Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6366/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, pendente
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Gabriele Jannelli n. 23, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato Francescopaolo Carrara, c.f. che li rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti;
Attori
E
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla via Enrico De Nicola n. 18, presso lo studio dell'avvocato Filomena Liccardo, c.f. che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in atti;
Convenuta
NONCHÉ
(P.I. , in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla via Villa n. 2, presso lo studio dell'avvocato
Fernando Brogna, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._5
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – nella qualità Parte_1 Parte_2
di proprietari dell'immobile sito in Napoli al Vico Lungo del Gelso n. 44 al piano terra, identificato al NCEU del Comune di Napoli alla sezione SFE., foglio 1, particella 40, sub. 17, sottostante
loro proprietà a causa delle infiltrazioni causate, come accertato in sede di ATP, dalla convenuta.
Gli attori hanno premesso che dal settembre 2019 l'immobile sovrastante è stato oggetto di lavori di CP_ manutenzione straordinaria eseguiti dalla e che dal dicembre del 2019 Controparte_5
il proprio appartamento era stato oggetto di copiose infiltrazioni di acque nere provenienti dagli impianti idraulici dell'appartamento della “ascrivibili per lo più a lavori di sostituzione Parte_3
della braga della fecale e ad una maldestra resezione ed otturazione con un tappo di una preesistente tubazione di scarico di pertinenza di un altro appartamento adiacente a quello oggetto di manutenzione”. Tali infiltrazioni, provocando stillicidi e allagamenti all'interno dei locali, hanno causato “danni alle pareti, ai solai a volta, parquet, doghe del soppalco etc..” che hanno costretto gli attori ad intervenire spicconando “la parete muraria tufacea in corrispondenza della fecale per ricercare l'origine delle infiltrazioni;
nelle more, le acque luride danneggiavano gravemente la pavimentazione in parquet soprattutto all'ingresso, sostituita d'urgenza con altra pavimentazione siccome il parquet si era marcito”.
Gli attori, dopo aver richiesto il risarcimento dei danni (raccomandata del 8.05.2020) alla
[...]
hanno avuto contezza che i lavori idraulici erano stati dalla stessa subappaltati alla Controparte_5
a sua volta assicurata con la . Controparte_1 Controparte_6
Vista l'impossibilità di una risoluzione stragiudiziale della controversia a fronte del rifiuto dell' di addivenire alla stipula di una negoziazione assistita, gli attori hanno proposto ricorso CP_2
per accertamento tecnico preventivo nei confronti di , poi divenuta s.r.l., Controparte_7
della , della di Controparte_8 Controparte_1 [...]
quale proprietaria dell'immobile soprastante da cui provenivano le infiltrazioni di acqua, Parte_3 procedimento esteso su invito della anche all'assicurazione Controparte_1 [...]
Hanno dedotto che il CTU ha accertato la responsabilità della Controparte_6 [...]
nella causazione dei danni e hanno, quindi, chiesto la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni in loro favore, nella misura di euro 3.893,78 per la riparazione dei danni subiti dall'immobile come quantificati dal CTU e di euro 9.600,00 per le rendite perse da canone mensile di locazione dell'immobile per gli anni 2020-2021, ciò sul presupposto che il suddetto immobile sarebbe stato oggetto di un contratto di locazione ad uso deposito con consegna prevista per il dicembre del 2019, consegna e locazione rese impossibili a causa dello stato di inagibilità dell'immobile, causato dalle infiltrazioni ascrivibili alla responsabilità della convenuta;
oltre euro 244,00 per la disinfestazione da blatte e scarafaggi ed euro 5.000,00 per danno non patrimoniale e da svalutazione commerciale dell'immobile. Si è costituita chiedendo, in primo luogo, l'autorizzazione alla chiamata Controparte_1
in causa della propria assicurazione per la responsabilità civile, in Controparte_2
forza della polizza avente n. 51980018354. La convenuta, inoltre, ha eccepito la carenza di prova in ordine ai danni lamentati e ha concluso chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevata oltre che dalla condanna al risarcimento danni anche dalla condanna alle spese del giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita eccependo, Controparte_2
preliminarmente, la nullità della chiamata in causa per essere stata omessa l'allegazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
l'inammissibilità del procedimento di istruzione preventiva, rilevando come per l'operatività della polizza invocata sia necessaria la prova del contratto di subappalto tra la e la assicurata Controparte_5 Controparte_1
Acquisita la consulenza redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, la causa è stata assunta in decisione il 20.02.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione con la quale la terza chiamata in causa ha lamentato la nullità dell'atto di chiamata in causa in garanzia per omessa ed insufficiente descrizione del fatto e della causa petendi, precisamente per non avere la società resistente allegato l'atto introduttivo del presente giudizio.
Tale doglianza appare generica e sembra volta a far valere dalle presunte carenze attrici nella ricostruzione del fatto storico, doglianze che, in ogni caso, attengono all'onere della prova ex art
2697 c.c. e che, quindi, appaiono totalmente inconferenti rispetto alla eccepita nullità o meno dell'atto di citazione, evidentemente per asseriti vizi dell'editio actionis ex art. 163, comma 4.
c.p.c.. Al riguardo, dirimente risulta l'arresto delle SS.UU. che, con la sentenza del 22 maggio 2012
n. 8077, hanno affermato che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa. Ebbene, da una semplice lettura della comparsa di risposta con chiamata in causa della Controparte_1
emerge chiaramente come la convenuta, nella premessa della comparsa di risposta, abbia riportato le ragioni in fatto e diritto fatte valere dagli attori con l'atto introduttivo, in tal modo mettendo in condizioni la società assicurativa chiamata in causa di apprestare adeguate difese nel merito.
Ancora infondata è l'eccezione con la quale lamenta l'improcedibilità Controparte_2
della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che tale eccezione è stata proposta per la prima volta solo con le memorie 183, comma VI, I termine, laddove per giurisprudenza consolidata (si veda di recente Cass. 5474/2025) la stessa deve essere proposta nella prima difesa utile che, nel caso di specie, coincide con il deposito della comparsa di costituzione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata infondata l'ulteriore eccezione della terza chiamata, laddove la stessa ha lamentato l'inammissibilità dell'istruzione preventiva, riferendosi al procedimento di ATP ante causa acquisito agli atti. Tale eccezione appare quanto mai generica, sia perché ha preso parte regolarmente al procedimento, nominando un Controparte_9
proprio tecnico di fiducia, sia perché il contratto di subappalto tra la (ora Controparte_7
Co
e la è stato depositato dagli attori sin dall'atto introduttivo ed è stato Controparte_1
successivamente più volte depositato in corso di giudizio anche dalla convenuta,
[...]
Controparte_1
La legittimazione passiva della è provata per tabulas, quale impresa Controparte_1 subappaltatrice di , contratto di subappalto (allegato 40 all'atto di citazione) Controparte_5
autorizzato dalla committente, così come risulta provata per tabulas la legittimazione attiva degli attori, quali proprietari dell'immobile oggetto di infiltrazioni, la cui esistenza e consistenza sono altresì provati tramite copiosa documentazione tanto fotografica quanto relativa alla corrispondenza tenutasi tra le parti in via stragiudiziale, funzionale alla definizione bonaria della controversia.
Circa la qualificazione della domanda, va fatta applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire come «in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043
c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro
l'appaltatore)» (Cass. 23442/2018).
Nel caso di specie, la prospettazione attorea attiene a danni all'immobile derivanti dall'esecuzione dell'attività del subappaltatore, al quale si applicano gli stessi principi elaborati per il contratto di appalto, per cui il titolo risarcitorio fatto valere dagli attori non può essere quello della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., bensì sarà una semplice responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la necessità per gli attori di provare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata nel presente giudizio.
Gli attori hanno provato l'esistenza di danni all'immobile di loro proprietà attraverso documentazione fotografica e depositando le risultanze del procedimento di ATP, contenenti, altresì, reperti fotografici volti a cristallizzare lo stato dei luoghi al momento dell'accesso.
