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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
In persona del Giudice Francesca Lippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 661/2019
Promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. OCCHIONERO Parte_1
ALESSANDRO e POGGI FRANCESCA
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Granara Daniele Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'on.le Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, A) In istruttoria:
- Stante la eccepita violazione da parte del CTU del quesito posto dal sig. Giudice ed il mancato esame dei documenti in atti, e, comunque, ferma l'infondatezza della CTU, per i motivi indicati dal CTP dott.
nelle proprie osservazioni, disporsi la rinnovazione della stessa;
Per_1
B) Nel merito: Voglia l'on.le Tribunale
- Condannare il convenuto al pagamento a titolo di acconto in favore dell'attrice della somma di €
18.737,30, fino al 21/11/2017, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, per le causali di cui agli atti della , con riserva di agire per le eventuali maggiori somme eventualmente Parte_1 dovute.
C) In ogni caso:
C/1) dichiarare inammissibili le nuove allegazioni contenute nelle pagine 7-8-10 della 1^ memoria e quelle contenute nella 2^ memoria del convenuto ed in subordine rigettarle in quanto infondate come eccepito nella 2^ e 3^ memoria della;
Parte_1
C/2) Dichiarare inammissibile il contenuto della 3^ memoria del convenuto per violazione dell'art.
183-sesto comma n. 3, che permette la sola indicazione di prova contraria, non esistente in detta memoria, ferma la sua infondatezza;
C/3) Rigettare ogni eccezione e domanda riconvenzionale del convenuto per i motivi contenuti negli atti della;
Parte_1
C/4) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre CPA ed IVA, come per legge, e spese di CTU e CT di parte.
D) Sempre in Istruttoria: pagina 1 di 18 Accogliere le eccezioni ed istanze istruttorie indicate nella 3^ memoria della Cooperativa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie tutte del caso, 1) nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto per le motivazioni esposte in atti di parte convenuta;
2) in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la Cooperativa Edilizia SO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al signor la somma di Controparte_1 euro 18.506,81, dal medesimo indebitamente corrisposta alla nel 2015, oltre interessi dal Parte_1 dovuto al saldo, per le motivazioni di cui agli atti di parte convenuta;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, accertare e dichiarare che le somme fino ad oggi versate dal signor su richieste della per presunti “costi di acquisizione delle Controparte_1 Parte_1 aree e ”, per complessivi euro 70.855,32, eccedono la quota di sua competenza;
Per_2 Per_3
4) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la Cooperativa Edilizia SO, a risarcire i danni, anche da perdita di chance, subiti dal signor , a causa della Controparte_1 mancata impugnazione nanti la Suprema Corte di Cassazione delle sentenze nn. 369/2013 e 420/2013 della Corte d'Appello di VA, nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
5) in ogni caso, con la vittoria delle spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Comune di Lavagna, in base alla L. 167/1962, adottava il PEEP (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) nel territorio comunale e stipulava con la Cooperativa Edilizia SO (di seguito, per brevità, anche solo ) sette convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 (Prod. n. 17 - 19 Citazione Parte_1
Attrice). In tale operazione rientrava l'assegnazione, da parte del alla Cooperativa, di alcune aree CP_2 costituenti il c.d. Comparto 5 espropriate ai privati, previa dichiarazione di pubblica utilità. L'odierna attrice, quale corrispettivo, si obbligava a pagare al tutti i costi di acquisizione delle CP_2 stesse, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Le aree in discorso venivano acquisite, in parte, con l'espropriazione legittima (aree e in parte Per_4 Per_ con l'occupazione acquisitiva (aree e ); sulle medesime l'odierna attrice costruiva poi vari Per_3 appartamenti che assegnava ai soci. Tra questi ultimi vi era l'attuale convenuto (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
”), al quale veniva assegnato un appartamento con atto del 31.12.1988 (Prod. n. 1 Attrice), CP_1 contenente le seguenti clausole: a) “…il costo stimato dell'alloggio è suscettibile di variazione in sede di chiusura definitiva dei costi di costruzione ed interessi" (pag. 39); b) “le parti danno atto che per l'assegnazione è stato sopra esposto il relativo valore stimato e corrispettivo: esso rappresenta il prezzo di costo dell'alloggio ed accessori, come risulta dalla contabilità della Cooperativa e dai bilanci approvati" (pag. 40-41); c) “per patto espresso le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla SO, in proporzione del valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree" (pag. 42).
Successivamente, venivano emesse le seguenti sentenze (Prod. n. 2 – 7 Attrice):
- Tribunale di Chiavari n. 510/2004 e 511/2004;
- Corte di Appello di VA n. 369/2013 e 460/2013; pagina 2 di 18 - TAR Liguria n. 309/2017 e 310/2017. Tali provvedimenti hanno determinato:
- i costi di acquisizione delle aree su cui è stato realizzato il Comparto 5;
- quanto dovuto dal ai privati per tale acquisizione;
CP_2
- quanto dovuto a propria volta dalla al nella misura del 50% delle somme Parte_1 CP_2 dovute da quest'ultimo ai privati. Per_ Per le aree e , forza delle sentenze di primo e secondo grado, la parte attrice ha versato al Per_3 la complessiva somma di € 1.803.383,76 (Prod. n. 10 - 12 Attrice). CP_2
Il Comune ha richiesto alla Cooperativa un saldo per € 627.547,94 (Prod. n. 10 e Prod. n. 11 Attrice), al Per_ fine di raggiungere il complessivo costo per l'acquisizione delle aree e , quantificato in € Per_3
2.430.931,70.
In base alle sentenze di primo grado del Tribunale di Chiavari, ha versato in acconto alla CP_1 parte attrice un importo pari ad € 38.898,28, per poi versare nel 2015 l'ulteriore somma di € 6.634,11.
La Cooperativa ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle domande riportate CP_1 in epigrafe.
In data 14.05.2019 aveva luogo la prima udienza di trattazione, all'esito della quale il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 08.10.2019. All'esito di tale udienza, avendo le parti precisato le rispettive osservazioni sulle avverse memorie, il Giudice si riservava e con ordinanza del 27.12.2019 riteneva necessario accertare:
1. le spese totali sostenute dalla e dal Comune di Lavagna per la corresponsione delle Parte_1 indennità di occupazione e del risarcimento del danno agli ex proprietari dei terreni espropriati
(oltre interessi e spese di lite);
2. la correttezza del quantum versato dalla al rispetto al quantum dovuto (50%) Parte_1 CP_2 in forza delle sentenze della Corte d'Appello di VA n. 369 e 460 del 2013;
3. il valore dell'indennità di espropriazione alla data di scadenza del termine per l'emissione del decreto di esproprio (10.01.1994), calcolato in base al valore venale dei terreni, qualora tale decreto fosse stato assunto;
4. in quale misura i suddetti costi dovessero essere imputati al convenuto;
5. quali importi erano già stati versati dal convenuto alla Parte_1
6. quali ne fossero le causali.
Conseguentemente licenziava CTU con il seguente quesito:
“Dica ed accerti il CTU, alla luce di tutta la documentazione presente in causa ed esaminati gli atti presenti presso Uffici pubblici: 1) Quale sia l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla e dal Comune di Lavagna Parte_1 in relazione alla espropriazione dei terreni ex e distinguendo le singole voci di spesa;
Per_3 Per_2
2) Quale somma, rispetto al suddetto totale, sia da considerarsi dovuta dalla , alla luce Parte_1 delle sentenze nn. 369 e 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, quale quota del 50% rispetto alle voci di condanna contenute nelle sentenze medesime (indennità di occupazione legittima, risarcimento del danno, rispettivi interessi) ed alle spese dei relativi due gradi di giudizio;
3) Quale sarebbe stato l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente intesa, calcolato in base al valore venale del bene alla data del 10.01.1994;
4) Quale sia l'ammontare complessivo dei versamenti già effettuati dal convenuto alla e Parte_1 quali ne siano le rispettive causali;
5) In quale misura i costi imputabili alla , in base, rispettivamente, agli accertamenti di Parte_1 cui ai punti 2 e 3, siano imputabili al Sig. , in ragione della quota millesimale di sua CP_1 proprietà”. pagina 3 di 18 Inoltre, il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. presentata dal convenuto, ordinava a parte attrice il deposito dei documenti relativi alle consulenze tecniche espletate nei giudizi di opposizione alla stima davanti alla Corte di Appello di VA definiti con le sentenze n. 685/94 Per_ (Spalla) e 687/94 (Ripamare dante causa ), ed in quelle davanti al Tribunale di Chiavari R.G. n. Per_ 921/1997 (Spalla) e 922/1997 ) e alla Corte di Appello di VA R.G. n. 80/2005.
Infine, il Giudice nominava quale CTU il dott. Persona_5 Dopo una serie di rinvii e proroghe, all'udienza del 28.02.2023, il nuovo Giudice assegnatario, rilevato il mancato deposito dell'integrazione alla CTU precedentemente richiesta, fissava al 30.06.2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU veniva successivamente depositata in data 13.03.2023. All'udienza del 23.05.2023, il convenuto eccepiva la nullità della perizia ed insisteva affinché per la rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con nomina di diverso CTU avente il titolo di Geometra o di Architetto. All'udienza del 30.06.2023, il Giudice, rilevato che il CTU nella relazione peritale definitiva si era limitato ad allegare le osservazioni dei CTP senza rispondere alle stesse, in accoglimento della richiesta del convenuto e in rispetto del diritto alla difesa, disponeva la rinnovazione della perizia e nominava
CTU il Geometra così riformulando il quesito: Controparte_3
“Dica ed accerti il CTU, alla luce di tutta la documentazione presente in causa ed esaminati gli atti presenti presso uffici pubblici: 1) Quale sia l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla e dal Comune di Lavagna Parte_1 in relazione alle espropriazioni dei terreni ex e distinguendo le singole voci di spesa;
Per_3 Per_2
2) Quale somma, rispetto al suddetto totale, sia da considerarsi dovuto dalla , alla luce Parte_1 delle sentenze nn. 369 e 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, quale quota del 50% rispetto alle voci di condanna contenute nelle sentenze medesime (indennità di occupazione legittima, risarcimento del danno, rispettivi interessi) ed alle spese dei relativi due gradi di giudizio;
3) Quale sarebbe stato l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente intesa, calcolato in base al valore venale del bene alla data del 10.01.1994;
4) Quale sia l'ammontare complessivo dei versamenti già effettuati dal convenuto alla e Parte_1 quali ne siano le rispettive causali;
5) In quale misura i costi imputabili alla , in base, rispettivamente, agli accertamenti di Parte_1 cui ai punti 2 e 3, siano imputabili al convenuto in ragione della quota millesimale di sua proprietà”. Dopo ulteriori proroghe veniva depositato l'elaborato e il Giudice fissava al 17.09.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.
LE DEDUZIONI DELLA PARTE ATTRICE E LE SUE DIFESE
La parte attrice, considerando che:
- ai quarantadue assegnatari del Comparto 5 competono complessivamente 921.314 millesimi dello stesso;
- all'immobile assegnato al convenuto sono attribuiti 24,358 millesimi (Prod. n. 23 e 24 Attrice), ritiene che la quota del costo complessivo di Comparto di competenza di debba essere così CP_1 calcolata:
€ 2.430.931,70 : 921,315 (millesimi di Comparto) x 24,358 (millesimi ) = € 64.269,69, e che CP_1 da tale ultima somma vadano detratte quelle già versate dal convenuto, residuando così la somma rivendicata nel presente giudizio. In diritto, l'attrice ritiene che le sentenze del Tribunale di Chiavari e della Corte di Appello di VA siano opponibili al convenuto, in quanto aventi efficacia di giudicato riflesso nei confronti dello stesso,
pagina 4 di 18 essendo titolare di situazioni giuridiche soggettive strettamente dipendenti da quelle definite CP_1 nei giudizi. Infatti, in base al rapporto di assegnazione il convenuto si è obbligato a versare alla “in Parte_1 proporzione del valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree”. Tra questi oneri connessi alla acquisizione delle aree rientrerebbero le somme determinate dalle sentenze . Persona_6
A sostegno della propria pretesa la cita diverse pronunce giurisprudenziali, in particolare Parte_1 Cass. civ. sez. lav., Sent. n. 6788 del 19.03.2013, secondo cui “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione...” (conf. Cass. n. 18062/2019, nonché Cass. n. 57/2015; n. 6788/2013; n. 18725/2007; n. 4864/2007; n. 2137/2014; n. 4605/1988; Cass. 11365 del 12.06.2020;
Cass. n. 8766/2019). La ha dunque sviluppato i seguenti argomenti difensivi. Parte_1
-Validità della clausola riferita al pagamento del prezzo. Infondatezza della eccezione di nullità proposta dalla controparte si richiama alla sentenza n. 398/2007 della Corte di Appello di VA (Prod. n. 36 CP_4 Attrice all. Memoria istruttoria n. 2), resa in un giudizio in cui erano parti l'attrice stessa e alcuni assegnatari, nella quale è stato statuito relativamente alle clausole attinenti al prezzo: “per quanto specificatamente riguarda il corrispettivo dovuto dal socio acquirente, la misura e le modalità del pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto;
…nelle assegnazioni in esame è espressamente prevista la possibilità di variazioni del costo stimato dell'alloggio, potendo la
, per patto espresso, chiedere la rifusione, in proporzione al valore del bene attribuito, Parte_1 delle ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione e all'acquisizione delle aree…” (pag. 16). Pertanto, l'avversa eccezione di nullità di tali clausole secondo l'attrice è infondata. Inoltre non corrisponderebbe al vero che nell'atto di assegnazione non vi fossero i criteri di determinabilità del prezzo richiesti dall'art. 1346 c.c. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il prezzo di una compravendita immobiliare è determinabile quando le parti hanno pattuito nel contratto “i criteri o parametri per la determinazione del prezzo” e la successiva quantificazione di tale prezzo non richiede una ulteriore pattuizione delle parti (Cass. civ., Sent. n. 1332/2017; conf. Cass. civ. n. 14372/2018; n. 2093/1984; n. 7381/1994; n.
2473/2013; n. 25725/2014; n. 25424/2013; n. 873/1986). Nel caso di specie, le parti hanno pattuito nell'atto di assegnazione (vedi, in particolare, pag. 6) i criteri e/o parametri per la futura determinazione del prezzo, che comprende quanto dovuto dal Comune di
Lavagna ai privati, ex proprietari delle aree, nella misura del 100%.
La validità di tale clausola è stata ribadita da recenti sentenze della Corte di Appello di VA, quali le n. 1098/2023, n. 664/2021, n. 700/2021, n. 701/2021, n. 702/2021, n. 709/2021, e n. 711/2021, rese anch'esse nell'ambito di contenziosi tra l'attrice e altri assegnatari, i cui appelli sono stati respinti (vedi, in particolare, quanto statuito da C. App. VA n. 664/2021, come riportato alle pag. 7 – 10
Comparsa conclusionale Attrice). Tali sentenze confermano che “in base alla clausola, sono dovute dall'assegnatario alla Cooperativa (e da questa al tutte le somme comunque connesse alla CP_2 acquisizione delle aree tra cui somme dovute per risarcimento danni, spese legali, di ctu ecc.” (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 11).
-Infondatezza della eccezione di inadempimento formulata dal convenuto
pagina 5 di 18 Secondo la difesa del resistente, anche nel caso in cui le clausole in esame fossero ritenute valide, le somme richieste non sarebbero dovute dal convenuto assegnatario, in quanto relative non a indennità di espropriazione ma al risarcimento del danno conseguente alla occupazione espropriativa realizzata dal e dalla CP_2 Parte_1
Parte attrice replica che:
- non può esistere inadempimento per il tipo di acquisizione delle aree, in quanto la modalità di acquisizione non è specificata nell'atto di assegnazione;
- le acquisizioni di cui è causa, essendo anteriori al 30.09.1996, sono disciplinate dalla legge statale n. 662 del 23.12.1996, ed in particolare dall'art. 3, comma 65, della stessa.
-Inesistenza di maggiori costi Secondo l'attrice nei casi di occupazione espropriativa, l'assegnatario è comunque tenuto al pagamento delle somme per l'acquisizione delle aree, anche se liquidate a titolo di danni. Andrebbero solo esclusi gli eventuali maggiori costi rispetto a quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione legittima (Consiglio di Stato 577/2005; 4815/2000; TAR Piemonte 681/2009; Tar
Lombardia 773/2004; Cass.21465/2019 TAR Lombardia n. 776/2004), come confermato dalle già citate sentenze della Corte di Appello di VA n. 1098/2023, n. 664/2021, n. 700/2021, n. 701/2021, n. 702/2021, n. 709/2021, e n. 711/2021 (vedi, in particolare, la n. 1098/2023, pag. 16).
Nella specie, tali costi non sussistono, come ha evidenziato parte attrice nella sua prima memoria istruttoria (pag. 22 – 28), in base a documentazione che sarebbe stata invece ignorata dal CTU.
-Nullità per violazione del quesito e ed in ogni caso infondatezza della CTU espletata Stando alla Cooperativa, la documentazione da cui la medesima deduce l'inesistenza di maggiori costi è stata indebitamente ignorata dalla CTU;
quest'ultima, pertanto, “erroneamente ed in violazione del quesito, non ha quantificato correttamente le somme dovute in caso di espropriazione legittima avendo escluso una serie di importo anche rilevanti, in realtà dovuti in base alla normativa applicabile” (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 15). Infatti, il terzo quesito chiedeva al CTU di determinare “l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente inteso”. Quindi, il perito avrebbe dovuto indicare tutte le somme dovute al privato in caso di espropriazione legittima delle aree mentre ha incluso nella perizia soltanto le somme relative ai mappali Persona_6 Per_ Per_ 260, 261, 978, 979 (aree ) e 976 (aree ), escludendo i mappali 263 e 977 (aree ), nonché Per_3 il n. 257 (aree ). Per_3
La Cooperativa sostiene che: Per_ a) quanto alle aree :
- il danno da deprezzamento del mappale 263 deve essere riconosciuto al privato in ragione della privazione dell'indice di edificabilità utilizzato per la realizzazione delle opere;
- in tale voce di danno da deprezzamento è ricompresa anche quella relativa al mappale 977, che era stato scorporato dal mappale 263;
- dalla voce di danno da deprezzamento del mappale 977 deve distinguersi quella del danno da illegittima occupazione del medesimo, indicata nei conteggi del CTU in risposta al 1° e al 2° quesito.; b) quanto alle aree : Per_3
- il mappale 257 era risultato, a sua volta, dal frazionamento del mappale 976;
- pertanto, il danno da deprezzamento per la privazione dell'indice di edificabilità doveva essere riconosciuto in capo a entrambi i mappali;
- il CTU avrebbe errato nell'omettere di includere il danno relativo al mappale 257, rilevato dal CTP di parte attrice:
pagina 6 di 18 - “la perizia che il CTU dice di non rivenire in atti è in realtà stata prodotta dalla Cooperativa con i docc.10 e 11 (comunicazione del Comune di Lavagna, con allegata relazione dott.
”, vedi Comparsa conclusionale Attrice, pag. 20. Per_7 In ogni caso, la CTU risulterebbe erronea, “avendo il perito illegittimamente escluso nei conteggi le somme liquidate dalle sentenze della Corte di Appello di VA, come corrispettivo dei mappali di cui è stato utilizzato l'indice di edificabilità e le somme liquidate per deprezzamento della proprietà residua”, mentre tali somme risultavano dovute ex art. 46 L. 2359/1865 (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 22).
-Infondatezza delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta
ha richiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di CP_1
“€ 18.506,81, di cui euro 6.634,11, versati direttamente dal signor alla , con CP_1 Parte_1 bonifico in data 29 gennaio 2015 (prod.6), ed euro 11.872,70 dedotti in compensazione dal corrispondente credito in capo all'esponente derivante dalla vendita della c.d. villetta Ostigoni”; Per_ quest'ultima somma, in particolare, sarebbe stato utilizzato dalla per le causali e Parte_1
, per cui, unitamente alla somma versata di € 6.634,11, costituirebbe un indebito oggettivo ex art. Per_3
2033 c.c. L'attrice ritiene tale domanda infondata, dato che:
- il ricavato della vendita della villetta è stato utilizzato, in favore di , per il pagamento di CP_1 quanto da lui dovuto per le aree Ostigoni, in base alle della Appello di VA
n.1217/2018 e 1218/2008 (Prod. n. 28 Attrice), e quindi non deve essere restituita;
- l'importo di € 6.634,11, versato dal convenuto quale acconto sulle maggiori somme dovute in base Per_ alle sentenze di secondo grado e , è stato versato in adempimento degli obblighi Per_3 nascenti dalle clausole dell'atto di assegnazione, trattandosi di somme dovute per l'acquisizione delle aree, e quindi non deve essere restituito, anche perché è stato già detratto dal dovuto (Atto di citazione in giudizio, pag. 1).
-Domanda riconvenzionale subordinata Il convenuto, allegando l'erroneità e la confusione dei conteggi esposti dalla Cooperativa, chiede che il Tribunale, in via subordinata “accerti e dichiari che le somme fino ad oggi versate dal sig.
[...]
su richieste della per presunti costi di acquisizione delle aree e , CP_1 Parte_1 Per_2 Per_3 per complessivi euro 57.405,09 eccedono, comunque, la quota di sua competenza.” Parte attrice contesta che la controparte abbia versato tale somma, sostenendo che il versamento ammonti a sole € 38.898,28 + 6.634,11, e che tale somma sia stata detratta dal complessivo dovuto di
€ 64.269,69, con un residuo da versare al 21.11.2017 di € 18.737,30, somma oggetto del presente giudizio.
-Inammissibilità e, in subordine, infondatezza delle nuove allegazioni contenute nella prima memoria istruttoria del convenuto
, nella propria prima memoria istruttoria (pag. 7 – 9), in parziale modifica di quanto allegato CP_1 in comparsa, sostiene che:
- dalla esecuzione immobiliare di cui alle Prod. n. 26 e 27 Attrice, avente ad oggetto la villetta il Comune, creditore procedente, ha percepito € 508.740,47 assegnati in parziale Per_4 pagamento di quanto dovuto all'epoca dalla per le aree Fenu e Spalla;
Parte_1
- poiché “tale pagamento è stato effettuato al con il ricavato della vendita forzata della c.d. CP_2
(di proprietà degli assegn comparto 5 che ne hanno sostenuto i costi di Persona_8 realizzazione come noto), questo deve, in ogni caso, essere accreditato, pro quota, agli assegnatari ovvero essere considerato quale ulteriore credito in capo agli stessi nei confronti della
”; Parte_1
- quanto al convenuto tale accredito ammonterebbe quindi ad € 13.450,23 (€ 508.740,47 / 921,315 (m/m comparto) x 24,358 (m/m ). CP_1
pagina 7 di 18 Il convenuto, pertanto, nelle proprie conclusioni modifica la domanda riconvenzionale subordinata, chiedendo che il Tribunale “...dichiari che le somme fino ad oggi versate dal sig. .....per CP_1 complessivi euro 70.855,32 eccedono, comunque, la quota di sua competenza.” Tali deduzioni, secondo parte attrice, oltre a costituire una nuova domanda riconvenzionale, inammissibile per tardività, sono comunque infondate, dato che: a. la villetta era di proprietà della costruita con denaro versato dai soci, ed era stata Parte_1 venduta all'asta, in conseguenza del pignoramento da parte del Comune di Lavagna stante la morosità di alcuni soci, tra cui il convenuto, i quali non pagavano quanto da loro dovuto per l'acquisizione delle aree sui cui è stato costruito il Comparto 5; b. il ricavo d'asta, ammontante ad € 1.510.000,00, era stato contabilmente accreditato a tutti i soci tra cui;
CP_1 c. la raccomandata inviata dalla a nel dicembre 2011 e l'allegata scheda Parte_1 CP_1 contabile (Prod. n. 30 Attrice) dimostrano che le somme percepite dal Comune erano già state contabilmente accreditate al convenuto.
-Richiesta di risarcimento danni per pretesa perdita di chance
ritiene di avere “diritto ad essere risarcito per aver perso le chance di vittoria prospettabili CP_1 all'esito dell'impugnazione nanti la Suprema Corte di Cassazione, il cui accoglimento avrebbe potuto ridurre se non anche cancellare, la posizione debitoria della Cooperativa nei confronti del . CP_2
Parte attrice eccepisce che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, chi lamenta la perdita di una chance ha l'onere di provare che la medesima aveva la certezza o l'elevata probabilità di avverarsi.
Nella specie, il convenuto ha omesso di provare che il ricorso, ove proposto, avrebbe avuto una elevata probabilità di accoglimento. Inoltre, la non aveva nessun interesse alle impugnazioni, dato che la riduzione del 50% su Parte_1 tutte le causali contenute nelle sentenze della Corte d'Appello di VA ha determinato un guadagno e non un danno per il convenuto nei limiti della sua quota.
LE DEDUZIONI DELLA PARTE CONVENUTA E LE SUE DIFESE La tesi della secondo cui il giudicato formatosi sulle sentenze n. 369/2013 e 460/2013 Parte_1 della Corte di Appello di VA avrebbe efficacia di “giudicato riflesso” nei confronti di CP_1 relativamente all'an e al quantum della pretesa attorea, viene integralmente contestata dal convenuto in quanto destituita di fondamento e pretestuosa, dato che quest'ultimo non era stato parte di nessuno di tali giudizi. Le sentenze in questione, infatti, non contengono alcuna statuizione nei confronti di (o relativa alla) posizione di alcun socio assegnatario della Parte_1
La giurisprudenza citata da parte attrice a sostegno del proprio assunto risulta: Per_ a) inconferente, poiché le sentenze e non avevano determinato i costi di acquisizione delle Per_3 aree in discorso, ma il risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno derivante dagli illeciti commessi dagli enti esproprianti, consistenti nella mancata ultimazione delle procedure ex lege; , CP_1 come tutti gli altri soci assegnatari, è pacificamente estraneo a tali illeciti;
b) superata da più recenti pronunce (vedi gli allegati da n. 1 a 6 alla Comparsa conclusionale Convenuto), secondo le quali “ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente” (Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 31969 del 06.12.2019).
In conformità a tale orientamento, la Sent. Trib. VA n. 612/2022 statuisce che “non è condivisibile l'assunto di parte attrice in base al quale le sentenze della Corte di Appello di VA n. 460/2013 ( e n. 369/2013 ( ) abbiano efficacia di giudicato riflesso nei confronti del convenuto… né Per_2 Per_3 ha pregio l'osservazione che, in ogni caso, opererebbe nei suoi confronti il c.d. giudicato riflesso… alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema Corte e a mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
pagina 8 di 18 (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81;
970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02);
(b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico" (1895/65; 2112/71; 11213/07);
(c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una "situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.” Per contro, sussiste un giudicato diretto nei confronti della Cooperativa, ai sensi del quale nulla è Per_ dovuto dai soci assegnatari per le aree e : Per_3
- Trib. VA, Sent. n. 731/2022, Dott.ssa Lippi;
- Trib. VA, Sent. n. 612/2022, e C. App. VA, Sent, n. 592/2024, Cooperativa/Sivori;
- Trib. VA, Sent. n. 611/2022, e C. App. VA, Sent. n. 607/2024, Cooperativa/Valsecchi. Infine, Cass. civ., Ord. n. 25920 del 02.10.2024 ha espressamente censurato il precedente orientamento del Tribunale e della Corte d'Appello di VA: tale pronuncia, infatti, ha escluso che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, in forza della quale gli assegnatari si erano obbligati a rimborsare alla Cooperativa il costo di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi, intendesse includere in tale costo anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva delle medesime aree. Secondo la difesa del convenuto, quindi, la Cooperativa non agisce per ottenere dal socio assegnatario la rifusione, pro quota, dei costi di acquisizione delle aree dalla stessa asseritamente sopportati, bensì per addossare indebitamente al medesimo una parte di quanto dovuto dall'attrice stessa in manleva al in quanto corresponsabile con quest'ultimo di fatti illeciti in danno degli ex Controparte_5 Per_ proprietari delle aree e . L'attrice, quindi, non tiene conto del fatto che gli assegnatari di Per_3 aree espropriate non possono essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai soggetti esproprianti a danno dei proprietari delle aree stesse.
La Cooperativa non può pretendere una somma superiore ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti all'esito di una legittima e corretta procedura di esproprio (vedi anche Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 9066 del 12.04.2018; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 577 del 21.02.2005; conf. Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 4815 del 22.07.2010).
Quanto sopra trova conferma nella CTU espletata e depositata il 03.09.2024, secondo cui il convenuto Per_ era debitore, per le aree e , del solo importo di € 19.925,42. Per_3
ha invece versato, per la medesima causale, la ben superiore somma di € 45.532,39, a cui CP_1 devono aggiungersi le € 11.872,70 dedotte in compensazione dal credito spettante al convenuto per la vendita della per complessive € 57.405,09. Persona_8
Pertanto, la pretesa creditoria avanzata dalla Cooperativa dovrà essere rigettata, mentre dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 18.506,81 (€ 6.634,11 + € 11.872,70), indebitamente versata alla Cooperativa nel 2015, di cui lo stesso risulta creditore ex art. 2033 c.c. Inoltre, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. n. 159/2008, è stata assegnata al Comune di Lavagna Per_ una somma a saldo di quanto dovuto all'ente stesso dalla Cooperativa in forza delle sentenze e di primo grado. Tale somma è stata ricavata dalla vendita della e deve quindi Per_3 Persona_8 essere qualificata come credito degli assegnatari, che ne erano proprietari, nei confronti della la quota spettante al convenuto ammonta ad € 13.450,23, ma parte attrice deliberatamente Parte_1 ignora tale debenza.
Infine, in via totalmente subordinata, il convenuto ritiene di avere diritto ad un risarcimento per la perdita di chances per l'omessa impugnazione delle sentenze di secondo grado in Cassazione.
REPLICHE PARTE ATTRICE
pagina 9 di 18 Quanto alle doglianze del convenuto sulla pretesa inesistenza del giudicato riflesso, nei suoi confronti, relativamente all'an e al quantum, la eccepisce quanto segue. Parte_1 La medesima contesta, in primo luogo, l'avversa eccezione secondo cui la giurisprudenza da essa stessa citata sarebbe superata. Al contrario, recenti sentenze la confermano, come Cass. civ., Sent. n. 11365 del 12.06.2020 (conf. Cass. civ., Sent. n. 8766/2019).
La difesa attorea ribadisce poi che:
- sussiste nella specie la stretta connessione tra le situazioni giuridiche soggettive costituente il presupposto della operatività del giudicato riflesso;
- la clausola 6 dell'atto di assegnazione obbliga gli assegnatari a rimborsare, in proporzione alle rispettive attribuzioni, “tutti” gli oneri sopportati dalla Cooperativa “in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree”;
- tali costi sono stati quantificati dalle sentenze di cui alle Prod. n. 2 – 5 Attrice, la cui stretta connessione con la presente causa non viene meno per il semplice fatto che le somme siano state liquidate al privato a titolo di danno, vista la connessione con l'acquisizione delle aree;
- tali sentenze, quindi, come anche le già citate sentenze TAR, sono opponibili al convenuto. Quanto all'asserita esistenza di un giudicato diretto nei confronti dell'attrice, le sentenze a cui il convenuto si riferisce non hanno efficacia né di giudicato diretto verso la Cooperativa, essendo state rese tra altre parti, né di giudicato riflesso, non sussistendone i presupposti. Comunque, le statuizioni di non debenza nelle sentenze finora citate riguardano soltanto i “maggiori costi”, che nel caso di specie non vi sono stati, dato che:
- sia le indennità da espropriazione, sia i risarcimenti, devono essere parametrati al valore dell'area ai sensi di Corte Cost., Sent. n. 348/1997;
- tutte le voci di costo sono state ridotte del 50% dalle sentenze . Persona_6
La sentenza n. 731/2022, che esprime un contrario orientamento, caso isolato. Quanto all'avversa asserzione, secondo cui la Cooperativa intenderebbe, con la presente causa, addossare al convenuto parte di quanto dovuto al in conseguenza degli illeciti Controparte_5 commessi dall'attrice stessa, la difesa attorea ribadisce, in primo luogo, che è infondata l'avversa eccezione di nullità della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione. Risultano parimenti infondate le restanti doglianze di , visto che le somme dovute al privato, CP_1 anche se liquidate a titolo di danni, sono comunque addebitabili all'assegnatario pro quota ex art. 35 L. 865/1971, e quindi rientrano nei costi di acquisizione delle aree. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di , ribadisce l'attrice che gli unici importi CP_1 versati per le causali dal convenuto sono quelli, già detratti in citazione dal dovuto, di € Parte_2
38.898,28 e € 6.634,11; null'altro il convenuto ha versato, quindi null'altro gli deve essere restituito. Anche il CTU ha accertato che le uniche somme versate sono quelle già indicate dalla e Parte_1 detratte in citazione, e inoltre non conferma la compensazione eccepita dal convenuto.
Infine, parte attrice ribadisce la tardività, inammissibilità e infondatezza delle nuove allegazioni contenute nella prima memoria istruttoria della controparte, anche in considerazione del fatto che l'avvenuta riduzione del costo di comparto, in conseguenza della vendita della villetta e della assegnazione delle somme al Comune creditore procedente, risulta dalla perizia di cui alla Prod. n. 11
Attrice.
REPLICHE PARTE CONVENUTA
ribadisce che la fondatezza delle proprie difese e della domanda riconvenzionale proposta CP_1 risulta confermata dall'orientamento formatosi da questo Tribunale a partire dal 2022, confermato dalla Corte d'Appello con le sentenze del marzo 2024. Le sentenze citata da parte avversa devono ritenersi superate, dato che: a) non si basano su alcuna istruttoria tesa a verificare quali sarebbero stati i costi che si sarebbero Per_ sostenuti in caso di legittima definizione degli espropri e;
Per_3 pagina 10 di 18 b) non applicano il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa per cui, in caso di degradazione in illecito degli espropri, l'assegnatario è tenuto al pagamento di un quantum che va commisurato a quanto avrebbe pagato per l'indennità di esproprio, mentre non sono da lui dovuti i maggiori esborsi ex art. 2043 c.c.
Ribadisce altresì il convenuto che:
- il giudicato formatosi sulle sentenze n. 369/2013 e 460/2013 della Corte di Appello di VA non può estendersi a egli medesimo, che non era stato parte dei relativi giudizi e non ha commesso alcun illecito;
- relativamente alla propria eccezione di inadempimento, l'avversa asserzione per cui “non può esistere inadempimento per il tipo di acquisizione delle aree, in quanto la modalità di acquisizione delle aree non è specificata nell'atto di assegnazione” risulta infondata, essendo precisato a pag. 2 dell'atto di assegnazione che la Cooperativa “ha per oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare ai soci”, e tuttavia le procedure espropriative non sono state portate a compimento;
- contrariamente alle avverse dichiarazioni, la degradazione degli espropri in illeciti ha comportato l'insorgere di maggiori costi, come conferma la CTU;
- tuttavia, sempre stando alla CTU, il convenuto, non potendogli essere addebitati i costi derivanti Per_ dagli illeciti, risultava debitore per le aree e di sole € 19.925,41, e il medesimo ha già Per_3 versato molto di più;
- pertanto, la pretesa creditoria attorea risulta inaccoglibile, diversamente dalla domanda riconvenzionale di;
CP_1
- le avverse eccezioni di nullità della CTU sono infondate, dato che la validità della stessa era stata riconosciuta dalle sentenze n. 611 e 612 del 2022.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
§1. Sulla nullità della clausola di cui all'art. 6 dell'atto di assegnazione La clausola prevede che “le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla SO , in proporzione al valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori e all'acquisizione delle aree”. La clausola deve ritenersi dotata di sufficiente determinatezza in forza della “connessione” che le spese devono avere rispetto all'ultimazione dei lavori e - per quanto qui interessa - all'acquisizione delle aree, rimanendo demandato all'attività interpretativa stabilire di volta in volta, sulla base di un' interpretazione secondo buona fede, quali costi possano ritenersi connessi con l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree. Sul punto si sono già più volte pronunciati nel senso della ritenuta validità della clausola il Tribunale e la Corte di Appello di VA alle cui motivazioni si rinvia ( cfr. Trib. Ge n. 2146/2017; n. 2148/2017; 2149/2017; 1557/2017; C. App. Ge. n.
398/2007; n. 664/2021; n. 700/2021; n. 701/2021; n. 702/2021).
§ 2. Sull'efficacia di giudicato riflesso delle sentenze intervenute nei giudizi nei Persona_6 confronti del convenuto e sulla riconducibilità dei costi in esse determinati all'art.6 dell'atto di assegnazione Parte attrice ha rivendicato che sulla base dell'art. 6 dell'atto di assegnazione si debba ritenere il convenuto obbligato a versare alla i costi determinati con le sentenze del Tribunale di Parte_1 Chiavari e della Corte d'Appello di VA (doc.2-3-4-5) -emesse in giudizi ai quali non ha CP_1 preso parte- che hanno determinato il valore delle aree oggetto della occupazione acquisitiva e, quindi, hanno stabilito quanto dovuto dal alla parte privata per l'acquisizione delle aree stesse e dalla CP_2 al in forza degli obblighi dalla stessa assunti con la convenzione. Parte_1 CP_2 pagina 11 di 18 Ciò, secondo la Cooperativa, in quanto:
- la stretta connessione-dipendenza tra le situazioni soggettive definite nei giudizi e quella Persona_6 dedotta nel presente giudizio, non viene meno per il fatto che le somme siano state liquidate al privato a titolo di danno, dato che, in caso di occupazione acquisitiva, l'assegnatario è comunque tenuto al pagamento della somma, anche se liquidata per danni, corrispondente nel quantum a quella che sarebbe stata versata complessivamente in caso di espropriazione legittima, non essendo ammissibile, in base all'art.-35 L.865/1971, affermare che nulla sia dovuto;
- irrilevante è quindi che le somme siano liquidate ai privati a titolo di danno, essendo comunque connesse alla acquisizione delle aree.
Le sentenze , secondo parte attrice, sarebbero quindi opponibili al convenuto, in quanto Persona_6 aventi efficacia nei suoi confronti di giudicato riflesso.
Tale impostazione, accolta in una prima fase in altre analoghe controversie dal giudice di primo grado, è stata vagliata e ritenuta corretta dalla Corte d'Appello con le sentenze che parte attrice ha prodotto nel presente giudizio e richiamato anche nelle difese finali, che però risultano allo stato superate dal nuovo orientamento assunto dalla stessa Corte con le successive sentenze nn. 592/2024 e
607/2024, passate in giudicato, che sono state prodotte dalla difesa del resistente.
In particolare, nel caso in esame, non può configurarsi il c.d. giudicato riflesso alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema Corte a mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
(a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81;
970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico
(Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02);
(b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico" (1895/65; 2112/71; 11213/07);
(c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una "situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento".
Nessuno dei tre requisiti sopra indicati, ricorre nel caso che ci occupa: a)il resistente è titolare di un diritto autonomo, scaturente dal rapporto contrattuale di assegnazione;
b) potrebbe risentire di un pregiudizio giuridico dalle sentenze invocate ove gli venissero addebitati costi derivanti da fatto illecito altrui;
c) è portatore di una situazione giuridica che impone invece un diverso accertamento al fine di verificare o meno l'esistenza di maggiori costi. Le sentenze sui cui si fonda la pretesa della non hanno, infatti, determinato “i costi di Parte_1 acquisizione delle aree ”, bensì l'ammontare del risarcimento dovuto dal Persona_6 CP_5
e dalla a titolo di responsabilità per fatto illecito, e nessuna domanda e/o
[...] Parte_1 statuizione in tali decisioni riguarda i soci e gli assegnatari della Parte_1
Inoltre si deve rilevare che la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 25904/2024, ha cassato la sentenza n. 459/2023 della Corte di Appello di VA, espressione del precedente orientamento, osservando che:
“Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il costo di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi, che gli assegnatari si erano obbligati
a rimborsare alla ai sensi della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, comprendesse Parte_1 anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva delle medesime aree.
Tale interpretazione della predetta clausola si pone infatti in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di edilizia residenziale pubblica, secondo cui l'art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 865 del 1971, il quale dispone che i corrispettivi dovuti dai concessionari per la cessione del diritto di superficie sulle aree destinate alla realizzazione del programmi per l'edilizia economica e popolare devono assicurare la copertura delle spese sostenute
pagina 12 di 18 dal per l'acquisizione delle aree comprese nel piano, stabilisce un principio inderogabile CP_2 idoneo ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione di cui all'ottavo comma dell'art. 35, in virtù del quale l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza, ove nella medesima convenzione il corrispettivo sia stato erronea-mente determinato in misura inferiore ai costi effettivi
(cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782; 2/07/2020, n. 13595; 8/04/2016, n. 6928). Alla stregua di tale principio, comunemente denominato «di perfetto pareggio economico» o «di neutralità finanziaria», si
è ritenuto che, ove le opposizioni proposte dai proprietari espropriati abbiano condotto alla liquidazione di indennità superiori a quelle offerte, il può agire nei confronti dei CP_2 concessionari delle aree e degli assegnatari degli alloggi per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, ivi comprese le spese legali, ferma restando la facoltà dei convenuti di opporre la negligenza dell'ente nella gestione delle liti, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2022, n. 21572; 10/07/2020, n. 14782). Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile in tutte le ipotesi di definizione legittima dell'iter espropriativo, ivi comprese la cessione volontaria o bonaria e il contratto di transazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2016, n. 9024;
17/10/ 2008, n. 25369; v. anche, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 9/12/2020,
n. 7784, relativa all'ipotesi di acquisto della proprietà per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), mentre ne è stata esclusa l'operatività in caso di acquisto della proprietà delle aree per accessione invertita, in virtù dell'osservazione che non possono farsi ricadere sui concessionari delle aree e i loro aventi causa i maggiori costi sostenuti a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza dell'acquisizione delle aree realizzata attraverso un fatto illecito (cfr. Cass., Sez.
I, 12/04/ 2018, n. 9066; 5/05/2016, n. 9024; 17/10/2008, n. 25369; nello stesso senso, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 22/07/ 2010, n. 4815; 21/02/2005, n. 577). Non merita consenso, in contrario, il richiamo della Corte territoriale alla citata ordinanza di questa
Corte n. 21572 del 7 luglio 2022, la quale, come risulta dalla stessa massima, puntualmente trascritta nella sentenza impugnata, si riferisce al rimborso, non già delle somme pagate al proprietario del fondo a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, ma di quelle versate a titolo di indennità di espropriazione determinata a seguito di opposizione alla stima ed alle relative spese processuali, che, in quanto corrisposte a fronte della legittima acquisizione della proprietà delle aree assegnate, sono senz'altro riconducibili al disposto dell'art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 365 del 1971: nella motivazione dell'ordinanza, si evidenzia d'altronde il legame intrinseco esistente tra il diritto al rimborso e la legittima conclusione della vicenda ablatoria, chiarendosi, anche attraverso il richiamo della giurisprudenza amministrativa, che «il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso
a mente dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione» (cfr. al riguardo, Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1492; Cons. Stato,
Sez. IV, 5/ 03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2014, n. 3809). In proposito, è stata posta in risalto anche la ratio della predetta correlazione, osservandosi che «nel quadro di un disegno di ispirazione costituzionale diretto a promuovere l'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, la norma mira […] a rendere possibile l'esercizio della potestà di esproprio in funzione dell'interesse collettivo che si lega nel caso specifico al perseguimento di più ampi obiettivi di promozione sociale identificabili nel consentire ai ceti meno abbienti, attraverso i protocolli operativi deputati dalla legge,
l'acquisto della proprietà della casa di abitazione» (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782): tale precisa-zione rende evidente che la mera variabilità dei costi necessari per l'acquisizione delle aree, in dipendenza delle vicende giudiziarie attinenti alla determinazione dell'indennità di espropriazione, non
pagina 13 di 18 costituisce una ragione sufficiente a giustificare l'estensione del rimborso ai maggiori importi corrisposti a titolo di risarcimento del danno per l'illecita acquisizione della proprietà delle aree, non essendo ravvisabile, rispetto a quest'ultima, un apprezzabile collegamento con la procedura di esproprio, tale da legittimare la traslazione del relativo onere a carico degli assegnatari, in contrasto con gli obiettivi di pro-mozione sociale perseguiti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. Non può quindi trovare conferma, in questa sede, il principio, enunciato da una recente pronuncia di legittimità (Cass. 18223/2024), proprio in virtù del richiamo alla citata ordinanza n. 21572 del 2022 ed alla n. 14872 del 2020, secondo cui, ai fini del rimborso, è irrilevante che si tratti non già di oneri di urbanizzazione ex ante determinati o determinabili, ma di somme riconosciute, a titolo di danno da occupazione illegittima, nel giudizio pro-mosso dai proprietari espropriati, giacché il principio del pareggio tra il corrispettivo della concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree di cui all'art. 35 cit. impone al concessionario di rimborsare al tutti i costi di acquisizione delle CP_2 aree PEEP”. Per quanto sin qui osservato si deve dunque ritenere che il convenuto non possa essere tenuto al Per_ risarcimento conseguente ad illeciti in danno degli ex proprietari delle aree c.d. e , cui egli è Per_3 estraneo e che le sentenze della Corte di Appello di VA e del Giudice Amministrativo non gli siano opponibili. Al riguardo si osserva che con la sentenza n. 612/22 il Tribunale di VA ha fatto un'attenta analisi delle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Chiavari e della Corte di Appello di VA.
Nel dettaglio di seguito le somme liquidate ed i relativi titoli. X. Con riferimento alle le sentenze del Tribunale Chiavari n. 511/2004 e della Corte di Appello di VA n. 460/2013 Parte_3 hanno liquidato le seguenti somme:
a) risarcimento del danno per occupazione espropriativa per i mappali 260, 261, 978 e 979 (la sentenza del Tribunale li indica solo come mappali 260,261 assumendo la numerazione ante frazionamento): la somma liquidata in appello per effetto di ius superveniens (sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007) è pari a € 1.344.680,23 oltre rivalutazione interessi, conseguente alla mancata emanazione nei termini (10.1.1994) del decreto di espropriazione. Per tali mappali può essere addebitato al convenuto solo somma corrispondente all'indennità di esproprio, come calcolata dal CTU. Tale somma per le ragioni sopra viste deve essere liquidata in base alla legge vigente all'epoca in cui si sarebbe dovuto emettere il decreto di esproprio (entro il 10.1.1994 ). b) riduzione di valore a seguito di frazionamento per il mappale 263 (mappale rimasto in proprietà del privato): la somma liquidata dal
Tribunale, non oggetto di revisione in appello, è pari al 60% del valore venale di £ 734.832.000 (cfr. pag. 29 e 30 sent. Tribunale e pag. 104 sent. Corte di Appello); la somma è stata liquidata in dispositivo in uno con il risarcimento del danno da occupazione appropriativa . Per tale somma si veda infra.
c) risarcimento del danno per occupazione illegittima per il mappale 977 (area non utilizzata e poi restituita al proprietario): la somma liquidata dal Tribunale e confermata in appello è pari a € 102.127.665 oltre rivalutazione interessi. Tale costo non è connesso con l'acquisizione delle aree sulle quali è stato costruito il comparto n. 5, in quanto l'area a cui si riferisce non è stata utilizzata per la realizzazione dell'intervento edilizio. Per il mappale 977 di mq 880 (derivante da frazionamento del mappale 263 – di originari mq 2160 - per mq 880), non oggetto di trasformazione, è stata disposta la restituzione, pur dandosi atto che ne era stato utilizzato in toto l'indice di fabbricabilità (pag. 102 sent. 460/2013). Il danno conseguente alla diminuzione di valore del mappale 977 è stato ritenuto dalla Corte di Appello duplicazione del danno da deprezzamento dell'originario mappale 263 (pag. 104 e 105 sent. 460/2013) già liquidato dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Chiavari nel 60% di £ 734.832.000, ossia £ 440.899.200 pari a € 227.705,43. Tale valore va in effetti riconosciuto come costo connesso all'acquisizione delle aree e può essere assunto anche ai fini dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (“E' dovuta un'indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”) come importo da rifondere alla;
Parte_1 d) interessi legali sull'importo liquidato dalla Corte d'Appello a titolo di indennità di occupazione legittima (indennità pari a £ 697.308.000) oltre ulteriori interessi anatocistici dal giorno della domanda. Gli interessi (anche anatocistici) sulla indennità di occupazione legittima (che nel suo importo capitale non costituisce oggetto di domanda) possono essere addebitati all'assegnatario solo ove risulti che lo stesso non abbia tempestivamente versato la propria quota di indennità per occupazione legittima, quando tale quota gli sia stata richiesta. In
pagina 14 di 18 caso contrario non vi è ragione di addebitare all'assegnatario un costo che dipende da una ritardata corresponsione di indennità a lui non addebitabile.
Tale prova non è stata fornita. e) spese di lite e CTU Tali costi sono conseguenti all'illegittimo comportamento del e della e non possono ritenersi connessi con CP_2 Parte_1 acquisizione aree, secondo l'accezione sopra accolta. XI. Con riferimento alle , il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 510/2004 ha riconosciuto le seguenti somme: CP_6 a) risarcimento del danno per occupazione illegittima in misura di £ 204.609.097 (pari a € 105.671,77) oltre rivalutazione interessi per il mapp. 976, che ha riconosciuto esser rimasto Per_ in capo a , poiché non interessato da irreversibile trasformazione. Tale costo non è connesso con l'acquisizione delle aree sulle quali è stato costruito il comparto n. 5, trattandosi di area rimasta in proprietà privata. b) interessi sull' importo liquidato dal titolo di indennità di occupazione legittima (che nel suo importo capitale non costituisce oggetto di domanda) in misura di £ 93.746.793 pari a € 48.416,17, oltre ulteriori interessi anatocistici dal giorno della domanda: vale anche in questo caso quanto sopra osservato con Per riferimento alla voce d) per le aree
c) nulla è stata liquidato per risarcimento danni da occupazione espropriativa, non avendo ravvisato il Tribunale irreversibile trasformazione del fondo , che poteva Parte_4 quindi - a giudizio del Tribunale - essere restituito. La Corte di Appello con sentenza n. 369/2013 sul punto ha riformato l'impugnata sentenza, non perché vi fosse stata irreversibile trasformazione del mappale n. 976 (la Corte riconosce infatti che la restituzione del mappale 976 era ancora certamente possibile) bensì Per_ sul rilievo che con, l'atto introduttivo del giudizio, aveva rinunziato al diritto di proprietà (pag. 87 sentenza n. 369/2013). Va detto, come si evince dalla sentenza della Corte di Appello, che: Per_
- il mappale di proprietà era il n. 257 originariamente di mq 2060; - ne veniva autorizzata l'occupazione temporanea in via
d'urgenza in vista della successiva espropriazione limitatamente mq 890;
- la porzione di mq 890 dell'originario mappale 257 assumeva, a seguito di frazionamento, il numero di mappale 976, mentre la restante parte di mq 1170 rimaneva contraddistinta dal n. 257. Per_ La sentenza della Corte d'Appello ha dunque riconosciuto per l'area di cui al mappale 976 (sul quale era intervenuta rinuncia alla proprietà) un risarcimento pari al valore venale per € 148.129,96 e per il residuo mappale 257 (residuato dal frazionamento) un risarcimento da deprezzamento (per sfruttamento dell'indice edificatorio cfr. pag. 91 e 92) di € 78.778,36 per totali € 226.908,321. La sentenza della Corte di Appello ha invero accertato che anche per il mappale 976 era stato comunque utilizzato “esclusivamente e totalmente l'indice di fabbricabilità” (pag.80). La diminuzione di valore derivante dall'utilizzazione per entrambi i mappali dell'indice di edificabilità viene in rilievo come costo connesso all'acquisizione delle aree ai sensi dell'art. 46 sopra citato, mentre la somma liquidata dalla Corte di appello per la rinuncia operata dal privato al mappale 976 (non oggetto di occupazione espropriativa in quanto non interessato da irreversibile trasformazione) non fa parte dei costi di acquisizione delle aree. Tale perdita di valore è stata calcolata dalla Corte di Appello per il mappale 257 di mq1.170 (residuato dal frazionamento) in € 78.778,36 pari a un valore a mq di € 67,33. Tale valore a mq può ritenersi attendibile anche per la porzione frazionata dell'originario mappale 257, corrispondente al mappale 976 di mq 890, per la quale può essere liquidato un deprezzamento pari a € 59.923,70 (€ 67,33x mq 890).
Per entrambe i gradi di giudizio sono state liquidate spese di lite e CTU. Tali somme sono conseguenti all'illegittimo comportamento del e della Cooperativa e non possono ritenersi connesse con CP_2 l'acquisizione delle aree.
In conformità al consolidato insegnamento in materia elaborato dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato (il quale prevede che “gli assegnatari siano tenuti, anche in vicende di espropriazione indiretta come quella in esame, al pagamento di un quantum, che deve essere commisurato a quanto essi avrebbero pagato in un tradizionale procedimento di esproprio, regolato dalle leggi n. 167/1962 e
865/1971, stabilendo, a contrario, la non debenza per eventuali maggiori costi ex art. 2043 c.c…”), recepito anche dal Tribunale di VA con le sentenze n. 611/2022 e 612/2022 e dalla Corte D'Appello di VA con le sentenze 597/2024 e 607/2024 si ritiene dunque che il convenuto sia tenuto a corrispondere solo quanto avrebbe dovuto pagare in virtù del procedimento di esproprio.
§ 3. Sugli obblighi della Cooperativa Nell'atto di assegnazione è previsto che la Cooperativa SO “ha per oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare ai soci” (pag. 2), e che la Cooperativa “in attuazione dei suoi scopi sociali, con atto Notaio di Chiavari in data 10 giugno 1983 […] [aveva] Persona_9 stipulato con il Comune di Lavagna ai sensi dell'art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865 per la concessione e
pagina 15 di 18 regolamentazione del diritto di piena proprietà sulle aree residenziali comprese nel comparto 5 del piano di zona P.E.E.P.”. Deve pertanto ritenersi corretto l'assunto del resistente secondo cui il principale obbligo della nei confronti dei suoi soci assegnatari fosse proprio quello di assegnare agli stessi una Parte_1
“abitazione economica” , con necessaria fruizione da parte della delle agevolazioni Parte_1 previste dalla Legge in materia di edilizia economico-popolare, tra le quali, rientravano proprio quelle in materia di espropriazione per pubblica utilità delle aree su cui realizzare gli alloggi. Il Comune di Lavagna, con Deliberazione Consiliare n. 91/1982, aveva infatti conferito apposita delega alla Cooperativa Edilizia SO per intraprendere i relativi procedimenti espropriativi e/o di acquisizione bonaria delle aree interessate, procedimento che non sono mai stati portati a compimento dal Comune delegante e dalla Cooperativa delegata con conseguente impossibilità di avvalersi delle agevolazioni in proposito previste dalla legge.
§ 4.Sulla ctu
Nella sua relazione definitiva depositata in data 3.09.2024, il CTU Geom. nel dare risposta ai CP_3 quesiti formulati dal Tribunale, ha così, tra l'altro, concluso:
“
3. l'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta alla data del 10/10/1994 per le aree e , Per_2 Per_3 calcolata in base alla legge sugli espropri in allora vigente, tenuto conto del valore venale risultante dalle sentenze n. 369 e n. 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, ammonta a € 753.657,58
(ved. cap.
3.3 a partire da pagina 22);
4. sulla scorta della documentazione in atti risulta che in relazione alle espropriazioni dei terreni Per_2
e il convenuto ha versato alla Cooperativa Edilizia l'importo complessivo di € Per_3 CP_1
45.532,39 (ved. cap.
3.4 a partire da pagina 31);
5. sub. a) - risposta in base al punto 2 del quesito:
- in base al costo degli espropri posto a carico della in base alle voci di condanna delle Parte_1 sentenze n. 369 e n. 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, il convenuto sarebbe CP_1 tenuto a corrispondere, in ragione della sua quota millesimale di 22,956 su un totale di 921,315 millesimi, l'importo di € 51.685,85; sub. b) - risposta in base al punto 3 del quesito:
- in base all'ammontare dell'indennità d'esproprio al 10/01/1994, calcolata a tale data secondo legge in allora vigente, il convenuto sarebbe tenuto a corrispondere, in ragione della sua quota CP_1 millesimale di 22,956 su un totale di 921,315 millesimi, l'importo di € 19.925,42;” Parte resistente ha chiesto la restituzione dell'indebito evidenziando che è pacifico e confermato dalla Per_ CTU che per le aree e ha già (indebitamente) versato alla CP_1 Per_3 Parte_1
“l'importo complessivo di € 45.532,39” (importo ben maggiore – oltre il doppio – rispetto quello dovuto di € 19.925,42), cui deve aggiungersi l'importo di € 11.872,70 dedotto in compensazione dal credito spettante al per la vendita della cosicché la pretesa creditoria CP_1 Persona_8 avanzata dalla Cooperativa dovrà essere rigettata, mentre dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto diretta ad ottenere la restituzione della somma di euro € 18.506,81 (€ 6.634,11 + € 11.872,70), dal medesimo indebitamente versata alla nel 2015. Parte_1
Ritiene il giudicante che con riferimento alla vendita della cosiddetta villetta per effetto di Per_4 esecuzione forzata ai danni dalla Cooperativa, parte attrice in atto di citazione si è limitata ad allegare che l'importo spettante pro quota al convenuto, ricavato dalla vendita forzata e restituito alla parte esecutata, ammontava € 11.827,87 e che tale importo non poteva essere decurtato dal dovuto per Per_ l'acquisizione delle aree Spalle e perché già accreditato allo stesso convenuto per il pagamento da lui dovuto per le espropriazioni delle aree Non risulta prova del versamento della somma in Per_4 questione da parte del resistente.
pagina 16 di 18 Parte attrice ha prodotto comunicazione indirizzata dalla Cooperativa al convenuto in data 02/08/2012 avente ad oggetto “Comparto 5 - Esproprio 1° e 2° – Sentenza 1217 e 1218/2008 - Corte di Per_4 Appello di VA”, in cui si comunica che la Cooperativa aveva versato alla tesoreria del la quota individuale di spettanza del convenuto dovuta Controparte_5 relativamente all'esproprio in oggetto e che la copertura dell'importo in questione era avvenuta utilizzando, in quanto capiente, parte del ricavato dell'esecuzione immobiliare della cosiddetta Tale imputazione è confermata dal doc. 30 di parte Persona_8 attrice. In tale documento si dà compiutamente conto delle imputazioni fatte della somma derivante dalla vendita forzata della cosiddetta villetta e non risultano imputazioni a pagamento dei costi Per_4 Per_ di acquisizione delle aree e . Per_3
La somma indicata da parte convenuta non può quindi essere imputata a copertura delle somme Per_ richiesta dalla per le aree e . Parte_1 Per_3
Ne consegue pertanto che la riconvenzionale proposta dalla parte convenuta va dunque accolta solo per l'importo di € 6.634,11, oltre interessi dalla domanda al saldo. In relazione a tutte le doglianze svolte dalla difesa della parte attrice in relazione alla nullità della ctu si osserva che l'elaborato è frutto di un'attività di indagine svolta nel pieno rispetto nel contraddittorio tecnico. Non risultano, pertanto, fondate le eccezioni di nullità. Il Geometra ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni critiche svolte dai Ctp, da pag.36 CP_3
e ss., da ritenersi qui integralmente richiamate, attenendosi solo ai quesiti formulati dal Tribunale, senza soffermarsi su profili afferenti al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Riguardo all'individuazione della legge applicabile ratione temporis per quantificare l'indennità di esproprio il Ctu ha correttamente evidenziato che:“Al fine di determinare l'ammontare dell'indennità di espropriazione in base al valore venale dei beni alla data del 10/01/1994, posto che la norma in allora vigente stabiliva che l'indennità di espropriazione dovuta per un'area edificabile fosse pari alla media fra il suo valore venale e dieci volte il suo reddito dominicale rivalutato, essendo stabilito nel presente giudizio il valore venale delle aree dalle sentenze della Corte d'Appello n. 369 e n. 460 del 2013 passate in giudicato, lo scrivente ha ricercato - ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione secondo legge in allora vigente – le singole rendite dominicali alla data del 10.1.1994 dei terreni espropriati (derivati dal frazionamento catastale n. 883 del 1989) vedere documentazione catastale di allegato B”. Si fa dunque integrale rinvio all'elaborato peritale, che si ritiene sorretto da motivazione immune da vizi e condivisibile, non ravvisandosi ragioni per il rinnovo della consulenza tecnica. Le ulteriori domande riconvenzionali, svolte in via subordinata per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, devono ritenersi assorbite.
§ 5. Sulla regolamentazione in punto spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022, come da seguente tabella, tenuto conto della particolare complessità della causa.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.379,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.166,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.520,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.552,00 Compenso tabellare (valori massimi) € 7.617,00 Le spese di CTU liquidate in atti sono poste in via definitiva a carico di parte attrice
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Giudice, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa istanza, respinge la domanda attorea;
condanna la Cooperativa Edilizia SO al pagamento in favore di parte convenuta della somma di
€ 6.634,11, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.617,00 per compensi oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
VA, 9.3.2025
Il Giudice
Francesca Lippi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
In persona del Giudice Francesca Lippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 661/2019
Promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. OCCHIONERO Parte_1
ALESSANDRO e POGGI FRANCESCA
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Granara Daniele Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'on.le Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, A) In istruttoria:
- Stante la eccepita violazione da parte del CTU del quesito posto dal sig. Giudice ed il mancato esame dei documenti in atti, e, comunque, ferma l'infondatezza della CTU, per i motivi indicati dal CTP dott.
nelle proprie osservazioni, disporsi la rinnovazione della stessa;
Per_1
B) Nel merito: Voglia l'on.le Tribunale
- Condannare il convenuto al pagamento a titolo di acconto in favore dell'attrice della somma di €
18.737,30, fino al 21/11/2017, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo, per le causali di cui agli atti della , con riserva di agire per le eventuali maggiori somme eventualmente Parte_1 dovute.
C) In ogni caso:
C/1) dichiarare inammissibili le nuove allegazioni contenute nelle pagine 7-8-10 della 1^ memoria e quelle contenute nella 2^ memoria del convenuto ed in subordine rigettarle in quanto infondate come eccepito nella 2^ e 3^ memoria della;
Parte_1
C/2) Dichiarare inammissibile il contenuto della 3^ memoria del convenuto per violazione dell'art.
183-sesto comma n. 3, che permette la sola indicazione di prova contraria, non esistente in detta memoria, ferma la sua infondatezza;
C/3) Rigettare ogni eccezione e domanda riconvenzionale del convenuto per i motivi contenuti negli atti della;
Parte_1
C/4) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre CPA ed IVA, come per legge, e spese di CTU e CT di parte.
D) Sempre in Istruttoria: pagina 1 di 18 Accogliere le eccezioni ed istanze istruttorie indicate nella 3^ memoria della Cooperativa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie tutte del caso, 1) nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto per le motivazioni esposte in atti di parte convenuta;
2) in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la Cooperativa Edilizia SO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al signor la somma di Controparte_1 euro 18.506,81, dal medesimo indebitamente corrisposta alla nel 2015, oltre interessi dal Parte_1 dovuto al saldo, per le motivazioni di cui agli atti di parte convenuta;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, accertare e dichiarare che le somme fino ad oggi versate dal signor su richieste della per presunti “costi di acquisizione delle Controparte_1 Parte_1 aree e ”, per complessivi euro 70.855,32, eccedono la quota di sua competenza;
Per_2 Per_3
4) sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la Cooperativa Edilizia SO, a risarcire i danni, anche da perdita di chance, subiti dal signor , a causa della Controparte_1 mancata impugnazione nanti la Suprema Corte di Cassazione delle sentenze nn. 369/2013 e 420/2013 della Corte d'Appello di VA, nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
5) in ogni caso, con la vittoria delle spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Comune di Lavagna, in base alla L. 167/1962, adottava il PEEP (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) nel territorio comunale e stipulava con la Cooperativa Edilizia SO (di seguito, per brevità, anche solo ) sette convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 (Prod. n. 17 - 19 Citazione Parte_1
Attrice). In tale operazione rientrava l'assegnazione, da parte del alla Cooperativa, di alcune aree CP_2 costituenti il c.d. Comparto 5 espropriate ai privati, previa dichiarazione di pubblica utilità. L'odierna attrice, quale corrispettivo, si obbligava a pagare al tutti i costi di acquisizione delle CP_2 stesse, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Le aree in discorso venivano acquisite, in parte, con l'espropriazione legittima (aree e in parte Per_4 Per_ con l'occupazione acquisitiva (aree e ); sulle medesime l'odierna attrice costruiva poi vari Per_3 appartamenti che assegnava ai soci. Tra questi ultimi vi era l'attuale convenuto (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
”), al quale veniva assegnato un appartamento con atto del 31.12.1988 (Prod. n. 1 Attrice), CP_1 contenente le seguenti clausole: a) “…il costo stimato dell'alloggio è suscettibile di variazione in sede di chiusura definitiva dei costi di costruzione ed interessi" (pag. 39); b) “le parti danno atto che per l'assegnazione è stato sopra esposto il relativo valore stimato e corrispettivo: esso rappresenta il prezzo di costo dell'alloggio ed accessori, come risulta dalla contabilità della Cooperativa e dai bilanci approvati" (pag. 40-41); c) “per patto espresso le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla SO, in proporzione del valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree" (pag. 42).
Successivamente, venivano emesse le seguenti sentenze (Prod. n. 2 – 7 Attrice):
- Tribunale di Chiavari n. 510/2004 e 511/2004;
- Corte di Appello di VA n. 369/2013 e 460/2013; pagina 2 di 18 - TAR Liguria n. 309/2017 e 310/2017. Tali provvedimenti hanno determinato:
- i costi di acquisizione delle aree su cui è stato realizzato il Comparto 5;
- quanto dovuto dal ai privati per tale acquisizione;
CP_2
- quanto dovuto a propria volta dalla al nella misura del 50% delle somme Parte_1 CP_2 dovute da quest'ultimo ai privati. Per_ Per le aree e , forza delle sentenze di primo e secondo grado, la parte attrice ha versato al Per_3 la complessiva somma di € 1.803.383,76 (Prod. n. 10 - 12 Attrice). CP_2
Il Comune ha richiesto alla Cooperativa un saldo per € 627.547,94 (Prod. n. 10 e Prod. n. 11 Attrice), al Per_ fine di raggiungere il complessivo costo per l'acquisizione delle aree e , quantificato in € Per_3
2.430.931,70.
In base alle sentenze di primo grado del Tribunale di Chiavari, ha versato in acconto alla CP_1 parte attrice un importo pari ad € 38.898,28, per poi versare nel 2015 l'ulteriore somma di € 6.634,11.
La Cooperativa ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle domande riportate CP_1 in epigrafe.
In data 14.05.2019 aveva luogo la prima udienza di trattazione, all'esito della quale il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e fissava per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 08.10.2019. All'esito di tale udienza, avendo le parti precisato le rispettive osservazioni sulle avverse memorie, il Giudice si riservava e con ordinanza del 27.12.2019 riteneva necessario accertare:
1. le spese totali sostenute dalla e dal Comune di Lavagna per la corresponsione delle Parte_1 indennità di occupazione e del risarcimento del danno agli ex proprietari dei terreni espropriati
(oltre interessi e spese di lite);
2. la correttezza del quantum versato dalla al rispetto al quantum dovuto (50%) Parte_1 CP_2 in forza delle sentenze della Corte d'Appello di VA n. 369 e 460 del 2013;
3. il valore dell'indennità di espropriazione alla data di scadenza del termine per l'emissione del decreto di esproprio (10.01.1994), calcolato in base al valore venale dei terreni, qualora tale decreto fosse stato assunto;
4. in quale misura i suddetti costi dovessero essere imputati al convenuto;
5. quali importi erano già stati versati dal convenuto alla Parte_1
6. quali ne fossero le causali.
Conseguentemente licenziava CTU con il seguente quesito:
“Dica ed accerti il CTU, alla luce di tutta la documentazione presente in causa ed esaminati gli atti presenti presso Uffici pubblici: 1) Quale sia l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla e dal Comune di Lavagna Parte_1 in relazione alla espropriazione dei terreni ex e distinguendo le singole voci di spesa;
Per_3 Per_2
2) Quale somma, rispetto al suddetto totale, sia da considerarsi dovuta dalla , alla luce Parte_1 delle sentenze nn. 369 e 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, quale quota del 50% rispetto alle voci di condanna contenute nelle sentenze medesime (indennità di occupazione legittima, risarcimento del danno, rispettivi interessi) ed alle spese dei relativi due gradi di giudizio;
3) Quale sarebbe stato l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente intesa, calcolato in base al valore venale del bene alla data del 10.01.1994;
4) Quale sia l'ammontare complessivo dei versamenti già effettuati dal convenuto alla e Parte_1 quali ne siano le rispettive causali;
5) In quale misura i costi imputabili alla , in base, rispettivamente, agli accertamenti di Parte_1 cui ai punti 2 e 3, siano imputabili al Sig. , in ragione della quota millesimale di sua CP_1 proprietà”. pagina 3 di 18 Inoltre, il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. presentata dal convenuto, ordinava a parte attrice il deposito dei documenti relativi alle consulenze tecniche espletate nei giudizi di opposizione alla stima davanti alla Corte di Appello di VA definiti con le sentenze n. 685/94 Per_ (Spalla) e 687/94 (Ripamare dante causa ), ed in quelle davanti al Tribunale di Chiavari R.G. n. Per_ 921/1997 (Spalla) e 922/1997 ) e alla Corte di Appello di VA R.G. n. 80/2005.
Infine, il Giudice nominava quale CTU il dott. Persona_5 Dopo una serie di rinvii e proroghe, all'udienza del 28.02.2023, il nuovo Giudice assegnatario, rilevato il mancato deposito dell'integrazione alla CTU precedentemente richiesta, fissava al 30.06.2023 l'udienza per la precisazione delle conclusioni. La CTU veniva successivamente depositata in data 13.03.2023. All'udienza del 23.05.2023, il convenuto eccepiva la nullità della perizia ed insisteva affinché per la rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con nomina di diverso CTU avente il titolo di Geometra o di Architetto. All'udienza del 30.06.2023, il Giudice, rilevato che il CTU nella relazione peritale definitiva si era limitato ad allegare le osservazioni dei CTP senza rispondere alle stesse, in accoglimento della richiesta del convenuto e in rispetto del diritto alla difesa, disponeva la rinnovazione della perizia e nominava
CTU il Geometra così riformulando il quesito: Controparte_3
“Dica ed accerti il CTU, alla luce di tutta la documentazione presente in causa ed esaminati gli atti presenti presso uffici pubblici: 1) Quale sia l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla e dal Comune di Lavagna Parte_1 in relazione alle espropriazioni dei terreni ex e distinguendo le singole voci di spesa;
Per_3 Per_2
2) Quale somma, rispetto al suddetto totale, sia da considerarsi dovuto dalla , alla luce Parte_1 delle sentenze nn. 369 e 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, quale quota del 50% rispetto alle voci di condanna contenute nelle sentenze medesime (indennità di occupazione legittima, risarcimento del danno, rispettivi interessi) ed alle spese dei relativi due gradi di giudizio;
3) Quale sarebbe stato l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente intesa, calcolato in base al valore venale del bene alla data del 10.01.1994;
4) Quale sia l'ammontare complessivo dei versamenti già effettuati dal convenuto alla e Parte_1 quali ne siano le rispettive causali;
5) In quale misura i costi imputabili alla , in base, rispettivamente, agli accertamenti di Parte_1 cui ai punti 2 e 3, siano imputabili al convenuto in ragione della quota millesimale di sua proprietà”. Dopo ulteriori proroghe veniva depositato l'elaborato e il Giudice fissava al 17.09.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.
LE DEDUZIONI DELLA PARTE ATTRICE E LE SUE DIFESE
La parte attrice, considerando che:
- ai quarantadue assegnatari del Comparto 5 competono complessivamente 921.314 millesimi dello stesso;
- all'immobile assegnato al convenuto sono attribuiti 24,358 millesimi (Prod. n. 23 e 24 Attrice), ritiene che la quota del costo complessivo di Comparto di competenza di debba essere così CP_1 calcolata:
€ 2.430.931,70 : 921,315 (millesimi di Comparto) x 24,358 (millesimi ) = € 64.269,69, e che CP_1 da tale ultima somma vadano detratte quelle già versate dal convenuto, residuando così la somma rivendicata nel presente giudizio. In diritto, l'attrice ritiene che le sentenze del Tribunale di Chiavari e della Corte di Appello di VA siano opponibili al convenuto, in quanto aventi efficacia di giudicato riflesso nei confronti dello stesso,
pagina 4 di 18 essendo titolare di situazioni giuridiche soggettive strettamente dipendenti da quelle definite CP_1 nei giudizi. Infatti, in base al rapporto di assegnazione il convenuto si è obbligato a versare alla “in Parte_1 proporzione del valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree”. Tra questi oneri connessi alla acquisizione delle aree rientrerebbero le somme determinate dalle sentenze . Persona_6
A sostegno della propria pretesa la cita diverse pronunce giurisprudenziali, in particolare Parte_1 Cass. civ. sez. lav., Sent. n. 6788 del 19.03.2013, secondo cui “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione...” (conf. Cass. n. 18062/2019, nonché Cass. n. 57/2015; n. 6788/2013; n. 18725/2007; n. 4864/2007; n. 2137/2014; n. 4605/1988; Cass. 11365 del 12.06.2020;
Cass. n. 8766/2019). La ha dunque sviluppato i seguenti argomenti difensivi. Parte_1
-Validità della clausola riferita al pagamento del prezzo. Infondatezza della eccezione di nullità proposta dalla controparte si richiama alla sentenza n. 398/2007 della Corte di Appello di VA (Prod. n. 36 CP_4 Attrice all. Memoria istruttoria n. 2), resa in un giudizio in cui erano parti l'attrice stessa e alcuni assegnatari, nella quale è stato statuito relativamente alle clausole attinenti al prezzo: “per quanto specificatamente riguarda il corrispettivo dovuto dal socio acquirente, la misura e le modalità del pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto;
…nelle assegnazioni in esame è espressamente prevista la possibilità di variazioni del costo stimato dell'alloggio, potendo la
, per patto espresso, chiedere la rifusione, in proporzione al valore del bene attribuito, Parte_1 delle ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione e all'acquisizione delle aree…” (pag. 16). Pertanto, l'avversa eccezione di nullità di tali clausole secondo l'attrice è infondata. Inoltre non corrisponderebbe al vero che nell'atto di assegnazione non vi fossero i criteri di determinabilità del prezzo richiesti dall'art. 1346 c.c. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il prezzo di una compravendita immobiliare è determinabile quando le parti hanno pattuito nel contratto “i criteri o parametri per la determinazione del prezzo” e la successiva quantificazione di tale prezzo non richiede una ulteriore pattuizione delle parti (Cass. civ., Sent. n. 1332/2017; conf. Cass. civ. n. 14372/2018; n. 2093/1984; n. 7381/1994; n.
2473/2013; n. 25725/2014; n. 25424/2013; n. 873/1986). Nel caso di specie, le parti hanno pattuito nell'atto di assegnazione (vedi, in particolare, pag. 6) i criteri e/o parametri per la futura determinazione del prezzo, che comprende quanto dovuto dal Comune di
Lavagna ai privati, ex proprietari delle aree, nella misura del 100%.
La validità di tale clausola è stata ribadita da recenti sentenze della Corte di Appello di VA, quali le n. 1098/2023, n. 664/2021, n. 700/2021, n. 701/2021, n. 702/2021, n. 709/2021, e n. 711/2021, rese anch'esse nell'ambito di contenziosi tra l'attrice e altri assegnatari, i cui appelli sono stati respinti (vedi, in particolare, quanto statuito da C. App. VA n. 664/2021, come riportato alle pag. 7 – 10
Comparsa conclusionale Attrice). Tali sentenze confermano che “in base alla clausola, sono dovute dall'assegnatario alla Cooperativa (e da questa al tutte le somme comunque connesse alla CP_2 acquisizione delle aree tra cui somme dovute per risarcimento danni, spese legali, di ctu ecc.” (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 11).
-Infondatezza della eccezione di inadempimento formulata dal convenuto
pagina 5 di 18 Secondo la difesa del resistente, anche nel caso in cui le clausole in esame fossero ritenute valide, le somme richieste non sarebbero dovute dal convenuto assegnatario, in quanto relative non a indennità di espropriazione ma al risarcimento del danno conseguente alla occupazione espropriativa realizzata dal e dalla CP_2 Parte_1
Parte attrice replica che:
- non può esistere inadempimento per il tipo di acquisizione delle aree, in quanto la modalità di acquisizione non è specificata nell'atto di assegnazione;
- le acquisizioni di cui è causa, essendo anteriori al 30.09.1996, sono disciplinate dalla legge statale n. 662 del 23.12.1996, ed in particolare dall'art. 3, comma 65, della stessa.
-Inesistenza di maggiori costi Secondo l'attrice nei casi di occupazione espropriativa, l'assegnatario è comunque tenuto al pagamento delle somme per l'acquisizione delle aree, anche se liquidate a titolo di danni. Andrebbero solo esclusi gli eventuali maggiori costi rispetto a quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione legittima (Consiglio di Stato 577/2005; 4815/2000; TAR Piemonte 681/2009; Tar
Lombardia 773/2004; Cass.21465/2019 TAR Lombardia n. 776/2004), come confermato dalle già citate sentenze della Corte di Appello di VA n. 1098/2023, n. 664/2021, n. 700/2021, n. 701/2021, n. 702/2021, n. 709/2021, e n. 711/2021 (vedi, in particolare, la n. 1098/2023, pag. 16).
Nella specie, tali costi non sussistono, come ha evidenziato parte attrice nella sua prima memoria istruttoria (pag. 22 – 28), in base a documentazione che sarebbe stata invece ignorata dal CTU.
-Nullità per violazione del quesito e ed in ogni caso infondatezza della CTU espletata Stando alla Cooperativa, la documentazione da cui la medesima deduce l'inesistenza di maggiori costi è stata indebitamente ignorata dalla CTU;
quest'ultima, pertanto, “erroneamente ed in violazione del quesito, non ha quantificato correttamente le somme dovute in caso di espropriazione legittima avendo escluso una serie di importo anche rilevanti, in realtà dovuti in base alla normativa applicabile” (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 15). Infatti, il terzo quesito chiedeva al CTU di determinare “l'ammontare dell'indennità di espropriazione, complessivamente inteso”. Quindi, il perito avrebbe dovuto indicare tutte le somme dovute al privato in caso di espropriazione legittima delle aree mentre ha incluso nella perizia soltanto le somme relative ai mappali Persona_6 Per_ Per_ 260, 261, 978, 979 (aree ) e 976 (aree ), escludendo i mappali 263 e 977 (aree ), nonché Per_3 il n. 257 (aree ). Per_3
La Cooperativa sostiene che: Per_ a) quanto alle aree :
- il danno da deprezzamento del mappale 263 deve essere riconosciuto al privato in ragione della privazione dell'indice di edificabilità utilizzato per la realizzazione delle opere;
- in tale voce di danno da deprezzamento è ricompresa anche quella relativa al mappale 977, che era stato scorporato dal mappale 263;
- dalla voce di danno da deprezzamento del mappale 977 deve distinguersi quella del danno da illegittima occupazione del medesimo, indicata nei conteggi del CTU in risposta al 1° e al 2° quesito.; b) quanto alle aree : Per_3
- il mappale 257 era risultato, a sua volta, dal frazionamento del mappale 976;
- pertanto, il danno da deprezzamento per la privazione dell'indice di edificabilità doveva essere riconosciuto in capo a entrambi i mappali;
- il CTU avrebbe errato nell'omettere di includere il danno relativo al mappale 257, rilevato dal CTP di parte attrice:
pagina 6 di 18 - “la perizia che il CTU dice di non rivenire in atti è in realtà stata prodotta dalla Cooperativa con i docc.10 e 11 (comunicazione del Comune di Lavagna, con allegata relazione dott.
”, vedi Comparsa conclusionale Attrice, pag. 20. Per_7 In ogni caso, la CTU risulterebbe erronea, “avendo il perito illegittimamente escluso nei conteggi le somme liquidate dalle sentenze della Corte di Appello di VA, come corrispettivo dei mappali di cui è stato utilizzato l'indice di edificabilità e le somme liquidate per deprezzamento della proprietà residua”, mentre tali somme risultavano dovute ex art. 46 L. 2359/1865 (Comparsa conclusionale Attrice, pag. 22).
-Infondatezza delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta
ha richiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di CP_1
“€ 18.506,81, di cui euro 6.634,11, versati direttamente dal signor alla , con CP_1 Parte_1 bonifico in data 29 gennaio 2015 (prod.6), ed euro 11.872,70 dedotti in compensazione dal corrispondente credito in capo all'esponente derivante dalla vendita della c.d. villetta Ostigoni”; Per_ quest'ultima somma, in particolare, sarebbe stato utilizzato dalla per le causali e Parte_1
, per cui, unitamente alla somma versata di € 6.634,11, costituirebbe un indebito oggettivo ex art. Per_3
2033 c.c. L'attrice ritiene tale domanda infondata, dato che:
- il ricavato della vendita della villetta è stato utilizzato, in favore di , per il pagamento di CP_1 quanto da lui dovuto per le aree Ostigoni, in base alle della Appello di VA
n.1217/2018 e 1218/2008 (Prod. n. 28 Attrice), e quindi non deve essere restituita;
- l'importo di € 6.634,11, versato dal convenuto quale acconto sulle maggiori somme dovute in base Per_ alle sentenze di secondo grado e , è stato versato in adempimento degli obblighi Per_3 nascenti dalle clausole dell'atto di assegnazione, trattandosi di somme dovute per l'acquisizione delle aree, e quindi non deve essere restituito, anche perché è stato già detratto dal dovuto (Atto di citazione in giudizio, pag. 1).
-Domanda riconvenzionale subordinata Il convenuto, allegando l'erroneità e la confusione dei conteggi esposti dalla Cooperativa, chiede che il Tribunale, in via subordinata “accerti e dichiari che le somme fino ad oggi versate dal sig.
[...]
su richieste della per presunti costi di acquisizione delle aree e , CP_1 Parte_1 Per_2 Per_3 per complessivi euro 57.405,09 eccedono, comunque, la quota di sua competenza.” Parte attrice contesta che la controparte abbia versato tale somma, sostenendo che il versamento ammonti a sole € 38.898,28 + 6.634,11, e che tale somma sia stata detratta dal complessivo dovuto di
€ 64.269,69, con un residuo da versare al 21.11.2017 di € 18.737,30, somma oggetto del presente giudizio.
-Inammissibilità e, in subordine, infondatezza delle nuove allegazioni contenute nella prima memoria istruttoria del convenuto
, nella propria prima memoria istruttoria (pag. 7 – 9), in parziale modifica di quanto allegato CP_1 in comparsa, sostiene che:
- dalla esecuzione immobiliare di cui alle Prod. n. 26 e 27 Attrice, avente ad oggetto la villetta il Comune, creditore procedente, ha percepito € 508.740,47 assegnati in parziale Per_4 pagamento di quanto dovuto all'epoca dalla per le aree Fenu e Spalla;
Parte_1
- poiché “tale pagamento è stato effettuato al con il ricavato della vendita forzata della c.d. CP_2
(di proprietà degli assegn comparto 5 che ne hanno sostenuto i costi di Persona_8 realizzazione come noto), questo deve, in ogni caso, essere accreditato, pro quota, agli assegnatari ovvero essere considerato quale ulteriore credito in capo agli stessi nei confronti della
”; Parte_1
- quanto al convenuto tale accredito ammonterebbe quindi ad € 13.450,23 (€ 508.740,47 / 921,315 (m/m comparto) x 24,358 (m/m ). CP_1
pagina 7 di 18 Il convenuto, pertanto, nelle proprie conclusioni modifica la domanda riconvenzionale subordinata, chiedendo che il Tribunale “...dichiari che le somme fino ad oggi versate dal sig. .....per CP_1 complessivi euro 70.855,32 eccedono, comunque, la quota di sua competenza.” Tali deduzioni, secondo parte attrice, oltre a costituire una nuova domanda riconvenzionale, inammissibile per tardività, sono comunque infondate, dato che: a. la villetta era di proprietà della costruita con denaro versato dai soci, ed era stata Parte_1 venduta all'asta, in conseguenza del pignoramento da parte del Comune di Lavagna stante la morosità di alcuni soci, tra cui il convenuto, i quali non pagavano quanto da loro dovuto per l'acquisizione delle aree sui cui è stato costruito il Comparto 5; b. il ricavo d'asta, ammontante ad € 1.510.000,00, era stato contabilmente accreditato a tutti i soci tra cui;
CP_1 c. la raccomandata inviata dalla a nel dicembre 2011 e l'allegata scheda Parte_1 CP_1 contabile (Prod. n. 30 Attrice) dimostrano che le somme percepite dal Comune erano già state contabilmente accreditate al convenuto.
-Richiesta di risarcimento danni per pretesa perdita di chance
ritiene di avere “diritto ad essere risarcito per aver perso le chance di vittoria prospettabili CP_1 all'esito dell'impugnazione nanti la Suprema Corte di Cassazione, il cui accoglimento avrebbe potuto ridurre se non anche cancellare, la posizione debitoria della Cooperativa nei confronti del . CP_2
Parte attrice eccepisce che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, chi lamenta la perdita di una chance ha l'onere di provare che la medesima aveva la certezza o l'elevata probabilità di avverarsi.
Nella specie, il convenuto ha omesso di provare che il ricorso, ove proposto, avrebbe avuto una elevata probabilità di accoglimento. Inoltre, la non aveva nessun interesse alle impugnazioni, dato che la riduzione del 50% su Parte_1 tutte le causali contenute nelle sentenze della Corte d'Appello di VA ha determinato un guadagno e non un danno per il convenuto nei limiti della sua quota.
LE DEDUZIONI DELLA PARTE CONVENUTA E LE SUE DIFESE La tesi della secondo cui il giudicato formatosi sulle sentenze n. 369/2013 e 460/2013 Parte_1 della Corte di Appello di VA avrebbe efficacia di “giudicato riflesso” nei confronti di CP_1 relativamente all'an e al quantum della pretesa attorea, viene integralmente contestata dal convenuto in quanto destituita di fondamento e pretestuosa, dato che quest'ultimo non era stato parte di nessuno di tali giudizi. Le sentenze in questione, infatti, non contengono alcuna statuizione nei confronti di (o relativa alla) posizione di alcun socio assegnatario della Parte_1
La giurisprudenza citata da parte attrice a sostegno del proprio assunto risulta: Per_ a) inconferente, poiché le sentenze e non avevano determinato i costi di acquisizione delle Per_3 aree in discorso, ma il risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno derivante dagli illeciti commessi dagli enti esproprianti, consistenti nella mancata ultimazione delle procedure ex lege; , CP_1 come tutti gli altri soci assegnatari, è pacificamente estraneo a tali illeciti;
b) superata da più recenti pronunce (vedi gli allegati da n. 1 a 6 alla Comparsa conclusionale Convenuto), secondo le quali “ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente” (Cass. Civ., sez. VI, Sent. n. 31969 del 06.12.2019).
In conformità a tale orientamento, la Sent. Trib. VA n. 612/2022 statuisce che “non è condivisibile l'assunto di parte attrice in base al quale le sentenze della Corte di Appello di VA n. 460/2013 ( e n. 369/2013 ( ) abbiano efficacia di giudicato riflesso nei confronti del convenuto… né Per_2 Per_3 ha pregio l'osservazione che, in ogni caso, opererebbe nei suoi confronti il c.d. giudicato riflesso… alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema Corte e a mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
pagina 8 di 18 (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81;
970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02);
(b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico" (1895/65; 2112/71; 11213/07);
(c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una "situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.” Per contro, sussiste un giudicato diretto nei confronti della Cooperativa, ai sensi del quale nulla è Per_ dovuto dai soci assegnatari per le aree e : Per_3
- Trib. VA, Sent. n. 731/2022, Dott.ssa Lippi;
- Trib. VA, Sent. n. 612/2022, e C. App. VA, Sent, n. 592/2024, Cooperativa/Sivori;
- Trib. VA, Sent. n. 611/2022, e C. App. VA, Sent. n. 607/2024, Cooperativa/Valsecchi. Infine, Cass. civ., Ord. n. 25920 del 02.10.2024 ha espressamente censurato il precedente orientamento del Tribunale e della Corte d'Appello di VA: tale pronuncia, infatti, ha escluso che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, in forza della quale gli assegnatari si erano obbligati a rimborsare alla Cooperativa il costo di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi, intendesse includere in tale costo anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva delle medesime aree. Secondo la difesa del convenuto, quindi, la Cooperativa non agisce per ottenere dal socio assegnatario la rifusione, pro quota, dei costi di acquisizione delle aree dalla stessa asseritamente sopportati, bensì per addossare indebitamente al medesimo una parte di quanto dovuto dall'attrice stessa in manleva al in quanto corresponsabile con quest'ultimo di fatti illeciti in danno degli ex Controparte_5 Per_ proprietari delle aree e . L'attrice, quindi, non tiene conto del fatto che gli assegnatari di Per_3 aree espropriate non possono essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai soggetti esproprianti a danno dei proprietari delle aree stesse.
La Cooperativa non può pretendere una somma superiore ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti all'esito di una legittima e corretta procedura di esproprio (vedi anche Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 9066 del 12.04.2018; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 577 del 21.02.2005; conf. Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 4815 del 22.07.2010).
Quanto sopra trova conferma nella CTU espletata e depositata il 03.09.2024, secondo cui il convenuto Per_ era debitore, per le aree e , del solo importo di € 19.925,42. Per_3
ha invece versato, per la medesima causale, la ben superiore somma di € 45.532,39, a cui CP_1 devono aggiungersi le € 11.872,70 dedotte in compensazione dal credito spettante al convenuto per la vendita della per complessive € 57.405,09. Persona_8
Pertanto, la pretesa creditoria avanzata dalla Cooperativa dovrà essere rigettata, mentre dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 18.506,81 (€ 6.634,11 + € 11.872,70), indebitamente versata alla Cooperativa nel 2015, di cui lo stesso risulta creditore ex art. 2033 c.c. Inoltre, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. n. 159/2008, è stata assegnata al Comune di Lavagna Per_ una somma a saldo di quanto dovuto all'ente stesso dalla Cooperativa in forza delle sentenze e di primo grado. Tale somma è stata ricavata dalla vendita della e deve quindi Per_3 Persona_8 essere qualificata come credito degli assegnatari, che ne erano proprietari, nei confronti della la quota spettante al convenuto ammonta ad € 13.450,23, ma parte attrice deliberatamente Parte_1 ignora tale debenza.
Infine, in via totalmente subordinata, il convenuto ritiene di avere diritto ad un risarcimento per la perdita di chances per l'omessa impugnazione delle sentenze di secondo grado in Cassazione.
REPLICHE PARTE ATTRICE
pagina 9 di 18 Quanto alle doglianze del convenuto sulla pretesa inesistenza del giudicato riflesso, nei suoi confronti, relativamente all'an e al quantum, la eccepisce quanto segue. Parte_1 La medesima contesta, in primo luogo, l'avversa eccezione secondo cui la giurisprudenza da essa stessa citata sarebbe superata. Al contrario, recenti sentenze la confermano, come Cass. civ., Sent. n. 11365 del 12.06.2020 (conf. Cass. civ., Sent. n. 8766/2019).
