Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2149/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Lanza Giovanna Adele;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Lanza Giovanna Adele;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 461/2025 dei giorni 11/3-
1/04/2025 nei seguenti termini:
“1) il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla IG.ra Per_1 CP_1
, con domicilio prevalente in Messina alla Via Tramonti 32, presso
[...]
1
Pt_1
2) la ex casa familiare di Via Petralia Sottana 60 rimarrà quindi l'abitazione principale del IG. Pt_1
3) con riguardo al regime di frequentazione del padre, stante l'apertura del procedimento avente ad oggetto la responsabilità genitoriale N. 5657/2024, in sua pendenza e/o comunque sino alla definizione del procedimento avente ad oggetto la pronuncia di sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale del IG. , i coniugi convengono che le visite del padre al minore Parte_1 avvengano in Messina una/due volte a settimana, in giorni ed orari prestabiliti con l'altro genitore, ma sempre alla presenza della madre o della nonna materna
IG.ra che permarrà con il minore in ipotesi di assenza Persona_2 Per_1 della madre per lavoro. Il IG. avrà inoltre la possibilità di Parte_1 sentire quotidianamente il figlio ma sempre con la presenza della madre Per_1
e/o della nonna materna. In ipotesi in cui la madre ed il minore si rechino a
Palermo per consentire le visite del padre, gli stessi permarranno temporaneamente presso la casa familiare di Via Petralia Sottana 60 ed il IG. in tale frangente si trasferirà dai propri genitori. Il minore – anche se in Pt_1
Palermo- verrà visitato dal padre sempre alla presenza della madre e/o della nonna materna. I coniugi altresì convengono che il predetto regime di visita si adeguerà in ogni caso alle diverse determinazioni del competente Tribunale
Minori all'esito delle valutazioni dei servizi incaricati;
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di € 250.00 che sarà corrisposta mediante bonifico bancario Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, senza bisogno di preventiva richiesta;
5) Graveranno inoltre su entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno da sostenere per il minore ciò secondo quanto Per_1 stabilito dal Protocollo della I sezione civile del Tribunale di Palermo IGlato nel
Luglio 2019;
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra , Controparte_1 che si occuperà di fare la necessaria richiesta all'INPS. Qualora fosse richiesto, il IG. si impegna sin da ora a prestare alla IG.ra il consenso Pt_1 CP_1
- 2 - per la percezione dell'intero assegno unico. Le somme di cui al predetto assegno verranno impiegate unicamente per spese del minore;
7) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque, si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 Controparte_1 condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 461/2025 emessa 11/3- 1/04/2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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