La prova della condotta tenuta dalla convenuta e del nesso di causalità Controparte_1 materiale tra quest'ultima e il danno ingiusto patito dagli attori si può ricavare agevolmente dalla produzione attorea e, in particolare, dalle risultanze della CTU, cui è esitato il procedimento di ATP
n. RG 12215/2021, nel quale il Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. , nel Persona_1
rispondere al terzo quesito con il quale gli si chiedeva di individuare le cause dei danni, ha affermato che: “In fase di accesso lo scrivente visionava il bagno dell'unità di proprietà Parte_3 sovrastante alla zona che è stata interessata dalle infiltrazioni nell'unità di proprietà , e ivi Pt_1 notava che lo stesso risultava in buone condizioni e funzionante. Per l'individuazione della causa delle infiltrazioni, dunque, lo scrivente ha potuto far riferimento solamente alle dichiarazioni degli intervenuti;
invero nel verbale di accesso del 14 settembre 2021 veniva trascritta la dichiarazione dell'arch. ctp della società il quale asseriva che “la CP_10 Controparte_1
tubazione proveniente dalla proprietà confinante veniva casualmente tranciata da un operaio della
, non rendendosi conto della presenza dello stesso. Il tubo in questione si trovava Parte_4 al di sotto della vasca del bagno confinante con l'appartamento di proprietà […], veniva Per_2
acclarato che il tubo era un tubo di scarico proveniente dalla suddetta proprietà aliena confinante con il bagno della signora […]”. Pertanto, vista tale dichiarazione e stante lo stato in cui Parte_3 versava l'immobile di proprietà al quale allo stato dei fatti non si potrebbe addebitare Parte_3
l'infiltrazione, ne deriva che la causa dei danni è senz'altro da rinvenire nel taglio da parte della
, del tubo che si innestava nella colonna fecale”. Parte_4
Sul punto si innestano le doglianze, tanto della convenuta tanto Controparte_1
dell'assicurazione chiamata in causa, , che lamentano come tale Controparte_2
accertamento sia stato compiuto senza una percezione diretta da parte del consulente, bensì unicamente in base alle dichiarazioni del tecnico consulente di parte della Controparte_1
[...
arch. . Ebbene, tali dichiarazioni, provenienti appunto dal tecnico della stessa CP_10
convenuta, assumono valore decisivo circa il fatto che gli operai di tale ditta subappaltatrice abbiano tranciato un tubo che si innestava nella colonna fecale del , così che appare CP_11
assolutamente condivisibile la deduzione del tecnico nominato dal Tribunale che ricollega a tale evento il verificarsi del fenomeno infiltrativo che ha interessato l'immobile degli attori. Il fatto che tali infiltrazioni siano state caratterizzate da acque nere conferma ulteriormente la provenienza delle stesse da un tubo destinato a confluire nella colonna fecale. La circostanza che tali infiltrazioni siano eziologicamente riconducibili ad un errore dell'operaio della trova Controparte_1
conferma anche nella denuncia di sinistro inviata dalla legale della , Filomena Liccardo, CP_1
all'assicurazione attualmente chiamata in causa, nella quale può leggersi testualmente come “Vi informo che il mio assistito a seguito di lavori svolti, per un mero errore materiale arrecava danni
a terzi”.
Queste considerazioni valgono al fine di ritenere provato il nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla per mezzo del suo operaio, rilevante come inadempimento Controparte_1
contrattuale nei rapporti interni e come illecito fondante una pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. in caso di danno ai terzi, e il danno evento accertato dal Consulente in sede di ATP. Nella CTU agli atti, infatti, il Consulente, nel rispondere al secondo quesito con il quale gli si chiedeva di accertare l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti (oggi attori nel procedimento di merito), ha riferito: “il sottoscritto a seguito degli accessi nonché a seguito dell'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, ha potuto accertare la presenza dei seguenti danni emersi in seguito alle infiltrazioni derivanti dalla colonna fecale: Danneggiamento del parquet, nei locali salone e corridoio;
Danneggiamento della pittura nei locali corridoio e stanza L2; Rimozione del tracantone posto a copertura della colonna fecale(…)In fase di sopralluoghi si denotava che il parquet maggiormente compromesso, nella zona salone, è stato rimosso e, in una porzione di salone, è stata posata una pavimentazione in gres, così da poter tamponare nell'immediato il problema ma con un criterio antiestetico che ha creato disarmonia nell'ambiente”. Dalle considerazioni svolte prendendo le mosse dalle risultanze della Consulenza svolta in sede di
ATP, può ritenersi provata l'esistenza di un danno evento riconducibile alla condotta della che, quindi, deve essere chiamata a risarcire gli attori per tutti i danni Controparte_1
conseguenza provati e conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. di tale illecito.
