Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3390 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Faiello Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Buonalbergo BN, via Mario Pellegrini, n. 11
Attrice
E
(CF in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Scarlato – pec: Email_1
Convenuto
NONCHE'
CF , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Camilleri ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio di Benevento, Via Giustiniani n. 1
Terzo chiamato
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'Ente convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite
Per il terzo chiamato: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 22 settembre 2022 conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, il al fine di sentirne pronunciare la condanna al Controparte_1
risarcimento in proprio favore del danno da lesioni personali che EL aveva riportato in conseguenza di un evento verificatosi in data 8 luglio 2020 alle ore 19,00 circa;
l'attrice esponeva che, mentre procedeva camminando lungo il viale XX Settembre di Buonalbergo, diretta verso piazza Garibaldi, all'altezza del civico n. 48/50, per partecipare ad una celebrazione religiosa all'aperto, a causa della pavimentazione scoscesa ed imperfetta del marciapiede del lato destro della strada rispetto alla direzione seguita, inciampava, rovinando violentemente a terra e riportando lesioni fisiche.
La precisava che in loco mancasse qualsiasi segnalazione di pericolo volta ad indicare le Pt_1
imperfezioni della pavimentazione, caratterizzata da mattoncini non collocati alla stessa altezza.
In seguito al descritto evento, l'attrice veniva soccorsa dal marito e trasportata in auto presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento BN, ove veniva diagnosticata una
“frattura lussazione di gomito con frattura capitello radiale, frattura della coronoide, lesioni capsulolegamentose multipla gomito sinistro” e, in data 15 luglio 2020, EL veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione osteosintesi ricostruzione capsulo-legamentosa del gomito sinistro.
Dopo un complesso iter terapeutico, alla venivano accertati consistenti esiti di danno Pt_1
biologico permanente ed EL, ritenendo responsabile ex art. 2051 cc il convenuto nella CP_1 causazione dell'accaduto quale ente proprietario, manutentore e custode del luogo teatro dell'evento, concludeva per l'emissione di sentenza di condanna del medesimo Ente al ristoro del danno biologico e patrimoniale subito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 12 dicembre 2022, si costituiva in giudizio il , sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda Controparte_1 3
attorea, concludendo per il rigetto della stessa e chiedendo la chiamata in manleva del proprio assicuratore . Controparte_2
Il G.I. autorizzava detta chiamata in causa, differendo l'udienza per la comparizione delle parti e la già menzionata società assicuratrice provvedeva alla costituzione in giudizio a mezzo comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 16 maggio 2023, contestando ogni pretesa attorea, ritenendola del tutto infondata.
Il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
L'attrice ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del Parte_1
, invocando la sua responsabilità quale custode delle strade cittadine, ove il Controparte_1
sinistro si è verificato;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051
c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento 4
dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia 5
improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nel caso oggetto del presente giudizio, si rileva che l'attrice ha dedotto di essere caduta rovinosamente al suolo per il solo fatto di aver perso l'equilibrio a causa di un inciampo dovuto alla pavimentazione sconnessa del marciapiede.
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13,
Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nella fattispecie in esame, le fotoriproduzioni del luogo dell'evento allegate dalla stessa attrice evidenziano che la pavimentazione del marciapiede ove presuntamente avvenne l'evento era in condizioni tali che, con un minimo grado di attenzione nel procedere, poteva serenamente evitarsi il verificarsi dell'evento per cui è causa.
L'attrice non ha in alcun modo rappresentato ed offerto al Tribunale una prospettazione per la quale lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva condizione di generale pericolosità, costituendo un ostacolo invisibile e imprevedibile, tale da rendere inevitabile, o anche solo probabile, il prodursi del danno senza la compartecipazione di un comportamento imprudente della stessa attrice;
in buona sostanza non è stata esplicitata una dinamica dettagliata dell'evento tale da far comprendere come esso si sia prodotto a causa della pavimentazione, considerato che l'evento è avvenuto nel mese di luglio alle 19,00 circa, quando vi è piena visibilità dei luoghi 6
Se le argomentazioni attoree fossero da ritenersi fondate, tutti i cittadini che abbiano percorso il tratto stradale in questione nel corso del tempo dovrebbero aver riportato cadute rovinose, cosa che appare davvero improbabile secondo l'id quod plerumque accidit.
Al contrario, la cosa custodita non ha avuto alcun ruolo attivo nella causazione della caduta, non incidendo nel dinamismo causale della stessa tanto da renderla fattore eziologico del danno, che può invece dirsi determinato da un fattore sopravvenuto estraneo alla res, ovvero il mancato impiego delle cautele necessarie per affrontare un percorso che presentava alterazioni davvero minime della pavimentazione.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass.
24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013;
12895/2016).
Deve ritenersi, pertanto, che la condotta incauta dell'attrice abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma nel determinare il descritto inciampo, la caduta accidentale e la lesione personale scaturitane, impedendo a questo Giudice di poter ritenere sussistente un collegamento causale tra la 7
cosa custodita ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato quale fonte di possibile responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve assumersi che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attrice nel percorrere il marciapiede in questione senza adottare la dovuta cautela, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrante il c.d. caso fortuito, idoneo ad incidere sul dinamismo causale al punto da recidere il dedotto nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni personali poi subite a seguito della caduta.
In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera condizione della pavimentazione sulla quale è caduta, ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata all' CP_3
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalle imperfezioni presentate dalla pavimentazione del marciapiede del viale XX Settembre di
Buonalbergo.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Inoltre, non può che revocarsi l'ammissione della al Patrocinio a Spese dello Stato Parte_1 per la evidente temerarietà nell'avvio della lite, ed essa può essere disposta a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 29462/18; depositata il 15 novembre)
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 8
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
. CP_1
2) Revoca l'ammissione di al Patrocinio a Spese dello Stato. Parte_1
3) Condanna alla refusione in favore del suddetto Ente Comunale delle Parte_1
competenze di giudizio, quantificate in euro 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
4) Compensa le spese di lite tra la e le altre parti del giudizio. Controparte_2
Benevento, li 9 aprile 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio