Art. 3.
Alle spese di cui all'art. 1 verra' provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Alla maggiore spesa di L. 30.000.000 derivante dall'aumento di contributo di cui all'art. 2 verra' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alle spese di cui all'art. 1 verra' provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Alla maggiore spesa di L. 30.000.000 derivante dall'aumento di contributo di cui all'art. 2 verra' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.