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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3057/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3057/2020, promossa da: il sig. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 26/09/1966, difeso dall'avv. DESIRÈ EL OUELJA (C.F.
), con domicilio in Viale Bruno Buozzi, n. 15, Velletri C.F._2
(RM), ed indirizzo telematico pec: Email_1
- ATTORE contro il sig. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
Velletri (RM) il 03/02/1976, difeso dall'avv. PIZZUTI VIRGILIA (C.F.
), con domicilio in Corso Giuseppe Garibaldi, n. 78, C.F._4
ON (RM), ed indirizzo telematico pec: Email_2
- CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “Con il presente atto il sig. ut supra Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato chiede che l'accordo depositato venga sancito con sentenza”. Parte convenuta: “…chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni e termini stabiliti nell'accordo.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sintetico riepilogo del giudizio.
1. L'attore, agendo in giudizio, ha sostenuto che il convenuto era proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Lariano, via Casale Romani n. 12, individuato al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 11, particella 215, sub 8, categoria C/3, classe 1, consistenza 160 mq, pervenuto allo stesso mediante decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Velletri in data 11 maggio 2011, nella procedura esecutiva immobiliare RG 561/2000 EI, atto trascritto nei pubblici registri al n. 2132.1/2011 in data 14 giugno 2011, Rep. N. 2836 (All. n. 1 atto introduttivo di parte attrice). Detto acquisto, dell'importo complessivo di € 62.300,00, era stato effettuato dall'odierno convenuto in nome proprio ma con somme provenienti in parte sia dall'odierno attore, Sig. Pt_1
, mediante consegna allo stesso di vaglia circolare non trasferibile
[...] dell'importo di € 25.000,00, n. 8922789212- 12, emesso il 19 marzo 2011 (All. n. 2 atto introduttivo di parte attrice), sia con somme provenienti dal padre,
, per l'importo di € 12.000,00, con l'accordo tra le parti che in un Persona_1 successivo momento il Sig. avrebbe provveduto a trasferire al Controparte_1 fratello, odierno attore, il 50% della proprietà dell'immobile. Ha aggiunto che, a seguito dell'acquisto in capo al predetto convenuto del fabbricato, il Sig. Pt_1
, in considerazione dell'accordo di trasferimento, aveva sempre
[...] provveduto a corrispondere al fratello il 50% delle imposte derivanti dalla proprietà dell'immobile, mediante pagamento in contanti al Sig. CP_1
dietro esibizione da parte di quest'ultimo, delle ricevute di pagamento,
[...] sulle quali il medesimo annotava di proprio pugno l'importo dovuto pro quota dall'odierno attore. Ha dunque lamentato che, nonostante l'accordo tra le parti e i numerosi solleciti, anche formali, del sig. l'odierno convenuto si Parte_1 era rifiutato di addivenire al trasferimento.
2. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo che non aveva frapposto alcun ostacolo alla cointestazione del cespite immobiliare e che il mancato perfezionamento dell'accordo era dipeso esclusivamente dalla illegittima condotta tenuta da parte attorea. In particolare, le spesa complessiva sostenuta per l'aggiudicazione in asta del bene immobile era stata di euro 72.732,00 oltre spese accessorie. Quanto ad euro 17.000,00 erano stati ricevuti per donazione dai genitori delle parti in lite, e;
quanto alla residua somma Persona_2 Persona_3 di euro 50.000,00, era stata versata al 50% dai sig.ri e Pt_1 Controparte_1 quanto alla somma di euro 8.000,00, era stata ricevuta in prestito dalla sig.ra sorella di , e dunque avrebbe dovuto essere Persona_4 Parte_2
pag. 2/6 restituita da parte dei fratelli. Il sig. , invece, si era rifiutato di Parte_1 restituire la quota parte di euro 8.000,00, ovvero euro 4.000,00, alla sorella e vi aveva provveduto il sig. , che si era fatto carico anche per Per_4 CP_1 intero delle spese per imposte, senza che l'attore provvedesse a versare la quota parte di euro 2.881,00. Pertanto, sulla base di tali deduzioni, ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento dell'attore, il quale, appunto, non avrebbe rimborsato la quota di sua spettanza anticipata per l'acquisito dell'immobile dalla sorella e la Per_4 quota parte di spese sostenute a titolo di imposte dallo stesso convenuto, imputando dunque all'inadempimento dell'attore la mancata stipula del trasferimento. Successivamente, soltanto con le memorie ex art. 183, sesto comma cpc, n. 3, il convenuto ha aggiunto che “Al costo dell'aggiudicazione pari ad euro 62.300,00 come dichiarato da controparte si deve aggiungere la fattura emessa dal Notaio n. 473 del 04.07.11 di euro 10.432,64 per spese sostenute Per_5
a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale, cancellazioni formalità ed altro, e così, per un totale costo di euro 72.732,64”, importo che sarebbe stato conseguito con l'aiuto economico della sorella Per_4
Pertanto, ha eccepito che l'accordo raggiunto dalla famiglia al fine Pt_1 di riscattare il bene dalla procedura di espropriazione immobiliare, era stato disatteso solo dal Sig. , il quale non aveva mai incaricato alcun Parte_1 notaio per formalizzare il suo acquisto e non aveva mai provveduto a restituire gli importi versati dalla sorella né le spese per imposte, sebbene fosse nel possesso e nel godimento del bene, disponendo delle chiavi del capannone, all'interno del quale, peraltro, erano collocate cose di sua proprietà.
3. Con sentenza non definitiva n. 2/2023, pubblicata il 04/01/2023, questo Giudice, rilevata la inammissibilità dell'eccezione di inadempimento nonché della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dal convenuto, e respinta altresì la domanda risarcitoria di parte attrice, la quale non aveva sufficientemente dimostrato la ricorrenza in concreto del lamentato danno da mancato godimento dell'immobile, così decideva: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale proposte dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore; - rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- spese al definitivo.”.
4. Con separata ordinanza emessa in pari data è stata disposta una CTU al fine di verificare “la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di causa ai fini del suo trasferimento”.
pag. 3/6 L'incarico è stato conferito all'arch. la quale, con propria Persona_6 relazione depositata in data 06.07.2024, così ha risposto al quesito posto dal Giudicante: “Tenuto conto di quanto documentato in relazione, l'immobile oggetto di causa denunciato al NCEU del Comune di Lariano al Fg.11 P.lla 215 sub 8 categoria C/3, risulta essere stato edificato in assenza di Concessioni Edilizia e per tale abuso è stata presentata una domanda di Concessione in Sanatoria ad oggi da integrare con la documentazione opportuna ai fini di una Pe corretta precisazione da parte dell'Ufficio Sanatoria del Comune Lariano Pe anche dell'importo dovuto. Lo stesso Comune Lariano ha definito la documentazione mancante ai fini del rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria (All.G) e non ha espresso dinieghi alla stessa anche alla luce dei recenti accessi agli atti da me effettuati.”.
5. Successivamente, con note di trattazione scritta autorizzate fino al 22.05.2025, la parte attrice ha comunicato “di aver raggiunto un accordo conciliativo a risoluzione dell'odierna controversia con il sig. ”. Controparte_1
Di detto patto se ne riportano integralmente le condizioni: “1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) I1 sig. cede al sig. l'intera proprietà del fabbricato sito Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Lariano, Via Casale Romani n. 20 (già 12), individuato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 11, Particella 215, Sub 8, Categoria C/3, classe 1; 3) Le parti si obbligano a sostenere, ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione al valore dei beni assegnati e gli oneri fiscali conseguenti alla formalizzazione del presente atto;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo con la regolare formalizzazione dello stesso innanzi agli Avvocati, e dichiarano di non avere Controparte_1 Parte_1 più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in riferimento alle controversie presenti tra gli stessi, avendo così definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa;
5) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente accordo per conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico.”.
