21.973,69) troverebbe titolo nella “...operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018 eseguita nel gennaio 2020 (ovvero successivamente alla sottoscrizione del Piano di Rientro
e pertanto dal medesimo non coperta) ed era stato pertanto correttamente calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della condizioni particolari del contratto...” “...e non in CP_6 conformità a quanto previsto dal Piano di Rientro....”. L'attrice allegava che con note prot. 1737 e 1802 del 18.02.2021 il MIT riferiva di avere ricevuto, da in concordato (con comunicazione del 22.12.20), l'elenco dei soggetti che avevano CP_3 accettato i titoli di cui si era detto e, ritenendo in tale modo soddisfatti i relativi crediti, affermava che nei confronti dei soggetti stessi era venuto meno il requisito di ammissione al fondo salva opere (cioè l'esistenza del credito); che figurando tra detti soggetti anche (“...il cui credito di € _1 75.057.106,00 risulta interamente ristorato in strumenti finanziari partecipativi ed azioni...”) il MIT richiedeva, anche a la restituzione della somma già erogata, come detto, con il primo piano Parte_1 di riparto, per l'importo complessivo di € 59.230,96; che MIT provvedeva a rettificare l'elenco dei creditori ammessi al fondo salva opere (approvato con D.D. 8447/2020 all. sub 10 cit.) escludendo i beneficiari che “...hanno ricevuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società pagina 4 di 16 con attribuzioni di azioni / SFP sul proprio “Monte Titoli”, così come comunicato CP_3 dall' con nota del 22 dicembre 2020...” prevedendo che i detti beneficiari “...pertanto CP_3 decadono dall'ammissione al fondo e, per gli effetti, sono espunti dall'elenco degli ammessi al Fondo Parte_ salva opere”. ; che i crediti di non risultavano più tra quelli ammessi al fondo salva opere (mentre figuravano tutti i creditori che, non avendo comunicato il conto titoli ad e quindi non CP_3 avendo accettato la dazione dei titoli in pagamento, hanno ricevuto l'intero importo dei crediti originariamente ammessi ai benefici del fondo salva opere); che con decreto direttoriale prot. 0005911 del 20.05.2021 il MIT approvava il secondo piano di riparto disponendo il saldo dei pagamenti dovuti (che constano essere stati effettuati nello scorso mese di dicembre) ai beneficiari del fondo salva opere tra i quali figuravano anche i creditori chirografari del ON AS S.p.a. che, evidentemente, non avevano provveduto a comunicare al ON stesso il conto titoli così non accettando la datio in solutum di cui si è detto;
che con PEC del 21.06.21 , nel comunicare l'accaduto e _1 facendo riferimento anche al “...decreto direttoriale del 20 maggio 2021...” con il quale il credito in questione era stato escluso dal secondo piano di riparto del fondo salva opere, faceva presente di ritenere illegittima la richiesta di restituzione delle somme che gli era stata rivolta dal MIT e che avrebbe provveduto ad impugnare i relativi provvedimenti;
che con PEC del 29.10.21 chiedeva ad di tenere ferma la già disposta detrazione delle somme che erano state corrisposte _1 dal MIT (per € 59.230,96 in ragione del primo piano di riparto del fondo salva opere) nonché di dare atto dell'avvenuta estinzione della posizione debitoria di cui si è detto, visto che l'importo complessivo dei pagamenti sin lì effettuati superava la somma complessivamente dovuta al netto dell'importo del beneficio inizialmente riconosciuto (per complessivi € 168.923,25) mediante l'ammissione al fondo salva opere;
che con la medesima PEC la deducente comunicava che, medio tempore, avrebbe continuato a pagare le rate come detto previste all'esclusivo fine di evitare segnalazioni a sofferenza della propria posizione;
che alla data del 3.12.21 in ragione dei pagamenti rateali effettuati sin Pt_1 lì, aveva già provveduto ad adempiere alla obbligazione restitutoria assunta nei confronti di CP_1
con la scrittura transattiva, avendo pagato una somma maggiore rispetto alla differenza tra il
[...] debito come detto rateizzato (€ 241.318,94 oltre interessi al tasso del “...4.00% floor 0” maturati alla detta data del 31.12.2021) e l'importo complessivo dei benefici come detto riconosciuti mediante il fondo salva opere. L'attrice deduceva il proprio diritto di vedersi integralmente restituita la somma che aveva sin qui versato ad dell'importo complessivo di € 124.682,00 oltre interessi dovuti, in _1 forza della pattuizione di cui al punto 6 di detta scrittura, anche in ragione della perdita del beneficio di cui all'art. 1267 c.c. nel quale era incorso il e/o, in via ulteriormente subordinata, di vedersi CP_5 risarcita dei danni subiti per effetto dell'agire della società convenuta;
che sussisteva inoltre il diritto di Parte_ di vedersi restituito l'importo di € 21.973,69 corrisposto ad per interessi _1 maturati, in ragione del rapporto di , prima della stipula del detto atto transattivo quindi non CP_1 Parte_ dovuti.; che, a fronte di una anticipazione corrisposta a per € 241.318,94, si _1 era già vista restituire, in denaro ed in titoli, somme per oltre € 455.536,08 (oltre agli interessi pagati in forza della transazione) e avrebbe continuato a percepire, dalla stessa deducente, al prosieguo, l'importo di € 4.022,00 al mese sino alla data del 15.04.2024. Parte_ Altresì chiedeva la restituzione di tutte le somme corrisposte da ad a _1 muovere dal 15.04.2019. che aveva già conseguito la restituzione dell'intero _1 importo anticipato in favore di (in ragione del contratto di Factoring di cui si è detto), e che Pt_1 quest'ultima si era obbligata a restituire con la scrittura transattiva, anche solamente in ragione della datio in solutum disposta in suo favore dal ON AS e senza avere rilievo la successiva revoca dei benefici del fondo salva opere come detto disposta dal MIT;
che aveva _1 ricevuto il pagamento del credito da parte del debitore ceduto con l'ovvia conseguenza CP_3 pagina 5 di 16 che il relativo importo doveva essere portato in detrazione dall'importo che si era obbligata Parte_1 Parte_ a restituire al;
che visto che si era obbligata a restituire l'importo anticipato di € CP_5 241.318,94, (che ha provveduto a restituire sino al mese di aprile 2022 per € 204.022,96) e visto che aveva ricevuto il pagamento dell'intero credito insinuato pari, anche considerando _1 il solo capitale, all'importo delle fatture cedute ne conseguiva il diritto della deducente ad ottenere la restituzione dell'importo di € 204.022,96 nonché di tutti gli importi versati versare sino alla scadenza dei pagamenti previsti con il ridetto accordo transattivo oltre agli interessi che risulteranno dalla stessa corrisposti, sempre in forza di detta scrittura transattiva, sin dal mese di ottobre 2020 cioè sin da quando il ON AS s.p.a. aveva provveduto a depositare i detti titoli ed azioni sul conto titoli che la società convenuta ha ad Essa comunicato. L'attrice deduceva che doveva essere condannata a restituire tutte le somme che _1 Parte_ erano state e saranno ad essa corrisposte da salvi gli interessi dovuti (secondo quanto previsto con il ridetto accordo transattivo) sino alla estinzione del debito da parte del ON AS. Parte_ L'attrice in subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'obbligazione assunta da nei confronti di , con la ridetta scrittura transattiva si era estinta sin dalla data del 3.12.2021 _1 poiché in tale mese di dicembre 2021 il MIT ha corrisposto il saldo dei benefici in favore dei creditori di ammessi al detto fondo salva opere;
che solo a causa dell'agire errato ed improvvido della CP_2 controparte che il MIT aveva disposto la revoca dei predetti benefici concessi per il credito di cui è causa. L'accettazione, da parte di della datio in solutum era infatti intervenuta in un CP_1 momento in cui si era già perfezionata la surroga del MIT nelle ragioni creditorie della stessa CP_1
(quale creditrice cessionaria) – oltre che di quale creditrice cedente;
che , sin
[...] Parte_1 dal momento in cui , per il credito in questione, era stata ammessa ai benefici del _1 fondo salva opere (in data 19.06.2020), cioè sin da quanto era divenuta “beneficiaria” del fondo stesso, era da considerarsi venuto meno il suo credito nei confronti del ON AS per l'importo dei detti benefici (credito entrato nella titolarità del MIT per effetto della surroga prevista ex lege) ovvero per € 168.923,25 sicché, non avrebbe potuto e dovuto comunicare il proprio conto _1 titoli al “debitore ceduto”. Rileva l'attrice che nel mese di dicembre 2021il MIT ha corrisposto il saldo Parte_ dei benefici del Fondo Salva Opere, da tale momento l'importo da pagarsi da in favore di
, quale debito di capitale, doveva quantificarsi in soli € 72.395,79 e ciò in ragione di _1 quanto previsto dal punto 6 della scrittura medesima secondo il quale “I pagamenti eventualmente effettuati dai debitori ceduti saranno portati in diminuzione del Vostro debito nei nostri confronti, riducendo la durata della dilazione...” e considerato, altresì, che la perdita dei detti benefici era imputabile ad esclusivo fatto e colpa della convenuta. L'attrice specificava che il debito di cui alla scrittura transattiva stipulata tra le parti dal mese di dicembre 2021 - cioè dal momento in cui avrebbe incassato l'importo di € _1
168.023,25 doveva considerarsi compiutamente estinto e che anzi, a quel momento, CP_1 Parte_
, tenuto conto dei pagamenti già sin lì ricevuti da a titolo di capitale (in ossequio alla
[...] scrittura stessa), avrebbe dovuto restituire alla società attrice la somma di € 111.517,27 comunque Parte_ venendo meno anche l'obbligo di di corrispondere qualunque interesse in favore della stessa controparte sulla base della detta scrittura transattiva in quanto, appunto, il rapporto di debito / credito tra le parti risultava estinto. , una volta ammessa al fondo salva opere, avrebbe _1 potuto e dovuto semplicemente considerare che ogni sua ragione creditoria nei confronti del debitore ceduto non era più di sua titolarità (almeno per l'importo ammesso a detti benefici) - essendo a quel punto intervenuta la surroga ex lege del MIT secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 1 ter del D.L. Parte_ 34/2019 – e che al contempo le proprie residue ragioni di credito nei confronti di erano state più che soddisfatte mediante i pagamenti rateali dalla stessa effettuati sino alla data del 3.12.2021 dovendo pagina 6 di 16 anzi - e per l'effetto - la controparte provvedere alla restituzione, della somma percepita in eccesso pari come detto ad € 111.517,27. Ancora in subordine deduceva sussistere il diritto della attrice vedersi risarcito il danno subito per effetto della decadenza dai detti benefici, decadenza, infatti, imputabile ad esclusivo fatto e colpa di che, nonostante la surroga del MIT intervenuta ex lege, ha acconsentito _1
(comunicando, come detto, il proprio conto titoli) a che il proprio credito venisse soddisfatto dal
ON AS (mediante la datio in solutum di cui si è detto) così cagionando, a il Parte_1 danno consistente, appunto, nella mancata estinzione del 70% del debito da questa assunto nei confronti di;
che l'importo del danno era da quantificarsi in misura pari ad € _1
168.923,25 (cioè nell'importo dei benefici del fondo salva opere), oltre agli interessi che ha Pt_1 provveduto. Ancora in via subordinata chiedeva l' accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267 secondo comma c.c. in quanto la società convenuta non aveva assunto la benché minima iniziativa nei confronti di che era da ritenersi negligente anche per avere agito in CP_3 maniera tale da perdere i benefici previsti dal fondo salva opere che gli erano stati riconosciuti dal MIT errando, evidentemente, nell'accettare la datio in solutum di cui detto;
che dalla perdita del beneficio era derivato che nulla poteva ritenersi dovuto, da ad sin dal Parte_1 _1 momento in cui la società convenuta aveva accettato la datio in soltum di cui si è detto. Parte_ Altresì chiedeva la restituzione dell'importo pagato da a titolo di interessi maturati prima dell'accordo transattivo in forza della fattura del 31.03.2020 l'importo di € 21.793,69 che CP_1 Parte_
aveva dichiarato che il debito dovuto da (in ragione del contratto di ) era