La difesa attorea ribadisce poi che:
- sussiste nella specie la stretta connessione tra le situazioni giuridiche soggettive costituente il presupposto della operatività del giudicato riflesso;
- la clausola 6 dell'atto di assegnazione obbliga gli assegnatari a rimborsare, in proporzione alle rispettive attribuzioni, “tutti” gli oneri sopportati dalla Cooperativa “in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione dei lavori ed alla acquisizione delle aree”;
- tali costi sono stati quantificati dalle sentenze di cui alle Prod. n. 2 – 5 Attrice, la cui stretta connessione con la presente causa non viene meno per il semplice fatto che le somme siano state liquidate al privato a titolo di danno, vista la connessione con l'acquisizione delle aree;
- tali sentenze, quindi, come anche le già citate sentenze TAR, sono opponibili al convenuto. Quanto all'asserita esistenza di un giudicato diretto nei confronti dell'attrice, le sentenze a cui il convenuto si riferisce non hanno efficacia né di giudicato diretto verso la Cooperativa, essendo state rese tra altre parti, né di giudicato riflesso, non sussistendone i presupposti. Comunque, le statuizioni di non debenza nelle sentenze finora citate riguardano soltanto i “maggiori costi”, che nel caso di specie non vi sono stati, dato che:
- sia le indennità da espropriazione, sia i risarcimenti, devono essere parametrati al valore dell'area ai sensi di Corte Cost., Sent. n. 348/1997;
- tutte le voci di costo sono state ridotte del 50% dalle sentenze . Persona_6
La sentenza n. 731/2022, che esprime un contrario orientamento, caso isolato. Quanto all'avversa asserzione, secondo cui la Cooperativa intenderebbe, con la presente causa, addossare al convenuto parte di quanto dovuto al in conseguenza degli illeciti Controparte_5 commessi dall'attrice stessa, la difesa attorea ribadisce, in primo luogo, che è infondata l'avversa eccezione di nullità della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione. Risultano parimenti infondate le restanti doglianze di , visto che le somme dovute al privato, CP_1 anche se liquidate a titolo di danni, sono comunque addebitabili all'assegnatario pro quota ex art. 35 L. 865/1971, e quindi rientrano nei costi di acquisizione delle aree. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di , ribadisce l'attrice che gli unici importi CP_1 versati per le causali dal convenuto sono quelli, già detratti in citazione dal dovuto, di € Parte_2
38.898,28 e € 6.634,11; null'altro il convenuto ha versato, quindi null'altro gli deve essere restituito. Anche il CTU ha accertato che le uniche somme versate sono quelle già indicate dalla e Parte_1 detratte in citazione, e inoltre non conferma la compensazione eccepita dal convenuto.
Infine, parte attrice ribadisce la tardività, inammissibilità e infondatezza delle nuove allegazioni contenute nella prima memoria istruttoria della controparte, anche in considerazione del fatto che l'avvenuta riduzione del costo di comparto, in conseguenza della vendita della villetta e della assegnazione delle somme al Comune creditore procedente, risulta dalla perizia di cui alla Prod. n. 11
Attrice.
REPLICHE PARTE CONVENUTA
ribadisce che la fondatezza delle proprie difese e della domanda riconvenzionale proposta CP_1 risulta confermata dall'orientamento formatosi da questo Tribunale a partire dal 2022, confermato dalla Corte d'Appello con le sentenze del marzo 2024. Le sentenze citata da parte avversa devono ritenersi superate, dato che: a) non si basano su alcuna istruttoria tesa a verificare quali sarebbero stati i costi che si sarebbero Per_ sostenuti in caso di legittima definizione degli espropri e;
Per_3 pagina 10 di 18 b) non applicano il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa per cui, in caso di degradazione in illecito degli espropri, l'assegnatario è tenuto al pagamento di un quantum che va commisurato a quanto avrebbe pagato per l'indennità di esproprio, mentre non sono da lui dovuti i maggiori esborsi ex art. 2043 c.c.
Ribadisce altresì il convenuto che:
- il giudicato formatosi sulle sentenze n. 369/2013 e 460/2013 della Corte di Appello di VA non può estendersi a egli medesimo, che non era stato parte dei relativi giudizi e non ha commesso alcun illecito;
- relativamente alla propria eccezione di inadempimento, l'avversa asserzione per cui “non può esistere inadempimento per il tipo di acquisizione delle aree, in quanto la modalità di acquisizione delle aree non è specificata nell'atto di assegnazione” risulta infondata, essendo precisato a pag. 2 dell'atto di assegnazione che la Cooperativa “ha per oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare ai soci”, e tuttavia le procedure espropriative non sono state portate a compimento;
- contrariamente alle avverse dichiarazioni, la degradazione degli espropri in illeciti ha comportato l'insorgere di maggiori costi, come conferma la CTU;
- tuttavia, sempre stando alla CTU, il convenuto, non potendogli essere addebitati i costi derivanti Per_ dagli illeciti, risultava debitore per le aree e di sole € 19.925,41, e il medesimo ha già Per_3 versato molto di più;
- pertanto, la pretesa creditoria attorea risulta inaccoglibile, diversamente dalla domanda riconvenzionale di;
CP_1
- le avverse eccezioni di nullità della CTU sono infondate, dato che la validità della stessa era stata riconosciuta dalle sentenze n. 611 e 612 del 2022.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
§1. Sulla nullità della clausola di cui all'art. 6 dell'atto di assegnazione La clausola prevede che “le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla SO , in proporzione al valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori e all'acquisizione delle aree”. La clausola deve ritenersi dotata di sufficiente determinatezza in forza della “connessione” che le spese devono avere rispetto all'ultimazione dei lavori e - per quanto qui interessa - all'acquisizione delle aree, rimanendo demandato all'attività interpretativa stabilire di volta in volta, sulla base di un' interpretazione secondo buona fede, quali costi possano ritenersi connessi con l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree. Sul punto si sono già più volte pronunciati nel senso della ritenuta validità della clausola il Tribunale e la Corte di Appello di VA alle cui motivazioni si rinvia ( cfr. Trib. Ge n. 2146/2017; n. 2148/2017; 2149/2017; 1557/2017; C. App. Ge. n.
398/2007; n. 664/2021; n. 700/2021; n. 701/2021; n. 702/2021).
§ 2. Sull'efficacia di giudicato riflesso delle sentenze intervenute nei giudizi nei Persona_6 confronti del convenuto e sulla riconducibilità dei costi in esse determinati all'art.6 dell'atto di assegnazione Parte attrice ha rivendicato che sulla base dell'art. 6 dell'atto di assegnazione si debba ritenere il convenuto obbligato a versare alla i costi determinati con le sentenze del Tribunale di Parte_1 Chiavari e della Corte d'Appello di VA (doc.2-3-4-5) -emesse in giudizi ai quali non ha CP_1 preso parte- che hanno determinato il valore delle aree oggetto della occupazione acquisitiva e, quindi, hanno stabilito quanto dovuto dal alla parte privata per l'acquisizione delle aree stesse e dalla CP_2 al in forza degli obblighi dalla stessa assunti con la convenzione. Parte_1 CP_2 pagina 11 di 18 Ciò, secondo la Cooperativa, in quanto:
- la stretta connessione-dipendenza tra le situazioni soggettive definite nei giudizi e quella Persona_6 dedotta nel presente giudizio, non viene meno per il fatto che le somme siano state liquidate al privato a titolo di danno, dato che, in caso di occupazione acquisitiva, l'assegnatario è comunque tenuto al pagamento della somma, anche se liquidata per danni, corrispondente nel quantum a quella che sarebbe stata versata complessivamente in caso di espropriazione legittima, non essendo ammissibile, in base all'art.-35 L.865/1971, affermare che nulla sia dovuto;
- irrilevante è quindi che le somme siano liquidate ai privati a titolo di danno, essendo comunque connesse alla acquisizione delle aree.
Le sentenze , secondo parte attrice, sarebbero quindi opponibili al convenuto, in quanto Persona_6 aventi efficacia nei suoi confronti di giudicato riflesso.
Tale impostazione, accolta in una prima fase in altre analoghe controversie dal giudice di primo grado, è stata vagliata e ritenuta corretta dalla Corte d'Appello con le sentenze che parte attrice ha prodotto nel presente giudizio e richiamato anche nelle difese finali, che però risultano allo stato superate dal nuovo orientamento assunto dalla stessa Corte con le successive sentenze nn. 592/2024 e
607/2024, passate in giudicato, che sono state prodotte dalla difesa del resistente.
In particolare, nel caso in esame, non può configurarsi il c.d. giudicato riflesso alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema Corte a mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:
(a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81;
970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico
(Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02);
(b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico" (1895/65; 2112/71; 11213/07);
(c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una "situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento".
Nessuno dei tre requisiti sopra indicati, ricorre nel caso che ci occupa: a)il resistente è titolare di un diritto autonomo, scaturente dal rapporto contrattuale di assegnazione;
b) potrebbe risentire di un pregiudizio giuridico dalle sentenze invocate ove gli venissero addebitati costi derivanti da fatto illecito altrui;
c) è portatore di una situazione giuridica che impone invece un diverso accertamento al fine di verificare o meno l'esistenza di maggiori costi. Le sentenze sui cui si fonda la pretesa della non hanno, infatti, determinato “i costi di Parte_1 acquisizione delle aree ”, bensì l'ammontare del risarcimento dovuto dal Persona_6 CP_5
e dalla a titolo di responsabilità per fatto illecito, e nessuna domanda e/o
[...] Parte_1 statuizione in tali decisioni riguarda i soci e gli assegnatari della Parte_1
Inoltre si deve rilevare che la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 25904/2024, ha cassato la sentenza n. 459/2023 della Corte di Appello di VA, espressione del precedente orientamento, osservando che:
“Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il costo di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi, che gli assegnatari si erano obbligati
a rimborsare alla ai sensi della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione, comprendesse Parte_1 anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione acquisitiva delle medesime aree.
Tale interpretazione della predetta clausola si pone infatti in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di edilizia residenziale pubblica, secondo cui l'art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 865 del 1971, il quale dispone che i corrispettivi dovuti dai concessionari per la cessione del diritto di superficie sulle aree destinate alla realizzazione del programmi per l'edilizia economica e popolare devono assicurare la copertura delle spese sostenute
pagina 12 di 18 dal per l'acquisizione delle aree comprese nel piano, stabilisce un principio inderogabile CP_2 idoneo ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione di cui all'ottavo comma dell'art. 35, in virtù del quale l'ente è legittimato a pretendere l'eventuale differenza, ove nella medesima convenzione il corrispettivo sia stato erronea-mente determinato in misura inferiore ai costi effettivi
(cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782; 2/07/2020, n. 13595; 8/04/2016, n. 6928). Alla stregua di tale principio, comunemente denominato «di perfetto pareggio economico» o «di neutralità finanziaria», si
è ritenuto che, ove le opposizioni proposte dai proprietari espropriati abbiano condotto alla liquidazione di indennità superiori a quelle offerte, il può agire nei confronti dei CP_2 concessionari delle aree e degli assegnatari degli alloggi per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, ivi comprese le spese legali, ferma restando la facoltà dei convenuti di opporre la negligenza dell'ente nella gestione delle liti, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2022, n. 21572; 10/07/2020, n. 14782). Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile in tutte le ipotesi di definizione legittima dell'iter espropriativo, ivi comprese la cessione volontaria o bonaria e il contratto di transazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2016, n. 9024;
17/10/ 2008, n. 25369; v. anche, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 9/12/2020,
n. 7784, relativa all'ipotesi di acquisto della proprietà per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), mentre ne è stata esclusa l'operatività in caso di acquisto della proprietà delle aree per accessione invertita, in virtù dell'osservazione che non possono farsi ricadere sui concessionari delle aree e i loro aventi causa i maggiori costi sostenuti a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza dell'acquisizione delle aree realizzata attraverso un fatto illecito (cfr. Cass., Sez.
I, 12/04/ 2018, n. 9066; 5/05/2016, n. 9024; 17/10/2008, n. 25369; nello stesso senso, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. IV, 22/07/ 2010, n. 4815; 21/02/2005, n. 577). Non merita consenso, in contrario, il richiamo della Corte territoriale alla citata ordinanza di questa
Corte n. 21572 del 7 luglio 2022, la quale, come risulta dalla stessa massima, puntualmente trascritta nella sentenza impugnata, si riferisce al rimborso, non già delle somme pagate al proprietario del fondo a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, ma di quelle versate a titolo di indennità di espropriazione determinata a seguito di opposizione alla stima ed alle relative spese processuali, che, in quanto corrisposte a fronte della legittima acquisizione della proprietà delle aree assegnate, sono senz'altro riconducibili al disposto dell'art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 365 del 1971: nella motivazione dell'ordinanza, si evidenzia d'altronde il legame intrinseco esistente tra il diritto al rimborso e la legittima conclusione della vicenda ablatoria, chiarendosi, anche attraverso il richiamo della giurisprudenza amministrativa, che «il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso
a mente dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione» (cfr. al riguardo, Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1492; Cons. Stato,
Sez. IV, 5/ 03/2015, n. 1117; Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2014, n. 3809). In proposito, è stata posta in risalto anche la ratio della predetta correlazione, osservandosi che «nel quadro di un disegno di ispirazione costituzionale diretto a promuovere l'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, la norma mira […] a rendere possibile l'esercizio della potestà di esproprio in funzione dell'interesse collettivo che si lega nel caso specifico al perseguimento di più ampi obiettivi di promozione sociale identificabili nel consentire ai ceti meno abbienti, attraverso i protocolli operativi deputati dalla legge,
l'acquisto della proprietà della casa di abitazione» (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14782): tale precisa-zione rende evidente che la mera variabilità dei costi necessari per l'acquisizione delle aree, in dipendenza delle vicende giudiziarie attinenti alla determinazione dell'indennità di espropriazione, non
pagina 13 di 18 costituisce una ragione sufficiente a giustificare l'estensione del rimborso ai maggiori importi corrisposti a titolo di risarcimento del danno per l'illecita acquisizione della proprietà delle aree, non essendo ravvisabile, rispetto a quest'ultima, un apprezzabile collegamento con la procedura di esproprio, tale da legittimare la traslazione del relativo onere a carico degli assegnatari, in contrasto con gli obiettivi di pro-mozione sociale perseguiti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. Non può quindi trovare conferma, in questa sede, il principio, enunciato da una recente pronuncia di legittimità (Cass. 18223/2024), proprio in virtù del richiamo alla citata ordinanza n. 21572 del 2022 ed alla n. 14872 del 2020, secondo cui, ai fini del rimborso, è irrilevante che si tratti non già di oneri di urbanizzazione ex ante determinati o determinabili, ma di somme riconosciute, a titolo di danno da occupazione illegittima, nel giudizio pro-mosso dai proprietari espropriati, giacché il principio del pareggio tra il corrispettivo della concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree di cui all'art. 35 cit. impone al concessionario di rimborsare al tutti i costi di acquisizione delle CP_2 aree PEEP”. Per quanto sin qui osservato si deve dunque ritenere che il convenuto non possa essere tenuto al Per_ risarcimento conseguente ad illeciti in danno degli ex proprietari delle aree c.d. e , cui egli è Per_3 estraneo e che le sentenze della Corte di Appello di VA e del Giudice Amministrativo non gli siano opponibili. Al riguardo si osserva che con la sentenza n. 612/22 il Tribunale di VA ha fatto un'attenta analisi delle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Chiavari e della Corte di Appello di VA.