Passando ad analizzare le voci di danno richieste dagli attori deve, preliminarmente, dirsi fondata la richiesta di risarcimento per i lavori necessari al ripristino dello status quo ante, quindi per tutti i lavori di ristrutturazione necessari in tal senso, come individuati sempre dal CTU, in risposta al secondo periodo del terzo quesito dove il Consulente ha precisato che “Per quanto concerne il ripristino dell'unità abitativa in oggetto lo scrivente ritiene necessarie le seguenti lavorazioni:
Ricostruzione tracantone nella stanza L2; Spicconatura parziale stanza L2; Raschiatura soffitto e pareti interessate dalle pregresse infiltrazioni;
Rasatura soffitto e pareti interessate dalle pregresse infiltrazioni;
Preparazione del fondo;
Tinteggiatura soffitto e pareti interessate dalle pregresse infiltrazioni e del salone;
Sostituzione totale del parquet nella zona corridoio, nonché nel salone”.
Lo stesso Consulente ha, altresì, calcolato il costo di tali interventi di ripristino elaborando un computo metrico estimativo, facendo applicazione delle tariffe del prezzario generale della Regione
Campania anno 2021, individuando il costo di tali lavorazioni in euro 3.893,78.
A tale somma vanno aggiunti ulteriori euro 244,00 di cui alla fattura della Controparte_12
(allegato 18 alla citazione) per la deblattizzazione dell'immobile, invaso da tali insetti a seguito di lavorazioni di urgenza rese necessarie proprio dal fenomeno infiltrativo riconducibile alla invero, l'ing. nella relazione tecnica per parte attrice ha Controparte_1 Persona_3
effettuato numerose fotografie dello stato dei luoghi, constatando la presenza di blatte che correttamente ha desunto provenienti dalla traccia a muro rimasta aperta. Il fatto lamentato dalla chiamata in causa, circa l'assenza di prova dell'effettivo esborso, non impedisce a questo Tribunale di ritenere congrua la somma indicata in fattura, che comunque, anche laddove non sia quietanzata, può assumere valore indiziario.
Tali somme sopra riportate a titolo di danno patrimoniale per il ripristino dell'immobile sono state espresse in valori attualizzati al 2021, riferendosi alla data di svolgimento della perizia in sede di
ATP, nella quale il Consulente, come detto, ha fatto applicazione delle tariffe di cui al prezzario della Regione Campania per l'anno 2021, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo.
Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un.
1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi
(devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a Sezioni Unite (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Alla luce delle considerazioni espresse il quantum precedentemente calcolato nel totale di euro
4.137,78 (3.893,78 + 244,00) va, dapprima, rivalutato all'attualità, giungendo alla somma di euro
4.878,44, somma che andrà a sua volta devalutata alla data del sinistro (dicembre 2019), arrivando ad euro 4.123,79, per poi essere rivalutata con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, giungendo alla somma di euro 5.354,05, somma sulla quale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Passando alle ulteriori poste risarcitorie richieste dagli attori, si deve dichiarare fondata anche la domanda con la quale gli attori hanno chiesto il risarcimento danni per mancata locazione, a fronte dell'inagibilità dell'immobile a seguito delle infiltrazioni che lo hanno interessato. Sul punto gli attori hanno depositato un contratto di locazione stipulato il 17.11.2019, che prevedeva la concessione dell'immobile in locazione al sig. , con consegna Parte_5 dell'immobile prevista per il gennaio 2020, con un corrispettivo convenuto in euro 400,00 mensili.
Tale contratto, non essendo mai stato registrato e non essendo stata provata la corresponsione e la conseguenziale restituzione del deposito cauzionale non può valere come parametro di riferimento per l'effettivo valore locativo dell'immobile, ma rileva come atto dal quale potersi evincere la volontà degli attori di godere dell'immobile attraverso appunto un godimento indiretto tramite locazione a terzi.
Gli attori hanno, dunque, provato di aver voluto ritrarre dall'immobile delle utilità tramite il godimento indiretto dello stesso, così che si ritiene equo utilizzare come parametro di riferimento i valori OMI del Comune di Napoli per il primo semestre del 2020 per
Fascia/zona: Centrale/QUARTIERI SPAGNOLI-MORTELLE-CAVONE con Codice di zona: B15.