[...] CP_1 pari, alla data dell'8.04.2019, ad € 241.318,94; che l'accordo di dilazione di pagamento come detto stipulato tra le parti era da ritenersi avere valenza transattiva / modificativa del contratto di Factoring, sia nel senso di “cristallizzare” l'importo del debito sia di prevedere l'applicazione di un diverso tasso di interesse rispetto a quello precedentemente previsto. Ne deriva che la somma pretesa non era dovuta. L'attrice concludeva : nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto I di narrativa, che ha incassato, a fronte dell'importo anticipato a _1 [...] di € 241.318,94, somme e titoli per un importo superiore e per l'effetto condannare la stessa parte Pt_1 convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 204.022,96 incassato, al mese di aprile 2022, da , nonché alla restituzione delle ulteriori somme che la stessa società _1 attrice provvederà a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2020 (in cui ha ricevuto il pagamento, da parte del ON AS, _1 in ragione della datio in solutum di cui in narrativa), o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente sulla base della scrittura dell'8.05.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Nel merito in via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto II.1 di narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura Parte_1 dell'8.09.2019 nei confronti di in ragione dell'avvenuto pagamento _1 dell'importo di € 72.395,68 e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione, in favore di Parte_
delle maggiori somme sin qui corrisposte e che la stessa corrisponderà al prosieguo, sia a titolo di capitale che di interessi. Il tutto nella misura che risulterà all'esito del giudizio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertato e dichiarato che la decadenza dai benefici di cui al Fondo Salva Opere è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della Società Attrice, per tutte le ragioni di cui al punto II.2 di narrativa, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € Parte_1
168.923,25 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del pagina 7 di 16 giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto al punto III di narrativa, e _1 conseguentemente accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione assunta da Parte_1 nei confronti di sin dal mese di ottobre 2020, condannando per l'effetto la società _1 Parte_ convenuta a restituire a tutte le somme che, all'esito del giudizio, l'attrice risulterà avere versato alla convenuta stessa a titolo di capitale ed interessi in forza della scrittura dell'8.09.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 5) Nel merito comunque accertare e dichiarare, giusto quanto al punto IV di narrativa, che l'importo di € 21.793,69 di cui alla fattura del 31.03.2020 non è dovuto e pertanto condannare la stessa convenuta alla _1 restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva che contestava la domande e ne chiedeva il rigetto. _1 Contr La convenuta allegava che con contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2015, si era resa Parte_ cessionaria pro solvendo di crediti, in massa e anche futuri, vantati da nei confronti di CP_3 in forza del contratto di subappalto n. 19 del 3 giugno 2015 e del contratto di subappalto n. 75
[...] del 20 luglio 2015 ; che le parti avevano previsto che il corrispettivo di cessione dei crediti sarebbe stato versato dal al momento del relativo incasso, ferma la facoltà per il di anticipare il CP_5 CP_5 pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi con riconoscimento, in quest'ultimo caso, in favore del di interessi CP_5 convenzionali sulle somme anticipate sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del che CP_5 in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti, era stato previsto il diritto del di chiedere al CP_5 cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e alle spese;
che il Factor era stato esonerato dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, comma 2, cod. civ.; che era stata inoltre prevista la facoltà per il di accordare al debitore ceduto “una dilazione di pagamento rispetto ai CP_5 termini di pagamento indicati sulle fatture relative ai crediti ceduti, con l'intesa che i giorni per il pagamento indicati in fattura sommati a quelli della dilazione concessa dal Factor non potranno essere superiori a 270 gg arrotondati allineamento a fine mese” . Allegava che avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8 delle condizioni generali e dell'art. 1 delle Parte_ condizioni particolari del contratto di factoring aveva anticipato a il corrispettivo dei crediti Parte_ ceduti relativi ad alcune delle fatture emesse da per un totale di Euro 241.318,94 e che aveva inoltre accordato al debitore ceduto una dilazione dei termini di pagamento delle fatture, in CP_2 conformità a quanto previsto dall'art. 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring La convenuta allegava che non aveva corrisposto gli importi dovuti e, successivamente, aveva CP_2 presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, Contr R.D.16 marzo 1942, n. 267 (“l. fall.”), concordato che era stato poi omologato;
che aveva chiesto Parte_ a il pagamento dell'importo di Euro 241.318,94 relativo alle fatture cedute e rimaste impagate, Parte_ Contr oltre spese, accessori e interessi;
che aveva proposto a una dilazione dei termini di pagamento dell'importo dovuto;
che le parti erano quindi addivenute a un accordo transattivo che formalizzato in data 8 aprile 2019 e con il quale era stato previsto un piano di rimborso rateale, con durata di cinque anni e con decorrenza della prima rata dal 15 aprile 2019 ; che le parti avevano inoltre previsto che - i pagamenti eventualmente effettuati dai debitori ceduti sarebbero stati portati in Parte_ Contr detrazione del debito di nei confronti di riducendo la durata della dilazione, senza modificare i valori delle singole rate e imputando i pagamenti, ai soli fini della dilazione, sulle ultime Contr rate di rimborso;
che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, avrebbe avuto diritto Parte_ di fare valere la decadenza di dal beneficio del termine e di chiedere il pagamento dell'intero pagina 8 di 16 credito residuo;
che gli interessi pattuiti avrebbero dovuto essere corrisposti trimestralmente, al tasso del 4,00%; che l'accordo non aveva efficacia novativa.
La convenuta aggiungeva che le parti avevano sottoscritto la transazione anche in considerazione dell'imminente adozione da parte del Governo italiano di provvedimenti volti a gestire situazioni di crisi di grandi imprese operanti nel settore degli appalti di opere pubbliche;
che con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, era stato infatti istituito un fondo, denominato “Fondo Salva Opere” con lo scopo di “garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori” ; che le risorse del Fondo errano finalizzate alla soddisfazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso e nella misura del 70%, dei crediti delle imprese subappaltatrici, sub-affidatarie e subfornitrici nei confronti di appaltatori ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando tali soggetti siano assoggettati a procedura concorsuale, maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data rimasti insoddisfatti.; che in data 23 gennaio 2020, in conformità a quanto previsto Contr Parte_ dalla disciplina di riferimento sopra descritta, unitamente a avevano presentato due istanze di accesso alle prestazioni del Fondo, per un credito complessivo di Euro 168.923,25, corrispondente al Contr 70% del complessivo credito vantato da nei confronti di in relazione alle fatture oggetto di CP_2 Parte_ cessione da parte di che successivamente alla presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni del Fondo e tenuto conto delle peculiari modalità di soddisfacimento dei creditori Contr chirografari previste dal piano concordatario, aveva immediatamente chiesto al MIT indicazioni sia sull'esercizio del diritto di voto ex art. 178 l. fall., sia sulle modalità di gestione delle azioni e degli SFP di che sarebbero stati attribuiti ai creditori chirografari, secondo quanto previsto dalla CP_2 proposta di concordato preventivo, in modo da consentire all'ente pubblico di esercitare la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019; che con comunicazione trasmessa al MIT in data Contr 24 febbraio 2020, aveva chiesto al MIT di specificare “le modalità di surrogazione del Ministero” e, più precisamente, come avrebbe dovuto comportarsi il creditore ammesso al Fondo “qualora i riparti, rappresentati da utilità diverse dal denaro, delle procedure concorsuali cui sono assoggettati i Debitori Contr ceduti, vengano assegnate a prima della surroga” ; che nessuna risposta alla predetta comunicazione era pervenuta dal MIT;
che con Decreto Direttoriale prot. EDIL. Registro CP_8
Ufficiale U. 0008447 del 19 giugno 2020, in accoglimento delle istanze presentate, il MIT aveva ammesso alla copertura del Fondo l'importo di Euro 168.923,25, corrispondente al 70% del credito Parte_ Contr Parte_ vantato da verso e ceduto a riconoscendo il diritto di quest'ultima, e di a CP_2 beneficiare delle risorse del Fondo;
che successivamente all'approvazione del primo piano di riparto, Contr ha chiesto a e agli altri creditori di comunicare, entro e non oltre il termine del 9 ottobre CP_2
2020, i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale accreditare le azioni di nuova emissione e gli SFP, in esecuzione di quanto previsto nella proposta concordataria di;
che con nota a firma
CP_2 del Direttore Generale prot. EDIL. Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020, il MIT CP_8 aveva precisato che la surroga del Ministero sarebbe divenuta efficace all'atto del pagamento della quota parte di credito ammesso al Fondo e che tutti i beneficiari che non avessero ancora ricevuto il Contr pagamento da parte del Fondo (come all'epoca , avrebbero dovuto indicare il proprio dossier titoli per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di salvo poi trasferire al MIT la quota parte dei titoli
CP_2 ricevuti da corrispondente al valore delle somme ricevute dal Fondo;
che in conformità alle
CP_2 Contr indicazioni fornite dal MIT, aveva quindi comunicato a i dati identificativi del proprio
CP_2 dossier titoli. B) In tale contesto, nel mese di novembre 2020 il MIT aveva trasmesso alla Sezione fallimentare del Tribunale di Roma e ai Commissari Giudiziali di il decreto 8447 del 19 giugno
CP_2
2020 che aveva approvato il primo piano di riparto;
che con decreti direttoriali n. 15953/2020 del 17 novembre 2020 e n. 16468/2020 del 25 novembre 2020, il MIT aveva poi disposto i pagamenti a favore Contr Parte_ di quale cessionaria dei crediti di ammessi al primo piano di riparto del Fondo pagina 9 di 16 riconoscendo quindi nuovamente, anche in tale fase e nonostante l'avvenuta attribuzione dei titoli di Contr a il diritto di quest'ultima al pagamento degli importi riconosciuti e certificati in CP_2 Parte_ accoglimento delle istanze presentate congiuntamente a e in base al primo piano di riparto;
che a Contr dicembre 2020, dopo aver effettuato a favore di il pagamento delle prime tranches delle somme riconosciute e previste dal primo piano di riparto, il MIT aveva inviato ai Commissari Giudiziali di (e alle società cedenti) le comunicazioni per esercitare la surroga ed essere inserito nell'elenco CP_2 dei creditori del concordato preventivo di “in corso di formazione”; che a seguito del CP_2 Contr pagamento disposto dal MIT, e in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Transazione, Parte_ aveva provveduto ad accreditare a favore di gli importi ricevuti con il primo piano di riparto del Parte_ Fondo, per un totale di Euro 59.230,96, a decurtazione del debito residuo di indicato nella
Transazione; che una quota parte della predetta somma era stata contabilizzata a decurtazione della Parte_ quota capitale del debito di mentre una quota parte è stata computata a saldo della fattura n. Contr 506668 del 31 marzo 2020, emessa da per interessi maturati sulle anticipazioni e contabilizzati successivamente alla sottoscrizione della Transazione, per un importo complessivo di Euro 21.973,69 .
La convenuta allegava che con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in data 26 marzo Parte_ 2021, aveva contestato la debenza degli interessi di cui alla fattura n. 506668 del 31 marzo 2020
e le modalità di calcolo applicate in quanto ritenute non conformi all'accordo raggiunto tra le parti, Contr nonché il fatto che una quota parte della somma ricevuta da con il primo piano di riparto del Fondo fosse stata impiegata a decurtazione di tali interessi anziché della quota capitale del debito di Parte_ Contr ; che aveva dato riscontro con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata il
7 maggio 2021, respingendo le contestazioni avanzate dalla società cedente.
La convenuta riportava che con provvedimenti n. 1737 e 1802 del 18 febbraio 2021, il MIT aveva dichiarato che, essendo stato attuato il concordato e essendo stati, a suo dire, soddisfatti CP_2 integralmente i crediti vantati dai beneficiari ammessi al Fondo mediante attribuzione di azioni e SFP di “parrebbe essere venuto meno il requisito di ammissione al fondo in parola, rappresentato CP_2 dall'esistenza del credito previsto dal comma 1-ter dell'art. 47 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, come convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58” con conseguente richiesta di restituire le somme già Contr erogate in esecuzione del primo piano di riparto del Fondo;
che si era vista costretta ad agire giudizialmente nei confronti del MIT per la tutela della propria posizione giuridica e dei diritti delle società cedenti.; che costantemente aveva tenuto informata e aggiornata GMP delle vicende insorte con il MIT e delle iniziative giudiziarie intraprese. Contr Parte_ La convenuta allegava che risultava che a fronte di un'anticipazione corrisposta a per l'importo complessivo di Euro 241.318,94, aveva incassato i seguenti importi: - Euro 176.968,00 a Parte_ fronte dei pagamenti mensili effettuati da in forza della transazione a far data dal 15 aprile 2019 e fino al mese di dicembre 2022, oltre interessi al tasso previsto nella transazione, euro 59.230,96, a Contr titolo di benefici ricevuti con il primo piano di riparto del Fondo, importo che aveva accreditato a Parte_ Parte_ decurtazione dell'esposizione debitoria di e che non era stato riaddebitato a a seguito della richiesta restitutoria avanzata dal MIT con riserva eventualmente di farlo all'esito del giudizio pendente nei confronti del MIT avanti al Tribunale di Roma. Contr La convenuta contestava l'assunto avversario secondo cui il credito di sarebbe stato integralmente soddisfatto a seguito dell'assegnazione degli SFP e delle azioni emesse da in attuazione del CP_2 Contr concordato preventivo;
che si era resa intestataria, solo in via formale e temporanea, dei titoli emessi da con l'intenzione di trasferirli poi al MIT, quale beneficiario sostanziale dei diritti in CP_2 Contr essi incorporati in esito al pagamento della prima tranches delle somme riconosciute a dando corso agli incombenti richiesti per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di anche CP_2 nell'interesse del MIT e ai fini della sua surroga nei diritti incorporati nei predetti titoli;
che si era attenuta alle indicazioni fornite dal MIT con la nota a firma del Direttore Generale prot. EDIL. CP_8 pagina 10 di 16 Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020, laddove era stato espressamente dichiarato che i beneficiari che non avessero ancora ricevuto il pagamento avrebbero dovuto segnalare il proprio dossier titoli per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di salvo poi trasferire al MIT la quota CP_2 parte dei titoli ricevuti da corrispondente al valore delle somme ricevute dal Fondo, a seguito CP_2 del pagamento e per effetto della surroga legale prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019; che era stata la tempistica di pagamento da parte del MIT ad aver impedito l'intestazione diretta all'Ente dei titoli emessi da nel mese di novembre 2020 ; che in ogni caso, a fronte del CP_2 Contr pagamento disposto a favore di il MIT era già sostanzialmente surrogato ex lege nei diritti Contr incorporati nei titoli emessi da e attualmente intestati solo formalmente a che li deteneva CP_2 in nome e per conto del MIT e che aveva già più volte manifestato - da ultimo nell'ambito giudizio pendente avanti il Tribunale Civile di Roma - la propria volontà di intestarli anche formalmente all'Ente; che trattandosi di surroga legale, i suoi effetti erano obbligatori per entrambe le parti;
che da Contr un lato, non poteva rifiutare l'attribuzione dei titoli al MIT una volta ricevuto il pagamento;
che dall'altro lato, il MIT non poteva rifiutare di prendere i predetti titoli;
che peraltro, a seguito Contr dell'attribuzione dei titoli, non aveva sostanzialmente ricevuto alcun incasso, neppure parziale, in Parte_ relazione ai crediti ceduti da;
che non era stato attribuito un valore ai diritti derivanti dagli SFP, né un valore determinato delle azioni, né tali titoli sono stati attualmente liquidati o hanno determinato una remunerazione per i titolari;
che pertanto, non poteva ritenersi estinta l'intera posizione debitoria di Parte_ Contr per effetto della mera intestazione a dei titoli emessi da fintantoché e nei limiti CP_2 dell'effettiva remunerazione derivante dai predetti titoli;
che diversamente, si sarebbe determinato un Contr ingiustificato depauperamento a danno di con conseguente arricchimento senza causa a favore di Parte_
La convenuta deduceva che era divenuta titolare delle azioni e degli SFP emessi da non per sua CP_2 volontà, ma per effetto e in esecuzione del concordato, fino alla surroga operante ex lege a favore del
MIT conseguente al pagamento da parte del Fondo.; che la conversione dei crediti chirografari in azioni e SFP non era una libera scelta o facoltà di UCF, ma l'effetto dell'omologazione del concordato preventivo di che in esecuzione del concordato, senza alcuna distinzione tra creditori CP_2 chirografari ammessi alle prestazioni del Fondo ai quali era stata fatta immediata intestazione anche formale e “consegna” dei titoli, e creditori chirografari ammessi alle prestazioni del Fondo rispetto ai quali tale intestazione formale non era stata possibile non essendo stati tempestivamente comunicati i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale ricevere l'accredito dei titoli.; che in realtà, anche rispetto a questi ultimi, le azioni e SFP erano sempre stati del creditore chirografario, indipendentemente dalla formale intestazione o dal trasferimento materiale nel conto titoli del creditore medesimo;
che la conferma era nelle dichiarazioni rese da nella comunicazione del 24 febbraio CP_2
2021 indirizzata al MIT, laddove era stato precisato che l'esecuzione del concordato, avvenuta il 5 e 6 novembre 2020, aveva avuto luogo verso tutti i creditori chirografari “e non richiede accettazione da parte degli stessi, stante l'obbligatorietà del concordato … sancita dall'art. 184 della legge fallimentare”, e che “alla data di esecuzione del concordato … non risulta alla scrivente che codesto Ministero avesse comunicato di avere effettuato pagamenti in favore dei creditori ammessi al c.d. Fondo Salva Opere”; che aveva inoltre dato atto che l'unica differenza tra i creditori già CP_2 intestatari dei titoli e gli altri era rinvenibile nel fatto che i primi avevano tempestivamente risposto alla richiesta della procedura comunicando diligentemente gli estremi dei propri dossier titoli, mentre gli altri non l'avevano ancora fatto. La convenuta in relazione alla domanda in via subordinata, dell'attrice di accertare e dichiarare Parte_ l'intervenuta estinzione, a far data dal 3 dicembre 2021, dell'obbligazione assunta da nei Contr Contr confronti di in forza della transazione, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di Euro 111.517,27 che sarebbe stata “percepita in eccesso” dall'esponente, oltre interessi e pagina 11 di 16 rivalutazione monetaria deduceva che , non era chiaro a cosa si riferisca l'importo di Euro 111.517,27 Contr indicato nell'atto di citazione, contabilizzazione che comunque contestava;
che non aveva incassato l'importo di euro 168.923,25 e che pertanto, allo stato, il credito vantato dall'esponente nei Parte_ Contr confronti di non risulta soddisfatto;
che in esecuzione del primo piano di riparto del Fondo, aveva ricevuto il pagamento del minor importo di Euro 59.230,96, che l'esponente aveva correttamente Parte_ accreditato sul conto intestato a a decurtazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima, nonché della somma di Euro 21.793,69 relativa all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020.; che l'importo di Euro 59.230,96 non era stato riaddebitato Parte_ Contr a nonostante la richiesta restitutoria avanzata dal MIT, ma naturalmente si riserva, se del caso, di farlo all'esito del giudizio pendente nei confronti del MIT avanti al Tribunale di Roma.; che la Contr revoca dei benefici di ammissione alle prestazioni del Fondo non era imputabile a ma illegittimamente disposta dal MIT;
che era erronea la tesi avversaria, ossia che la surroga del MIT Contr nelle ragioni creditorie di sarebbe intervenuta sin dal momento in cui l'esponente è stata ammessa ai benefici del Fondo, e cioè dal 19 giugno 2020; che diversamente da quanto sostenuto da controparte, la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019 operava ex lege all'atto del pagamento disposto dal MIT della quota parte di credito ammesso al Fondo (nel caso di UCF, nel dicembre 2020)
e non al momento e per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo (giugno 2020), come precisato dal MIT con nota prot. Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020 ; CP_8 Pt_2 che era confermato anche nel fatto che, a dicembre 2020, dopo aver provveduto al pagamento delle prime tranches indicate nel primo piano di riparto, il MIT aveva comunicato ai Commissari Giudiziali di di voler esercitare la surroga prevista ex lege dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019, CP_2 chiedendo di essere inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo di che la CP_2 surroga del MIT poteva intervenire solo a fronte del pagamento a favore dei beneficiari del Fondo, ragione per la quale non era stato possibile intestare direttamente al MIT i titoli emessi da nel CP_2 Contr mese di novembre 2020: che il pagamento da parte del MIT a favore di e degli altri beneficiari era stato disposto solo nel mese di dicembre 2020 (con conseguente surroga ex lege del MIT nelle ragioni creditorie dei beneficiari), mentre l'esecuzione del concordato mediante l'attribuzione delle CP_2 azioni e SFP è avvenuta tra il 5 e il 6 novembre 2020.; che per tali considerazioni era smentito quindi Contr l'assunto avversario secondo cui avrebbe accettato la datio in solutum (mediante la comunicazione del proprio dossier titoli) nel momento in cui era già intervenuta la surroga del MIT.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata allegava che nessuna responsabilità Contr poteva essere attribuita a per la illegittima revoca dei benefici di ammissione alle prestazioni del Fondo, fondata dal MIT sull'errato presupposto di un inesistente effetto legale attribuito alla mera Contr comunicazione del conto titoli da parte di ad comunicazione peraltro dipesa dalla CP_2 condotta negligente e contraddittoria del MIT. In relazione alla domanda di accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267, comma 2, cod. civ. deduceva che nel contratto di factoring era stato espressamente previsto l'esonero del dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, comma 2, cod. civ.; che CP_5 tale contestazione così come la pretesa restitutoria dell'attrice dovevano ritenersi precluse del fatto che Parte_ aveva accettato e sottoscritto la Transazione successivamente alla richiesta di pagamento Contr avanzata da a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto rinunciando di fatto a CP_2 qualsivoglia ulteriore contestazione sotto questo profilo;
che in ogni caso, l'ammissione di alla CP_2 procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. aveva impedito qualsivoglia azione di Contr nei confronti del debitore ceduto Contr Altresì contestava la pretesa negligenza da parte di “per aver agito in maniera tale da perdere i benefici previsti dal” Fondo che l'attribuzione delle azioni e degli SFP emessi da non era CP_2 Contr avvenuta per scelta o volontà di ma per effetto e in esecuzione del concordato, obbligatorio per pagina 12 di 16 Contr tutti i creditori anteriori, ivi inclusa che la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L.
34/2019 era divenuta efficace a fronte del pagamento disposto dal MIT in favore dei beneficiari
(dicembre 2020) e non al momento e per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo (giugno 2020).
In relazione alla restituzione dell'importo di Euro 21.793,69, che sarebbe stato addebitato erroneamente Parte_ a con fattura n. 506668 del 31 marzo 2020 a titolo di interessi maturati anteriormente alla ma non ancora applicati alla data della sua sottoscrizione allegava che l'addebito Parte_3 dell'importo di Euro 21.793,69 si riferiva all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020, ossia in un momento successivo alla sottoscrizione Contr della , come già rappresentato da in fase di reclamo;
che si trattava quindi di Parte_3 un'operazione successiva e non ricompresa nell'ambito della Transazione;
che l'accordo transattivo Contr raggiunto dalle parti aveva riguardato le modalità e le tempistiche di pagamento del credito di e non l'ammontare di quest'ultimo, che corrisponde esattamente a quello vantato dall'esponente e richiesto da quest'ultima con comunicazione del 10 ottobre 2018; che l'importo di Euro 21.793,69 era Contr stato correttamente contabilizzato da in conformità a quanto previsto nel contratto di factoring, e non nella Transazione, non rientrando tale operazione nell'ambito di applicazione delle condizioni stabilite nella Transazione che non aveva carattere novativo per espressa volontà delle parti..
La convenuta contestava la richiesta di CTU contabile “in quanto esplorativa e, comunque, superflua a fini della decisione della presente controversia.; altresì l'istanza per “l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di parte convenuta oltre che nei confronti del ON AS s.p.a., dell'istanza di insinuazione al passivo relativa al credito ceduto da a Parte_1 _1 nonché copia della comunicazione con la quale aveva fornito al ON _1 AS gli estremi del proprio conto titoli” in quanto inammissibile, non essendo stata formulata nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 210 e 118 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. La convenuta concludeva: - rigettare tutte le domande formulate da nell'atto di citazione, Parte_1 in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte nel presente atto;
- in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese di lite. _1 Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche. Le domande sono infondata per le motivazioni che si espongono.
In via preliminare risulta infondata l'istanza di sospensione del giudizio ex art.295 cpc formulata dall'attrice non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra la presente controversia e quella instaurata dalla convenuta dinanzi al Tribunale di Roma avente ad oggetto un rapporto diverso in quanto relativo Contr alla richiesta di condanna di un soggetto terzo, il MIT, al pagamento in favore del dei crediti ammessi alle prestazioni del Fondo.
Oggetto di causa è il rapporto di factoring instaurato tra le parti con contratto del 16.10.2015 con cui Contr Parte_ si era resa cessionaria pro solvendo di crediti, in massa e anche futuri, vantati da nei confronti di AS S.p.A.il contratto prevedeva altresì in favore dell'attrice il pagamento in anticipo dei crediti indicati in alcune fatture nei confronti di per l'importo complessivo di € CP_3
241.318,94.
A seguito del mancato pagamento da parte della dei suddetti crediti, CP_3 _1 ne richiedeva all'attrice il pagamento come da contratto, l'attrice pur contestando il venire meno
[...] della garanzia di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. si rendeva disponibile al pagamento e le parti stipulavano in data 8.04.2019 una scrittura transattiva, al fine di rateizzare l'importo richiesto, previa la pagina 13 di 16 concessione di un periodo di moratoria, tale accordo era altresì funzionale alla istanza congiunta presentata per accedere al Fondo Salva Opere.
Le UCF in data 19.6.2020 veniva ammessa alla copertura del Fondo per l'importo di Euro 168.923,25, Parte_ Contr corrispondente al 70% del credito vantato da verso e ceduto a . CP_2
Con decreto n. 2900/2020 del 17.07.2020 (doc. 12 fasc. Attrice) il Tribunale di Roma disponeva l'omologazione del concordato con il quale veniva previsto l'integrale pagamento dei CP_3 creditori chirografari Successivamente all'approvazione del primo piano di riparto, chiedeva a CP_2 Contr ed agli altri creditori di comunicare, entro e non oltre il termine del 9 ottobre 2020 i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale accreditare le azioni di nuova emissione e gli SFP. Contr Il MIT nel Dicembre 2020, disponeva i pagamenti della prima tranches a favore di per il complessivo importo di € 59.230,96 . Successivamente il Mit rilevato che era stato attuato l'accordo con note prot. 1737 e 1802 del Pt_4
18.02.2021 il MIT rettificava l'elenco dei creditori ammessi al Fondo Salva Opere escludendo i Contr creditori che avevano accettato i titoli considerati ormai soddisfatti, tra questi (doc. 19 fasc. attrice). Parte_ Orbene la a fronte del pagamento effettuato ad per l'importo di € 214.217,14 _1 dei quali € 10.194,18 per interessi, richiedeva la restituzione delle somme versate, visto che CP_1 Parte_
aveva già incassato per intero la somma in ragione dei pagamenti effettuati dalla stessa
[...]
e dal MIT oltre che in conseguenza della datio in solutum da parte del ON AS, in via subordinata si chiedeva l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta Parte_ con la scrittura transattiva dell'8.04.2019 sin dalla data del 31.12.2021 visto che a detta data Contr aveva versato l'importo di € 124.682,00 pari alla differenza tra l'importo dovuto e la somma che avrebbe ricevuto al MIT ove non avesse dato luogo, con l'accettazione dei titoli, alla revoca dei Parte_ benefici del Fondo Salva Opere;
ancora veniva richiesto il risarcimento del danno subito da in Contr ragione della decadenza dai benefici del Fondo Salva Opere da imputarsi esclusivamente a ed in via ulteriore chiedeva l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267 secondo comma c.c.,
Si deve osservare che è pacifico che la convenuta ha ricevuto dal Fondo Salva Opere solo la prima parte del pagamento per € 59.230,96 in quanto il restante importo non veniva liquidato a seguito della revoca dell'ammissione alla misura di sostegno. Altresì rileva che l'importo versato dal MIT di € Parte_ 59.230,96, è stato poi accreditato sul conto intestato a a decurtazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima, nonché della somma di Euro 21.793,69 relativa all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020. Altresì rileva che a seguito dell'omologazione del concordato il pagamento dei debiti CP_3 avveniva nella misura ridotta del 38% a mezzo azioni e SFP . titoli che risultano privi di una determinazione del valore.
In relazione alla valenza della comunicazione del conto titoli effettuato dalla convenuta si ritiene di condividere con quest'ultima che era un atto privo di carattere sostanziale come rileva dalle dichiarazioni rese dalla stessa nella comunicazione del 24 febbraio 2021 indirizzata al CP_3 MIT dove appunto è chiarito che “L'esecuzione del concordato ha dunque avuto luogo nei confronti di tutti i creditori chirografari e non richiede alcuna accettazione da parte degli stessi, stante l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori sancita dall'art.184 della Legge Fallimentare”.(doc. 21 parte convenuta). Sul punto si richiama altresì la sentenza del Tribunale di Roma “ Risulta infatti provato che , in pendenza del concordato preventivo, il Ministero ha avuto una continua interlocuzione con gli organi della procedura ed era a conoscenza, sia della intervenuta omologazione del concordato sia CP_2 delle modalità previste dal piano per il pagamento dei chirografi ( cfr ., in particolare la nota del M pagina 14 di 16 IT del 12.11.2020, prot. n. 15639, allegato dal MIT alla propria comparsa di costituzione ). Dunque, se avesse voluto, il Ministero avrebbe potuto pagare alla... la percentuale di soddisfacimento prevista dal piano (condizione questa imprescindibile per poter esercitare il diritto di surroga ) e poi di chiarare agli organi della procedura il proprio subentro nella posizione della creditrice al fine di vedersi attribuire le azioni e gli SFP partecipativi riservati a quest'ultima . (doc.30 fasc. convenuta). Altresì' va osservato che diversamente da quanto dedotto dall'attrice la surroga del MIT nelle ragioni Contr creditorie di non operava per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo ma all'atto del pagamento della quota di credito ammesso al Fondo che risulta effettuato solo nel dicembre 2020, come risulta chiarito nella comunicazione inoltrata dallo stesso MIT- Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020 (doc. n 14 fasc. convenuto). Contr Per le suddette osservazioni risulta infondata la domanda di condanna di alla restituzione delle Parte_ Contr somme corrisposte da a in forza della transazione a far data dal 15 aprile 2019 ed altresì Contr infondata la domanda, formulata in via subordinata dall'attrice, di condanna di alla restituzione Parte_ delle somme corrisposte da in forza della transazione a far data dal 3 dicembre 2019 in quanto il Contr credito vantato da non risulta soddisfatto dal concordato preventivo in quanto come riportato dalla convenuta i titoli non sono stati attualmente liquidati o hanno determinato una remunerazione per i titolari né risulta soddisfatto dal Fondo Salva Opere che revocava l'ammissione dopo il pagamento della prima tranches senza procedere ad ulteriori accrediti. Parte_ Altresì priva di pregio la domanda di risarcimento del danno formulata da non risultando come esposto alcuna negligenza della convenuta in relazione alla decadenza dai benefici del Fondo, rilevato che l'accettazione dei titoli non era un atto negoziale ma obbligato come chiarito dalla AS s.r.l. . In relazione alla domanda di accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267, comma 2, cod. civ si osserva che l'art.8 contratto di factoring espressamente esonerava la convenuta dagli oneri di cui all' art. 1267 co. 2 cpc (doc. 1 parte attrice). Sul punto si rileva che risulta tardiva e pertanto inammissibile l'eccezione di vessatorietà della clausola sollevata dall'attrice solo in comparsa conclusionale ( con riferimento alla quale la convenuta chiede nella replica di essere autorizzata a produrre sub.33 copia del contratto con approvazione specifica della clausola). Sul punto si vuole comunque evidenziare che :”In tema di cessione del credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione)( Cass. civ. n. 2110/2000). Orbene pur rilevato che le fatture erano del 2017, come osservato da convenuta l'apertura della procedura di concordato la nell'anno 2018, appare circostanza sufficiente a dimostrare la CP_3 pregressa grave situazione di difficoltà economica finanziaria non momentanea in cui si trovava la società tale da dimostrare l'inutilità di una istanza di pagamento. Parte_ In ultimo in relazione alla richiesta di restituzione degli importi corrisposti da a titolo di interessi anteriori rispetto alla transazione si condivide con parte convenuta che l'importo di Euro 21.793,69 andava contabilizzato come previsto nel contratto di factoring in quanto l'operazione di storno era riferita ad annualità 2018/2019 ed eseguita nel 2020 quindi successivamente alla transazione che veniva stipulata il 8/4/2019 con riferimento alle modalità di rientro del debito ammontante fino a quella data con effetto non novativo.
Per le suddette motivazioni rilevato che il Factor, allo stato, non è stato soddisfatto né dal concordato attraverso l'attribuzione di azioni e SFP, né mediante le risorse del Fondo, è legittimato a CP_2 trattenere tutte le somme ed a ricevere fino a concorrenza dell'importo di Euro 241.318,94, oltre pagina 15 di 16 interessi, in forza del contratto di factoring e della transazione, salvo poi ritrasferire alla cedente le eventuali somme percepite da terzi in relazione alle fatture oggetto del contratto per cui è causa .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta le domande proposta da parte attrice;
condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 _1 liquidate in € 14.103,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 7 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 19930/2022 promossa da:
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Frenguelli (C.F. Parte_1 P.IVA_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cesarei n. 4, C.F._1 giusta procura PARTE ATTRICE contro odice fiscale e partita IVA n. , rappresentata e difesa _1 P.IVA_2 con poteri disgiunti, giusta procura alle liti dagli Avv.ti Carlo Alberto Giovanardi (cod. fisc.
; , Cristiano Ruspi (cod. fisc. C.F._2 Email_1
; , Paola Figliodoni (cod. fisc. C.F._3 Email_2
; e Serena Mauri (cod. fisc. C.F._4 Email_3
; , con studio in (20121) Milano, Piazza C.F._5 Email_4 del Liberty n. 8,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
La difesa di parte attrice richiamato tutto quanto sin qui prodotto, dedotto e domandato, Parte_1 insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio formulata con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., insiste inoltre per l'accoglimento delle istanze istruttorie (di esperimento di CTU contabile, di emissione di ordine ex art. 210 c.p.c. e di richiesta di informazioni / documenti) formulate con memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 20.12.23) e, in subordine, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto I di narrativa, che ha incassato, a fronte dell'importo anticipato a di € 241.318,94, _1 Parte_1 somme e titoli per un importo superiore e per l'effetto condannare la stessa parte convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 204.022,9 incassato, al mese di aprile 2 22, da
, nonché alla restituzione delle ulteriori somme c e la stessa società attrice _1 provvederà a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2 2 in cui a ricevuto il pagamento, da parte del concordato in _1 CP_2 pagina 1 di 16 ragione della datio in solutum di cui in narrati a , o comunque la diversa somma, maggiore o minore, c e sar accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente sulla base della scrittura dell'8.05.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Nel merito in via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto
II.1 di narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura dell'8.09.2019 Parte_1 nei confronti di in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.39 , 8 _1 Parte_ e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione, in fa ore di delle maggiori somme sin qui corrisposte e c e la stessa corrisponder al prosieguo, sia a titolo di capitale c e di interessi. Il tutto nella misura che risulterà all'esito del giudizio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertato e dichiarato c e la decadenza dai benefici di cui al ondo al a pere imputabile ad esclusi o fatto e colpa della società attrice, per tutte le ragioni di cui al punto II.2 di narrativa, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € 1 8.923,2 o della Parte_1 diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto al punto III di narrativa, e conseguentemente accertare e _1 dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione assunta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte_
sin dal mese di ottobre 2 2 , condannando per l'effetto la società convenuta a restituire a
[...] tutte le somme c e, all'esito del giudizio, l'attrice risulterà avere versato alla convenuta stessa a titolo di capitale ed interessi in forza della scrittura dell'8.09.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 5) nel merito comunque accertare e dichiarare, giusto quanto al punto I di narrati a, c e l'importo di € 21. 93, 9 di cui alla fattura factoring del 31. 3.2 2 non dovuto CP_1
e pertanto condannare la stessa convenuta alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e/o istanza istruttoria e/odi merito. Comunque con vittoria di spese e competenze di difesa oltre accessori di legge”.
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, così giudicare: NEL MERITO, - rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli scritti difensivi dell'esponente; IN VIA ISTRUTTORIA, - respingere le istanze istruttorie formulate da in Parte_1 quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti per le ragioni esposte negli scritti difensivi dell'esponente; IN OGNI CASO- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione in favore di delle spese e competenze di lite. _1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio al Parte_1 _1 fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 204.022,96 incassato, al mese di aprile 2022, da
, nonché alla restituzione delle ulteriori somme che la stessa società attrice avrebbe _1
pagina 2 di 16 provveduto a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2020. L'attrice allegava che aveva fornito le proprie prestazioni in favore di Parte_1 CP_3
(subappaltatrice di;
che in data 16.10.2015 l'attrice stipulava, con Controparte_4 _1
contratto di factoring con il quale veniva previsto: la cessione dei crediti pro solvendo e con
[...] garanzia, da parte del Fornitore, della solvenza del debitore ceduto, la possibilità, per il Fornitore, di ottenere il pagamento anticipato del corrispettivo, cioè una anticipazione sulle fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti, la possibilità, per il Factor, di concedere ai debitori ceduti dal Fornitore
“...una dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento indicati sulle fatture relative ai Crediti ceduti, con l'intesa che i giorni per il pagamento indicati in fattura sommati a quelli della dilazione concessa dal non potranno essere superiori a 270 giorni arrotondati allineamento al fine mese”. CP_5 L'attrice allegava che chiedeva ed otteneva l'anticipo dei crediti portati nelle fatture, emesse nei confronti della debitrice ceduta n. 1259 del 15.05.2017 per l'importo di € 9.614,82, n. CP_3 1260 del 15.05.2017 per l'importo di € 2.403,70; n. 1608 del 21.06.2017 per l'importo di € 52.265,84, n. 1609 del 21.06.2017 per l'importo di € 13.066,46, n. 2188 del 10.08.2017 per l'importo di € 131.174,50 e n. 2189 del 10.08.2017 per l'importo di € 32.793,62. Altresì allegava che dato il mancato pagamento dei debiti ceduti da parte di con missiva CP_3 del 10.10.2018 richiedeva alla deducente il pagamento dell'importo di € _1
241.318,94 (complessivamente portato in dette fatture anticipate), oltre ad interessi e spese accessorie;
che detta richiesta trovava riscontro nella missiva del 23.11.2018 con la quale contestava ad Parte_1 il venire meno della garanzia di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. in _1 ragione della inerzia del che aveva omesso qualsivoglia iniziativa nei confronti di CP_5 CP_3 nonostante il decorso del termine massimo di dilazione previsto in contratto;
che con detta missiva Parte_ si manifestava comunque disponibile a provvedere al pagamento rateale dell'importo richiesto, dopo un periodo di moratoria della posizione debitoria, finalizzato anche a comprendere quali sarebbero stati gli esiti della istanza di concordato in bianco che nel frattempo aveva depositato CP_3
[...]
Altresì allegava che con scrittura dell'8.04.2019 (cfr. all. 5) veniva stipulata una transazione con la quale veniva previsto: i) la dilazione, senza valenza novativa del rapporto di factoring, del pagamento del debito “...ammontante al 8/04/2019 a € 241.318,94...”, mediante pagamenti mensili per “...5 anni con decorrenza prima rata 15/04/2019...”; con l'applicazione di un tasso di interesse del “...4.00% floor 0...” con interessi da corrispondersi “...trimestralmente previa emissione di nostra fattura...”; che i pagamenti che sarebbero stati effettuati dai debitori ceduti sarebbero stati “...portati i diminuzione...” sul debito “...riducendo la durata della dilazione, senza modificare i valori delle singole rate e imputandoli, ai soli fini della dilazione, sulle ultime rate di rimborso...” ; che detta transazione si giustificava perché all'epoca in cui era stata concordata la detta dilazione di pagamento stava per essere approvato il D.L. 34 del 30.04.2019 (c.d. Fondo Salva Opere) in ragione del quale sarebbe stato possibile ottenere il pagamento, almeno parziale, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di quanto non pagato da che appunto per ottenere i benefici previsti dal fondo salva CP_2 opere, e sussistendo i presupposti di cui all'art. 47 del detto D.L. 34/2019, le parti presentavano istanza congiunta di ammissione ai benefici del predetto Fondo che veniva accolta per l'importo di € 8.412,96 (pari al 70% del credito portato nelle fatture 1259 e 1260 dell'anno 2017 pari a complessivi € 12.018,52
) e per l'importo di € 160.510,29 (pari al 70% del credito portato nelle fatture 1608, 1609, 2188 e 2189 dell'anno 2017 pari a complessivi € 229.300,42 come da certificazione); che essendosi vista addebitare da interessi passivi per l'importo di € 21.973,69 (cfr. fattura del 31.03.2020), con _1 Parte_ PEC del 15.04.2020 chiedeva l'emissione di nota di credito, data la dilazione di pagamento concordata (con interesse al 4%); che con decreto direttoriale prot. 8447 del 19.06.2020 veniva pagina 3 di 16 approvato il primo piano di riparto del Fondo Salva Opere con il quale veniva dato atto dell'ammissione anche dei crediti per cui è causa:
Allegava altresì che con PEC dell'1.10.20 informava i propri creditori che la proposta CP_3 concordataria (omologata dal Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020 del 17.07.2020) prevedeva l'integrale pagamento dei creditori chirografari “...attraverso l'attribuzione di a) azioni ordinarie CP_2 di nuova emissione (“Azioni”) e b) strumenti finanziari partecipativi (“SFP”)...”, chiedeva agli stessi di comunicare i dati identificativi del conto titoli, così da poter provvedere alla detta attribuzione, entro la data del 9.10.2020, facendo presente;
che nei giorni successivi contattava per fare _1 ad essa presente che non avrebbe dato seguito alla richiesta come detto pervenuta dal ON
AS (cioè che non avrebbe provveduto a comunicare il conto titoli) in quanto a ciò sconsigliata dai propri legali.
Altresì riportava che con decreti direttoriali n. 15953/2020 del 17.11.2020 e n. 16468/2020 del
25.11.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti erogava ad (quale _1 cessionario del credito di come detto ammesso al Fondo Salva Opere), nell'ambito del Parte_1 primo piano di riparto previsto, due pagamenti di importo rispettivamente pari ad € 2.949,91 e ad €
56.281,05; che in detti decreti il MIT, oltre a dare atto della propria intervenuta surroga nei diritti dei beneficiari del fondo (ai sensi dell'art. 47 comma 1 ter del D.L. 34/2019), faceva espresso riferimento anche al fatto che il piano concordatario di prevedeva l'integrale soddisfazione dei CP_3 creditori chirografari mediante la corresponsione di Titoli (azioni e strumenti finanziari partecipativi) e faceva presente di avere dato comunicazione, con nota prot. 15369 del 12.11.2020, “...al Tribunale di Roma del decreto direttoriale prot. 8447 del 19 giugno 2020 e della surroga “ope legis” di cui all'art. 47, comma 1 ter del D.L.vo n. 34/2019...ai fini dei successivi adempimenti della procedura concorsuale e/o fallimentare”; Altresì allegava che in data 7.12.2020 provvedeva ad accreditare, a deconto del _1 Parte_ residuo debito di gli importi che erano stati erogati dal MIT quale primo stralcio del pagamento dei benefici del fondo salva opere: in detta contabile risultano infatti indicati sia l'importo di € 56.281,05 sia l'importo di € 2.949,91 (per totali € 59.230,96) con la seguente causale “...primo piano riparto fondo salva opere di cui al Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020...”; che una parte della somma erogata dal Fondo Salva Opere era stata computata a saldo della fattura del 31.03.2020 per interessi maturati prima della transazione;
che inviava una ulteriore richiesta di emissione di nota di credito con PEC del 26.03.21 che trovava riscontro, da parte di , con PEC del _1
7.05.21 con la quale si affermava che l'importo come detto addebitato per interessi passivi (pari ad € 21.973,69) troverebbe titolo nella “...operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018 eseguita nel gennaio 2020 (ovvero successivamente alla sottoscrizione del Piano di Rientro
e pertanto dal medesimo non coperta) ed era stato pertanto correttamente calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della condizioni particolari del contratto...” “...e non in CP_6 conformità a quanto previsto dal Piano di Rientro....”. L'attrice allegava che con note prot. 1737 e 1802 del 18.02.2021 il MIT riferiva di avere ricevuto, da in concordato (con comunicazione del 22.12.20), l'elenco dei soggetti che avevano CP_3 accettato i titoli di cui si era detto e, ritenendo in tale modo soddisfatti i relativi crediti, affermava che nei confronti dei soggetti stessi era venuto meno il requisito di ammissione al fondo salva opere (cioè l'esistenza del credito); che figurando tra detti soggetti anche (“...il cui credito di € _1 75.057.106,00 risulta interamente ristorato in strumenti finanziari partecipativi ed azioni...”) il MIT richiedeva, anche a la restituzione della somma già erogata, come detto, con il primo piano Parte_1 di riparto, per l'importo complessivo di € 59.230,96; che MIT provvedeva a rettificare l'elenco dei creditori ammessi al fondo salva opere (approvato con D.D. 8447/2020 all. sub 10 cit.) escludendo i beneficiari che “...hanno ricevuto il soddisfo dei crediti dalla procedura concordataria della società pagina 4 di 16 con attribuzioni di azioni / SFP sul proprio “Monte Titoli”, così come comunicato CP_3 dall' con nota del 22 dicembre 2020...” prevedendo che i detti beneficiari “...pertanto CP_3 decadono dall'ammissione al fondo e, per gli effetti, sono espunti dall'elenco degli ammessi al Fondo Parte_ salva opere”. ; che i crediti di non risultavano più tra quelli ammessi al fondo salva opere (mentre figuravano tutti i creditori che, non avendo comunicato il conto titoli ad e quindi non CP_3 avendo accettato la dazione dei titoli in pagamento, hanno ricevuto l'intero importo dei crediti originariamente ammessi ai benefici del fondo salva opere); che con decreto direttoriale prot. 0005911 del 20.05.2021 il MIT approvava il secondo piano di riparto disponendo il saldo dei pagamenti dovuti (che constano essere stati effettuati nello scorso mese di dicembre) ai beneficiari del fondo salva opere tra i quali figuravano anche i creditori chirografari del ON AS S.p.a. che, evidentemente, non avevano provveduto a comunicare al ON stesso il conto titoli così non accettando la datio in solutum di cui si è detto;
che con PEC del 21.06.21 , nel comunicare l'accaduto e _1 facendo riferimento anche al “...decreto direttoriale del 20 maggio 2021...” con il quale il credito in questione era stato escluso dal secondo piano di riparto del fondo salva opere, faceva presente di ritenere illegittima la richiesta di restituzione delle somme che gli era stata rivolta dal MIT e che avrebbe provveduto ad impugnare i relativi provvedimenti;
che con PEC del 29.10.21 chiedeva ad di tenere ferma la già disposta detrazione delle somme che erano state corrisposte _1 dal MIT (per € 59.230,96 in ragione del primo piano di riparto del fondo salva opere) nonché di dare atto dell'avvenuta estinzione della posizione debitoria di cui si è detto, visto che l'importo complessivo dei pagamenti sin lì effettuati superava la somma complessivamente dovuta al netto dell'importo del beneficio inizialmente riconosciuto (per complessivi € 168.923,25) mediante l'ammissione al fondo salva opere;
che con la medesima PEC la deducente comunicava che, medio tempore, avrebbe continuato a pagare le rate come detto previste all'esclusivo fine di evitare segnalazioni a sofferenza della propria posizione;
che alla data del 3.12.21 in ragione dei pagamenti rateali effettuati sin Pt_1 lì, aveva già provveduto ad adempiere alla obbligazione restitutoria assunta nei confronti di CP_1
con la scrittura transattiva, avendo pagato una somma maggiore rispetto alla differenza tra il
[...] debito come detto rateizzato (€ 241.318,94 oltre interessi al tasso del “...4.00% floor 0” maturati alla detta data del 31.12.2021) e l'importo complessivo dei benefici come detto riconosciuti mediante il fondo salva opere. L'attrice deduceva il proprio diritto di vedersi integralmente restituita la somma che aveva sin qui versato ad dell'importo complessivo di € 124.682,00 oltre interessi dovuti, in _1 forza della pattuizione di cui al punto 6 di detta scrittura, anche in ragione della perdita del beneficio di cui all'art. 1267 c.c. nel quale era incorso il e/o, in via ulteriormente subordinata, di vedersi CP_5 risarcita dei danni subiti per effetto dell'agire della società convenuta;
che sussisteva inoltre il diritto di Parte_ di vedersi restituito l'importo di € 21.973,69 corrisposto ad per interessi _1 maturati, in ragione del rapporto di , prima della stipula del detto atto transattivo quindi non CP_1 Parte_ dovuti.; che, a fronte di una anticipazione corrisposta a per € 241.318,94, si _1 era già vista restituire, in denaro ed in titoli, somme per oltre € 455.536,08 (oltre agli interessi pagati in forza della transazione) e avrebbe continuato a percepire, dalla stessa deducente, al prosieguo, l'importo di € 4.022,00 al mese sino alla data del 15.04.2024. Parte_ Altresì chiedeva la restituzione di tutte le somme corrisposte da ad a _1 muovere dal 15.04.2019. che aveva già conseguito la restituzione dell'intero _1 importo anticipato in favore di (in ragione del contratto di Factoring di cui si è detto), e che Pt_1 quest'ultima si era obbligata a restituire con la scrittura transattiva, anche solamente in ragione della datio in solutum disposta in suo favore dal ON AS e senza avere rilievo la successiva revoca dei benefici del fondo salva opere come detto disposta dal MIT;
che aveva _1 ricevuto il pagamento del credito da parte del debitore ceduto con l'ovvia conseguenza CP_3 pagina 5 di 16 che il relativo importo doveva essere portato in detrazione dall'importo che si era obbligata Parte_1 Parte_ a restituire al;
che visto che si era obbligata a restituire l'importo anticipato di € CP_5 241.318,94, (che ha provveduto a restituire sino al mese di aprile 2022 per € 204.022,96) e visto che aveva ricevuto il pagamento dell'intero credito insinuato pari, anche considerando _1 il solo capitale, all'importo delle fatture cedute ne conseguiva il diritto della deducente ad ottenere la restituzione dell'importo di € 204.022,96 nonché di tutti gli importi versati versare sino alla scadenza dei pagamenti previsti con il ridetto accordo transattivo oltre agli interessi che risulteranno dalla stessa corrisposti, sempre in forza di detta scrittura transattiva, sin dal mese di ottobre 2020 cioè sin da quando il ON AS s.p.a. aveva provveduto a depositare i detti titoli ed azioni sul conto titoli che la società convenuta ha ad Essa comunicato. L'attrice deduceva che doveva essere condannata a restituire tutte le somme che _1 Parte_ erano state e saranno ad essa corrisposte da salvi gli interessi dovuti (secondo quanto previsto con il ridetto accordo transattivo) sino alla estinzione del debito da parte del ON AS. Parte_ L'attrice in subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'obbligazione assunta da nei confronti di , con la ridetta scrittura transattiva si era estinta sin dalla data del 3.12.2021 _1 poiché in tale mese di dicembre 2021 il MIT ha corrisposto il saldo dei benefici in favore dei creditori di ammessi al detto fondo salva opere;
che solo a causa dell'agire errato ed improvvido della CP_2 controparte che il MIT aveva disposto la revoca dei predetti benefici concessi per il credito di cui è causa. L'accettazione, da parte di della datio in solutum era infatti intervenuta in un CP_1 momento in cui si era già perfezionata la surroga del MIT nelle ragioni creditorie della stessa CP_1
(quale creditrice cessionaria) – oltre che di quale creditrice cedente;
che , sin
[...] Parte_1 dal momento in cui , per il credito in questione, era stata ammessa ai benefici del _1 fondo salva opere (in data 19.06.2020), cioè sin da quanto era divenuta “beneficiaria” del fondo stesso, era da considerarsi venuto meno il suo credito nei confronti del ON AS per l'importo dei detti benefici (credito entrato nella titolarità del MIT per effetto della surroga prevista ex lege) ovvero per € 168.923,25 sicché, non avrebbe potuto e dovuto comunicare il proprio conto _1 titoli al “debitore ceduto”. Rileva l'attrice che nel mese di dicembre 2021il MIT ha corrisposto il saldo Parte_ dei benefici del Fondo Salva Opere, da tale momento l'importo da pagarsi da in favore di
, quale debito di capitale, doveva quantificarsi in soli € 72.395,79 e ciò in ragione di _1 quanto previsto dal punto 6 della scrittura medesima secondo il quale “I pagamenti eventualmente effettuati dai debitori ceduti saranno portati in diminuzione del Vostro debito nei nostri confronti, riducendo la durata della dilazione...” e considerato, altresì, che la perdita dei detti benefici era imputabile ad esclusivo fatto e colpa della convenuta. L'attrice specificava che il debito di cui alla scrittura transattiva stipulata tra le parti dal mese di dicembre 2021 - cioè dal momento in cui avrebbe incassato l'importo di € _1
168.023,25 doveva considerarsi compiutamente estinto e che anzi, a quel momento, CP_1 Parte_
, tenuto conto dei pagamenti già sin lì ricevuti da a titolo di capitale (in ossequio alla
[...] scrittura stessa), avrebbe dovuto restituire alla società attrice la somma di € 111.517,27 comunque Parte_ venendo meno anche l'obbligo di di corrispondere qualunque interesse in favore della stessa controparte sulla base della detta scrittura transattiva in quanto, appunto, il rapporto di debito / credito tra le parti risultava estinto. , una volta ammessa al fondo salva opere, avrebbe _1 potuto e dovuto semplicemente considerare che ogni sua ragione creditoria nei confronti del debitore ceduto non era più di sua titolarità (almeno per l'importo ammesso a detti benefici) - essendo a quel punto intervenuta la surroga ex lege del MIT secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 1 ter del D.L. Parte_ 34/2019 – e che al contempo le proprie residue ragioni di credito nei confronti di erano state più che soddisfatte mediante i pagamenti rateali dalla stessa effettuati sino alla data del 3.12.2021 dovendo pagina 6 di 16 anzi - e per l'effetto - la controparte provvedere alla restituzione, della somma percepita in eccesso pari come detto ad € 111.517,27. Ancora in subordine deduceva sussistere il diritto della attrice vedersi risarcito il danno subito per effetto della decadenza dai detti benefici, decadenza, infatti, imputabile ad esclusivo fatto e colpa di che, nonostante la surroga del MIT intervenuta ex lege, ha acconsentito _1
(comunicando, come detto, il proprio conto titoli) a che il proprio credito venisse soddisfatto dal
ON AS (mediante la datio in solutum di cui si è detto) così cagionando, a il Parte_1 danno consistente, appunto, nella mancata estinzione del 70% del debito da questa assunto nei confronti di;
che l'importo del danno era da quantificarsi in misura pari ad € _1
168.923,25 (cioè nell'importo dei benefici del fondo salva opere), oltre agli interessi che ha Pt_1 provveduto. Ancora in via subordinata chiedeva l' accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267 secondo comma c.c. in quanto la società convenuta non aveva assunto la benché minima iniziativa nei confronti di che era da ritenersi negligente anche per avere agito in CP_3 maniera tale da perdere i benefici previsti dal fondo salva opere che gli erano stati riconosciuti dal MIT errando, evidentemente, nell'accettare la datio in solutum di cui detto;
che dalla perdita del beneficio era derivato che nulla poteva ritenersi dovuto, da ad sin dal Parte_1 _1 momento in cui la società convenuta aveva accettato la datio in soltum di cui si è detto. Parte_ Altresì chiedeva la restituzione dell'importo pagato da a titolo di interessi maturati prima dell'accordo transattivo in forza della fattura del 31.03.2020 l'importo di € 21.793,69 che CP_1 Parte_
aveva dichiarato che il debito dovuto da (in ragione del contratto di ) era
[...] CP_1 pari, alla data dell'8.04.2019, ad € 241.318,94; che l'accordo di dilazione di pagamento come detto stipulato tra le parti era da ritenersi avere valenza transattiva / modificativa del contratto di Factoring, sia nel senso di “cristallizzare” l'importo del debito sia di prevedere l'applicazione di un diverso tasso di interesse rispetto a quello precedentemente previsto. Ne deriva che la somma pretesa non era dovuta. L'attrice concludeva : nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto I di narrativa, che ha incassato, a fronte dell'importo anticipato a _1 [...] di € 241.318,94, somme e titoli per un importo superiore e per l'effetto condannare la stessa parte Pt_1 convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 204.022,96 incassato, al mese di aprile 2022, da , nonché alla restituzione delle ulteriori somme che la stessa società _1 attrice provvederà a versare alla convenuta al prosieguo, anche a titolo di interessi a muovere dal mese di ottobre 2020 (in cui ha ricevuto il pagamento, da parte del ON AS, _1 in ragione della datio in solutum di cui in narrativa), o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente sulla base della scrittura dell'8.05.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Nel merito in via subordinata, e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui al punto II.1 di narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura Parte_1 dell'8.09.2019 nei confronti di in ragione dell'avvenuto pagamento _1 dell'importo di € 72.395,68 e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione, in favore di Parte_
delle maggiori somme sin qui corrisposte e che la stessa corrisponderà al prosieguo, sia a titolo di capitale che di interessi. Il tutto nella misura che risulterà all'esito del giudizio ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertato e dichiarato che la decadenza dai benefici di cui al Fondo Salva Opere è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della Società Attrice, per tutte le ragioni di cui al punto II.2 di narrativa, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € Parte_1
168.923,25 o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del pagina 7 di 16 giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto al punto III di narrativa, e _1 conseguentemente accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione assunta da Parte_1 nei confronti di sin dal mese di ottobre 2020, condannando per l'effetto la società _1 Parte_ convenuta a restituire a tutte le somme che, all'esito del giudizio, l'attrice risulterà avere versato alla convenuta stessa a titolo di capitale ed interessi in forza della scrittura dell'8.09.2019, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 5) Nel merito comunque accertare e dichiarare, giusto quanto al punto IV di narrativa, che l'importo di € 21.793,69 di cui alla fattura del 31.03.2020 non è dovuto e pertanto condannare la stessa convenuta alla _1 restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva che contestava la domande e ne chiedeva il rigetto. _1 Contr La convenuta allegava che con contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2015, si era resa Parte_ cessionaria pro solvendo di crediti, in massa e anche futuri, vantati da nei confronti di CP_3 in forza del contratto di subappalto n. 19 del 3 giugno 2015 e del contratto di subappalto n. 75
[...] del 20 luglio 2015 ; che le parti avevano previsto che il corrispettivo di cessione dei crediti sarebbe stato versato dal al momento del relativo incasso, ferma la facoltà per il di anticipare il CP_5 CP_5 pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi con riconoscimento, in quest'ultimo caso, in favore del di interessi CP_5 convenzionali sulle somme anticipate sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del che CP_5 in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti, era stato previsto il diritto del di chiedere al CP_5 cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e alle spese;
che il Factor era stato esonerato dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, comma 2, cod. civ.; che era stata inoltre prevista la facoltà per il di accordare al debitore ceduto “una dilazione di pagamento rispetto ai CP_5 termini di pagamento indicati sulle fatture relative ai crediti ceduti, con l'intesa che i giorni per il pagamento indicati in fattura sommati a quelli della dilazione concessa dal Factor non potranno essere superiori a 270 gg arrotondati allineamento a fine mese” . Allegava che avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8 delle condizioni generali e dell'art. 1 delle Parte_ condizioni particolari del contratto di factoring aveva anticipato a il corrispettivo dei crediti Parte_ ceduti relativi ad alcune delle fatture emesse da per un totale di Euro 241.318,94 e che aveva inoltre accordato al debitore ceduto una dilazione dei termini di pagamento delle fatture, in CP_2 conformità a quanto previsto dall'art. 3 delle condizioni particolari del contratto di factoring La convenuta allegava che non aveva corrisposto gli importi dovuti e, successivamente, aveva CP_2 presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, Contr R.D.16 marzo 1942, n. 267 (“l. fall.”), concordato che era stato poi omologato;
che aveva chiesto Parte_ a il pagamento dell'importo di Euro 241.318,94 relativo alle fatture cedute e rimaste impagate, Parte_ Contr oltre spese, accessori e interessi;
che aveva proposto a una dilazione dei termini di pagamento dell'importo dovuto;
che le parti erano quindi addivenute a un accordo transattivo che formalizzato in data 8 aprile 2019 e con il quale era stato previsto un piano di rimborso rateale, con durata di cinque anni e con decorrenza della prima rata dal 15 aprile 2019 ; che le parti avevano inoltre previsto che - i pagamenti eventualmente effettuati dai debitori ceduti sarebbero stati portati in Parte_ Contr detrazione del debito di nei confronti di riducendo la durata della dilazione, senza modificare i valori delle singole rate e imputando i pagamenti, ai soli fini della dilazione, sulle ultime Contr rate di rimborso;
che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, avrebbe avuto diritto Parte_ di fare valere la decadenza di dal beneficio del termine e di chiedere il pagamento dell'intero pagina 8 di 16 credito residuo;
che gli interessi pattuiti avrebbero dovuto essere corrisposti trimestralmente, al tasso del 4,00%; che l'accordo non aveva efficacia novativa.
La convenuta aggiungeva che le parti avevano sottoscritto la transazione anche in considerazione dell'imminente adozione da parte del Governo italiano di provvedimenti volti a gestire situazioni di crisi di grandi imprese operanti nel settore degli appalti di opere pubbliche;
che con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, era stato infatti istituito un fondo, denominato “Fondo Salva Opere” con lo scopo di “garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori” ; che le risorse del Fondo errano finalizzate alla soddisfazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso e nella misura del 70%, dei crediti delle imprese subappaltatrici, sub-affidatarie e subfornitrici nei confronti di appaltatori ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando tali soggetti siano assoggettati a procedura concorsuale, maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data rimasti insoddisfatti.; che in data 23 gennaio 2020, in conformità a quanto previsto Contr Parte_ dalla disciplina di riferimento sopra descritta, unitamente a avevano presentato due istanze di accesso alle prestazioni del Fondo, per un credito complessivo di Euro 168.923,25, corrispondente al Contr 70% del complessivo credito vantato da nei confronti di in relazione alle fatture oggetto di CP_2 Parte_ cessione da parte di che successivamente alla presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni del Fondo e tenuto conto delle peculiari modalità di soddisfacimento dei creditori Contr chirografari previste dal piano concordatario, aveva immediatamente chiesto al MIT indicazioni sia sull'esercizio del diritto di voto ex art. 178 l. fall., sia sulle modalità di gestione delle azioni e degli SFP di che sarebbero stati attribuiti ai creditori chirografari, secondo quanto previsto dalla CP_2 proposta di concordato preventivo, in modo da consentire all'ente pubblico di esercitare la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019; che con comunicazione trasmessa al MIT in data Contr 24 febbraio 2020, aveva chiesto al MIT di specificare “le modalità di surrogazione del Ministero” e, più precisamente, come avrebbe dovuto comportarsi il creditore ammesso al Fondo “qualora i riparti, rappresentati da utilità diverse dal denaro, delle procedure concorsuali cui sono assoggettati i Debitori Contr ceduti, vengano assegnate a prima della surroga” ; che nessuna risposta alla predetta comunicazione era pervenuta dal MIT;
che con Decreto Direttoriale prot. EDIL. Registro CP_8
Ufficiale U. 0008447 del 19 giugno 2020, in accoglimento delle istanze presentate, il MIT aveva ammesso alla copertura del Fondo l'importo di Euro 168.923,25, corrispondente al 70% del credito Parte_ Contr Parte_ vantato da verso e ceduto a riconoscendo il diritto di quest'ultima, e di a CP_2 beneficiare delle risorse del Fondo;
che successivamente all'approvazione del primo piano di riparto, Contr ha chiesto a e agli altri creditori di comunicare, entro e non oltre il termine del 9 ottobre CP_2
2020, i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale accreditare le azioni di nuova emissione e gli SFP, in esecuzione di quanto previsto nella proposta concordataria di;
che con nota a firma
CP_2 del Direttore Generale prot. EDIL. Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020, il MIT CP_8 aveva precisato che la surroga del Ministero sarebbe divenuta efficace all'atto del pagamento della quota parte di credito ammesso al Fondo e che tutti i beneficiari che non avessero ancora ricevuto il Contr pagamento da parte del Fondo (come all'epoca , avrebbero dovuto indicare il proprio dossier titoli per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di salvo poi trasferire al MIT la quota parte dei titoli
CP_2 ricevuti da corrispondente al valore delle somme ricevute dal Fondo;
che in conformità alle
CP_2 Contr indicazioni fornite dal MIT, aveva quindi comunicato a i dati identificativi del proprio
CP_2 dossier titoli. B) In tale contesto, nel mese di novembre 2020 il MIT aveva trasmesso alla Sezione fallimentare del Tribunale di Roma e ai Commissari Giudiziali di il decreto 8447 del 19 giugno
CP_2
2020 che aveva approvato il primo piano di riparto;
che con decreti direttoriali n. 15953/2020 del 17 novembre 2020 e n. 16468/2020 del 25 novembre 2020, il MIT aveva poi disposto i pagamenti a favore Contr Parte_ di quale cessionaria dei crediti di ammessi al primo piano di riparto del Fondo pagina 9 di 16 riconoscendo quindi nuovamente, anche in tale fase e nonostante l'avvenuta attribuzione dei titoli di Contr a il diritto di quest'ultima al pagamento degli importi riconosciuti e certificati in CP_2 Parte_ accoglimento delle istanze presentate congiuntamente a e in base al primo piano di riparto;
che a Contr dicembre 2020, dopo aver effettuato a favore di il pagamento delle prime tranches delle somme riconosciute e previste dal primo piano di riparto, il MIT aveva inviato ai Commissari Giudiziali di (e alle società cedenti) le comunicazioni per esercitare la surroga ed essere inserito nell'elenco CP_2 dei creditori del concordato preventivo di “in corso di formazione”; che a seguito del CP_2 Contr pagamento disposto dal MIT, e in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Transazione, Parte_ aveva provveduto ad accreditare a favore di gli importi ricevuti con il primo piano di riparto del Parte_ Fondo, per un totale di Euro 59.230,96, a decurtazione del debito residuo di indicato nella
Transazione; che una quota parte della predetta somma era stata contabilizzata a decurtazione della Parte_ quota capitale del debito di mentre una quota parte è stata computata a saldo della fattura n. Contr 506668 del 31 marzo 2020, emessa da per interessi maturati sulle anticipazioni e contabilizzati successivamente alla sottoscrizione della Transazione, per un importo complessivo di Euro 21.973,69 .