Nel dettaglio di seguito le somme liquidate ed i relativi titoli. X. Con riferimento alle le sentenze del Tribunale Chiavari n. 511/2004 e della Corte di Appello di VA n. 460/2013 Parte_3 hanno liquidato le seguenti somme:
a) risarcimento del danno per occupazione espropriativa per i mappali 260, 261, 978 e 979 (la sentenza del Tribunale li indica solo come mappali 260,261 assumendo la numerazione ante frazionamento): la somma liquidata in appello per effetto di ius superveniens (sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007) è pari a € 1.344.680,23 oltre rivalutazione interessi, conseguente alla mancata emanazione nei termini (10.1.1994) del decreto di espropriazione. Per tali mappali può essere addebitato al convenuto solo somma corrispondente all'indennità di esproprio, come calcolata dal CTU. Tale somma per le ragioni sopra viste deve essere liquidata in base alla legge vigente all'epoca in cui si sarebbe dovuto emettere il decreto di esproprio (entro il 10.1.1994 ). b) riduzione di valore a seguito di frazionamento per il mappale 263 (mappale rimasto in proprietà del privato): la somma liquidata dal
Tribunale, non oggetto di revisione in appello, è pari al 60% del valore venale di £ 734.832.000 (cfr. pag. 29 e 30 sent. Tribunale e pag. 104 sent. Corte di Appello); la somma è stata liquidata in dispositivo in uno con il risarcimento del danno da occupazione appropriativa . Per tale somma si veda infra.
c) risarcimento del danno per occupazione illegittima per il mappale 977 (area non utilizzata e poi restituita al proprietario): la somma liquidata dal Tribunale e confermata in appello è pari a € 102.127.665 oltre rivalutazione interessi. Tale costo non è connesso con l'acquisizione delle aree sulle quali è stato costruito il comparto n. 5, in quanto l'area a cui si riferisce non è stata utilizzata per la realizzazione dell'intervento edilizio. Per il mappale 977 di mq 880 (derivante da frazionamento del mappale 263 – di originari mq 2160 - per mq 880), non oggetto di trasformazione, è stata disposta la restituzione, pur dandosi atto che ne era stato utilizzato in toto l'indice di fabbricabilità (pag. 102 sent. 460/2013). Il danno conseguente alla diminuzione di valore del mappale 977 è stato ritenuto dalla Corte di Appello duplicazione del danno da deprezzamento dell'originario mappale 263 (pag. 104 e 105 sent. 460/2013) già liquidato dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Chiavari nel 60% di £ 734.832.000, ossia £ 440.899.200 pari a € 227.705,43. Tale valore va in effetti riconosciuto come costo connesso all'acquisizione delle aree e può essere assunto anche ai fini dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (“E' dovuta un'indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”) come importo da rifondere alla;
Parte_1 d) interessi legali sull'importo liquidato dalla Corte d'Appello a titolo di indennità di occupazione legittima (indennità pari a £ 697.308.000) oltre ulteriori interessi anatocistici dal giorno della domanda. Gli interessi (anche anatocistici) sulla indennità di occupazione legittima (che nel suo importo capitale non costituisce oggetto di domanda) possono essere addebitati all'assegnatario solo ove risulti che lo stesso non abbia tempestivamente versato la propria quota di indennità per occupazione legittima, quando tale quota gli sia stata richiesta. In
pagina 14 di 18 caso contrario non vi è ragione di addebitare all'assegnatario un costo che dipende da una ritardata corresponsione di indennità a lui non addebitabile.
Tale prova non è stata fornita. e) spese di lite e CTU Tali costi sono conseguenti all'illegittimo comportamento del e della e non possono ritenersi connessi con CP_2 Parte_1 acquisizione aree, secondo l'accezione sopra accolta. XI. Con riferimento alle , il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 510/2004 ha riconosciuto le seguenti somme: CP_6 a) risarcimento del danno per occupazione illegittima in misura di £ 204.609.097 (pari a € 105.671,77) oltre rivalutazione interessi per il mapp. 976, che ha riconosciuto esser rimasto Per_ in capo a , poiché non interessato da irreversibile trasformazione. Tale costo non è connesso con l'acquisizione delle aree sulle quali è stato costruito il comparto n. 5, trattandosi di area rimasta in proprietà privata. b) interessi sull' importo liquidato dal titolo di indennità di occupazione legittima (che nel suo importo capitale non costituisce oggetto di domanda) in misura di £ 93.746.793 pari a € 48.416,17, oltre ulteriori interessi anatocistici dal giorno della domanda: vale anche in questo caso quanto sopra osservato con Per riferimento alla voce d) per le aree
c) nulla è stata liquidato per risarcimento danni da occupazione espropriativa, non avendo ravvisato il Tribunale irreversibile trasformazione del fondo , che poteva Parte_4 quindi - a giudizio del Tribunale - essere restituito. La Corte di Appello con sentenza n. 369/2013 sul punto ha riformato l'impugnata sentenza, non perché vi fosse stata irreversibile trasformazione del mappale n. 976 (la Corte riconosce infatti che la restituzione del mappale 976 era ancora certamente possibile) bensì Per_ sul rilievo che con, l'atto introduttivo del giudizio, aveva rinunziato al diritto di proprietà (pag. 87 sentenza n. 369/2013). Va detto, come si evince dalla sentenza della Corte di Appello, che: Per_
- il mappale di proprietà era il n. 257 originariamente di mq 2060; - ne veniva autorizzata l'occupazione temporanea in via
d'urgenza in vista della successiva espropriazione limitatamente mq 890;
- la porzione di mq 890 dell'originario mappale 257 assumeva, a seguito di frazionamento, il numero di mappale 976, mentre la restante parte di mq 1170 rimaneva contraddistinta dal n. 257. Per_ La sentenza della Corte d'Appello ha dunque riconosciuto per l'area di cui al mappale 976 (sul quale era intervenuta rinuncia alla proprietà) un risarcimento pari al valore venale per € 148.129,96 e per il residuo mappale 257 (residuato dal frazionamento) un risarcimento da deprezzamento (per sfruttamento dell'indice edificatorio cfr. pag. 91 e 92) di € 78.778,36 per totali € 226.908,321. La sentenza della Corte di Appello ha invero accertato che anche per il mappale 976 era stato comunque utilizzato “esclusivamente e totalmente l'indice di fabbricabilità” (pag.80). La diminuzione di valore derivante dall'utilizzazione per entrambi i mappali dell'indice di edificabilità viene in rilievo come costo connesso all'acquisizione delle aree ai sensi dell'art. 46 sopra citato, mentre la somma liquidata dalla Corte di appello per la rinuncia operata dal privato al mappale 976 (non oggetto di occupazione espropriativa in quanto non interessato da irreversibile trasformazione) non fa parte dei costi di acquisizione delle aree. Tale perdita di valore è stata calcolata dalla Corte di Appello per il mappale 257 di mq1.170 (residuato dal frazionamento) in € 78.778,36 pari a un valore a mq di € 67,33. Tale valore a mq può ritenersi attendibile anche per la porzione frazionata dell'originario mappale 257, corrispondente al mappale 976 di mq 890, per la quale può essere liquidato un deprezzamento pari a € 59.923,70 (€ 67,33x mq 890).
Per entrambe i gradi di giudizio sono state liquidate spese di lite e CTU. Tali somme sono conseguenti all'illegittimo comportamento del e della Cooperativa e non possono ritenersi connesse con CP_2 l'acquisizione delle aree.
In conformità al consolidato insegnamento in materia elaborato dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato (il quale prevede che “gli assegnatari siano tenuti, anche in vicende di espropriazione indiretta come quella in esame, al pagamento di un quantum, che deve essere commisurato a quanto essi avrebbero pagato in un tradizionale procedimento di esproprio, regolato dalle leggi n. 167/1962 e
865/1971, stabilendo, a contrario, la non debenza per eventuali maggiori costi ex art. 2043 c.c…”), recepito anche dal Tribunale di VA con le sentenze n. 611/2022 e 612/2022 e dalla Corte D'Appello di VA con le sentenze 597/2024 e 607/2024 si ritiene dunque che il convenuto sia tenuto a corrispondere solo quanto avrebbe dovuto pagare in virtù del procedimento di esproprio.
§ 3. Sugli obblighi della Cooperativa Nell'atto di assegnazione è previsto che la Cooperativa SO “ha per oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare ai soci” (pag. 2), e che la Cooperativa “in attuazione dei suoi scopi sociali, con atto Notaio di Chiavari in data 10 giugno 1983 […] [aveva] Persona_9 stipulato con il Comune di Lavagna ai sensi dell'art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865 per la concessione e
pagina 15 di 18 regolamentazione del diritto di piena proprietà sulle aree residenziali comprese nel comparto 5 del piano di zona P.E.E.P.”. Deve pertanto ritenersi corretto l'assunto del resistente secondo cui il principale obbligo della nei confronti dei suoi soci assegnatari fosse proprio quello di assegnare agli stessi una Parte_1
“abitazione economica” , con necessaria fruizione da parte della delle agevolazioni Parte_1 previste dalla Legge in materia di edilizia economico-popolare, tra le quali, rientravano proprio quelle in materia di espropriazione per pubblica utilità delle aree su cui realizzare gli alloggi. Il Comune di Lavagna, con Deliberazione Consiliare n. 91/1982, aveva infatti conferito apposita delega alla Cooperativa Edilizia SO per intraprendere i relativi procedimenti espropriativi e/o di acquisizione bonaria delle aree interessate, procedimento che non sono mai stati portati a compimento dal Comune delegante e dalla Cooperativa delegata con conseguente impossibilità di avvalersi delle agevolazioni in proposito previste dalla legge.
§ 4.Sulla ctu
Nella sua relazione definitiva depositata in data 3.09.2024, il CTU Geom. nel dare risposta ai CP_3 quesiti formulati dal Tribunale, ha così, tra l'altro, concluso:
“
3. l'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta alla data del 10/10/1994 per le aree e , Per_2 Per_3 calcolata in base alla legge sugli espropri in allora vigente, tenuto conto del valore venale risultante dalle sentenze n. 369 e n. 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, ammonta a € 753.657,58
(ved. cap.
3.3 a partire da pagina 22);
4. sulla scorta della documentazione in atti risulta che in relazione alle espropriazioni dei terreni Per_2
e il convenuto ha versato alla Cooperativa Edilizia l'importo complessivo di € Per_3 CP_1
45.532,39 (ved. cap.
3.4 a partire da pagina 31);
5. sub. a) - risposta in base al punto 2 del quesito:
- in base al costo degli espropri posto a carico della in base alle voci di condanna delle Parte_1 sentenze n. 369 e n. 460 del 2013 della Corte d'Appello di VA, il convenuto sarebbe CP_1 tenuto a corrispondere, in ragione della sua quota millesimale di 22,956 su un totale di 921,315 millesimi, l'importo di € 51.685,85; sub. b) - risposta in base al punto 3 del quesito:
- in base all'ammontare dell'indennità d'esproprio al 10/01/1994, calcolata a tale data secondo legge in allora vigente, il convenuto sarebbe tenuto a corrispondere, in ragione della sua quota CP_1 millesimale di 22,956 su un totale di 921,315 millesimi, l'importo di € 19.925,42;” Parte resistente ha chiesto la restituzione dell'indebito evidenziando che è pacifico e confermato dalla Per_ CTU che per le aree e ha già (indebitamente) versato alla CP_1 Per_3 Parte_1
“l'importo complessivo di € 45.532,39” (importo ben maggiore – oltre il doppio – rispetto quello dovuto di € 19.925,42), cui deve aggiungersi l'importo di € 11.872,70 dedotto in compensazione dal credito spettante al per la vendita della cosicché la pretesa creditoria CP_1 Persona_8 avanzata dalla Cooperativa dovrà essere rigettata, mentre dovrà essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto diretta ad ottenere la restituzione della somma di euro € 18.506,81 (€ 6.634,11 + € 11.872,70), dal medesimo indebitamente versata alla nel 2015. Parte_1
Ritiene il giudicante che con riferimento alla vendita della cosiddetta villetta per effetto di Per_4 esecuzione forzata ai danni dalla Cooperativa, parte attrice in atto di citazione si è limitata ad allegare che l'importo spettante pro quota al convenuto, ricavato dalla vendita forzata e restituito alla parte esecutata, ammontava € 11.827,87 e che tale importo non poteva essere decurtato dal dovuto per Per_ l'acquisizione delle aree Spalle e perché già accreditato allo stesso convenuto per il pagamento da lui dovuto per le espropriazioni delle aree Non risulta prova del versamento della somma in Per_4 questione da parte del resistente.
pagina 16 di 18 Parte attrice ha prodotto comunicazione indirizzata dalla Cooperativa al convenuto in data 02/08/2012 avente ad oggetto “Comparto 5 - Esproprio 1° e 2° – Sentenza 1217 e 1218/2008 - Corte di Per_4 Appello di VA”, in cui si comunica che la Cooperativa aveva versato alla tesoreria del la quota individuale di spettanza del convenuto dovuta Controparte_5 relativamente all'esproprio in oggetto e che la copertura dell'importo in questione era avvenuta utilizzando, in quanto capiente, parte del ricavato dell'esecuzione immobiliare della cosiddetta Tale imputazione è confermata dal doc. 30 di parte Persona_8 attrice. In tale documento si dà compiutamente conto delle imputazioni fatte della somma derivante dalla vendita forzata della cosiddetta villetta e non risultano imputazioni a pagamento dei costi Per_4 Per_ di acquisizione delle aree e . Per_3
La somma indicata da parte convenuta non può quindi essere imputata a copertura delle somme Per_ richiesta dalla per le aree e . Parte_1 Per_3
Ne consegue pertanto che la riconvenzionale proposta dalla parte convenuta va dunque accolta solo per l'importo di € 6.634,11, oltre interessi dalla domanda al saldo. In relazione a tutte le doglianze svolte dalla difesa della parte attrice in relazione alla nullità della ctu si osserva che l'elaborato è frutto di un'attività di indagine svolta nel pieno rispetto nel contraddittorio tecnico. Non risultano, pertanto, fondate le eccezioni di nullità. Il Geometra ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni critiche svolte dai Ctp, da pag.36 CP_3
e ss., da ritenersi qui integralmente richiamate, attenendosi solo ai quesiti formulati dal Tribunale, senza soffermarsi su profili afferenti al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Riguardo all'individuazione della legge applicabile ratione temporis per quantificare l'indennità di esproprio il Ctu ha correttamente evidenziato che:“Al fine di determinare l'ammontare dell'indennità di espropriazione in base al valore venale dei beni alla data del 10/01/1994, posto che la norma in allora vigente stabiliva che l'indennità di espropriazione dovuta per un'area edificabile fosse pari alla media fra il suo valore venale e dieci volte il suo reddito dominicale rivalutato, essendo stabilito nel presente giudizio il valore venale delle aree dalle sentenze della Corte d'Appello n. 369 e n. 460 del 2013 passate in giudicato, lo scrivente ha ricercato - ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione secondo legge in allora vigente – le singole rendite dominicali alla data del 10.1.1994 dei terreni espropriati (derivati dal frazionamento catastale n. 883 del 1989) vedere documentazione catastale di allegato B”. Si fa dunque integrale rinvio all'elaborato peritale, che si ritiene sorretto da motivazione immune da vizi e condivisibile, non ravvisandosi ragioni per il rinnovo della consulenza tecnica. Le ulteriori domande riconvenzionali, svolte in via subordinata per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, devono ritenersi assorbite.
§ 5. Sulla regolamentazione in punto spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022, come da seguente tabella, tenuto conto della particolare complessità della causa.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.379,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.166,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.520,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.552,00 Compenso tabellare (valori massimi) € 7.617,00 Le spese di CTU liquidate in atti sono poste in via definitiva a carico di parte attrice
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Giudice, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa istanza, respinge la domanda attorea;
condanna la Cooperativa Edilizia SO al pagamento in favore di parte convenuta della somma di
€ 6.634,11, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 7.617,00 per compensi oltre accessori di legge ed esborsi.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU.
VA, 9.3.2025
Il Giudice
Francesca Lippi
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