I valori locativi per immobili destinati ad uso commerciale oscillavano tra i 2,2 euro e i 4,3 euro a metro quadro, per cui si ritiene equi attestarsi a metà strada, riconoscendo un valore locativo al mq di euro 3,5, che per un immobile di 60 mp equivale ad un valore di euro 210,00 mensili, da calcolarsi dal gennaio 2020 al 14.09.2021, data dell'accesso peritale svoltosi in sede di ATP, giungendo ad un totale di euro 4.305,00 (210,00 euro mensili x 20,5 mensilità).
In ultimo, va dichiarata infondata l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori e con la quale gli stessi hanno chiesto il danno da svalutazione commerciale del bene immobile di loro proprietà, atteso che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il ripristino dell'immobile allo status quo ante neutralizza di per sé qualsivoglia deprezzamento lamentato dai ricorrenti. Invero, la corretta effettuazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, riconducendo l'immobile allo stato di fatto precedente al fenomeno infiltrativo, è ontologicamente incompatibile con un deprezzamento dello stesso, configurabile solo allorché il ripristino sia anche solo parzialmente impossibile, incidendo in tal modo sul valore commerciale dell'immobile in modo irrimediabile.
Le considerazioni espresse con il riconoscimento a favore degli attori del diritto ad essere risarciti per le poste esposte in precedenza, impone di vagliare la fondatezza della domanda di manleva fatta valere dalla parte convenuta, che ha a tal fine chiamato in causa la Controparte_1
sulla base della polizza n. 51980018354 decorrente dal 16.10.2019 al Controparte_2
16.10.2020. Ebbene, tale polizza, tempestivamente depositata con la comparsa di risposta e contestuale chiamata in causa del terzo dalla convenuta è volta proprio Controparte_1
a coprire la responsabilità civile verso i terzi, nella quale rientrano tutte le poste risarcitorie richieste e riconosciute in questo giudizio agli attori, terzi rispetto al contratto di subappalto. Le doglianze mosse dalla assicurazione circa la non operatività della polizza sono del tutto generiche ed infondate. Invero, a differenza di quanto lamentato dalla assicurazione, gli attori hanno fornito la prova di una rottura incidentale del tubo confluente nella fecale, così che tale condotta e i successivi danni da essa prodotti rientrano chiaramente nell'oggetto della polizza. Allo stesso modo rientrano nel concetto di responsabilità civile verso i terzi anche i danni di natura extracontrattuale causati agli attori per la mancata possibilità di godimento indiretto dell'immobile attraverso la locazione dello stesso. Sul punto si deve rilevare come tali infiltrazioni che hanno pacificamente reso inagibile l'immobile, impendendo quindi che gli attori potessero metterlo a reddito percependone il canone di locazione, sostanzialmente hanno arrecato agli attori lo stesso tipo di danno analizzato ex professo dalle Sezioni Unite 33645/2022 per il caso di occupazione abusiva dello stesso, danno di natura extracontrattuale da lesione al diritto di proprietà e che, infatti, è stato liquidato in questa sede in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate in tale occasione dal Supremo Consesso di legittimità.
In conclusione, accertata la responsabilità della si deve accogliere la Controparte_1
domanda degli attori relativa al risarcimento per i danni all'immobile, per le spese sostenute per la deblattizzazione e per il mancato godimento indiretto dell'immobile, mentre va rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento per svalutazione commerciale dell'immobile.
Al contempo deve essere accolta la domanda con la quale la ha chiesto Controparte_1
di essere manlevata dalla in forza della polizza n. 51980018354. Controparte_2
Le spese del giudizio di merito così come quelle del procedimento di ATP seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, rilevandone l'esiguità e semplicità, così che si ritiene di attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nel giudizio proposto da e da Parte_1 [...]
nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_2 Controparte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) condanna al pagamento in favore degli attori, e Controparte_1 Parte_1 [...]
, della somma di euro 5.354,05, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza al saldo, e della somma di euro 4.305,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_2
a tenere indenne in relazione a tutto quanto dovuto in forza della Controparte_1
presente sentenza, di cui al capo che precede;
3) condanna a pagare le spese di questo giudizio e di quello di ATP Controparte_1
in favore degli attori, che si liquidano complessivamente in euro 460,00 per spese vive ed euro 4.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
liquidandole in euro 4.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfetario nella misura del 15 % sul compenso.
Così deciso in Napoli il 09/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro