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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa con ricorso da parte ricorrente
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA PADRE TUROLDO N. 12 20065 INZAGO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CEREA EZIO come da procura in atti;
nei confronti di parte convenuta
Controparte_1
Nato a VIETNAM il 12/09/1981
Residente VIA PADRE TUROLDO N. 12 20065 INZAGO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. QUADRI ELISABETTA come da procura in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni sullo status precisate all'udienza del 20/5/25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/24 e regolarmente notificato alla convenuta, il ricorrente
[...]
, premesso di avere contratto matrimonio civile con ad Inzago il Parte_1 Controparte_1
3/8/15 (iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio anno 2015, n. 8, parte I), ha chiesto al Tribunale di
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione a sé della casa familiare.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/12/24 la convenuta ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi chiedendo di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 700,00.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza del 20/5/25 il Giudice delegato ha sentito congiuntamente i coniugi e ne ha tentato con esito negativo la conciliazione.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Sono dipendente a tempo determinato fino a luglio del 2025 e ho una retribuzione di Euro 1800,00 al mese. Il mutuo è di Euro 730,00 al mese è cointestato. Mia moglie si è sempre occupata di spedizioni AL AM;
questo da circa 5-6 anni. So per certo che guadagna Euro da Euro 3,50-4,50 al Kg per ogni spedizione che fa. Mediamente fa una spedizione ogni tre settimane/un mese. I pacchi arrivano a casa e lei deve sballarli controllare la merce ed imballarla in pacchi più piccoli. So che si fa pagare anche per questa attività. I le lascio la macchina e lei li porta a Vignate. Ogni spedizione è minimo di 100 kg;
a volte l'ho accompagnata anche io e
c'erano 4330.400 kg di merce. Lei ha anche contatti con clienti in AM che sono interessati a prendere dei beni su piattaforme e lei interviene e guadagna anche su quello”.
La parte convenuta ha dichiarato:”Quello che dice mio marito è falso. Questo lavoro l'ho iniziato nel Co 2022; mi occupo di spedizioni AL AM per una società vietnamita Hanaimex. con sede in
AM. Non guadagno sempre la stessa cifra. Da gennaio a magio ho guadagnato solo 100 euro al mese;
in altri periodi anche 300,00-400,00 al mese. Dipende dal numero delle spedizioni. Per ogni spedizione sotto i 200 kg prendo Euro 200,00; se superiore ai 200 kg prendo euro 300,00. Questi soldi mi vengono versati su di un conto corrente vietnamita che non ho prodotto in atti;
altre volte con accredito sulle mie carte di credito;
non ho prodotto gli estratti delle carte di credito degli ultimi tre anni ma solo dell'ultimo anno. Ho fatto richiesta ma gli istituti di credito non mi hanno dato gli estratti. Non è vero che mi occupa della compravendita di beni su piattaforme on line.”
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha poi dichiarato: “io so che mia moglie ha un accordo con la società vietnamita;
lei per certo guadagna in base ai Kg che trasporta. Mia moglie è stata in AM per due mesi da metà gennaio a marzo;
più volte mi sono occupato anche io di andare a prendere della merce che poi mia moglie avrebbe dovuto spedire”.
All'esito l'avv. CEREA EZIO ha insistito nella pronuncia sullo status e nelle istanze istruttorie avanzate, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare.
L'avv. QUADRI ELISABETTA ha insistito nella domanda sullo status e nelle istanze istruttorie avanzate, rinunciando alla domanda di mantenimento.
Le parti hanno reciprocamente accettato le rinunce, chiedendo la sola pronuncia sullo status, spese compensate
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) i) del Regolamento UE 2019/1111 essendo in AL la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in mancanza di scelta ex art. 5 del medesimo regolamento.
Sulla domanda di separazione personale
Risulta dagli atti che i coniugi hanno contratto matrimonio civile ad Inzago il 3/8/15 (iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio anno 2015, n. 8, parte I).
Le deduzioni delle parti, le risultanze della documentazione in atti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate atteso il carattere necessario della pronuncia sullo status e la rinuncia delle parti alle ulteriori domande avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c. 1 c.c.;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della sentenza, al passaggio in Giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Inzago per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa con ricorso da parte ricorrente
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA PADRE TUROLDO N. 12 20065 INZAGO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CEREA EZIO come da procura in atti;
nei confronti di parte convenuta
Controparte_1
Nato a VIETNAM il 12/09/1981
Residente VIA PADRE TUROLDO N. 12 20065 INZAGO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. QUADRI ELISABETTA come da procura in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni sullo status precisate all'udienza del 20/5/25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/24 e regolarmente notificato alla convenuta, il ricorrente
[...]
, premesso di avere contratto matrimonio civile con ad Inzago il Parte_1 Controparte_1
3/8/15 (iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio anno 2015, n. 8, parte I), ha chiesto al Tribunale di
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione a sé della casa familiare.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/12/24 la convenuta ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi chiedendo di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 700,00.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza del 20/5/25 il Giudice delegato ha sentito congiuntamente i coniugi e ne ha tentato con esito negativo la conciliazione.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Sono dipendente a tempo determinato fino a luglio del 2025 e ho una retribuzione di Euro 1800,00 al mese. Il mutuo è di Euro 730,00 al mese è cointestato. Mia moglie si è sempre occupata di spedizioni AL AM;
questo da circa 5-6 anni. So per certo che guadagna Euro da Euro 3,50-4,50 al Kg per ogni spedizione che fa. Mediamente fa una spedizione ogni tre settimane/un mese. I pacchi arrivano a casa e lei deve sballarli controllare la merce ed imballarla in pacchi più piccoli. So che si fa pagare anche per questa attività. I le lascio la macchina e lei li porta a Vignate. Ogni spedizione è minimo di 100 kg;
a volte l'ho accompagnata anche io e
c'erano 4330.400 kg di merce. Lei ha anche contatti con clienti in AM che sono interessati a prendere dei beni su piattaforme e lei interviene e guadagna anche su quello”.
La parte convenuta ha dichiarato:”Quello che dice mio marito è falso. Questo lavoro l'ho iniziato nel Co 2022; mi occupo di spedizioni AL AM per una società vietnamita Hanaimex. con sede in
AM. Non guadagno sempre la stessa cifra. Da gennaio a magio ho guadagnato solo 100 euro al mese;
in altri periodi anche 300,00-400,00 al mese. Dipende dal numero delle spedizioni. Per ogni spedizione sotto i 200 kg prendo Euro 200,00; se superiore ai 200 kg prendo euro 300,00. Questi soldi mi vengono versati su di un conto corrente vietnamita che non ho prodotto in atti;
altre volte con accredito sulle mie carte di credito;
non ho prodotto gli estratti delle carte di credito degli ultimi tre anni ma solo dell'ultimo anno. Ho fatto richiesta ma gli istituti di credito non mi hanno dato gli estratti. Non è vero che mi occupa della compravendita di beni su piattaforme on line.”
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha poi dichiarato: “io so che mia moglie ha un accordo con la società vietnamita;
lei per certo guadagna in base ai Kg che trasporta. Mia moglie è stata in AM per due mesi da metà gennaio a marzo;
più volte mi sono occupato anche io di andare a prendere della merce che poi mia moglie avrebbe dovuto spedire”.
All'esito l'avv. CEREA EZIO ha insistito nella pronuncia sullo status e nelle istanze istruttorie avanzate, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare.
L'avv. QUADRI ELISABETTA ha insistito nella domanda sullo status e nelle istanze istruttorie avanzate, rinunciando alla domanda di mantenimento.
Le parti hanno reciprocamente accettato le rinunce, chiedendo la sola pronuncia sullo status, spese compensate
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) i) del Regolamento UE 2019/1111 essendo in AL la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in mancanza di scelta ex art. 5 del medesimo regolamento.
Sulla domanda di separazione personale
Risulta dagli atti che i coniugi hanno contratto matrimonio civile ad Inzago il 3/8/15 (iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio anno 2015, n. 8, parte I).
Le deduzioni delle parti, le risultanze della documentazione in atti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate atteso il carattere necessario della pronuncia sullo status e la rinuncia delle parti alle ulteriori domande avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c. 1 c.c.;
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della sentenza, al passaggio in Giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Inzago per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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