***** La decisione.
1. Alla luce dell'accordo raggiunto, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In particolare, parte attrice ha chiesto “…che l'accordo depositato venga sancito con sentenza”; mentre, parte convenuta ha chiesto “…venga dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni e termini stabiliti nell'accordo.”. Tale, infatti, è la pronuncia che “… postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di
pag. 4/6 contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (Cass., n. 4034 del 21/02/2007). Nella specie, ricorrono i presupposti della invocata pronuncia, in quanto sulla base dell'accordo sopramenzionato, il convenuto ha trasferito all'attore l'intera proprietà del bene conteso e le parti hanno dichiarato “…di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in riferimento alle controversie presenti tra gli stessi, avendo così definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa”. Ne consegue che, a fronte della concorde richiesta delle parti, le quali si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, per l'effetto, hanno formulato conclusioni conformi in tal senso, viene meno per il giudice il dovere di pronunziare sul merito della domanda, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, ed essendo sorto, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n. 8448 del 28/05/2012).
1.1 Solo in tali termini, dunque, può darsi corso alla richiesta di recepimento in sentenza delle condizioni pattuite nel suddetto accordo, posto che l'accordo raggiunto dalle parti determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442), “senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la presente decisione, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione (cfr. Trib. Bologna 7 marzo 2020). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata.” (Tribunale di Bergamo, sentenza n. 2175 del 24.11.2021). Ed infatti, come chiarito dall'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, l'attività di mediazione è “finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia…”, la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, il successivo art. 12 della menzionata normativa chiarisce che l'accordo di conciliazione “che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati […] costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
pag. 5/6 l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.
2. Nulla hanno pattuito le parti in merito alle spese di lite. Di conseguenza, essendo cessata la materia del contendere, le stesse andranno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., n. 21757 del 29/07/2021). Nel caso di specie, la soccombenza reciproca sancita nella sentenza non definitiva giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 2/2023, pubblicata il 04/01/2023, emessa nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Velletri, 21/07/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3057/2020, promossa da: il sig. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 26/09/1966, difeso dall'avv. DESIRÈ EL OUELJA (C.F.
), con domicilio in Viale Bruno Buozzi, n. 15, Velletri C.F._2
(RM), ed indirizzo telematico pec: Email_1
- ATTORE contro il sig. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
Velletri (RM) il 03/02/1976, difeso dall'avv. PIZZUTI VIRGILIA (C.F.
), con domicilio in Corso Giuseppe Garibaldi, n. 78, C.F._4
ON (RM), ed indirizzo telematico pec: Email_2
- CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: “Con il presente atto il sig. ut supra Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato chiede che l'accordo depositato venga sancito con sentenza”. Parte convenuta: “…chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni e termini stabiliti nell'accordo.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sintetico riepilogo del giudizio.
1. L'attore, agendo in giudizio, ha sostenuto che il convenuto era proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Lariano, via Casale Romani n. 12, individuato al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 11, particella 215, sub 8, categoria C/3, classe 1, consistenza 160 mq, pervenuto allo stesso mediante decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Velletri in data 11 maggio 2011, nella procedura esecutiva immobiliare RG 561/2000 EI, atto trascritto nei pubblici registri al n. 2132.1/2011 in data 14 giugno 2011, Rep. N. 2836 (All. n. 1 atto introduttivo di parte attrice). Detto acquisto, dell'importo complessivo di € 62.300,00, era stato effettuato dall'odierno convenuto in nome proprio ma con somme provenienti in parte sia dall'odierno attore, Sig. Pt_1
, mediante consegna allo stesso di vaglia circolare non trasferibile
[...] dell'importo di € 25.000,00, n. 8922789212- 12, emesso il 19 marzo 2011 (All. n. 2 atto introduttivo di parte attrice), sia con somme provenienti dal padre,
, per l'importo di € 12.000,00, con l'accordo tra le parti che in un Persona_1 successivo momento il Sig. avrebbe provveduto a trasferire al Controparte_1 fratello, odierno attore, il 50% della proprietà dell'immobile. Ha aggiunto che, a seguito dell'acquisto in capo al predetto convenuto del fabbricato, il Sig. Pt_1
, in considerazione dell'accordo di trasferimento, aveva sempre
[...] provveduto a corrispondere al fratello il 50% delle imposte derivanti dalla proprietà dell'immobile, mediante pagamento in contanti al Sig. CP_1
dietro esibizione da parte di quest'ultimo, delle ricevute di pagamento,
[...] sulle quali il medesimo annotava di proprio pugno l'importo dovuto pro quota dall'odierno attore. Ha dunque lamentato che, nonostante l'accordo tra le parti e i numerosi solleciti, anche formali, del sig. l'odierno convenuto si Parte_1 era rifiutato di addivenire al trasferimento.
2. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo che non aveva frapposto alcun ostacolo alla cointestazione del cespite immobiliare e che il mancato perfezionamento dell'accordo era dipeso esclusivamente dalla illegittima condotta tenuta da parte attorea. In particolare, le spesa complessiva sostenuta per l'aggiudicazione in asta del bene immobile era stata di euro 72.732,00 oltre spese accessorie. Quanto ad euro 17.000,00 erano stati ricevuti per donazione dai genitori delle parti in lite, e;
quanto alla residua somma Persona_2 Persona_3 di euro 50.000,00, era stata versata al 50% dai sig.ri e Pt_1 Controparte_1 quanto alla somma di euro 8.000,00, era stata ricevuta in prestito dalla sig.ra sorella di , e dunque avrebbe dovuto essere Persona_4 Parte_2
pag. 2/6 restituita da parte dei fratelli. Il sig. , invece, si era rifiutato di Parte_1 restituire la quota parte di euro 8.000,00, ovvero euro 4.000,00, alla sorella e vi aveva provveduto il sig. , che si era fatto carico anche per Per_4 CP_1 intero delle spese per imposte, senza che l'attore provvedesse a versare la quota parte di euro 2.881,00. Pertanto, sulla base di tali deduzioni, ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento dell'attore, il quale, appunto, non avrebbe rimborsato la quota di sua spettanza anticipata per l'acquisito dell'immobile dalla sorella e la Per_4 quota parte di spese sostenute a titolo di imposte dallo stesso convenuto, imputando dunque all'inadempimento dell'attore la mancata stipula del trasferimento. Successivamente, soltanto con le memorie ex art. 183, sesto comma cpc, n. 3, il convenuto ha aggiunto che “Al costo dell'aggiudicazione pari ad euro 62.300,00 come dichiarato da controparte si deve aggiungere la fattura emessa dal Notaio n. 473 del 04.07.11 di euro 10.432,64 per spese sostenute Per_5
a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale, cancellazioni formalità ed altro, e così, per un totale costo di euro 72.732,64”, importo che sarebbe stato conseguito con l'aiuto economico della sorella Per_4
Pertanto, ha eccepito che l'accordo raggiunto dalla famiglia al fine Pt_1 di riscattare il bene dalla procedura di espropriazione immobiliare, era stato disatteso solo dal Sig. , il quale non aveva mai incaricato alcun Parte_1 notaio per formalizzare il suo acquisto e non aveva mai provveduto a restituire gli importi versati dalla sorella né le spese per imposte, sebbene fosse nel possesso e nel godimento del bene, disponendo delle chiavi del capannone, all'interno del quale, peraltro, erano collocate cose di sua proprietà.
3. Con sentenza non definitiva n. 2/2023, pubblicata il 04/01/2023, questo Giudice, rilevata la inammissibilità dell'eccezione di inadempimento nonché della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dal convenuto, e respinta altresì la domanda risarcitoria di parte attrice, la quale non aveva sufficientemente dimostrato la ricorrenza in concreto del lamentato danno da mancato godimento dell'immobile, così decideva: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale proposte dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore; - rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- spese al definitivo.”.
