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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere nella causa civile iscritta al n. 87/2023 R.G.A. promossa in grado di appello da
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Giuseppe Bernocchi Appellante contro
rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Vizzini Controparte_1
e Stefano Monasteri Appellata All'udienza del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E MOTIVI 1) Con sentenza n. 2741/2022 emessa il 04.08.2022 il Tribunale di Palermo, disposta la riunione dei ricorsi proposti da ed istruita la causa Controparte_1
a mezzo di prova testimoniale, ha accolto le opposizioni avverso gli avvisi di ad- debito n. 596 2018 00021244 17 000 e n.596 2019 00091599 47 000, disponen- done l'annullamento. A fondamento della decisione, con riguardo all'AVA n. 596 2018 00021244 17 000 – notificato dall' all'opponente il 18.07.2018 per omessi contributi nella Pt_1
Gestione Commercianti per il periodo dal 09/2011 al 12/2016 – ha ritenuto non dimostrato dall' che prestasse attività di collaborazione Pt_1 Parte_2 con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa individuale della moglie, es- sendone stata confermata dai testi escussi la presenza occasionale nei locali aziendali. Con riferimento all'AVA n. 596 2019 00091599 47 000, notificato il 14.02.2020, ha ritenuto prescritta la pretesa avente ad oggetto gli importi relativi a contributi a percentuale/eccedenti il minimale nel periodo dal 01/2003 al 12/2003 (registrando quale unico atto interruttivo della vicenda la predetta notifi- ca del 14.02.2020, eccedente il termine quinquennale previsto) e, per le medesi- me ragioni riferite al primo avviso, ha ritenuto non dovuti i contributi fissi nella
1 Gestione Commercianti in esso riportati per l'attività di collaborazione asserita- mente svolta da . Parte_2
2) Avverso tale decisione ha interposto appello l' che, con unico artico- Pt_1 lato motivo, ha lamentato, in sintesi, l'errore del primo Giudice nell'aver disatte- so la portata probatoria delle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti in sede di accesso ispettivo, attribuendo maggior rilievo a quelle, dalle stesse immotivata- mente divergenti, rese in sede giudiziale.
3) L'appello è fondato. Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuna censura è stata mossa sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della contribuzione relativa al periodo 01/2003-12/2003, sicché su tale statuizione si è formato il giudicato. Il presente gravame, pertanto, è circoscritto all'accertamento della posizione di e alla omissione contributiva nella Gestione Commercianti, per il Parte_2 periodo dal 09/2011 al 12/2016, oggetto di entrambi gli AVA opposti, accertata con l'ispezione del 17.11.2015 da cui è derivato il verbale unico di accertamento n.5502000625272 del 29.01.2015. Pt_1
Coglie nel segno la doglianza di parte appellante per avere, il primo Giudice, di- satteso la portata probatoria del verbale ispettivo e delle dichiarazioni ad esso al- legate. Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragio- ne di discostarsi, “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti” (cfr., fra le tante, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024). E', dunque, fonte di prova documentale il verbale ispettivo quanto agli atti com- piuti direttamente dal pubblico ufficiale o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ivi compresi il contenuto e la provenienza delle dichiarazioni raccolte. Pertanto, le dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti, quando siano precise e circo- stanziate, sono idonee a fondare il convincimento del giudice;
ciò vale anche in presenza di divergenze rilevanti tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese davanti al giudice, quando non venga dedotta e provata nessuna ragione che spieghi la eventuale ritrattazione (Cass. n. 15073/2008). Ebbene, , marito della ha dichiarato agli ispettori “di Parte_2 CP_1 collaborare con mia moglie nella conduzione dell'attività concernente il com- mercio al dettaglio di carne … Nello svolgimento di questa attività di collabora- zione, mi occupo prevalentemente della vendita al banco della carne alla cliente- la. Svolgo questa attività di collaborazione da quando mia moglie è titolare dell'azienda. L'azienda, devo precisare, che viene gestita anche da mio figlio
[...]
, che svolge esclusivamente questa attività lavorativa. Io sono Per_1 Per_2 nato” (cfr. dichiarazione del 17 novembre 2015).
2 La dichiarazione è analitica e precisa, essa indica la natura, il contenuto il perio- do della prestazione della attività, pertanto non può ritenersi smentita dalla ri- trattazione offerta dallo stesso all'udienza del 12/11/2019, del tutto inatten- Pt_2 dibile perché ancorata alla mera labiale affermazione di non veridicità di quanto verbalizzato dall'organo ispettivo.
, del resto, è stato trovato nei locali aziendali tra i soggetti “intenti a svolge- Pt_2 re attività lavorativa”, come attesta il verbale unico di accertamento del 29 gen- naio 2015, che al riguardo ha valenza fidefacente trattandosi di fatto constatato dagli ispettori . Diversamente da quanto ritiene l'appellata, non smentisce la presenza di
[...] in azienda, la mancata indicazione del suo nominativo nell'Allegato 1 Pt_2
(“Sezione I – Elenco dei soggetti individuati sul luogo di lavoro”) del verbale di primo accesso del 17 /11/2015, tenuto conto che in quella data e nei locali azien- dali, lo stesso è stato interrogato ed ha sottoscritto la dichiarazione;
del resto neanche la è indicata in tale allegato, pur essendo pacifico che fosse lì CP_1 presente, La stessa odierna appellata, ha dichiarato agli ispettori che il Controparte_1
, “viene a darmi una mano, posso dire che lo stesso viene circa 3 o 4 volte a Pt_2 settimana e rimane per qualche ora. Quando viene a darmi una mano mio marito si occupa della vendita al pubblico. La macelleria è aperta dal lunedì al sabato. È chiusa il mercoledì pomeriggio e la domenica”, così confermando la collabo- razione abituale del marito. Anche tali dichiarazioni, infatti, descrivono con precisione l'attività svolta, men- tre la valutazione di “occasionalità” (occasionalmente, in macelleria lavora an- che mio marito, sig. Lo stesso viene a darmi una mano al biso- Parte_2 gno) è una opinione soggettiva della dichiarante palesemente smentita dai tempi di svolgimento della attività dalla stessa descritti. Tale confessione stragiudiziale del rapporto non è scalfita dalla diversa versione offerta dalla all'udienza del 12/11/2019; essa, infatti, ha cercato di ri- CP_1 dimensionare la portata delle precedenti affermazioni, affermando di non ricorda- re di aver dichiarato che il marito lavorasse all'interno dell'azienda e di “disco- noscere” la dichiarazione precedente resa (cfr. verbale udienza del 12.11.2019). Neutra è poi la testimonianza di (amico dei coniugi Testimone_1 [...]
e cliente della macelleria), il quale, sulla presenza del in azienda, CP_2 Pt_2 si è limitato ad affermare genericamente che, quando andava a comprare la carne
“a volte lo trovavo lì e a volte no”, e che gli era capitato di incontrarlo “ fuori a fare altro” anche in “orario di negozio”. Quanto alle dichiarazioni di dipendente della macelleria dal Testimone_2
9.11.2015(“il marito della sig.ra sig. , lavora in macelleria e si CP_1 Pt_2 occupa, come sua moglie, del banco carne, di vendere la carne alla clientela”) e di dipendente della macelleria dal 19.10.2015, ( “…. La macelleria Tes_3
è interamente curata dalla sig.ra e dal marito, sig. , che Controparte_1 Pt_2 si occupano di tutto e che ho sempre visto al lavoro sia al banco vendita che nel laboratorio di lavorazione della carne”) è certamente vero che la conoscenza dei
3 dichiaranti è temporalmente limitata al periodo prossimo all'accesso ispettivo, tuttavia l'appellata non ha allegato che nell'immediatezza della ispezione fosse- ro intervenuti mutamenti organizzativi dai quali fosse derivata la (diversa) pre- senza in azienda del descritta dai lavoratori;
sicché le suddette dichiarazio- Pt_2 ni contribuiscono a corroborare il quadro probatorio, già sufficiente a fondare la tesi dell'appellante in base alle dichiarazioni di e , nel senso che il CP_1 Pt_2 secondo collaborava abitualmente nella azienda di cui è titolare la prima fin dall'inizio (15/09/2011) della attività di commercio al dettaglio di carni. Per tali ragioni l'appello va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione, in misura di ⅓, delle spese del doppio grado;
al pagamento della restante parte, liquidata come da di- spositivo, deve essere condannata l'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale ri- forma della sentenza n. 2741/2022 del Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 59620180002124417000 e condanna l'appellata a versare all' la contribuzione successiva al 2003, Pt_1 con gli interessi e sanzioni, negli importi indicati nell'avviso di addebito opposto n. 59620190009159947000. Dichiara compensate per ⅓ le spese del doppio grado di giudizio e condan- na l'appellata a rifondere all'appellante la restante parte che liquida in € 2.539,33 per il primo grado e in € 2.315,33 per il secondo grado, per compensi oltre oneri di legge. Palermo, 30 gennaio 2025. Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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