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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 963/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE' e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
ANNELIO MARIA GRAZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n 66/2024 pubblicata il 22/04/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pagina 1 di 3 pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, con note scritte depositate il 16.9.2024 le parti hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto [nato a [...] Parte_1
(TN) il 15.03.1965] e [nata in [...] il [...]] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 10.05.2015 in ES (PT), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di ES (PT) al n. 44 parte II serie C anno 2015;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
A) in virtù del contributo economico fornito dalla sig.ra per la ristrutturazione della casa di CP_1
proprietà del sig. e a tacitazione di qualsivoglia altra pretesa della resistente, il Sig. Pt_1 Pt_1 dovrà versarle l'importo di € 45.000,00 (omnicomprensivi dei costi di transazione effettuata in altra valuta o altri importi addebitati per il solo fatto che si tratta di una transazione su un conto estero), somma da ritenersi equa, con le seguenti modalità:
- € 11.000,00 (Undicimilaeuro/oo) su AL AN ( ACCOUNT NUMBER: 2168731780 -
ROUTING NUMBER: 124003116) ed € 9.000,00 (Novemilaeuro/oo) su POSTEPAY (IBAN:
[...]) sono già stati versati alla data del 31/01/2024;
- I restanti € 25.000,00 (Venticinquemilaeuro/oo) da versarsi entro il 31/01/2025 previa comunicazione da parte della sig.ra dei conti correnti ove effettuare i bonifici;
CP_1
pagina 2 di 3 B) al di fuori di quanto sopra richiesto, i coniugi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
C) compensazione delle spese legali.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ES (PT) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 963/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE' e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
ANNELIO MARIA GRAZIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n 66/2024 pubblicata il 22/04/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pagina 1 di 3 pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, con note scritte depositate il 16.9.2024 le parti hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto [nato a [...] Parte_1
(TN) il 15.03.1965] e [nata in [...] il [...]] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 10.05.2015 in ES (PT), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di ES (PT) al n. 44 parte II serie C anno 2015;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
A) in virtù del contributo economico fornito dalla sig.ra per la ristrutturazione della casa di CP_1
proprietà del sig. e a tacitazione di qualsivoglia altra pretesa della resistente, il Sig. Pt_1 Pt_1 dovrà versarle l'importo di € 45.000,00 (omnicomprensivi dei costi di transazione effettuata in altra valuta o altri importi addebitati per il solo fatto che si tratta di una transazione su un conto estero), somma da ritenersi equa, con le seguenti modalità:
- € 11.000,00 (Undicimilaeuro/oo) su AL AN ( ACCOUNT NUMBER: 2168731780 -
ROUTING NUMBER: 124003116) ed € 9.000,00 (Novemilaeuro/oo) su POSTEPAY (IBAN:
[...]) sono già stati versati alla data del 31/01/2024;
- I restanti € 25.000,00 (Venticinquemilaeuro/oo) da versarsi entro il 31/01/2025 previa comunicazione da parte della sig.ra dei conti correnti ove effettuare i bonifici;
CP_1
pagina 2 di 3 B) al di fuori di quanto sopra richiesto, i coniugi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
C) compensazione delle spese legali.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ES (PT) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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