La convenuta allegava che con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in data 26 marzo Parte_ 2021, aveva contestato la debenza degli interessi di cui alla fattura n. 506668 del 31 marzo 2020
e le modalità di calcolo applicate in quanto ritenute non conformi all'accordo raggiunto tra le parti, Contr nonché il fatto che una quota parte della somma ricevuta da con il primo piano di riparto del Fondo fosse stata impiegata a decurtazione di tali interessi anziché della quota capitale del debito di Parte_ Contr ; che aveva dato riscontro con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata il
7 maggio 2021, respingendo le contestazioni avanzate dalla società cedente.
La convenuta riportava che con provvedimenti n. 1737 e 1802 del 18 febbraio 2021, il MIT aveva dichiarato che, essendo stato attuato il concordato e essendo stati, a suo dire, soddisfatti CP_2 integralmente i crediti vantati dai beneficiari ammessi al Fondo mediante attribuzione di azioni e SFP di “parrebbe essere venuto meno il requisito di ammissione al fondo in parola, rappresentato CP_2 dall'esistenza del credito previsto dal comma 1-ter dell'art. 47 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, come convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58” con conseguente richiesta di restituire le somme già Contr erogate in esecuzione del primo piano di riparto del Fondo;
che si era vista costretta ad agire giudizialmente nei confronti del MIT per la tutela della propria posizione giuridica e dei diritti delle società cedenti.; che costantemente aveva tenuto informata e aggiornata GMP delle vicende insorte con il MIT e delle iniziative giudiziarie intraprese. Contr Parte_ La convenuta allegava che risultava che a fronte di un'anticipazione corrisposta a per l'importo complessivo di Euro 241.318,94, aveva incassato i seguenti importi: - Euro 176.968,00 a Parte_ fronte dei pagamenti mensili effettuati da in forza della transazione a far data dal 15 aprile 2019 e fino al mese di dicembre 2022, oltre interessi al tasso previsto nella transazione, euro 59.230,96, a Contr titolo di benefici ricevuti con il primo piano di riparto del Fondo, importo che aveva accreditato a Parte_ Parte_ decurtazione dell'esposizione debitoria di e che non era stato riaddebitato a a seguito della richiesta restitutoria avanzata dal MIT con riserva eventualmente di farlo all'esito del giudizio pendente nei confronti del MIT avanti al Tribunale di Roma. Contr La convenuta contestava l'assunto avversario secondo cui il credito di sarebbe stato integralmente soddisfatto a seguito dell'assegnazione degli SFP e delle azioni emesse da in attuazione del CP_2 Contr concordato preventivo;
che si era resa intestataria, solo in via formale e temporanea, dei titoli emessi da con l'intenzione di trasferirli poi al MIT, quale beneficiario sostanziale dei diritti in CP_2 Contr essi incorporati in esito al pagamento della prima tranches delle somme riconosciute a dando corso agli incombenti richiesti per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di anche CP_2 nell'interesse del MIT e ai fini della sua surroga nei diritti incorporati nei predetti titoli;
che si era attenuta alle indicazioni fornite dal MIT con la nota a firma del Direttore Generale prot. EDIL. CP_8 pagina 10 di 16 Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020, laddove era stato espressamente dichiarato che i beneficiari che non avessero ancora ricevuto il pagamento avrebbero dovuto segnalare il proprio dossier titoli per l'attribuzione delle azioni e degli SFP di salvo poi trasferire al MIT la quota CP_2 parte dei titoli ricevuti da corrispondente al valore delle somme ricevute dal Fondo, a seguito CP_2 del pagamento e per effetto della surroga legale prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019; che era stata la tempistica di pagamento da parte del MIT ad aver impedito l'intestazione diretta all'Ente dei titoli emessi da nel mese di novembre 2020 ; che in ogni caso, a fronte del CP_2 Contr pagamento disposto a favore di il MIT era già sostanzialmente surrogato ex lege nei diritti Contr incorporati nei titoli emessi da e attualmente intestati solo formalmente a che li deteneva CP_2 in nome e per conto del MIT e che aveva già più volte manifestato - da ultimo nell'ambito giudizio pendente avanti il Tribunale Civile di Roma - la propria volontà di intestarli anche formalmente all'Ente; che trattandosi di surroga legale, i suoi effetti erano obbligatori per entrambe le parti;
che da Contr un lato, non poteva rifiutare l'attribuzione dei titoli al MIT una volta ricevuto il pagamento;
che dall'altro lato, il MIT non poteva rifiutare di prendere i predetti titoli;
che peraltro, a seguito Contr dell'attribuzione dei titoli, non aveva sostanzialmente ricevuto alcun incasso, neppure parziale, in Parte_ relazione ai crediti ceduti da;
che non era stato attribuito un valore ai diritti derivanti dagli SFP, né un valore determinato delle azioni, né tali titoli sono stati attualmente liquidati o hanno determinato una remunerazione per i titolari;
che pertanto, non poteva ritenersi estinta l'intera posizione debitoria di Parte_ Contr per effetto della mera intestazione a dei titoli emessi da fintantoché e nei limiti CP_2 dell'effettiva remunerazione derivante dai predetti titoli;
che diversamente, si sarebbe determinato un Contr ingiustificato depauperamento a danno di con conseguente arricchimento senza causa a favore di Parte_
La convenuta deduceva che era divenuta titolare delle azioni e degli SFP emessi da non per sua CP_2 volontà, ma per effetto e in esecuzione del concordato, fino alla surroga operante ex lege a favore del
MIT conseguente al pagamento da parte del Fondo.; che la conversione dei crediti chirografari in azioni e SFP non era una libera scelta o facoltà di UCF, ma l'effetto dell'omologazione del concordato preventivo di che in esecuzione del concordato, senza alcuna distinzione tra creditori CP_2 chirografari ammessi alle prestazioni del Fondo ai quali era stata fatta immediata intestazione anche formale e “consegna” dei titoli, e creditori chirografari ammessi alle prestazioni del Fondo rispetto ai quali tale intestazione formale non era stata possibile non essendo stati tempestivamente comunicati i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale ricevere l'accredito dei titoli.; che in realtà, anche rispetto a questi ultimi, le azioni e SFP erano sempre stati del creditore chirografario, indipendentemente dalla formale intestazione o dal trasferimento materiale nel conto titoli del creditore medesimo;
che la conferma era nelle dichiarazioni rese da nella comunicazione del 24 febbraio CP_2
2021 indirizzata al MIT, laddove era stato precisato che l'esecuzione del concordato, avvenuta il 5 e 6 novembre 2020, aveva avuto luogo verso tutti i creditori chirografari “e non richiede accettazione da parte degli stessi, stante l'obbligatorietà del concordato … sancita dall'art. 184 della legge fallimentare”, e che “alla data di esecuzione del concordato … non risulta alla scrivente che codesto Ministero avesse comunicato di avere effettuato pagamenti in favore dei creditori ammessi al c.d. Fondo Salva Opere”; che aveva inoltre dato atto che l'unica differenza tra i creditori già CP_2 intestatari dei titoli e gli altri era rinvenibile nel fatto che i primi avevano tempestivamente risposto alla richiesta della procedura comunicando diligentemente gli estremi dei propri dossier titoli, mentre gli altri non l'avevano ancora fatto. La convenuta in relazione alla domanda in via subordinata, dell'attrice di accertare e dichiarare Parte_ l'intervenuta estinzione, a far data dal 3 dicembre 2021, dell'obbligazione assunta da nei Contr Contr confronti di in forza della transazione, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di Euro 111.517,27 che sarebbe stata “percepita in eccesso” dall'esponente, oltre interessi e pagina 11 di 16 rivalutazione monetaria deduceva che , non era chiaro a cosa si riferisca l'importo di Euro 111.517,27 Contr indicato nell'atto di citazione, contabilizzazione che comunque contestava;
che non aveva incassato l'importo di euro 168.923,25 e che pertanto, allo stato, il credito vantato dall'esponente nei Parte_ Contr confronti di non risulta soddisfatto;
che in esecuzione del primo piano di riparto del Fondo, aveva ricevuto il pagamento del minor importo di Euro 59.230,96, che l'esponente aveva correttamente Parte_ accreditato sul conto intestato a a decurtazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima, nonché della somma di Euro 21.793,69 relativa all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020.; che l'importo di Euro 59.230,96 non era stato riaddebitato Parte_ Contr a nonostante la richiesta restitutoria avanzata dal MIT, ma naturalmente si riserva, se del caso, di farlo all'esito del giudizio pendente nei confronti del MIT avanti al Tribunale di Roma.; che la Contr revoca dei benefici di ammissione alle prestazioni del Fondo non era imputabile a ma illegittimamente disposta dal MIT;
che era erronea la tesi avversaria, ossia che la surroga del MIT Contr nelle ragioni creditorie di sarebbe intervenuta sin dal momento in cui l'esponente è stata ammessa ai benefici del Fondo, e cioè dal 19 giugno 2020; che diversamente da quanto sostenuto da controparte, la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019 operava ex lege all'atto del pagamento disposto dal MIT della quota parte di credito ammesso al Fondo (nel caso di UCF, nel dicembre 2020)
e non al momento e per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo (giugno 2020), come precisato dal MIT con nota prot. Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020 ; CP_8 Pt_2 che era confermato anche nel fatto che, a dicembre 2020, dopo aver provveduto al pagamento delle prime tranches indicate nel primo piano di riparto, il MIT aveva comunicato ai Commissari Giudiziali di di voler esercitare la surroga prevista ex lege dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L. 34/2019, CP_2 chiedendo di essere inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo di che la CP_2 surroga del MIT poteva intervenire solo a fronte del pagamento a favore dei beneficiari del Fondo, ragione per la quale non era stato possibile intestare direttamente al MIT i titoli emessi da nel CP_2 Contr mese di novembre 2020: che il pagamento da parte del MIT a favore di e degli altri beneficiari era stato disposto solo nel mese di dicembre 2020 (con conseguente surroga ex lege del MIT nelle ragioni creditorie dei beneficiari), mentre l'esecuzione del concordato mediante l'attribuzione delle CP_2 azioni e SFP è avvenuta tra il 5 e il 6 novembre 2020.; che per tali considerazioni era smentito quindi Contr l'assunto avversario secondo cui avrebbe accettato la datio in solutum (mediante la comunicazione del proprio dossier titoli) nel momento in cui era già intervenuta la surroga del MIT.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata allegava che nessuna responsabilità Contr poteva essere attribuita a per la illegittima revoca dei benefici di ammissione alle prestazioni del Fondo, fondata dal MIT sull'errato presupposto di un inesistente effetto legale attribuito alla mera Contr comunicazione del conto titoli da parte di ad comunicazione peraltro dipesa dalla CP_2 condotta negligente e contraddittoria del MIT. In relazione alla domanda di accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267, comma 2, cod. civ. deduceva che nel contratto di factoring era stato espressamente previsto l'esonero del dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, comma 2, cod. civ.; che CP_5 tale contestazione così come la pretesa restitutoria dell'attrice dovevano ritenersi precluse del fatto che Parte_ aveva accettato e sottoscritto la Transazione successivamente alla richiesta di pagamento Contr avanzata da a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto rinunciando di fatto a CP_2 qualsivoglia ulteriore contestazione sotto questo profilo;
che in ogni caso, l'ammissione di alla CP_2 procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. aveva impedito qualsivoglia azione di Contr nei confronti del debitore ceduto Contr Altresì contestava la pretesa negligenza da parte di “per aver agito in maniera tale da perdere i benefici previsti dal” Fondo che l'attribuzione delle azioni e degli SFP emessi da non era CP_2 Contr avvenuta per scelta o volontà di ma per effetto e in esecuzione del concordato, obbligatorio per pagina 12 di 16 Contr tutti i creditori anteriori, ivi inclusa che la surroga prevista dall'art. 47, comma 1 ter, del D.L.