4. Con separata ordinanza emessa in pari data è stata disposta una CTU al fine di verificare “la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di causa ai fini del suo trasferimento”.
pag. 3/6 L'incarico è stato conferito all'arch. la quale, con propria Persona_6 relazione depositata in data 06.07.2024, così ha risposto al quesito posto dal Giudicante: “Tenuto conto di quanto documentato in relazione, l'immobile oggetto di causa denunciato al NCEU del Comune di Lariano al Fg.11 P.lla 215 sub 8 categoria C/3, risulta essere stato edificato in assenza di Concessioni Edilizia e per tale abuso è stata presentata una domanda di Concessione in Sanatoria ad oggi da integrare con la documentazione opportuna ai fini di una Pe corretta precisazione da parte dell'Ufficio Sanatoria del Comune Lariano Pe anche dell'importo dovuto. Lo stesso Comune Lariano ha definito la documentazione mancante ai fini del rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria (All.G) e non ha espresso dinieghi alla stessa anche alla luce dei recenti accessi agli atti da me effettuati.”.
5. Successivamente, con note di trattazione scritta autorizzate fino al 22.05.2025, la parte attrice ha comunicato “di aver raggiunto un accordo conciliativo a risoluzione dell'odierna controversia con il sig. ”. Controparte_1
Di detto patto se ne riportano integralmente le condizioni: “1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) I1 sig. cede al sig. l'intera proprietà del fabbricato sito Controparte_1 Parte_1 nel Comune di Lariano, Via Casale Romani n. 20 (già 12), individuato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 11, Particella 215, Sub 8, Categoria C/3, classe 1; 3) Le parti si obbligano a sostenere, ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione al valore dei beni assegnati e gli oneri fiscali conseguenti alla formalizzazione del presente atto;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo con la regolare formalizzazione dello stesso innanzi agli Avvocati, e dichiarano di non avere Controparte_1 Parte_1 più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in riferimento alle controversie presenti tra gli stessi, avendo così definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa;
5) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente accordo per conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico.”.
***** La decisione.
1. Alla luce dell'accordo raggiunto, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In particolare, parte attrice ha chiesto “…che l'accordo depositato venga sancito con sentenza”; mentre, parte convenuta ha chiesto “…venga dichiarata la cessazione della materia del contendere alle condizioni e termini stabiliti nell'accordo.”. Tale, infatti, è la pronuncia che “… postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di
pag. 4/6 contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (Cass., n. 4034 del 21/02/2007). Nella specie, ricorrono i presupposti della invocata pronuncia, in quanto sulla base dell'accordo sopramenzionato, il convenuto ha trasferito all'attore l'intera proprietà del bene conteso e le parti hanno dichiarato “…di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in riferimento alle controversie presenti tra gli stessi, avendo così definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa”. Ne consegue che, a fronte della concorde richiesta delle parti, le quali si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, per l'effetto, hanno formulato conclusioni conformi in tal senso, viene meno per il giudice il dovere di pronunziare sul merito della domanda, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, ed essendo sorto, invece, quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n. 8448 del 28/05/2012).
1.1 Solo in tali termini, dunque, può darsi corso alla richiesta di recepimento in sentenza delle condizioni pattuite nel suddetto accordo, posto che l'accordo raggiunto dalle parti determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442), “senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la presente decisione, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione (cfr. Trib. Bologna 7 marzo 2020). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata.” (Tribunale di Bergamo, sentenza n. 2175 del 24.11.2021). Ed infatti, come chiarito dall'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, l'attività di mediazione è “finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia…”, la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, il successivo art. 12 della menzionata normativa chiarisce che l'accordo di conciliazione “che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati […] costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
pag. 5/6 l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.
2. Nulla hanno pattuito le parti in merito alle spese di lite. Di conseguenza, essendo cessata la materia del contendere, le stesse andranno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., n. 21757 del 29/07/2021). Nel caso di specie, la soccombenza reciproca sancita nella sentenza non definitiva giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 2/2023, pubblicata il 04/01/2023, emessa nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Velletri, 21/07/2025 Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 6/6