34/2019 era divenuta efficace a fronte del pagamento disposto dal MIT in favore dei beneficiari
(dicembre 2020) e non al momento e per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo (giugno 2020).
In relazione alla restituzione dell'importo di Euro 21.793,69, che sarebbe stato addebitato erroneamente Parte_ a con fattura n. 506668 del 31 marzo 2020 a titolo di interessi maturati anteriormente alla ma non ancora applicati alla data della sua sottoscrizione allegava che l'addebito Parte_3 dell'importo di Euro 21.793,69 si riferiva all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020, ossia in un momento successivo alla sottoscrizione Contr della , come già rappresentato da in fase di reclamo;
che si trattava quindi di Parte_3 un'operazione successiva e non ricompresa nell'ambito della Transazione;
che l'accordo transattivo Contr raggiunto dalle parti aveva riguardato le modalità e le tempistiche di pagamento del credito di e non l'ammontare di quest'ultimo, che corrisponde esattamente a quello vantato dall'esponente e richiesto da quest'ultima con comunicazione del 10 ottobre 2018; che l'importo di Euro 21.793,69 era Contr stato correttamente contabilizzato da in conformità a quanto previsto nel contratto di factoring, e non nella Transazione, non rientrando tale operazione nell'ambito di applicazione delle condizioni stabilite nella Transazione che non aveva carattere novativo per espressa volontà delle parti..
La convenuta contestava la richiesta di CTU contabile “in quanto esplorativa e, comunque, superflua a fini della decisione della presente controversia.; altresì l'istanza per “l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di parte convenuta oltre che nei confronti del ON AS s.p.a., dell'istanza di insinuazione al passivo relativa al credito ceduto da a Parte_1 _1 nonché copia della comunicazione con la quale aveva fornito al ON _1 AS gli estremi del proprio conto titoli” in quanto inammissibile, non essendo stata formulata nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 210 e 118 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. La convenuta concludeva: - rigettare tutte le domande formulate da nell'atto di citazione, Parte_1 in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte nel presente atto;
- in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese di lite. _1 Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche. Le domande sono infondata per le motivazioni che si espongono.
In via preliminare risulta infondata l'istanza di sospensione del giudizio ex art.295 cpc formulata dall'attrice non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra la presente controversia e quella instaurata dalla convenuta dinanzi al Tribunale di Roma avente ad oggetto un rapporto diverso in quanto relativo Contr alla richiesta di condanna di un soggetto terzo, il MIT, al pagamento in favore del dei crediti ammessi alle prestazioni del Fondo.
Oggetto di causa è il rapporto di factoring instaurato tra le parti con contratto del 16.10.2015 con cui Contr Parte_ si era resa cessionaria pro solvendo di crediti, in massa e anche futuri, vantati da nei confronti di AS S.p.A.il contratto prevedeva altresì in favore dell'attrice il pagamento in anticipo dei crediti indicati in alcune fatture nei confronti di per l'importo complessivo di € CP_3
241.318,94.
A seguito del mancato pagamento da parte della dei suddetti crediti, CP_3 _1 ne richiedeva all'attrice il pagamento come da contratto, l'attrice pur contestando il venire meno
[...] della garanzia di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. si rendeva disponibile al pagamento e le parti stipulavano in data 8.04.2019 una scrittura transattiva, al fine di rateizzare l'importo richiesto, previa la pagina 13 di 16 concessione di un periodo di moratoria, tale accordo era altresì funzionale alla istanza congiunta presentata per accedere al Fondo Salva Opere.
Le UCF in data 19.6.2020 veniva ammessa alla copertura del Fondo per l'importo di Euro 168.923,25, Parte_ Contr corrispondente al 70% del credito vantato da verso e ceduto a . CP_2
Con decreto n. 2900/2020 del 17.07.2020 (doc. 12 fasc. Attrice) il Tribunale di Roma disponeva l'omologazione del concordato con il quale veniva previsto l'integrale pagamento dei CP_3 creditori chirografari Successivamente all'approvazione del primo piano di riparto, chiedeva a CP_2 Contr ed agli altri creditori di comunicare, entro e non oltre il termine del 9 ottobre 2020 i dati identificativi del conto deposito titoli sul quale accreditare le azioni di nuova emissione e gli SFP. Contr Il MIT nel Dicembre 2020, disponeva i pagamenti della prima tranches a favore di per il complessivo importo di € 59.230,96 . Successivamente il Mit rilevato che era stato attuato l'accordo con note prot. 1737 e 1802 del Pt_4
18.02.2021 il MIT rettificava l'elenco dei creditori ammessi al Fondo Salva Opere escludendo i Contr creditori che avevano accettato i titoli considerati ormai soddisfatti, tra questi (doc. 19 fasc. attrice). Parte_ Orbene la a fronte del pagamento effettuato ad per l'importo di € 214.217,14 _1 dei quali € 10.194,18 per interessi, richiedeva la restituzione delle somme versate, visto che CP_1 Parte_
aveva già incassato per intero la somma in ragione dei pagamenti effettuati dalla stessa
[...]
e dal MIT oltre che in conseguenza della datio in solutum da parte del ON AS, in via subordinata si chiedeva l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento assunta Parte_ con la scrittura transattiva dell'8.04.2019 sin dalla data del 31.12.2021 visto che a detta data Contr aveva versato l'importo di € 124.682,00 pari alla differenza tra l'importo dovuto e la somma che avrebbe ricevuto al MIT ove non avesse dato luogo, con l'accettazione dei titoli, alla revoca dei Parte_ benefici del Fondo Salva Opere;
ancora veniva richiesto il risarcimento del danno subito da in Contr ragione della decadenza dai benefici del Fondo Salva Opere da imputarsi esclusivamente a ed in via ulteriore chiedeva l'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267 secondo comma c.c.,
Si deve osservare che è pacifico che la convenuta ha ricevuto dal Fondo Salva Opere solo la prima parte del pagamento per € 59.230,96 in quanto il restante importo non veniva liquidato a seguito della revoca dell'ammissione alla misura di sostegno. Altresì rileva che l'importo versato dal MIT di € Parte_ 59.230,96, è stato poi accreditato sul conto intestato a a decurtazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima, nonché della somma di Euro 21.793,69 relativa all'operazione di storno degli accrediti maturity effettuati negli anni 2016/2018, eseguita nel gennaio 2020. Altresì rileva che a seguito dell'omologazione del concordato il pagamento dei debiti CP_3 avveniva nella misura ridotta del 38% a mezzo azioni e SFP . titoli che risultano privi di una determinazione del valore.
In relazione alla valenza della comunicazione del conto titoli effettuato dalla convenuta si ritiene di condividere con quest'ultima che era un atto privo di carattere sostanziale come rileva dalle dichiarazioni rese dalla stessa nella comunicazione del 24 febbraio 2021 indirizzata al CP_3 MIT dove appunto è chiarito che “L'esecuzione del concordato ha dunque avuto luogo nei confronti di tutti i creditori chirografari e non richiede alcuna accettazione da parte degli stessi, stante l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori sancita dall'art.184 della Legge Fallimentare”.(doc. 21 parte convenuta). Sul punto si richiama altresì la sentenza del Tribunale di Roma “ Risulta infatti provato che , in pendenza del concordato preventivo, il Ministero ha avuto una continua interlocuzione con gli organi della procedura ed era a conoscenza, sia della intervenuta omologazione del concordato sia CP_2 delle modalità previste dal piano per il pagamento dei chirografi ( cfr ., in particolare la nota del M pagina 14 di 16 IT del 12.11.2020, prot. n. 15639, allegato dal MIT alla propria comparsa di costituzione ). Dunque, se avesse voluto, il Ministero avrebbe potuto pagare alla... la percentuale di soddisfacimento prevista dal piano (condizione questa imprescindibile per poter esercitare il diritto di surroga ) e poi di chiarare agli organi della procedura il proprio subentro nella posizione della creditrice al fine di vedersi attribuire le azioni e gli SFP partecipativi riservati a quest'ultima . (doc.30 fasc. convenuta). Altresì' va osservato che diversamente da quanto dedotto dall'attrice la surroga del MIT nelle ragioni Contr creditorie di non operava per effetto della mera ammissione alle prestazioni del Fondo ma all'atto del pagamento della quota di credito ammesso al Fondo che risulta effettuato solo nel dicembre 2020, come risulta chiarito nella comunicazione inoltrata dallo stesso MIT- Registro Ufficiale U. 00013678 del 9 ottobre 2020 (doc. n 14 fasc. convenuto). Contr Per le suddette osservazioni risulta infondata la domanda di condanna di alla restituzione delle Parte_ Contr somme corrisposte da a in forza della transazione a far data dal 15 aprile 2019 ed altresì Contr infondata la domanda, formulata in via subordinata dall'attrice, di condanna di alla restituzione Parte_ delle somme corrisposte da in forza della transazione a far data dal 3 dicembre 2019 in quanto il Contr credito vantato da non risulta soddisfatto dal concordato preventivo in quanto come riportato dalla convenuta i titoli non sono stati attualmente liquidati o hanno determinato una remunerazione per i titolari né risulta soddisfatto dal Fondo Salva Opere che revocava l'ammissione dopo il pagamento della prima tranches senza procedere ad ulteriori accrediti. Parte_ Altresì priva di pregio la domanda di risarcimento del danno formulata da non risultando come esposto alcuna negligenza della convenuta in relazione alla decadenza dai benefici del Fondo, rilevato che l'accettazione dei titoli non era un atto negoziale ma obbligato come chiarito dalla AS s.r.l. . In relazione alla domanda di accertamento dell'estinzione dell'obbligazione per perdita della garanzia ex art. 1267, comma 2, cod. civ si osserva che l'art.8 contratto di factoring espressamente esonerava la convenuta dagli oneri di cui all' art. 1267 co. 2 cpc (doc. 1 parte attrice). Sul punto si rileva che risulta tardiva e pertanto inammissibile l'eccezione di vessatorietà della clausola sollevata dall'attrice solo in comparsa conclusionale ( con riferimento alla quale la convenuta chiede nella replica di essere autorizzata a produrre sub.33 copia del contratto con approvazione specifica della clausola). Sul punto si vuole comunque evidenziare che :”In tema di cessione del credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione)( Cass. civ. n. 2110/2000). Orbene pur rilevato che le fatture erano del 2017, come osservato da convenuta l'apertura della procedura di concordato la nell'anno 2018, appare circostanza sufficiente a dimostrare la CP_3 pregressa grave situazione di difficoltà economica finanziaria non momentanea in cui si trovava la società tale da dimostrare l'inutilità di una istanza di pagamento. Parte_ In ultimo in relazione alla richiesta di restituzione degli importi corrisposti da a titolo di interessi anteriori rispetto alla transazione si condivide con parte convenuta che l'importo di Euro 21.793,69 andava contabilizzato come previsto nel contratto di factoring in quanto l'operazione di storno era riferita ad annualità 2018/2019 ed eseguita nel 2020 quindi successivamente alla transazione che veniva stipulata il 8/4/2019 con riferimento alle modalità di rientro del debito ammontante fino a quella data con effetto non novativo.
Per le suddette motivazioni rilevato che il Factor, allo stato, non è stato soddisfatto né dal concordato attraverso l'attribuzione di azioni e SFP, né mediante le risorse del Fondo, è legittimato a CP_2 trattenere tutte le somme ed a ricevere fino a concorrenza dell'importo di Euro 241.318,94, oltre pagina 15 di 16 interessi, in forza del contratto di factoring e della transazione, salvo poi ritrasferire alla cedente le eventuali somme percepite da terzi in relazione alle fatture oggetto del contratto per cui è causa .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta le domande proposta da parte attrice;
condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 _1 liquidate in € 14.103,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 7 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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